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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2428/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2428/2021 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PORTERA MASSIMO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 CP_1 P.IVA_1
LA SPEZIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE
giusta procura in atti.
OPPPOSTA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 133/2021 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 27.787,49 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c., l'assenza di qualsiasi collegamento tra gli estratti conto e il contratto prodotto da e conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 tub;
la nullità del contratto di Controparte_1 apertura di credito di tipo “Revolving” in quanto concluso presso soggetto non autorizzato;
mancanza di prova del credito;
ha eccepito la prescrizione del credito nonché l'indeterminatezza della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita come in atti e con ordinanza del 13.3.2025 è stata disposta la consulenza contabile.
All'esito del deposito della ctu la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per l'espletamento della mediazione delegata.
All'udienza del 2.7.2025 le parti, pur dando atto dell'esito negativo della mediazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La causa pertanto è stata posta in decisione.
Preliminarmente, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti con le congiunte note scritte ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.7.2025, atteso l'intervenuto accordo delle parti come rappresentato dalle stesse presenti nelle predette note.
Quanto alle spese processuali, le parti hanno congiuntamente chiesto la condanna alle spese del giudizio e di ctu di parte opposta in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato. Le spese pertanto vengono poste a carico di parte opposta tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente in euro
11.977,00 ( con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e dei parametri minimi per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa, iva come per legge da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte opponente al gratuito patrocinio;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto esclusivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2428/2021 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in indirizzo telematico;
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PORTERA MASSIMO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 CP_1 P.IVA_1
LA SPEZIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE
giusta procura in atti.
OPPPOSTA
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 133/2021 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di euro 27.787,49 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c., l'assenza di qualsiasi collegamento tra gli estratti conto e il contratto prodotto da e conseguente nullità ai sensi dell'art. 117 tub;
la nullità del contratto di Controparte_1 apertura di credito di tipo “Revolving” in quanto concluso presso soggetto non autorizzato;
mancanza di prova del credito;
ha eccepito la prescrizione del credito nonché l'indeterminatezza della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita come in atti e con ordinanza del 13.3.2025 è stata disposta la consulenza contabile.
All'esito del deposito della ctu la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per l'espletamento della mediazione delegata.
All'udienza del 2.7.2025 le parti, pur dando atto dell'esito negativo della mediazione, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La causa pertanto è stata posta in decisione.
Preliminarmente, non può che rilevarsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti con le congiunte note scritte ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 2.7.2025, atteso l'intervenuto accordo delle parti come rappresentato dalle stesse presenti nelle predette note.
Quanto alle spese processuali, le parti hanno congiuntamente chiesto la condanna alle spese del giudizio e di ctu di parte opposta in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte opponente al patrocinio a spese dello Stato. Le spese pertanto vengono poste a carico di parte opposta tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e con applicazione dei parametri minimi per la fase decisionale. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente in euro
11.977,00 ( con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e dei parametri minimi per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa, iva come per legge da distrarre in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte opponente al gratuito patrocinio;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato decreto esclusivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Siracusa, il 2 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 3 di 3