TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23777
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della Costituzione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. Lo ius superveniens del 2022 ha reso operative le procedure esistenti senza innovare sull'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di certezza del diritto

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto che la disciplina del payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e che il meccanismo rientra nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. senza violarlo, poiché la legge individua chiaramente i soggetti e l'oggetto della prestazione, fornendo indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e per la violazione dei principi eurounitari. Le censure di illegittimità propria degli atti sono infondate perché il meccanismo di payback era noto fin dal 2015, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare l'alea contrattuale, e il payback non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e per la violazione dei principi eurounitari. Le censure di illegittimità propria degli atti sono infondate perché il meccanismo di payback era noto fin dal 2015, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare l'alea contrattuale, e il payback non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e per la violazione dei principi eurounitari. Le censure di illegittimità propria degli atti sono infondate perché il meccanismo di payback era noto fin dal 2015, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare l'alea contrattuale, e il payback non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e per la violazione dei principi eurounitari. Le censure di illegittimità propria degli atti sono infondate perché il meccanismo di payback era noto fin dal 2015, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare l'alea contrattuale, e il payback non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Rigettato
    Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015 e per la violazione dei principi eurounitari. Le censure di illegittimità propria degli atti sono infondate perché il meccanismo di payback era noto fin dal 2015, le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare l'alea contrattuale, e il payback non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa che involge un diritto soggettivo patrimoniale. Le regioni e le province autonome non determinano il tetto di spesa, né ne certificano il superamento, ma svolgono attività meramente operative e tecniche di verifica e riepilogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23777
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23777
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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