TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1828/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_2 ttivo del giudizio di ATP, dall'avv. Antonella Di Sanzo con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elett iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 28.6.2021 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%; portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con relazione depositata in data 28.5.2022, ha ritenuto che Persona_1 non sussistessero i req li per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requis il riconoscimento dei benefici ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Con ordinanza resa all'esito della udienza dell'11.4.2023, il Tribunale assegnava un termine al CTU per il deposito delle ricevute pec di accettazione e avvenuta consegna relative all'invio della bozza di consulenza alle parti. Con nota del 17.3.2024, il consulente riferiva: “da un riscontro delle ricevute pec in mio possesso e' emerso che sia la ctu provvisoria che quella definitiva sono state inviate rispettivamente CP all' la prima e al Tribunale mentre per un errore di digitazione dell'indirizzo pec dell'avvocato di parte non sono per a a quest'ultimo”. Pertanto, con provvedimento del 23.5.2024, il GdL invitava il consulente medico d'ufficio, già nominato, a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di Per_ ricorso. In data 07.7.2024, il dott. provvedeva al deposito della relazione integrativa richiesta, confermando il giudizio espresso in fase di ATP. La udienza del 14.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3. Per_
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, espletata sita peritale ed esaminata la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “1) poliartrosi 2) nefrectomia sx per k 3) ipertensione arteriosa 4) varici arti inferiori”. Ha affermato, inoltre, che: “Nel caso di specie ci troviamo di fronte alla coesistenza di patologie che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro. I postumi funzionali della poliartrosi associata a stenosi del canale vertebrale non determinano alcuna impossibilità a deambulare con appoggio e senza aiuto e mantenere la stazione eretta nell'ambiente domestico senza esporre in modo determinante la Perizianda a cadute. La neoplasia renale non è più considerabile influente sulle condizioni della vista la lontananza temporale Pt_2 dall'insorgenza (18 anni) La ipertensione arteriosa è ben controllata dalla terapia farmacologica, basti pensare che l'interessata ha un FE del 55%. Applicando il metodo riduzionistico di Balthazar raggiungiamo una percentuale del 100%”. Pertanto, ha concluso ritenendo che “non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennita' di acompagnamento. Quindi il Periziato è INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età (L 509/88 L 124/98) gravi 100% e senza diritto all'indennità di accompagnamento a far data da Marzo 2022. Per quanto concerne il riconoscimento dell'handicap si ritiene che le suddette patologie non condizionano in modo determinante l'inserimento della Periziata nella vita sociale e quindi è portatrice di handicap ai sensi dell'Art 3 comma 1 della legge 104/92”. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, eccependo la nullità della consulenza per mancato invio della bozza dell'elaborato peritale. Ha dedotto, altresì, che il consulente non ha adeguatamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e, segnatamente, le patologie osteoarticolari e il disturbo neurocognitivo. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento.
Pag. 2 di 4 Preliminarmente, occorre evidenziare che “la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all'esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., come valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini” (cfr. Cassazione, Sez. 6 – L, ordinanza n. 29690 del 2018). Ed infatti, con ordinanza resa all'esito della udienza del 21.5.2024, il Tribunale invitava il consulente a provvedere al deposito di relazione integrativa al fine di esaminare le censure di cui al ricorso Per_ introduttivo del presente giudizio. Pertanto, in data 07.7.2024, il dott. ha provveduto a rendere i chiarimenti richiesti, osservando quanto segue:
“Nel caso specifico il ricorrente è affetto da infermità a carico dell'apparato cardiovascolare, del neuropsichico, dell'endocrino metabolico e dell'osteoarticolare. Il complesso patologico accertato, per quanto desumibile dalla documentazione clinica allegata e per quanto riscontrato all'esame clinico, è causa di parziale deficit funzionale degli organi e apparati coinvolti. Non sono state riscontrate, infatti, severe menomazioni a carico dell'apparato locomotore, il ricorrente deambula in maniera autonoma con appoggio, le funzioni neuropsichiche presentano modesto disturbo depressivo involutivo, che compromette lievemente le funzioni cognitive, l'apparato cardiovascolare sembra quello più compromesso ma al momento presenta sufficiente equilibrio emodinamico. Il ricorrente, pertanto, attualmente è in condizioni psico-fisiche che non richiedono assistenza continua, che gli consentono di deambulare e di assicurarsi autonomamente e sufficientemente le funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantirsi gli atti quotidiani della vita. Pertanto, complessivamente valutate le infermità, determinano, ai sensi del dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 124/98 in un soggetto ultrasessantacinquenne, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Appare chiaro che, alla luce di quanto suesposto, il ricorrente non presenta nessuna delle condizioni medico-legali indispensabili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: cecità assoluta, impossibilità di deambulare autonomamente, impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita. Analogamente il complesso patologico accertato, per quanto attiene il riconoscimento di portatore di handicap grave, non soddisfa le condizioni medico-legale richieste. … Il ricorrente, difatti, se pur affetto da patologie croniche che richiedono cure e accertamenti frequenti tuttavia è in condizioni senza aiuto di soddisfare le normali attività di vita quotidiane complesse e quelle semplici e non si trova, pertanto, in condizioni di salute tali da necessitare di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Egli, sicuramente è svantaggiato, ma non impedito nella vita di relazione e nei contatti sociali e che in relazione all'età non gli impediscono di partecipare alla vita della collettività. In conclusione a parere dello scrivente si ritiene che il ricorrente a causa delle menomazioni, sia soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1”. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. Da ultimo, occorre evidenziare che, come affermato anche dalla ricorrente in sede di ricorso, un valore pari a 70/100 di “Barthel Index” attesta che la stessa “ha un livello di dipendenza moderata nel compimento degli atti quotidiani della vita …”, non sufficiente, pertanto, a consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che, invece, può essere riconosciuto nel caso in cui tale valore sia compreso tra 0 e 50 (dipendenza totale e/o grave). Peraltro, va rilevato che in ordine ai test ADL, IADL, MMSE, questo giudice ritiene che le scale di valutazione non permettono, da sole, di porre diagnosi, ma solo di suggerire il ricorso ad ulteriori eventuali approfondimenti. Inoltre, i contenuti di tali indici sono ricavati prettamente da fonte verbale e risultano facilmente influenzabili: oltre all'età e alla scolarità, altre variabili legate al soggetto (emotività, umore, collaborazione), legate al valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio), al tipo di setting (domicilio, ospedale), legate alle condizioni ambientali possono influenzare in maniera significativa le risposte ai test. Le medesime considerazioni valgono anche per l' CP_2 3.2. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie
Pag. 3 di 4 deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU debbono essere confermate le conclusioni del medesimo.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della relazione integrativa depositata nella presente fase di opposizione, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né lo status di persona portatrice di handicap grave, in quanto difettano i requisiti sanitari prescritti dalla legge.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 26.05.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle Pt_1 ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1828/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_2 ttivo del giudizio di ATP, dall'avv. Antonella Di Sanzo con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elett iciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 28.6.2021 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e dello status di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica ha riconosciuto l'istante: invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%; portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , con relazione depositata in data 28.5.2022, ha ritenuto che Persona_1 non sussistessero i req li per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requis il riconoscimento dei benefici ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. Con ordinanza resa all'esito della udienza dell'11.4.2023, il Tribunale assegnava un termine al CTU per il deposito delle ricevute pec di accettazione e avvenuta consegna relative all'invio della bozza di consulenza alle parti. Con nota del 17.3.2024, il consulente riferiva: “da un riscontro delle ricevute pec in mio possesso e' emerso che sia la ctu provvisoria che quella definitiva sono state inviate rispettivamente CP all' la prima e al Tribunale mentre per un errore di digitazione dell'indirizzo pec dell'avvocato di parte non sono per a a quest'ultimo”. Pertanto, con provvedimento del 23.5.2024, il GdL invitava il consulente medico d'ufficio, già nominato, a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di Per_ ricorso. In data 07.7.2024, il dott. provvedeva al deposito della relazione integrativa richiesta, confermando il giudizio espresso in fase di ATP. La udienza del 14.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Quanto al riconoscimento dell'handicap grave, l'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dispone che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Ove tale minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotazioni di gravità, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3. Per_
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, espletata sita peritale ed esaminata la documentazione medica in atti, ha formulato la seguente diagnosi: “1) poliartrosi 2) nefrectomia sx per k 3) ipertensione arteriosa 4) varici arti inferiori”. Ha affermato, inoltre, che: “Nel caso di specie ci troviamo di fronte alla coesistenza di patologie che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro. I postumi funzionali della poliartrosi associata a stenosi del canale vertebrale non determinano alcuna impossibilità a deambulare con appoggio e senza aiuto e mantenere la stazione eretta nell'ambiente domestico senza esporre in modo determinante la Perizianda a cadute. La neoplasia renale non è più considerabile influente sulle condizioni della vista la lontananza temporale Pt_2 dall'insorgenza (18 anni) La ipertensione arteriosa è ben controllata dalla terapia farmacologica, basti pensare che l'interessata ha un FE del 55%. Applicando il metodo riduzionistico di Balthazar raggiungiamo una percentuale del 100%”. Pertanto, ha concluso ritenendo che “non sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennita' di acompagnamento. Quindi il Periziato è INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età (L 509/88 L 124/98) gravi 100% e senza diritto all'indennità di accompagnamento a far data da Marzo 2022. Per quanto concerne il riconoscimento dell'handicap si ritiene che le suddette patologie non condizionano in modo determinante l'inserimento della Periziata nella vita sociale e quindi è portatrice di handicap ai sensi dell'Art 3 comma 1 della legge 104/92”. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, eccependo la nullità della consulenza per mancato invio della bozza dell'elaborato peritale. Ha dedotto, altresì, che il consulente non ha adeguatamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e, segnatamente, le patologie osteoarticolari e il disturbo neurocognitivo. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento.
Pag. 2 di 4 Preliminarmente, occorre evidenziare che “la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da consentire comunque, all'esito, di esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., come valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o la rinnovazione delle indagini” (cfr. Cassazione, Sez. 6 – L, ordinanza n. 29690 del 2018). Ed infatti, con ordinanza resa all'esito della udienza del 21.5.2024, il Tribunale invitava il consulente a provvedere al deposito di relazione integrativa al fine di esaminare le censure di cui al ricorso Per_ introduttivo del presente giudizio. Pertanto, in data 07.7.2024, il dott. ha provveduto a rendere i chiarimenti richiesti, osservando quanto segue:
“Nel caso specifico il ricorrente è affetto da infermità a carico dell'apparato cardiovascolare, del neuropsichico, dell'endocrino metabolico e dell'osteoarticolare. Il complesso patologico accertato, per quanto desumibile dalla documentazione clinica allegata e per quanto riscontrato all'esame clinico, è causa di parziale deficit funzionale degli organi e apparati coinvolti. Non sono state riscontrate, infatti, severe menomazioni a carico dell'apparato locomotore, il ricorrente deambula in maniera autonoma con appoggio, le funzioni neuropsichiche presentano modesto disturbo depressivo involutivo, che compromette lievemente le funzioni cognitive, l'apparato cardiovascolare sembra quello più compromesso ma al momento presenta sufficiente equilibrio emodinamico. Il ricorrente, pertanto, attualmente è in condizioni psico-fisiche che non richiedono assistenza continua, che gli consentono di deambulare e di assicurarsi autonomamente e sufficientemente le funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantirsi gli atti quotidiani della vita. Pertanto, complessivamente valutate le infermità, determinano, ai sensi del dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 124/98 in un soggetto ultrasessantacinquenne, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
Appare chiaro che, alla luce di quanto suesposto, il ricorrente non presenta nessuna delle condizioni medico-legali indispensabili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento: cecità assoluta, impossibilità di deambulare autonomamente, impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita. Analogamente il complesso patologico accertato, per quanto attiene il riconoscimento di portatore di handicap grave, non soddisfa le condizioni medico-legale richieste. … Il ricorrente, difatti, se pur affetto da patologie croniche che richiedono cure e accertamenti frequenti tuttavia è in condizioni senza aiuto di soddisfare le normali attività di vita quotidiane complesse e quelle semplici e non si trova, pertanto, in condizioni di salute tali da necessitare di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Egli, sicuramente è svantaggiato, ma non impedito nella vita di relazione e nei contatti sociali e che in relazione all'età non gli impediscono di partecipare alla vita della collettività. In conclusione a parere dello scrivente si ritiene che il ricorrente a causa delle menomazioni, sia soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1”. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. Da ultimo, occorre evidenziare che, come affermato anche dalla ricorrente in sede di ricorso, un valore pari a 70/100 di “Barthel Index” attesta che la stessa “ha un livello di dipendenza moderata nel compimento degli atti quotidiani della vita …”, non sufficiente, pertanto, a consentire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che, invece, può essere riconosciuto nel caso in cui tale valore sia compreso tra 0 e 50 (dipendenza totale e/o grave). Peraltro, va rilevato che in ordine ai test ADL, IADL, MMSE, questo giudice ritiene che le scale di valutazione non permettono, da sole, di porre diagnosi, ma solo di suggerire il ricorso ad ulteriori eventuali approfondimenti. Inoltre, i contenuti di tali indici sono ricavati prettamente da fonte verbale e risultano facilmente influenzabili: oltre all'età e alla scolarità, altre variabili legate al soggetto (emotività, umore, collaborazione), legate al valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio), al tipo di setting (domicilio, ospedale), legate alle condizioni ambientali possono influenzare in maniera significativa le risposte ai test. Le medesime considerazioni valgono anche per l' CP_2 3.2. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie
Pag. 3 di 4 deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Essendo del tutto corretta la determinazione a cui perviene il CTU debbono essere confermate le conclusioni del medesimo.
3.3. In conclusione, sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della relazione integrativa depositata nella presente fase di opposizione, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento né lo status di persona portatrice di handicap grave, in quanto difettano i requisiti sanitari prescritti dalla legge.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 26.05.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4