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21 febbraio 1960
21 febbraio 1960
Art. 4.
Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.
Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.