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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6428 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5477/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5477 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 marzo 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Poma, 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.Valentino Sirianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t.
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 478/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina Parte_1
n. 478/2022 che - a definizione del giudizio di opposizione al d.i. n. 1955/2018 del Tribunale di Latina, dalla stessa proposto nei confronti del
[...]
in - respingeva l'opposizione e confermava il Controparte_1 CP_1 decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
Parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione in accoglimento del motivo di cui al presente atto di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare
l'inesistenza-infondatezza del credito e/o revocare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n.
1955/2018, r.g. 4218/2018 emesso in favore del Controparte_2
, sito in in quanto infondata in fatto e diritto nel merito la
[...] CP_1 pretesa di cui al ricorso ed in quanto affetta da nullità la presupposta delibera del condominio del 17 maggio 2013 poiché in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1123 c.c. ha eseguito il riparto delle spese con la pacifica (non contestata dal ed illegittima esclusione degli interni CP_1 dal numero 51 al numero 57. Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA
e spese generali.”.
pag. 2/7 Rimaneva contumace l'appellato CP_1
All'udienza collegiale del 6 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata da domanda dell'appellante, formulata nella precisazione delle conclusioni, di sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. per la pendenza tra tra le stesse parti dinanzi il Giudice del Tribunale
Civile di Latina, Dott. Gaetano Negro - del procedimento r.g. 3536/2023, e dove sarebbe in corso CTU per la rettifica delle tabelle millesimali. L'appellante non produce gli atti introduttivi del giudizio sopra menzionato ma unicamente: - copia verbale del 10 settembre 2024 della causa rg. 3536/2023; - copia del provvedimento del 31 gennaio 2025 che ha stabilito il calendario della CTU iniziata in data 12 febbraio 2025 con il primo accesso in loco del CTU;
- copia del provvedimento che dispose la CTU del 12 settembre 2024.
La richiesta di sospensione non può essere accolta poiché, dalla lettura dell' allegata documentazione relativa al sopra indicato giudizio, non si rileva il presupposto di necessaria pregiudizialità richiesto per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.
La vicenda trae origine dalla citazione in opposizione al d.i. n. 1955/2018 del
Tribunale di Latina, proposta dall'odierna appellante nei confronti del in , che le aveva ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento degli oneri condominiali per € 24.870,85, relativi agli anni 2013 e
2014 ed aventi titolo dalla delibera dell'assemblea condominiale datata 17 maggio 2013. La non impugnava la delibera in oggetto ma, in via di CP_3 eccezione, ne lamentava l'invalidità a seguito di non corretta convocazione e poichè nella ripartizione delle spese non sarebbero stati ricompresi i millesimi pag. 3/7 dei proprietari di locali box. Lamentava altresì che gli oneri sarebbero stati erroneamente richiesti per intero alla nonostante la stessa fosse CP_3 comproprietaria al 50% dell'immibile ubicato nel condominio de quo.
Il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione e confermava il decreto opposto, rutenuto che: “In punto di sindacabilità nell' ambito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo della nullità/ annullabilità della delibera adottata ci si richiama alla Sentenza S.U. Cass.civ. n.9839/2021 secondo cui, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
Nella fattispecie il termine di impugnazione della delibera citata era spirato al momento della proposizione dell' opposizione con conseguente inammissibilità del motivo di opposizione dedotto”.
L'appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata sentenza nella parte in cui “giudica la delibera condominiale quale espressione di una consuetudine e non modificativa della tabella millesimale di riparto - sulla violazione di legge – art. 1123 c.c. e sulla creazione ultra legem di un differente regime di invalidità a seconda che la delibera crei una nuova tabella di riparto illegittima o disponga semplicemente il riparto in modo illegittimo”.
In particolare, ritiene l'appellante che la sentenza appellata sarebbe censurabile in quanto avrebbe riconosciuto l'esistenza di una prassi (illegittima) di ripartizione della spese condominiali in assenza di alcuna prova e che invece pag. 4/7 nella specie la delibera sarebbe affetta da nullità per erronea applicazione in concreto dei criteri di riparto.
La doglianza è infondata e va respinta.
Secondo il principio già sancito da Cassazione a SSUU n. 9839/2021 e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza della Suprema Corte sez. II - 22/12/2023,
n. 35811 “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dalla L. n. 220 del 2012, art. 15 mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2”.
La Suprema Corte enuncia poi in maniera univoca il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che
pag. 5/7 quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del Codice civile;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. In particolare,
i vizi della delibera assembleare attinenti alla suddivisione delle spese, ove non venga dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, non possono essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento”. (Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n.37857).
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha impugnato la delibera ex art 1137 c.c. limitandosi a proporre una mera eccezione di invalidità e – trattandosi i lamentati vizi della delibera de qua suscettibili, laddove sussistenti, di inficiarne la validita per annullabilità e non nullità della stessa – alla luce dei principi innanzi enunciati dalla Suprema Corte anche a SSUU), la domanda proposta dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio appare improcedibile, come correttamente statuito dal giudicante di prime cure per non aver proposto, nei termini ex art. 1137 c.c., apposita domanda riconvenzionale di annullamento .
Per i suesposti motivi, la Corte respinge l'appello, restando assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese di lite nei confronti del convenuto attesa la sua CP_1 contumacia nel presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 6/7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in avverso la sentenza del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Latina n. 478/2022;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 5477/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5477 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 marzo 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo Poma, 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.Valentino Sirianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t.
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 478/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina Parte_1
n. 478/2022 che - a definizione del giudizio di opposizione al d.i. n. 1955/2018 del Tribunale di Latina, dalla stessa proposto nei confronti del
[...]
in - respingeva l'opposizione e confermava il Controparte_1 CP_1 decreto opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
Parte appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione in accoglimento del motivo di cui al presente atto di appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare
l'inesistenza-infondatezza del credito e/o revocare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n.
1955/2018, r.g. 4218/2018 emesso in favore del Controparte_2
, sito in in quanto infondata in fatto e diritto nel merito la
[...] CP_1 pretesa di cui al ricorso ed in quanto affetta da nullità la presupposta delibera del condominio del 17 maggio 2013 poiché in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1123 c.c. ha eseguito il riparto delle spese con la pacifica (non contestata dal ed illegittima esclusione degli interni CP_1 dal numero 51 al numero 57. Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA
e spese generali.”.
pag. 2/7 Rimaneva contumace l'appellato CP_1
All'udienza collegiale del 6 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata da domanda dell'appellante, formulata nella precisazione delle conclusioni, di sospensione del presente giudizio ex art. 295
c.p.c. per la pendenza tra tra le stesse parti dinanzi il Giudice del Tribunale
Civile di Latina, Dott. Gaetano Negro - del procedimento r.g. 3536/2023, e dove sarebbe in corso CTU per la rettifica delle tabelle millesimali. L'appellante non produce gli atti introduttivi del giudizio sopra menzionato ma unicamente: - copia verbale del 10 settembre 2024 della causa rg. 3536/2023; - copia del provvedimento del 31 gennaio 2025 che ha stabilito il calendario della CTU iniziata in data 12 febbraio 2025 con il primo accesso in loco del CTU;
- copia del provvedimento che dispose la CTU del 12 settembre 2024.
La richiesta di sospensione non può essere accolta poiché, dalla lettura dell' allegata documentazione relativa al sopra indicato giudizio, non si rileva il presupposto di necessaria pregiudizialità richiesto per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.
La vicenda trae origine dalla citazione in opposizione al d.i. n. 1955/2018 del
Tribunale di Latina, proposta dall'odierna appellante nei confronti del in , che le aveva ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento degli oneri condominiali per € 24.870,85, relativi agli anni 2013 e
2014 ed aventi titolo dalla delibera dell'assemblea condominiale datata 17 maggio 2013. La non impugnava la delibera in oggetto ma, in via di CP_3 eccezione, ne lamentava l'invalidità a seguito di non corretta convocazione e poichè nella ripartizione delle spese non sarebbero stati ricompresi i millesimi pag. 3/7 dei proprietari di locali box. Lamentava altresì che gli oneri sarebbero stati erroneamente richiesti per intero alla nonostante la stessa fosse CP_3 comproprietaria al 50% dell'immibile ubicato nel condominio de quo.
Il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione e confermava il decreto opposto, rutenuto che: “In punto di sindacabilità nell' ambito del giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo della nullità/ annullabilità della delibera adottata ci si richiama alla Sentenza S.U. Cass.civ. n.9839/2021 secondo cui, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
Nella fattispecie il termine di impugnazione della delibera citata era spirato al momento della proposizione dell' opposizione con conseguente inammissibilità del motivo di opposizione dedotto”.
L'appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata sentenza nella parte in cui “giudica la delibera condominiale quale espressione di una consuetudine e non modificativa della tabella millesimale di riparto - sulla violazione di legge – art. 1123 c.c. e sulla creazione ultra legem di un differente regime di invalidità a seconda che la delibera crei una nuova tabella di riparto illegittima o disponga semplicemente il riparto in modo illegittimo”.
In particolare, ritiene l'appellante che la sentenza appellata sarebbe censurabile in quanto avrebbe riconosciuto l'esistenza di una prassi (illegittima) di ripartizione della spese condominiali in assenza di alcuna prova e che invece pag. 4/7 nella specie la delibera sarebbe affetta da nullità per erronea applicazione in concreto dei criteri di riparto.
La doglianza è infondata e va respinta.
Secondo il principio già sancito da Cassazione a SSUU n. 9839/2021 e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza della Suprema Corte sez. II - 22/12/2023,
n. 35811 “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dalla L. n. 220 del 2012, art. 15 mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al difetto assoluto di attribuzioni, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2”.
La Suprema Corte enuncia poi in maniera univoca il principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che
pag. 5/7 quest'ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, del Codice civile;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca soltanto vizi comportanti
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. In particolare,
i vizi della delibera assembleare attinenti alla suddivisione delle spese, ove non venga dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri, non possono essere sindacati dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera, in mancanza di apposita domanda riconvenzionale di annullamento”. (Cassazione civile sez. II, 28/12/2022, n.37857).
Nel caso che ci occupa, l'opponente non ha impugnato la delibera ex art 1137 c.c. limitandosi a proporre una mera eccezione di invalidità e – trattandosi i lamentati vizi della delibera de qua suscettibili, laddove sussistenti, di inficiarne la validita per annullabilità e non nullità della stessa – alla luce dei principi innanzi enunciati dalla Suprema Corte anche a SSUU), la domanda proposta dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio appare improcedibile, come correttamente statuito dal giudicante di prime cure per non aver proposto, nei termini ex art. 1137 c.c., apposita domanda riconvenzionale di annullamento .
Per i suesposti motivi, la Corte respinge l'appello, restando assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese di lite nei confronti del convenuto attesa la sua CP_1 contumacia nel presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 6/7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
in avverso la sentenza del Controparte_1 CP_1
Tribunale di Latina n. 478/2022;
2) nulla per le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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