TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3462/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
OM e dell'avv. PATRIGNANI MARGHERITA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._3
CINZIA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 1/10/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, proponeva ricorso per la Parte_1 modifica delle condizioni economiche di cui al decreto Cron. 1560/2016 del 12/05/2016 – R.G. Vol.
1745/2015, con cui il Tribunale di Rimini aveva disposto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile CP_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. In tale sede, il ricorrente, dato atto che la figlia da tempo si era trasferita in Sri Lanka, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario o in subordine, la sua riduzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/12/2023, si costituiva in giudizio CP_1
e dichiarava di aderire alle conclusioni formulate da parte ricorrente.
[...]
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, previa rinnovazione della notifica alla resistente non costituita all'udienza del 01/10/2025 i procuratori delle parti CP_2 insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Giudice, verificato l'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo a CP_2 ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
[...]
Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che i genitori concordano sulla revoca del contributo al mantenimento della figlia RE . Quest'ultima, non costituita in giudizio, ha interrotto CP_2 gli studi superiori e dal maggio 2023 risulta residente all'estero, ove verosimilmente dispone di mezzi di sostentamento che le consentono di vivere in autonomia dalla famiglia di origine.
Il ricorso per la revoca del contributo al suo mantenimento deve pertanto essere accolto, con decorrenza dalla domanda.
Le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto R.G. Vol. n 1745/2015 – decreto Cron. n. 1560/2016 del 12/05/2016, così dispone:
a) revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del padre CP_2 Parte_1
, a decorrere dalla domanda;
[...]
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3462/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLA Parte_1 C.F._1
OM e dell'avv. PATRIGNANI MARGHERITA ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOVELLI CP_1 C.F._3
CINZIA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 1/10/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, proponeva ricorso per la Parte_1 modifica delle condizioni economiche di cui al decreto Cron. 1560/2016 del 12/05/2016 – R.G. Vol.
1745/2015, con cui il Tribunale di Rimini aveva disposto a suo carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile CP_2 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. In tale sede, il ricorrente, dato atto che la figlia da tempo si era trasferita in Sri Lanka, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario o in subordine, la sua riduzione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/12/2023, si costituiva in giudizio CP_1
e dichiarava di aderire alle conclusioni formulate da parte ricorrente.
[...]
Designato il Giudice delegato per la trattazione del procedimento, previa rinnovazione della notifica alla resistente non costituita all'udienza del 01/10/2025 i procuratori delle parti CP_2 insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Il Giudice, verificato l'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo a CP_2 ne dichiarava la contumacia e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
[...]
Collegio.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che i genitori concordano sulla revoca del contributo al mantenimento della figlia RE . Quest'ultima, non costituita in giudizio, ha interrotto CP_2 gli studi superiori e dal maggio 2023 risulta residente all'estero, ove verosimilmente dispone di mezzi di sostentamento che le consentono di vivere in autonomia dalla famiglia di origine.
Il ricorso per la revoca del contributo al suo mantenimento deve pertanto essere accolto, con decorrenza dalla domanda.
Le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto R.G. Vol. n 1745/2015 – decreto Cron. n. 1560/2016 del 12/05/2016, così dispone:
a) revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del padre CP_2 Parte_1
, a decorrere dalla domanda;
[...]
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito