Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del silenzio serbato dalla A.S.P. -OMISSIS-sull'istanza pec del 15.9.2025 (prot. n. -OMISSIS- del 16.9.2025), afferente all’inserimento dell’istante nell’elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo dell'attività di Igienista dentale in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie con-seguite all'estero ex art. 15, D.L.30.3.2023, n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 26.5.2023, n. 56, ed ex D.A. n. 43/2023 del SSR Sicilia e relativo Allegato;
b) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comun-que possa ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 24 marzo 2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. AN SA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Visto il ricorso in epigrafe, con cui il ricorrente ha agito per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa in ordine all’istanza, presentata in data 15 settembre 2025, volta all’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei all’esercizio temporaneo della professione di igienista dentale ex art. 15, D.L.30.3.2023, n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 26.5.2023, n. 56, ed ex D.A. n. 43/2023;
Rilevato che non si è costituita in giudizio l’ASP di -OMISSIS-ancorché ritualmente evocata in giudizio mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi;
Vista la memoria depositata il 24 marzo 2026 con cui il ricorrente, dato atto che con pec del 2.12.2025 è intervenuto il provvedimento dell’A.S.P. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, di pari data, abilitante all’esercizio temporaneo della professione sanitaria, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Considerato che, a fronte dell’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.
Stimato che, secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione intimata che ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 500 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato-; somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
AN SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SA | GI EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.