TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 SIMILIANO KOLBE, 16 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. TOLA CARLO (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in VIA MARIANO IV, 11 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_1 STRAULLU, 35 08100 NUORO ITALIA Difeso dall'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE (c.f.
), con studio in VIALE ARMANDO DIAZ 29 C.F._3
CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 491/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
MARIO FENU:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione opposta, in
— 1 — quanto emessa in totale carenza di potere da un soggetto privatistico e l'inidoneità dell'atto di ingiunzione di pagamento ad acquistare anche in via provvisoria efficacia esecutiva una volta impugnato o, qualora fosse riconosciuta allo stesso efficacia esecutiva, disporre la sospen- sione della citata efficacia esecutiva provvisoria per i gravi motivi indi- cati in parte espositiva.
- sempre in via preliminare: e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'estinzione del credito vantato da Pt_2 nei confronti del sig. per decorso del termine di pre-
[...] Parte_1 scrizione quinquennale in relazione ai corrispettivi per consumo idrico e quote accessorie per il periodo compreso dal 31 dicembre 2005 al 20 ottobre 2015 – come indicati nelle fatture indicate e comunque nei limiti precisati in parte espositiva – e per l'effetto dichiarare l'infondatezza della pretesa di sul punto con ogni conseguenza di legge Parte_2 con riferimento all'atto di ingiunzione di pagamento impugnato, illegit- timo e/o comunque inefficace.
- Nel merito: ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di paga- mento di cui all'atto di ingiunzione n. 55070/153/2024 del 02 maggio 2024 emesso da nei confronti del sig. per i Parte_2 Parte_1 motivi indicati in parte espositiva e conseguentemente dichiarare inef- ficace e/o illegittimo ed annullare e/o disapplicare l'atto di ingiunzione ovvero, in via subordinata, rideterminare l'importo eventualmente do- vuto dall'opponente nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale, pre- via detrazione delle somme prescritte e/o versate in acconto.
- Con vittoria di spese e competenze professionali dovute per il presente procedimento, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella mi- sura di legge.
Parte_2 IN VIA PRELIMINARE RIGETTARE, per le suesposte ragioni, le sollevate questioni pre- liminari, in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO RIGETTARE in toto le avverse pretese, in quanto totalmente in- fondate e, per l'effetto, DICHIARARE dovuto dal Sig. previa revoca Parte_1 dell'ingiunzione opposta n°55070/153/2024 del 02.05.2024, tenuto conto di quanto da questi già pagato e della riconosciuta prescrizione, nei limiti suesposti, delle fatture n°2010/476750 del 26.05.2010 e
— 2 — n°2018/1449142 del 08.10.2018, il minor importo di € 10.236,97, oltre gli interessi di mora per il ritardato pagamento, ex art. B.22 ed Allegato D del Regolamento del S.I.I. Con vittoria di spese ed onorari o, quan- tomeno, con l'integrale compensazione delle stesse.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
è titolare di una somministrazione d'acqua per un ap- Parte_1 partamento a Oristano in via Kolbe 16. Il 15 maggio 2024 gli ha notificato un'ingiunzione fi- Pt_2 scale per 17.949,64 € per consumi non pagati dal 2006 al 2018. Il sig. si è opposto per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
1. La notificazione dell'ingiunzione fiscale.
Con un primo motivo, il sig. sostiene che l'ingiunzione fi- Pt_1 scale sia nulla, in quanto non è stata notificata nelle forme previste dell'art. 2 comma 2 r.d. n. 639/1910. Il motivo è infondato. L'opposizione è stata proposta anche per motivi di merito, il che dimostra che l'utente ha avuto piena conoscenza dell'ingiunzione, che ha quindi penamente raggiunto lo scopo. Qualunque altra considera- zione in ordine al rispetto delle forme, quindi, sarebbe superflua.
2. Il potere di Abbanoa di emettere ingiunzioni fiscali.
Con un secondo motivo, il sig. sostiene che l'ingiunzione Pt_1 fiscale sia nulla, in quanto non sarebbe legittimata ad emet- Pt_2 terle. Il motivo è infondato. L'ingiunzione fiscale è uno strumento regolamentato dal r.d. n. 639/1910, il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscos- sione delle entrate patrimoniali dello Stato. La detta legge, in ossequio
— 3 — al principio di tutela in via amministrativa, consente all'autorità ammi- nistrativa di precostituirsi un titolo esecutivo e di procedere all'esecu- zione forzata in via autonoma, senza necessità di ricorrere al giudice. L'ingiunzione di cui all'art. 2 corrisponde in tutto e per tutto a un de- creto ingiuntivo, contro il quale, infatti, l'art. 3 ammette opposizione davanti all'autorità giudiziaria, in mancanza o respinta la quale può avere inizio l'esecuzione forzata, anch'essa in via amministrativa. L'art. 1, tuttavia, riserva espressamente la facoltà in questione allo Stato. Nel corso del tempo, con il moltiplicarsi degli enti pubblici e degli enti territoriali, varie leggi speciali hanno ampliato il novero dei soggetti che possono avvalersi dell'ingiunzione fiscale e della succes- siva esecuzione in via amministrativa. Per quel che qui rileva, l'art. 17 comma 3 bis d.lgs. n. 46/1999, legge organica in materia di riscossione, prevede in capo al Ministero dell'economia il potere di autorizzare so- cietà in mano pubblica ad avvalersi della riscossione in via amministra- tiva per i crediti di rilevanza pubblica. Ebbene, nel caso di specie,
[...] è stata autorizzata in tal senso con decreto del Ministro dell'eco- Pt_3 nomia del 30 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9/2016. L'art. 17 comma 3 ter d.lgs. n. 46/1999, a questo punto, prevede che la società autorizzata proceda tramite ingiunzione fiscale, la quale, dopo essere stata vidimata e resa esecutiva, legittima all'iscrizione del credito a ruolo, che quindi verrà riscosso tramite l' Controparte_1 a norma del d.p.r. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte dirette (e non attraverso la procedura esecutiva di cui al testo unico).
3. La prescrizione.
Con un terzo motivo, il sig. sostiene che sia intervenuta la Pt_1 prescrizione per i crediti relativi ai consumi che vanno dal 31 dicembre 2005 al 7 settembre 2018. Il motivo è parzialmente fondato. stessa ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione fino al Pt_2 23 novembre 2013. Per il periodo successivo, sostiene, la prescrizione ha ricominciato a decorrere in virtù degli atti interruttivi successiva- mente notificati. La circostanza non è in contestazione. La somma prescritta è quindi pari a 7.552,68 €, che si riferisce ai consumi fino al 23 novembre 2013. Risale infatti al 28 dicembre 2018
— 4 — la prima costituzione in mora, reiterata da ultimo il 23 settembre 2022. In diritto, occorre rilevare che la prescrizione biennale ventilata dal sig. si applica solo ai crediti maturati per i consumi successivi Pt_1 al 1° gennaio 2020, dal momento che l'introduzione di questo nuovo termine di prescrizione a opera della legge n. 160/2019, modificativa della legge n. 205/2017, in mancanza di una previsione espressa, non può applicarsi retroattivamente. I crediti derivnati dai consumi prece- denti rimangono quindi sottoposti all'art. 2948 n. 4 c.c.
4. L'entità dei consumi.
Con un quarto motivo, il sig. sostiene che gli importi in- Pt_1 giunti siano frutto di errori nel rilevamento dei consumi. Il motivo è infondato. L'utenza del sig. è stata collegata a due diversi contatori, nel Pt_1 corso del tempo, con sostituzione avvenuta il 1° marzo 2016. Egli ha rilevato che con i dovuti calcoli risulta un media un consumo di: 1,26 mq d'acqua al giorno per il primo periodo e addirittura 1,71 mq d'acqua al giorno per il secondo periodo. Sostiene di aver sempre custodito di- ligentemente l'impianto e di aver verificato di non avere perdite occulte e che quindi l'unica causa possibile è un malfunzionamento dei conta- tori. ha contestato tali malfunzionamenti, rilevando che il Pt_2 contatore installato nel 2016 è tutt'ora in uso al sig. , che non ne Pt_1 ha mai chiesto la sostituzione. Nessuna delle parti ha chiesto l'ammissione di prove al riguardo. Ritiene il giudice che l'onere della prova del guasto, quantomeno del secondo contatore, gravi sul sig. , in forza degli ordinari criteri Pt_1 di riparto che gravano chi allega il fatto dell'onere di dimostrarlo. A maggior ragione in un caso di specie, in cui si lamenta il guasto di ben due contatori, circostanza di per sé poco plausibile.
5. Il comportamento di nell'esecuzione del contratto. Pt_2
Con un quinto motivo, il sig. sostiene che emet- Pt_1 Pt_2 tendo la prima fattura a distanza di tredici anni dal subentro nel servizio, sia una violazione dell'obbligo di eseguire almeno due rilevazioni
— 5 — all'anno dei consumi. Il motivo è infondato. Il comportamento di è senz'altro negligente, ma da tale Pt_2 negligenza non si può far discendere alcuna conseguenza giuridica, a parte la prescrizione. La contestazione, formulata in questo modo, non ha quindi un punto di arrivo che consenta di darle una rilevanza ai fini del processo.
Considerazioni conclusive.
In definitiva, in ragione della parziale fondatezza dell'opposi- zione, l'ingiunzione fiscale deve essere revocata e, come da domanda di il sig. deve essere condannato al pagamento degli Pt_2 Pt_1 importi non prescritti. Le spese devono essere compensate, in ragione dell'accoglimento parziale.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. revoca l'ingiunzione fiscale opposta
2. condanna a pagare ad di 10.236,97 €, ol- Parte_1 Pt_2 tre interessi dal dovuto al saldo
3. compensa le spese
Si comunichi.
13 giugno 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 6 —