TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6240/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Concetta PAGANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Degli Agresti, n. 2 e
nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalia LO GIUDICE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via G. Mazzini, n. 53/2 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazioni degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 5 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Monteveglio (BO), il 16 giugno 2012. pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate il 28 marzo 2014, e , il 16 dicembre 2015. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza innanzi al Presidente del Tribunale dell'11 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 77/2024 pubblicata il 2 maggio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a Luzzi (CS) il 20 agosto 1983 e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Monteveglio (BO), il 16 giugno 2012, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5 parte II serie A anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi si impegneranno affinché i figli mantengano rapporti significativi con entrambe le linee parentali;
2) colloca i minori presso la madre;
3) prende atto che i ricorrenti potranno vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dal venerdì sera all'uscita da scuola fino al venerdì successivo quando verranno accompagnati a scuola dal genitore presso il quale hanno pernottato;
- nelle festività natalizie ciascuno per metà del tempo alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali ognuno per metà del tempo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; pagina 2 di 3 - in estate ciascuno per metà tempo da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
in agosto quindici giorni continuativi ciascuno;
- i compleanni e le ricorrenze, se possibile, verranno trascorse tutti insieme;
in caso contrario, verranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza;
4) prende atto che i genitori si impegnano affinché durante il periodo di propria competenza, ciascuno si faccia carico di garantire la propria presenza o, comunque organizzarsi con aiuti di terzi (parenti o figure professionali) atti ad assicurare la sicurezza e l'accudimento dei minori;
5) con decorso dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie necessarie per e Per_1
così come previste dal protocollo del Tribunale di Bologna verranno divise al Per_2
50% dal padre e dalla madre che pagherà direttamente il proprio importo. Nel caso in cui la spesa straordinaria venga anticipata da un genitore, l'altro si farà carico entro cinque giorni di rimborsare la propria quota. Entrambi i genitori potranno porre fiscalmente a proprio carico i figli nella misura del 50% ciascuno;
7) prende atto che le parti hanno concordato che tra le spese straordinarie vi rientrano anche la mensa scolastica e le gite di istruzione che attualmente risultano intestate alla signora che si farà carico, una volta effettuato il pagamento, di fornire la Pt_1 ricevuta per le detrazioni;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già regolato i rapporti in sede di separazione;
le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di passaporti o carte di identità valide per l'espatrio per sé stessi e per i minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Concetta PAGANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Degli Agresti, n. 2 e
nato a [...] il [...] (C.F ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalia LO GIUDICE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via G. Mazzini, n. 53/2 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazioni degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 5 maggio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Monteveglio (BO), il 16 giugno 2012. pagina 1 di 3 Dall'unione sono nate il 28 marzo 2014, e , il 16 dicembre 2015. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza innanzi al Presidente del Tribunale dell'11 aprile 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 77/2024 pubblicata il 2 maggio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata Parte_1
a Luzzi (CS) il 20 agosto 1983 e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Monteveglio (BO), il 16 giugno 2012, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5 parte II serie A anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. Entrambi si impegneranno affinché i figli mantengano rapporti significativi con entrambe le linee parentali;
2) colloca i minori presso la madre;
3) prende atto che i ricorrenti potranno vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a settimane alterne dal venerdì sera all'uscita da scuola fino al venerdì successivo quando verranno accompagnati a scuola dal genitore presso il quale hanno pernottato;
- nelle festività natalizie ciascuno per metà del tempo alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- nelle vacanze pasquali ognuno per metà del tempo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; pagina 2 di 3 - in estate ciascuno per metà tempo da concordarsi tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
in agosto quindici giorni continuativi ciascuno;
- i compleanni e le ricorrenze, se possibile, verranno trascorse tutti insieme;
in caso contrario, verranno suddivise secondo il criterio dell'alternanza;
4) prende atto che i genitori si impegnano affinché durante il periodo di propria competenza, ciascuno si faccia carico di garantire la propria presenza o, comunque organizzarsi con aiuti di terzi (parenti o figure professionali) atti ad assicurare la sicurezza e l'accudimento dei minori;
5) con decorso dalla domanda dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie necessarie per e Per_1
così come previste dal protocollo del Tribunale di Bologna verranno divise al Per_2
50% dal padre e dalla madre che pagherà direttamente il proprio importo. Nel caso in cui la spesa straordinaria venga anticipata da un genitore, l'altro si farà carico entro cinque giorni di rimborsare la propria quota. Entrambi i genitori potranno porre fiscalmente a proprio carico i figli nella misura del 50% ciascuno;
7) prende atto che le parti hanno concordato che tra le spese straordinarie vi rientrano anche la mensa scolastica e le gite di istruzione che attualmente risultano intestate alla signora che si farà carico, una volta effettuato il pagamento, di fornire la Pt_1 ricevuta per le detrazioni;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già regolato i rapporti in sede di separazione;
le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di passaporti o carte di identità valide per l'espatrio per sé stessi e per i minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3