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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°369 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Todaro, ed elett.te Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in via Salvatore Meccio n.22.
Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, anche quale mandatario di rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Andrea Botta. Appellato
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 novembre 2020 innanzi il Tribunale G.L. di Termini
Imerese impugnava la nota del 19.06.2020 con la quale l' le aveva Parte_1 CP_1 comunicato che, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2015 al 31/12/2015, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.INVCIV
n.07094384 per un importo complessivo di euro 3.767,40 per i seguenti motivi:
Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010.
Ne contestava la legittimità eccependo:
- l'insussistenza dell'indebito e l'irripetibilità delle somme percepite richiamando quanto sostenuto dalla Cassazione a proposito dell'indebito assistenziale riconnesso alla carenza del c.d. requisito reddituale, e cioè che può esservi ripetibilità solamente ove “ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel
1 caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta.., nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”;
- la mancata variazione del reddito;
- di avere inoltrato in data 15.02.2018 modello RED poi reiterato il 6.11.2020, con la specifica indicazione che nessun reddito aveva percepito nel corso del 2014, né negli anni successivi;
- che la misura economica dell'assegno invalidità civile/assegno sociale era al di sotto del minimo vitale (euro 679,50), pertanto, ….avendo natura assistenziale anche a mente dell'art.545 c.p.c. non era pignorabile né può essere in alcun modo trattenuto dall' . CP_1
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarato infondato, tardivo e irripetibile il diritto al recupero della somma di euro 3.767,40 relativo al periodo dal 1.01.2015 al
31.12.2015 e per l'effetto, che fosse annullato ogni procedimento di recupero coattivo del debito, con conseguente restituzione in favore della ricorrente di tutto quanto nelle more indebitamente trattenuto.
Si costituiva l il quale precisava che l'indebito era nato dalla Controparte_3 mancata presentazione del Mod. RED relativo ai redditi del 2015.
Deduceva, in particolare, che la rideterminazione dell'assegno sociale – e pertanto la conseguente richiesta di ripetizione – traeva fondamento nell'asserita mancata dichiarazione, da parte della ricorrente, dei redditi percepiti nel periodo d'imposta del 2014 e che tali redditi non erano rinvenibili, a detta dell'ente erogatore, negli archivi dell' e ciò avrebbe pertanto comportato un'indebita percezione del beneficio, in CP_1 quanto la prestazione era stata determinata su requisiti reddituali diversi da quelli effettivi.
Con sentenza n. 383/2023, emessa in data 30 marzo 2023, il Tribunale respingeva il ricorso.
Riteneva che la ricorrente non avesse dato prova di avere comunicato all' la CP_1 situazione reddituale relativa all'anno 2014, anzi ha ammesso implicitamente di non avere mai inviato la chiesta comunicazione.
Richiamando quanto stabilito dall'art.13, comma 2 L 412/1991 secondo cui l' CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul reddito alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”nonché la
Cassazione, secondo cui “il predetto termine non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”, valutava che tale omessa comunicazione, imposta dall'art.35 c. 10 bis del D.l. n.207/2008, costituisse il
2 presupposto, ex art.13 co. 1 e art.2033 c.c., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 28 aprile 2023, denunciando la violazione e l'errata applicazione dell'art.13 c.2 della L.n.412/1991, riservato alla disciplina dell'indebito previdenziale, vertendosi, piuttosto, in materia di indebito assistenziale (afferente alla prestazione dell'assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile ex art.19 L.n.118/1971).
Richiamata la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale e la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento incolpevole dell'accipiens, ribadisce che non ricorre alcuna delle ipotesi che escludano l'affidamento o la buona fede nella ricezione della prestazione, avendo ella inviato all la comunicazione CP_1 di insussistenza di alcun reddito per il 2014, con modello RED del 15.02.2018, ossia prima ancora di ricevere, con nota del 19.06.2020 notificata il 9.07.20, l'accertamento dell'indebito e che, anche per gli anni successivi, con modello Red del 6.11.2020, aveva reiterato la comunicazione dei redditi, sicché alcuna colpa o omissione poteva esserle imputata.
Aggiunge, citando, in proposito, la circolare n.195/2015 che, in ogni caso, era da CP_1 escludere una situazione di dolo in assenza di redditi diversi da quelli (da pensione) corrisposti dall e, pertanto, conosciuti dall' attraverso il casellario dei CP_1 CP_1 pensionati.
Ha resistito l' con memoria del 17 marzo 2025, per il rigetto dell'impugnazione, CP_1 il quale ribadisce che l'argomento posto a base della richiesta consisteva nella circostanza, autonomamente rilevante, della omessa comunicazione del Mod. RED imposta dall'art. 35 comma 10 bis D.L. n. 207/2008 introdotto dall'art. 13 comma 6° lett. c) D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, idonea ad escludere la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, a nulla rilevando, in tale ipotesi, né la disciplina di cui all'art. 13 c.2 l. n. 412/1991, che presuppone la collaborazione del pensionato nella segnalazione della variazione dei limiti reddituali, né la giurisprudenza sull'affidamento, avendo la omesso tale Pt_1 tempestiva dichiarazione, effettuata solo nel 2018, nonostante la comunicazione CP_1 del 15.12.2016, che la sollecitava a trasmetterla entro il 2017.
Deduce che è fatto obbligo a coloro che sono destinatari di prestazioni collegate al reddito di effettuare la comunicazione dei propri redditi nel caso i cui non li abbiano dichiarati integralmente o anche solo parzialmente all'Agenzia delle Entrate Ne fa conseguire la legittimità della revoca.
All'udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
3 II
L'appello è fondato. L'unico motivo che l' pone a fondamento della richiesta di indebito si basa sulla CP_1 applicazione degli effetti rescissori nascenti dalla violazione dell'obbligo formale di comunicazione dei dati reddituali sancito dall'art. 35 comma 10 bis e succ. modd. citato in premessa, il quale prevede:
” Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per
l'anno in corso”).”.
Si tratta di una disciplina che pone a carico dei pensionati, che non presentano dichiarazione dei redditi all'agenzia delle entrate, l'onere di comunicare i propri redditi all'ente previdenziale A dire dell nessuna efficacia può essere riconosciuta nella fattispecie alla CP_1 trasmissione dei dati reddituali - rilevanti ai fini del dell'erogazione del beneficio in godimento per l'anno 2014 - solo nel 2018, stante che la ratio del sistema è quella di sanzionare comportamenti antidoverosi consistenti nel mancato assolvimento dell'onere di comunicazione, a prescindere dal possesso del requisito reddituale. Oppone l'appellante che la comunicazione del Modello Red, inoltrata nel 2018, ancor prima della ricezione (in data 9.07.2020) della nota con cui l' ha revocato la CP_1 prestazione, era idonea a sanare detta omissione e, in ogni caso, che in assenza di redditi per l'annualità 2014 – e per gli anni successivi – diversi dalla pensione in godimento, ella non era tenuta ad alcuna comunicazione, come stabilito dallo stesso
Istituto con la circolare n.195/2015 e il messaggio n.2756 del 28.07.2021.
4 Nella specie, difatti, l'indebito, come dedotto dall' , non deriva dal rilievo del CP_1 superamento del limite reddituale, ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.35, che rendendo più efficace e rapido il sistema previdenziale, ed impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all' . CP_1
E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o mala fede del percettore, sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata – con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco – la variazione
(il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta la conoscibilità dei redditi.
Occorre semmai, indagare, se la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali, che la legge pone a carico dell'assistito, configuri un inadempimento determinante la revoca della prestazione e, in particolare, se tale obbligo continui a gravare in presenza di modificazioni del quadro reddituale che risulti già noto aliunde all' . Controparte_3
Come già rilevato da questa Corte in diverse pronunce, deve ritenersi come, da una lettura coordinata delle disposizioni sopra riportate, risulti evidente la volontà del legislatore a che, dalla introduzione dello scambio di informazioni dell' con CP_1
l'amministrazione finanziaria, derivi un alleggerimento degli obblighi informativi gravanti in carico ai titolari di prestazioni collegati al reddito, i quali devono intendersi soggetti al predetto onere limitatamente alla situazione reddituale
“incidente sulle prestazioni in godimento” con il conseguente esonero da ogni obbligo di comunicazione nel caso in cui la situazione reddituale tenuta presente dall' al momento del riconoscimento della prestazione risulti immutata ovvero CP_1 già dichiarata all'amministrazione finanziaria. Si è già osservato che “A tale risultato interpretativo pare, peraltro, giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare 195 del 30/11/2015 (di interpretazione dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui l'assegno sociale] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o CP_1 dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi, oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (…).
5 Ha precisato l' che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati CP_1 reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non CP_1 comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale (redditi esteri, titoli di Stato, interessi bancari. v.
Cass n.13223/2020).
Inoltre, nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti CP_1 nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è CP_1 tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' . CP_1
In tal modo l' ha recepito l'indirizzo secondo cui l'onere di comunicazione dei CP_1 dati reddituali da espletarsi attraverso l'invio del mod. RED sussiste nei soli casi in cui il titolare della prestazione abbia percepito redditi che, per la peculiarità del regime fiscale applicato, non sono soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi e che, quindi, possono sfuggire allo scambio di informazioni tra le amministrazioni.
Al di fuori di tali ipotesi e, certamente, nel caso in cui la eventuale mutata situazione reddituale sia già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante l'accesso all'anagrafe tributaria, ovvero attraverso il casellario dei pensionati, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Né, si è già osservato, una tale lettura della norma appare idonea a procurare un vulnus apprezzabile dell'interesse erariale atteso che esso potrà sempre essere salvaguardato attraverso l'esercizio dei poteri di verifica riservati all il quale, CP_1 ove accerti l'occultamento di cespiti integranti il superamento dei limiti reddituali, non incorrerà in alcuna decadenza che possa impedire di sanzionare la condotta dolosa dell'assistito. Difatti, nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la citata sentenza Cass. n. 13223/2020 (richiamando i precedenti Cass. 31372/2019 e
6 Cass. 28771/18) ha evidenziato come ai fini della ripetizione sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento incolpevole.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato. Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. (…) Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 consentiva di accedere alla CP_1 conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”, precisando poi che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' , e aggiungendo che “allorché le CP_1 situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa”. Ha concluso, quindi, la Corte che, nel caso sottoposto al suo esame, “le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato
l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere.” CP_1
(v. da ultimo Cass sent n.13916/2021 e Ord n.24180/2022).
Nel caso in oggetto la ha precisato, secondo l'onere che su di lei incombeva – Pt_1 di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” v. Cass S.U. n.18046/2010 e Sez. L. Sent. n. 2739 del 11/02/2016 - di non avere inoltrato all'Amministrazione
7 finanziaria la dichiarazione dei redditi e di essere esonerata dall'onere di effettuare Parte detta comunicazione per non avere percepito ulteriori cespiti incidenti sulla prestazione in godimento ed ha, altresì, documentato di avere comunque comunicato, in data 15.02 2018, detto Modello Red, da cui si evince proprio l'assenza di altri redditi, propri e del coniuge, rilevanti ai fini della pensione erogatale, per gli anni dal
2014 al 2017 (v. doc n.4 fascicolo di parte) consentendo, dunque, all' di CP_1 verificare, ben due anni prima rispetto alla nota impugnata (del 19.06.2020 notificata il 9.07.2020- v. doc n.1), ed eventualmente recuperare nel prescritto termine di decadenza (ovvero con conguaglio entro il mese di luglio dell'anno successivo ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. n. 335/1995, dell'assegno sociale) eventuali esuberi, circostanza idonea ad escludere il dolo dell'accipiens. Sull'Ente erogatore – che aveva già diffidato la con la nota del 15.12.2016 del Pt_1 seguente tenore: i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall' hanno CP_1 per legge l'obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010). Per le prestazioni collegate al reddito di cui ha beneficiato non risulta pervenuta, entro il 31 marzo 2016, la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 da lei e dai suoi familiari (indicati nella tabella "soggetti con redditi rilevanti assenti"), necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni. Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito secondo il procedimento amministrativo previsto dalla legge, cui l' sta dando avvio nei confronti dei CP_1 pensionati che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione, deve comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2014, improrogabilmente entro 31 marzo
2017 , con una delle modalita indicate nel prosieguo )gravava, quindi, il dovere di diligenza, ossia l'onere di attivarsi per effettuare i controlli ed evitare la preannunciata revoca, intervenuta oltre due anni dopo la su citata – seppure tardiva rispetto al termine assegnato - comunicazione del Modello Red per l'anno 2014, cui si riferisce il provvedimento di recupero.
In altri termini, allorché la ha comunicato i dati reddituali (rimasti immutati e Pt_1 non idonei ad incidere, quindi, sulla prestazione già erogata), l' non aveva ancora CP_1 revocato la prestazione, sicché in carenza di titolo legittimante ha provveduto alla ripetizione delle somme ritenute indebite
In riforma della sentenza va, quindi, accolta la domanda con la dichiarazione di irripetibilità delle somme richiesta dall' con la nota impugnata. CP_1
Le spese dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo steso in calce.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.383/2023 emessa il 30 marzo 2023 dal Tribunale G.L. di Termini
Imerese, dichiara irripetibili la somma richiesta dall' con la nota del 19 giugno CP_1
2020 a titolo di assegno di invalidità per l'anno 2015. Condanna l' al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del CP_1 difensore dell'appellante quale distrattario, che liquida, per il primo, in € 1.278,00 e, per il secondo, in€ 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Michele De Maria
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