Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
LANERI Dott.ssa Annamaria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1023/2024 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
30 aprile 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto Parte_1
Pietro Sidoti del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario,
giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
procuratore speciale dott.ssa rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv.to Giampiero Rampinelli Rota e dall'Avv.to
Bartolomeo Rampinelli Rota del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n. 1706/2024 del Tribunale di
Bergamo pubblicata il 24 agosto 2024 e notificata il 2 settembre 2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN VIA PRELIMINARE
1) sospendere per i motivi dedotti in atti, ex artt. 283 e 351 cpc,
occorrendo inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza,
l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 1706/24 del Tribunale
di Bergamo;
NEL MERITO
In accoglimento dei motivi indicati in atti:
1) riformare per quanto di ragione la sentenza n. 1706/24 del
Tribunale di Bergamo, G. Dott.ssa Dimatteo, resa a definizione del giudizio RG 2428/21, emessa in data 12.08.2024, pubblicata in data
27.08.2024, notificata in data 01.10.2024, secondo quanto esposto in atti, e, per l'effetto,
2) accertare e dichiarare l'usurarietà, ai sensi dell'art. 644 c.p.,
per tutti i motivi esposti in atti, del tasso di interesse pattuito in relazione al contratto di finanziamento del 20.05.2008, e dichiararne la gratuità ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., in ragione della nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e degli altri oneri,
commissioni e spese indicate in atti ed ai sensi del medesimo art. 1815
c.c., e, per l'effetto,
3) condannare al pagamento in favore Controparte_1 - 3 -
del Sig. della somma di € 5.252,68, a titolo di interessi, Pt_1
commissioni, costi assicurativi, spese e commissione per estinzione anticipata indebitamente corrisposti dall'odierno attore appellante, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA
4) accertare e dichiarare, previa ogni opportuna declaratoria in ordine all'invalidità e/o nullità anche parziale del contratto di finanziamento del 20.05.2008 in relazione alla normativa richiamata in atti e alla pattuizione contrattuale che stabilisce la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso, il diritto del Sig. ad ottenere il Pt_1
rimborso degli oneri non maturati, né goduti, corrisposti a
[...]
in relazione al contratto di finanziamento de quo e da Controparte_1
questa indebitamente percetti all'atto dell'estinzione anticipata,
secondo il criterio proporzionale pro rata temporis indicato in atti, a titolo di commissioni cessionario, di commissioni intermediario, di costi assicurativi e di spese, e, per l'effetto,
5) condannare al pagamento in favore Controparte_1
del Sig. della somma di € 2.308,75, quale rimborso dovuto a Pt_1
titolo di oneri corrisposti anticipatamente, ma non maturati, né goduti dal Sig. a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di Pt_1
finanziamento oggetto di causa, ossia quale rimborso delle commissioni, dei costi assicurativi e delle spese, o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi e - 4 -
rivalutazione monetaria.
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporsi l'espletamento di idonea CTU tecnico-contabile volta a: a) determinare il TEG effettivo del finanziamento del 20.05.2008,
secondo quanto esposto in atti, ossia mediante inclusione dei costi assicurativi associati al finanziamento di cui è causa e/o mediante applicazione della pattuizione contrattuale che prevede l'irripetibilità
degli oneri collegati al finanziamento in caso di estinzione anticipata,
e il conseguente esatto ammontare degli importi che la Banca è tenuta a rimborsare all'attore appellante per effetto dell'accertando superamento del tasso soglia ai fini dell'usura del contratto di finanziamento de quo;
b) determinare l'esatto ammontare degli importi che la è tenuta a rimborsare al Sig. a titolo di oneri CP_2 Pt_1
relativi al contratto di finanziamento di cui è causa, pagati anticipatamente e non maturati, né goduti, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Dell'appellato
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio,
riportandosi integralmente anche alle difese, disamine ed atti di I grado e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:
In via preliminare:
Rigettare perché del tutto infondata la richiesta di sospensione - 5 -
della provvisoria esecutività della Sentenza appellata.
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e/o dichiarare che la Sentenza impugnata risulta essere stata correttamente notificata in data 2.09.20224 all'indirizzo pec dei difensori legali domiciliatari del Sig. e, Parte_1
pertanto, dichiarare l'Appello tardivo e/o inammissibile.
In subordine nel merito:
Confermare la Sentenza impugnata e/o, in ogni caso, rigettarsi le domande dell'Appellante, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, oltre che ampiamente prescritte e non provate.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado, del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2024 Parte_1
interponeva appello avverso la sentenza n. 1706/2024 del
[...]
Tribunale di Bergamo pubblicata il 24 agosto 2024, assumendone la notifica in data 1 ottobre 2024.
Costituendosi in giudizio la soc. (già Controparte_1 [...]
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, CP_2
precisando che la sentenza era stata notificata il 2 settembre 2024, e che, pertanto, l'appello proposto il 29 ottobre 2024 era tardivo.
All'udienza del 12 marzo 2025 il consigliere istruttore, ritenuto il fumus dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava udienza per la discussione orale della causa. - 6 -
Precisate le conclusioni come negli atti introduttivi, all'udienza del 30 aprile 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per tardività di proposizione, sollevata dall'appellata, è fondata.
Invero la sentenza è stata notificata:
- il 2 settembre 2024, via pec, ai difensori (doc. 2 appellata);
- il 1 ottobre 2024, via posta, unitamente al precetto, alla parte personalmente (doc. B appellante).
La notifica da considerare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione è la prima. Rispetto ad essa l'appello proposto con citazione notificata il 29 ottobre 2024 è intempestivo.
La seconda notifica è stata effettuata, unitamente al precetto,
soltanto a fini esecutivi, e perciò è irrilevante ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione (arg. ex
Sez. U, Sentenza n. 12898 del 13/06/2011: “Nel regime anteriore alla novella
dell'art. 479 cod. proc. civ., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n.
80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la
notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte
personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo
comma, e 285 cod. proc. civ., non è idonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione né per il notificante, né per il notificato;
tale inidoneità è coerente
con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 cod. proc. civ. e - 7 -
risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art.
111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine
massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento
di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe,
potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i
tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza;
se
soccombente, tramite l'impugnazione immediata)”).
La notifica del 2 settembre 2024 è rituale.
Infatti, sono stati prodotti:
- la copia analogica della sentenza;
- l'attestazione di conformità della copia al documento informatico da cui è stata estratta;
- la ricevuta di accettazione della pec;
- la ricevuta di consegna della pec.
I rilievi formulati dall'appellante a verbale dell'udienza 12
marzo 2025 non sono condivisibili, in quanto la circostanza che nell'attestazione si fa riferimento al procedimento n. 2428/2024 r.g.
Tribunale di Bergamo, anziché al procedimento n. 2428/2021, dà luogo ad un mero errore materiale, che non inficia la validità della notificazione, volta che alla pec è allegata la sentenza e che gli altri numeri riportati nell'attestazione (il numero della sentenza, 1706/2024,
il numero di repertorio, 2942/2024, e la data di pubblicazione, 27
agosto 2024) sono corretti.
Si sorvola sul fatto che in udienza è stato effettuato un incomprensibile “disconoscimento” del documento prodotto ex - 8 -
adverso contenente la pec di notifica.
I rilievi formulati dall'appellante nelle note conclusive non sono altrettanto condivisibili, in quanto:
- contrariamente all'assunto sostenuto dall'appellante, le ricevute di accettazione e di consegna della pec sono state prodotte;
- la sentenza reca la firma digitale del cancelliere e del giudice,
mentre per detto provvedimento non occorre quella del difensore;
- l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale telematico della sentenza è contenuta nella relazione di notifica, oltre che in ciascuna pagina del documento;
altro è
l'attestazione di conformità del fascicolo di primo grado (documenti
3A e 3B), depositata a parte;
- benchè sia stato prodotto un semplice file pdf, in luogo della c.d. busta telematica, la prova della notificazione della sentenza è stata comunque validamente fornita (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25686 del 04/09/2023:
“Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova
dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data
mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di
accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli
originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml"
o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta
notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di
notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che,
come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme
all'originale dal difensore”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 4725 del 23/02/2025: “Nel - 9 -
giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di
impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata,
non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito
telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario
formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta
analogica della relata di notifica in formato .pdf”).
Si sorvola sul fatto che nelle note conclusive non viene più
contestata la ricezione della pec.
Di qui l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 3.387,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, €
777,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione viene effettuata sulla base del valore della causa, con compenso minimo per la terza fase e medio per tutte le altre.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la - 10 -
sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 3.387,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile
2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti