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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n1437\2023 del R.G. Previdenza T R A
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. FRANCIOSA ANNALISA
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti,
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., stante l'esito negativo della domanda di invalidità civile presentata in via amministrativa, ed, a seguito dell'esito negativo della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento e della l.104\1992 art 3.co 3.
CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La domanda attorea è infondata.
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere
1 di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie ( v. ricorso introduttivo in atti ove non si indica nemmeno quale sarebbe la documentazione medica non presa in considerazione dal ctu) tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate, in considerazione della natura delle parti e delle questioni dedotte.
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico CP_ dell' in forza della dichiarazione in atti ex art. 152 disp att.c.p.c..
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso e per l'effetto, omologa l'accertamento negativo del requisito sanitario;
compensa le spese di lite
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico CP_ dell' .
Così deciso in Avellino, il 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
2
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. FRANCIOSA ANNALISA
C O N T R O
, rappresentato e difeso come in Controparte_1 atti,
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., stante l'esito negativo della domanda di invalidità civile presentata in via amministrativa, ed, a seguito dell'esito negativo della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento e della l.104\1992 art 3.co 3.
CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
La domanda attorea è infondata.
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere
1 di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie ( v. ricorso introduttivo in atti ove non si indica nemmeno quale sarebbe la documentazione medica non presa in considerazione dal ctu) tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate, in considerazione della natura delle parti e delle questioni dedotte.
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico CP_ dell' in forza della dichiarazione in atti ex art. 152 disp att.c.p.c..
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso e per l'effetto, omologa l'accertamento negativo del requisito sanitario;
compensa le spese di lite
Le spese di ctu liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico CP_ dell' .
Così deciso in Avellino, il 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
2