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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 2185 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Casagiove, alla Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio dell'Avv. Bruno Moscatiello e dell'Avv. Francesco Moscatiello che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Tiziana Genito presso il cui studio sito in Benevento alla Via Cap. Luca Mazzella n° 6 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 il ricorrente in epigrafe identificato ha chiesto la dichiarazione della nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo n. 01780202400000790000 e del successivo fermo amministrativo relazione alla cartella n. 01720220006737554000 di natura previdenziale.
In particolare il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del preavviso di fermo nonchè della notifica della cartella sottesa all'atto impugnato.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Preliminarmente occorre premettere che la presente opposizione è relativa alla cartella esattoriale n. 01720220006737554000 rientrante nella competenza dell'odierno Tribunale.
Considerati i motivi di ricorso, in primo luogo occorre verificare la regolarità della notifica del preavviso di fermo.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400000790000, l'Ente ha depositato unitamente alla copia dell'atto , la prova della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. : “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
In proposito, è opportuno premettere che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. e).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente
"relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... ne' l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, ne' la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. Lo ha chiarito recentemente la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 8433 del 31 marzo 2017.
Tanto premesso nella specie l'Agente di Riscossione ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità previste dalla norma. Invero il soggetto notificatore attestava in data 19.6.2024 ore 10.59 l'assenza del ricorrente nonché di altre persone previste dall'art.139. Pertanto dichiarava di avere affisso alla porta l'avviso di deposito . Con successiva raccomandata avvisava il ricorrente che il giorno 21/06/2024 si era provveduto al deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di LIMATOLA situata in via Via San Rocco SNC (vedi racc. 67524325174-6 tornata ala mittente per compiuta giacenza).
Attesa la regolarità della notifica del preavviso di fermo, va rilevata la tardività dell'eccezione di mancata notifica dell'atto impositivo in quanto tale eccezione doveva essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1.rigetta l'opposizione;
2.condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di
€ 499,00 in favore del resistente oltre spese generali, Iva e cpa;
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa DR MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa DR MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 , nella causa iscritta al n. 2185 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Casagiove, alla Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio dell'Avv. Bruno Moscatiello e dell'Avv. Francesco Moscatiello che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Tiziana Genito presso il cui studio sito in Benevento alla Via Cap. Luca Mazzella n° 6 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 il ricorrente in epigrafe identificato ha chiesto la dichiarazione della nullità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo n. 01780202400000790000 e del successivo fermo amministrativo relazione alla cartella n. 01720220006737554000 di natura previdenziale.
In particolare il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del preavviso di fermo nonchè della notifica della cartella sottesa all'atto impugnato.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Preliminarmente occorre premettere che la presente opposizione è relativa alla cartella esattoriale n. 01720220006737554000 rientrante nella competenza dell'odierno Tribunale.
Considerati i motivi di ricorso, in primo luogo occorre verificare la regolarità della notifica del preavviso di fermo.
Quanto al preavviso di fermo amministrativo n. 01780202400000790000, l'Ente ha depositato unitamente alla copia dell'atto , la prova della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. : “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
In proposito, è opportuno premettere che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 lett. e).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anziché "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente
"relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n.
602 del 1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... ne' l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, ne' la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143 c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso il Comune e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla.
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa. Lo ha chiarito recentemente la quinta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza nr. 8433 del 31 marzo 2017.
Tanto premesso nella specie l'Agente di Riscossione ha fornito la prova di avere adempiuto alle formalità previste dalla norma. Invero il soggetto notificatore attestava in data 19.6.2024 ore 10.59 l'assenza del ricorrente nonché di altre persone previste dall'art.139. Pertanto dichiarava di avere affisso alla porta l'avviso di deposito . Con successiva raccomandata avvisava il ricorrente che il giorno 21/06/2024 si era provveduto al deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di LIMATOLA situata in via Via San Rocco SNC (vedi racc. 67524325174-6 tornata ala mittente per compiuta giacenza).
Attesa la regolarità della notifica del preavviso di fermo, va rilevata la tardività dell'eccezione di mancata notifica dell'atto impositivo in quanto tale eccezione doveva essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica del preavviso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1.rigetta l'opposizione;
2.condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di
€ 499,00 in favore del resistente oltre spese generali, Iva e cpa;
Benevento, 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa DR MA