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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è ex lege domiciliato;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
; Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ;
[...] C.F._2 Controparte_3
( ; ); C.F._3 Controparte_4 C.F._4
); Controparte_5 C.F._5 CP_6
);
[...] C.F._6 Controparte_7
( , C.F._7 Parte_2
( , C.F._8 Parte_3 ( quali eredi legittimi di C.F._9 Persona_1
( ); C.F._10 Controparte_7
( , in proprio;
C.F._7 Controparte_8
( ); ( ; C.F._11 CP_9 C.F._12
( ); Controparte_10 C.F._13 Parte_4
( );
[...] C.F._14 Parte_5
( ; C.F._15 Parte_6
( ; ( ); C.F._16 Parte_7 C.F._17
( ), rappresentati e difesi, giusta Parte_8 C.F._18
procura in atti, dall'avv. Antonio Bargione e dall'avv Alessandro Dipollina;
Appellati
E CONTRO
Controparte_11
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri;
Appellato - appellante incidentale
OGGETTO: compenso aggiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellati, convenzionati con il Controparte_12
, con ricorso dell'1.6.2012 adivano (a seguito di Controparte_13
dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta) il Tribunale di
Caltagirone esponendo di aver intrattenuto con l'allora
[...]
di , oggi Controparte_14 CP_11 Controparte_11
di , un rapporto di lavoro continuativo e coordinato in regime di CP_11
para-subordinazione; deducevano che l'Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale convenzionata con il di cui al D.P.R. n. 484/96, CP_15
all'art. 45 c. 2 lett. C) aveva previsto, quale specifica voce retributiva dell'onorario principale, il compenso aggiuntivo da determinare in quote mensili con i criteri di cui alla lett. f) dell'art. 41 D.P.R. 314/90; che tale istituto aveva avuto efficacia nell'arco temporale compreso tra l'1.1.1995 e il
31.3.2005; che l' resistente, in violazione delle disposizioni normative CP_11
applicabili, non aveva proceduto alla corretta applicazione dei criteri di calcolo e di determinazione del compenso aggiuntivo;
che pertanto ad essi ricorrenti erano state corrisposte a tale titolo somme di entità significativamente inferiore a quanto dovuto.
I ricorrenti chiedevano la condanna dell datrice al pagamento delle CP_11
somme per ciascuno specificate nel ricorso introduttivo.
Con sentenza n.33/2022 del 25 gennaio 2022 il tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarati prescritti i crediti maturati nel quinquennio precedente all'invio delle lettere di diffida del mese di settembre 2007, condannava l' a pagare in favore dei ricorrenti Controparte_11
le somme per ciascuno specificate nei prospetti di calcolo elaborati dal CTU,
a titolo di differenze per compenso aggiuntivo maturate dal mese di ottobre
2002 sino al 31 marzo 2005 (essendo tale data finale quella individuata dai ricorrenti nel petitum della domanda), oltre accessori come per legge;
condannava altresì l' a Parte_1
rifondere all le somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di Controparte_11
compenso aggiuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello l Parte_1
con ricorso del 19 luglio 2022.
[...]
Resistevano gli appellati.
Si costituiva altresì l' , con Controparte_11
memoria tempestivamente depositata e notificata alle controparti, a sua volta proponendo appello incidentale.
Espletata nuova CTU contabile, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dell'appello principale, l' Parte_1
lamenta l'erroneità della statuizione che ha ritenuto
[...]
Contr sussistente un rapporto di garanzia con l di . Evidenzia che la CP_11
legittimazione passiva, nella controversia per cui è causa, spetta all'
[...]
; aggiunge che l'obbligo dell'ente finanziatore è limitato alle somme CP_11
stanziate con l'eventuale provvedimento di finanziamento, mentre grava sul Contr soggetto finanziato la responsabilità nei confronti dei terzi;
deduce che nella fattispecie in esame l non ha provato di aver ricevuto Controparte_11
una somma inferiore a quella stanziata e che non sussiste un onere di garanzia in capo ad esso appellante né risulta previsto alcun finanziamento specifico per il compenso aggiuntivo per l'attività prestata dai medici generici;
il relativo onere finanziario rientra nella quota del fondo sanitario per la medicina di base e per la pediatria di libera scelta, determinata sulla base della popolazione residente nel territorio di ciascuna azienda;
in nessun caso può ritenersi sussistente una responsabilità di esso ente che vada oltre le somme assegnate e corrisposte.
1.2. Con il secondo motivo dell'appello principale, l' lamenta Parte_1
l'erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondato il ricorso proposto dagli odierni appellati in primo grado “nei limiti della prescrizione”; sostiene che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, in quanto il compenso aggiuntivo era stato eliminato dagli Accordi Collettivi di Categoria sin dall'anno 2001 e le somme corrisposte ai medici appellati per quegli anni non erano quote di compenso aggiuntivo ma rimborsi forfettari per gli anni 2001 –
2022 e trattamento economico variabile per gli anni 2003, 2004 e 2005; non trattandosi di “compenso aggiuntivo”, dette somme non potevano essere calcolate applicando la normativa di cui agli artt.. 45 del D.P.R. 484/86 e 41 del D.P.R. 314/90.
2.1. Con l'appello incidentale l contesta il primo motivo Controparte_11 dell'appello principale e deduce che l'Assessorato è l'unico soggetto legittimato rispetto alla pretesa degli appellati, in quanto il compenso aggiuntivo da corrispondere ai medici di assistenza primaria convenzionati per la medicina generale è stato stabilito e calcolato dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'Assessorato, mentre essa Azienda non ha alcun sindacato sui calcoli, limitandosi ad inviare al CED gli elenchi dei medici associati aventi diritto al compenso aggiuntivo.
2.2. Con altro motivo, l'appellante incidentale chiede accogliersi il secondo motivo dell'appello principale ed al riguardo lamenta l'erroneità della sentenza e la infondatezza delle domande avanzate dai medici appellati in quanto l'Accordo
Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito dalla Conferenza Stato -Regioni del 23/5/2005, non ha riprodotto per il triennio 2003-2005 la disciplina del compenso aggiuntivo, sostituendolo con una quota di trattamento economico variabile.
2.3. Con l'ultimo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erroneità dei calcoli della CTU contabile di primo grado, in relazione al periodo temporale di riferimento ed alle somme calcolate per ciascun professionista. Si riporta sul punto ai rilievi alla CTU già avanzati tramite il proprio consulente di parte ed ai relativi conteggi, trascritti integralmente nella comparsa di costituzione
(pagg.17-24). Chiede la rinnovazione della CTU.
3. Tali le censure alla sentenza impugnata, il primo motivo dell'appello principale
è infondato, dovendosi confermare la statuizione di condanna dell'Assessorato Contr a manlevare l' di quanto dovuto agli appellati per differenze sul compenso aggiuntivo.
Fermo restando che va ribadito che nel presente giudizio la legittimazione Contr passiva è dell quale datrice di lavoro, non incidendo sulla legittimazione l'esistenza di un rapporto di finanziamento con altro soggetto pubblico, è circostanza incontestata che l'Assessorato appellante abbia stanziato in favore Contr dell somme finalizzate a far fronte al pagamento del trattamento retributivo per i medici di medicina generale (trattamento che comprende, per il periodo oggetto di causa, anche il compenso aggiuntivo).
Lo stesso Assessorato, nella comparsa di primo grado, ha ammesso che nel periodo 1995-2005 l'elaborazione dei cedolini stipendiali dei medici di medicina generale veniva effettuata, sulla scorta delle notizie e degli elenchi forniti dalle allora , dal CED- Centro Elaborazione Dati che fa Parte_9
capo direttamente dall'amministrazione regionale. Contr Non essendovi pertanto dubbi sull'erogazioni di somme in favore dell in relazione alle pretese creditorie di cui si discute, l'asserzione difensiva dell'appellante , secondo cui le somme stanziate sarebbero state Parte_1
sufficienti a coprire gli importi effettivamente dovuti ai medici di medicina generale anche in relazione alla voce compenso aggiuntivo, è rimasta sconfessata dalle risultanze della CTU espletata in primo grado (il cui esito è stato confermato in parte, come meglio si dirà infra, dalla nuova CTU disposta da questa Corte), che hanno consentito di accertare che agli interessati sono state erogate somme inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti.
Da tanto consegue che, non avendo l fornito all Parte_1 Controparte_11
le risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri economici in relazione al trattamento retributivo spettante ai medici di medicina generale, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha condannato l'Assessorato a Contr tenere indenne l di quanto dovute agli appellati a titolo di compenso aggiuntivo.
4. Il secondo motivo dell'appello principale dell , da trattarsi per Parte_1
ragioni di connessione unitamente al secondo motivo dell'appello incidentale Contr dell entrambi relativi alla debenza del compenso aggiuntivo, sono infondati.
In ordine alla normativa applicabile in tema di compenso aggiuntivo, rileva l'art.45 del DPR 22 luglio 1996, n. 484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n.
502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il
25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996), secondo cui: “Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario”.
La citata norma, in ordine alla determinazione del compenso aggiuntivo, rimanda ai criteri di cui al punto f) dell' art. 41 DPR 314/1990 e stabilisce che il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dal 1.1.95, del 2,5% dal 1.12.95, del 1,6% dal
1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97 moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale, e inoltre che le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
L'art.45 del DPR n.270/2000 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) ha confermato l'applicazione dei suddetti criteri prevedendo che ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla lettera f) dell'art. 41, D.P.R 314/90.
Il compenso, nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, è incrementato dal
1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con la percentuale precedente. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia del 18/12/2009, n.26633, hanno annoverato il compenso aggiuntivo nel novero dei compensi fissi “…con soppressione dell'istituto dell'indennità di carovita, ancorata agli indici di variazione del costo della vita. Ed infatti, l'importo raggiunto da questa indennità viene
"congelato" nella misura corrisposta alla data del 30 aprile 1992 e, quale
"compenso aggiuntivo", assoggettato ad incrementi periodici che nulla hanno
a che fare con la variazione degli indici del costo della vita (aumenti percentuali con le decorrenze nel triennio stabilite dagli accordi collettivi recepiti in D.P.R.).
Risultano, pertanto, compiutamente regolati i profili concernenti la natura del compenso, il sistema e la decorrenza degli incrementi, cosicchè il rinvio ai
"criteri" di cui al D.P.R. n. 11 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), non può avere ad oggetto la cadenza semestrale dell'adeguamento (alinea D1), nè la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla L. n. 38 del 1986 e al
D.P.R. n. 13 del 1986 (alinea D/2), nè le altre disposizioni incompatibili (alinea
D/3, primo periodo).
Ma, per altro verso, certamente il rinvio ai "criteri" di cui alla lett. d) dell'art.
17 non può essere svuotato di effettiva portata normativa e va necessariamente inteso come richiamante gli altri profili della disciplina già dettata per
l'indennità di caro-vita che devono trovare applicazione per il nuovo istituto del compenso aggiuntivo.
Tra questi, non soltanto l'esclusione del cumulo con altre indennità di analoga derivazione dal sistema di indicizzazione al costo della vita (alinea d3), ma anche il tetto massimo delle ore, che rappresentava un limite all'obbligazione retributiva delle aziende, limite che si è ritenuto di conservare anche per il compenso aggiuntivo.
Del resto, appare plausibile, alla stregua di una lettura sistematica della disciplina, che con l'operazione di sostituzione dell'una all'altra indennità, entrambe parametrate al compenso per ora di prestazione, si sia inteso mantenere gli oneri per le aziende nei limiti già fissati per la precedente indennità.
Come pure, non è ammissibile, in contrasto con la formulazione letterale delle norme, ritenere che, una volta fissata la misura dell'indennità alla data del 30 aprile 1992 e stabiliti gli incrementi percentuali con determinate decorrenze, questi ultimi debbano applicarsi ad una base di calcolo diversa, costituita non dal solo importo "congelato", ma dall'importo dell'onorario professionale, a sua volta incrementato secondo le tabelle di aumento previste per questa voce di compenso. Nè, infine, può ammettersi, in base alla disciplina dell'istituto del compenso aggiuntivo, che possano continuare a trovare applicazione i meccanismi stabiliti per l'indennità integrativa speciale già operanti per
l'indennità di caro-vita…”.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il enunciato il seguente principio di diritto: “Ai medici convenzionati con il S.s.n. ed addetti al servizio di
"continuità assistenziale" (già di "guardia medica") ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 58 comma 4 d.P.R. n. 484 del 1996 e degli art. 57 comma 4 e
68 comma 4 d.P.R. n. 270 del 2000, l'indennità denominata
"compenso aggiuntivo", quale componente dei compensi fissi, spetta nell'ammontare corrispondente all'indennità di carovita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con i soli incrementi previsti dalle norme istitutive del compenso medesimo, restando insensibile alle variazioni e agli aumenti dell'onorario professionale. Ne consegue che il rinvio operato da detta normativa ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell'indennità di carovita dettata dall'art. 17 comma 1 lett. d) d.P.R.
n. 41 del 1991, resta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorché inferiore al numero effettivo di ore di incarico svolte”.
Tanto premesso circa la normativa applicabile, le doglianze tanto dell'appellante principale quanto dell'appellante incidentale in ordine alla non debenza delle somme chieste dagli appellati a titolo di compenso aggiuntivo per il periodo successivo al 2001, non possono accogliersi.
Va confermato che il compenso aggiuntivo ha costituito una quota fissa del trattamento economico spettante ai medici convenzionati per l'assistenza primaria sino al 2005, essendo venuto meno solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale dello stesso anno, con la conseguenza che il compenso aggiuntivo è dovuto agli appellati sino al mese di marzo 2005, come dagli stessi richiesti e come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata.
5. È invece in parte fondata la doglianza dell'appellante incidentale
[...]
relativamente al quantum dovuto a due degli odierni appellati a CP_11
titolo di compenso aggiuntivo.
Nel presente grado è stata disposta la rinnovazione della CTU, dando mandato all'ausiliare di “accertare, tenuto conto dei rilievi svolti dall'appellante incidentale , se il compenso aggiuntivo spettante agli Controparte_11
appellati sia stato correttamente liquidato sulla base dei criteri indicati dalle
SS.UU. con la pronuncia n.26633/2009, quantificando le differenze a credito spettanti a ciascuno degli appellati, in relazione al periodo dall'1.10.2002 al
31.3.2005”.
Il CTU, sulla base dei dati contabili in atti e tenendo conto dei calcoli elaborati dai consulenti delle parti, ha proceduto a calcolare, in conformità al dettato normativo, il valore del compenso aggiuntivo alla data del 30 aprile 1992 correlato al tetto massimo di n. 477 scelte;
al riguardo nella relazione di consulenza (pag.16) si evidenzia che: “il valore del compenso aggiuntivo al 30 aprile 1992 correlato a n. 477 scelte risulta di lire 955.560 oggi euro 493,51, corrispondente per ogni singolo assistito a lire 2.003 oggi euro 1,03. Al riguardo, si segnala che, il CTU di primo grado ha accertato l'inferiore lieve valore di lire 955.340, mentre il CTP dell'ASP di ha accertato il CP_11
superiore valore di lire 1.152.758”.
Il CTU ha poi calcolato il valore del compenso aggiuntivo rivalutato a far data dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 45 lettera C) del D.P.R. n. 484/1996 nonché dell'art. 45 del D.P.R. n. 270/2000, sino all'anno 2000, procedendo a determinare, mese per mese, in relazione al periodo dall'1.10.2002 al
31.03.2005, il complessivo compenso aggiuntivo spettante a ciascuno degli appellati, sulla base dei dati non contestati relativi al numero di scelte e delle somme percepite in busta paga per il medesimo titolo, in conseguenza determinando le differenze a credito spettanti a ciascuno.
L'ausiliare ha evidenziato che per “per gli appellati Controparte_1
e , per i quali il numero di scelte risulta in misura inferiore Controparte_2
a 477, si è avuto riguardo, alla luce dei rilievi dell'appellante incidentale
[...]
e delle previsioni di cui all'art. 41 lettera F del D.P.R. n. Controparte_11
314/1990, alle riduzioni dell'incremento delle quote di caro-vita rispetto a quello riferito a 477 scelte pari ad un decimo per ogni 50 scelte – o frazione di
50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477”. A seguito di ciò, per quanto riguarda la posizione di , “tenuto conto di un numero Controparte_1
di scelte compreso nella fascia da 222 a 272 e da 273 a 323 il compenso aggiuntivo rivalutato risulta, rispettivamente di lire 550.220 (oggi € 284,17) mensile e lire 660.264 (oggi € 341,00) mensile”. In ordine alla posizione di
, “tenuto conto di un numero di scelte compreso nella fascia Controparte_2
da 426 a 476 il compenso aggiuntivo rivalutato risulta di lire 990.396 (oggi €
511,50) mensile”.
Ritiene il collegio di condividere gli accertamenti del CTU in quanto corretti e conformi all'oggetto del mandato;
va dato atto che l'ausiliare ha compiutamente risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte Contr dell in particolare ha ribadito che il valore del compenso aggiuntivo al 30 Contr aprile 1992 correlato a 477 scelte risulta accertato dal CTP dell' di nel superiore valore di lire 1.152.728 pari a lire 2.417 per singolo CP_11
assistito, rispetto all'inferiore valore di lire 955.560 accertato dallo stesso CTU, evidenziando altresì che “il CTP nei successivi prospetti contabili elaborati riferiti a ciascun medico, riporta (senza, peraltro, nulla specificare sui criteri contabili adottati) dati incongrui e ampiamente inferiori rispetto al precedente valore accertato al 30 aprile 1992 (= lire 2.417 per singolo assistito), nonostante quest'ultimo valore sia stato via via rivalutato sino all'anno 2000”.
6. In definitiva, ed assorbita sul punto qualsiasi ulteriore questione, l'appello Contr incidentale dell va accolto solo in relazione alle posizioni degli appellati e , essendo stato accertato - per le ragioni correttamente CP_1 CP_2
evidenziate da CTU - che le somme agli stessi dovute, a titolo di differenze sul compenso aggiuntivo, sono inferiori rispetto a quelle calcolate in primo grado.
In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, l
[...]
va condannata a pagare in favore di la CP_11 Controparte_1
somma lorda di €. 3.815,65 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e in favore di la somma lorda di €. 10.465,11, Controparte_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La sentenza impugnata va nel resto confermata in relazione alla posizione di tutti gli altri appellati, (pur laddove il CTU ha quantificato come dovuti importi maggiori), tenuto conto che nessuno dei medici appellati, vittoriosi in primo grado, ha proposto appello incidentale in ordine al quantum delle somme a ciascuno riconosciute.
7. Le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo alla fondatezza della domanda svolta in primo grado dagli odierni appellati. Tuttavia, quanto alle spese di primo grado, va confermata la statuizione che ha compensato le stesse, non potendo la Corte modificare tale statuizione in senso meno favorevole per gli enti appellanti in assenza di censura delle parti interessate (Cass. n.27606/2019).
Le spese del presente grado tra l'appellante incidentale e Controparte_11
gli appellati vanno compensate parzialmente, in ragione della metà, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e delle risultanze dell'istruttoria Contr svolta, ponendo la restante metà a carico dell nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
Da quanto sopra detto circa la sussistenza di un rapporto di manleva,
l' va condannato a tenere indenne l Controparte_16 [...]
anche del pagamento delle somme dovute ad e , CP_11 CP_1 CP_2
nonché degli importi dovuti a titolo di spese processuali. Contr L va condannato a pagare all' di Controparte_16
le spese processuali del grado che si liquidano come da CP_11
dispositivo.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza Contr impugnata che nel resto conferma, condanna l di a pagare, CP_11
per i titoli di cui in motivazione, in favore di la Controparte_1
somma lorda di €. 3.815,65 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e in favore di la somma lorda di €. 10.465,11, Controparte_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
conferma la statuizione sulle spese di primo grado;
compensa le spese del presente grado tra l e gli appellati Controparte_11
Contr in ragione della metà, e pone a carico dell la restante metà che liquida in complessivi €. 6.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
condanna l a manlevare l Controparte_16 [...]
in relazione al pagamento delle somme come sopra dovute in CP_11
favore di e e delle somme dovute Controparte_1 Controparte_2
a titolo di spese processuali;
condanna l alla rifusione delle spese del Controparte_16
grado in favore dell che liquida in €. 5.500,00, oltre spese Controparte_11
generali.
Pone in via definitiva a carico degli enti appellanti le spese di CTU.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 615/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è ex lege domiciliato;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
; Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ;
[...] C.F._2 Controparte_3
( ; ); C.F._3 Controparte_4 C.F._4
); Controparte_5 C.F._5 CP_6
);
[...] C.F._6 Controparte_7
( , C.F._7 Parte_2
( , C.F._8 Parte_3 ( quali eredi legittimi di C.F._9 Persona_1
( ); C.F._10 Controparte_7
( , in proprio;
C.F._7 Controparte_8
( ); ( ; C.F._11 CP_9 C.F._12
( ); Controparte_10 C.F._13 Parte_4
( );
[...] C.F._14 Parte_5
( ; C.F._15 Parte_6
( ; ( ); C.F._16 Parte_7 C.F._17
( ), rappresentati e difesi, giusta Parte_8 C.F._18
procura in atti, dall'avv. Antonio Bargione e dall'avv Alessandro Dipollina;
Appellati
E CONTRO
Controparte_11
( , in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri;
Appellato - appellante incidentale
OGGETTO: compenso aggiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellati, convenzionati con il Controparte_12
, con ricorso dell'1.6.2012 adivano (a seguito di Controparte_13
dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta) il Tribunale di
Caltagirone esponendo di aver intrattenuto con l'allora
[...]
di , oggi Controparte_14 CP_11 Controparte_11
di , un rapporto di lavoro continuativo e coordinato in regime di CP_11
para-subordinazione; deducevano che l'Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale convenzionata con il di cui al D.P.R. n. 484/96, CP_15
all'art. 45 c. 2 lett. C) aveva previsto, quale specifica voce retributiva dell'onorario principale, il compenso aggiuntivo da determinare in quote mensili con i criteri di cui alla lett. f) dell'art. 41 D.P.R. 314/90; che tale istituto aveva avuto efficacia nell'arco temporale compreso tra l'1.1.1995 e il
31.3.2005; che l' resistente, in violazione delle disposizioni normative CP_11
applicabili, non aveva proceduto alla corretta applicazione dei criteri di calcolo e di determinazione del compenso aggiuntivo;
che pertanto ad essi ricorrenti erano state corrisposte a tale titolo somme di entità significativamente inferiore a quanto dovuto.
I ricorrenti chiedevano la condanna dell datrice al pagamento delle CP_11
somme per ciascuno specificate nel ricorso introduttivo.
Con sentenza n.33/2022 del 25 gennaio 2022 il tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarati prescritti i crediti maturati nel quinquennio precedente all'invio delle lettere di diffida del mese di settembre 2007, condannava l' a pagare in favore dei ricorrenti Controparte_11
le somme per ciascuno specificate nei prospetti di calcolo elaborati dal CTU,
a titolo di differenze per compenso aggiuntivo maturate dal mese di ottobre
2002 sino al 31 marzo 2005 (essendo tale data finale quella individuata dai ricorrenti nel petitum della domanda), oltre accessori come per legge;
condannava altresì l' a Parte_1
rifondere all le somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di Controparte_11
compenso aggiuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello l Parte_1
con ricorso del 19 luglio 2022.
[...]
Resistevano gli appellati.
Si costituiva altresì l' , con Controparte_11
memoria tempestivamente depositata e notificata alle controparti, a sua volta proponendo appello incidentale.
Espletata nuova CTU contabile, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del
25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo dell'appello principale, l' Parte_1
lamenta l'erroneità della statuizione che ha ritenuto
[...]
Contr sussistente un rapporto di garanzia con l di . Evidenzia che la CP_11
legittimazione passiva, nella controversia per cui è causa, spetta all'
[...]
; aggiunge che l'obbligo dell'ente finanziatore è limitato alle somme CP_11
stanziate con l'eventuale provvedimento di finanziamento, mentre grava sul Contr soggetto finanziato la responsabilità nei confronti dei terzi;
deduce che nella fattispecie in esame l non ha provato di aver ricevuto Controparte_11
una somma inferiore a quella stanziata e che non sussiste un onere di garanzia in capo ad esso appellante né risulta previsto alcun finanziamento specifico per il compenso aggiuntivo per l'attività prestata dai medici generici;
il relativo onere finanziario rientra nella quota del fondo sanitario per la medicina di base e per la pediatria di libera scelta, determinata sulla base della popolazione residente nel territorio di ciascuna azienda;
in nessun caso può ritenersi sussistente una responsabilità di esso ente che vada oltre le somme assegnate e corrisposte.
1.2. Con il secondo motivo dell'appello principale, l' lamenta Parte_1
l'erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto fondato il ricorso proposto dagli odierni appellati in primo grado “nei limiti della prescrizione”; sostiene che il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, in quanto il compenso aggiuntivo era stato eliminato dagli Accordi Collettivi di Categoria sin dall'anno 2001 e le somme corrisposte ai medici appellati per quegli anni non erano quote di compenso aggiuntivo ma rimborsi forfettari per gli anni 2001 –
2022 e trattamento economico variabile per gli anni 2003, 2004 e 2005; non trattandosi di “compenso aggiuntivo”, dette somme non potevano essere calcolate applicando la normativa di cui agli artt.. 45 del D.P.R. 484/86 e 41 del D.P.R. 314/90.
2.1. Con l'appello incidentale l contesta il primo motivo Controparte_11 dell'appello principale e deduce che l'Assessorato è l'unico soggetto legittimato rispetto alla pretesa degli appellati, in quanto il compenso aggiuntivo da corrispondere ai medici di assistenza primaria convenzionati per la medicina generale è stato stabilito e calcolato dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'Assessorato, mentre essa Azienda non ha alcun sindacato sui calcoli, limitandosi ad inviare al CED gli elenchi dei medici associati aventi diritto al compenso aggiuntivo.
2.2. Con altro motivo, l'appellante incidentale chiede accogliersi il secondo motivo dell'appello principale ed al riguardo lamenta l'erroneità della sentenza e la infondatezza delle domande avanzate dai medici appellati in quanto l'Accordo
Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, recepito dalla Conferenza Stato -Regioni del 23/5/2005, non ha riprodotto per il triennio 2003-2005 la disciplina del compenso aggiuntivo, sostituendolo con una quota di trattamento economico variabile.
2.3. Con l'ultimo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erroneità dei calcoli della CTU contabile di primo grado, in relazione al periodo temporale di riferimento ed alle somme calcolate per ciascun professionista. Si riporta sul punto ai rilievi alla CTU già avanzati tramite il proprio consulente di parte ed ai relativi conteggi, trascritti integralmente nella comparsa di costituzione
(pagg.17-24). Chiede la rinnovazione della CTU.
3. Tali le censure alla sentenza impugnata, il primo motivo dell'appello principale
è infondato, dovendosi confermare la statuizione di condanna dell'Assessorato Contr a manlevare l' di quanto dovuto agli appellati per differenze sul compenso aggiuntivo.
Fermo restando che va ribadito che nel presente giudizio la legittimazione Contr passiva è dell quale datrice di lavoro, non incidendo sulla legittimazione l'esistenza di un rapporto di finanziamento con altro soggetto pubblico, è circostanza incontestata che l'Assessorato appellante abbia stanziato in favore Contr dell somme finalizzate a far fronte al pagamento del trattamento retributivo per i medici di medicina generale (trattamento che comprende, per il periodo oggetto di causa, anche il compenso aggiuntivo).
Lo stesso Assessorato, nella comparsa di primo grado, ha ammesso che nel periodo 1995-2005 l'elaborazione dei cedolini stipendiali dei medici di medicina generale veniva effettuata, sulla scorta delle notizie e degli elenchi forniti dalle allora , dal CED- Centro Elaborazione Dati che fa Parte_9
capo direttamente dall'amministrazione regionale. Contr Non essendovi pertanto dubbi sull'erogazioni di somme in favore dell in relazione alle pretese creditorie di cui si discute, l'asserzione difensiva dell'appellante , secondo cui le somme stanziate sarebbero state Parte_1
sufficienti a coprire gli importi effettivamente dovuti ai medici di medicina generale anche in relazione alla voce compenso aggiuntivo, è rimasta sconfessata dalle risultanze della CTU espletata in primo grado (il cui esito è stato confermato in parte, come meglio si dirà infra, dalla nuova CTU disposta da questa Corte), che hanno consentito di accertare che agli interessati sono state erogate somme inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti.
Da tanto consegue che, non avendo l fornito all Parte_1 Controparte_11
le risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri economici in relazione al trattamento retributivo spettante ai medici di medicina generale, va confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha condannato l'Assessorato a Contr tenere indenne l di quanto dovute agli appellati a titolo di compenso aggiuntivo.
4. Il secondo motivo dell'appello principale dell , da trattarsi per Parte_1
ragioni di connessione unitamente al secondo motivo dell'appello incidentale Contr dell entrambi relativi alla debenza del compenso aggiuntivo, sono infondati.
In ordine alla normativa applicabile in tema di compenso aggiuntivo, rileva l'art.45 del DPR 22 luglio 1996, n. 484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n.
502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il
25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996), secondo cui: “Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quota fissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario”.
La citata norma, in ordine alla determinazione del compenso aggiuntivo, rimanda ai criteri di cui al punto f) dell' art. 41 DPR 314/1990 e stabilisce che il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dal 1.1.95, del 2,5% dal 1.12.95, del 1,6% dal
1.1.96, del 3,5% dal 1.9.96, del 3% dal 1.9.97 moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale, e inoltre che le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente.
L'art.45 del DPR n.270/2000 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) ha confermato l'applicazione dei suddetti criteri prevedendo che ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla lettera f) dell'art. 41, D.P.R 314/90.
Il compenso, nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, è incrementato dal
1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con la percentuale precedente. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia del 18/12/2009, n.26633, hanno annoverato il compenso aggiuntivo nel novero dei compensi fissi “…con soppressione dell'istituto dell'indennità di carovita, ancorata agli indici di variazione del costo della vita. Ed infatti, l'importo raggiunto da questa indennità viene
"congelato" nella misura corrisposta alla data del 30 aprile 1992 e, quale
"compenso aggiuntivo", assoggettato ad incrementi periodici che nulla hanno
a che fare con la variazione degli indici del costo della vita (aumenti percentuali con le decorrenze nel triennio stabilite dagli accordi collettivi recepiti in D.P.R.).
Risultano, pertanto, compiutamente regolati i profili concernenti la natura del compenso, il sistema e la decorrenza degli incrementi, cosicchè il rinvio ai
"criteri" di cui al D.P.R. n. 11 del 1991, art. 17, comma 1, lett. d), non può avere ad oggetto la cadenza semestrale dell'adeguamento (alinea D1), nè la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla L. n. 38 del 1986 e al
D.P.R. n. 13 del 1986 (alinea D/2), nè le altre disposizioni incompatibili (alinea
D/3, primo periodo).
Ma, per altro verso, certamente il rinvio ai "criteri" di cui alla lett. d) dell'art.
17 non può essere svuotato di effettiva portata normativa e va necessariamente inteso come richiamante gli altri profili della disciplina già dettata per
l'indennità di caro-vita che devono trovare applicazione per il nuovo istituto del compenso aggiuntivo.
Tra questi, non soltanto l'esclusione del cumulo con altre indennità di analoga derivazione dal sistema di indicizzazione al costo della vita (alinea d3), ma anche il tetto massimo delle ore, che rappresentava un limite all'obbligazione retributiva delle aziende, limite che si è ritenuto di conservare anche per il compenso aggiuntivo.
Del resto, appare plausibile, alla stregua di una lettura sistematica della disciplina, che con l'operazione di sostituzione dell'una all'altra indennità, entrambe parametrate al compenso per ora di prestazione, si sia inteso mantenere gli oneri per le aziende nei limiti già fissati per la precedente indennità.
Come pure, non è ammissibile, in contrasto con la formulazione letterale delle norme, ritenere che, una volta fissata la misura dell'indennità alla data del 30 aprile 1992 e stabiliti gli incrementi percentuali con determinate decorrenze, questi ultimi debbano applicarsi ad una base di calcolo diversa, costituita non dal solo importo "congelato", ma dall'importo dell'onorario professionale, a sua volta incrementato secondo le tabelle di aumento previste per questa voce di compenso. Nè, infine, può ammettersi, in base alla disciplina dell'istituto del compenso aggiuntivo, che possano continuare a trovare applicazione i meccanismi stabiliti per l'indennità integrativa speciale già operanti per
l'indennità di caro-vita…”.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il enunciato il seguente principio di diritto: “Ai medici convenzionati con il S.s.n. ed addetti al servizio di
"continuità assistenziale" (già di "guardia medica") ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 58 comma 4 d.P.R. n. 484 del 1996 e degli art. 57 comma 4 e
68 comma 4 d.P.R. n. 270 del 2000, l'indennità denominata
"compenso aggiuntivo", quale componente dei compensi fissi, spetta nell'ammontare corrispondente all'indennità di carovita (collegata alle variazioni del costo della vita e sostituita dal compenso aggiuntivo) alla data del 30 aprile 1992, con i soli incrementi previsti dalle norme istitutive del compenso medesimo, restando insensibile alle variazioni e agli aumenti dell'onorario professionale. Ne consegue che il rinvio operato da detta normativa ai fini della regolamentazione del compenso aggiuntivo alla disciplina dell'indennità di carovita dettata dall'art. 17 comma 1 lett. d) d.P.R.
n. 41 del 1991, resta limitato ai profili non direttamente regolati dalle norme introduttive del compenso aggiuntivo e concernenti le condizioni della sua attribuzione, tra le quali rientra la previsione relativa alla corresponsione del compenso per un numero massimo di ore mensili, ancorché inferiore al numero effettivo di ore di incarico svolte”.
Tanto premesso circa la normativa applicabile, le doglianze tanto dell'appellante principale quanto dell'appellante incidentale in ordine alla non debenza delle somme chieste dagli appellati a titolo di compenso aggiuntivo per il periodo successivo al 2001, non possono accogliersi.
Va confermato che il compenso aggiuntivo ha costituito una quota fissa del trattamento economico spettante ai medici convenzionati per l'assistenza primaria sino al 2005, essendo venuto meno solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di
Medicina Generale dello stesso anno, con la conseguenza che il compenso aggiuntivo è dovuto agli appellati sino al mese di marzo 2005, come dagli stessi richiesti e come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata.
5. È invece in parte fondata la doglianza dell'appellante incidentale
[...]
relativamente al quantum dovuto a due degli odierni appellati a CP_11
titolo di compenso aggiuntivo.
Nel presente grado è stata disposta la rinnovazione della CTU, dando mandato all'ausiliare di “accertare, tenuto conto dei rilievi svolti dall'appellante incidentale , se il compenso aggiuntivo spettante agli Controparte_11
appellati sia stato correttamente liquidato sulla base dei criteri indicati dalle
SS.UU. con la pronuncia n.26633/2009, quantificando le differenze a credito spettanti a ciascuno degli appellati, in relazione al periodo dall'1.10.2002 al
31.3.2005”.
Il CTU, sulla base dei dati contabili in atti e tenendo conto dei calcoli elaborati dai consulenti delle parti, ha proceduto a calcolare, in conformità al dettato normativo, il valore del compenso aggiuntivo alla data del 30 aprile 1992 correlato al tetto massimo di n. 477 scelte;
al riguardo nella relazione di consulenza (pag.16) si evidenzia che: “il valore del compenso aggiuntivo al 30 aprile 1992 correlato a n. 477 scelte risulta di lire 955.560 oggi euro 493,51, corrispondente per ogni singolo assistito a lire 2.003 oggi euro 1,03. Al riguardo, si segnala che, il CTU di primo grado ha accertato l'inferiore lieve valore di lire 955.340, mentre il CTP dell'ASP di ha accertato il CP_11
superiore valore di lire 1.152.758”.
Il CTU ha poi calcolato il valore del compenso aggiuntivo rivalutato a far data dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 45 lettera C) del D.P.R. n. 484/1996 nonché dell'art. 45 del D.P.R. n. 270/2000, sino all'anno 2000, procedendo a determinare, mese per mese, in relazione al periodo dall'1.10.2002 al
31.03.2005, il complessivo compenso aggiuntivo spettante a ciascuno degli appellati, sulla base dei dati non contestati relativi al numero di scelte e delle somme percepite in busta paga per il medesimo titolo, in conseguenza determinando le differenze a credito spettanti a ciascuno.
L'ausiliare ha evidenziato che per “per gli appellati Controparte_1
e , per i quali il numero di scelte risulta in misura inferiore Controparte_2
a 477, si è avuto riguardo, alla luce dei rilievi dell'appellante incidentale
[...]
e delle previsioni di cui all'art. 41 lettera F del D.P.R. n. Controparte_11
314/1990, alle riduzioni dell'incremento delle quote di caro-vita rispetto a quello riferito a 477 scelte pari ad un decimo per ogni 50 scelte – o frazione di
50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477”. A seguito di ciò, per quanto riguarda la posizione di , “tenuto conto di un numero Controparte_1
di scelte compreso nella fascia da 222 a 272 e da 273 a 323 il compenso aggiuntivo rivalutato risulta, rispettivamente di lire 550.220 (oggi € 284,17) mensile e lire 660.264 (oggi € 341,00) mensile”. In ordine alla posizione di
, “tenuto conto di un numero di scelte compreso nella fascia Controparte_2
da 426 a 476 il compenso aggiuntivo rivalutato risulta di lire 990.396 (oggi €
511,50) mensile”.
Ritiene il collegio di condividere gli accertamenti del CTU in quanto corretti e conformi all'oggetto del mandato;
va dato atto che l'ausiliare ha compiutamente risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte Contr dell in particolare ha ribadito che il valore del compenso aggiuntivo al 30 Contr aprile 1992 correlato a 477 scelte risulta accertato dal CTP dell' di nel superiore valore di lire 1.152.728 pari a lire 2.417 per singolo CP_11
assistito, rispetto all'inferiore valore di lire 955.560 accertato dallo stesso CTU, evidenziando altresì che “il CTP nei successivi prospetti contabili elaborati riferiti a ciascun medico, riporta (senza, peraltro, nulla specificare sui criteri contabili adottati) dati incongrui e ampiamente inferiori rispetto al precedente valore accertato al 30 aprile 1992 (= lire 2.417 per singolo assistito), nonostante quest'ultimo valore sia stato via via rivalutato sino all'anno 2000”.
6. In definitiva, ed assorbita sul punto qualsiasi ulteriore questione, l'appello Contr incidentale dell va accolto solo in relazione alle posizioni degli appellati e , essendo stato accertato - per le ragioni correttamente CP_1 CP_2
evidenziate da CTU - che le somme agli stessi dovute, a titolo di differenze sul compenso aggiuntivo, sono inferiori rispetto a quelle calcolate in primo grado.
In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, l
[...]
va condannata a pagare in favore di la CP_11 Controparte_1
somma lorda di €. 3.815,65 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e in favore di la somma lorda di €. 10.465,11, Controparte_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La sentenza impugnata va nel resto confermata in relazione alla posizione di tutti gli altri appellati, (pur laddove il CTU ha quantificato come dovuti importi maggiori), tenuto conto che nessuno dei medici appellati, vittoriosi in primo grado, ha proposto appello incidentale in ordine al quantum delle somme a ciascuno riconosciute.
7. Le spese del giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza, avuto riguardo alla fondatezza della domanda svolta in primo grado dagli odierni appellati. Tuttavia, quanto alle spese di primo grado, va confermata la statuizione che ha compensato le stesse, non potendo la Corte modificare tale statuizione in senso meno favorevole per gli enti appellanti in assenza di censura delle parti interessate (Cass. n.27606/2019).
Le spese del presente grado tra l'appellante incidentale e Controparte_11
gli appellati vanno compensate parzialmente, in ragione della metà, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e delle risultanze dell'istruttoria Contr svolta, ponendo la restante metà a carico dell nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
Da quanto sopra detto circa la sussistenza di un rapporto di manleva,
l' va condannato a tenere indenne l Controparte_16 [...]
anche del pagamento delle somme dovute ad e , CP_11 CP_1 CP_2
nonché degli importi dovuti a titolo di spese processuali. Contr L va condannato a pagare all' di Controparte_16
le spese processuali del grado che si liquidano come da CP_11
dispositivo.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza Contr impugnata che nel resto conferma, condanna l di a pagare, CP_11
per i titoli di cui in motivazione, in favore di la Controparte_1
somma lorda di €. 3.815,65 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione e in favore di la somma lorda di €. 10.465,11, Controparte_2
oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
conferma la statuizione sulle spese di primo grado;
compensa le spese del presente grado tra l e gli appellati Controparte_11
Contr in ragione della metà, e pone a carico dell la restante metà che liquida in complessivi €. 6.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
condanna l a manlevare l Controparte_16 [...]
in relazione al pagamento delle somme come sopra dovute in CP_11
favore di e e delle somme dovute Controparte_1 Controparte_2
a titolo di spese processuali;
condanna l alla rifusione delle spese del Controparte_16
grado in favore dell che liquida in €. 5.500,00, oltre spese Controparte_11
generali.
Pone in via definitiva a carico degli enti appellanti le spese di CTU.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti