Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 12.02.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Diego Brambilla ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 25.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti invasivi della reciproca privacy.
2. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore , minorenne, verrà affidata congiuntamente ai genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare a Vimercate (MB) alla Via Duca degli Abruzzi n. 28, ove risiede e dove manterrà la residenza ad ogni effetto di legge.
Stante l'ormai prossima maggiore età della figlia minore , al padre sarà garantita la più Per_1
ampia facoltà di visita e possibilità per lo stesso di trascorrere con la minore adeguati periodi, compatibilmente con le rispettive eIGenze lavorative dei genitori e con quelle scolastiche ed extrascolastiche della figlia e con le sue eIGenze.
(10/09/2025), qui di seguito viene riportano quale minimo garantito, fatti salvi Persona_1
diversi accordi ampliativi e/o modificativi del diritto di visita in ragione anche dei desiderata della figlia , tra i genitori, quanto segue: Per_1
• il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nelle giornate di martedì e mercoledì, Per_1 dall'uscita della minore dalla scuola e sino alle ore 22.00. Il padre si recherà personalmente a prelevare la minore presso l'abitazione della madre (o in diverso luogo concordato) ed ivi dovrà riaccompagnarla secondo i termini stabiliti.
• Durante il fine settimana, a periodi alterni, il padre potrà tener con se la minore dalle h. 10,00 del sabato e fino alle h. 21,00 della domenica.
• la minore trascorrerà le vacanze estive nel mese di agosto 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. I genitori stabiliranno, entro la fine del mese di maggio del corrente anno, con chi trascorrerà i primi 15 gg. e con chi i restanti. Sempre entro il medesimo mese di maggio, i coniugi regolamenteranno gli ulteriori periodi di vacanza della minore dagli impegni scolastici (quota parte del mese di giugno, luglio e quota parte del mese di settembre) affinché la minore possa trascorrere con entrambi i genitori adeguati tempi di permanenza, ed eventualmente anche con i nonni e/o con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
• Per le vacanze di Pasqua la minore trascorrerà tre giorni continuativi con il padre, tra cui una delle giornate di festa (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Per l'anno 2025 i genitori stabiliscono che il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore con la madre.
• Relativamente alle vacanze di Natale 2025, avendo ormai raggiunto in quella data, la figlia minore
, la maggiore età, le parti si riservano di concordare con essa le modalità di visita;
nel caso Per_1 nell'anno solare vi fossero c.d. “ponti” (per inciso 25 aprile, 1° maggio, Festa della Repubblica etc..), gli stessi verranno trascorsi con i genitori in regime di alternanza;
• Le parti dichiarano di aver concordato ogni aspetto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale della minore, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e degli aspetti sanitari e di cura;
• I genitori fino al raggiungimento della maggiore età della minore, si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con la minore;
• La madre, quale genitore prevalentemente collocatario, informerà il padre delle condizioni di salute e reciprocamente i genitori si impegnano a tenersi informati di ogni altra questione di particolare importanza riguardante la stessa. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, anche religiosa, allo sviluppo ed alla salute della ragazza, in conformità con le eIGenze ed attitudini della stessa.
3. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE DI FAMIGLIA, PERTINENZE E ARREDI
• La casa coniugale sita in Vimercate (MB) alla Via Duca degli Abruzzi n. 28, così come meglio identificata in premessa, di proprietà della IG.ra , rimarrà nella disponibilità della Parte_1 madre con quanto l'arreda e la correda, che vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie e . I coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione Persona_1 Persona_2
bonaria delle suppellettili e dei beni collocati nell'immobile e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro. Il IG. dichiara di aver già trasferito, previo Per_1
consenso della moglie, altrove la propria residenza;
• Il IG. dichiara di aver già asportato i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
Parte_2
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLE FIGLIE, SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO
UNICO.
• Il IG. verserà alla IG.ra un contributo al mantenimento per la Parte_2 Parte_1
Per_ figlia (minore) e per la figlia (maggiorenne non economicamente autosufficiente) per Per_1
complessivi euro 650,00= (seicentocinquanta/00) mensili, euro 325,00 (trecentoventicinque) cadauna, somma che dovrà essere versata entro il giorno 12 di ciascun mese.
Detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione annuale, calcolata sulla base degli indici ISTAT
a far tempo dal primo anno successivo alla data della sottoscrizione della presente;
• Entrambi i genitori comunicheranno ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura della figlia minore;
• I coniugi, ove necessario, si concedono reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio;
• Le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia minore , e di quella Per_1
Per_ maggiorenne non economicamente autosufficiente , saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno più precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conIGliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eIGenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
- Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, fornendo adeguata documentazione di spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
• L'assegno unico verrà attribuito alla IG.ra nella misura del 100%, gli assegni Parte_1
familiari verranno percepiti dal genitore collocatario, fatto salvo che questi non abbia diritto alla loro percezione;
• Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia verranno operati dai coniugi nella misura del 50% secondo il regime fiscale già in essere fra le parti.
5. VARIE
• I coniugi dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi delle figlie e si impegnano a dare esecuzione ai suddetti accordi a partire dalla firma del presente accordo;
• I IG.ri e provvederanno ad estinguere il rapporto di c/c corrente Parte_1 Parte_2
comune avente n. 1000000435671 intrattenuto presso entro e non oltre Controparte_1
28/02/2025 e a dividere equamente la somma risultante in giacenza alla data di chiusura, al netto delle spese di chiusura conto;
• La IG.ra , si impegna a rifondere al IG. , entro e non oltre la data Parte_1 Parte_2
del 31/03/2025, la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila), a titolo di restituzione al IG.
di somme dallo stesso anticipate per l'acquisto dell'autovettura Nissan di sua proprietà Per_1
e/o a vario titolo per l'acquisto di suppellettili che rimarranno nell'immobile di proprietà della IG.ra
; Pt_1
• La IG.ra si accollerà il debito, o, ove non possibile, comunque provvederà a Parte_1
sostenerne gli esborsi, relativi alla restituzione del prestito chirografario di cui in premessa in essere
, avente n. rif. 001/02611411/08, per l'acquisto dell'autovettura Nissan di sua Controparte_1
proprietà;
• L'importo relativo ai fondi di investimento Contratto n. 2158206 , CP_1 CP_1
dismessi gli stessi, il cui controvalore al 31/12/2024 risultava essere pari ad euro 23.046,00, o nella diversa misura che verrà determinata all'atto della dismissione, verrà trattenuto della IG.ra
[...]
. Pt_1
• I coniugi fatto salvo le obbligazioni ut supra dichiarano di aver già definito ogni reciproca pendenza di carattere economico e che nulla è dovuto a qualsiasi titolo reciprocamente;
Con compensazione delle spese di procedura tra le Parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Vimercate in data 08.05.2000;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vimercate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n.19, parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio in data 13.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti