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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/07/2024, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2161/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore C.F./P.IVA: Parte_1 Parte_2
P.I. [...] REA: FE 223574, con sede in Ferrara, Via del Pavone n. 78, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Di Chiara del foro di Ferrara (Cod. Fisc. - indirizzo PEC: C.F._1
giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato all'atto di Email_1
citazione e con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Ferrara, Via Filippo de Pisis n. 26
ATTRICE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , corrente in Sonnino (LT), Via Monte della Pietà n. 36, iscritta alla CCIAA di Controparte_2
Latina con REA LT-213744, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giffenni del Foro di Latina
( – indirizzo PEC: , giusta delega rilasciata su C.F._2 Email_2
foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del professionista in Terracina, Via A. Olivetti n. 13
CONVENUTA
OGGETTO: Azione da inadempimento contrattuale – Contratto di trasporto
CONCLUSIONI:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 11 giugno 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, IN VIA PRELINIARE
EMETTERSI ORDINANZA EX ART. 186 TER CPC, per i motivi di cui in atti di consegna di 21
pagina 1 di 6 (TA LE ), 2 CC (TA LE ) RI, 291 PIANALI Parte_3
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3
favore in persona del legale rappresentante pro tempore;
1 - IN VIA Parte_1
PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare che la , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore deve restituire alla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore 21 (TA LE ) x Euro 122,00, oltre Parte_3
IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI
x 15,00 Euro oltre IVA e per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore a restituire alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore 21 (TA LE ) x Euro 122,00, oltre Parte_3
IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI
x 15,00 Euro oltre IVA;
In subordine, nella denegata ipotesi che la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore non possa restituire alla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore 21 Controparte_4
x Euro 122,00, oltre IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI x 15,00 Euro oltre IVA accertare dichiarare che il valore degli stessi ammonta ad Euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio
e per l'effetto condannare a corrispondere alla , in persona Controparte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio;
Inoltre, accertare e dichiarare, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore per il grave inadempimento contrattuale a danno della , in persona del legale rappresentante pro tempore il risarcimento Parte_1
del danno nella somma di Euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio e per l'effetto condannare a corrispondere alla Controparte_3 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 7.091,00 ovvero la
[...]
maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio;
Inoltre, accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 cpc comma 1 della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore per i motivi di cui è causa a danno della , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore e per effetto condannare la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore ad un indennizzo da determinarsi in via equitativa a favore della in persona del legale rappresentante pro tempore. 3) IN OGNI CASO. Con Parte_1
vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge”.
pagina 2 di 6 - Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note scritte del 14 giugno 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in integrale accoglimento delle difese svolte nella presente comparsa di costituzione e risposta ed in tutti gli scritti difensivi, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, in via principale A) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto e diritto e non provata sia nella richiesta di restituzione delle attrezzature, sia nel risarcimento del danno da mancata restituzione, che nell'ulteriore danno da inadempimento contrattuale;
in subordine B) insiste per l'accertamento dell'eventuale esatto ammontare dare/avere di carrelli, pianali e prolunghe, previa eligenda C.T.U., ordinando a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.pc. di tutti i D.D.T. e bolle di accompagnamento dei rapporti commerciali dedotti in citazione e di cui ai documenti depositati, intervenuti tra la Parte_1
[... e la C) ammettere i mezzi istruttori dedotti nelle memorie Controparte_5
anticipate ex art 171 ter c.p.c.; D) condannare la alla refusione delle spese, Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio, come da separata nota spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , società esercente l'attività di trasporto di Parte_1
beni, premettendo di aver conferito alla per l'esecuzione di propri Controparte_1
lavori, 21 C x Euro 122,00, oltre IVA cadauno, 2 CC RI Pt_3 Controparte_4
x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI x 15,00 Euro oltre IVA cadauno, del valore complessivo di € 7.091,00 come determinato dall'accettazione delle bolle di consegna, citava in giudizio la convenuta al fine di ottenerne la condanna alla restituzione dei predetti beni o, in subordine, il pagamento del controvalore, con ulteriore condanna della controparte al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
si costituiva in giudizio spiegando di aver effettuato un servizio di Controparte_1
trasporto su gomma di fiori e piante per conto della società attrice che consisteva nella fornitura, da parte della committente, di carrelli e pianali ove allocare la merce da trasportare: la convenuta, quale vettore, si recava con veicolo refrigerato presso la committente, caricava carrelli e pianali vuoti, raggiungeva il produttore di piante e fiori, scaricava i “vuoti” e riempiva il proprio camion con altrettanti carrelli e pianali “pieni”, per poi fare ritorno dalla committente presso la quale scaricava tutto (piante, fiori, carrelli e pianali); sicché, precisava la convenuta, i carrelli ed i pianali caricati da presso la CP_3 Pt_1
venivano scambiati con i vari produttori che, a loro volta, a fronte di un saldo di attrezzature ricevute,
[...]
sostanzialmente restituivano, a mezzo del vettore, lo stesso numero di carrelli e pianali ai medesimi pagina 3 di 6 consegnati;
con la conseguenza che la compravendita ed il trasporto, di regola, di tali merci avviene attraverso modalità di scambio di carrelli e pianali tra acquirenti e produttori florovivaistici, senza che i vettori possano, in qualche maniera, rimanere in possesso delle predette attrezzature. Contestata, quindi,
l'allegazione di parte attrice sul possesso dei beni indicati in citazione, la convenuta, previa richiesta di esibizione di bolle di viaggio e D.D.T. al fine di stabilire l'esatto eventuale dare/avere tra le parti in causa, si dichiarava disponibile alla restituzione immediata delle attrezzature in caso di accertamento, nel corso del giudizio, di un saldo carrelli/pianali positivo in capo alla stessa , senza Controparte_1
riconoscimento di indennità alcuna e/o risarcimento di danno in quanto non provati.
La causa, effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., previo deposito delle memorie interlocutorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stata istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e all'udienza del 27 giugno 2024 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, con riserva da parte del giudice di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non è contestato che fra le parti sia incorso un rapporto contrattuale in forza del quale la società attrice incaricava la convenuta di effettuare un servizio di trasporto le cui caratteristiche sono state ben descritte nella comparsa di costituzione e risposta: più precisamente la forniva alla convenuta Parte_1
carrelli e pianali vuoti ove allocare la merce da trasportare;
la convenuta, quale vettore, si recava con veicolo refrigerato presso la società committente, caricava carrelli e pianali vuoti, raggiungeva il produttore di piante e fiori, scaricava i “vuoti” e riempiva il proprio camion con altrettanti carrelli e pianali “pieni”, per poi fare ritorno dalla committente presso la quale scaricava tutto (piante, fiori, carrelli e pianali).
L'accordo, evidentemente, prevedeva, quindi, la restituzione delle attrezzature conferite al vettore ai fini dell'esecuzione del servizio di trasporto. Ne è riprova la circostanza per cui sui bollettini di consegna dell'attrezzatura veniva espressamente indicato al vettore che “in caso di mancata restituzione entro la fine del mese corrente i carrelli verranno addebitati tramite fattura” con puntuale indicazione del relativo valore, ovvero 122 euro per ogni carrello TA LE, 102 euro per ogni placca, 82 euro per ogni TA LE neutri e 15 euro per ciascun ripiano (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Nel caso di specie è stata offerta prova documentale della mancata riconsegna da parte della convenuta dei beni esattamente indicati in citazione dall'attrice attraverso la produzione di fatture emesse dalla
[...]
nei confronti di a titolo di addebito per spazio occupato nella propria CP_3 Parte_1
piattaforma dai seguenti beni: “CC n. 21, Tag CC RI n. 2 e Pianali n. 291” nei periodi dal mese di pagina 4 di 6 giugno fino al 31/12/2023, quindi anche successivamente alla proposizione dell'odierna causa (cfr. doc.ti da 3 a 9 allegati alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Parte convenuta non ha disconosciuto né contestato dette fatture, così implicitamente ammettendo in giudizio il possesso delle attrezzature di cui la società attrice rivendica oggi la restituzione.
Neppure il valore dei beni in contestazione risulta essere stato specificamente contestato dalla convenuta;
valore che, peraltro, risultava già predeterminato al momento del conferimento delle attrezzature (e quindi concordato in via preventiva fra le parti o comunque alle medesime noto) nei bollettini di consegna di cui al doc. 6 di parte attrice. Anche questi ultimi documenti non risultano essere stati contestati dalla difesa della convenuta.
Sussiste, pertanto, il diritto di parte attrice alla riconsegna dei beni indicati in citazione e, in caso di infruttuosa esecuzione dell'obbligo di consegna, al risarcimento del danno per equivalente che va quantificato in conformità a quanto previamente concordato fra le parti, quindi 122 euro per ogni carrello
TA LE, 82 euro per ogni CC neutri e 15 euro per ciascun ripiano (cfr. doc. 6 di parte attrice)
e così per complessivi 7091,00 euro, cui andranno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno da grave inadempimento contrattuale. Giova rammentare sul punto che in caso di inadempimento contrattuale non è sufficiente la prova che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo. Ed invero, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. Cass. sentenza n. 24632 del 3 dicembre 2015).
Quindi la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha un preciso onere di allegazione che nel caso di specie non risulta affatto adempiuto.
pagina 5 di 6 Le spese seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2024 tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori minimi alle fasi di trattazione (essendosi l'istruttoria esaurita nella mera produzione documentale delle parti) e decisionale (stante lo schema semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a restituire a 21 Controparte_1 Parte_1
ontainer LE), 2 CC (TA LE) RI, 291 PIANALI;
Parte_3
in caso di infruttuosa esecuzione dell'obbligo di consegna
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 7091,00 oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.c.
3) Condanna a rifondere a favore di 1 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi Parte_3
professionali di avvocato in complessivi 3387,00 oltre accessori di legge, al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% ed alle spese generali non imponibili.
Ferrara, 1 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2161/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore C.F./P.IVA: Parte_1 Parte_2
P.I. [...] REA: FE 223574, con sede in Ferrara, Via del Pavone n. 78, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Di Chiara del foro di Ferrara (Cod. Fisc. - indirizzo PEC: C.F._1
giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato all'atto di Email_1
citazione e con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in Ferrara, Via Filippo de Pisis n. 26
ATTRICE contro
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , corrente in Sonnino (LT), Via Monte della Pietà n. 36, iscritta alla CCIAA di Controparte_2
Latina con REA LT-213744, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giffenni del Foro di Latina
( – indirizzo PEC: , giusta delega rilasciata su C.F._2 Email_2
foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del professionista in Terracina, Via A. Olivetti n. 13
CONVENUTA
OGGETTO: Azione da inadempimento contrattuale – Contratto di trasporto
CONCLUSIONI:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate in data 11 giugno 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, IN VIA PRELINIARE
EMETTERSI ORDINANZA EX ART. 186 TER CPC, per i motivi di cui in atti di consegna di 21
pagina 1 di 6 (TA LE ), 2 CC (TA LE ) RI, 291 PIANALI Parte_3
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_3
favore in persona del legale rappresentante pro tempore;
1 - IN VIA Parte_1
PRINCIPALE DI MERITO: accertare e dichiarare che la , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore deve restituire alla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore 21 (TA LE ) x Euro 122,00, oltre Parte_3
IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI
x 15,00 Euro oltre IVA e per l'effetto condannare la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore a restituire alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore 21 (TA LE ) x Euro 122,00, oltre Parte_3
IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI
x 15,00 Euro oltre IVA;
In subordine, nella denegata ipotesi che la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore non possa restituire alla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore 21 Controparte_4
x Euro 122,00, oltre IVA cadauno, 2 CC (TA LE ) RI x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI x 15,00 Euro oltre IVA accertare dichiarare che il valore degli stessi ammonta ad Euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio
e per l'effetto condannare a corrispondere alla , in persona Controparte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio;
Inoltre, accertare e dichiarare, la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore per il grave inadempimento contrattuale a danno della , in persona del legale rappresentante pro tempore il risarcimento Parte_1
del danno nella somma di Euro 7.091,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio e per l'effetto condannare a corrispondere alla Controparte_3 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 7.091,00 ovvero la
[...]
maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio;
Inoltre, accertare e dichiarare, la responsabilità ex art. 96 cpc comma 1 della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore per i motivi di cui è causa a danno della , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore e per effetto condannare la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore ad un indennizzo da determinarsi in via equitativa a favore della in persona del legale rappresentante pro tempore. 3) IN OGNI CASO. Con Parte_1
vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge”.
pagina 2 di 6 - Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da note scritte del 14 giugno 2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in integrale accoglimento delle difese svolte nella presente comparsa di costituzione e risposta ed in tutti gli scritti difensivi, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, in via principale A) rigettare la domanda avanzata dalla ricorrente perché infondata in fatto e diritto e non provata sia nella richiesta di restituzione delle attrezzature, sia nel risarcimento del danno da mancata restituzione, che nell'ulteriore danno da inadempimento contrattuale;
in subordine B) insiste per l'accertamento dell'eventuale esatto ammontare dare/avere di carrelli, pianali e prolunghe, previa eligenda C.T.U., ordinando a parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.pc. di tutti i D.D.T. e bolle di accompagnamento dei rapporti commerciali dedotti in citazione e di cui ai documenti depositati, intervenuti tra la Parte_1
[... e la C) ammettere i mezzi istruttori dedotti nelle memorie Controparte_5
anticipate ex art 171 ter c.p.c.; D) condannare la alla refusione delle spese, Parte_1 competenze ed onorari del presente giudizio, come da separata nota spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , società esercente l'attività di trasporto di Parte_1
beni, premettendo di aver conferito alla per l'esecuzione di propri Controparte_1
lavori, 21 C x Euro 122,00, oltre IVA cadauno, 2 CC RI Pt_3 Controparte_4
x 82,00 Euro oltre IVA cadauno, 291 PIANALI x 15,00 Euro oltre IVA cadauno, del valore complessivo di € 7.091,00 come determinato dall'accettazione delle bolle di consegna, citava in giudizio la convenuta al fine di ottenerne la condanna alla restituzione dei predetti beni o, in subordine, il pagamento del controvalore, con ulteriore condanna della controparte al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
si costituiva in giudizio spiegando di aver effettuato un servizio di Controparte_1
trasporto su gomma di fiori e piante per conto della società attrice che consisteva nella fornitura, da parte della committente, di carrelli e pianali ove allocare la merce da trasportare: la convenuta, quale vettore, si recava con veicolo refrigerato presso la committente, caricava carrelli e pianali vuoti, raggiungeva il produttore di piante e fiori, scaricava i “vuoti” e riempiva il proprio camion con altrettanti carrelli e pianali “pieni”, per poi fare ritorno dalla committente presso la quale scaricava tutto (piante, fiori, carrelli e pianali); sicché, precisava la convenuta, i carrelli ed i pianali caricati da presso la CP_3 Pt_1
venivano scambiati con i vari produttori che, a loro volta, a fronte di un saldo di attrezzature ricevute,
[...]
sostanzialmente restituivano, a mezzo del vettore, lo stesso numero di carrelli e pianali ai medesimi pagina 3 di 6 consegnati;
con la conseguenza che la compravendita ed il trasporto, di regola, di tali merci avviene attraverso modalità di scambio di carrelli e pianali tra acquirenti e produttori florovivaistici, senza che i vettori possano, in qualche maniera, rimanere in possesso delle predette attrezzature. Contestata, quindi,
l'allegazione di parte attrice sul possesso dei beni indicati in citazione, la convenuta, previa richiesta di esibizione di bolle di viaggio e D.D.T. al fine di stabilire l'esatto eventuale dare/avere tra le parti in causa, si dichiarava disponibile alla restituzione immediata delle attrezzature in caso di accertamento, nel corso del giudizio, di un saldo carrelli/pianali positivo in capo alla stessa , senza Controparte_1
riconoscimento di indennità alcuna e/o risarcimento di danno in quanto non provati.
La causa, effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., previo deposito delle memorie interlocutorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., è stata istruita mediante la sola produzione documentale delle parti e all'udienza del 27 giugno 2024 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, con riserva da parte del giudice di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non è contestato che fra le parti sia incorso un rapporto contrattuale in forza del quale la società attrice incaricava la convenuta di effettuare un servizio di trasporto le cui caratteristiche sono state ben descritte nella comparsa di costituzione e risposta: più precisamente la forniva alla convenuta Parte_1
carrelli e pianali vuoti ove allocare la merce da trasportare;
la convenuta, quale vettore, si recava con veicolo refrigerato presso la società committente, caricava carrelli e pianali vuoti, raggiungeva il produttore di piante e fiori, scaricava i “vuoti” e riempiva il proprio camion con altrettanti carrelli e pianali “pieni”, per poi fare ritorno dalla committente presso la quale scaricava tutto (piante, fiori, carrelli e pianali).
L'accordo, evidentemente, prevedeva, quindi, la restituzione delle attrezzature conferite al vettore ai fini dell'esecuzione del servizio di trasporto. Ne è riprova la circostanza per cui sui bollettini di consegna dell'attrezzatura veniva espressamente indicato al vettore che “in caso di mancata restituzione entro la fine del mese corrente i carrelli verranno addebitati tramite fattura” con puntuale indicazione del relativo valore, ovvero 122 euro per ogni carrello TA LE, 102 euro per ogni placca, 82 euro per ogni TA LE neutri e 15 euro per ciascun ripiano (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Nel caso di specie è stata offerta prova documentale della mancata riconsegna da parte della convenuta dei beni esattamente indicati in citazione dall'attrice attraverso la produzione di fatture emesse dalla
[...]
nei confronti di a titolo di addebito per spazio occupato nella propria CP_3 Parte_1
piattaforma dai seguenti beni: “CC n. 21, Tag CC RI n. 2 e Pianali n. 291” nei periodi dal mese di pagina 4 di 6 giugno fino al 31/12/2023, quindi anche successivamente alla proposizione dell'odierna causa (cfr. doc.ti da 3 a 9 allegati alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Parte convenuta non ha disconosciuto né contestato dette fatture, così implicitamente ammettendo in giudizio il possesso delle attrezzature di cui la società attrice rivendica oggi la restituzione.
Neppure il valore dei beni in contestazione risulta essere stato specificamente contestato dalla convenuta;
valore che, peraltro, risultava già predeterminato al momento del conferimento delle attrezzature (e quindi concordato in via preventiva fra le parti o comunque alle medesime noto) nei bollettini di consegna di cui al doc. 6 di parte attrice. Anche questi ultimi documenti non risultano essere stati contestati dalla difesa della convenuta.
Sussiste, pertanto, il diritto di parte attrice alla riconsegna dei beni indicati in citazione e, in caso di infruttuosa esecuzione dell'obbligo di consegna, al risarcimento del danno per equivalente che va quantificato in conformità a quanto previamente concordato fra le parti, quindi 122 euro per ogni carrello
TA LE, 82 euro per ogni CC neutri e 15 euro per ciascun ripiano (cfr. doc. 6 di parte attrice)
e così per complessivi 7091,00 euro, cui andranno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno da grave inadempimento contrattuale. Giova rammentare sul punto che in caso di inadempimento contrattuale non è sufficiente la prova che la controparte non abbia rispettato gli accordi per poter pretendere il risarcimento: è anche necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, prova che non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale, ma deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo. Ed invero, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se
l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità
(e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (cfr. Cass. sentenza n. 24632 del 3 dicembre 2015).
Quindi la parte che invoca il risarcimento da inadempimento ha un preciso onere di allegazione che nel caso di specie non risulta affatto adempiuto.
pagina 5 di 6 Le spese seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2024 tenuto conto del valore della domanda ed applicati i valori minimi alle fasi di trattazione (essendosi l'istruttoria esaurita nella mera produzione documentale delle parti) e decisionale (stante lo schema semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a restituire a 21 Controparte_1 Parte_1
ontainer LE), 2 CC (TA LE) RI, 291 PIANALI;
Parte_3
in caso di infruttuosa esecuzione dell'obbligo di consegna
2) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 7091,00 oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.c.
3) Condanna a rifondere a favore di 1 Controparte_1 Parte_1
le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi Parte_3
professionali di avvocato in complessivi 3387,00 oltre accessori di legge, al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% ed alle spese generali non imponibili.
Ferrara, 1 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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