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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26182/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE C.F._1
ERMELINDA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. dott. , COD. FISC. CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARACCIOLO AMEDEO, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.: come da procura Email_2
in atti.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti il 12/05/2025 (attore) e il
09/05/2025 (convenuto), in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premessa la sua qualità di facente parte del Condominio sito in Parte_1
alla Via Giacinto Gigante n. 23/F, ha citato in giudizio l'ente CP_1
condominiale al fine di impugnare la delibera assembleare adottata nel corso della riunione dell'11.07.2023, tenutasi in seconda convocazione.
L'attore con il primo motivo di impugnazione ha eccepito la violazione dell'art. 1105, III comma c.c. e dell'art. 66, III comma delle disp. att. del Codice civile, lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione nel rispetto del termine di legge di cinque giorni.
Con il secondo e terzo motivo ha impugnato la delibera assunta sul capo 1 all'o.d.g. d'impugnazione, ha eccepito violazione degli artt. 1130 e 1130 bis cod. civ., lamentando l'omessa allegazione al bilancio consuntivo dell'anno
2022 del registro di contabilità e la, conseguentemente, intellegibilità dello stesso.
Si è costituito il condominio sito in alla Via E. Cocchia n. 23 che ha CP_1
impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Riguardo al primo motivo d'impugnazione occorre premettere che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò di regola annullabile, eccettuate ipotesi residuali di delibere che si pongano in diretto contrasto con il contenuto precettivo di norme inderogabili, quali l'art. 1138,
IV comma, c.c. e le norme richiamate dall'art. 72 disp. att. c.c.
Sono perciò annullabili e non già nulle le delibere adottate nel corso di un'assemblea riunitasi in violazione delle regole legislative che disciplinano la convocazione assembleare e la regolare costituzione dell'organo assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
Venendo al merito dall'impugnativa, va osservato che l'onere di provare la regolarità della convocazione, elevabile ad elemento costitutivo della validità della deliberazione, grava sul , non potendo porsi a carico del CP_1
condomino impugnante “l'onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell'obbligo di tempestivo avviso” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 12379 del 19.11.1992; in termini Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009, la quale chiarisce che la prova gravante sul può anche essere fornita CP_1
tramite presunzioni senza che, tuttavia, possa essere attribuito valore presuntivo circa l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte dei condomini assenti al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito).
La mancata comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 66 disposizioni attuative codice civile, come appena ricordato, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. sent. n. 6735 del 10.03.2020).
All'avviso di convocazione, trattandosi di atto unilaterale recettizio, non è applicabile il regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, ma unicamente i principi di cui all'art. 1335 c.c.
Per provare, quindi, il rispetto del termine dilatorio di cinque giorni, per il convenuto era sufficiente e necessario, in applicazione del CP_1
principio di conoscenza/conoscibilità, dimostrare la data di arrivo dell'avviso all'indirizzo del destinatario, il quale a sua volta era gravato dall'onere di provare l'assenza di colpa nella non conoscenza dell'atto e l'impossibilità di avere notizia dell'avviso (Cass. civ., sent. n. 8275 del 25.03.2019; in termini
Cass. civ., sent. n. 23396 del 06.10.2017, la quale aggiunge che la data di perfezionamento della notifica coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro).
Nel caso di specie, il condominio per provare la regolare spedizione (e ricezione) dell'avviso, ha depositato in atti la copia della schermata del sito internet delle riepilogativa della spedizione e la corrispondenza CP_3
p.e.c. intercorsa con l'ufficio postale.
Sul punto, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. civ., sent. n. 11757 del 20.10.1999).
In quest'ottica il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha negato che il deposito dell'avviso di ricevimento di una raccomandata a./r. (previsto ad esempio nelle notifiche giudiziarie) possa essere surrogato dalla produzione della stampa del sito delle (Cass. civ., sent. n. 36900 del 16.12.2022). CP_3
Tuttavia, in senso contrario, per la prova della ricezione di un atto unilaterale recettizio non costituente atto giudiziario, come nel caso dell'avviso di convocazione, la copia della schermata del sito delle Poste italiane, può essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio e la ricezione dell'atto.
Nel caso di specie, la schermata del sito delle italiane, la corrispondenza CP_3
p.e.c. con l'ufficio postale, la raccomandata nr. 05266454658 – 2 depositata dall'attore, che corrisponde al numero della raccomandata di convocazione inoltrata dal convenuto condominio, l'indirizzo di spedizione, che coincide con la residenza dell'istante, sono tutti elementi idonei a supplire la mancanza dell'avviso di ricezione e da cui può desumersi, in via presuntiva, la consegna della comunicazione al condomino.
Inoltre, opera la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della lettera raccomandata a lui spedita, anche in assenza di ricevuta di ritorno, stanti gli obblighi di consegna a carico del servizio postale (Cass. civ., sent. n.
9861 del 05.10.1998; Cass. civ., sent. n. 5821 del 22.04.2002; Cass. civ., sent. n. 15818 del 22.10.2003; Cass. civ., sent. n. 3873 del 22.02.2006).
Deve, dunque, ritenersi provato, sulla scorta delle evidenze di cui sopra, che la raccomandata fosse stata resa disponibile per il ritiro in data 30.06.2023 e che, quindi, l'attore abbia ricevuto in tale data l'avviso di giacenza del plico contenente la convocazione assembleare.
Né la documentazione prodotta dall'attore attesta un suo oggettivo impedimento, il quale abbia reso impossibile il ritiro dell'atto prima della riunione assembleare e la ricezione dello stesso nella data di accesso presso la sua abitazione.
In conclusione, il primo motivo di impugnazione è infondato, avendo il convenuto adeguatamente provato la spedizione dell'avviso di convocazione, la tentata consegna presso l'abitazione dell'attrice, nonché il mancato ritiro presso l'ufficio postale per mera volontà dell'attrice (cfr. doc. 6, 7, 7 bis, 7.1 e
7.6 produzione convenuto e doc. 02 produzione attorea).
In definitiva, può ritenersi che l'avviso di convocazione sia stato regolarmente consegnato all'attore, nella sua qualità di condomino, entro i termini stabiliti dall'art. 66 disp. att. c.c.
Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione possono essere congiuntamente esaminati e vanno rigettati.
Non possono trovare accoglimento le doglianze con le quali l'attore ha contestato l'intellegibilità del bilancio consuntivo del 2022, stante l'omessa allegazione a questo del registro di contabilità.
A tal riguardo, si osservi che, in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (cfr. Cass. civ. n. 1370/2023), motivo per cui, stando alla lettera di cui all'art. 1130 bis c.c., il registro di contabilità costituisce una parte essenziale ed inscindibile del rendiconto condominiale.
Tale documento, che deve allegarsi al rendiconto, persegue lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, è così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr.
Cass. civ. n. 33038/2018).
Tuttavia, va pure precisato che, nell'ipotesi dell'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione (vedi art. 1130-bis, comma 1, c.c.), gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà (cfr.
Cass. Civ. n. 13235/2017; Cass. Civ. n. 1544/2004).
Dunque, non è configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di
(eventuale) approvazione (cfr. Cass. Civ. n. 19210/2011; Cass. Civ. n.
19799/2014).
Lo stesso dicasi, nel caso in cui si trasmetta il verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio al condomino assente, il quale, in qualunque momento, avrebbe potuto richiedere all'amministratore di prendere visione ed esaminare i documenti contabili condominiali.
Quindi, ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea
(o analogamente al verbale trasmesso al condomino assente alla riunione), ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (cfr. Cass. Civ. n.
21271/2020; Cass. Civ. n. 25693/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'attore di nulla può dolersi non avendo provato in alcun modo che sia stata disattesa la sua richiesta di visionare ed esaminare i documenti contabili condominiali, sia precedentemente che successivamente, all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
Tale richiesta poteva essere avanzata dal in qualunque momento CP_1
e, dunque, l'impugnativa della delibera, che ha fondato la propria decisione su detti documenti, avrebbe potuto trovar luogo solo laddove l'amministratore avesse precluso all'attore di esercitare il diritto di visionare la documentazione condominiale.
Venendo al contenuto delle decisioni assunte con la delibera, il convenuto
, ha pure analiticamente spiegato le motivazioni tecniche per cui le CP_1
voci di bilancio sono state contabilizzate secondo i criteri utilizzati.
Di contro, l'istante non ha fornito alcuna prova rispetto alle lamentate irregolarità di redazione del bilancio (ad esempio per mezzo di una relazione tecnica di parte).
Sul punto, va dunque precisato che, la lamentata intellegibilità del bilancio deve assumere carattere oggettivo (o quanto meno di immediata percezione), non potendosi valorizzare la circostanza della mancata comprensione dello stesso da parte del singolo condomino a discapito della comune volontà assembleare che ne ha deliberato l'approvazione.
Dunque, premessa l'idoneità del registro di contabilità versato in atti, non essendo stata dimostrata l'irregolarità del bilancio approvato, in difetto di un chiaro ed evidente vizio nella sua redazione da cui ne consegua l'intellegibilità per tutti i condomini, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'attore.
In definitiva, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , al pagamento Parte_1
delle spese di lite, in favore del convenuto condominio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 26.5.25
Il Giudice Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26182/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “impugnazione delibera assembleare”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALIERE C.F._1
ERMELINDA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. dott. , COD. FISC. CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARACCIOLO AMEDEO, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.: come da procura Email_2
in atti.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti il 12/05/2025 (attore) e il
09/05/2025 (convenuto), in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premessa la sua qualità di facente parte del Condominio sito in Parte_1
alla Via Giacinto Gigante n. 23/F, ha citato in giudizio l'ente CP_1
condominiale al fine di impugnare la delibera assembleare adottata nel corso della riunione dell'11.07.2023, tenutasi in seconda convocazione.
L'attore con il primo motivo di impugnazione ha eccepito la violazione dell'art. 1105, III comma c.c. e dell'art. 66, III comma delle disp. att. del Codice civile, lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione nel rispetto del termine di legge di cinque giorni.
Con il secondo e terzo motivo ha impugnato la delibera assunta sul capo 1 all'o.d.g. d'impugnazione, ha eccepito violazione degli artt. 1130 e 1130 bis cod. civ., lamentando l'omessa allegazione al bilancio consuntivo dell'anno
2022 del registro di contabilità e la, conseguentemente, intellegibilità dello stesso.
Si è costituito il condominio sito in alla Via E. Cocchia n. 23 che ha CP_1
impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Riguardo al primo motivo d'impugnazione occorre premettere che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò di regola annullabile, eccettuate ipotesi residuali di delibere che si pongano in diretto contrasto con il contenuto precettivo di norme inderogabili, quali l'art. 1138,
IV comma, c.c. e le norme richiamate dall'art. 72 disp. att. c.c.
Sono perciò annullabili e non già nulle le delibere adottate nel corso di un'assemblea riunitasi in violazione delle regole legislative che disciplinano la convocazione assembleare e la regolare costituzione dell'organo assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
Venendo al merito dall'impugnativa, va osservato che l'onere di provare la regolarità della convocazione, elevabile ad elemento costitutivo della validità della deliberazione, grava sul , non potendo porsi a carico del CP_1
condomino impugnante “l'onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell'obbligo di tempestivo avviso” (cfr. Cass. civ., sent.
n. 12379 del 19.11.1992; in termini Cass. civ., sent. n. 24132 del 13.11.2009, la quale chiarisce che la prova gravante sul può anche essere fornita CP_1
tramite presunzioni senza che, tuttavia, possa essere attribuito valore presuntivo circa l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte dei condomini assenti al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito).
La mancata comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 66 disposizioni attuative codice civile, come appena ricordato, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. sent. n. 6735 del 10.03.2020).
All'avviso di convocazione, trattandosi di atto unilaterale recettizio, non è applicabile il regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, ma unicamente i principi di cui all'art. 1335 c.c.
Per provare, quindi, il rispetto del termine dilatorio di cinque giorni, per il convenuto era sufficiente e necessario, in applicazione del CP_1
principio di conoscenza/conoscibilità, dimostrare la data di arrivo dell'avviso all'indirizzo del destinatario, il quale a sua volta era gravato dall'onere di provare l'assenza di colpa nella non conoscenza dell'atto e l'impossibilità di avere notizia dell'avviso (Cass. civ., sent. n. 8275 del 25.03.2019; in termini
Cass. civ., sent. n. 23396 del 06.10.2017, la quale aggiunge che la data di perfezionamento della notifica coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro).
Nel caso di specie, il condominio per provare la regolare spedizione (e ricezione) dell'avviso, ha depositato in atti la copia della schermata del sito internet delle riepilogativa della spedizione e la corrispondenza CP_3
p.e.c. intercorsa con l'ufficio postale.
Sul punto, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi l'onere di provare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (Cass. civ., sent. n. 11757 del 20.10.1999).
In quest'ottica il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha negato che il deposito dell'avviso di ricevimento di una raccomandata a./r. (previsto ad esempio nelle notifiche giudiziarie) possa essere surrogato dalla produzione della stampa del sito delle (Cass. civ., sent. n. 36900 del 16.12.2022). CP_3
Tuttavia, in senso contrario, per la prova della ricezione di un atto unilaterale recettizio non costituente atto giudiziario, come nel caso dell'avviso di convocazione, la copia della schermata del sito delle Poste italiane, può essere valorizzata come uno degli elementi presuntivi, da cui desumere il corretto invio e la ricezione dell'atto.
Nel caso di specie, la schermata del sito delle italiane, la corrispondenza CP_3
p.e.c. con l'ufficio postale, la raccomandata nr. 05266454658 – 2 depositata dall'attore, che corrisponde al numero della raccomandata di convocazione inoltrata dal convenuto condominio, l'indirizzo di spedizione, che coincide con la residenza dell'istante, sono tutti elementi idonei a supplire la mancanza dell'avviso di ricezione e da cui può desumersi, in via presuntiva, la consegna della comunicazione al condomino.
Inoltre, opera la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della lettera raccomandata a lui spedita, anche in assenza di ricevuta di ritorno, stanti gli obblighi di consegna a carico del servizio postale (Cass. civ., sent. n.
9861 del 05.10.1998; Cass. civ., sent. n. 5821 del 22.04.2002; Cass. civ., sent. n. 15818 del 22.10.2003; Cass. civ., sent. n. 3873 del 22.02.2006).
Deve, dunque, ritenersi provato, sulla scorta delle evidenze di cui sopra, che la raccomandata fosse stata resa disponibile per il ritiro in data 30.06.2023 e che, quindi, l'attore abbia ricevuto in tale data l'avviso di giacenza del plico contenente la convocazione assembleare.
Né la documentazione prodotta dall'attore attesta un suo oggettivo impedimento, il quale abbia reso impossibile il ritiro dell'atto prima della riunione assembleare e la ricezione dello stesso nella data di accesso presso la sua abitazione.
In conclusione, il primo motivo di impugnazione è infondato, avendo il convenuto adeguatamente provato la spedizione dell'avviso di convocazione, la tentata consegna presso l'abitazione dell'attrice, nonché il mancato ritiro presso l'ufficio postale per mera volontà dell'attrice (cfr. doc. 6, 7, 7 bis, 7.1 e
7.6 produzione convenuto e doc. 02 produzione attorea).
In definitiva, può ritenersi che l'avviso di convocazione sia stato regolarmente consegnato all'attore, nella sua qualità di condomino, entro i termini stabiliti dall'art. 66 disp. att. c.c.
Il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione possono essere congiuntamente esaminati e vanno rigettati.
Non possono trovare accoglimento le doglianze con le quali l'attore ha contestato l'intellegibilità del bilancio consuntivo del 2022, stante l'omessa allegazione a questo del registro di contabilità.
A tal riguardo, si osservi che, in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo è necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (cfr. Cass. civ. n. 1370/2023), motivo per cui, stando alla lettera di cui all'art. 1130 bis c.c., il registro di contabilità costituisce una parte essenziale ed inscindibile del rendiconto condominiale.
Tale documento, che deve allegarsi al rendiconto, persegue lo scopo di soddisfare l'interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, è così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr.
Cass. civ. n. 33038/2018).
Tuttavia, va pure precisato che, nell'ipotesi dell'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale, l'amministratore del condominio non ha l'obbligo di depositare l'intera documentazione giustificativa del bilancio, ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione (vedi art. 1130-bis, comma 1, c.c.), gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia loro consentito di esercitare detta facoltà (cfr.
Cass. Civ. n. 13235/2017; Cass. Civ. n. 1544/2004).
Dunque, non è configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di
(eventuale) approvazione (cfr. Cass. Civ. n. 19210/2011; Cass. Civ. n.
19799/2014).
Lo stesso dicasi, nel caso in cui si trasmetta il verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio al condomino assente, il quale, in qualunque momento, avrebbe potuto richiedere all'amministratore di prendere visione ed esaminare i documenti contabili condominiali.
Quindi, ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea
(o analogamente al verbale trasmesso al condomino assente alla riunione), ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (cfr. Cass. Civ. n.
21271/2020; Cass. Civ. n. 25693/2018).
Orbene, nel caso di specie, l'attore di nulla può dolersi non avendo provato in alcun modo che sia stata disattesa la sua richiesta di visionare ed esaminare i documenti contabili condominiali, sia precedentemente che successivamente, all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
Tale richiesta poteva essere avanzata dal in qualunque momento CP_1
e, dunque, l'impugnativa della delibera, che ha fondato la propria decisione su detti documenti, avrebbe potuto trovar luogo solo laddove l'amministratore avesse precluso all'attore di esercitare il diritto di visionare la documentazione condominiale.
Venendo al contenuto delle decisioni assunte con la delibera, il convenuto
, ha pure analiticamente spiegato le motivazioni tecniche per cui le CP_1
voci di bilancio sono state contabilizzate secondo i criteri utilizzati.
Di contro, l'istante non ha fornito alcuna prova rispetto alle lamentate irregolarità di redazione del bilancio (ad esempio per mezzo di una relazione tecnica di parte).
Sul punto, va dunque precisato che, la lamentata intellegibilità del bilancio deve assumere carattere oggettivo (o quanto meno di immediata percezione), non potendosi valorizzare la circostanza della mancata comprensione dello stesso da parte del singolo condomino a discapito della comune volontà assembleare che ne ha deliberato l'approvazione.
Dunque, premessa l'idoneità del registro di contabilità versato in atti, non essendo stata dimostrata l'irregolarità del bilancio approvato, in difetto di un chiaro ed evidente vizio nella sua redazione da cui ne consegua l'intellegibilità per tutti i condomini, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'attore.
In definitiva, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna , al pagamento Parte_1
delle spese di lite, in favore del convenuto condominio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 26.5.25
Il Giudice Angela Arena