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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10608 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15016/2025
Il Giudice RI EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , Parte_1
, Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv.to GIORDANO ANTONIO
ricorrente contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIARDETTI Controparte_1
AR e LA ER NA resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO della DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.4.2024, + altri hanno adito il Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere dipendenti di con mansioni di macchinisti e lamentando la mancata CP_1 corresponsione, a lavoro favore, in occasione dei periodi feriali, delle competenza IUP
(indennità di utilizzazione professionale) e “assenza della residenza”, intrinsecamente connesse con il loro profilo professionale.
La Difesa richiama, innanzitutto, alcuni recentissimi e favorevoli arresti della Suprema
Corte e di diversi Corti di appello italiane e, nel merito, documenta come il trattamento economico percepito dai suoi assistiti durante il periodo di ferie sia notevolmente
Pag. 2 di 14 inferiore a quello ordinariamente erogato per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito avuto specifico riguardo alla indennità “di utilizzazione giornaliera professionale” erogata nelle giornate di ferie, nella parte variabile, nell'importo fisso di euro 12,80 e alle competenze previste dagli artt. 72 punto 2 CCNL
2003 e 77, punto 2.2., CCNL 2012 e 2016, caratterizzate dalla loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e intrinsecamente connesse alle mansioni svolte.
Tali omissioni retributive costituiscono, secondo la tesi difensiva, altrettante violazioni dei principi sanciti in sede europea dalla Corte di Giustizia e affermati dalla Suprema
Corte e dai giudici di merito in diverse pronunce.
I ricorrenti insistono, pertanto, per la pronuncia di accertamento della nullità parziale degli artt. 34, 8.4 CCNL 2003 e artt. 31.5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato e per la corresponsione delle differenze retributive richieste in ricorso.
Secondo la Difesa, a fronte dei conteggi allegati, risulterebbe del tutto evidente che l'importo di euro 12,80 riconosciuto dall' per ciascun giorno di ferie Controparte_2 unicamente a titolo di indennità di utilizzazione sia di molto inferiore a quanto dovuto in relazione alle direttive comunitarie e alla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia.
Si è costituita , contestando la fondatezza di tutte le domande CP_1 azionate in giudizio chiedendone il rigetto.
La resistente eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, a fronte della richiesta di controparte di disapplicazione della disciplina collettiva;
l'impossibilità dei ricorrenti di richiedere differenze retributive per i titoli dedotti;
l'assenza, nel caso di specie, del requisito della “dissuasività”, anche potenziale, richiesta dalla Corte europea;
la mancata prova circa i caratteri della funzione svolta e, nel merito, l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle sentenze europee alla fattispecie italiana;
la diversità della disciplina italiana rispetto a quella degli altri paesi UE;
l'insussistenza di un rapporto di funzionalità delle voci variabili con le mansioni svolte;
la necessità di calcolare le differenze retributive richieste su base annuale attraverso la limitazione settimanale dei giorni di ferie riconosciuti;
l'abnormità dei conteggi avversari e la prescrizione di parte dei crediti richiesti.
Pag. 3 di 14 Scaduto in data 22.10.2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Si dà innanzitutto atto che non si ritengono sussistenti i presupposti per il differimento del giudizio, come richiesto da parte convenuta, non solo perché la difesa attorea si è fermamente opposta a tale richiesta, ma soprattutto perché la società non ha prospettato alcun reale margine d'imminente probabile rinvenimento di una soluzione conciliativa.
Pertanto, dato il tempo trascorso dal deposito del ricorso, ed il divieto di udienze di mero rinvio, non è stata accoglibile la richiesta di ulteriore differimento.
In via preliminare va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente posto che, per condivisibile e recente giurisprudenza della Suprema
Corte, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l.
n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) e che, in applicazione di tale principio, successivamente più volte ribadito (v. Cass. 30957/2022;
4186/2023; 432172023, 13932/2024), deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate successivamente al
18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al 18/7/2012, in cui è entrata in vigore della cd. Legge Fornero).
Sempre in via preliminare appare, innanzitutto, doveroso richiamare il recentissimo e condivisibile orientamento espresso, in identico contezioso, dalla Suprema Corte che afferma che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali
Pag. 4 di 14 retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo CP_3 al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
Williams; CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_6
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,
DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)….
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012)….
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Pag. 5 di 14 Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società
RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile….
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”..
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. (cfr. Cass. N.
14089/2024).
Pag. 6 di 14 Va sul punto aggiunto che, nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alle ferie annuali
è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Nel merito, sulla scorta delle numerose decisioni adottate, in materia, dalla Corte di giustizia europea e dalla nostra Corte di legittimità – nei termini sopra riportati- può concludersi che, nella retribuzione corrisposta ai ricorrenti in occasione del periodo feriale, vanno incluse anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo
FS (ivi compresa anche l' “indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo
Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto rientranti nel concetto delineato dalla
Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le predette voci retributive appaiono prive del carattere dell'occasionalità, a fronte della continuità con cui vengono riconosciute ai ricorrenti, come facilmente desumibile dall'esame delle buste paga, e hanno la funzione non già di rimborsare delle spese ma di compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni di macchinista, svolte in luogo lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Pag. 7 di 14 Tali voci retributive sono strettamente connesse con lo stato professionale dei lavoratori e con l'esecuzione delle mansioni che gli stessi sono tenuti a espletare in forza del loro contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale, parte resistente non ha specificamente contestato le deduzioni avversarie, inerenti il contenuto dell'attività propria del macchinista.
La circostanza che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia espressamente disciplinata dalla contrattazione collettiva non sottrae quest'ultima dal vaglio giudiziale, in merito alla sua conformità con le disposizioni della
Direttiva 2003/88, in continuità con quanto espresso dalla giurisprudenza di merito in una recente pronuncia (“La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento” (v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del
2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
.Per quanto riguarda il compenso per l'assenza dalla residenza, sempre recente giurisprudenza di merito ha evidenziato che tale voce è “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
L'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al “personale mobile”, in ragione
Pag. 8 di 14 dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (v ancora Appello di Milano nn. 1470/2021 e 397/2022, cit.).
Il Tribunale condivide le pronunce appena richiamate ed evidenzia che l'art. 77 CCNL distingue in maniera espressa l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ”, il quale proprio perché è sempre “in viaggio” è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1
- disciplinante l'indennità di trasferta – funzionale al riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di concludere per la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, concretamente legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio e non già al sostentamento, da parte del personale, di specifiche spese di vitto e alloggio a fronte, oltretutto, della pacifica corresponsione del cd buono pasto e del sostentamento dell'eventuale pernottamento fuori sede del dipendente (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
Appaiono, pertanto, infondate le eccezioni sollevate dalla resistente in merito al rispetto del requisito della “diassuasività”, all'asserita inapplicabilità delle sentenze europee alla fattispecie italiana, alla dedotta diversità della disciplina italiana rispetto a quella degli altri paesi UE e alla contestata esistenza di un rapporto di funzionalità delle voci variabili in esame con le mansioni svolte e con l'incomodo eventualmente cagionato ai singoli dipendenti dallo svolgimento della mansione assegnata posto:
Pag. 9 di 14 - che la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; Per_2 Per_3
Per_ del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_ 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie;
- che, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione ( v. Cass.
23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE
13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello stesso Per_1
Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione “(sentenza del 25 giugno
2020, e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e Persona_6 Controparte_4
C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata);
- che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il diritto del lavoratore a beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del
20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”; CP_3
- che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_7
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Per quanto riguarda i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non è condivisibile il rilievo della resistente, secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che
Pag. 10 di 14 sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì posto che nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario” mentre, nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28 e che, pertanto, gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della
Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei 28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n.
1823/2004).
L'art. 30 del CCNL prevede che, per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su
5 gg, il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
In ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai, pertanto, potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più potrebbero essere relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute.
Va parimenti rigettata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto
6, della contrattazione collettiva di settore posto che il divisore 26, invocato dalla resistente, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi invece
Pag. 11 di 14 applicare un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia (v. sentenza , punto 37). Parte_6
I conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati in conformità con le considerazioni che precedono.
A fronte di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del CP_5
20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, con conseguente diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita , con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto
2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, e a CP_5 vedersi corrispondere le differenze retributive specificate in dispositivo, maturate fino a dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 delle fasi del giudizio e dell'aumento dovuto per il numero di ricorrenti), secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 12 di 14 1) accerta e dichiara la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di CP_5 utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di euro 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività
Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003,
20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) accerta e dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt.
34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del CP_5 del 20.07.2012 e 16.12.2016;
3) accerta e dichiara, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive maturate a tale titolo fino a dicembre 2022, l'importo lordo di euro 8.701,78 a favore di , l'importo lordo di euro 10738,09 a Parte_1 favore di , l'importo lordo di euro 8680,65 a favore di Parte_2 Pt_3
l'importo lordo di euro 3614,36 a favore di e l'importo
[...] Parte_4 lordo di euro 12223,76 a favore di nonché i giorni di ferie fruiti e da Parte_5 fruire a partire dal mese di Gennaio 2023, corrispondendo l'importo calcolato in applicazione dei criteri di cui sopra;
4) per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere a l'importo lordo di euro 8.701,78, a Parte_1
l'importo lordo di euro 10738,09, a l'importo Parte_2 Parte_3 lordo di euro 8680,65, a l'importo lordo di euro 3614,36 e a Parte_4
l'importo lordo di euro 12223,76, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_5 interessi dal dovuto al saldo;
Pag. 13 di 14 5) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 rifondere ai ricorrenti le spese di lite, quantificate in complessivi euro 3400,00 , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
23/10/2025
Il Giudice
RI EL
Pag. 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15016/2025
Il Giudice RI EL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , Parte_1
, Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv.to GIORDANO ANTONIO
ricorrente contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIARDETTI Controparte_1
AR e LA ER NA resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione spettante durante le giornate di ferie.
Conclusioni: per le entrambe le parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO della DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.4.2024, + altri hanno adito il Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere dipendenti di con mansioni di macchinisti e lamentando la mancata CP_1 corresponsione, a lavoro favore, in occasione dei periodi feriali, delle competenza IUP
(indennità di utilizzazione professionale) e “assenza della residenza”, intrinsecamente connesse con il loro profilo professionale.
La Difesa richiama, innanzitutto, alcuni recentissimi e favorevoli arresti della Suprema
Corte e di diversi Corti di appello italiane e, nel merito, documenta come il trattamento economico percepito dai suoi assistiti durante il periodo di ferie sia notevolmente
Pag. 2 di 14 inferiore a quello ordinariamente erogato per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale rivestito avuto specifico riguardo alla indennità “di utilizzazione giornaliera professionale” erogata nelle giornate di ferie, nella parte variabile, nell'importo fisso di euro 12,80 e alle competenze previste dagli artt. 72 punto 2 CCNL
2003 e 77, punto 2.2., CCNL 2012 e 2016, caratterizzate dalla loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e intrinsecamente connesse alle mansioni svolte.
Tali omissioni retributive costituiscono, secondo la tesi difensiva, altrettante violazioni dei principi sanciti in sede europea dalla Corte di Giustizia e affermati dalla Suprema
Corte e dai giudici di merito in diverse pronunce.
I ricorrenti insistono, pertanto, per la pronuncia di accertamento della nullità parziale degli artt. 34, 8.4 CCNL 2003 e artt. 31.5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato e per la corresponsione delle differenze retributive richieste in ricorso.
Secondo la Difesa, a fronte dei conteggi allegati, risulterebbe del tutto evidente che l'importo di euro 12,80 riconosciuto dall' per ciascun giorno di ferie Controparte_2 unicamente a titolo di indennità di utilizzazione sia di molto inferiore a quanto dovuto in relazione alle direttive comunitarie e alla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia.
Si è costituita , contestando la fondatezza di tutte le domande CP_1 azionate in giudizio chiedendone il rigetto.
La resistente eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, a fronte della richiesta di controparte di disapplicazione della disciplina collettiva;
l'impossibilità dei ricorrenti di richiedere differenze retributive per i titoli dedotti;
l'assenza, nel caso di specie, del requisito della “dissuasività”, anche potenziale, richiesta dalla Corte europea;
la mancata prova circa i caratteri della funzione svolta e, nel merito, l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle sentenze europee alla fattispecie italiana;
la diversità della disciplina italiana rispetto a quella degli altri paesi UE;
l'insussistenza di un rapporto di funzionalità delle voci variabili con le mansioni svolte;
la necessità di calcolare le differenze retributive richieste su base annuale attraverso la limitazione settimanale dei giorni di ferie riconosciuti;
l'abnormità dei conteggi avversari e la prescrizione di parte dei crediti richiesti.
Pag. 3 di 14 Scaduto in data 22.10.2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note depositate da entrambe le parti, in data odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza di accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Si dà innanzitutto atto che non si ritengono sussistenti i presupposti per il differimento del giudizio, come richiesto da parte convenuta, non solo perché la difesa attorea si è fermamente opposta a tale richiesta, ma soprattutto perché la società non ha prospettato alcun reale margine d'imminente probabile rinvenimento di una soluzione conciliativa.
Pertanto, dato il tempo trascorso dal deposito del ricorso, ed il divieto di udienze di mero rinvio, non è stata accoglibile la richiesta di ulteriore differimento.
In via preliminare va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente posto che, per condivisibile e recente giurisprudenza della Suprema
Corte, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l.
n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” ( v. Cass. 6/9/2022 n. 26246) e che, in applicazione di tale principio, successivamente più volte ribadito (v. Cass. 30957/2022;
4186/2023; 432172023, 13932/2024), deve escludersi la prescrizione delle pretese creditorie fatte valere nel presente giudizio, in quanto tutte maturate successivamente al
18/7/2007 (data corrispondente ai cinque anni antecedenti al 18/7/2012, in cui è entrata in vigore della cd. Legge Fornero).
Sempre in via preliminare appare, innanzitutto, doveroso richiamare il recentissimo e condivisibile orientamento espresso, in identico contezioso, dalla Suprema Corte che afferma che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali
Pag. 4 di 14 retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo CP_3 al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
Williams; CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_6
In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,
DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019)….
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012)….
Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
Pag. 5 di 14 Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società
RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile….
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”..
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. (cfr. Cass. N.
14089/2024).
Pag. 6 di 14 Va sul punto aggiunto che, nel nostro ordinamento giuridico, il diritto alle ferie annuali
è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
Nel merito, sulla scorta delle numerose decisioni adottate, in materia, dalla Corte di giustizia europea e dalla nostra Corte di legittimità – nei termini sopra riportati- può concludersi che, nella retribuzione corrisposta ai ricorrenti in occasione del periodo feriale, vanno incluse anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo
FS (ivi compresa anche l' “indennità di riserva” di cui al punto 5, del medesimo
Contratto integrativo Gruppo FS), e “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL), in quanto rientranti nel concetto delineato dalla
Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Le predette voci retributive appaiono prive del carattere dell'occasionalità, a fronte della continuità con cui vengono riconosciute ai ricorrenti, come facilmente desumibile dall'esame delle buste paga, e hanno la funzione non già di rimborsare delle spese ma di compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni di macchinista, svolte in luogo lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Pag. 7 di 14 Tali voci retributive sono strettamente connesse con lo stato professionale dei lavoratori e con l'esecuzione delle mansioni che gli stessi sono tenuti a espletare in forza del loro contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali.
Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale, parte resistente non ha specificamente contestato le deduzioni avversarie, inerenti il contenuto dell'attività propria del macchinista.
La circostanza che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia espressamente disciplinata dalla contrattazione collettiva non sottrae quest'ultima dal vaglio giudiziale, in merito alla sua conformità con le disposizioni della
Direttiva 2003/88, in continuità con quanto espresso dalla giurisprudenza di merito in una recente pronuncia (“La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio… prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento” (v. Appello Milano, sez. lav, n.1470/2021 del
2/12/2021 e n. 397/2022 del 5/7/2022).
.Per quanto riguarda il compenso per l'assenza dalla residenza, sempre recente giurisprudenza di merito ha evidenziato che tale voce è “volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
L'art. 77 c. 2 CCNL riconosce detta voce al “personale mobile”, in ragione
Pag. 8 di 14 dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (v ancora Appello di Milano nn. 1470/2021 e 397/2022, cit.).
Il Tribunale condivide le pronunce appena richiamate ed evidenzia che l'art. 77 CCNL distingue in maniera espressa l'indennità di trasferta dal compenso in discussione, specificamente previsto al punto 2 per il “ personale mobile ”, il quale proprio perché è sempre “in viaggio” è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1
- disciplinante l'indennità di trasferta – funzionale al riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di concludere per la natura retributiva e non già indennitaria del compenso in esame, concretamente legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio e non già al sostentamento, da parte del personale, di specifiche spese di vitto e alloggio a fronte, oltretutto, della pacifica corresponsione del cd buono pasto e del sostentamento dell'eventuale pernottamento fuori sede del dipendente (v. quanto previsto dall'art. 48 CCNL con riferimento al RFR – Riposo Fuori Residenza).
Gli emolumenti in questione presentano quindi i requisiti fissati dalla giurisprudenza della CGUE perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
Appaiono, pertanto, infondate le eccezioni sollevate dalla resistente in merito al rispetto del requisito della “diassuasività”, all'asserita inapplicabilità delle sentenze europee alla fattispecie italiana, alla dedotta diversità della disciplina italiana rispetto a quella degli altri paesi UE e alla contestata esistenza di un rapporto di funzionalità delle voci variabili in esame con le mansioni svolte e con l'incomodo eventualmente cagionato ai singoli dipendenti dallo svolgimento della mansione assegnata posto:
Pag. 9 di 14 - che la norma di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2003/88 è inderogabile e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'articolo
31, paragrafo 2, della Carta dei diritti dell'unione europea, alla quale l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, EU:C:2012:693, punto 22; Per_2 Per_3
Per_ del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonché del 4 ottobre Per_ 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 25), cosicchè esso deve trovare comunque applicazione e garanzia, anche se per ipotesi nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie;
- che, in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione ( v. Cass.
23/6/2022, n. 20216), sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della CGUE
13.1.2022, C-514/20 (DS c/ e dalla precedente giurisprudenza dello stesso Per_1
Consesso, “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione “(sentenza del 25 giugno
2020, e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e Persona_6 Controparte_4
C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata);
- che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il diritto del lavoratore a beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del
20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23)”; CP_3
- che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze (v. sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_7
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Per quanto riguarda i conteggi effettuati dalla parte ricorrente, non è condivisibile il rilievo della resistente, secondo cui le differenze rivendicate spetterebbero al più per un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, cioè 4 settimane “di calendario”, che
Pag. 10 di 14 sarebbero corrispondenti a 20 giorni, ove la prestazione lavorativa si articoli in cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì posto che nella direttiva 2003/88/CE non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario” mentre, nella sentenza della Suprema Corte n. 20216/2022, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che i giorni di ferie ulteriori, non regolati dal diritto dell'Unione, per i quali spetta agli Stati membri determinare la base di computo della retribuzione feriale, sono quelli eccedenti i 28 e che, pertanto, gli specifici criteri per il computo della retribuzione del periodo minimo di ferie previsto dall'art. 7 della
Direttiva 88/2002, secondo la nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di ferie, non sono applicabili solo per i periodi di ferie ulteriori previsti dalla contrattazione collettiva, rispetto alla misura dei 28 giorni;
periodi ulteriori rispetto ai quali dunque continuano ad applicarsi unicamente i principi dell'ordinamento interno, nel quale non esiste un principio di onnicomprensività (cfr., per tutte, Cass. n.
1823/2004).
L'art. 30 del CCNL prevede che, per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su
5 gg, il periodo di ferie è pari a 20 giorni lavorativi se con anzianità di servizio fino ad otto anni;
a 25 giorni lavorativi, se l'anzianità di servizio è superiore ad otto anni. Solo per i lavoratori il cui orario settimanale è articolato su 6 gg e che abbiano anzianità superiore ad otto anni è previsto un periodo di ferie di 29 giorni lavorativi, mentre l'art. 27, punto 1.5 prevede che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”.
In ciascun anno i ricorrenti non avrebbero mai, pertanto, potuto maturare un numero di ferie superiore a 25 giorni, sicché i giorni eventualmente fruiti in più potrebbero essere relativi a ferie maturate in anni precedenti e non godute.
Va parimenti rigettata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto
6, della contrattazione collettiva di settore posto che il divisore 26, invocato dalla resistente, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile, dovendosi invece
Pag. 11 di 14 applicare un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia (v. sentenza , punto 37). Parte_6
I conteggi depositati dalla parte ricorrente sono stati elaborati in conformità con le considerazioni che precedono.
A fronte di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve pertanto essere dichiarata la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del Contratto
Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del CP_5
20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie, con conseguente diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita , con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto
2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e 16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt. 34 del Contratto Aziendale del
16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, e a CP_5 vedersi corrispondere le differenze retributive specificate in dispositivo, maturate fino a dicembre 2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo (in applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dei parametri minimi avuto riguardo al carattere seriale del contenzioso, nonché dello scaglione valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 delle fasi del giudizio e dell'aumento dovuto per il numero di ricorrenti), secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 12 di 14 1) accerta e dichiara la nullità, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l'interpretazione di tale norma assunta dalla Corte Europea di Giustizia, degli artt. 34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31, punto 5, dei Contratti Aziendali del del 20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui limitano l'indennità di CP_5 utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di euro 12,80, nonché degli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività
Ferroviarie 16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003,
20.07.2012 e 16.12.2016, nella parte in cui escludono la corresponsione del compenso per l'assenza dalla residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2) accerta e dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie fruita, con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “assenza dalla residenza” prevista dagli artt. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie
16.04.2003 e 77, punto 2.4, dei CCNL Attività Ferroviarie del 16.04.2003, 20.07.2012 e
16.12.2016, nonché dell'“indennità di utilizzazione professionale” prevista dagli artt.
34 del Contratto Aziendale del 16.04.2003 e 31 dei Contratti Aziendali del CP_5 del 20.07.2012 e 16.12.2016;
3) accerta e dichiara, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere, per differenze retributive maturate a tale titolo fino a dicembre 2022, l'importo lordo di euro 8.701,78 a favore di , l'importo lordo di euro 10738,09 a Parte_1 favore di , l'importo lordo di euro 8680,65 a favore di Parte_2 Pt_3
l'importo lordo di euro 3614,36 a favore di e l'importo
[...] Parte_4 lordo di euro 12223,76 a favore di nonché i giorni di ferie fruiti e da Parte_5 fruire a partire dal mese di Gennaio 2023, corrispondendo l'importo calcolato in applicazione dei criteri di cui sopra;
4) per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere a l'importo lordo di euro 8.701,78, a Parte_1
l'importo lordo di euro 10738,09, a l'importo Parte_2 Parte_3 lordo di euro 8680,65, a l'importo lordo di euro 3614,36 e a Parte_4
l'importo lordo di euro 12223,76, oltre rivalutazione monetaria ed Parte_5 interessi dal dovuto al saldo;
Pag. 13 di 14 5) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 rifondere ai ricorrenti le spese di lite, quantificate in complessivi euro 3400,00 , oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
23/10/2025
Il Giudice
RI EL
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