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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5785/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizio Cafaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (sanzioni amministrative).
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 giugno 2022 ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso le ordinanze ingiunzione:
- n. OI 000076386 notificata a mezzo raccomandata a/r l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 19.006,60, di cui € 19.000,00 CP_1
a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese;
- n. OI 000079323 notificata a mezzo raccomandata a/r l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 22.506,60, di cui € 22.000,00 CP_1
a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
1 Con la memoria di costituzione depositata il 28 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, dando atto, tuttavia, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
All'udienza dell'11 aprile 2025 parte ricorrente, visto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del CP_1
contendere e ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite;
l' CP_1
ha insistito sulla richiesta formulata (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata visti le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con le ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l in ossequio al CP_1
principio della cd. soccombenza virtuale, va condannato a rifondere quelle sostenute da controparte per l'introduzione della causa, da liquidarsi, però, come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione della pregevole condotta processuale tenuta dal resistente) con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Patrizio Cafaro, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1
quest'ultima, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5785/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrizio Cafaro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza (sanzioni amministrative).
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 9 giugno 2022 ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso le ordinanze ingiunzione:
- n. OI 000076386 notificata a mezzo raccomandata a/r l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 19.006,60, di cui € 19.000,00 CP_1
a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese;
- n. OI 000079323 notificata a mezzo raccomandata a/r l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 22.506,60, di cui € 22.000,00 CP_1
a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese.
1 Con la memoria di costituzione depositata il 28 marzo 2025 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, dando atto, tuttavia, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
All'udienza dell'11 aprile 2025 parte ricorrente, visto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione oggetto della presente contestazione, ha aderito alla richiesta formulata dall' di provvedere alla dichiarazione della cessazione della materia del CP_1
contendere e ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite;
l' CP_1
ha insistito sulla richiesta formulata (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata visti le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con le ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l in ossequio al CP_1
principio della cd. soccombenza virtuale, va condannato a rifondere quelle sostenute da controparte per l'introduzione della causa, da liquidarsi, però, come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione della pregevole condotta processuale tenuta dal resistente) con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Patrizio Cafaro, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1
quest'ultima, che si liquidano in € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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