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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
EC AR, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 607/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1488/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 14/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21099089852 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti del notaio Resistente_1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Bari resa in data 15 luglio/14 settembre 2022, che aveva accolto il ricorso del professionista.
La decisione riguardava il verbale di deposito di contratto estero, concluso fra la signora Nominativo_1
in proprio e la Società_1, di diritto Società_2, rappresentata dalla stessa Nominativo_1 quale amministratrice unica, e sottoposto alla autoliquidazione notarile come atto di conferimento d'azienda, che l'ufficio riqualificava come atto di conferimento di immobili.
La Commissione, disattendendo la ricostruzione dell'Agenzia, valorizzava il tenore letterale dell'atto e l'espressione ripetitivamente utilizzata di “cessione d'azienda”, e riteneva che gli elementi assunti dall'ufficio a base della tassazione erano “esterni” all'attività del notaio ed “esulanti dall'ambito di informazioni di cui poteva disporre”. Non in ultimo, sosteneva che il nomen iuris del contratto estero riportato in “conferimento di beni” non si mostrava “incompatibile” con la considerazione dei beni “unitariamente intesi come azienda”.
Di tanto si doleva l'Agenzia delle Entrate, che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura contestando l'erronea applicazione delle disposizioni in tema di registro che prevedono la tassazione secondo “l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione“, e deduceva trattarsi di conferimento di beni immobili e non di azienda da una serie di elementi precisamente indicati.
Si costituiva il notaio Resistente_1 che contestava l'ammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di censura e, nel merito, richiamando il principio di “mutuo riconoscimento ed equivalenza” che attiene alla validità degli atti in Italia, e riconduce al notaio rogante l'obbligo di ravvisare gli elementi di corrispondenza dell'atto estero a un “omologo atto Italiano”, riteneva imputabile alla sua funzione notarile la sola verifica di legalità, nelle due espressioni, formale e sostanziale.
Da qui il dirimente rilievo che, secondo l'appellato, andava ricondotto il regime di tassazione alle dichiarazioni della parte in sede di verbale di deposito, quando quella aveva qualificato l'atto in modo espresso e ripetuto come “conferimento di azienda”, inducendolo a recepire la volontà della richiedente, anche ai fini fiscali, nei predetti termini.
Aggiungeva che la ditta individuale che nell'atto estero risultava aver assunto la posizione di conferente, era cessata dopo il conferimento e cancellata dal registro delle imprese, avvalorando la circostanza che la Nominativo_1 fosse comparsa nell'atto estero non quale persona fisica, ma quale titolare dell'ìmpresa, coinvolgendo nell'operazione di conferimento tutti i suoi beni.
Contestava la possibilità di attribuire un significato pregnante al nomen juris contrattuale, e rilevava l'esattezza della decisione sul punto in cui non potesse essergli addebitato un dovere di controllo di natura contabile, nè della regolarità e completezza delle dichiarazioni fiscali, che considerati come atti aventi valore esterno, non erano riconducibili alla funzione notarile.
Si rifaceva comunque alla perizia giurata allegata all'atto estero, la cui valutazione aveva compreso tutto il compendio giungendo a una stima complessiva dell'intera azienda, con la finalità di conferimento alla società estera dell'insieme dei beni caratterizzanti l'esercizio di impresa.
Concludeva, dunque, affermando che non vi era stato alcun mutamento nella volontà delle parti essendo questa, a monte, la volontà di conferimento dell'azienda. Da ultimo, ripeteva la ragione di impugnazione relativa ad erronea applicazione della tariffa e quella relativa alla irrogazione della sanzione per tardiva registrazione, laddove questa omissione andava ricondotta al solo contegno delle parti.
Su tali conclusioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione secondo le argomentazioni che seguono.
Osserva la Corte che la decisione impugnata è censurabile nell'aver posto a base dei suoi argomenti le
“univoche emergenze” risultanti dal verbale di deposito dell'atto estero, senza alcuna considerazione delle disposizioni contenute in quest'ultimo.
Il gravame dell'Agenzia espone in dettaglio l'erroneità degli argomenti motivazionali della sentenza, per cui è del tutto infondata l'eccezione di inammssibilità dell'appello. Questa viene palesemente sconfessata dall'articolata e compiuta esposizione degli elementi che conducono a sostenere le ragioni dell'ufficio in difformità dalla ricostruzione in fatto e in diritto della decisione di primo grado.
Ciò posto e premesso che appare corretta l'impostazione del notaio Resistente_1 sui limiti della investigazione del notaio rogante in sede di raccolta delle dichiarazioni della parte nel verbale di deposito destinato al riconoscimento in Italia di un atto formato all'estero, dovendo condividersi che la funzione notarile si esplicita con la sola verifica di corrispondenza dell'atto estero alle norme interne che ne consentono la validità formale e sostanziale in Italia ovvero al suo adeguamento, è non di meno vero che sul piano fiscale, gli effetti del verbale di deposito si distinguono in una tassazione propria del verbale, che sconta l'imposta fissa (nel caso di specie, nella misura di euro 200,00), e nella tassazione dell'atto estero riconosciuto in Italia, come espressamente disposto dall'art. 2, lett. d) D.p.r. n. 131/1986.
Dunque, è erronea l'impostazione argomentativa della Commissione tributaria provinciale che ha considerato ai fini della liquidazione dell'imposta proporzionale i soli contenuti del verbale di deposito e non quelli dell'atto estero.
E' vero invece, che dovendo essere tassato l'atto estero in quanto tale, l'Ufficio ha correttamente proceduto a un liquidazione basata sulla “natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto”, ai sensi dell'art. 20 della legge di registro, faxcendo ricorso “agli elementi desumibili dall'atto stesso”.
In modo esattamente congruente con tale funzione liquidatoria, l'atto impositivo ha motivato la ripresa richiamando Il contenuto dell'atto estero e non del verbale di deposito e ha rilevato che quello (l'atto estero)
“dispone espressamente il conferimento di singoli beni immobili”.
D'altra parte, i soggetti della liquidazione proporzionale sono le parti contraenti, mentre il notaio è destinatario dell'atto impositivo solo nella sua qualità di obbligato solidale, come responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 57 legge registro, non in ragione dei contenuti dell'atto da lui rogato, ma dell'atto estero riconosciuto in Italia, salvo le sanzioni che gli sono state addebitate a titolo personale e di cui si dirà nel seguito.
Quindi è vero che nel verbale di deposito il notaio non doveva verificare gli elementi che sono estranei all'atto da lui ricevuto (come l'entità dell'azienda o la configurabilità dei beni come strumentali), ma del pari
è vero che il contenuto del verbale di deposito e le dichiarazioni ricevute dal notaio in quel contesto (quali la qualificazione da parte della comparente dell'atto estero come “conferimento d'azienda”) non pongono alcun limite, nè condizionano il controllo sul contenuto intrinseco dell'atto estero da parte dell'ufficio.
Di conseguenza, erra la difesa del notaio quando attribuisce una ragione sufficiente dell'operato del notaio, in sede di autoliquidazione, al significato intrinseco della volontà della parte espresso in sede di verbale, perchè, nella sua qualità di responsabile d'imposta anche egli avrebbe dovuto ricavare l'intrinseca natura delle disposizioni dall'atto estero.
In effetti, qui non sono in discussione gli elementi acquisibili aliunde (attività, si è detto, estranea alla funzione notarle) ma il corretto inquadramento giuridico dell'atto estero, secondo le precise espressioni adoperate dalle parti, rispetto alle quali, tutti gli elementi estrinseci, estranei alla ricognizione del notaio, non hanno costituito presupposto dell'atto impositivo, ma mere argomenti difensivi utilizzati dall'ufficio, in questa sede giudiziaria, per avvalorare la ricerca della volontà intrinseca delle parti, come espressa nell'atto estero.
Anche l'odierno collegio, dando prioritaria e centrale rilevanza al contenuto intrinseco dell'atto, desumibili dagli elementi verbali e sostanziali, può bene avvalersi di quegli altri dati di convincimento, benchè esterni all'atto, che possono essere utili a corroborare l'attività ermenuetica sull'effettiva volontà impressa dalle parti al negozio, con le disposizioni oggetto dell'atto estero.
Ebbene, come l'ufficio ha correttamente posto a base dell'avviso di liquidazione, l'atto estero nei suoi vari paragrafi fa esclusivo riferimento al conferimento dei beni immobili assumendo in premessa che la conferente si dichiara “unica proprietaria” di quelli e li considera nel seguito nella loro singolarità, senza alcun riferimento alla loro destinazione quale componenti del complesso dei beni aziendali.
Di fatto, la volontà della conferente e l'accettazione della beneficiaria viene ripetutamente qualificata come
“conferimento di beni immobili” e mai come conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, che è espressione del tutto estranea all'atto.
I beni sono descritti in dodici diversi punti, corrispondenti ciascuno a uno dei dodici immobili conferiti e distinti in base alla rispettiva localizzazione e alla diversa identificazione catastale, e a ciascuno è attribuito un suo proprio valore unitario, mentre in nessun luogo è indicato il valore del loro complesso, mentre al termine dell'atto è stabilito il solo prezzo finale della transazione.
Come ricorda la difesa del notaio, l'atto estero è stato preceduto da una perizia di stima e nella definizione dei compiti di perizia, il tecnico aveva riferito della finalità del conferimento dell'azienda alla società estera.
In base alla necessità così dichiarata, il professionista non si è limitato alla stima degli immobili (che in molti casi erano solo porzioni immobiliari, riferindosi a immobili con più proprietari, enumerati in 2, 4 e finanche in 8), ma anche alle disponibilità di cassa, alle passività, e ai contratti in essere e ai diversi rapporti aziendali verso terzi, poi confluiti nel valore dell'avviamento.
Ed è sotto questo aspetto che si evidenzia come, al contrario della perizia, la quale pure viene richiamata nell'atto estero, il conferimento che viene disposto in atto dalla signora Nominativo_1 è stato dai lei limitato ai beni materiali, senza che siano in alcun altro modo considerati gli altri elementi di computo quantificati dal perito, non trovando menzione nè le passività, nè l'avviamento.
Si tratta di una osservazione che certamente avvalora l'indagine dell'Ufficio circa il contenuto dell'atto estero, per cui riassuntivamente, non solo l'atto è ripetutamente qualificato dalle parti con il nomen juris
“conferimento di beni”, e non solo i beni stessi sono identificati e stimati separatamente, ma sono stati esclusi dal conferimento gli altri beni aziendali e particolarmente l'avviamento.
Sotto tale aspetto, appare tautologica l'osservazione finale della sentenza di primo grado quando afferma che la definizione dell'atto come atto di conferimento di beni "non è incompatibile, nè esclude che quei beni debbano ritenersi unitariamente intesi come cessione d'azienda" perchè stravolge immotivatamente l'esatta indicazione terminologica con un apprezzamento teleologico extratestuale, laddove, al contrario, deve riconoscersi che la originaria destinazione dei beni immobili quali componenti di un'azienda non è incompatibile con la cessione separata di questi, e con il mantenimento del residuo compendio (in termini di rapporti economici e di avviamento) in capo alla titolare conferente. Proprio rispetto all'avviamento, non può considerarsi l'infimo valore attribuito dal perito a questa componente aziendale (3.000,00 euro) osservando che, se fosse stata compresa nel conferimento, avrebbe legittimato un accertamento da parte dell'ufficio in base a una ricostruzione approfondita delle sue componenti.
Non c'è chi non veda che l'ufficio, proprio in base alla verifica del contenuto intrinseco dell'atto, si è visto impedito di accertare una base imponibile maggiore, stante la mancata considerazione in atto dell'avviamento, e correttamente ha limitato la sua azione impositiva agli elementi economici oggetto della transazione.
Resta da dire delle sanzioni: quanto a quelle riferibili alla maggiore liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali sono state correttamente previste in ragione della minore imposta autoliquidata;
quella invece di euro 300,00 riferita alla tardiva registrazione è stata erroneamente irrogata perchè deve aversi riguardo al verbale di deposito, che è stato tempestivamente registrato dopo 4 giorni dal rogito (si veda esattamente in termini Cass. 17 maggio 2024, n. 13779, la cui motivazioni va intesa qui interamente riportata).
Riguardo alle tariffe applicate sono state esattamente considerate dall'ufficio sia considerando l'aliquota proporzionale sui beni conferiti in applicazione dell'art. 10 dlgs n. 23 del 2011, sia in ordine all'imposta fissa di bollo, come da tariffa A, parte prima del dpr. n. 642 del 1972.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di primo grado restano compensate per l'accolgimento del ricorso sia pur in minima parte, mentre le spese di questo grado, risultando vittoriosa l'appellante Agenzia nei termini di cui alla motivazione qui spiegata, vanno poste a carico del notaio appellante in un import commisurato al valore della causa, alla complessità della vicenda e all'impegno defensionale, pur nella riduzione consentita dalla difesa dell'ufficio da parte di propri dipendenti.
P.Q.M.
Accogliie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di Resistente_1 nei termini di cui in motivazione e annulla l'atto impugnato limitatamente alla sanzione per tardiva registrazione del verbale di deposito dell'atto estero nell'importo di euro 300,00.
Condanna l'appellato alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate che liquida in euro 3.000,00 oltre accesori di legge se dovuti.
Bari, 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
EC AR, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 607/2023 depositato il 10/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1488/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 14/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21099089852 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti del notaio Resistente_1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Bari resa in data 15 luglio/14 settembre 2022, che aveva accolto il ricorso del professionista.
La decisione riguardava il verbale di deposito di contratto estero, concluso fra la signora Nominativo_1
in proprio e la Società_1, di diritto Società_2, rappresentata dalla stessa Nominativo_1 quale amministratrice unica, e sottoposto alla autoliquidazione notarile come atto di conferimento d'azienda, che l'ufficio riqualificava come atto di conferimento di immobili.
La Commissione, disattendendo la ricostruzione dell'Agenzia, valorizzava il tenore letterale dell'atto e l'espressione ripetitivamente utilizzata di “cessione d'azienda”, e riteneva che gli elementi assunti dall'ufficio a base della tassazione erano “esterni” all'attività del notaio ed “esulanti dall'ambito di informazioni di cui poteva disporre”. Non in ultimo, sosteneva che il nomen iuris del contratto estero riportato in “conferimento di beni” non si mostrava “incompatibile” con la considerazione dei beni “unitariamente intesi come azienda”.
Di tanto si doleva l'Agenzia delle Entrate, che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura contestando l'erronea applicazione delle disposizioni in tema di registro che prevedono la tassazione secondo “l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione“, e deduceva trattarsi di conferimento di beni immobili e non di azienda da una serie di elementi precisamente indicati.
Si costituiva il notaio Resistente_1 che contestava l'ammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi di censura e, nel merito, richiamando il principio di “mutuo riconoscimento ed equivalenza” che attiene alla validità degli atti in Italia, e riconduce al notaio rogante l'obbligo di ravvisare gli elementi di corrispondenza dell'atto estero a un “omologo atto Italiano”, riteneva imputabile alla sua funzione notarile la sola verifica di legalità, nelle due espressioni, formale e sostanziale.
Da qui il dirimente rilievo che, secondo l'appellato, andava ricondotto il regime di tassazione alle dichiarazioni della parte in sede di verbale di deposito, quando quella aveva qualificato l'atto in modo espresso e ripetuto come “conferimento di azienda”, inducendolo a recepire la volontà della richiedente, anche ai fini fiscali, nei predetti termini.
Aggiungeva che la ditta individuale che nell'atto estero risultava aver assunto la posizione di conferente, era cessata dopo il conferimento e cancellata dal registro delle imprese, avvalorando la circostanza che la Nominativo_1 fosse comparsa nell'atto estero non quale persona fisica, ma quale titolare dell'ìmpresa, coinvolgendo nell'operazione di conferimento tutti i suoi beni.
Contestava la possibilità di attribuire un significato pregnante al nomen juris contrattuale, e rilevava l'esattezza della decisione sul punto in cui non potesse essergli addebitato un dovere di controllo di natura contabile, nè della regolarità e completezza delle dichiarazioni fiscali, che considerati come atti aventi valore esterno, non erano riconducibili alla funzione notarile.
Si rifaceva comunque alla perizia giurata allegata all'atto estero, la cui valutazione aveva compreso tutto il compendio giungendo a una stima complessiva dell'intera azienda, con la finalità di conferimento alla società estera dell'insieme dei beni caratterizzanti l'esercizio di impresa.
Concludeva, dunque, affermando che non vi era stato alcun mutamento nella volontà delle parti essendo questa, a monte, la volontà di conferimento dell'azienda. Da ultimo, ripeteva la ragione di impugnazione relativa ad erronea applicazione della tariffa e quella relativa alla irrogazione della sanzione per tardiva registrazione, laddove questa omissione andava ricondotta al solo contegno delle parti.
Su tali conclusioni delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione secondo le argomentazioni che seguono.
Osserva la Corte che la decisione impugnata è censurabile nell'aver posto a base dei suoi argomenti le
“univoche emergenze” risultanti dal verbale di deposito dell'atto estero, senza alcuna considerazione delle disposizioni contenute in quest'ultimo.
Il gravame dell'Agenzia espone in dettaglio l'erroneità degli argomenti motivazionali della sentenza, per cui è del tutto infondata l'eccezione di inammssibilità dell'appello. Questa viene palesemente sconfessata dall'articolata e compiuta esposizione degli elementi che conducono a sostenere le ragioni dell'ufficio in difformità dalla ricostruzione in fatto e in diritto della decisione di primo grado.
Ciò posto e premesso che appare corretta l'impostazione del notaio Resistente_1 sui limiti della investigazione del notaio rogante in sede di raccolta delle dichiarazioni della parte nel verbale di deposito destinato al riconoscimento in Italia di un atto formato all'estero, dovendo condividersi che la funzione notarile si esplicita con la sola verifica di corrispondenza dell'atto estero alle norme interne che ne consentono la validità formale e sostanziale in Italia ovvero al suo adeguamento, è non di meno vero che sul piano fiscale, gli effetti del verbale di deposito si distinguono in una tassazione propria del verbale, che sconta l'imposta fissa (nel caso di specie, nella misura di euro 200,00), e nella tassazione dell'atto estero riconosciuto in Italia, come espressamente disposto dall'art. 2, lett. d) D.p.r. n. 131/1986.
Dunque, è erronea l'impostazione argomentativa della Commissione tributaria provinciale che ha considerato ai fini della liquidazione dell'imposta proporzionale i soli contenuti del verbale di deposito e non quelli dell'atto estero.
E' vero invece, che dovendo essere tassato l'atto estero in quanto tale, l'Ufficio ha correttamente proceduto a un liquidazione basata sulla “natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto”, ai sensi dell'art. 20 della legge di registro, faxcendo ricorso “agli elementi desumibili dall'atto stesso”.
In modo esattamente congruente con tale funzione liquidatoria, l'atto impositivo ha motivato la ripresa richiamando Il contenuto dell'atto estero e non del verbale di deposito e ha rilevato che quello (l'atto estero)
“dispone espressamente il conferimento di singoli beni immobili”.
D'altra parte, i soggetti della liquidazione proporzionale sono le parti contraenti, mentre il notaio è destinatario dell'atto impositivo solo nella sua qualità di obbligato solidale, come responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 57 legge registro, non in ragione dei contenuti dell'atto da lui rogato, ma dell'atto estero riconosciuto in Italia, salvo le sanzioni che gli sono state addebitate a titolo personale e di cui si dirà nel seguito.
Quindi è vero che nel verbale di deposito il notaio non doveva verificare gli elementi che sono estranei all'atto da lui ricevuto (come l'entità dell'azienda o la configurabilità dei beni come strumentali), ma del pari
è vero che il contenuto del verbale di deposito e le dichiarazioni ricevute dal notaio in quel contesto (quali la qualificazione da parte della comparente dell'atto estero come “conferimento d'azienda”) non pongono alcun limite, nè condizionano il controllo sul contenuto intrinseco dell'atto estero da parte dell'ufficio.
Di conseguenza, erra la difesa del notaio quando attribuisce una ragione sufficiente dell'operato del notaio, in sede di autoliquidazione, al significato intrinseco della volontà della parte espresso in sede di verbale, perchè, nella sua qualità di responsabile d'imposta anche egli avrebbe dovuto ricavare l'intrinseca natura delle disposizioni dall'atto estero.
In effetti, qui non sono in discussione gli elementi acquisibili aliunde (attività, si è detto, estranea alla funzione notarle) ma il corretto inquadramento giuridico dell'atto estero, secondo le precise espressioni adoperate dalle parti, rispetto alle quali, tutti gli elementi estrinseci, estranei alla ricognizione del notaio, non hanno costituito presupposto dell'atto impositivo, ma mere argomenti difensivi utilizzati dall'ufficio, in questa sede giudiziaria, per avvalorare la ricerca della volontà intrinseca delle parti, come espressa nell'atto estero.
Anche l'odierno collegio, dando prioritaria e centrale rilevanza al contenuto intrinseco dell'atto, desumibili dagli elementi verbali e sostanziali, può bene avvalersi di quegli altri dati di convincimento, benchè esterni all'atto, che possono essere utili a corroborare l'attività ermenuetica sull'effettiva volontà impressa dalle parti al negozio, con le disposizioni oggetto dell'atto estero.
Ebbene, come l'ufficio ha correttamente posto a base dell'avviso di liquidazione, l'atto estero nei suoi vari paragrafi fa esclusivo riferimento al conferimento dei beni immobili assumendo in premessa che la conferente si dichiara “unica proprietaria” di quelli e li considera nel seguito nella loro singolarità, senza alcun riferimento alla loro destinazione quale componenti del complesso dei beni aziendali.
Di fatto, la volontà della conferente e l'accettazione della beneficiaria viene ripetutamente qualificata come
“conferimento di beni immobili” e mai come conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, che è espressione del tutto estranea all'atto.
I beni sono descritti in dodici diversi punti, corrispondenti ciascuno a uno dei dodici immobili conferiti e distinti in base alla rispettiva localizzazione e alla diversa identificazione catastale, e a ciascuno è attribuito un suo proprio valore unitario, mentre in nessun luogo è indicato il valore del loro complesso, mentre al termine dell'atto è stabilito il solo prezzo finale della transazione.
Come ricorda la difesa del notaio, l'atto estero è stato preceduto da una perizia di stima e nella definizione dei compiti di perizia, il tecnico aveva riferito della finalità del conferimento dell'azienda alla società estera.
In base alla necessità così dichiarata, il professionista non si è limitato alla stima degli immobili (che in molti casi erano solo porzioni immobiliari, riferindosi a immobili con più proprietari, enumerati in 2, 4 e finanche in 8), ma anche alle disponibilità di cassa, alle passività, e ai contratti in essere e ai diversi rapporti aziendali verso terzi, poi confluiti nel valore dell'avviamento.
Ed è sotto questo aspetto che si evidenzia come, al contrario della perizia, la quale pure viene richiamata nell'atto estero, il conferimento che viene disposto in atto dalla signora Nominativo_1 è stato dai lei limitato ai beni materiali, senza che siano in alcun altro modo considerati gli altri elementi di computo quantificati dal perito, non trovando menzione nè le passività, nè l'avviamento.
Si tratta di una osservazione che certamente avvalora l'indagine dell'Ufficio circa il contenuto dell'atto estero, per cui riassuntivamente, non solo l'atto è ripetutamente qualificato dalle parti con il nomen juris
“conferimento di beni”, e non solo i beni stessi sono identificati e stimati separatamente, ma sono stati esclusi dal conferimento gli altri beni aziendali e particolarmente l'avviamento.
Sotto tale aspetto, appare tautologica l'osservazione finale della sentenza di primo grado quando afferma che la definizione dell'atto come atto di conferimento di beni "non è incompatibile, nè esclude che quei beni debbano ritenersi unitariamente intesi come cessione d'azienda" perchè stravolge immotivatamente l'esatta indicazione terminologica con un apprezzamento teleologico extratestuale, laddove, al contrario, deve riconoscersi che la originaria destinazione dei beni immobili quali componenti di un'azienda non è incompatibile con la cessione separata di questi, e con il mantenimento del residuo compendio (in termini di rapporti economici e di avviamento) in capo alla titolare conferente. Proprio rispetto all'avviamento, non può considerarsi l'infimo valore attribuito dal perito a questa componente aziendale (3.000,00 euro) osservando che, se fosse stata compresa nel conferimento, avrebbe legittimato un accertamento da parte dell'ufficio in base a una ricostruzione approfondita delle sue componenti.
Non c'è chi non veda che l'ufficio, proprio in base alla verifica del contenuto intrinseco dell'atto, si è visto impedito di accertare una base imponibile maggiore, stante la mancata considerazione in atto dell'avviamento, e correttamente ha limitato la sua azione impositiva agli elementi economici oggetto della transazione.
Resta da dire delle sanzioni: quanto a quelle riferibili alla maggiore liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali sono state correttamente previste in ragione della minore imposta autoliquidata;
quella invece di euro 300,00 riferita alla tardiva registrazione è stata erroneamente irrogata perchè deve aversi riguardo al verbale di deposito, che è stato tempestivamente registrato dopo 4 giorni dal rogito (si veda esattamente in termini Cass. 17 maggio 2024, n. 13779, la cui motivazioni va intesa qui interamente riportata).
Riguardo alle tariffe applicate sono state esattamente considerate dall'ufficio sia considerando l'aliquota proporzionale sui beni conferiti in applicazione dell'art. 10 dlgs n. 23 del 2011, sia in ordine all'imposta fissa di bollo, come da tariffa A, parte prima del dpr. n. 642 del 1972.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di primo grado restano compensate per l'accolgimento del ricorso sia pur in minima parte, mentre le spese di questo grado, risultando vittoriosa l'appellante Agenzia nei termini di cui alla motivazione qui spiegata, vanno poste a carico del notaio appellante in un import commisurato al valore della causa, alla complessità della vicenda e all'impegno defensionale, pur nella riduzione consentita dalla difesa dell'ufficio da parte di propri dipendenti.
P.Q.M.
Accogliie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di Resistente_1 nei termini di cui in motivazione e annulla l'atto impugnato limitatamente alla sanzione per tardiva registrazione del verbale di deposito dell'atto estero nell'importo di euro 300,00.
Condanna l'appellato alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate che liquida in euro 3.000,00 oltre accesori di legge se dovuti.
Bari, 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci