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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G.3713/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri IA, all'esito dell'udienza del 18/11/2025, tenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3713/24 R.A.L., promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., da:
e , n.q. di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 del minore , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Persona_1 telematicamente al ricorso, dall'Avv. DE SANTIS MARIANGELA
-ricorrenti-
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace-
Conclusioni: per la ricorrente quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt.442, nonché ex art. 700 c.p.c., depositato il 07/11/2024 e ritualmente notificato, e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 CP_2
[... perché venisse accertato, anche in via cautelare, il diritto del minore CP_1
1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia
CP_2 ABA) presso il centro accreditato ove era stata protocollata l'impegnativa a novembre 2022 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 10
CP_2 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, sempre in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei costi da loro sostenuti, sino all'inserimento
CP_2 nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore,
CP_2 per un totale di 10 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione. Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle 10 ore settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente protocollata
CP_2 CP_1 presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la
CP_2 CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente da dicembre 2023 al 30/09/2024 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.3.704,08 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 10/2024) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la
CP_2 convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dal minore, entro la misura prescritta di 10 ore settimanali, dalla data del dicembre 2023, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2 I ricorrenti hanno dedotto che:
1. il minore , nato a [...] Persona_1 CP_1 10/09/2019, risulta affetto da disturbo dello Spettro Autistico – livello 2 (con necessità di supporto significativo) - così come confermato dalla di appartenenza nella
CP_2 relazione datata 26/10/2022 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (10 ore settimanali) (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo;
all. 2: prescrizione terapia);
2. l'impegnativa rilasciata all'esito della Per_2 valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro Diagnostico di Arce a novembre 2022 e,
CP_2 successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail
CP_2 anche agli altri centri convenzionati (Villa Alba, CRN Piedimonte San Germano, STS di Sora);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i genitori, non potendo prolungare la sospensione della terapia
CP_2 senza arrecare pregiudizio al minore, si trovavano costretti ad attivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla raccomandato dalle Linee Guida;
5. con
CP_2 la supervisione della Dott.ssa , il percorso riabilitativo veniva intrapreso Persona_3
2 per n. 4 ore settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di appartenenza - in ragione delle effettive capacità CP_2 economiche;
6. con successive mail, i genitori del minore chiedevano chiarimenti in merito alla tempistica delle liste di attesa, senza ottenere alcun riscontro (all. 4);
7. nonostante la consegna dell'impegnativa a novembre 2022, il minore non è stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con Par metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Guida dell' ;
8. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di CP_2 appartenenza, i ricorrenti continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n. 4 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
9. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 25,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora; 10. il nucleo famigliare risulta composto dal , unico percettore di Parte_1 reddito, e nato a [...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 CP_1 29/09/2023. La retribuzione mensile percepita dal è pari a circa 1.700,00 euro CP_3 netti, somma a mezzo della quale fa fronte alle esigenze del nucleo famigliare e a tutte le esigenze di cura del piccolo , con evidente impossibilità di sostenere la Per_1 terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad euro 1.100,00 (all. 5: ISEE;
all. 6: prospetto paga); 11. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del dicembre 2023 alla data del 30/09/2024 risultano essere pari ad euro 3.704,08- (all. 7: fatture terapia e distinte di pagamento); 12. con comunicazione pec del 02/07/2024 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA, a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 8: comunicazione pec del 02/07/2024); 13. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 14. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di datata 26/10/2022 all'esito della quale è stata Per_2 prescritta terapia ABA ad impegno medio (10 ore settimanali); 15. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art. 1 statuisce quanto segue: “il Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n. 833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze
3 scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento Controparte_4 delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 17. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 18. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
19. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui il CP_2 minore risulta in carico;
20. sussiste il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
21. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore. Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute del minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
22. vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
4 Regolarmente notificato il ricorso, la non si è costituita in Controparte_5 giudizio. Con ordinanza cautelare resa in data 12/12/2024, la domanda d'urgenza è stata accolta ed è stato ordinato alla convenuta di di procedere CP_2 CP_1 all'inserimento immediato del minore nel progetto terapeutico Persona_1 prescritto dalla di consistente nella somministrazione della terapia CP_2 CP_1 ABA nella misura di ore 10 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla CP_2 data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato. Fissata l'udienza per il giudizio di merito, la onvenuta è rimasta contumace. CP_2 Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.25, infine all'udienza del 18.11.2025, tenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa e, all'esito, decisa con sentenza. Il ricorso merita accoglimento per i motivi già evidenziati nell'ordinanza cautelare, in punto di sussistenza del fumus boni iuris. Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della CP_2 territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”. La Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Peraltro la Cassazione ha evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Pertanto, sulla base del richiamata pronuncia della Cassazione, va dunque dichiarato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va inoltre rilevato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, per cui è causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6 Infatti, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
5 Ne deriva, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6 Invero, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.” Il successivo comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.” L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014- 2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”. Inoltre il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”. Alla luce di tale normativa, pertanto, il trattamento con metodologia ABA è da ritenersi un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Ne deriva che la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad CP_2 erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 commi 2 e 7 del D.Lgs. 502/92. Ciò posto, nel caso di specie, è emerso che:
1. il minore risulta affetto da disturbo dello spettro autistico – Persona_1 livello 2 (con necessità di supporto significativo) – come da diagnosi effettuata da struttura pubblica, l'Ambulatorio Autismo di della di appartenenza Per_2 CP_2 nella relazione datata 26/10/2022 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (10 ore settimanali) (all. 1: relazione
6 Ambulatorio Autismo all. 2: prescrizione terapia);
2. i ricorrenti hanno Per_2 prontamente consegnato, come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata CP_2 all'esito della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo, al Centro Diagnostico di Cont Arce a novembre 2022 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della hanno inoltrato l'impegnativa a mezzo mail anche agli altri centri convenzionati;
3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattato dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA;
5) tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato, seppur non nella misura prescritta, per 4 ore settimanali (all. 7: copia fatture e distinte di pagamento terapia ABA). Ne deriva che del tutto legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 10 settimanali, oltre al CP_2 rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla documentazione in atti che: 1) il trattamento ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 10 ore settimanali;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA. Ciò posto, le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio non possono escludere il rimborso. Al riguardo si osserva che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio). Tuttavia, tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, circostanza che ricorre nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019). Parimenti la ove operi una distinzione, senza una ragione giuridicamente Pt_5 rilevante, tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., realizza un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Tale distinzione, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il
7 principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297). Pertanto, in tali ipotesi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza (cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi per la somministrazione della terapia ABA al minore nella misura di ore 10 settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla Persona_1 di protocollata presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di CP_2 CP_1 Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della CP_2 convenuta nel progetto riabilitativo ABA.
Nel corso del giudizio è anche emerso che il minore non è stato ancora inserito nel progetto riabilitativo strutturato dalla che quindi il costo delle cure e della terapia CP_2 ABA è restato a carico dei genitori, sebbene – a fronte delle disponibilità economiche del nucleo familiare - in misura inferiore alle 10 ore prescritte. Tale circostanza consente di ritenere legittima la richiesta attorea di rimborso dei costi sino alla data di inserimento effettivo nel programma attivato presso il centro convenzionato.
Infine, tenuto conto dei costi sostenuti e documentati, la convenuta va condannata CP_2 a rimborsare ai ricorrenti i costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal dicembre 2023 al 30/09/2024, costi quantificati in misura di €.3.704,08 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), oltre ai costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della CP_2 convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto al giudizio di merito, dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1 [...] : Controparte_1
1) accerta e dichiara il diritto del minore all'inserimento Persona_1 immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla , consistente nella Controparte_5 somministrazione della terapia ABA nella misura di 10 ore settimanali, e, per l'effetto, ordina alla convenuta di procedere all'inserimento del minore presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la CP_2 supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato;
8 2) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i costi sostenuti per la CP_2 terapia fruita dal minore nel periodo dal dicembre 2023 al Persona_1 30/09/2024, costi quantificati in misura di €.3.704,08 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione);
3) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in CP_2 complessivi €.1.701,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri IA, all'esito dell'udienza del 18/11/2025, tenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3713/24 R.A.L., promosso con ricorso ex artt.442, nonché 669 bis e 700 c.p.c., da:
e , n.q. di legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 del minore , rappresentati e difesi, giusta procura allegata Persona_1 telematicamente al ricorso, dall'Avv. DE SANTIS MARIANGELA
-ricorrenti-
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumace-
Conclusioni: per la ricorrente quelle del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt.442, nonché ex art. 700 c.p.c., depositato il 07/11/2024 e ritualmente notificato, e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , hanno convenuto in giudizio la Persona_1 CP_2
[... perché venisse accertato, anche in via cautelare, il diritto del minore CP_1
1 all'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia
CP_2 ABA) presso il centro accreditato ove era stata protocollata l'impegnativa a novembre 2022 e/o al rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 10
CP_2 settimanali, oltre al rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo e/o per il periodo ritenuto di giustizia. Per l'effetto, i ricorrenti hanno chiesto, sempre in via cautelare, di condannare la convenuta al rimborso totale dei costi da loro sostenuti, sino all'inserimento
CP_2 nel progetto riabilitativo articolato dalla per la terapia ABA in favore del minore,
CP_2 per un totale di 10 ore settimanali oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione. Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA entro il limite delle 10 ore settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla di e ritualmente protocollata
CP_2 CP_1 presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di Arce), dal novembre 2022 sino all'accoglimento dell'istanza cautelare e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda d'urgenza, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della In conseguenza, hanno chiesto di condannare la
CP_2 CP_2 convenuta, in favore della parte ricorrente, al rimborso totale dei costi sostenuti per la terapia fruita, oltre ai correlati costi sostenuti per la supervisione (così come risultante dalle fatture allegate), per il periodo corrente da dicembre 2023 al 30/09/2024 ovvero al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.3.704,08 e/o la misura ritenuta di giustizia oltre che dei costi sostenuti successivamente (dal 10/2024) sino all'accoglimento dell'istanza cautelare. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, gli attori hanno chiesto condannare la
CP_2 convenuta al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi sostenuti privatamente per il trattamento riabilitativo ABA seguito dal minore, entro la misura prescritta di 10 ore settimanali, dalla data del dicembre 2023, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo articolato dalla
CP_2 I ricorrenti hanno dedotto che:
1. il minore , nato a [...] Persona_1 CP_1 10/09/2019, risulta affetto da disturbo dello Spettro Autistico – livello 2 (con necessità di supporto significativo) - così come confermato dalla di appartenenza nella
CP_2 relazione datata 26/10/2022 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (10 ore settimanali) (all. 1: relazione Ambulatorio Autismo;
all. 2: prescrizione terapia);
2. l'impegnativa rilasciata all'esito della Per_2 valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo veniva prontamente consegnata, come da disposizioni della al Centro Diagnostico di Arce a novembre 2022 e,
CP_2 successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della inoltrata a mezzo mail
CP_2 anche agli altri centri convenzionati (Villa Alba, CRN Piedimonte San Germano, STS di Sora);
3. nonostante la pronta consegna della prescrizione e delle rassicurazioni in merito all'inserimento nelle liste di attesa, i genitori restavano in attesa della strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto che, però, nonostante le comunicazioni informali e l'inserimento in lista di attesa, non interveniva;
4. in ragione dell'inerzia della i genitori, non potendo prolungare la sospensione della terapia
CP_2 senza arrecare pregiudizio al minore, si trovavano costretti ad attivarsi privatamente per il percorso riabilitativo prescritto dalla raccomandato dalle Linee Guida;
5. con
CP_2 la supervisione della Dott.ssa , il percorso riabilitativo veniva intrapreso Persona_3
2 per n. 4 ore settimanali non potendo, i genitori, garantire un numero maggiore di ore – così come prescritto dalla di appartenenza - in ragione delle effettive capacità CP_2 economiche;
6. con successive mail, i genitori del minore chiedevano chiarimenti in merito alla tempistica delle liste di attesa, senza ottenere alcun riscontro (all. 4);
7. nonostante la consegna dell'impegnativa a novembre 2022, il minore non è stato ancora contattato dal Centro accreditato ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con Par metodologia ABA, come da raccomandazione delle Linee Guida dell' ;
8. in ragione delle prescrizioni rilasciate dalla struttura sanitaria, a fronte dell'inerzia della di CP_2 appartenenza, i ricorrenti continuano a sostenere privatamente il costo per il percorso terapeutico ABA presso specialisti privati per n. 4 ore settimanali, non potendo integrare le terapie in ragione dell'impossibilità economica di sostenerne il costo nella misura prescritta dalla struttura sanitaria con evidente pregiudizio per lo stato di salute del minore;
9. il costo della terapia ABA attualmente sostenuto è pari a circa euro 25,00- ad ora, oltre costi per supervisione, effettuata con cadenza mensile, pari ad euro 80,00 l'ora; 10. il nucleo famigliare risulta composto dal , unico percettore di Parte_1 reddito, e nato a [...] Parte_2 Persona_1 Parte_4 CP_1 29/09/2023. La retribuzione mensile percepita dal è pari a circa 1.700,00 euro CP_3 netti, somma a mezzo della quale fa fronte alle esigenze del nucleo famigliare e a tutte le esigenze di cura del piccolo , con evidente impossibilità di sostenere la Per_1 terapia nella misura prescritta il cui costo risulterebbe essere non inferiore ad euro 1.100,00 (all. 5: ISEE;
all. 6: prospetto paga); 11. complessivamente, quindi, in ragione dell'inerzia della struttura sanitaria, i costi sostenuti dai ricorrenti per la terapia ABA, dalla data del dicembre 2023 alla data del 30/09/2024 risultano essere pari ad euro 3.704,08- (all. 7: fatture terapia e distinte di pagamento); 12. con comunicazione pec del 02/07/2024 i ricorrenti richiedevano l'immediato inserimento in progetto riabilitativo ABA, a fronte della prescrizione ritualmente protocollata, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione del percorso riabilitativo presso professionisti privati (all. 8: comunicazione pec del 02/07/2024); 13. le linee guida elaborate dall'Istituto Superiore della Sanità per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico raccomandano la terapia comportamentale ABA affermando che “tra i programmi intensivi comportamentali, il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”; 14. la necessità del percorso riabilitativo ABA, nel caso di specie, è stata riconosciuta nella relazione dell'Ambulatorio Autismo di datata 26/10/2022 all'esito della quale è stata Per_2 prescritta terapia ABA ad impegno medio (10 ore settimanali); 15. il D.L.gs. n.502 del 30/12/1992 (Tutela del diritto alla Salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza”) all'art. 1 statuisce quanto segue: “il Servizio Sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche ed in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla l. 23/12/1978 n. 833, art. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. L'art.1, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992 statuisce che “sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze
3 scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”; 16. la L. 134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, all'art.2 ha previsto che l' debba procedere all'aggiornamento Controparte_4 delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali, mentre all'art.3 ha statuito che “si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”; 17. gli impegni imposti dalle norme sopra richiamate sono stati ribaditi anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.”; 18. infine, l'art. 74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22/10/2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuti” con la conseguenza che tale trattamento deve essere garantito dal SSR;
19. nel caso in esame, è evidente l'esigenza di garantire al minore la fruizione della terapia ABA nella misura prescritta dalla di appartenenza, non essendo possibile CP_2 sospendere la terapia in ragione della gravità del disturbo e soprattutto in ragione dell'età evolutiva del paziente, per cui parte ricorrente – a fronte dell'inerzia della struttura sanitaria – si trova, a tutt'oggi, a dover sostenere i costi della terapia, in attesa dell'inserimento in programma individualizzato strutturato dalla presso cui il CP_2 minore risulta in carico;
20. sussiste il diritto al rimborso dei costi sostenuti per la terapia ABA, in quanto prestazione sanitaria indifferibile ed urgente, stante impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire l'intervento e la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche;
21. sussiste una situazione di periculum in mora, giacché il costo della terapia nella misura prescritta, anche a fronte delle altre esigenze del minore e degli altri componenti il nucleo familiare cui debbono far fronte i ricorrenti, non risulterebbe sostenibile con evidente pregiudizio per la salute del minore. Allo stesso modo, la tutela del diritto alla salute del minore risulterebbe pregiudicato dalla tempistica relativa al giudizio ordinario volta ad ottenere il ristoro dei costi sostenuti;
22. vi è la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, in ragione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1781/2022, in quanto il caso di specie non riguarda l'ipotesi di “richiesta di ampliamento del programma individuale di intervento”, ma la “contestazione circa l'esecuzione di un “programma individuale” di intervento”.
4 Regolarmente notificato il ricorso, la non si è costituita in Controparte_5 giudizio. Con ordinanza cautelare resa in data 12/12/2024, la domanda d'urgenza è stata accolta ed è stato ordinato alla convenuta di di procedere CP_2 CP_1 all'inserimento immediato del minore nel progetto terapeutico Persona_1 prescritto dalla di consistente nella somministrazione della terapia CP_2 CP_1 ABA nella misura di ore 10 settimanali, presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la supervisione, sino alla CP_2 data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato. Fissata l'udienza per il giudizio di merito, la onvenuta è rimasta contumace. CP_2 Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.25, infine all'udienza del 18.11.2025, tenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata discussa e, all'esito, decisa con sentenza. Il ricorso merita accoglimento per i motivi già evidenziati nell'ordinanza cautelare, in punto di sussistenza del fumus boni iuris. Osserva preliminarmente il Giudicante che la Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza n.1781/2022, ha statuito che le domande di accertamento del diritto di un minore ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, sia nella modalità diretta che per equivalente monetario indennitario, e di condanna della CP_2 territorialmente competente nelle due forme esecutive alternative prospettate, pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione dell'art.133, comma 1, lett. c), D.Lgs. 241/2013 (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … le controversie in materia di pubblici servizi … relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione”. La Cassazione ha evidenziato che non è dubbio che nel caso di specie si tratti di "pubblico servizio" e che debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente.
Peraltro la Cassazione ha evidenziato che diverso è il caso in cui non si richieda l'ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), ma si verta nell'ipotesi – come nel caso di specie - di contestazione dell'esecuzione di un "programma individuale" di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, intervento disposto, ma non attuato, dalla P.A. sanitaria (cfr. anche Cass., Sez. U, ordinanza n.20164 del 24/09/2020).
Pertanto, sulla base del richiamata pronuncia della Cassazione, va dunque dichiarato che sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario in ordine alle domande proposte dagli attori, di accertamento del diritto del figlio minore all'attuazione del trattamento terapeutico prescritto dall'Ambulatorio Autismo di Ceccano (FR) della convenuta. CP_2
Va inoltre rilevato che il trattamento riabilitativo con il metodo ABA, per cui è causa, è una prestazione sanitaria e che pertanto può essere posta a carico del CP_6 Infatti, l'art.74 della Legge Regionale del Lazio n.7 del 22.10.2018 ha formalmente riconosciuto l'ABA e altri trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”.
5 Ne deriva, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 7, del D.Lgs. n.502/92 e del D.C.P.M. del 12.1.2017, l'obbligo del di fornire tale trattamento. CP_6 Invero, l'art.1, comma 2, D.Lgs. n.502/92 così statuisce: “2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.” Il successivo comma 7 del citato articolo aggiunge che: “
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.” L'art.3 della Legge n.134/2015 prevede poi che i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico vengano aggiornati sulla base delle più avanzate conoscenze specifiche. La norma infatti prevede: “1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014- 2016, … si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.”. Inoltre il D.C.P.M. 12.1.2017 nell'aggiornare i L.E.A. ha previsto all'art.60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”. Alla luce di tale normativa, pertanto, il trattamento con metodologia ABA è da ritenersi un trattamento riabilitativo compreso nei L.E.A. e riconosciuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Ne deriva che la metodologia ABA rientra nei trattamenti sanitari che il servizio sanitario regionale e, in conseguenza, la convenuta, è tenuta ad CP_2 erogare a tutti gli assistiti purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 commi 2 e 7 del D.Lgs. 502/92. Ciò posto, nel caso di specie, è emerso che:
1. il minore risulta affetto da disturbo dello spettro autistico – Persona_1 livello 2 (con necessità di supporto significativo) – come da diagnosi effettuata da struttura pubblica, l'Ambulatorio Autismo di della di appartenenza Per_2 CP_2 nella relazione datata 26/10/2022 all'esito della quale veniva prescritta terapia riabilitativa comportamentale ad impegno medio (10 ore settimanali) (all. 1: relazione
6 Ambulatorio Autismo all. 2: prescrizione terapia);
2. i ricorrenti hanno Per_2 prontamente consegnato, come da disposizioni della l'impegnativa rilasciata CP_2 all'esito della valutazione effettuata dall'Ambulatorio Autismo, al Centro Diagnostico di Cont Arce a novembre 2022 e, successivamente, a fronte delle diverse disposizioni della hanno inoltrato l'impegnativa a mezzo mail anche agli altri centri convenzionati;
3. è incontestato che - nonostante la prescrizione ed il protocollo della richiesta - il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo, né è stato contattato dai Centri accreditati ai fini dell'inserimento in progetto riabilitativo con metodologia ABA;
5) tale situazione ha costretto i ricorrenti ad attivarsi privatamente per la strutturazione del trattamento riabilitativo prescritto, che è stato attivato, seppur non nella misura prescritta, per 4 ore settimanali (all. 7: copia fatture e distinte di pagamento terapia ABA). Ne deriva che del tutto legittimamente i genitori del minore hanno chiesto l'inserimento immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla (terapia ABA) CP_2 presso il centro accreditato ove hanno protocollato l'impegnativa e/o il rimborso dei costi che devono sostenere privatamente per il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla (terapia ABA), nella misura di ore 10 settimanali, oltre al CP_2 rimborso dei correlati costi sostenuti per la supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo, in quanto emerge dalla documentazione in atti che: 1) il trattamento ABA è riconosciuto come efficace dalle Linee Guida per l'Autismo; 2) detto trattamento può farsi rientrare nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) relativi al disturbo dello spettro autistico, ai sensi dell'art.3 della Legge n.134/2015 e del D.C.P.M. 12.1.2017; 3) è provato che il trattamento può contribuire al miglioramento delle condizioni di ogni area dello sviluppo del minore;
4) vi è una diagnosi di autismo operata da struttura pubblica, che ha anche prescritto la terapia ABA in misura di 10 ore settimanali;
5) nonostante la prescrizione e la richiesta di assunzione in carico presso i centri accreditati, il minore non è stato ancora inserito in alcun progetto riabilitativo con metodologia ABA. Ciò posto, le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica ed esigenze di bilancio non possono escludere il rimborso. Al riguardo si osserva che i presupposti, il tipo e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali dirette a tutelare il diritto alla salute sono stabiliti dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità di apprezzamento che gli compete (al fine di contemperare tra le esigenze degli assistiti e quelle di bilancio). Tuttavia, tale potere subisce una deroga qualora si tratti del nucleo essenziale del diritto alla salute e la prestazione in questione sia indispensabile e indifferibile per la sua tutela, circostanza che ricorre nel caso di specie. Le esigenze della finanza pubblica, dunque, non possono assumere, nel bilanciamento degli interessi valuto dal legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (cfr, in termini, Tribunale di Velletri, sentenza n. 1878/2019). Parimenti la ove operi una distinzione, senza una ragione giuridicamente Pt_5 rilevante, tra prestazioni sanitarie identiche o analoghe, tutte rientranti, come quella oggetto di causa, nei L.E.A., realizza un'inammissibile disparità di trattamento e, quindi, una discriminazione. Tale distinzione, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.), viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, Cost. e il
7 principio di imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. III 20 luglio 2016 n. 3297). Pertanto, in tali ipotesi va negato l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi) da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza (cfr. Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; 24 giugno 2005 n. 13548; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334, 1 agosto 2006 n. 17461).
Sussiste, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il diritto della parte ricorrente al rimborso dei costi per la somministrazione della terapia ABA al minore nella misura di ore 10 settimanali, come da prescrizione rilasciata dalla Persona_1 di protocollata presso il centro convenzionato (Centro Diagnostico di CP_2 CP_1 Arce), dal novembre 2022 sino alla data di effettivo inserimento a carico della CP_2 convenuta nel progetto riabilitativo ABA.
Nel corso del giudizio è anche emerso che il minore non è stato ancora inserito nel progetto riabilitativo strutturato dalla che quindi il costo delle cure e della terapia CP_2 ABA è restato a carico dei genitori, sebbene – a fronte delle disponibilità economiche del nucleo familiare - in misura inferiore alle 10 ore prescritte. Tale circostanza consente di ritenere legittima la richiesta attorea di rimborso dei costi sino alla data di inserimento effettivo nel programma attivato presso il centro convenzionato.
Infine, tenuto conto dei costi sostenuti e documentati, la convenuta va condannata CP_2 a rimborsare ai ricorrenti i costi sostenuti per la terapia fruita nel periodo dal dicembre 2023 al 30/09/2024, costi quantificati in misura di €.3.704,08 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione), oltre ai costi sostenuti dagli attori dall'ottobre 2024 sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo ABA a carico della CP_2 convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto, quanto al giudizio di merito, dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento delle domande proposte da e , n.q. di legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , nei confronti della Persona_1 [...] : Controparte_1
1) accerta e dichiara il diritto del minore all'inserimento Persona_1 immediato nel progetto terapeutico prescritto dalla , consistente nella Controparte_5 somministrazione della terapia ABA nella misura di 10 ore settimanali, e, per l'effetto, ordina alla convenuta di procedere all'inserimento del minore presso un centro accreditato, ovvero di rimborsare agli attori i costi che devono sostenere per garantire il predetto trattamento riabilitativo prescritto dalla nonché i correlati costi per la CP_2 supervisione, sino alla data di effettivo inserimento nel progetto riabilitativo di un centro accreditato;
8 2) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti i costi sostenuti per la CP_2 terapia fruita dal minore nel periodo dal dicembre 2023 al Persona_1 30/09/2024, costi quantificati in misura di €.3.704,08 (comprensivi anche dei costi sostenuti per la supervisione);
3) condanna la convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in CP_2 complessivi €.1.701,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA Tavolieri
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