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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2184 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 9.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Brunelli (c.f.:
), domiciliatario in Napoli, alla via G. Jannelli n. 220; C.F._1 appellante
E
(C.F.: ), procuratrice speciale di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall.avv Domenico Sinesio (c.f. ), domiciliatario C.F._2 in Napoli alla via Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G8; appellata nonchè
(p.i.: , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_3 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2213/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 8.11.2021, nel proc. di primo grado n.7420/2015 r.g.;
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in persona del legale rappresentante pro tempore, citò Parte_1 ritualmente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il Controparte_3
proponendo domanda di accertamento negativo in riferimento a determinati rapporti
[...] bancari intercorsi tra le parti (conto corrente ordinario n. 3779.04; conto anticipi n. 5810.46; conto anticipi n. 69922312; conto anticipi n. 69928512), previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate (in dettaglio: tassi debitori superiori alla misura legale;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute;
illegittima variazione dei tassi nel tempo;
interessi superiori alle soglie di usura rilevate per legge); chiese, dunque, la corretta rideterminazione del saldo, depurato degli addebiti illegittimi, riportandosi alla depositata consulenza di parte, vinte le spese di lite, con attribuzione alla difesa.
La Banca si costituì tardivamente e chiese il rigetto di ogni domanda.
Il giudizio è stato istruito con la produzione di documenti e l'espletamento di una c.t.u. contabile (dott. ). Per_1
Con sentenza n. 2213/2021, pubblicata in data 8.11.2021, il Tribunale di Torre
Annunziata, in limitato accoglimento della domanda, ha accertato che il saldo finale del conto corrente di corrispondenza 3779. 04 e del collegato conto corrente per anticipi contraddistinto al numero 5810.46, era pari ad € 349.477,90, a debito per il cliente, in luogo Contr del saldo banca di € 370.492,74; ha poi condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per spese vive ed € 4.835,00 per compensi, oltre accessori, con attribuzione alla difesa.
Nella sentenza, articolata in punti analitici, il Tribunale, riepilogati i principi di diritto riferibili ad ogni questione trattata, ha richiamato gli esiti della consulenza contabile d'ufficio ed ha espunto dal conto solo le poste riferibili alla c.m.s.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la società correntista, affidato a n. 3 motivi ed ha resistito la cessionaria del credito, costituitasi in appello, in Controparte_2 persona della procuratrice speciale CP_1
La cedente non ha inteso resistere al gravame nonostante la rituale CP_3 notifica dell'atto di appello avvenuta in data 9.5.2022 all'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado (per l'udienza in citazione del 16.11.2022).
2 All'udienza del 9.4.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in appello, l'appellante ha per la prima volta sollevato la questione del difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria in assenza di produzione del contratto di cessione. Controparte_2
2.1-L'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria è inammissibile.
La Corte di Cass. nella sentenza del 2025, n. 396, con argomenti del tutto condivisibili, ha esposto che nei casi in cui la cessione è contestata per la prima volta negli scritti conclusionali, e la cessione è già anteriormente intervenuta (nel presente giudizio di appello si
è costituita la cessionaria, evidenziando già in comparsa di costituzione la intervenuta cessione del credito), deve ritenersi che la tematica della cessione non possa più far parte né del thema probandum né del thema decidendum. Prosegue in motivazione la Corte nei seguenti termini: È indubbio, infatti, che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez. 3 –
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova non può essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione. È tuttavia parimenti vero che, come da questa
Corte reiteratamente chiarito, l'onere della prova della cessione postula l'esistenza di una contestazione da parte del debitore ceduto, valendo altrimenti il principio per cui la prova della cessione, non dovendo essere necessariamente scritta, può emergere da qualunque mezzo di prova, anche indiziario e può, conseguentemente, essere il frutto dell'atteggiamento processuale del debitore ceduto il quale, registrata la presenza del soggetto che assume di essere cessionario del credito, ometta di sollevare tempestiva contestazione, determinando
l'operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c.. Tale ultima ipotesi si è integrata nel caso in esame, avendo l'odierna ricorrente sollevato le proprie contestazioni solo nella conclusionale e cioè in una fase processuale ben posteriore all'intervento della cessionaria, e per di più impiegando un atto processuale che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1 –
Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
3.Nel primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, con specifico riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 3779.04, concluso il 5.4.2006, ritiene
3 legittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
sul punto deduce che il tasso sul conto attivo in favore del cliente (tasso creditore: 0,050%) era sproporzionato rispetto al tasso sul conto passivo (tasso debitore:13,525%) tanto da considerarsi a tutti gli effetti nummo uno e meramente simbolico, violando la prescrizione di reciprocità.
3.1-La parte della sentenza censurata è la seguente: Anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore” (pag. n. 7).
3.2-La decisione è conforme ai principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2024 n. 11014 ha ritenuto che In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera
CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento.
Nel caso scrutinato, analogo a quello in lite, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo
0,01% per quelli creditori.
Nella richiamata ordinanza in parte motiva la Corte argomenta che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché
l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento”.
4 4.Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, con specifico riferimento al primo conto n. 3779.04, non ritiene configurabile l'usura genetica. Sul punto evidenzia che il c.t.u. aveva effettuato una doppia verifica in punto di usura, utilizzando prima la formula di calcolo cd. finanziaria e poi la formula di calcolo prevista dalla Banca
d'Italia; ha esposto che, utilizzando la prima formula, il superamento delle soglie era stato accertato sin dal secondo trimestre del 2006 e, dunque, ab origine, posto che il contratto era stato stipulato nel mese di aprile dell'anno 2006.
4.
1-Il Tribunale ha aderito alle conclusioni contenute nella disposta consulenza di ufficio che, in applicazione della formula dettata dalla Banca d'Italia, ha rilevato il superamento delle soglie di usura solo in un momento successivo alla stipula del contratto
(usura sopravvenuta), il cui accertamento è precluso, come chiarito dalla Corte di Cass. nella sentenza resa a sezioni unite il 19.10.2017, n. 24675.
4.
2- Il metodo utilizzato dalla Banca d'Italia è considerato il criterio più omogeneo e, dunque, applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ed avallato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 2020 n. 19597, e nel precedente pronunciamento del 2018, n. 16303, al contrario della formula di matematica finanziaria, che è considerato assolutamente disomogeneo (Appello Bologna, 2021, n. 1247;
Appello Caltanisetta 2024, n. 294).
Le istruzioni della Banca d'Italia per la misurazione del TEG hanno natura di norme tecniche, autorizzate dalla normativa regolamentare, per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4 c.p.; esse, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l'aspetto tecnico, hanno valore vincolante e non possono essere disattese, data la necessità di una applicazione di metodi di calcolo condivisi anche al fine di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica (Tribunale di Monza 20.7.2016). Il criterio di calcolo indicato nelle istruzioni della Banca d'Italia, dunque, essendo fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, è da ritenere congruo e ragionevole.
5. Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'omesso esame in sentenza del profilo della natura dell'ulteriore conto n. 5810.46, che era un conto anticipi e non un conto corrente di corrispondenza, come ritenuto in sentenza;
che si trattasse di un conto anticipi derivava dalla evenienza che tutte le competenze di questo conto erano confluite nel primo conto corrente. In ogni caso, assume l'appellante che, al di là del nomen, il conto era stato in concreto operativo solo come conto anticipi;
aggiunge l'appellante che da tale qualificazione
5 derivava la conseguente pattuizione di un tasso usurario sin dall'origine, dovendosi applicare soglie diverse in riferimento alla diversa tipologia contrattuale di riferimento.
5.1-Il motivo è inammissibile.
Premesso che si tratta di evidenze sviluppate solo nella presente fase di appello, si osserva che il Tribunale ha qualificato il secondo conto proprio come “conto anticipi” (e così lo ha riportato anche in motivazione e in dispositivo); ne consegue che la censura non si confronta con la qualificazione che il tribunale sembra avere fatto.
In ogni caso, posto che la finalità del motivo è la individuazione di una diversa soglia di usura, va evidenziato che il tribunale ha, comunque, ritenuto del tutto generica ed inammissibile l'eccezione in riferimento ad entrambi i contratti, motivazione che diviene assorbente e che è collegata al motivo di appello n. 4 di cui appresso. Peraltro, la censura è del tutto priva di specificità anche in questo grado, posto che ancora una volta non sono indicati i tassi di cui è doglianza e l'eventuale sforamento percentuale, in osservanza dei principi sull'onere della prova in materia.
5.Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene l'eccezione di usura del tutto carente sotto il profilo probatorio, laddove la questione era ben trattata nella c.t.p.; evidenzia che erano stati depositati gli estratti conto ed i decreti ministeriali di rilevamento delle soglie di usura;
deduce che la pattuizione specifica sugli interessi non era stata riportata in primo grado perché il contratto non era a disposizione di essa correntista ma era stato successivamente prodotto dalla Banca.
4.1- Il tribunale, con ulteriore passaggio motivazionale finale, quanto al primo contratto, ha sottolineato la genericità ab origine della sollevata eccezione, del tutto carente sotto il profilo dell'allegazione, in difetto della indicazione del tasso in relazione al quale era sollevata la doglianza, oltre che dello sforamento percentuale rispetto alle soglie astrattamente applicabili, non potendo tali carenze originarie essere supplite nemmeno con la relazione econometrica di parte, che non ha di per sé autonomo valore probatorio ed è, pertanto, inidonea ad integrare il preciso onere probatorio che incombe sul cliente che intenda contestare l'usurarietà degli interessi applicati dall'istituto di credito.
Quanto al “conto anticipi” n. 5810.46 ha esteso mutatis mutandis le medesime considerazioni poc'anzi rassegnate.
4.2-Come è evidente, il Tribunale ha fondato la decisione di rigetto del rilievo riferibile all'usura su distinte rationes decidendi, e si rileva del tutto assorbente quella riferibile alla genericità originaria della censura.
6 4.3- La motivazione del tribunale sulla genericità dell'eccezione di usura, che di fatto travolge a monte ogni verifica, è del tutto aderente agli oneri probatori in materia dettati dalla
Corte di Cassazione con orientamento costante (da ultimo Cass. 2025, n. 25305; Cass. SS.UU.
2020, n. 19597). Tale punto motivazionale non è adeguatamente censurato nel quarto motivo di appello.
Questa Corte ricorda che è il cliente che agisce in ripetizione ad essere onerato della prova dell'indebito e della illegittimità delle clausole censurate anche in merito alla verifica dell'eventuale sforamento della soglia di usura (l. n. 108/96); in particolare, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, la percentuale di sforamento e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (così, Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
La mera produzione in giudizio di una relazione econometrica di parte è inidonea ad integrare il preciso onere probatorio, che incombe sul cliente che intenda contestare l'usurarietà degli interessi applicati dalla Banca
Inoltre, sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass. 2023, n. 28983).
Del resto, la resistenza della ratio decidendi consistente nel mancato assolvimento da parte del correntista dell'onere di puntuale allegazione dei fatti costitutivi dell'eccezione sollevata, osta finanche all'esame degli ulteriori motivi di aggressione dell'usura, stante l'assorbenza dell'autonoma motivazione sul difetto di allegazione e prova, non utilmente impugnata.
Ne consegue l'impossibilità delle altre questioni sull'usura, anche laddove ritenute fondate, a condurre alla riforma della sentenza (cfr., sul punto, Cass. 14 agosto 2020, n.
17182).
4.4-L'appello va rigettato e la gravata sentenza va integralmente confermata.
5. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei
7 parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (valore indeterminato medio), nell'importo complessivo di € 9.000,00 tenendo conto del mancato espletamento di istruttoria orale e dell'omesso deposito della memoria di replica.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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