Articolo 4 della Legge 3 gennaio 1960, n. 15
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 febbraio 1960
Art. 4.
Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1960