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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 24/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott. ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 158 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), Parte_1 C.F._1
in via Salvemini, n.7, presso lo studio dell'avv. Vittorio Masci che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
-ricorrente-
E
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sulmona Via E. Ciofano, 13 presso lo studio dell'Avv. Luciano Angelone che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 2.4.2024, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
6.9.1970 con esclusione di qualsivoglia statuizione economica essendo i coniugi autonomi economicamente.
Con memoria del 13.9.2024 si costituiva la la quale pur non opponendosi alla CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva comunque di valutare la reale consistenza economica delle parti al fine di verificare se fosse dovuto l'assegno divorzile.
In seguito alla prima udienza di comparizione, venivano disposti accertamenti della
Guardia di Finanza in ordine al patrimonio e ai redditi dei coniugi.
In data 27.11.2024 le parti depositavano congiuntamente una richiesta di revoca del provvedimento avendo trovato accordo sulle questioni economiche.
Con ordinanza del 2.12.2024 veniva quindi revocato il precedente provvedimento e veniva fissata udienza per la rimessione in decisione per il 14.1.2025 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per la precisazione delle conclusioni.
In esito al deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni congiunte delle parti, ritenendole congrue ed eque.
Considerato l'intervenuto accordo, vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e celebrato in Sulmona il 6.9.1970 e trascritto presso il Comune Controparte_1 di Sulmona nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1970, n. 97 P. II Serie A;
- Ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sulmona;
- dichiara che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegno divorzile, essendo gli stessi autonomi economicamente.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona nella camera di consiglio del 24.3.2025
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente Dott. Pierfilippo Mazzagreco
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott. ssa Marta Sarnelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 158 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), Parte_1 C.F._1
in via Salvemini, n.7, presso lo studio dell'avv. Vittorio Masci che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
-ricorrente-
E
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sulmona Via E. Ciofano, 13 presso lo studio dell'Avv. Luciano Angelone che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 2.4.2024, ha chiesto la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
6.9.1970 con esclusione di qualsivoglia statuizione economica essendo i coniugi autonomi economicamente.
Con memoria del 13.9.2024 si costituiva la la quale pur non opponendosi alla CP_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva comunque di valutare la reale consistenza economica delle parti al fine di verificare se fosse dovuto l'assegno divorzile.
In seguito alla prima udienza di comparizione, venivano disposti accertamenti della
Guardia di Finanza in ordine al patrimonio e ai redditi dei coniugi.
In data 27.11.2024 le parti depositavano congiuntamente una richiesta di revoca del provvedimento avendo trovato accordo sulle questioni economiche.
Con ordinanza del 2.12.2024 veniva quindi revocato il precedente provvedimento e veniva fissata udienza per la rimessione in decisione per il 14.1.2025 con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e per la precisazione delle conclusioni.
In esito al deposito delle note di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Tanto premesso, questo Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni congiunte delle parti, ritenendole congrue ed eque.
Considerato l'intervenuto accordo, vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e celebrato in Sulmona il 6.9.1970 e trascritto presso il Comune Controparte_1 di Sulmona nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1970, n. 97 P. II Serie A;
- Ordina l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sulmona;
- dichiara che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegno divorzile, essendo gli stessi autonomi economicamente.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona nella camera di consiglio del 24.3.2025
2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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