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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Giovanni Brigante e Marcella Mazzetti, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del direttore in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Raimund Bauer e Fabiola Leone resistente
oggetto: pagamento assegno ordinario di invalidità
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2022, ha Parte_1 dedotto: - di aver ottenuto in suo favore in data 16.6.2021 decreto di omologa per il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84, a seguito di giudizio di ATP, RG n. 97/2020; - che con missiva datata 17.07.2021, gli comunica il rigetto della domanda di CP_1 assegno ordinario di invalidità perché “… … negli ultimi 5 anni non risultano versati 156 contributi settimanali “. “Nello specifico risultano versati complessivamente solo 143 contributi settimanali nel periodo dal
19.09.2014 al 19.09.2019.”; - di avere presentato invano ricorso amministrativo avverso detta determinazione, rappresentando di avere provveduto, su richiesta di e previa autorizzazione del Giudice CP_1 dell'omologa, al versamento dell'importo di euro 1633,07 a titolo di contributi volontari entro il 2.3.2021.
Tutto ciò premesso, parte istante ha concluso per la condanna di al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da CP_1 marzo 2020, come riconosciuto con decreto di omologa del 17.6.2021. Costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'avversa CP_1 domanda, rappresentando che il beneficio richiesto era stato correttamente liquidato con decorrenza dal mese di gennaio 2021, stante il perfezionamento del requisito contributivo nel quarto trimestre 2020. All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso la causa e il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto rammentare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa del beneficio richiesto, essendo limitato all'accertamento del solo requisito sanitario (Cass. nr. 18377 del 2022; Cass.nr. 29275 del 2022; Cass. nr.
311 del 2023). Si è, altresì, precisato che: “……poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie
«strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento
2 amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato.” (cass. sez. lav., n.
30828 del 02.12.2024).
Logico corollario delle regole così fissate è che l' potrà sempre CP_1 rifiutare il pagamento del beneficio richiesto, in sede di verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e potrà poi eccepire i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. Come noto, ai sensi dell' art. 2 della l. n° 224/84 ed ai fini del diritto alla pensione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è considerato inabile l'assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Secondo l'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
La suddetta legge all'art. 4 richiede, oltre al requisito sanitario sopra indicato, un rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda) ed un requisito assicurativo minimo complessivo di cinque anni.
I suddetti requisiti hanno una evidente funzione selettiva, in conformità, peraltro, con la natura assicurativa e meritocratica della tutela: proteggere soltanto chi si è reso meritevole della protezione, attraverso un adeguato periodo di contribuzione al sistema previdenziale.
Nel caso di specie è pacifico ed emerge dalla documentazione in atti che parte ricorrente, pur avendo ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario, a seguito di decreto di omologa, con decorrenza dal mese di marzo 2020, ha tuttavia provveduto al versamento della contribuzione volontaria - necessaria ad integrare il requisito contributivo prescritto dalla legge per l'erogazione della prestazione anelata – solo in data
2.3.2021, con conseguente collocazione dei predetti versamenti nel quarto
3 trimestre del 2020 ed erogazione del beneficio con decorrenza dal gennaio 2021.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso non merita accoglimento.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/03/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cpc.
Brindisi, 11.2.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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