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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio e il contributo al loro mantenimento R.G. n. 4079/2023, promosso con ricorso depositato in data
18.7.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Palmeri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Ortazzo n. 21/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bassan giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Cavarzere, piazza della
Repubblica n. 10 int. 1; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- affido del figlio minore al Servizio Sociale competente territorialmente per un periodo di tempo Persona_1
determinato di anni due, supportato sul piano giuridico da affiancamento di Curatore Speciale, al fine di contenere la conflittualità allo stato esistente tra i genitori, permettere agli stessi di implementare / integrare le competenze genitoriali allo stato carenti e garantire loro di poter godere di un supporto / della supervisione del Servizio Sociale competente nella gestione del figlio minore;
il tutto in vista di una modifica futura del regime di affidamento del minore stesso da affido al
Servizio sociale in affido condiviso;
- collocamento del minore presso l'abitazione materna e residenza presso la madre
- possibilità per il Servizio Sociale di individuare modalità di collocamento anche diverse da quelle indicate dalla CTU da pag. 97 a pag. 100, cui le parti prestano comunque e sin d'ora adesione precisando che la loro decorrenza coinciderà ex novo con l'emissione del provvedimento che definirà il presente giudizio, che di seguito si riportano:
• nei primi 4 mesi dall'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali: il sig. potrà vedere il minore CP_1
un pomeriggio infrasettimanale, per almeno un'ora, alla presenza di un educatore, in uno spazio neutro individuato dai
Servizi Sociali o esterno gradito al minore (come ad esempio un parco giochi, una ludoteca, un centro commerciale, ecc.).
Inoltre il sig. potrà vedere il figlio il sabato pomeriggio (o la domenica pomeriggio in base ai turni di CP_1 Per_1
lavoro dei genitori), per almeno due ore, in un luogo neutro gradito al minore, con la presenza della figura materna solo nel primo periodo. Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere sia ampliate le frequentazioni padre –figlio, sia reintrodotti gradualmente i nonni paterni.
• A partire dal quinto mese: il signor potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola, CP_1
fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe trascorrere con il
2 minore l'intera giornata del sabato (o in alternativa della domenica), dalle ore 9.00 (orario in cui il padre si recherà a prenderlo presso l'abitazione materna), alle ore 18.00 (orario in cui la madre si recherà a prenderlo presso l'abitazione paterna). Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere introdotti gradualmente i pernotti presso l'abitazione paterna. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora . Pt_1
• A partire dall'ottavo mese: il sig. potrebbe vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da CP_1
scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (dove egli si recherà a prenderlo) fino alla domenica sera alle ore 18.00 Nel weekend paterno, quindi, pernotterà presso il padre le notti di venerdì e sabato. Le frequentazioni Per_1
padre-figlio avverranno in assenza della signora . Nei giorni di sua spettanza ciascun genitore potrà affidare il Pt_1
minore a persona di fiducia (come i nonni) anche per gli spostamenti.
• Per il periodo estivo entrambi i genitori aderiscono a che il minore possa frequentare i Centri Estivi.
• Il figlio minore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con la madre di due settimane (anche consecutive), e di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre. Ad anni alterni un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
• Le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre (ore 18.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 18.00) fino al rientro a scuola (o alle ore
18.00 del 6 gennaio), con l'altro genitore. Ovviamente i periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
• Il prelievo e l' accompagnamento del minore da e a casa della madre sono a carico del sig. ; salvi i diversi accordi CP_1
tra le parti.
• Le vacanze pasquali verranno organizzate in modo da permettere al minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
• Previsione di recuperi entro il mese successivo di eventuali frequentazioni padre-figlio non realizzate
3 • Il minore sarà accompagnato alle visite mediche da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare,
l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
• Il giorno del compleanno, lo trascorrerà parte con un genitore e parte con l'altro; così, se possibile, il minore Per_1
trascorrerà parte della giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
• I ponti e le giornate festive potrebbero essere alternate, salvo diverso accordo.
• La signora si attiverà per favorire una telefonata quotidiana del figlio alla figura paterna in fascia oraria Pt_1
preserale, dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Lo stesso farà il signor nei weekend di sua spettanza e nei periodi di CP_1
ferie
• Alle cerimonie religiose, alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.) potranno assistere entrambi i genitori.
• Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che il figlio dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori
• Infine, la signora ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie di maggior Parte_1 CP_1
rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
- previsione di relazioni periodiche semestrali da parte del Servizio Sociale competente al Giudice di Vigilanza presso il
Tribunale di Treviso,
- formale adesione da parte dei genitori ad un percorso individuale disgiunto e di sostegno alla genitorialità anche congiunto con modalità ove possibile anche telematiche che i Servizi affidatari avranno cura di organizzare;
- contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Treviso;
- Assegno Unico al 100% alla signora;
Pt_1
4 - spese di lite compensate
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2023, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento del figlio nato dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 20.7.2023, fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il signor in data 30.10.2023, contrastando le conclusioni formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.11.2023, le parti venivano sentite separatamente ed il Giudice tentava la conciliazione, che tuttavia non aveva esito positivo.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore delegato pronunciava i propri provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e, in via istruttoria, disponeva c.t.u. nominando a tal fine la dott.ssa Persona_2
All'esito della c.t.u., le parti raggiungevano un accordo in occasione dell'udienza del 26.9.2024.
Il Giudice assegnava, ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ., il solo termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni (congiunte), avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini ulteriori per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la causa veniva rimessa in decisione ed il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
* * *
5 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone l'affido del figlio minore al Servizio Sociale competente territorialmente per Persona_1
un periodo di tempo determinato di anni due (eventualmente supportato sul piano giuridico da affiancamento di Curatore, che potrà essere nominato dal Tribunale previa apposito procedimento instaurato dalle parti), al fine di contenere la conflittualità allo stato esistente tra i genitori, permettere agli stessi di implementare / integrare le competenze genitoriali allo stato carenti e garantire loro di poter godere di un supporto / della supervisione del Servizio Sociale competente nella gestione del figlio minore;
il tutto in vista di una modifica futura del regime di affidamento del minore stesso da affido al Servizio sociale in affido condiviso;
2) dispone il collocamento del minore presso l'abitazione materna e residenza presso la madre;
3) prevede possibilità per il Servizio Sociale di individuare modalità di collocamento anche diverse da quelle indicate dalla CTU da pag. 97 a pag. 100, cui le parti hanno prestato comunque adesione, precisando che la loro decorrenza coinciderà ex novo con l'emissione del provvedimento che definirà il presente giudizio, che di seguito si riportano:
• nei primi 4 mesi dall'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali: il sig. potrà CP_1
vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, per almeno un'ora, alla presenza di un educatore, in uno spazio neutro individuato dai Servizi Sociali o esterno gradito al minore (come ad esempio un parco giochi, una ludoteca, un centro commerciale, ecc.). Inoltre il sig. potrà vedere il figlio CP_1
il sabato pomeriggio (o la domenica pomeriggio in base ai turni di lavoro dei genitori), per Per_1
6 almeno due ore, in un luogo neutro gradito al minore, con la presenza della figura materna solo nel primo periodo. Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere sia ampliate le frequentazioni padre
–figlio, sia reintrodotti gradualmente i nonni paterni.
• A partire dal quinto mese: il signor potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, CP_1
dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre egli potrebbe trascorrere con il minore l'intera giornata del sabato (o in alternativa della domenica), dalle ore 9.00 (orario in cui il padre si recherà a prenderlo presso l'abitazione materna), alle ore 18.00 (orario in cui la madre si recherà a prenderlo presso l'abitazione paterna). Con il supporto dei
Servizi Sociali potranno essere introdotti gradualmente i pernotti presso l'abitazione paterna. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora Pt_1
• A partire dall'ottavo mese: il sig. potrebbe vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, CP_1
dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre egli potrebbe tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (dove egli si recherà a prenderlo) fino alla domenica sera alle ore 18.00 Nel weekend paterno, quindi, Per_1
pernotterà presso il padre le notti di venerdì e sabato. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora Nei giorni di sua spettanza ciascun genitore potrà affidare il minore a Pt_1
persona di fiducia (come i nonni) anche per gli spostamenti.
• Per il periodo estivo entrambi i genitori aderiscono a che il minore possa frequentare i Centri Estivi.
• Il figlio minore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con la madre di due settimane (anche consecutive), e di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre. Ad anni alterni un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
• Le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre (ore 18.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 18.00)
7 fino al rientro a scuola (o alle ore 18.00 del 6 gennaio), con l'altro genitore. Ovviamente i periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
• Il prelievo e l' accompagnamento del minore da e a casa della madre sono a carico del sig. ; CP_1
salvi i diversi accordi tra le parti.
• Le vacanze pasquali verranno organizzate in modo da permettere al minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
• Previsione di recuperi entro il mese successivo di eventuali frequentazioni padre-figlio non realizzate
• Il minore sarà accompagnato alle visite mediche da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
• Il giorno del compleanno, lo trascorrerà parte con un genitore e parte con l'altro; così, se Per_1
possibile, il minore trascorrerà parte della giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
• I ponti e le giornate festive potrebbero essere alternate, salvo diverso accordo.
• La signora si attiverà per favorire una telefonata quotidiana del figlio alla figura paterna in Pt_1
fascia oraria preserale, dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Lo stesso farà il signor nei weekend di sua CP_1
spettanza e nei periodi di ferie
• Alle cerimonie religiose, alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.) potranno assistere entrambi i genitori.
• Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che il figlio dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori
• Infine, la signora ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie Parte_1 CP_1
di maggior rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole;
4) dispone che i Servizi Sociali relazionino semestralmente al Giudice deputato alla vigilanza presso il
Tribunale di Treviso;
8 5) prende atto della formale adesione da parte dei genitori ad un percorso individuale disgiunto e di sostegno alla genitorialità anche congiunto con modalità ove possibile anche telematiche che i Servizi affidatari avranno cura di organizzare;
6) prevede un contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Treviso;
8) Assegno Unico al 100% alla signora Pt_1
9) spese di lite compensate;
10) spese di c.t.u. regolamentate come da decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Dispone l'apertura del fascicolo della vigilanza a cura della Cancelleria.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio e il contributo al loro mantenimento R.G. n. 4079/2023, promosso con ricorso depositato in data
18.7.2023 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Palmeri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Ortazzo n. 21/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bassan giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Cavarzere, piazza della
Repubblica n. 10 int. 1; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- affido del figlio minore al Servizio Sociale competente territorialmente per un periodo di tempo Persona_1
determinato di anni due, supportato sul piano giuridico da affiancamento di Curatore Speciale, al fine di contenere la conflittualità allo stato esistente tra i genitori, permettere agli stessi di implementare / integrare le competenze genitoriali allo stato carenti e garantire loro di poter godere di un supporto / della supervisione del Servizio Sociale competente nella gestione del figlio minore;
il tutto in vista di una modifica futura del regime di affidamento del minore stesso da affido al
Servizio sociale in affido condiviso;
- collocamento del minore presso l'abitazione materna e residenza presso la madre
- possibilità per il Servizio Sociale di individuare modalità di collocamento anche diverse da quelle indicate dalla CTU da pag. 97 a pag. 100, cui le parti prestano comunque e sin d'ora adesione precisando che la loro decorrenza coinciderà ex novo con l'emissione del provvedimento che definirà il presente giudizio, che di seguito si riportano:
• nei primi 4 mesi dall'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali: il sig. potrà vedere il minore CP_1
un pomeriggio infrasettimanale, per almeno un'ora, alla presenza di un educatore, in uno spazio neutro individuato dai
Servizi Sociali o esterno gradito al minore (come ad esempio un parco giochi, una ludoteca, un centro commerciale, ecc.).
Inoltre il sig. potrà vedere il figlio il sabato pomeriggio (o la domenica pomeriggio in base ai turni di CP_1 Per_1
lavoro dei genitori), per almeno due ore, in un luogo neutro gradito al minore, con la presenza della figura materna solo nel primo periodo. Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere sia ampliate le frequentazioni padre –figlio, sia reintrodotti gradualmente i nonni paterni.
• A partire dal quinto mese: il signor potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola, CP_1
fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe trascorrere con il
2 minore l'intera giornata del sabato (o in alternativa della domenica), dalle ore 9.00 (orario in cui il padre si recherà a prenderlo presso l'abitazione materna), alle ore 18.00 (orario in cui la madre si recherà a prenderlo presso l'abitazione paterna). Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere introdotti gradualmente i pernotti presso l'abitazione paterna. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora . Pt_1
• A partire dall'ottavo mese: il sig. potrebbe vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da CP_1
scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre egli potrebbe tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (dove egli si recherà a prenderlo) fino alla domenica sera alle ore 18.00 Nel weekend paterno, quindi, pernotterà presso il padre le notti di venerdì e sabato. Le frequentazioni Per_1
padre-figlio avverranno in assenza della signora . Nei giorni di sua spettanza ciascun genitore potrà affidare il Pt_1
minore a persona di fiducia (come i nonni) anche per gli spostamenti.
• Per il periodo estivo entrambi i genitori aderiscono a che il minore possa frequentare i Centri Estivi.
• Il figlio minore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con la madre di due settimane (anche consecutive), e di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre. Ad anni alterni un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
• Le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre (ore 18.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 18.00) fino al rientro a scuola (o alle ore
18.00 del 6 gennaio), con l'altro genitore. Ovviamente i periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
• Il prelievo e l' accompagnamento del minore da e a casa della madre sono a carico del sig. ; salvi i diversi accordi CP_1
tra le parti.
• Le vacanze pasquali verranno organizzate in modo da permettere al minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
• Previsione di recuperi entro il mese successivo di eventuali frequentazioni padre-figlio non realizzate
3 • Il minore sarà accompagnato alle visite mediche da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare,
l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
• Il giorno del compleanno, lo trascorrerà parte con un genitore e parte con l'altro; così, se possibile, il minore Per_1
trascorrerà parte della giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
• I ponti e le giornate festive potrebbero essere alternate, salvo diverso accordo.
• La signora si attiverà per favorire una telefonata quotidiana del figlio alla figura paterna in fascia oraria Pt_1
preserale, dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Lo stesso farà il signor nei weekend di sua spettanza e nei periodi di CP_1
ferie
• Alle cerimonie religiose, alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.) potranno assistere entrambi i genitori.
• Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che il figlio dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori
• Infine, la signora ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie di maggior Parte_1 CP_1
rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
- previsione di relazioni periodiche semestrali da parte del Servizio Sociale competente al Giudice di Vigilanza presso il
Tribunale di Treviso,
- formale adesione da parte dei genitori ad un percorso individuale disgiunto e di sostegno alla genitorialità anche congiunto con modalità ove possibile anche telematiche che i Servizi affidatari avranno cura di organizzare;
- contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Treviso;
- Assegno Unico al 100% alla signora;
Pt_1
4 - spese di lite compensate
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2023, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e mantenimento del figlio nato dalla relazione more uxorio tra le parti. Per_1
Il Giudice relatore, con decreto del 20.7.2023, fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio il signor in data 30.10.2023, contrastando le conclusioni formulate dalla CP_1
ricorrente e altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.11.2023, le parti venivano sentite separatamente ed il Giudice tentava la conciliazione, che tuttavia non aveva esito positivo.
A scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore delegato pronunciava i propri provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e, in via istruttoria, disponeva c.t.u. nominando a tal fine la dott.ssa Persona_2
All'esito della c.t.u., le parti raggiungevano un accordo in occasione dell'udienza del 26.9.2024.
Il Giudice assegnava, ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ., il solo termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni (congiunte), avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini ulteriori per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., la causa veniva rimessa in decisione ed il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio.
* * *
5 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dispone l'affido del figlio minore al Servizio Sociale competente territorialmente per Persona_1
un periodo di tempo determinato di anni due (eventualmente supportato sul piano giuridico da affiancamento di Curatore, che potrà essere nominato dal Tribunale previa apposito procedimento instaurato dalle parti), al fine di contenere la conflittualità allo stato esistente tra i genitori, permettere agli stessi di implementare / integrare le competenze genitoriali allo stato carenti e garantire loro di poter godere di un supporto / della supervisione del Servizio Sociale competente nella gestione del figlio minore;
il tutto in vista di una modifica futura del regime di affidamento del minore stesso da affido al Servizio sociale in affido condiviso;
2) dispone il collocamento del minore presso l'abitazione materna e residenza presso la madre;
3) prevede possibilità per il Servizio Sociale di individuare modalità di collocamento anche diverse da quelle indicate dalla CTU da pag. 97 a pag. 100, cui le parti hanno prestato comunque adesione, precisando che la loro decorrenza coinciderà ex novo con l'emissione del provvedimento che definirà il presente giudizio, che di seguito si riportano:
• nei primi 4 mesi dall'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali: il sig. potrà CP_1
vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, per almeno un'ora, alla presenza di un educatore, in uno spazio neutro individuato dai Servizi Sociali o esterno gradito al minore (come ad esempio un parco giochi, una ludoteca, un centro commerciale, ecc.). Inoltre il sig. potrà vedere il figlio CP_1
il sabato pomeriggio (o la domenica pomeriggio in base ai turni di lavoro dei genitori), per Per_1
6 almeno due ore, in un luogo neutro gradito al minore, con la presenza della figura materna solo nel primo periodo. Con il supporto dei Servizi Sociali potranno essere sia ampliate le frequentazioni padre
–figlio, sia reintrodotti gradualmente i nonni paterni.
• A partire dal quinto mese: il signor potrà vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, CP_1
dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre egli potrebbe trascorrere con il minore l'intera giornata del sabato (o in alternativa della domenica), dalle ore 9.00 (orario in cui il padre si recherà a prenderlo presso l'abitazione materna), alle ore 18.00 (orario in cui la madre si recherà a prenderlo presso l'abitazione paterna). Con il supporto dei
Servizi Sociali potranno essere introdotti gradualmente i pernotti presso l'abitazione paterna. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora Pt_1
• A partire dall'ottavo mese: il sig. potrebbe vedere il minore un pomeriggio infrasettimanale, CP_1
dall'uscita da scuola, fino alle ore 19.30, orario in cui lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Inoltre egli potrebbe tenere con sé il minore a weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola (dove egli si recherà a prenderlo) fino alla domenica sera alle ore 18.00 Nel weekend paterno, quindi, Per_1
pernotterà presso il padre le notti di venerdì e sabato. Le frequentazioni padre-figlio avverranno in assenza della signora Nei giorni di sua spettanza ciascun genitore potrà affidare il minore a Pt_1
persona di fiducia (come i nonni) anche per gli spostamenti.
• Per il periodo estivo entrambi i genitori aderiscono a che il minore possa frequentare i Centri Estivi.
• Il figlio minore potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con la madre di due settimane (anche consecutive), e di due settimane (inizialmente non consecutive) con il padre. Ad anni alterni un genitore avrà la priorità nell'individuare il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio (nel 2025 il padre) da comunicare all'altro entro il 31 maggio.
• Le vacanze natalizie potranno essere alternate, anno per anno, secondo due periodi distinti: dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre (ore 18.00) con un genitore e dal 30 dicembre (ore 18.00)
7 fino al rientro a scuola (o alle ore 18.00 del 6 gennaio), con l'altro genitore. Ovviamente i periodi di vacanza esulano dalla regolare ritmicità di esercizio del diritto di visita.
• Il prelievo e l' accompagnamento del minore da e a casa della madre sono a carico del sig. ; CP_1
salvi i diversi accordi tra le parti.
• Le vacanze pasquali verranno organizzate in modo da permettere al minore di trascorrere la domenica di Pasqua con un genitore e la giornata di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
• Previsione di recuperi entro il mese successivo di eventuali frequentazioni padre-figlio non realizzate
• Il minore sarà accompagnato alle visite mediche da entrambi i genitori o, in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
• Il giorno del compleanno, lo trascorrerà parte con un genitore e parte con l'altro; così, se Per_1
possibile, il minore trascorrerà parte della giornata con il genitore del quale si festeggerà il genetliaco, nonché la giornata della festa della mamma e del papà.
• I ponti e le giornate festive potrebbero essere alternate, salvo diverso accordo.
• La signora si attiverà per favorire una telefonata quotidiana del figlio alla figura paterna in Pt_1
fascia oraria preserale, dalle ore 18.30 alle ore 19.30. Lo stesso farà il signor nei weekend di sua CP_1
spettanza e nei periodi di ferie
• Alle cerimonie religiose, alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.) potranno assistere entrambi i genitori.
• Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che il figlio dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori
• Infine, la signora ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie Parte_1 CP_1
di maggior rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole;
4) dispone che i Servizi Sociali relazionino semestralmente al Giudice deputato alla vigilanza presso il
Tribunale di Treviso;
8 5) prende atto della formale adesione da parte dei genitori ad un percorso individuale disgiunto e di sostegno alla genitorialità anche congiunto con modalità ove possibile anche telematiche che i Servizi affidatari avranno cura di organizzare;
6) prevede un contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in materia di diritto di famiglia vigente presso il Tribunale di Treviso;
8) Assegno Unico al 100% alla signora Pt_1
9) spese di lite compensate;
10) spese di c.t.u. regolamentate come da decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Dispone l'apertura del fascicolo della vigilanza a cura della Cancelleria.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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