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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1896/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avvocati domiciliatari STEFANO STERNINI e
DIEGO BERNARDI, con studio in Viale Trento - Trieste n. 12/A, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), _1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario PAOLO SALANDIN e domiciliati presso lo studio dell'avvocato UMBERTO VIANELLO, in Via
Daniele Manin n. 44, Venezia - Mestre
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 2 agosto 2024, n. 1461 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1461/2024 del Tribunale di Treviso, respingersi la domanda di risarcimento danni formulata dal signor
Sempre nel merito: respingersi l'appello incidentale _1 avversari in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata: in denegata ipotesi di conferma di accoglimento della domanda del signor ridursi l'ammontare del risarcimento per le ragioni e _1 nella misura indicate in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLATE: voglia l'Ill.ma Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia disporre l'acquisizione al presente giudizio di impugnazione dei fascicoli d'ufficio sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n. 283/2020, Tribunale di Treviso, comprensivo della
CTU depositata nell'ambito dello stesso, sia del procedimento ex art. 702 - bis c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, R.G. n.
930/2021, Tribunale di Treviso. ANCORA IN VIA PRELIMINARE Voglia
l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accertato che l'appello proposto dall' , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, non rispetta i requisiti stabiliti dall'art. 342
c.p.c. post Riforma Cartabia, dichiararne l'inammissibilità con condanna di controparte alle spese del giudizio NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accertata per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza dell'appello proposto dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Parte_5
Dott. (Codice Fiscale ), con sede Parte_6 C.F._5 in 31100 Treviso (TV), Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, P. IVA
, pec: rappresentata e P.IVA_1 Email_1 difesa in forza di mandato steso in calce alla citazione d'appello con pag. 2/25 inibitoria datata 04.11.2024 dall'Avv. Stefano Sternini (Codice Fiscale
e dall'Avv. Diego Bernardi (Codice Fiscale C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio C.F._7 in -31100- Treviso (TV), Viale Trento e Trieste 12/A, ed al cui numero di fax 0422.261199 od indirizzo e-mail certificato ovvero . Email_2 Em_3 Email_4
la Cancelleria vorrà inviare le comunicazioni e notifiche
[...] relative al presente procedimento, rigettarlo integralmente, confermando il contenuto della sentenza di primo grado nelle parti appellate in via principale da controparte, con riforma del capo appellato in via incidentale dagli odierni appellati. Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22
% I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n.
283/2020, Tribunale di Treviso, sia del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c., R.G. n. 930/2021, Tribunale di Treviso, come da note spese già dimesse nel corso di quest'ultimo giudizio, e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22
% I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che si dimette. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Gli appellati, come sopra anticipato, si oppongono ad una eventuale rinnovazione della CTU in quanto ritengono quella espletata del tutto esaustiva e scientificamente corretta, tuttavia, qualora la CTU fosse rinnovata in appello, chiedono che il risarcimento, nel caso il danno venisse valutato in misura maggiore, venga dalla Corte riformato tenendo conto delle risultanze della CTU in rinnovazione. Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n. 283/2020, Tribunale di
Treviso, sia del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c., R.G. n. 930/2021,
Tribunale di Treviso, come da note spese già dimesse nel corso di pag. 3/25 quest'ultimo giudizio, e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che si dimette. NEL MERITO IN VIA
DI APPELLO INCIDENTALE Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, accertata per i motivi di cui in narrativa la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal sig. , dalla sig.ra _1
, in proprio ed in qualità di moglie del sig. RO [...]
, dal sig. , in proprio ed in qualità di figlio del sig. CP_1 Parte_7
, e dalla sig.ra , in proprio ed in qualità di _1 Parte_4 figlia del sig. avverso la sentenza n. 1461/2024 pubbl. _1 il 02/08/2024 R.G. n. 930/2021, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Giulia Civiero, comunicata dalla Cancelleria in data
02.08.2024, riformare parzialmente il contenuto della medesima nel capo appellato in via incidentale, e, nello specifico, statuire che:- sia riconosciuto e concesso, in aggiunta alle voci di danno già liquidate dalla sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello in via incidentale, il risarcimento, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, della somma di € 248.940,00 (euro duecentoquarantottomila novecentoquaranta) ciascuno in favore della moglie sig.ra CP_2
e dei figli sig.ri e , e che quindi
[...] Parte_7 Parte_4
l'appellante sia condannata a pagare anche i seguenti importi, come già chiesto nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. :- € 248.940,00 (euro duecentoquarantottomilanovecentoquaranta) in favore della sig.ra
[...]
, moglie del sig. ;- € 248.940,00 (euro CP_2 _1 duecentoquarantottomilanovecentoquaranta) in favore del sig. Pt_7
, figlio del sig. ; - € 248.940,00 (euro
[...] _1 duecentoquarantottomilanovecentoquaranta), in favore della sig.ra
, figlia del sig. ; o le somme maggiori o Parte_4 _1 minori che la Corte riterrà congrue. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede pag. 4/25 eventualmente di essere ammessi alla prova testimoniale, nel caso in cui la Corte lo ritenga opportuno, sui seguenti capitoli:
1. vero che il sig.
, prima dell'intervento subito, organizzava e _1 partecipava a feste con i figli, passava le domeniche con la famiglia ed amici, faceva grigliate in giardino, andava a fare passeggiate al mare, andava ai centri commerciali;
2. vero che il sig. , dopo _1
l'intervento subito, anche quando era a casa aveva febbre alta e continua e gli era precluso qualsiasi spostamento;
3. vero che la moglie sig.ra ed i figli sig.ri e hanno RO Parte_7 Parte_4 sempre accudito il sig. durante la malattia;
4. vero che _1 il sig. è portatore di canalizzazione esterna _1 permanente per l'evacuazione fisiologica;
5. vero che l'aspetto di cui al precedente punto 4, oltre alle importanti cicatrici su tutto l'addome, ha comportato il deterioramento della relazione intima coniugale;
6. vero che il sig. ha difficoltà a dormire adeguatamente di _1 notte;
7. vero che la moglie sig.ra ha sofferto RO moltissimo durante la malattia del marito;
8. vero che la sig.ra
[...]
durante la malattia del marito ha dovuto ridurre il tempo CP_2 dedicato ai figli i figli all'epoca minori, agli svaghi con gli amici, alle attività sportive, alle vacanze al mare od in montagna o visitare i parenti in Sardegna;
9. vero che la sig.ra ha rinunciato RO agli spettacoli scolastici o feste con parenti ed amici ed ai colloqui scolastici 10. vero che la sig.ra ha personalmente RO constatato che la vita sociale dei figli è divenuta sostanzialmente inesistente, la figlia ha abbandonato lo sport che praticava ed il Pt_4 figlio ha dovuto a 14 anni badare alla famiglia in assenza della Pt_7 madre impegnata ad assistere il sig. ;11. vero che il _1 sig. ha smesso di lavorare durante la malattia;
12. vero Parte_8 che, a causa dei debiti contratti, la casa è stata ipotecata;
13. vero che pag. 5/25 la sig.ra con uno stipendio di mille euro al mese era RO impossibilitata a fa fronte ai bisogni familiari;
14. vero che la sig.ra
[...]
ha provveduto a tutte le esigenze del marito incluse quelle CP_2 relative alla cura ed igiene personale ed alla somministrazione di medicinali ed alimentari;
15. vero che il figlio , che aveva 14
Parte_7 anni al momento della malattia del padre, ha patito un drastico cambiamento della propria esistenza, trovandosi costretto ad affrontare un percorso di crescita difficile e prematuro;
16. vero che questo ha provocato nel figlio sig. un grave travaglio psicologico che
Parte_7 ha avuto ripercussioni anche dal punto di vista scolastico;
17. vero che il figlio sig. ha dovuto ridurre drasticamente la propria vita
Parte_7 sociale;
18. vero che il figlio sig. era psicologicamente nelle
Parte_7 condizioni di coltivare le proprie amicizie;
19. vero che il figlio sig. Pt_7
viveva nel costante terrore che le condizioni del padre potessero
[...] peggiorare e lui potesse perderlo;
20. vero che la figlia sig.ra Pt_4
, che aveva 11 anni al momento della malattia del padre, ha
[...] anch'essa visto la sua vita stravolta;
21. vero che le passeggiate ed i pranzi della famiglia che in passato avvenivano specialmente la
Domenica sono cessati a causa delle condizioni del padre sig.
[...]
; 22. vero che la famiglia del sig. ha smesso CP_1 _1 di fare viaggi lunghi, dovendo fare continue soste per le difficoltà fisiologiche insorte;
23. vero che la famiglia del sig. _1
d'estate ha continuato ad andare al mare, in piscina od in montagna;
24. vero che il signor ha smesso di cambiarsi d'abito in spogliatoi CP_1 pubblici;
25. vero che la sig.ra ed il sig. hanno Parte_4 Parte_7 ridotto notevolmente le uscite con gli amici;
26. vero che la sig.ra Pt_4
ed il sig. spesso erano soli in casa e dovevano
[...] Parte_7 badare a loro stessi nonostante la giovanissima età;27. vero che la sig.ra ha continuato a coltivare la ginnastica artistica che Parte_4
pag. 6/25 praticava dall'età di 5 anni e dal 2019 ha dovuto iniziare un percorso con una psicologa. Si indicano come testi su tutti capitoli di prova sopra elencati: la sig.ra , nata a Serramanna (CA) in [...] Testimone_1
27.09.1964 e residente in [...], Vicolo Montello n. 4
Int. 4;la sig.ra nata a Serramanna (CA) in [...] il CP_3
27.03.1982 e residente in [...]; il sig. , nato a [...] in data [...] e Controparte_4 residente in [...] Int. 4.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1461/2024 il Tribunale di Treviso ha condannato l' al risarcimento del danno non Parte_5 patrimoniale in favore del paziente liquidato nella _1 somma di euro 590.811,30, mentre ha respinto le richieste di risarcimento della moglie e dei figli e RO Pt_7 Pt_4 per i danni da lesione del rapporto parentale. Il 25 luglio 2012 il
[...] paziente era stato operato per una neoplasia stenosante del retto medio prossimale, tramite laparatomia con contestuale metastasectomia epatica al V segmento. Secondo il Tribunale, che fa proprie le conclusioni di una consulenza preventiva, a fronte della comparsa di una deiscenza post-operatoria, il comportamento dei medici, che non avevano eseguito una “stomia di protezione” era stato imprudente. La causa di merito era stata preceduta da una consulenza ex art. 696 bis c.p.c. affidata al medico legale dott. e allo Specialista Persona_1 in Chirurgia generale e toracica dott. Persona_2
1.1 La questione centrale della causa – spiega il Tribunale - attiene alla mancata esecuzione di un'ileostomia (o colostomia) “di protezione”
pag. 7/25 nel corso dell'intervento del 25.7.2012. Secondo gli attori, tenuto conto della distanza del margine inferiore del carcinoma rettale dal margine anale esterno e dell'anamnesi del paziente, doveva essere confezionata un'ileostomia di protezione. Ad avviso dell' , invece, non Pt_5 ricorreva tale necessità, tenuto conto delle linee guida esistenti all'epoca dei fatti. Le parti avevano discusso anche se fosse indicato eseguire un controllo pneumatico dell'anastomosi.
1.2 I consulenti avevano spiegato che, nella pratica chirurgica, più è basso (ossia vicino al margine anale esterno) il margine inferiore del tumore e quindi la successiva anastomosi, maggiore è il rischio per il paziente di sviluppare una deiscenza dell'anastomosi con conseguente spandimento di materiale settico. Nel luglio 2012 l'esecuzione di una stomia di protezione in interventi simili non rappresentava un'indicazione assoluta;
solo nel 2014 - 2015 e quindi in epoca successiva all'intervento, l'indicazione all'esecuzione di una stomia di protezione era entrata tra le indicazioni pressocché assolute. Anche all'epoca dei fatti, tuttavia, la pratica era consigliata perché il paziente presentava specificatamente quattro fattori di rischio per lo sviluppo di una complicanza costituita dalla deiscenza dell'anastomosi dopo l'intervento programmato: sesso maschile, abitudine tabagica, TME
(total mesorectal excision) e, soprattutto, precedente esecuzione di radioterapia. Considerando la radioterapia in grado di produrre quadri flogistico/edematosi/aderenziali a carico del mesoretto, il chirurgo avrebbe dovuto servirsi delle linee guida non in astratto bensì con specifico riferimento al caso concreto. Dal report dell'intervento chirurgico emergevano i fattori anamnestici ed anatomopatologici utili a verificare la reale opportunità di un'ileostomia di protezione. Nel report
è specificatamente riportata l'esistenza di un importante quadro pag. 8/25 flogistico edematoso del mesoretto prodotto dalla radioterapia. I fattori andavano necessariamente considerati in una ragionevole ponderazione del bilanciamento “rischi/benefici” e di conseguenza l'ileostomia di protezione avrebbe dovuto essere eseguita.
1.3 Nel rispondere alle osservazioni dell'Azienda, i consulenti avevano poi chiarito che <<… se è pur vero che la stomia di protezione non garantisce in modo assoluto la comparsa di una deiscenza post- operatoria, certamente ne può ridurre la probabilità di comparsa. Una meta-analisi di 5 studi clinici randomizzati per complessivi 5.187 pazienti riporta infatti una deiscenza sintomatica nel 7,8% dei pazienti portatrici di una stomia contro l'11,6% dei pazienti non portatori di stomia. Parte della letteratura scientifica esistente all'epoca dei fatti non riportava alcuna differenza statistica tra i pazienti con stomia rispetto a quelli senza stomia (con la conseguenza che tali autori non suggerivano
l'effettuazione di una stomia derivativa di routine, visto che la derivazione non riduceva la percentuale di deiscenza, anzi aumentava la morbidità collegata all'intervento chirurgico di chiusura ed i costi); dunque in quegli anni non vi erano indicazioni univoche sulla esecuzione di una stomia di protezione. Tuttavia, le linee guida vanno sempre considerate con riferimento al caso in esame;
nel contempo, mentre il livello di perizia può variare in relazione al concetto dell'homo eiusdem professionis et conditionis, il livello di prudenza deve necessariamente essere sempre massimo non potendosi ammettere un calo dell'attenzione anche negli specifici termini del bilanciamento “rischi / benefici”>>. Pur in assenza di linee guida univoche, già nel 2010
l' aveva precisato: “… Controparte_5
Una stomia cautelativa è opportuna nella chirurgia TME del retto dopo radiochemioterapia neoadiuvante”. “La confezione di una stomia
pag. 9/25 temporanea ... è prudente dopo resezione anteriore bassa con escissione totale del mesoretto (TME)”. Il “dato centimetrico” deve allora essere relativizzato e devono valorizzarsi l'anamnesi del paziente
(la pregressa radioterapia ed il dato operatorio dell'importante quadro flogistico edematoso a carico del mesoretto). Le linee guida 2014 CP_5 avevano poi alzato il livello di raccomandazione: “… la confezione di una stomia temporanea è sempre consigliata nelle anastomosi colo-anali e colorettali basse con escissione totale del mesoretto (TME).
Raccomandazione Positiva forte”. Ed inoltre nel 2015: “Una stomia di protezione è fortemente consigliata in associazione alla TME nelle resezioni anteriori e nell'anastomosi colo-anali, specialmente dopo radiochemioterapia neoadiuvante”.
1.4 Il danno non patrimoniale di è stato calcolato in Parte_9 via differenziale, facendo uso delle tabelle del Tribunale di Milano 2024
e tenendo conto dell'attuale invalidità del 60/65%. I primi 30 punti percentuali sono ascrivibili alla menomazione non causalmente ricollegabile all'errore medico riscontrato. È stato sottratto dal valore monetario relativo all'invalidità permanente del 65%, quello relativo all'invalidità permanente del 30%, perché un'invalidità di tale consistenza sarebbe comunque residuata (euro 686.203,00 – euro
176.545,00 = euro 509.658,00). Il relativo importo è stato personalizzato nella misura del 10%, sino a euro 560.523,00, considerando le limitazioni che la stomia comporta nello svolgimento dell'attività lavorativa mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato in euro 30.187,50.
1.5 Agli stretti congiunti non è riconoscibile alcun danno perché la condizione di non era stata determinata solo dall'errore _1
pag. 10/25 medico bensì dalla patologia tumorale che purtroppo lo aveva colpito nel
2012. Le difficoltà affrontate dalla famiglia negli anni successivi sono dipese in via principale dalle pesanti cure resesi necessarie per affrontare la malattia tumorale. Il medesimo isolamento sociale, il medesimo patimento, il medesimo cambio radicale delle consuetudini familiari e il pregiudizio dell'intimità coniugale si sarebbero verificati anche in assenza dell'errore medico. I CTU avevano spiegato che parte dei pregiudizi, a iniziare dell'impotenza erigendi, sarebbero sussistiti anche in assenza dell'errore medico.
2. L'appellante chiede che, in Parte_5 riforma della sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o il danno determinato in misura inferiore.
2.1 Con il primo motivo l' contesta che sia ravvisabile Parte_5 una condotta imprudente dei sanitari perché l'unico effettivo fattore di rischio della deiscenza, costituito dal trattamento radio terapico, era controbilanciato “dalla disamina degli anelli e del moncone”. Ad anastomosi terminata, i medici avevano effettuato una ponderazione dei rischi e benefici. I CTU, al contrario, hanno valutato in astratto la questione loro sottoposta. Dei fattori di rischio indicati, solo il trattamento radioterapico costituisce indicazione per lo sviluppo di una deiscenza, mentre gli altri fattori non sono “univocamente” accettati nell'eziologia delle deiscenze. Le problematiche, che possono riguardare lo stoma o la cute peristomale, sono diverse: edema, necrosi, sanguinamento, retrazione, emorragia, ernia peristomale, deiscenza mucocutanea, alterazioni cutanee, prolasso, fistola enterostomale, granulazioni peristomali e ulcera peristomale.
pag. 11/25 2.2 Con il secondo motivo l' lamenta la mancanza di Parte_5 nesso causale tra la scelta di non procedere con l'intervento e l'insorgenza della deiscenza. L'ileostomia riduce in minima parte la possibilità dell'insorgenza di deiscenze. La circostanza è ricordata anche dai CTU ricordando la meta-analisi di cinque studi clinici randomizzati ma non è stata soppesata nella valutazione dei rischi/benefici, dato che il quadro lasciava presagire rischi certi a fronte di benefici incerti.
Secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza la precauzione non avrebbe permesso di evitare la deiscenza dell'anastomosi perché i dati scientifici sono contraddittori.
2.3 Con il terzo motivo l' sostiene che Le LG utilizzabili nel Pt_5
2012 non consigliavano la stomia nemmeno in pazienti radiotrattati e che la responsabilità medica deve essere valutata con riferimento alle leges artis vigenti nel 2012 mentre il Tribunale ha finito per valutare l'operato dei medici sulla scorta delle LG predisposte nel 2015. In presenza di opinioni difformi non può tenersi conto dell'evoluzione della letteratura successiva, salvo attribuire ai medici un obbligo di preveggenza.
2.4 Con il quarto motivo l' sostiene che non sia ravvisabile Pt_5 nemmeno un'apprezzabile perdita di chance perché dalla meta-analisi citata dai CTU risulterebbe una percentuale del 3,8% in meno di casi di deiscenza nell'ipotesi di confezionamento dell'ileostomia di protezione.
La percentuale è al di sotto della soglia minima di risarcibilità, individuata dalla dottrina nel 10%, non venendo in rilievo una chance seria.
pag. 12/25 2.5 L'ultimo motivo di appello attiene alla liquidazione del danno. Per
l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto, innanzitutto, tener conto dall'esiguità della chance perduta. In secondo luogo, non avrebbe potuto applicare distinti valori del c.d. punto base per calcolare il danno differenziale tra il 65% e il 30% d'invalidità biologica, perché così operando si è ottenuto un danno differenziale oggettivamente sproporzionato e privo di plausibile giustificazione. Da ultimo, la personalizzazione del danno è frutto di una duplicazione.
3. e i famigliari hanno chiesto che l'appello _1 principale sia ritenuto inammissibile o comunque respinto e, in via di appello incidentale, hanno insistito per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore della moglie e dei figli del paziente.
3.1 Nell'appello non è utilizzato il termine “motivo” per indicare le doglianze;
non vengono indicati i capi della sentenza oggetto d'impugnazione ex art. 342 c.p.c. ma sono trascritte le “parti” come era previsto prima della “Riforma Cartabia”. Per nessuna doglianza sono indicate le “violazioni di legge” e la loro rilevanza ai fini della decisione, con violazione sia del dettato normativo che del diritto di difesa degli appellati.
3.2 Le Linee Guida 2012 prendevano in considerazione la stomia di protezione e, sia pure non ritenendola obbligatoria, la consigliavano. Nel caso in esame avrebbero dovuto altresì valutarsi le concrete condizioni del paziente che consigliavano la stomia. I fattori di rischio erano quattro e non uno e i CTU avevano valutato le possibili complicanze della stomia, non ritenendole tali da scusare il comportamento dei pag. 13/25 sanitari. Mancano dati concreti per ritenere che la stomia di protezione avrebbe potuto comportare altre complicanze. Non si pretende che i medici fossero preveggenti ma che avessero posto in essere una pratica ampiamente conosciuta. L'unico criterio ragionevole che può essere considerato condivisibile è un risarcimento parametrato all'effettiva perdita di chance riscontrata in ambito medico-legale. Il giudice ha applicato correttamente le Tabelle del Tribunale di Milano 2024. Ha fatto uso dei punti base indicati dalle tabelle (8.742,83 per lo scaglione del
65% ed euro 5.007,10 per quello del 30%) e non avrebbe potuto fare diversamente. Ha correttamente giustificato la personalizzazione del
10% con il fatto che è portatore di una stomia. _1
3.3 Avendo il Tribunale ritenuto il danno di una gravità tale da renderlo meritevole di personalizzazione, avrebbe dovuto di conseguenza riconoscere anche in favore dei congiunti un adeguato ristoro, da quantificarsi in euro 248.940,00 per ciascuno di loro. Erano state prodotte dichiarazioni testimoniali e indicati testi e relativi capitoli di prova, che avrebbero suffragato l'esistenza di un danno dei congiunti.
4. L'appello principale è ammissibile anche ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. La lettura dell'atto consente di comprendere quali siano le parti della sentenza che vengono censurate, le ragioni per cui vengono criticate e quale sia la diversa soluzione richiesta. I punti riportati dalla difesa dell' a pag. 6 s. dell'atto di appello permettono di stabilire Pt_5 sia quali siano le parti della decisione non condivise sia le ragioni per cui viene chiesta una diversa decisione. La rilevanza della critica è autoevidente. L'appellante sostiene che la condotta dei sanitari non fu imprudente, che non siano ravvisabili né il nesso di causa né
pag. 14/25 apprezzabili chance di evitare la deiscenza e che il danno sia stato calcolato in modo erroneo e sia stato sopravalutato.
5. Il primo e il terzo motivo di appello sulla mancanza di un comportamento rimproverabile ai sanitari non sono accoglibili.
5.1 Occorre partire dal presupposto che l' risponde Pt_5 contrattualmente per fatto proprio (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del
2019) per la condotta dei chirurghi dell'ospedale. Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass., sez. 3, ord. n. 26700 del 2018 e Cass., sez. 3, ord. n. 21511 del 2024).
5.2 Pur non attribuendo importanza alla prova idropneumatica dell'anastomosi, i CTU affermano a chiare lettere che le Linee Guida
2010 dell' e quindi LG Controparte_5 licenziate due anni prima dell'intervento chirurgico, consigliavano come prudente il confezionamento di una stomia temporanea dopo la resezione anteriore bassa con scissione totale del mesoretto (TME) (v. relazione CTU, pag. 43). L'appellante lo nega ma non ha depositato nel corso delle operazioni peritali documenti che smentiscano l'affermazione dei consulenti nominati dal magistrato. D'altronde, i consulenti dell'Azienda avevano riconosciuto che il confezionamento della stomia
“non era obbligatorio ma solo consigliato” (v. relazione CTU, pag. 47,
pag. 15/25 dove sono riportate le osservazioni dei consulenti dell'Azienda), sconfessando così le affermazioni del difensore della stessa parte. Non pare dunque che nel contraddittorio tecnico fossero emersi dubbi circa il favore con cui fosse vista la stomia di protezione, anche all'epoca dei fatti, prima che le LG successive richiedessero in modo pressoché assoluto la pratica omessa (cfr., sulla rilevanza di una raccomandazione finalizzata a prevenire una complicanza, Cass., sez. 3, sent. n. 3390 del
2015).
5.3 L'appellante sostiene che il rapporto rischi – benefici avrebbe dovuto indurre a non praticare la stomia. I CTP dell'Azienda avevano affermato che i chirurghi decisero scientemente di non eseguire la stomia perché l'anastomosi era “tecnicamente ineccepibile” e per l'integrità degli anelli a 6 cm dal margine anale (v. relazione CTU, pag.
47, dove sono riportate le osservazioni dei consulenti dell' ). I Pt_5
CTU avevano tuttavia ribattuto che il “dato centimetrico” doveva essere relativizzato, tenendo conto della particolare condizione del paziente e che per tale ragione il “livello di prudenza da adottare … avrebbe dovuto caldamente suggerire l'esecuzione di una stomia di protezione” (v. relazione CTU, pag. 41). Le circostanze che avrebbero dovuto indurre a una diversa scelta erano costituite a) dalla pregressa radioterapia;
b) dalla constatazione in sede operatoria di un importante quadro flogistico edematoso a carico del mesoretto. La stomia non avrebbe annullato il rischio di deiscenza dell'anastomosi ma lo avrebbe certamente ridotto in modo apprezzabile (v. relazione CTU, pag. 43). Sulle osservazioni dei
CTP vi era stata dunque una precisa presa di posizione dei CTU, che avevano evidenziato quali fossero le particolarità del caso concreto che giustificavano una diversa scelta operatoria. La difesa dell'appellante non appare tener conto delle risposte dei CTU e individua quali sono pag. 16/25 astrattamente i rischi connessi a una stomia. Che ogni decisione dei chirurghi debba essere il frutto di un attento esame del rapporto rischi – benefici è incontestabile ma i CTU hanno individuato perché nel caso concreto i chirurghi avrebbero dovuto propendere in via cautelativa per la stomia. La meta-analisi dei cinque studi randomizzati citata dai CTU, risalente al 2009, evidenzia che nei pazienti portatori di stomia la deiscenza sintomatica si riduce apprezzabilmente rispetto ai pazienti non portatori di stomia (da 11,6% a 7,8%). Con riferimento a quanto emerso con riferimento ad “autori” che all'epoca dell'intervento – non sicuramente dopo il 2014 - non consigliavano di eseguire la stomia di routine, si rileva che nel caso del paziente esistevano particolari CP_1 ragioni per eseguire la stomia. Sempre con riferimento al caso specifico, la maggiore possibile morbilità non è dimostrata mentre i maggiori costi della stomia non costituiscono un argomento spendibile da una struttura sanitaria per giustificare le scelte dei chirurghi in un caso di malpractise.
La conclusione è che l'ospedale non ha dimostrato ex art 1218 c.c. di aver fatto il possibile per prevenire l'apertura dell'anastomosi e le conseguenze che ne sono derivate: un quadro di peritonite con secondaria necessità di colostomia di protezione non più temporanea ma permanente (v. relazione CTU, pag. 39). Si sottolinea che in caso d'imprudenza degli operatori non è applicabile l'art. 2236 c.c. con la limitazione della responsabilità alla colpa grave e che il medico è sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente senza che nemmeno le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, abbiano una generale rilevanza "parascriminante" (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 34516 del 2023).
6. Il secondo e il quarto motivo di appello sul nesso causale e sulla perdita di chance vengono esaminati congiuntamente perché
pag. 17/25 appaiono strettamente collegati e devono essere respinti. Sussiste un nesso di causa fra l'aggravamento della patologia e la tecnica operatoria dei sanitari.
6.1 Le considerazioni dell' sul danno da perdita di chance, a Pt_5 differenza di quanto sostiene la difesa degli appellati (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 24), non possono considerarsi del tutto nuove. Nella comparsa di costituzione di primo grado l' afferma a pag. 5: “non v'è pacificamente alcuna prova Pt_5 dell'esistenza di un nesso causale tra omessa stomia di protezione ed insorgenza della deiscenza. E non è neppure rilevante in termini di perdita di chance di guarigione atteso che una percentuale così ridotta
(appunto 3,8), risulta al di sotto della soglia minima di risarcibilità”.
6.2 È fuorviante chiedersi se un diverso comportamento dei sanitari avrebbe evitato la deiscenza perché si è in presenza di una complicanza di un intervento chirurgico. La difesa dell'appellante scrive: “che la scelta di non procedere con detto intervento non è in nesso causale con
l'evento” (v. atto di appello, pag. 15). Qualora l'intervento non fosse stato eseguito, sarebbe andato incontro probabilmente _1
a gravi conseguenze ma non a quelle oggetto del presente processo. La deiscenza dell'anastomosi costituisce una complicanza dell'intervento chirurgico e quindi, secondo la regola civilistica della preponderanza dell'evidenza (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 21530 del 2021 e Cass., s.u., sent. n. 576 del 2008) ma - potrebbe aggiungersi - anche al di là di ogni ragionevole dubbio, è direttamente collegata all'atto operatorio dei sanitari. Che si tratti di complicanza dell'atto operatorio non è mai stato in discussione nel corso dell'accertamento tecnico: “I CCTT delle parti non esprimono però pareri divergenti in ordine al tipo di complicanza
pag. 18/25 insorta nel dopo l'intervento ...” (v. relazione CTU, pag. 39). Di CP_1 perdita di chance avrebbe potuto discutersi se l'aggravamento della patologia fosse stata la conseguenza del mancato intervento dei sanitari per un'errata o intempestiva diagnosi. Solo in questo caso avrebbe potuto valutarsi l'effettiva sussistenza del nesso di causa e quali chance avrebbe avuto il paziente di evitare l'aggravamento nel caso di un diverso comportamento dei sanitari.
6.3 L'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue correttamente la prestazione deve provare, per essere esonerato da responsabilità, che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di responsabilità non
è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (Cass., sez. 3, sent. n. 9198 del 2024, Cass., sez.
6-3, ord. n. 35024 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 28985 del 2019 e
Cass., sez. 3, sent. n. 13328 del 2015). Nel caso in esame la possibile complicanza era ampiamente nota a livello statistico e la struttura medica non ha dimostrato che, nonostante tutta la prudenza esigibile dai propri chirurghi, l'apertura dell'anastomosi si sarebbe comunque verificata. Avrebbe fornito la prova liberatoria solo se i chirurghi avessero prudentemente eseguito, come suggerito dalle LG già
pag. 19/25 divulgate nel 2012, l'ileostomia di protezione o vo fosse comunque la prova che, per qualche particolarità del caso concreto, rientrava CP_1 fra quella residua percentuale di pazienti che, con o senza ileostomia, sono soggetti all'anastomosi. Non è dimostrato che la complicanza fosse inevitabile (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 24074 del 2017).
7. Nemmeno il quinto motivo dell'appello principale sulla quantificazione del danno è accoglibile. Per la liquidazione del danno il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle 2024 dell'Osservatorio della
Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
7.1 Risponde a un noto insegnamento giurisprudenziale (Cass. sez. 3, ord. n. 21261 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 6341 del 2014) che la quantificazione del danno non patrimoniale debba avvenire facendo riferimento al valore tabellare per il grado di invalidità complessivo e al valore tabellare che sarebbe comunque residuato per la patologia di base. È corretto applicare due distinti valori del punto, sicché non può ritenersi “oggettivamene sproporzionato e privo di alcuna plausibile giustificazione” (v. atto di appello, pag. 27) il risultato raggiunto.
Allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
pag. 20/25 7.2 Diversamente da quanto sembra sostenere la difesa dell'appellante (v. atto di appello, pag. 28), l'aumento per la sofferenza soggettiva è stato considerato tanto nella quantificazione del danno rispetto a un grado d'invalidità del 65% quanto nella quantificazione del danno con un grado d'invalidità del 30% (euro 686.203,00 – euro
176.545 = euro 509.658,00). Anche nel sottraendo, il Tribunale ha fatto riferimento non al danno biologico ma al danno non patrimoniale comprensivo della sofferenza soggettiva.
7.3 Nemmeno la censura sulla personalizzazione del danno non patrimoniale può essere accolta. La difesa dell'appellante afferma che la maggiorazione costituisce una duplicazione perché è pacifico che in assenza di perdita della capacità lavorativa specifica non sia liquidabile un ulteriore quantum monetario (v. atto di appello, pag. 29). Il
Tribunale, tuttavia, ha giustificato la personalizzazione del danno non patrimoniale, peraltro compiuta in misura contenuta, in conseguenza delle ripercussioni che “la presenza del sacchetto” ha nella vita lavorativa della persona in termini di “maggior affaticamento e disagio sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso a energie di riserva” (v. motivazione della sentenza, pag. 20). Non ha posto in discussione che non sia ravvisabile un'inabilità lavorativa specifica.
Anche il maggiore affaticamento per i disagi connessi alla presenza del sacchetto era stato segnalato dal CTU (v. relazione CTU pag. 45, ove si ipotizza un appesantimento del punto percentuale nella misura di circa il
30%). Secondo la giurisprudenza dominante, il danno da lesione della cenestesi lavorativa rientra nel danno non patrimoniale e può giustificare una personalizzazione del danno (Cass., sez. 3, ord. n.
pag. 21/25 16628 del 2023, Cass., sez. 3, sent. n. 17411 del 2019, Cass., sez. 6-3, ord. n. 12572 del 2018, Cass., sez. 6-3, ord. n. 20312 del 2015).
8. L'unico motivo di appello incidentale sul danno da lesione del rapporto parentale non può essere accolto.
8.1 L'appello incidentale è innanzitutto tardivo perché proposto da
, e con comparsa di RO Parte_7 Parte_4 costituzione e risposta depositata il 23 gennaio 2025 nonostante la sentenza di primo grado fosse stata loro notificata in data 4 novembre
2024. La questione della tardività dell'impugnazione incidentale è rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, senza configurarsi come sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 6483 del 2025, Cass., s.u., sent. n.
30883 del 2024 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 7356 del 2022). L'interesse a proporre appello da parte dei tre famigliari di è sorto _1 non per effetto dell'appello principale ma direttamente in conseguenza della sentenza di primo grado perché le loro richieste risarcitorie erano state completamente respinte. Data la notificazione della sentenza in data 4 novembre 2024, da quella data decorreva il termine breve di trenta giorni per impugnare la decisione ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c. L'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 5290 del 2025: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata anche all'altro, non legittimava pag. 22/25 quest'ultimo a impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate). I famigliari non potevano dunque avvalersi dell'art. 334 c.p.c., che consente alle parti ivi indicate – cioè quelle “contro le quali è proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331” – la proposizione dell'appello incidentale, con la comparsa di risposta, “anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”. Pur all'interno di un unico giudizio, i familiari di avevano _1 chiesto l'accertamento di un loro autonomo diritto risarcitorio. Il litisconsorzio facoltativo è rimasto tale anche nella fase del gravame, sicché l'impugnazione proposta dall' contro il solo Parte_5 non legittimava anche i famigliari all'impugnazione ex _1 art. 334 c.p.c.
8.2 Deve incidentalmente rilevarsi che l'impugnazione sarebbe stata anche infondata. Rispetto alla motivazione del giudice di primo grado le argomentazioni degli appellanti appaiono generiche (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 27-29) perché il
Tribunale si è soffermato in modo dettagliato (v. pag. 21 e 22 della motivazione della sentenza impugnata) sulle ragioni per cui, anche in presenza di un danno consistente della vittima primaria, non poteva ritenersi provato un danno da lesione del rapporto parentale. Non vi era prova che i pregiudizi allegati, a iniziare da quello relativo alla vita sessuale, fossero imputabili all'errore medico piuttosto che alla grave patologia che aveva colpito e alla necessità di _1 asportare la massa tumorale. L'appellante si limita a sostenere che la logica conseguenza del grave danno riconosciuto al paziente avrebbe dovuto essere quella di riconoscere un danno anche in favore dei pag. 23/25 prossimi congiunti. Ricordato che la personalizzazione è stata riconosciuta per il pregiudizio alla cenestesi lavorativa, che non ha attinenza con la vita familiare, l'invocato automatismo tra danno della vittima primaria e danno delle vittime secondarie non è mai ravvisabile e non lo è in particolare, per le ragioni chiarite dal giudice di primo grado, nel caso in esame. Il riferimento alle prove testimoniali non ammesse, come emerge da una piana lettura del motivo, è generico. Gli appellanti avrebbero dovuto soffermarsi sui pregiudizi che, a loro dire, sono strettamente connessi con l'aggravamento della patologia e non dipendenti dalla malattia di cui soffriva e sugli _1 eventuali capitoli di prova diretti a dimostrare questi specifici pregiudizi e non le ripercussioni all'interno della famiglia – ripercussioni inevitabili
– derivanti dalla malattia tumorale.
9. Il mancato accoglimento tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del gravame per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
I hanno agito unitariamente. Il risarcimento in favore di Parte_10 per la somma di euro 590.811,30 viene confermato. _1
Deve peraltro anche confermarsi che nessun risarcimento è riconoscibile ai famigliari. Anche le richieste risarcitorie dei famigliari consistono in somme importanti (euro 248.940,00 per ciascuno dei tre famigliari).
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi gravami, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 24/25 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' nei Parte_1 Parte_2 confronti di e sull'appello incidentale di _1 [...]
, e avverso la sentenza CP_2 Parte_7 Parte_4 del Tribunale di Treviso 2 agosto 2024, n. 1461/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo, confermando la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado;
3) l'appellante principale e Parte_5 gli appellanti incidentali , e RO Parte_7 Pt_4 sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Venezia, 2 luglio 2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1896/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 assistita e difesa dagli Avvocati domiciliatari STEFANO STERNINI e
DIEGO BERNARDI, con studio in Viale Trento - Trieste n. 12/A, Treviso
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), _1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 tutti assistiti e difesi dall'Avvocato domiciliatario PAOLO SALANDIN e domiciliati presso lo studio dell'avvocato UMBERTO VIANELLO, in Via
Daniele Manin n. 44, Venezia - Mestre
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso 2 agosto 2024, n. 1461 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1461/2024 del Tribunale di Treviso, respingersi la domanda di risarcimento danni formulata dal signor
Sempre nel merito: respingersi l'appello incidentale _1 avversari in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata: in denegata ipotesi di conferma di accoglimento della domanda del signor ridursi l'ammontare del risarcimento per le ragioni e _1 nella misura indicate in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELLE PARTI APPELLATE: voglia l'Ill.ma Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia disporre l'acquisizione al presente giudizio di impugnazione dei fascicoli d'ufficio sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n. 283/2020, Tribunale di Treviso, comprensivo della
CTU depositata nell'ambito dello stesso, sia del procedimento ex art. 702 - bis c.p.c., successivamente convertito in rito ordinario, R.G. n.
930/2021, Tribunale di Treviso. ANCORA IN VIA PRELIMINARE Voglia
l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accertato che l'appello proposto dall' , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, non rispetta i requisiti stabiliti dall'art. 342
c.p.c. post Riforma Cartabia, dichiararne l'inammissibilità con condanna di controparte alle spese del giudizio NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, accertata per i motivi di cui in narrativa l'infondatezza dell'appello proposto dall'
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore Parte_5
Dott. (Codice Fiscale ), con sede Parte_6 C.F._5 in 31100 Treviso (TV), Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, P. IVA
, pec: rappresentata e P.IVA_1 Email_1 difesa in forza di mandato steso in calce alla citazione d'appello con pag. 2/25 inibitoria datata 04.11.2024 dall'Avv. Stefano Sternini (Codice Fiscale
e dall'Avv. Diego Bernardi (Codice Fiscale C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio C.F._7 in -31100- Treviso (TV), Viale Trento e Trieste 12/A, ed al cui numero di fax 0422.261199 od indirizzo e-mail certificato ovvero . Email_2 Em_3 Email_4
la Cancelleria vorrà inviare le comunicazioni e notifiche
[...] relative al presente procedimento, rigettarlo integralmente, confermando il contenuto della sentenza di primo grado nelle parti appellate in via principale da controparte, con riforma del capo appellato in via incidentale dagli odierni appellati. Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22
% I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n.
283/2020, Tribunale di Treviso, sia del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c., R.G. n. 930/2021, Tribunale di Treviso, come da note spese già dimesse nel corso di quest'ultimo giudizio, e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22
% I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che si dimette. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Gli appellati, come sopra anticipato, si oppongono ad una eventuale rinnovazione della CTU in quanto ritengono quella espletata del tutto esaustiva e scientificamente corretta, tuttavia, qualora la CTU fosse rinnovata in appello, chiedono che il risarcimento, nel caso il danno venisse valutato in misura maggiore, venga dalla Corte riformato tenendo conto delle risultanze della CTU in rinnovazione. Con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. sia del procedimento ex art. 696 - bis c.p.c., R.G. n. 283/2020, Tribunale di
Treviso, sia del procedimento ex art. 702 – bis c.p.c., R.G. n. 930/2021,
Tribunale di Treviso, come da note spese già dimesse nel corso di pag. 3/25 quest'ultimo giudizio, e con vittoria di compenso professionale, spese, anticipazioni, 15% spese generali, 4% C.P.A. e 22 % I.V.A. del presente grado di appello come da nota spese che si dimette. NEL MERITO IN VIA
DI APPELLO INCIDENTALE Voglia l'Ill.ma Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, accertata per i motivi di cui in narrativa la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal sig. , dalla sig.ra _1
, in proprio ed in qualità di moglie del sig. RO [...]
, dal sig. , in proprio ed in qualità di figlio del sig. CP_1 Parte_7
, e dalla sig.ra , in proprio ed in qualità di _1 Parte_4 figlia del sig. avverso la sentenza n. 1461/2024 pubbl. _1 il 02/08/2024 R.G. n. 930/2021, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Treviso, Dott.ssa Giulia Civiero, comunicata dalla Cancelleria in data
02.08.2024, riformare parzialmente il contenuto della medesima nel capo appellato in via incidentale, e, nello specifico, statuire che:- sia riconosciuto e concesso, in aggiunta alle voci di danno già liquidate dalla sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello in via incidentale, il risarcimento, a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, della somma di € 248.940,00 (euro duecentoquarantottomila novecentoquaranta) ciascuno in favore della moglie sig.ra CP_2
e dei figli sig.ri e , e che quindi
[...] Parte_7 Parte_4
l'appellante sia condannata a pagare anche i seguenti importi, come già chiesto nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. :- € 248.940,00 (euro duecentoquarantottomilanovecentoquaranta) in favore della sig.ra
[...]
, moglie del sig. ;- € 248.940,00 (euro CP_2 _1 duecentoquarantottomilanovecentoquaranta) in favore del sig. Pt_7
, figlio del sig. ; - € 248.940,00 (euro
[...] _1 duecentoquarantottomilanovecentoquaranta), in favore della sig.ra
, figlia del sig. ; o le somme maggiori o Parte_4 _1 minori che la Corte riterrà congrue. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede pag. 4/25 eventualmente di essere ammessi alla prova testimoniale, nel caso in cui la Corte lo ritenga opportuno, sui seguenti capitoli:
1. vero che il sig.
, prima dell'intervento subito, organizzava e _1 partecipava a feste con i figli, passava le domeniche con la famiglia ed amici, faceva grigliate in giardino, andava a fare passeggiate al mare, andava ai centri commerciali;
2. vero che il sig. , dopo _1
l'intervento subito, anche quando era a casa aveva febbre alta e continua e gli era precluso qualsiasi spostamento;
3. vero che la moglie sig.ra ed i figli sig.ri e hanno RO Parte_7 Parte_4 sempre accudito il sig. durante la malattia;
4. vero che _1 il sig. è portatore di canalizzazione esterna _1 permanente per l'evacuazione fisiologica;
5. vero che l'aspetto di cui al precedente punto 4, oltre alle importanti cicatrici su tutto l'addome, ha comportato il deterioramento della relazione intima coniugale;
6. vero che il sig. ha difficoltà a dormire adeguatamente di _1 notte;
7. vero che la moglie sig.ra ha sofferto RO moltissimo durante la malattia del marito;
8. vero che la sig.ra
[...]
durante la malattia del marito ha dovuto ridurre il tempo CP_2 dedicato ai figli i figli all'epoca minori, agli svaghi con gli amici, alle attività sportive, alle vacanze al mare od in montagna o visitare i parenti in Sardegna;
9. vero che la sig.ra ha rinunciato RO agli spettacoli scolastici o feste con parenti ed amici ed ai colloqui scolastici 10. vero che la sig.ra ha personalmente RO constatato che la vita sociale dei figli è divenuta sostanzialmente inesistente, la figlia ha abbandonato lo sport che praticava ed il Pt_4 figlio ha dovuto a 14 anni badare alla famiglia in assenza della Pt_7 madre impegnata ad assistere il sig. ;11. vero che il _1 sig. ha smesso di lavorare durante la malattia;
12. vero Parte_8 che, a causa dei debiti contratti, la casa è stata ipotecata;
13. vero che pag. 5/25 la sig.ra con uno stipendio di mille euro al mese era RO impossibilitata a fa fronte ai bisogni familiari;
14. vero che la sig.ra
[...]
ha provveduto a tutte le esigenze del marito incluse quelle CP_2 relative alla cura ed igiene personale ed alla somministrazione di medicinali ed alimentari;
15. vero che il figlio , che aveva 14
Parte_7 anni al momento della malattia del padre, ha patito un drastico cambiamento della propria esistenza, trovandosi costretto ad affrontare un percorso di crescita difficile e prematuro;
16. vero che questo ha provocato nel figlio sig. un grave travaglio psicologico che
Parte_7 ha avuto ripercussioni anche dal punto di vista scolastico;
17. vero che il figlio sig. ha dovuto ridurre drasticamente la propria vita
Parte_7 sociale;
18. vero che il figlio sig. era psicologicamente nelle
Parte_7 condizioni di coltivare le proprie amicizie;
19. vero che il figlio sig. Pt_7
viveva nel costante terrore che le condizioni del padre potessero
[...] peggiorare e lui potesse perderlo;
20. vero che la figlia sig.ra Pt_4
, che aveva 11 anni al momento della malattia del padre, ha
[...] anch'essa visto la sua vita stravolta;
21. vero che le passeggiate ed i pranzi della famiglia che in passato avvenivano specialmente la
Domenica sono cessati a causa delle condizioni del padre sig.
[...]
; 22. vero che la famiglia del sig. ha smesso CP_1 _1 di fare viaggi lunghi, dovendo fare continue soste per le difficoltà fisiologiche insorte;
23. vero che la famiglia del sig. _1
d'estate ha continuato ad andare al mare, in piscina od in montagna;
24. vero che il signor ha smesso di cambiarsi d'abito in spogliatoi CP_1 pubblici;
25. vero che la sig.ra ed il sig. hanno Parte_4 Parte_7 ridotto notevolmente le uscite con gli amici;
26. vero che la sig.ra Pt_4
ed il sig. spesso erano soli in casa e dovevano
[...] Parte_7 badare a loro stessi nonostante la giovanissima età;27. vero che la sig.ra ha continuato a coltivare la ginnastica artistica che Parte_4
pag. 6/25 praticava dall'età di 5 anni e dal 2019 ha dovuto iniziare un percorso con una psicologa. Si indicano come testi su tutti capitoli di prova sopra elencati: la sig.ra , nata a Serramanna (CA) in [...] Testimone_1
27.09.1964 e residente in [...], Vicolo Montello n. 4
Int. 4;la sig.ra nata a Serramanna (CA) in [...] il CP_3
27.03.1982 e residente in [...]; il sig. , nato a [...] in data [...] e Controparte_4 residente in [...] Int. 4.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1461/2024 il Tribunale di Treviso ha condannato l' al risarcimento del danno non Parte_5 patrimoniale in favore del paziente liquidato nella _1 somma di euro 590.811,30, mentre ha respinto le richieste di risarcimento della moglie e dei figli e RO Pt_7 Pt_4 per i danni da lesione del rapporto parentale. Il 25 luglio 2012 il
[...] paziente era stato operato per una neoplasia stenosante del retto medio prossimale, tramite laparatomia con contestuale metastasectomia epatica al V segmento. Secondo il Tribunale, che fa proprie le conclusioni di una consulenza preventiva, a fronte della comparsa di una deiscenza post-operatoria, il comportamento dei medici, che non avevano eseguito una “stomia di protezione” era stato imprudente. La causa di merito era stata preceduta da una consulenza ex art. 696 bis c.p.c. affidata al medico legale dott. e allo Specialista Persona_1 in Chirurgia generale e toracica dott. Persona_2
1.1 La questione centrale della causa – spiega il Tribunale - attiene alla mancata esecuzione di un'ileostomia (o colostomia) “di protezione”
pag. 7/25 nel corso dell'intervento del 25.7.2012. Secondo gli attori, tenuto conto della distanza del margine inferiore del carcinoma rettale dal margine anale esterno e dell'anamnesi del paziente, doveva essere confezionata un'ileostomia di protezione. Ad avviso dell' , invece, non Pt_5 ricorreva tale necessità, tenuto conto delle linee guida esistenti all'epoca dei fatti. Le parti avevano discusso anche se fosse indicato eseguire un controllo pneumatico dell'anastomosi.
1.2 I consulenti avevano spiegato che, nella pratica chirurgica, più è basso (ossia vicino al margine anale esterno) il margine inferiore del tumore e quindi la successiva anastomosi, maggiore è il rischio per il paziente di sviluppare una deiscenza dell'anastomosi con conseguente spandimento di materiale settico. Nel luglio 2012 l'esecuzione di una stomia di protezione in interventi simili non rappresentava un'indicazione assoluta;
solo nel 2014 - 2015 e quindi in epoca successiva all'intervento, l'indicazione all'esecuzione di una stomia di protezione era entrata tra le indicazioni pressocché assolute. Anche all'epoca dei fatti, tuttavia, la pratica era consigliata perché il paziente presentava specificatamente quattro fattori di rischio per lo sviluppo di una complicanza costituita dalla deiscenza dell'anastomosi dopo l'intervento programmato: sesso maschile, abitudine tabagica, TME
(total mesorectal excision) e, soprattutto, precedente esecuzione di radioterapia. Considerando la radioterapia in grado di produrre quadri flogistico/edematosi/aderenziali a carico del mesoretto, il chirurgo avrebbe dovuto servirsi delle linee guida non in astratto bensì con specifico riferimento al caso concreto. Dal report dell'intervento chirurgico emergevano i fattori anamnestici ed anatomopatologici utili a verificare la reale opportunità di un'ileostomia di protezione. Nel report
è specificatamente riportata l'esistenza di un importante quadro pag. 8/25 flogistico edematoso del mesoretto prodotto dalla radioterapia. I fattori andavano necessariamente considerati in una ragionevole ponderazione del bilanciamento “rischi/benefici” e di conseguenza l'ileostomia di protezione avrebbe dovuto essere eseguita.
1.3 Nel rispondere alle osservazioni dell'Azienda, i consulenti avevano poi chiarito che <<… se è pur vero che la stomia di protezione non garantisce in modo assoluto la comparsa di una deiscenza post- operatoria, certamente ne può ridurre la probabilità di comparsa. Una meta-analisi di 5 studi clinici randomizzati per complessivi 5.187 pazienti riporta infatti una deiscenza sintomatica nel 7,8% dei pazienti portatrici di una stomia contro l'11,6% dei pazienti non portatori di stomia. Parte della letteratura scientifica esistente all'epoca dei fatti non riportava alcuna differenza statistica tra i pazienti con stomia rispetto a quelli senza stomia (con la conseguenza che tali autori non suggerivano
l'effettuazione di una stomia derivativa di routine, visto che la derivazione non riduceva la percentuale di deiscenza, anzi aumentava la morbidità collegata all'intervento chirurgico di chiusura ed i costi); dunque in quegli anni non vi erano indicazioni univoche sulla esecuzione di una stomia di protezione. Tuttavia, le linee guida vanno sempre considerate con riferimento al caso in esame;
nel contempo, mentre il livello di perizia può variare in relazione al concetto dell'homo eiusdem professionis et conditionis, il livello di prudenza deve necessariamente essere sempre massimo non potendosi ammettere un calo dell'attenzione anche negli specifici termini del bilanciamento “rischi / benefici”>>. Pur in assenza di linee guida univoche, già nel 2010
l' aveva precisato: “… Controparte_5
Una stomia cautelativa è opportuna nella chirurgia TME del retto dopo radiochemioterapia neoadiuvante”. “La confezione di una stomia
pag. 9/25 temporanea ... è prudente dopo resezione anteriore bassa con escissione totale del mesoretto (TME)”. Il “dato centimetrico” deve allora essere relativizzato e devono valorizzarsi l'anamnesi del paziente
(la pregressa radioterapia ed il dato operatorio dell'importante quadro flogistico edematoso a carico del mesoretto). Le linee guida 2014 CP_5 avevano poi alzato il livello di raccomandazione: “… la confezione di una stomia temporanea è sempre consigliata nelle anastomosi colo-anali e colorettali basse con escissione totale del mesoretto (TME).
Raccomandazione Positiva forte”. Ed inoltre nel 2015: “Una stomia di protezione è fortemente consigliata in associazione alla TME nelle resezioni anteriori e nell'anastomosi colo-anali, specialmente dopo radiochemioterapia neoadiuvante”.
1.4 Il danno non patrimoniale di è stato calcolato in Parte_9 via differenziale, facendo uso delle tabelle del Tribunale di Milano 2024
e tenendo conto dell'attuale invalidità del 60/65%. I primi 30 punti percentuali sono ascrivibili alla menomazione non causalmente ricollegabile all'errore medico riscontrato. È stato sottratto dal valore monetario relativo all'invalidità permanente del 65%, quello relativo all'invalidità permanente del 30%, perché un'invalidità di tale consistenza sarebbe comunque residuata (euro 686.203,00 – euro
176.545,00 = euro 509.658,00). Il relativo importo è stato personalizzato nella misura del 10%, sino a euro 560.523,00, considerando le limitazioni che la stomia comporta nello svolgimento dell'attività lavorativa mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato in euro 30.187,50.
1.5 Agli stretti congiunti non è riconoscibile alcun danno perché la condizione di non era stata determinata solo dall'errore _1
pag. 10/25 medico bensì dalla patologia tumorale che purtroppo lo aveva colpito nel
2012. Le difficoltà affrontate dalla famiglia negli anni successivi sono dipese in via principale dalle pesanti cure resesi necessarie per affrontare la malattia tumorale. Il medesimo isolamento sociale, il medesimo patimento, il medesimo cambio radicale delle consuetudini familiari e il pregiudizio dell'intimità coniugale si sarebbero verificati anche in assenza dell'errore medico. I CTU avevano spiegato che parte dei pregiudizi, a iniziare dell'impotenza erigendi, sarebbero sussistiti anche in assenza dell'errore medico.
2. L'appellante chiede che, in Parte_5 riforma della sentenza, la domanda di risarcimento sia rigettata o il danno determinato in misura inferiore.
2.1 Con il primo motivo l' contesta che sia ravvisabile Parte_5 una condotta imprudente dei sanitari perché l'unico effettivo fattore di rischio della deiscenza, costituito dal trattamento radio terapico, era controbilanciato “dalla disamina degli anelli e del moncone”. Ad anastomosi terminata, i medici avevano effettuato una ponderazione dei rischi e benefici. I CTU, al contrario, hanno valutato in astratto la questione loro sottoposta. Dei fattori di rischio indicati, solo il trattamento radioterapico costituisce indicazione per lo sviluppo di una deiscenza, mentre gli altri fattori non sono “univocamente” accettati nell'eziologia delle deiscenze. Le problematiche, che possono riguardare lo stoma o la cute peristomale, sono diverse: edema, necrosi, sanguinamento, retrazione, emorragia, ernia peristomale, deiscenza mucocutanea, alterazioni cutanee, prolasso, fistola enterostomale, granulazioni peristomali e ulcera peristomale.
pag. 11/25 2.2 Con il secondo motivo l' lamenta la mancanza di Parte_5 nesso causale tra la scelta di non procedere con l'intervento e l'insorgenza della deiscenza. L'ileostomia riduce in minima parte la possibilità dell'insorgenza di deiscenze. La circostanza è ricordata anche dai CTU ricordando la meta-analisi di cinque studi clinici randomizzati ma non è stata soppesata nella valutazione dei rischi/benefici, dato che il quadro lasciava presagire rischi certi a fronte di benefici incerti.
Secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza la precauzione non avrebbe permesso di evitare la deiscenza dell'anastomosi perché i dati scientifici sono contraddittori.
2.3 Con il terzo motivo l' sostiene che Le LG utilizzabili nel Pt_5
2012 non consigliavano la stomia nemmeno in pazienti radiotrattati e che la responsabilità medica deve essere valutata con riferimento alle leges artis vigenti nel 2012 mentre il Tribunale ha finito per valutare l'operato dei medici sulla scorta delle LG predisposte nel 2015. In presenza di opinioni difformi non può tenersi conto dell'evoluzione della letteratura successiva, salvo attribuire ai medici un obbligo di preveggenza.
2.4 Con il quarto motivo l' sostiene che non sia ravvisabile Pt_5 nemmeno un'apprezzabile perdita di chance perché dalla meta-analisi citata dai CTU risulterebbe una percentuale del 3,8% in meno di casi di deiscenza nell'ipotesi di confezionamento dell'ileostomia di protezione.
La percentuale è al di sotto della soglia minima di risarcibilità, individuata dalla dottrina nel 10%, non venendo in rilievo una chance seria.
pag. 12/25 2.5 L'ultimo motivo di appello attiene alla liquidazione del danno. Per
l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto, innanzitutto, tener conto dall'esiguità della chance perduta. In secondo luogo, non avrebbe potuto applicare distinti valori del c.d. punto base per calcolare il danno differenziale tra il 65% e il 30% d'invalidità biologica, perché così operando si è ottenuto un danno differenziale oggettivamente sproporzionato e privo di plausibile giustificazione. Da ultimo, la personalizzazione del danno è frutto di una duplicazione.
3. e i famigliari hanno chiesto che l'appello _1 principale sia ritenuto inammissibile o comunque respinto e, in via di appello incidentale, hanno insistito per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore della moglie e dei figli del paziente.
3.1 Nell'appello non è utilizzato il termine “motivo” per indicare le doglianze;
non vengono indicati i capi della sentenza oggetto d'impugnazione ex art. 342 c.p.c. ma sono trascritte le “parti” come era previsto prima della “Riforma Cartabia”. Per nessuna doglianza sono indicate le “violazioni di legge” e la loro rilevanza ai fini della decisione, con violazione sia del dettato normativo che del diritto di difesa degli appellati.
3.2 Le Linee Guida 2012 prendevano in considerazione la stomia di protezione e, sia pure non ritenendola obbligatoria, la consigliavano. Nel caso in esame avrebbero dovuto altresì valutarsi le concrete condizioni del paziente che consigliavano la stomia. I fattori di rischio erano quattro e non uno e i CTU avevano valutato le possibili complicanze della stomia, non ritenendole tali da scusare il comportamento dei pag. 13/25 sanitari. Mancano dati concreti per ritenere che la stomia di protezione avrebbe potuto comportare altre complicanze. Non si pretende che i medici fossero preveggenti ma che avessero posto in essere una pratica ampiamente conosciuta. L'unico criterio ragionevole che può essere considerato condivisibile è un risarcimento parametrato all'effettiva perdita di chance riscontrata in ambito medico-legale. Il giudice ha applicato correttamente le Tabelle del Tribunale di Milano 2024. Ha fatto uso dei punti base indicati dalle tabelle (8.742,83 per lo scaglione del
65% ed euro 5.007,10 per quello del 30%) e non avrebbe potuto fare diversamente. Ha correttamente giustificato la personalizzazione del
10% con il fatto che è portatore di una stomia. _1
3.3 Avendo il Tribunale ritenuto il danno di una gravità tale da renderlo meritevole di personalizzazione, avrebbe dovuto di conseguenza riconoscere anche in favore dei congiunti un adeguato ristoro, da quantificarsi in euro 248.940,00 per ciascuno di loro. Erano state prodotte dichiarazioni testimoniali e indicati testi e relativi capitoli di prova, che avrebbero suffragato l'esistenza di un danno dei congiunti.
4. L'appello principale è ammissibile anche ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. La lettura dell'atto consente di comprendere quali siano le parti della sentenza che vengono censurate, le ragioni per cui vengono criticate e quale sia la diversa soluzione richiesta. I punti riportati dalla difesa dell' a pag. 6 s. dell'atto di appello permettono di stabilire Pt_5 sia quali siano le parti della decisione non condivise sia le ragioni per cui viene chiesta una diversa decisione. La rilevanza della critica è autoevidente. L'appellante sostiene che la condotta dei sanitari non fu imprudente, che non siano ravvisabili né il nesso di causa né
pag. 14/25 apprezzabili chance di evitare la deiscenza e che il danno sia stato calcolato in modo erroneo e sia stato sopravalutato.
5. Il primo e il terzo motivo di appello sulla mancanza di un comportamento rimproverabile ai sanitari non sono accoglibili.
5.1 Occorre partire dal presupposto che l' risponde Pt_5 contrattualmente per fatto proprio (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 28987 del
2019) per la condotta dei chirurghi dell'ospedale. Incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass., sez. 3, ord. n. 26700 del 2018 e Cass., sez. 3, ord. n. 21511 del 2024).
5.2 Pur non attribuendo importanza alla prova idropneumatica dell'anastomosi, i CTU affermano a chiare lettere che le Linee Guida
2010 dell' e quindi LG Controparte_5 licenziate due anni prima dell'intervento chirurgico, consigliavano come prudente il confezionamento di una stomia temporanea dopo la resezione anteriore bassa con scissione totale del mesoretto (TME) (v. relazione CTU, pag. 43). L'appellante lo nega ma non ha depositato nel corso delle operazioni peritali documenti che smentiscano l'affermazione dei consulenti nominati dal magistrato. D'altronde, i consulenti dell'Azienda avevano riconosciuto che il confezionamento della stomia
“non era obbligatorio ma solo consigliato” (v. relazione CTU, pag. 47,
pag. 15/25 dove sono riportate le osservazioni dei consulenti dell'Azienda), sconfessando così le affermazioni del difensore della stessa parte. Non pare dunque che nel contraddittorio tecnico fossero emersi dubbi circa il favore con cui fosse vista la stomia di protezione, anche all'epoca dei fatti, prima che le LG successive richiedessero in modo pressoché assoluto la pratica omessa (cfr., sulla rilevanza di una raccomandazione finalizzata a prevenire una complicanza, Cass., sez. 3, sent. n. 3390 del
2015).
5.3 L'appellante sostiene che il rapporto rischi – benefici avrebbe dovuto indurre a non praticare la stomia. I CTP dell'Azienda avevano affermato che i chirurghi decisero scientemente di non eseguire la stomia perché l'anastomosi era “tecnicamente ineccepibile” e per l'integrità degli anelli a 6 cm dal margine anale (v. relazione CTU, pag.
47, dove sono riportate le osservazioni dei consulenti dell' ). I Pt_5
CTU avevano tuttavia ribattuto che il “dato centimetrico” doveva essere relativizzato, tenendo conto della particolare condizione del paziente e che per tale ragione il “livello di prudenza da adottare … avrebbe dovuto caldamente suggerire l'esecuzione di una stomia di protezione” (v. relazione CTU, pag. 41). Le circostanze che avrebbero dovuto indurre a una diversa scelta erano costituite a) dalla pregressa radioterapia;
b) dalla constatazione in sede operatoria di un importante quadro flogistico edematoso a carico del mesoretto. La stomia non avrebbe annullato il rischio di deiscenza dell'anastomosi ma lo avrebbe certamente ridotto in modo apprezzabile (v. relazione CTU, pag. 43). Sulle osservazioni dei
CTP vi era stata dunque una precisa presa di posizione dei CTU, che avevano evidenziato quali fossero le particolarità del caso concreto che giustificavano una diversa scelta operatoria. La difesa dell'appellante non appare tener conto delle risposte dei CTU e individua quali sono pag. 16/25 astrattamente i rischi connessi a una stomia. Che ogni decisione dei chirurghi debba essere il frutto di un attento esame del rapporto rischi – benefici è incontestabile ma i CTU hanno individuato perché nel caso concreto i chirurghi avrebbero dovuto propendere in via cautelativa per la stomia. La meta-analisi dei cinque studi randomizzati citata dai CTU, risalente al 2009, evidenzia che nei pazienti portatori di stomia la deiscenza sintomatica si riduce apprezzabilmente rispetto ai pazienti non portatori di stomia (da 11,6% a 7,8%). Con riferimento a quanto emerso con riferimento ad “autori” che all'epoca dell'intervento – non sicuramente dopo il 2014 - non consigliavano di eseguire la stomia di routine, si rileva che nel caso del paziente esistevano particolari CP_1 ragioni per eseguire la stomia. Sempre con riferimento al caso specifico, la maggiore possibile morbilità non è dimostrata mentre i maggiori costi della stomia non costituiscono un argomento spendibile da una struttura sanitaria per giustificare le scelte dei chirurghi in un caso di malpractise.
La conclusione è che l'ospedale non ha dimostrato ex art 1218 c.c. di aver fatto il possibile per prevenire l'apertura dell'anastomosi e le conseguenze che ne sono derivate: un quadro di peritonite con secondaria necessità di colostomia di protezione non più temporanea ma permanente (v. relazione CTU, pag. 39). Si sottolinea che in caso d'imprudenza degli operatori non è applicabile l'art. 2236 c.c. con la limitazione della responsabilità alla colpa grave e che il medico è sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente senza che nemmeno le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, abbiano una generale rilevanza "parascriminante" (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 34516 del 2023).
6. Il secondo e il quarto motivo di appello sul nesso causale e sulla perdita di chance vengono esaminati congiuntamente perché
pag. 17/25 appaiono strettamente collegati e devono essere respinti. Sussiste un nesso di causa fra l'aggravamento della patologia e la tecnica operatoria dei sanitari.
6.1 Le considerazioni dell' sul danno da perdita di chance, a Pt_5 differenza di quanto sostiene la difesa degli appellati (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 24), non possono considerarsi del tutto nuove. Nella comparsa di costituzione di primo grado l' afferma a pag. 5: “non v'è pacificamente alcuna prova Pt_5 dell'esistenza di un nesso causale tra omessa stomia di protezione ed insorgenza della deiscenza. E non è neppure rilevante in termini di perdita di chance di guarigione atteso che una percentuale così ridotta
(appunto 3,8), risulta al di sotto della soglia minima di risarcibilità”.
6.2 È fuorviante chiedersi se un diverso comportamento dei sanitari avrebbe evitato la deiscenza perché si è in presenza di una complicanza di un intervento chirurgico. La difesa dell'appellante scrive: “che la scelta di non procedere con detto intervento non è in nesso causale con
l'evento” (v. atto di appello, pag. 15). Qualora l'intervento non fosse stato eseguito, sarebbe andato incontro probabilmente _1
a gravi conseguenze ma non a quelle oggetto del presente processo. La deiscenza dell'anastomosi costituisce una complicanza dell'intervento chirurgico e quindi, secondo la regola civilistica della preponderanza dell'evidenza (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 21530 del 2021 e Cass., s.u., sent. n. 576 del 2008) ma - potrebbe aggiungersi - anche al di là di ogni ragionevole dubbio, è direttamente collegata all'atto operatorio dei sanitari. Che si tratti di complicanza dell'atto operatorio non è mai stato in discussione nel corso dell'accertamento tecnico: “I CCTT delle parti non esprimono però pareri divergenti in ordine al tipo di complicanza
pag. 18/25 insorta nel dopo l'intervento ...” (v. relazione CTU, pag. 39). Di CP_1 perdita di chance avrebbe potuto discutersi se l'aggravamento della patologia fosse stata la conseguenza del mancato intervento dei sanitari per un'errata o intempestiva diagnosi. Solo in questo caso avrebbe potuto valutarsi l'effettiva sussistenza del nesso di causa e quali chance avrebbe avuto il paziente di evitare l'aggravamento nel caso di un diverso comportamento dei sanitari.
6.3 L'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue correttamente la prestazione deve provare, per essere esonerato da responsabilità, che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di responsabilità non
è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (Cass., sez. 3, sent. n. 9198 del 2024, Cass., sez.
6-3, ord. n. 35024 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 28985 del 2019 e
Cass., sez. 3, sent. n. 13328 del 2015). Nel caso in esame la possibile complicanza era ampiamente nota a livello statistico e la struttura medica non ha dimostrato che, nonostante tutta la prudenza esigibile dai propri chirurghi, l'apertura dell'anastomosi si sarebbe comunque verificata. Avrebbe fornito la prova liberatoria solo se i chirurghi avessero prudentemente eseguito, come suggerito dalle LG già
pag. 19/25 divulgate nel 2012, l'ileostomia di protezione o vo fosse comunque la prova che, per qualche particolarità del caso concreto, rientrava CP_1 fra quella residua percentuale di pazienti che, con o senza ileostomia, sono soggetti all'anastomosi. Non è dimostrato che la complicanza fosse inevitabile (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 24074 del 2017).
7. Nemmeno il quinto motivo dell'appello principale sulla quantificazione del danno è accoglibile. Per la liquidazione del danno il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle 2024 dell'Osservatorio della
Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
7.1 Risponde a un noto insegnamento giurisprudenziale (Cass. sez. 3, ord. n. 21261 del 2024 e Cass., sez. 3, sent. n. 6341 del 2014) che la quantificazione del danno non patrimoniale debba avvenire facendo riferimento al valore tabellare per il grado di invalidità complessivo e al valore tabellare che sarebbe comunque residuato per la patologia di base. È corretto applicare due distinti valori del punto, sicché non può ritenersi “oggettivamene sproporzionato e privo di alcuna plausibile giustificazione” (v. atto di appello, pag. 27) il risultato raggiunto.
Allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
pag. 20/25 7.2 Diversamente da quanto sembra sostenere la difesa dell'appellante (v. atto di appello, pag. 28), l'aumento per la sofferenza soggettiva è stato considerato tanto nella quantificazione del danno rispetto a un grado d'invalidità del 65% quanto nella quantificazione del danno con un grado d'invalidità del 30% (euro 686.203,00 – euro
176.545 = euro 509.658,00). Anche nel sottraendo, il Tribunale ha fatto riferimento non al danno biologico ma al danno non patrimoniale comprensivo della sofferenza soggettiva.
7.3 Nemmeno la censura sulla personalizzazione del danno non patrimoniale può essere accolta. La difesa dell'appellante afferma che la maggiorazione costituisce una duplicazione perché è pacifico che in assenza di perdita della capacità lavorativa specifica non sia liquidabile un ulteriore quantum monetario (v. atto di appello, pag. 29). Il
Tribunale, tuttavia, ha giustificato la personalizzazione del danno non patrimoniale, peraltro compiuta in misura contenuta, in conseguenza delle ripercussioni che “la presenza del sacchetto” ha nella vita lavorativa della persona in termini di “maggior affaticamento e disagio sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso a energie di riserva” (v. motivazione della sentenza, pag. 20). Non ha posto in discussione che non sia ravvisabile un'inabilità lavorativa specifica.
Anche il maggiore affaticamento per i disagi connessi alla presenza del sacchetto era stato segnalato dal CTU (v. relazione CTU pag. 45, ove si ipotizza un appesantimento del punto percentuale nella misura di circa il
30%). Secondo la giurisprudenza dominante, il danno da lesione della cenestesi lavorativa rientra nel danno non patrimoniale e può giustificare una personalizzazione del danno (Cass., sez. 3, ord. n.
pag. 21/25 16628 del 2023, Cass., sez. 3, sent. n. 17411 del 2019, Cass., sez. 6-3, ord. n. 12572 del 2018, Cass., sez. 6-3, ord. n. 20312 del 2015).
8. L'unico motivo di appello incidentale sul danno da lesione del rapporto parentale non può essere accolto.
8.1 L'appello incidentale è innanzitutto tardivo perché proposto da
, e con comparsa di RO Parte_7 Parte_4 costituzione e risposta depositata il 23 gennaio 2025 nonostante la sentenza di primo grado fosse stata loro notificata in data 4 novembre
2024. La questione della tardività dell'impugnazione incidentale è rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di circostanza obiettiva, emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e da queste agevolmente riscontrabile, senza configurarsi come sviluppo inatteso della lite (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 6483 del 2025, Cass., s.u., sent. n.
30883 del 2024 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 7356 del 2022). L'interesse a proporre appello da parte dei tre famigliari di è sorto _1 non per effetto dell'appello principale ma direttamente in conseguenza della sentenza di primo grado perché le loro richieste risarcitorie erano state completamente respinte. Data la notificazione della sentenza in data 4 novembre 2024, da quella data decorreva il termine breve di trenta giorni per impugnare la decisione ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c. L'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 5290 del 2025: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, secondo cui l'impugnazione promossa dal convenuto soccombente verso l'unico attore vittorioso, pur notificata anche all'altro, non legittimava pag. 22/25 quest'ultimo a impugnare in via incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. il rigetto della propria domanda, mancando un interesse paritario tra le due parti appellate). I famigliari non potevano dunque avvalersi dell'art. 334 c.p.c., che consente alle parti ivi indicate – cioè quelle “contro le quali è proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331” – la proposizione dell'appello incidentale, con la comparsa di risposta, “anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”. Pur all'interno di un unico giudizio, i familiari di avevano _1 chiesto l'accertamento di un loro autonomo diritto risarcitorio. Il litisconsorzio facoltativo è rimasto tale anche nella fase del gravame, sicché l'impugnazione proposta dall' contro il solo Parte_5 non legittimava anche i famigliari all'impugnazione ex _1 art. 334 c.p.c.
8.2 Deve incidentalmente rilevarsi che l'impugnazione sarebbe stata anche infondata. Rispetto alla motivazione del giudice di primo grado le argomentazioni degli appellanti appaiono generiche (v. comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, pag. 27-29) perché il
Tribunale si è soffermato in modo dettagliato (v. pag. 21 e 22 della motivazione della sentenza impugnata) sulle ragioni per cui, anche in presenza di un danno consistente della vittima primaria, non poteva ritenersi provato un danno da lesione del rapporto parentale. Non vi era prova che i pregiudizi allegati, a iniziare da quello relativo alla vita sessuale, fossero imputabili all'errore medico piuttosto che alla grave patologia che aveva colpito e alla necessità di _1 asportare la massa tumorale. L'appellante si limita a sostenere che la logica conseguenza del grave danno riconosciuto al paziente avrebbe dovuto essere quella di riconoscere un danno anche in favore dei pag. 23/25 prossimi congiunti. Ricordato che la personalizzazione è stata riconosciuta per il pregiudizio alla cenestesi lavorativa, che non ha attinenza con la vita familiare, l'invocato automatismo tra danno della vittima primaria e danno delle vittime secondarie non è mai ravvisabile e non lo è in particolare, per le ragioni chiarite dal giudice di primo grado, nel caso in esame. Il riferimento alle prove testimoniali non ammesse, come emerge da una piana lettura del motivo, è generico. Gli appellanti avrebbero dovuto soffermarsi sui pregiudizi che, a loro dire, sono strettamente connessi con l'aggravamento della patologia e non dipendenti dalla malattia di cui soffriva e sugli _1 eventuali capitoli di prova diretti a dimostrare questi specifici pregiudizi e non le ripercussioni all'interno della famiglia – ripercussioni inevitabili
– derivanti dalla malattia tumorale.
9. Il mancato accoglimento tanto dell'appello principale quanto dell'appello incidentale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del gravame per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
I hanno agito unitariamente. Il risarcimento in favore di Parte_10 per la somma di euro 590.811,30 viene confermato. _1
Deve peraltro anche confermarsi che nessun risarcimento è riconoscibile ai famigliari. Anche le richieste risarcitorie dei famigliari consistono in somme importanti (euro 248.940,00 per ciascuno dei tre famigliari).
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi gravami, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 24/25 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' nei Parte_1 Parte_2 confronti di e sull'appello incidentale di _1 [...]
, e avverso la sentenza CP_2 Parte_7 Parte_4 del Tribunale di Treviso 2 agosto 2024, n. 1461/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo, confermando la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado;
3) l'appellante principale e Parte_5 gli appellanti incidentali , e RO Parte_7 Pt_4 sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Venezia, 2 luglio 2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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