Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta TT Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 5948/2022 di UO Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 10 febbraio 2025 tra:
(C.F. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
(C.F. ), nella qualità di eredi di;
CodiceFiscale_7 Persona_1
(C.F. ), (C.F. Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9 [...]
), nella qualità di eredi di;
C.F._9 Persona_2
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_10 CodiceFiscale_10 Per_3
[...]
(C.F. ); Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F. ); Parte_12 CodiceFiscale_12
(C.F. ); Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. ); Parte_14 CodiceFiscale_14
(C.F. ); Parte_15 CodiceFiscale_15
1
[...]
(C.F. ); Parte_17 CodiceFiscale_17
(C.F. ); Parte_18 CodiceFiscale_18
(C.F. ); Parte_19 CodiceFiscale_19
(C.F. ); Parte_20 CodiceFiscale_20
(C.F. ; Parte_21 CodiceFiscale_21
(C.F. ); Parte_22 CodiceFiscale_22
(C.F. ), (C.F. Parte_23 CodiceFiscale_23 Parte_24 [...]
), (C.F. nella qualità di eredi C.F._24 Parte_25 CodiceFiscale_25
di ; Persona_5
(C.F. ); Parte_26 CodiceFiscale_26
(C.F. ); Parte_27 CodiceFiscale_27
(C.F. ; Parte_28 CodiceFiscale_28
(C.F. ); Parte_29 CodiceFiscale_29
(C.F. ); Parte_30 CodiceFiscale_30
(C.F. ), (C.F. Parte_31 CodiceFiscale_31 Parte_32
), (C.F. nella CodiceFiscale_32 Parte_33 CodiceFiscale_33
qualità di eredi di;
Persona_6
(C.F. ), (C.F. Parte_34 CodiceFiscale_34 Parte_35 [...]
) nella qualità di eredi di;
C.F._35 Persona_7
(C.F. ; Parte_36 CodiceFiscale_36
(C.F. ); Parte_37 CodiceFiscale_37
, (C.F. ), (C.F. Parte_37 CodiceFiscale_38 Parte_38 [...]
), nella qualità di eredi di;
C.F._39 Persona_8
(C.F. ); Parte_39 CodiceFiscale_40
(C.F. ); Parte_40 CodiceFiscale_41
(C.F. ); Parte_41 CodiceFiscale_42
2 (C.F. ); Parte_42 CodiceFiscale_43
(C.F. ); Parte_43 CodiceFiscale_44
(C.F. ); Parte_44 CodiceFiscale_45
C.F. ); Parte_45 CodiceFiscale_46
(C.F. ); Parte_46 CodiceFiscale_47
(C.F. ); Parte_47 CodiceFiscale_48
(C.F. ); Parte_48 CodiceFiscale_49
(C.F. ); Parte_49 CodiceFiscale_50
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_50 CodiceFiscale_51 [...]
; Persona_9
(C.F. ); Parte_51 CodiceFiscale_52
C.F. ); Parte_52 CodiceFiscale_53
(C.F. ), (C.F. Parte_53 CodiceFiscale_54 Parte_54 C.F._55
), (C.F. ),
[...] Parte_55 CodiceFiscale_56 Parte_56
(C.F. ), nella qualità di eredi di già erede di CodiceFiscale_57 Persona_10
; Persona_11
(C.F. ; Parte_57 CodiceFiscale_58
(C.F. ); Parte_58 CodiceFiscale_59
(C.F. ); Parte_59 CodiceFiscale_60
(C.F. ); Parte_60 CodiceFiscale_61
C.F. ); Parte_61 CodiceFiscale_62
(C.F. ; Parte_62 CodiceFiscale_63
(C.F. ; Parte_63 CodiceFiscale_64
( ); Parte_64 CodiceFiscale_65
(C.F. ); Parte_65 CodiceFiscale_66
(C.F. ; Parte_66 CodiceFiscale_67
3 (C.F nella qualità di erede di Parte_67 CodiceFiscale_68 Per_12
[...]
(C.F. nella qualità di erede di Parte_68 CodiceFiscale_69 [...]
; Per_13
(C.F. ); Parte_69 CodiceFiscale_70
(C.F. ); Parte_70 CodiceFiscale_71
(C.F. ); Parte_71 CodiceFiscale_72
(C.F. ); Parte_72 CodiceFiscale_73
(C.F. ); Parte_73 CodiceFiscale_74
(C.F. ; Parte_74 CodiceFiscale_75
(C.F ; Parte_67 CodiceFiscale_68
(C.F. ; Parte_75 CodiceFiscale_76
(C.F. ); Parte_76 CodiceFiscale_77
(C.F. ; Parte_77 CodiceFiscale_78
(C.F. ); Parte_78 CodiceFiscale_79
(C.F. , (C.F. Parte_79 CodiceFiscale_80 Parte_80 [...]
, (C.F. ), C.F._81 Parte_81 CodiceFiscale_82 Pt_82
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_83 Parte_83 C.F._84
) nella qualità di eredi di;
[...] Persona_14
(C.F. ); Parte_84 CodiceFiscale_85
(C.F. ) nella qualità di eredi di;
Parte_85 CodiceFiscale_86 Persona_15
(C.F. ); Parte_86 CodiceFiscale_87
(C.F. ; Parte_87 CodiceFiscale_88
(C.F. ; Parte_88 CodiceFiscale_89
(C.F. ); Parte_89 CodiceFiscale_90
(C.F. ); Parte_90 CodiceFiscale_91
4 (C.F. ), (C.F. Parte_91 CodiceFiscale_92 Parte_92
, (C.F. ), CodiceFiscale_93 Parte_93 CodiceFiscale_94 Parte_94
(C.F. ) nella qualità di eredi di;
CodiceFiscale_95 Persona_16
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Parte_95 CodiceFiscale_96
(C.F. ); Parte_96 CodiceFiscale_97
(C.F. ; Parte_97 CodiceFiscale_98
(C.F. ); Parte_98 CodiceFiscale_99
(C.F. ; Parte_99 CodiceFiscale_100
(C.F. ) beneficiaria Parte_100 CodiceFiscale_101 Controparte_1
(C.F. ); CodiceFiscale_102
(C.F. ); Parte_101 CodiceFiscale_103
(C.F. ; Parte_102 CodiceFiscale_104
(C.F. ; Parte_103 CodiceFiscale_105
(C.F. ; Parte_104 CodiceFiscale_106
(C.F. ) , (C.F. Parte_105 CodiceFiscale_107 Parte_106 [...]
), (C.F. nella qualità di eredi C.F._108 Parte_25 CodiceFiscale_25
di ; Persona_17
(C.F. ); Parte_107 CodiceFiscale_109
(C.F. ; Parte_108 CodiceFiscale_110
(C.F. ; Parte_109 CodiceFiscale_111
(C.F. , C.F. ), Pt_110 CodiceFiscale_112 Parte_111 CodiceFiscale_113
(C.F. ) nella qualità di eredi di;
Parte_112 CodiceFiscale_114 Per_18
(C.F. ); Parte_113 CodiceFiscale_115
(C.F. ), (C.F. Parte_114 CodiceFiscale_116 Parte_115 [...]
), (C.F. , C.F._117 Parte_115 CodiceFiscale_118 Parte_116
(C.F. ) nella qualità di eredi di;
[...] CodiceFiscale_119 Persona_19
(C.F. ); Parte_117 CodiceFiscale_120
5 (C.F. ), beneficiaria , (C.F. Parte_118 CodiceFiscale_121 Parte_119
; CodiceFiscale_122
(C.F. ); Parte_120 CodiceFiscale_123
(C.F. , (C.F. Parte_121 CodiceFiscale_124 Parte_122 [...]
, nella qualità di eredi di;
C.F._124 Persona_20
(C.F. ); Parte_123 CodiceFiscale_125
Parte_124
(C.F. );
[...] CodiceFiscale_126
(C.F. ); Parte_125 CodiceFiscale_127
(C.F. ); Parte_126 CodiceFiscale_128
C.F. ); Parte_127 CodiceFiscale_129
(C.F. ) nella qualità di eredi di;
Parte_128 CodiceFiscale_130 Per_21
(C.F. ), (C.F. Parte_129 CodiceFiscale_131 Parte_130 [...]
), (C.F. ) nella qualità di C.F._132 Parte_131 CodiceFiscale_133
eredi di;
Persona_22
(C.F. ); Parte_132 CodiceFiscale_134
(C.F. ); Parte_133 CodiceFiscale_135
(C.F. ; Parte_134 CodiceFiscale_136
(C.F. ); Parte_135 CodiceFiscale_137
(C.F. ; Parte_136 CodiceFiscale_138
(C.F. ); Parte_137 CodiceFiscale_139
(C.F. ); Parte_138 CodiceFiscale_140
(C.F. ); Parte_139 CodiceFiscale_141
(C.F. ); Parte_140 CodiceFiscale_142
(C.F. nella qualità di erede di Parte_141 CodiceFiscale_143 [...]
; Per_23
(C.F. ); Parte_142 CodiceFiscale_144
6 (C.F. ); Parte_143 CodiceFiscale_145
(C.F. ; Parte_144 CodiceFiscale_146
(C.F. ); Parte_145 CodiceFiscale_147
(C.F. ); Parte_146 CodiceFiscale_148
(C.F. ); Parte_147 CodiceFiscale_149
(C.F. ); Parte_148 CodiceFiscale_150
Tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Ernesto
Salonia e dall'Avv. Giuseppe Caminiti, come da mandato in atti
- ATTORI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui ufficio è domiciliato.
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 21902/2022 della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il sei aprile 2005 e iscritto a UO ( rg. 26599/2005 ) gli odierni attori in riassunzione convenivano dinanzi al Tribunale di Roma il
[...]
( ora ) chiedendo la condanna Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto in relazione alla gestione di
DE s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa, cui i suddetti, quando era in bonis avevano versato a titolo fiduciario le somme risultanti dall'elenco redatto dal commissario liquidatore e cristallizzate all'epoca del decreto di l.c.a. ( sedici ottobre 1985 ),
7 oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 16.10.85 alla liquidazione, e al pagamento degli interessi compensativi sulle somme anno per anno rivalutate.
In particolare si rilevava come le somme in precedenza fossero state originariamente versate fiduciariamente a gestita da;
il Ministero aveva revocato CP_4 Parte_149
l'autorizzazione ad esercitare la raccolta del risparmio con d.m. del ventinove ottobre 1983 per gravi irregolarità di gestione, riscontrate a seguito di un'ispezione conclusa peraltro fin da luglio 1983.
L'undici novembre 1983 e avevano inviato due lettere al CP_4 Controparte_5
Ministero dell'Industria con cui si comunicava la trasformazione da società fiduciaria in società finanziaria e il contemporaneo trasferimento dell'intero patrimonio fiduciario a
; aveva chiesto che fosse sospesa la pubblicazione in Gazzetta Controparte_5 CP_4
Ufficiale del decreto di revoca.
Il trasferimento del portafoglio a ( di cui la moglie di era Controparte_5 Parte_149 presidente del consiglio di amministrazione ) era avvenuto a novembre 1983; il Ministero aveva autorizzato l'operazione nominando un Commissario per vigilare sui trasferimenti.
Il decreto di revoca dell'autorizzazione per era stato pubblicato con CP_4 considerevole ritardo ossia solo ad aprile 1984.
si era a sua volta resa responsabile di gravi irregolarità tanto che la Controparte_5
dopo pochi mesi dal trasferimento del pacchetto clienti sopra indicato con delibera CP_6 del diciotto febbraio 1985 aveva vietato l'esecuzione dell'Operazione “Amministrazione
Servizi Fiduciari” di cui alla legge n. 216/1974.
Il diciotto febbraio 1985 il aveva nominato un comitato di commissari per CP_2
l'accertamento della natura giuridica ed economica delle operazioni svolte da DE e per la verifica della regolarità di gestione. Il comitato ad aprile 1985 aveva concluso l'ispezione, accertato gravissime irregolarità, la mancanza delle autorizzazioni dovute,
l'eccessivo grado di rischio cui era sottoposto il denaro dei fiducianti nonché la violazione dei corretti principi contabili generali oltre che specifici per l'attività fiduciaria.
Con comunicato 105 del dieci maggio 1985 proveniente dal Gabinetto del Ministro, Ufficio
Stampa ( prodotto in atti ), era stato affermato testualmente : “ le indagini svolte nei confronti della hanno tra l'altro consentito di accertare che allo stato non Controparte_5
8 sussistono inadempimenti nei confronti dei fiducianti né risultano da parte loro avanzati rilievi nei confronti della società fiduciaria. Per i crediti a scadere è risultato che tutti i beni acquisiti rimangono intestati fiduciariamente alla DE fino all'integrale pagamento del prezzo da parte delle società di riacquisto e a garanzia dello stesso;
le ulteriori garanzie offerte oggettivamente rafforzano la posizione dei fiducianti e appaiono ragionevolmente adeguate per assicurare i prossimi adempimenti” .
Il tredici giugno 1985 il Ministero aveva revocato l'autorizzazione di per lo Controparte_5 svolgimento di attività fiduciaria.
Con D.M. in pari data, pubblicato in GU il sedici ottobre successivo era Controparte_5 stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i fiducianti, iscritti al passivo, non avevano ottenuto soddisfazione dei propri crediti.
Gli attori sostenevano la grave violazione dei doveri di vigilanza imposti dalla legge e la sussistenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al convenuto.
Il si costituiva, eccepiva la prescrizione del diritto e comunque affermava CP_2
l'infondatezza della pretesa.
Con sentenza 1604 del 2010 il Tribunale riteneva l'estinzione del diritto per prescrizione e compensava le spese di lite.
Con sentenza 6622 del 2015 la Corte di Appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta dai soccombenti e compensava le spese del grado.
Con ordinanza 21902 del 2022 la Corte di Cassazione annullava la sentenza della Corte di
Appello con rinvio al medesimo ufficio in diversa composizione.
Il giudizio era riassunto dagli originari attori che concludevano chiedendo : “Condannare il
(ex Ministero dell'Industria) in persona del Ministro e del Controparte_7
Dirigente responsabile della spesa al risarcimento dei danni subiti da ciascuno degli attori pari all'ammontare delle somme riconosciute nell'elenco creditori ex fiducianti della al 16.10.1985 (data del decreto di liquidazione coatta amministrativa), Controparte_5
e comunque delle somme versate alla .
2. Condannare i Controparte_8 [...]
al pagamento dell'indennizzo per la svalutazione monetaria dal Controparte_7
16.10.1985, rivalutando le somme versate e specificate nell'elenco creditori ex fiducianti secondo gli indici ISTAT, dal 16.10.85, fino al momento della liquidazione;
e al pagamento 9 degli interessi legali compensativi sulle somme rivalutate via via dal 16.10.1985. 3.
Condannare il al pagamento delle spese e compensi del Controparte_3 giudizio di 1° grado, del giudizio di appello, del processo di Cassazione e del giudizio di rinvio, distraendole in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle interamente anticipate.
4. Disporre consulenza tecnica o perizia contabile per l'accertamento e la quantificazione del risarcimento dei danni dovuti a ciascuno degli attori o intervenienti in accoglimento della domanda istruttoria formulate nel n. 4) delle conclusioni di cui alla citazione del 6.4.2005 e nel n.4) lett. A) della memoria illustrativa del 17.1.2007, che si trascrive: Disporre consulenza tecnica amministrativo-contabile allo scopo A) di accertare l'esistenza dei danni, subiti da ciascuno degli attori e degli intervenienti, consistenti: a) nelle somme liquidate dal Commissario Liquidatore nella formazione dello stato passivo (sorte capitale), ovvero nelle somme versate alla , e perdute, con i rendimenti Controparte_5 fino al 16.10.1985 (data di inizio della liquidazione coatta amministrativa); b) rivalutazione, in base agli indici ISTAT dal 16.10.1985 alla liquidazione;
c) interessi legali compensativi sulle somme rivalutate via via dal 16.10.1985 alla liquidazione.
5. Condannare il CP_2 convenuto alle spese e compensi del giudizio di Cassazione.
6. Condannare il CP_2 convenuto alle spese e compensi del giudizio del Tribunale della Corte di Appello e della
Cassazione.
7. Disporre la distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di averle interamente anticipate”.
Il si costituiva, eccepiva l'illegittimità Controparte_2 costituzionale dell'interpretazione data dalla Cassazione nell'ordinanza 21902 del 2022 del combinato disposto degli artt. 1306, 1301, 2055, 2943, 2945 c.c., ribadiva la tesi della prescrizione del diritto e comunque affermava l'assenza dei presupposti di legge per la responsabilità azionata.
Concludeva chiedendo : “codesta Corte d'appello, previa se del caso rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1306, 1301, 2055, 2943,
2945 codice civile, voglia dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado impugnata e il rigetto delle avverse pretese per intervenuta prescrizione;
in subordine, affinchè voglia respingere nel merito le domande attrici, dichiarando che nulla è dovuto dal appellato ad e agli altri CP_2 Parte_1 appellanti per il titolo di cui in premessa. Con il
10 favore delle spese”.
La Corte all'esito dell'udienza del quattordici aprile 2025 riservava la decisione.
MOTIVAZIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto non conforme a diritto la statuizione della Corte di
Appello, che ribadiva quella della Corte, relativa alla prescrizione dei diritti azionati per cui nel presente giudizio di rinvio, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, occorre valutare la sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. del per come allegata e provata CP_2 in atti.
La questione di illegittimità costituzionale delle norme richiamate in sede di conclusioni dal
è manifestamente infondata. CP_2
Il sostiene che detta illegittimità deriverebbe dall'interpretazione data dai CP_2 riassumenti laddove sostengono che l'insinuazione nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie EN e DE avrebbe prodotto l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione anche nei confronti del , quale CP_2 obbligato solidale con le fiduciarie, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Detta questione invero era stata proposta, come affermato dall'Avvocatura dello Stato, nei medesimi termini, in una fattispecie del tutto sovrapponibile in quanto relativa alla medesima vicenda, dinanzi alle SS.UU. che, con ordinanza 13143/2022 hanno risposto ai rilievi puntualmente indicando i criteri interpretativi delle norme applicabili e ritenendo la piena conformità a Costituzione dell'interpretazione data dal;
a tale proposito la Corte di CP_2
Cassazione, del tutto condivisibilmente, ha rilevato tra l'altro l'assenza di violazione dell'art. 24 Cost essendo la materia delle obbligazioni solidali e della prescrizione rilevante sul piano sostanziale e quindi su una materia non coperta dalla garanzia costituzionale di cui alla norma richiamata.
Passando al merito.
I fatti storici sopra riportati sono riscontrati documentalmente.
11 Per quanto riguarda la responsabilità del la legge 1966 del 1939 art. 2, CP_2 disciplinando le società fiduciarie e di revisione, conferisce al suddetto sia la CP_2 competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione per l'inizio delle operazioni sia doveri di vigilanza e controllo tanto conferirgli il potere di revocare l'autorizzazione per gravi motivi, previa contestazione degli addebiti.
Nel caso di specie i riassumenti imputano a controparte la violazione dei doveri di diligenza, prudenza e correttezza nell'esercizio dei di detti poteri e la violazione del principio del neminem laedere che costituisce limite esterno all'esercizio della discrezionalità amministrativa.
Ebbene del tutto correttamente gli attori in riassunzione hanno evidenziato alcuni dati altamente significativi tutti convergenti nel senso di dover ritenere detta violazione.
In particolare rileva l'omesso esercizio sulla società prima della revoca CP_4 dell'autorizzazione, di un qualsiasi effettivo controllo tanto che la revoca è giunta in pratica all'improvviso sulla base di una situazione talmente grave da essere altamente improbabile che non fosse evidenziabile già in precedenza solo effettuando normali e dovuti controlli periodici.
Non solo, risulta del tutto omessa qualsiasi comunicazione ai fiducianti gestita da CP_4
, del fatto che fosse gestita dalla di lui moglie, elemento che Parte_149 CP_5 poteva indurre a prospettare una replica della cattiva amministrazione precedente con alta possibilità di rischio di perdita delle somme conferite dai singoli privati;
il Ministero poi non si è preoccupato di garantire un'immediata conoscenza per i risparmiatori del fatto che fosse stato emesso ed eseguito il decreto di revoca dell'autorizzazione per la tanto che detto CP_4 decreto è rimasto senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per ben cinque mesi;
il
Ministero infine nel comunicato stampa del dieci maggio 1985 ha addirittura tranquillizzato i fiducianti omettendo del tutto di riferire in ordine ai rischi connessi alla situazione della società DE.
Le omissioni anche informative, in cui è incorso il e i ritardi, come sopra accertati, CP_2 concretano violazione di quei doveri di diligenza e correttezza cui la P.A., come apparato, è tenuta, in presenza dell'obbligo specifico di tutelare il risparmio sancito dall'art 47 della Cost.
e dalla legge ordinaria sopra indicata.
12 Il con la propria inerzia ha permesso che continuasse ai danni dei fiducianti una CP_2 forma fraudolenta di amministrazione che, come risulta in atti ( verbali di ispezione ) consisteva in buona sostanza nella parziale distrazione degli investimenti che veniva occultata in quanto le rendite ai fiducianti erano pagate con il denaro dei nuovi investitori.
Il , avendo a disposizione tutti gli elementi fin dal verbale di ispezione nei confronti CP_2 di avrebbe ben potuto, utilizzando criteri di normale prudenza e buona gestione CP_4 degli interessi tutelati dalla normativa di riferimento, revocare immediatamente l'autorizzazione e pubblicarla con altrettanto dovuta celerità in Gazzetta Ufficiale in modo da avvisare i fiducianti che, al contrario, sono stati indotti, sulla base di una non veritiera rappresentazione della realtà, a trasferire i contratti a Controparte_5
Si tratta di colpa molto grave alla luce anche di quanto verificato con ctu espletata in altro giudizio, non contestata specificamente, depositata nel presente procedimento e richiamata da Cass. 7531/ 2009, la cui motivazione, del tutto condivisibile, delinea gli elementi fondanti la responsabilità risarcitoria in capo al che deve essere affermata anche per gli CP_2 odierni riassumenti.
Testualmente : “ la certezza e la permanenza delle irregolarità di (tra cui le principali CP_4 sono quelle della commistione fra i movimenti finanziari inerenti alla gestione aziendale e quelli inerenti alla gestione fiduciaria, utilizzando cassa e conti correnti unici…) …si hanno, in ogni caso, dal luglio 1983: a conferma di quanto affermato, lo stesso Ministero redige il decreto di revoca di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione dell
[...] il 29 ottobre 1983…A partire dal luglio 1983 decade ogni dubbio sulla mancata CP_4 percezione delle irregolarità e sull'autonomia di giudizio da parte del Ministero: le irregolarità si manifestano in tutta la loro gravità tanto da non lasciare spazio a fraintendimenti e interpretazioni soggettive…
Ed, inoltre, rispondendo al quesito cosa avrebbe potuto porre in essere il Ministero per prevenire o limitare i danni, il CTU ritiene che "il passaggio dei contratti dalla società CP_4 alla società DE è solo un atto formale".
"Non sembra valere neppure la motivazione che il passaggio sia stato agevolato da CP_2 per una migliore tutela dei fiducianti, poiché trattasi di un trasferimento giuridico dei contratti che ha lasciato i fiducianti sottoposti allo stesso rischio. I danni sui contratti della sono relativi a contratti stipulati prima della revoca dell'autorizzazione e, pertanto, CP_4
13 prima del loro trasferimento in capo alla DE.
In questa ipotesi i risparmi dei fiducianti, fino a prova contraria, avrebbero potuto essere recuperati con un intervento immediato piuttosto che con un trasferimento dei contratti da una società ad un'altra detenuta dallo stesso soggetto.
I fiducianti potevano essere tutelati, inoltre, comunicando agli stessi la reale situazione della in tal modo la conoscenza dello stato delle irregolarità non li avrebbe indotti a CP_4 permettere il passaggio dei loro contratti in capo alla DE. La situazione della EN era già celata dall'esiguità dei rimborsi chiesti dai fiducianti, che nella maggior parte dei casi, reinvestivano i PAG, considerando buone le condizioni contrattuali… per i contratti stipulati con la DE la tipologia del danno è costituita da caratteristiche ben diverse…Per il passaggio dei contratti viene utilizzata come società concessionaria la DE s.p.a., che fino al 13 gennaio 1983 era pressoché inutilizzata, data l'esiguità dei patrimoni amministrati.
Se alla DE non fosse stato permesso di acquisire nuovi fondi in amministrazione i fiducianti non avrebbero subito ulteriori danni ai loro patrimoni…. riteniamo doveroso…menzionare il comunicato - stampa n. 105 del 10 maggio 1985 che, volendo informare i fiducianti e le altre istituzioni, in effetti, si presenta come un documento evasivo e non in linea con la realtà dei fatti".
Da quanto sopra riportato e trascritto si deduce che sia pure con motivazione sintetica, ma giuridicamente corretta, il giudice di merito ha ritenuto:
a) la sussistenza di un obbligo specifico di vigilanza del , stante una puntuale CP_2 previsione normativa, per cui nel si individua, senza ombra di dubbio, il soggetto CP_2 giuridico dell'obbligo di vigilanza, che nel contesto della vicenda, secondo l'apprezzamento della Corte di merito, con estrema superficialità ha agito nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sulla società EN, nonostante il manifesto disordine amministrativo dei suoi conti e, poi, omesso, una volta inequivocamente accertato nel luglio del 1983, che quel disordine poneva in pericolo la trasparenza dei rapporti con i fiducianti, e giustificava la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della attività fiduciaria, di adottare con la dovuta tempestività i provvedimenti conseguenti, ulteriormente ritardando l'esecuzione dei provvedimenti, una volta (finalmente) adottati;
b) che questa non conformità dell'azione del alle regole minime di correttezza e CP_2 diligenza, che avrebbero dovuto governare l'esercizio della sua attività di vigilanza, ha assunto il connotato dell'illecito, siccome lesivo dei diritti patrimoniali dei soggetti, che
14 avevano affidato il loro danaro alla società CP_4
c) che questa condotta, non conforme all'ordine giuridico, ha prodotto una causalità giuridica e non solo legale, venendo a configurarsi la sua imputabilità a come presupposto CP_2 dell'azione risarcitoria;
d) che tale causalità giuridica si configura ex culpa, perché l'evento dannoso risulta cagionato dal soggetto, i , con una serie "causale" di comportamenti de CP_2 CP_2 stesso, per cui, trattandosi di responsabilità da illecito, con l'aver accertato che la imputazione dello illecito è riferibile al , si concreta il collegamento tra evento CP_2 dannoso e omissione;
e) che la negligenza della P.A. (in quanto difetto di prudenza, superficialità, ritardo) ha avuto incisiva rilevanza, in questo caso, perché il Ministero non ha seguito il "modello normativo" di tutela del risparmio che lo obbligava ad essere diligente, in quanto conosceva le circostanze che prevedibilmente portavano al rischio dei risparmiatori;
f) che le circostanze che emergevano dalle ispezioni, secondo i moduli e i canoni di esperienza della P.A. apparato, concretavano la possibilità di prevedere ed evitare la causa estranea dell'evento.
…
Premesso che l'art. 2043 c.c., indica come "fatto" (doloso o colposo) il fatto causale di un danno ingiusto, nella specie la Corte territoriale, opportunamente utilizzando anche gli accertamenti del c.t.u. che il ricorrente non solo non contesta ma addirittura CP_2 richiama nel suo ricorso riportandone i punti salienti del testo, ha indicato gli elementi di fatto che hanno consentito al giudice di procedere ad una individuazione della condotta omissiva della P.A., della colpa della stessa, del nesso causale, posto che il tempestivo intervento repressivo ed informativo avrebbe impedito sia la perdita dei risparmi affidati alla società (che, come afferma il , fino al 1983 era in grado di restituire gli CP_4 CP_2 investimenti) sia i nuovi rapporti accesi dalla società . D'altra parte, poiché il CP_5 presente giudizio è un giudizio risarcitorio per omessa vigilanza, ciò che conta non è tanto lo stato in bonis o meno delle due società, quanto gli elementi integranti la omessa vigilanza, tanto più che, anche a voler ammettere che non ci fossero state le condizioni per una imminente decozione della DE, era obbligo del Ministero, attesa la finalità del suo compito discrezionale di vigilanza, che i fiducianti fossero, comunque, informati di tutte le circostanze in cui versavano le società.
Giova al riguardo evidenziare, per migliore chiarezza, che la causalità per omissione (art. 40
15 c.p., comma 2), e di cui si parla nei due motivi, si spiega, da un punto di vista generale, in quanto ha carattere esclusivamente giuridico, perché collegata con l'inadempimento di una obbligazione o con la inosservanza di un obbligo, proprio perché diverso è l'approccio civilistico e penalistico.
Ne consegue che, a tal fine, la responsabilità civile sorge indipendentemente dal fatto che la condotta del soggetto, causatrice del danno, subisca le delimitazioni penalistiche. Nel caso in esame, si è leso un obbligo giuridico o meglio non si è perseguito l'interesse pubblico alla tutela del risparmio, menomandosi, di riflesso, gli interessi privati dei fiducianti, che in quell'interesse e per quell'interesse si erano mossi nella certezza che esso fosse perseguito con una condotta trasparente, tempestiva e corretta, in osservanza dei principi di cui all'art. 97 Cost.. “
Passando al quantum.
Non vi è alcuna indeterminatezza al contrario di quanto affermato dal . CP_2
E' stato prodotto l'elenco dei creditori ammessi al passivo della liquidazione coatta in quanto redatto sulla base della verifica operata dal commissario liquidatore che ha avuto a disposizione tutti i documenti esistenti nei fascicoli personali di ciascun fiduciante. Sono state prodotte schede e prospetti da cui è agevole verificare l'importo in linea capitale per tutti i riassumenti eccetto e rispetto a cui, nonostante ordinanza Parte_3 Parte_144 con richiesta di integrazione dei documenti emessa dalla Corte, il difensore ha dichiarato di non essere in grado di fornire elementi a supporto. La domanda dei suddetti deve pertanto essere respinta.
Sugli importi riconosciuti di cui in dispositivo sono dovuti dal sedici ottobre 1985 ( data del decreto di l.c.a. di DE s.p.a. ) gli interessi a titolo di lucro cessante ( Css. SS.UU.
1712/1995 ) per il mancato godimento della somma, calcolati al tasso legale sulla somma capitale rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Per gli eredi gli importi indicati in dispositivo dovranno essere attribuiti nei limiti di ciascuna rispettiva quota ereditaria.
16 Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza, sono liquidati in favore dell'Avvocato antistatario dei riassumenti con liquidazione in dispositivo sulla base dei valori medi relativi al complessivo credito fatto valere ( scaglione da € 1.000.001,00 a €
2.000.000,00 ) senza aumento per la pluralità di parti in quanto si tratta di posizioni del tutto identiche e considerando l'applicazione di uno scaglione tariffario elevato in quanto dettato dalla sommatoria dei crediti fatti valere;
per il grado di appello e il giudizio di rinvio non è dovuta la fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per i soccombenti e la vicenda che li ha coinvolti dal punto di vista umano Pt_3 Pt_150 come già ritenuto da questa Corte nella sentenza 3058/2021 resa per altri creditori, giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio a seguito di
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21902/2022 proposto dalle parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
respinge la domanda di;
accoglie per gli altri riassumenti Parte_3 Parte_144 la domanda e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza 1604/2010 del Tribunale di Roma condanna il al pagamento in favore dei suddetti Controparte_2 delle seguenti somme in linea capitale oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione dal sedici ottobre 1985 fino alla pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo:
− € 11.868,25; Parte_1
− € 12.722,31; Parte_2
− , , , nella Parte_4 Parte_5 Parte_151 qualità di eredi di , € 114.842,02; Persona_1
− , nella qualità di eredi di Controparte_9 Persona_2
€ 103.407,11;
− , nella qualità di erede di € 25.635,83; Parte_10 Persona_3
− € 42.085,05; Parte_11
− € 37.828,83; Parte_12
17 − € 3.655,00; Parte_13
− € 10.640,63; Parte_14
− € 2.178,32; Parte_15
− , nella qualità di erede di , € 6.162,10; Parte_16 Persona_4
− € 21.515,30; Parte_17
− € 1.417,14; Parte_152
− € 8.750,29; Parte_20
− € 3.959,34; Parte_21
− € 6.632,32; Parte_22
− , e , nella qualità di eredi di Parte_23 Parte_24 Parte_25
€ 6.041,16; Persona_5
− € 2.919,21; Parte_26
− € 9.450,91; Parte_27
− € 6.715,86; Parte_28
− € 66.023,50; Parte_29
− € 2.187,55; Parte_30
− , e , nella qualità di Parte_31 Parte_32 Parte_33 eredi di , € 3.809,57; Persona_6
− e , nella qualità di eredi di , € Parte_34 Parte_35 Persona_7
2.890,68;
− € 6.159,07; Parte_36
− € 1.291,14; Parte_37
− e , nella qualità di eredi di , € Parte_37 Parte_38 Persona_8
1.291,14;
− € 2.128,71 Parte_39
− € 2.429,46; Parte_40
− € 8.164,86; Parte_41
− € 14.360,45; Parte_42
− € 9.182,36; Parte_43
− € 1.590,80; Parte_44
− € 12.538,30; Parte_45
Par
− ttila € 1.480,94; Parte_46
18 − € 24.761,26; CP_10
− € 58.310,36; Parte_48
− De € 13.077,34; Parte_49
− , nella qualità di erede di , € 2.069,76; Parte_50 Persona_9
− € 5.164,57; Parte_51
− € 37.623,56; Parte_52
− , , e , nella qualità Parte_53 Parte_54 Parte_55 Parte_56 di eredi di già erede di , € 32.148,29; Persona_10 Persona_11
− € 5.474,44; Parte_57
− € 3.488,34; Parte_58
− € 29.279,75; Parte_59
− € 3.176,11; Parte_60
− € 5.811,13; Parte_61
− € 5.732,67; Parte_62
− € 35.048,34; Parte_63
− € 3.518,83; Parte_64
− € 18.920,22; Parte_65
− € 1.860,59; Parte_66
− , nella qualità di erede di , € 4.324,90; Parte_67 Persona_12
− , nella qualità di erede di , € 7.945,18; Parte_68 Persona_13
− € 33.859,84; Parte_69
− € 2.703,46; Parte_70
− € 1.828,66; Parte_71
− € 13.842,86; Parte_72
− € 5.732,67; Parte_73
− € 9.590,41; Parte_74
− € 11.332,52; Parte_67
− € 2.681,23; Parte_75
− € 2.013,54; Parte_76
− € 8.280,79; Parte_77
− € 18.715,79; Parte_78
19 − , , e Parte_79 Parte_80 Parte_81 Parte_82 Parte_83
, nella qualità di eredi di , € 11.975,16;
[...] Persona_14
− € 6.066,81; Parte_84
− , nella qualità di eredi di , € 13.234,65; Parte_85 Persona_15
− € 2.129,98; Parte_86
− € 1.781,46; Parte_87
− € 6.549,86; Parte_88
− € 17.939,84; Parte_89
− € 4.134,35; Parte_90
− , , , nella qualità Parte_91 Parte_92 Parte_153 di eredi di Pino Giacomo, € 6.343,70;
− , in persona del procuratore speciale , € 14.850,36; Parte_95 Parte_96
− € 3.447,67; Parte_97
− € 7.336,58; Parte_98
− € 6.197,48 Parte_99
− , beneficiaria , € 29.814,90; Parte_100 Controparte_1
− € 5.866,25; Parte_101
− € 5.732,67; Parte_102
− € 1.795,23; Parte_103
− € 2.908,01; Parte_104
− , e , nella qualità di eredi di Parte_105 Parte_106 Parte_25 [...]
, € 5.027,16; Per_17
− € 1.134,06; Parte_107
− € 2.223,28; Parte_108
− € 2.314,78; Parte_109
− , e , nella qualità di eredi di €9.153,55; Pt_110 Parte_111 Parte_112 Per_18
− € 6.407,83; Parte_113
− , , , nella Parte_114 Parte_115 Parte_115 Parte_116 qualità di eredi di , € 11.611,07; Persona_19
− , € 2.101,55; Parte_117
− , beneficiaria € 12.723,96; Parte_154 Parte_119
− € 5.653,18; Parte_120
20 − e , nella qualità di eredi di , € Parte_121 Parte_122 Persona_20
10.854,78;
− € 5.937,09; Parte_123
− € 3.195,64; Parte_124
− € 2.869,93; Parte_124
− € 5.826,37; Parte_125
− € 3.671,47; Parte_126
− € 3.179,86; Parte_127
− , nella qualità di erede di , € 5.488,62; Parte_128 Per_21
− , e , nella qualità di eredi di Parte_129 Parte_130 Parte_131
, € 15.493,71; Persona_22
− € 15.057,74; Parte_132
− € 14.519,98; Parte_133
− € 22.571,37; Parte_134
− € 11.332,24; Parte_135
− € 20.658,28; Parte_136
− € 11.739,83; Parte_137
− € 8.705,71; Parte_138
− € 22.456,32; Parte_139
− € 63.185,46; Parte_140
− , nella qualità di erede di , € 41.164,73; Parte_141 Persona_23
− € 32.394,43; Parte_142
− € 42.923,43; Parte_143
− € 3.225,15 Parte_145
− € 2.184,72 Parte_146
− € 1.787,53 Parte_147
− € 2.912,56; Parte_148
− Condanna il a pagare al difensore Controparte_2 antistatario dei riassumenti le spese del giudizio dinanzi al Tribunale liquidate in complessivi € 37.951,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA, quelle per il grado di appello liquidate in complessivi € 24.064,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA, quelle del giudizio di Cassazione liquidate in complessivi € 18.206,00
21 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e quelle del presente giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 24.064,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, quattordici aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TT Thellung de Courtelary
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