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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa CA MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConIGliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G. 252/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Marchetti e Matteo Francesco Mondelli, presso il cui studio in Torino, via Duchessa Jolanda n. 17, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Marchiandi, Controparte_1 presso il cui studio sito in Torino, via G. Vico n. 7, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellato e Appellante incidentale avverso la sentenza n. 651/2024 emessa in data 26.01.2024, (dep. in data 30.01.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 7717/2021 + 8362/2021), in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale non intende assumere conclusioni nella presente causa;
Conclusioni congiunte delle parti come da memoria del 23.12.2024, in particolare:
“nel merito: in parziale e limitata riforma della sentenza n. 651 del Tribunale di Torino n. 651/2024 del 30.1.2024, confermando dunque il provvedimento impugnato per la parte non oggetto delle impugnazioni principale e incidentale e per la condanna alle spese di primo grado:
-disporre che, dalla domanda di primo grado e fino al 30.9.2024, il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, ent
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 400,00 rivalutabile come per legge (ossia a far data dal provvedimento del 3.8.2021 emesso dal Presidente dott. Castellani nell'ambito del giudizio RG 7717/2021 riunita alla causa RG 8362/2021) dedotto a titolo di acconto quanto già versato e che a far data dal 1.10.2024 e fino al 30.10.2032 il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1
, assegno di mantenim stessa di importo pari a euro 500,00, rivalutabile come per legge (ossia con rivalutazione a far data dal 1.10.2024);
-disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, dando atto della rinuncia da parte dei difensori, che anche a tale fine sottoscrivono la presente memoria, al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 15.12.2022 il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente decidendo, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi CP_1
e ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito
[...] Parte_1 della stessa a;
ha rigettato la domanda di addebito Parte_1 proposta da;
ha affidato i figli minori e in Parte_1 Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che i minori mantenessero la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
ha disposto che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità e, quanto a , tenendo conto altresì del gradimento della Per_1 minore: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla sera della domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, con pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
ha confermato la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per il monitoraggio, la prosecuzione del supporto educativo a CP_2 favore dei minori nella relazione col padre e il sostegno psicologico ai minori nella relazione conflittuale dei genitori, fintanto che risulti necessario;
ha assegnato la casa coniugale con gli arredi che la compongono ad;
ha Controparte_1 disposto che corrispondesse ad , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.300, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 650/mese a figlio), oltre ai 2/3 delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; ha disposto che versasse ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
ha dichiarato le spese di lite compensate per ¼; ha condannato a Parte_1 rimborsare ad i restanti ¾ delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5850 (ossia, ¾ di € 7800: di cui € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2000 per fase istruttoria ed € 2900 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il IG. , chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza, la revoca del contributo al mantenimento in favore della IG.ra , in quanto non dovuto in assenza dei requisiti di legge. In punto CP_1 spese, chiedeva, infine, la vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la IG.ra , la quale chiedeva, in via principale, il rigetto CP_1 dell'appello avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, di porre – a far data dall'allontanamento dall'abitazione familiare del marito o, in subordine, dalla presente domanda – in capo al IG. un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore di importo non inferiore a € 1.000, rivalutabili come per legge (dedotto a titolo di acconto quanto già versato).
***
All'udienza del 21.06.2024 la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.12.2024. La causa veniva poi rinviata, pendendo trattative, all'udienza del 23.05.2025.
**
Con memoria in data 23.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto, nelle more del giudizio, una composizione bonaria della vicenda separativa e, pertanto, chiedevano di accogliere le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
**
All'udienza del 23.05.2025 la Corte ha quindi trattenuto la causa immediatamente a decisione (sulle conclusioni delle parti come già analiticamente riportate in epigrafe), avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di memorie.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 651/2024 emessa in data in data 26.01.2024 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da (appellante) nei confronti di (appellata Parte_1 Controparte_1
e appellante incidentale) dato atto dell'accordo delle parti, in parziale e limitata riforma della sentenza n. 651 del Tribunale di Torino n. 651/2024 del 30.1.2024, dispone come segue: conferma il provvedimento impugnato per la parte non oggetto delle impugnazioni principale e incidentale e in relazione alla condanna alle spese di primo grado;
dispone che, dalla domanda di primo grado e fino al 30.9.2024, il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 400,00 rivalutabile come per legge (ossia a far data dal provvedimento del 3.8.2021 emesso dal Presidente dott. Castellani nell'ambito del giudizio RG 7717/2021 riunita alla causa RG 8362/2021) dedotto a titolo di acconto quanto già versato e che a far data dal 1.10.2024 e fino al 30.10.2032 il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 500,00, rivalutabile come per legge (ossia con rivalutazione a far data dal 1.10.2024); dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, dando atto della rinuncia da parte dei difensori, che anche a tale fine hanno sottoscritto la memoria 23.12.2024, al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p.
Così deciso il 23.5.2025 nella Camera di conIGlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa CA MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia – Minorenni
riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa CA MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConIGliere rel.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile R.G. 252/2024
promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Marchetti e Matteo Francesco Mondelli, presso il cui studio in Torino, via Duchessa Jolanda n. 17, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
- Appellante
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Marchiandi, Controparte_1 presso il cui studio sito in Torino, via G. Vico n. 7, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Appellato e Appellante incidentale avverso la sentenza n. 651/2024 emessa in data 26.01.2024, (dep. in data 30.01.2024) dal Tribunale Ordinario di Torino (R.G. 7717/2021 + 8362/2021), in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
dato atto che il Procuratore Generale non intende assumere conclusioni nella presente causa;
Conclusioni congiunte delle parti come da memoria del 23.12.2024, in particolare:
“nel merito: in parziale e limitata riforma della sentenza n. 651 del Tribunale di Torino n. 651/2024 del 30.1.2024, confermando dunque il provvedimento impugnato per la parte non oggetto delle impugnazioni principale e incidentale e per la condanna alle spese di primo grado:
-disporre che, dalla domanda di primo grado e fino al 30.9.2024, il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, ent
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 400,00 rivalutabile come per legge (ossia a far data dal provvedimento del 3.8.2021 emesso dal Presidente dott. Castellani nell'ambito del giudizio RG 7717/2021 riunita alla causa RG 8362/2021) dedotto a titolo di acconto quanto già versato e che a far data dal 1.10.2024 e fino al 30.10.2032 il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1
, assegno di mantenim stessa di importo pari a euro 500,00, rivalutabile come per legge (ossia con rivalutazione a far data dal 1.10.2024);
-disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, dando atto della rinuncia da parte dei difensori, che anche a tale fine sottoscrivono la presente memoria, al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 15.12.2022 il Tribunale Ordinario di Torino, definitivamente decidendo, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi CP_1
e ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito
[...] Parte_1 della stessa a;
ha rigettato la domanda di addebito Parte_1 proposta da;
ha affidato i figli minori e in Parte_1 Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che i minori mantenessero la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
ha disposto che il padre potesse incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità e, quanto a , tenendo conto altresì del gradimento della Per_1 minore: - durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla sera della domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, con pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
ha confermato la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per il monitoraggio, la prosecuzione del supporto educativo a CP_2 favore dei minori nella relazione col padre e il sostegno psicologico ai minori nella relazione conflittuale dei genitori, fintanto che risulti necessario;
ha assegnato la casa coniugale con gli arredi che la compongono ad;
ha Controparte_1 disposto che corrispondesse ad , Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.300, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 650/mese a figlio), oltre ai 2/3 delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016; ha disposto che versasse ad , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
ha dichiarato le spese di lite compensate per ¼; ha condannato a Parte_1 rimborsare ad i restanti ¾ delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5850 (ossia, ¾ di € 7800: di cui € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 2000 per fase istruttoria ed € 2900 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il IG. , chiedendo, Parte_1 in riforma della sentenza, la revoca del contributo al mantenimento in favore della IG.ra , in quanto non dovuto in assenza dei requisiti di legge. In punto CP_1 spese, chiedeva, infine, la vittoria di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la IG.ra , la quale chiedeva, in via principale, il rigetto CP_1 dell'appello avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, di porre – a far data dall'allontanamento dall'abitazione familiare del marito o, in subordine, dalla presente domanda – in capo al IG. un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore di importo non inferiore a € 1.000, rivalutabili come per legge (dedotto a titolo di acconto quanto già versato).
***
All'udienza del 21.06.2024 la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.12.2024. La causa veniva poi rinviata, pendendo trattative, all'udienza del 23.05.2025.
**
Con memoria in data 23.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto, nelle more del giudizio, una composizione bonaria della vicenda separativa e, pertanto, chiedevano di accogliere le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
**
All'udienza del 23.05.2025 la Corte ha quindi trattenuto la causa immediatamente a decisione (sulle conclusioni delle parti come già analiticamente riportate in epigrafe), avendo le parti rinunciato ai termini per il deposito di memorie.
***
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, dispone e dà atto in conformità all'accordo stesso, anche in relazione alle spese di lite, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 651/2024 emessa in data in data 26.01.2024 dal Tribunale Ordinario di Torino, proposto da (appellante) nei confronti di (appellata Parte_1 Controparte_1
e appellante incidentale) dato atto dell'accordo delle parti, in parziale e limitata riforma della sentenza n. 651 del Tribunale di Torino n. 651/2024 del 30.1.2024, dispone come segue: conferma il provvedimento impugnato per la parte non oggetto delle impugnazioni principale e incidentale e in relazione alla condanna alle spese di primo grado;
dispone che, dalla domanda di primo grado e fino al 30.9.2024, il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 400,00 rivalutabile come per legge (ossia a far data dal provvedimento del 3.8.2021 emesso dal Presidente dott. Castellani nell'ambito del giudizio RG 7717/2021 riunita alla causa RG 8362/2021) dedotto a titolo di acconto quanto già versato e che a far data dal 1.10.2024 e fino al 30.10.2032 il IG. Parte_1
corrisponda alla IG.ra , tramite bonifico, entro il 5 di
[...] Controparte_1 ogni mese, assegno di mantenimento a favore della stessa di importo pari a euro 500,00, rivalutabile come per legge (ossia con rivalutazione a far data dal 1.10.2024); dispone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, dando atto della rinuncia da parte dei difensori, che anche a tale fine hanno sottoscritto la memoria 23.12.2024, al beneficio della solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p.
Così deciso il 23.5.2025 nella Camera di conIGlio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa CA MASCARELLO