CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza
composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza ex art 127 ter cpc del 28.1.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.1765/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. NICOLA DE STEFANO Parte_1
E GAETANO SAMMARTINO;
APPELLANTE E rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ELENA FORTUNA Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato presso questa Corte, l'odierna appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA n°1927/2023 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'appellato dal 10.09.2010 al 10.03.2020 con la qualifica di addetta alle pulizie e conseguente diritto al pagamento in suo favore delle differenze retributive e tfr.
In particolare, il ricorrente in primo grado aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, ginecologo, presso lo studio medico “ ginecos” dallo stesso aperto nel 2010 e condiviso con altri professionisti;
di aver osservato l'orario indicato in ricorso e di essersi occupata delle pulizie dello studio in orari in cui lo stesso era chiuso ( avendone le chiavi) e dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati secondo le direttive del – anche per il tramite della segretaria dello studio- che CP_1 provvedeva anche a dargli il danaro necessario per l'acquisto di detersivi;
di aver ricevuto la retribuzione di euro 200 inizialmente e poi di euro 250 mensili pagati in contanti;
che il rapporto non era stato formalizzato e che non aveva ricevuto mai XIII, XIV mensilità, tfr e ferie e scatti di anzianità: che il rapporto era cessato in periodo di emergenza COVID per licenziamento senza preavviso. Ha rivendicato il V livello del CCNL dipendenti Studi Professionali e ha chiesto la condanna del CP_1 al pagamento di euro € 26.121,35 di cui 3.669,22 a titolo di tfr. Regolarmente istaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando di svolgere la propria professione presso l'associazione medica Ginecos che aveva in locazione l'immobile in cui la ricorrente aveva lavorato e che aveva una propria titolarità, di qui il suo difetto di legittimazione. In ogni caso la ricorrente aveva reso sempre prestazioni del tutto autonome, senza vincolo di orari e comunque di subordinazione. Espletata la prova testimoniale il primo giudice riteneva non provata la subordinazione rigettava la domanda. L'odierna parte appellante ha affidato il gravame ai motivi di cui all'atto introduttivo, deducendo in particolare il mal governo delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, sia con riguardo alla prova testimoniale, sia all'interrogatorio formale reso, sia al mancato esame delle chat di messagistica. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha negato la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, chiedendo il rigetto del gravame. All'udienza odierna la presente controversia - previo deposito di note di trattazione scritta - è decisa come segue. L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il primo giudice, con le ulteriori precisazioni ed integrazioni motivazionali che seguono.
Occorre ribadire che nel presente giudizio le domande di natura retributiva azionate dalla lavoratrice traggono fondamento dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso a fronte, tuttavia, dell'eccezione sollevata dall'appellato volta a negare qualsiasi rapporto di tipo subordinato, ed anzi ad invocare la sua carenza di legittimazione passiva. Ebbene già in primo grado l'appellato aveva allegato il contratto di locazione dell'immobile dove si è svolta la prestazione da cui emerge che lo stesso è stato stipulato con l' Controparte_2 in persona del dott. rappresentante di detta associazione.
[...] Controparte_3
Orbene, visto che è pacifico che la prestazione resa dalla ricorrente sia stata effettuata in quell'immobile, e che ivi lavoravano non solo il dott. ma anche altri professionisti, che di CP_1 certo beneficiavano delle pulizie, ella avrebbe almeno dovuto dedurre per quali circostanze di fatto ella individuasse quale suo datore di lavoro il CP_1
Alla luce della mancanza di qualsivoglia deduzione in ordine alla associazione professionale locataria dell'immobile ed operativa in loco, si deve ritenere almeno anomalo che il fosse il datore di CP_1 lavoro della ricorrente che, in realtà, rendeva però il servizio per tutti i medici presenti.
Già questo pone seri e concreti dubbi sulla titolarità del rapporto di lavoro di qualunque tipo esso sia.
Ma va anche detto che, in via del tutto assorbente, manca la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti. Il caso in esame ripropone pertanto la questione della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato e quella della suddivisione dell'onere della prova fra le parti.
Al riguardo soccorre l'insegnamento della giurisprudenza che, intervenendo sul tema, ha dato alla dibattuta questione una soluzione che può, nei principi, ormai dirsi consolidata.
E' noto, difatti, che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (Cass. nn.
1555/2020; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009; 5645/2009; 4770/2003;12926/1999; 5464/1997;
2690/1994).
Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore, che agisce in giudizio per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore dell'asserito datore di lavoro e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati.
Non vi è dubbio che nel caso di rapporti in cui la prestazione resa sia esecutiva e molto elementare, all'evidenza le direttive si esprimono in maniera sfumata, sub specie di direttiva iniziale. Ma è anche vero che il vincolo di soggezione deve comunque essere presente, e devono essere presenti le direttive in ordine agli orari alla cadenza della prestazione in determinate giornate;
deve sussistere la soggezione risiedente nella necessità di giustificare assenze o ritardi;
ed ancora l'esercizio del potere disciplinare.
Orbene, nella specie, parte appellante non ha assolto l'onere di provarela sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, pur contestando, con l'odierno gravame, la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato con orientamento ormai costante che “A norma dell'art. 116 cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale – insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito” (Cass. 20/04/2018 n.9900; Cass. 11/06/1998, n. 5802; Cass. 04/02/2004, n. 2090; Cass. 25/01/2006, n. 1380).
Di recente, la Suprema Corte con la sentenza del 23 luglio 2021, n. 21174 ha ribadito il superiore principio, statuendo che “la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19011 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016)”.
Pertanto, in linea con detti principi, deve dirsi che anche la documentazione offerta dalla ricorrente (chat di messagistica) pur non valutata dal primo giudice, non giova alla sua prospettazione. Nell'atto di Appello la ricorrente riporta le seguenti conversazioni che ritiene essere evocative dell'esistenza dell'esercizio del potere datoriale in capo al “Nella specie e con riferimento CP_1 all'osservanza dell'orario vi è la conversazione del30/01/2020 ( che cadeva di giovedì) laddove il dott. chiede: ” ..Buondì Questa settimana quando sei allo studio per pulire? CP_1 Pt_1 Generalmente vai sempre gli stessi giorni? Risposta della : “ ..Buongiorno dottore vado oggi Pt_1 pomeriggio. Se voi allo studio non fate cambiamenti vado il martedì mattina il mercoledì sera dopo il dott. (ndr ) poi se voi non fate studio come oggi vado il giovedì pomeriggio e il Per_1 CP_3 sabato mattina sempre se non fate studio. Perché dottore è successo qualcosa? Risposta del dott.
“ ..Non Ti preoccupare. Oggi se puoi vai dopo le 18,00 mi vedo con dei colleghi e vedo di CP_1 distribuire lo studio in base anche ai tuoi impegni..”. In merito alla retribuzione predeterminata all'utilizzo dei mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro vi è invece la conversazione del 17/09/2019 laddove così si legge: Dottore buongiorno scusate il disturbo volevo parlarvi del fatto che sono passati diversi anni che lavoro da voi .. e vorrei un aumento parlatene anche con gli altri dott. e poi mi fate sapere grazie e buona giornata. .. Risposta del dott. .. OK mi sembra giusto. Ne parlo con CP_1 gli altri a breve e le dico. Il giorno dopo (18/09/2019) il dottor scrive: “.. da questo mese CP_1 Per_2 250. Mi ricordi sempre quando aggiungere per acquistare detersivi. A presto .. “ risposta della : “ ..Ok dottore. Si questo mese bisogna comprarli il 20 euro mese me lo avete data a luglio Pt_1 per i detersivi . Buona giornata….”.Anche nella conversazione del 04/04/2020 vi è la conferma di quanto innanzi la infatti chiede al dottor : “…La spesa dio detersivi avete provveduto Pt_1 CP_1 voi poi… perché io i soldi che mi rimaneste non arrivai a prenderli per farla io..” risposta del dottore Non ti preoccupare…”.” Da queste conversazioni, ad avviso del collegio, non si evince né l'esistenza di un rapporto di tipo subordinato, né la titolarità in capo al dello stesso. CP_1
Non può sfuggire che il chiede alla ricorrente quando sei allo studio per pulire? Generalmente CP_1 vai sempre gli stessi giorni?. In pratica lui dimostra di non sapere quali siano i giorni di lavoro egli orari. E li chiede alla ricorrente che risponde e si dichiara disponibile a dei cambiamenti ove necessari. A ciò lui risponde:” Oggi se puoi vai dopo le 18,00 mi vedo con dei colleghi e vedo di distribuire lo studio in base anche ai tuoi impegni”. Ebbene la norma in un rapporto di lavoro subordinato è che il datore di lavoro indichi gli orari e che il lavoratore li rispetti. Elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento al suo potere organizzativo, direttivo e disciplinare circa le modalità di esecuzione in concreto dell'attività lavorativa medesima.
In questo caso appare evidente che la ricorrente si autoregola e che anche quando il manifesta CP_1 una necessità, nulla impone dicendo alla ricorrente di andare dopo le 18 se puoi, anzi adattandosi lui agli impegni della ricorrente (. vedo di distribuire lo studio in base anche ai tuoi impegni).
Tali circostanze unite al fatto che la ricorrente aveva le chiavi dello studio ed era libera di entrare quando voleva, alla mancanza di notizie circa la giustificazione delle assenze, fanno decisamente propendere per l'esecuzione di prestazioni di tipo autonomo. Né dirimente è la retribuzione. Ma, va detto che se anche si volesse dare un peso al fatto che trattasi di retribuzione fissa, dalla conversazione allegata nell'atto di appello, si evince chiaramente che la titolarità del rapporto non era in capo al ma all'associazione e che la ricorrente ne era pienamente a conoscenza. Quando CP_1 infatti lei chiede un aumento (Dottore buongiorno scusate il disturbo volevo parlarvi del fatto che sono passati diversi anni che lavoro da voi .. e vorrei un aumento parlatene anche con gli altri dott. e poi mi fate sapere grazie e buona giornata. .) fa espressamente riferimento al fatto che l'interlocutore si interfacci con gli altri medici, a riprova della sua consapevolezza su chi poteva prendere delle decisioni;
il dal canto suo, le risponde “OK mi sembra giusto. Ne parlo con gli altri a breve CP_1 e le dico”. E ciò fatto le comunica poi con successiva conversazione l'aumento. Ed allora quanto dedotto dall'appellante in ordine alla mancata valutazione di queste conversazioni al più può portare alla conferma della titolarità del rapporto in capo alla associazione, non evocata in giudizio ( senza che vi sia motivo di gravame sul diniego di integrazione del contraddittorio). Il in definitiva appare più il tramite dell'associazione che l'effettivo titolare del rapporto con CP_1 la ricorrente. Così si spiega anche il messaggio con cui le comunica l'assunzione di altra domestica dopo il . Pt_2
Tutto quanto sinora detto esclude dunque, da un lato, la titolarità del rapporto in capo al , CP_1 dall'altro la subordinazione. Né dirimente è la prova testimoniale, come ben evidenziato dal primo giudice.
I testi della ricorrente, per lo più accompagnatori sono smentiti dagli altri testi escussi e si rivelano anche poco attendibili nella misura in cui dichiarano non solo di aver accompagnato sempre la ricorrente, ma anche di aver atteso con lei tutto lo svolgimento della prestazione. L'appello, assorbito ogni altro profilo, va dunque rigettato e la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese possono essere compensate in ragione della difficoltà nell'analisi delle prove offerte.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando a seguito di trattazione scritta, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• compensa le spese;
• Contributo unificato come in motivazione. Napoli all'esito dell'udienza del 28.1.25 Il Consigliere relatore IL Presidente