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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 03.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 15.10.2024, 23.10.2024, 19.3.2025, 20.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 760/2023R.G. Lav., TRA Parte_1 rappr sta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna via San Felici n. 6 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni e Email_1 Email_2
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RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Flori giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23
RESISTENTE
CP_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Ciccola giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo rapporto di lavoro subordinato - volontariato.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente contesta la correttezza dell'accertamento ispettivo con cui erano stati disconosciuti i rapporti di volontariato con costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i soggetti interessati. Osserva di avere svolto attività di utilità sociale in favore di terzi nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, di aver fruito dell'attività di volontari che prestavano servizio del tutto gratuitamente salvo rimborsi spese forfetari per cura della persona, consumazioni, carte telefoniche, ricariche cellulari, spese di trasporto, previa presentazione di scontrini o autocertificazione. Rileva che l' non aveva provato gli elementi propri CP_1 della subordinazione, non essen le fine sufficiente il coordinamento pur necessario anche in un'attività gratuita che coinvolge più persone. Chiede per tali ragioni la declaratoria di illegittimità delle risultanze dell'accertamento ispettivo. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la legittimità dell'accertamento CP_1 ispettivo il cui esito viene riportato in memoria, sottolineando che: i volontari venivano remunerati con una paga oraria che non poteva costituire rimborso spese in assenza di adeguata documentazione, avevano aderito all'associazione per avere un'entrata essendo in cerca di lavoro, erano organizzati e diretti dall'Associazione, avevano orari prestabiliti in base alle convenzioni stipulate con vari enti pubblici o altre associazioni, compilavano un foglio presenze. Anche l' che si è costituita in giudizio sostiene la legittimità delle CP_2 risultanze del amento ispettivo, concludendo al pari dell per il CP_1 rigetto del ricorso avversario. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. ESAME DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIATO E DI LAVORO SUBORDINATO. Si ricorda che per le attività di volontariato vige una presunzione di gratuità ex lege, secondo quanto previsto dalla L. n. 266/1991 che al terzo comma dell'art. 2 (prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 117/2017) disponeva che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”, anche se in linea di principio non è precluso alle associazioni di volontariato assumere personale. L'attività di volontariato, dunque, può essere definita tale solo nel caso in cui le prestazioni siano gratuite. La questione di fondo attiene all'interpretazione del secondo comma dell'art. 2 L. 266/1991, laddove prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto per precisare che la prima parte di tale disposizione sta ad indicare che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione -
2 gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso. Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo valere, invece, un rimborso forfettario, del tutto sconnesso con una verifica fattuale delle effettive spese sostenute dai volontari (Cass. 24451/2018, cfr. altresì sul punto Cass. 23890/2015). Al riguardo anche la legge regionale n. 9/2004 all'art. 2 comma 3 specifica che ai volontari «possono essere unicamente rimborsate dall'associazione….. le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata», il che esclude che possa erogarsi un rimborso spese forfetario. Sul punto, la locale Corte di Appello nella pronuncia n. 335/2023 ha ricordato che “Invero, prima ancora che dall'art. 17 del d.lgs.n. 117/2017, la natura giuridica e la disciplina dell'attività di volontariato sono state consacrate dall'art. 2 della legge n.266/1991, che in termini univoci ha sancito l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di organizzazione da cui possa discendere un sinallagma di contenuto patrimoniale. Si tratta di un fondamentale principio inteso a salvaguardare i minimi retributivi inderogabili, causalmente legati alla prestazione di qualsiasi attività che non sia rigorosamente resa in onore a criteri di spontaneità e gratuità, collegati alle finalità esclusivamente solidaristiche dell'attività stessa. Ad evitare, dunque, il rischio di elusione delle disposizioni di legge imperative a tutela della giusta retribuzione, la norma in esame ha posto, al secondo comma, il divieto assoluto di erogare rimborsi forfettari, ossia rimborsi effettuati in difetto dell'analitica indicazione delle singole voci di spesa effettivamente sostenute, proprio perché tale omessa specificazione facilmente può tradursi in un espediente per elargire compensi aventi tutt'altra natura e funzione. In quest'ottica, la previsione, in seno alla nuova legislazione (emanata in attuazione della legge-delega n. 106/2016 per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso), della possibilità che le spese
3 sostenute dal volontario vengano rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (cfr. art. 17, quarto comma, d.lgs.n. 117/2017), non incide in alcun modo sul divieto di rimborso forfetario, poiché non deroga al principio della necessaria specificazione dei titoli di spesa, ma unicamente al criterio della rigorosa documentazione delle spese stesse, entro precisi limiti di valore monetario”. Quanto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, elemento anche questo contestato nel ricorso introduttivo, va rilevato che una volta disconosciuto la natura volontaria e gratuita della prestazione resa, in presenza di prestazioni retribuite non altrimenti regolarizzate deve presumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in esame dal 1.3.2017 al 30.4.2022 ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 01 D.lgs. 368/2001, poi sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 81/2015 per il quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Tale disposizione di legge determina a fronte dell'erogazione di una retribuzione per la prestazione resa l'inversione dell'onere probatorio con onere a carico del ricorrente di fornire elementi che possano portare a configurare un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato. A tale proposito si ricorda che per giurisprudenza costante un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Dal quadro generale della giurisprudenza si
4 evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti. Da ultimo, si riscontra un filone giurisprudenziale che tende a rivalutare anche il significato da attribuire alla qualifica del rapporto di lavoro data dalle parti stesse, ossia al nomen iuris da esse assegnato al rapporto di lavoro tra di loro intercorrente, salva sempre la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l'esattezza di tale qualificazione (Cass. 4220/1992). Si ritiene a tale proposito che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini il solo nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 4500/2007). Sulla rilevanza del nomen iuris concordato tra le parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è pacifico che la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato” (Cass. 25711/2018; sul punto cfr. altresì Cass. 9401/2017; Cass. 7024/2015; Cass. 22289/2014; Cass. 19568/2013; Cass. 19114/2013; Cass. 13858/2009; Cass. 20361/2005). Come specificato nella sentenza della Corte costituzionale 76/2015 “il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”; concetto confermato e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 4884 del 2018)” (Cass. 697/2021).
5 Ancora più di recente la Suprema Corte (Cass. 16720/2021) ha affermato che “la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”. A ciò va aggiunto che, se è vero il principio per il quale la tipologia di attività svolta dal lavoratore non è di per sé significativa della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento (Cass. 2622/2004), è anche vero che tale principio è stato precisato dalle più recenti pronunce. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale affermazione vada rettamente intesa nel senso che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte, però, la volontà delle parti nulla può contro certe modalità richieste dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: ad esempio, il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 11502/2000; Cass. 10043/2004; Cass. 5840/2002; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi borderline vedi Cass. 1024/1996; Cass. 3975/2001). Alla luce di tali considerazioni la Suprema
6 Corte ha statuito il principio di diritto per il quale “la prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 18692/2007).
3. VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI ISPETTORI E DI QUELLE RACCOLTE DA PARTE RICORRENTE E VERSATE IN ATTI. Le prove messe a disposizione di questo giudice consistono non soltanto nelle prove testimoniali raccolte nel contraddittorio tra le parti, ma anche nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori e in altre raccolte dal ricorrente e allegate al fascicolo di parte. Al riguardo, si osserva che, mentre nessuna valenza probatoria possono avere le dichiarazioni raccolte dalla parte in assenza di contraddittorio anche per la genericità di molte di esse contenenti peraltro valutazioni sulla qualificazione giuridica del rapporto, non può negarsi la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, pubblici ufficiali, durante l'accertamento. Ed infatti la giurisprudenza ha più volte rimarcato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'ente che
7 avanza la pretesa contributiva o assicurativa, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015).
4. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO. Dalla lettura delle dichiarazioni rese agli ispettori così come da quelle raccolte nel corso dell'istruttoria giudiziale (che per la quasi totalità confermano le prime) emerge che i soggetti
8 che hanno prestato attività di volontariato erano invero in cerca di un introito sia pure minimo per arrotondare le proprie entrate o per pagare le spese cui dovevano fare fronte. Lo stesso , presidente dell'associazione, sentito Tes_1 dagli ispettori (doc. 2 bis fascicolo ha confermato che venivano CP_1 rimborsate le spese documentate e in iva dato un rimborso forfetario in quanto i volontari erano “pensionati o comunque persone che hanno bisogno di guadagnare qualcosa” (ad esempio il lavoratore riferisce Per_1 che gli facevano comodo 100 euro per pagare le bollette, doc. 2 bis fascicolo e nello stesso senso riferiscono quasi tutti i lavoratori sentiti); il CP_1 Tes_1 resì, precisato che “quando nel 2014 divenne sinda CP_3 persone si rivolgevano a lui per chiedere la i dirottava da noi”; ha aggiunto che veniva riconosciuto un compenso di 5 euro all'ora e di 0,45 euro a chilometro per chi utilizzasse la propria autovettura. D'altro canto, la quasi totalità di soggetti sentiti sul punto ha confermato di non avere presentato documentazione giustificativa delle spese, ma di avere sempre segnato le ore su un foglio presenze in modo da permettere il calcolo del compenso spettante (al riguardo, il lavoratore riferisce sempre agli Per_2 ispettori che tutti i volontari avevano un compen , doc. 2 bis fascicolo
. A titolo esemplificativo si segnala la dichiarazione della lavoratrice CP_1
confermata anche nel corso del giudizio, che ha riferito agli ispettori di Pt_2 ricevuto un importo orario e che il prospetto per il rimborso chilometrico non veniva riempito da lei ma dall'associazione, mentre la lavoratrice aveva sempre controllato che il compenso versato corrispondesse alle ore effettivamente svolte (doc. 2 fascicolo;
ugualmente la CP_1 lavoratrice ha riferito di avere presentato un f resenze e di non Tes_2 avere mai un rimborso spese nonostante agli atti siano state versate le autocertificazioni delle spese sostenute al fine di ottenere il rimborso (doc. 2 bis fascicolo in confronto con il doc. 23 fascicolo ricorrente). CP_1
Tali dic oni privano di attendibilità anche le ricevute per rimborso chilometrico versate in atti (doc. 23 fascicolo ricorrente), in quanto non si ha prova sufficiente che esse corrispondessero all'effettivo uso della propria autovettura. Peraltro, la maggior parte delle autocertificazioni fanno generico riferimento a spese sostenute e non sono riferibili ad un rimborso chilometrico, quindi del tutto insufficienti a dimostrare l'erogazione di somme a fronte di un effettivo esborso;
altre dichiarazioni, pur relative al calcolo del compenso chilometrico, si riferiscono a lavoratori non interessati dall'ispezione ( , oppure sono prive di Per_3 CP_4 Persona_4 sottoscrizione ualità non oggetto di accertamento in quanto prescritte ( ). Infine, per i lavoratori interessati Per_5 dall'accertamento per i quali vi sono richieste di rimborsi chilometrici per utilizzo della propria autovettura, il compenso riguarda solo alcune mensilità a fronte di una collaborazione remunerata ben più duratura ( rimborso Pt_3 chilometrico per due mensilità, aprile 2019 e dicembre fronte di attività prestata da luglio 2018 a aprile 2020, da giugno 2020 a giugno 2021
9 coperti anche da richieste di rimborsi generici, peraltro sentito dagli ispettori il lavoratore ha riferito di essere stato remunerato con un compenso di 5 euro all'ora previa compilazione del foglio presenze, doc. 2 fascicolo CP_1 CP_5 rimborso per due mensilità, settembre 2019 e ottobre 2019, a fronte di attività prestata da settembre 2018 a febbraio 2019, aprile 2019, maggio 2019, da settembre 2019 a febbraio 2020; Vitali: rimborso per una mensilità, marzo 2019, a fronte di un'attività da marzo a maggio 2019 e da settembre 2019 a gennaio 2020). Va, inoltre, osservato che alcuni lavoratori che sono stati sentiti anche in udienza e che svolgevano attività professionali specifiche all'interno di percorsi formativi nelle scuole con rimborso unicamente dei viaggi effettuati a titolo di rimborso e senza indicazione alcuna delle ore effettuate (in particolare, e non sono interessati dall'accertamento Per_6 Per_7 ispettivo, in lo non compare nell'elenco del personale retribuito a pagina 23 del verbale ispettivo, sicché le loro dichiarazioni, che su alcuni aspetti divergono da quelle rese dagli altri lavoratori, non assumono rilievo decisivo ai fini del contendere. Anche la deposizione del addetto alla sorveglianza dei bambini Tes_3 fuori della scuola per attraversa ella strada, è insufficiente a supportare la tesi attorea. Ed infatti, il teste ha riferito di ricevere i rimborsi a fronte di spese per benzina e acquisto di scarpe dietro presentazione degli scontrini, ma non è dato sapere se ciò sia accaduto anche nel periodo oggetto di ispezione (il lavoratore è tuttora volontario della né vi sono in atti rimborsi Pt_1 chilometrici riferibili a tale lavoratore. Peraltro, come affermato in altra pronuncia di questo Tribunale, il rimborso di spese per scarpe o vestiario non è nel caso di specie giustificata in quanto non risulta che la prestazione richiedesse “abbigliamento personale specifico, o un particolare logorio degli indumenti, rispetto alla vita extralavorativa” (Tribunale di Ancona n. 57/2019). Si ritiene, pertanto, all'esito dell'esame del complesso compendio probatorio raccolto durante l'ispezione e confermato anche in sede giudiziale che i lavoratori interessati abbiano prestato attività retribuita che non può ricondursi per i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti nell'ambito del volontariato. Ed infatti, l'erogazione di un compenso senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell'eseguire la prestazione, ma parametrato alle ore di assistenza prestate (come ammesso in sede ispettiva anche dal , Tes_1
Presidente dell'Associazione), rivela una sostanziale estraneità del stesso alla funzione sua propria, di reintegrare una documentata perdita patrimoniale, e ne mostra una sostanziale funzione retributiva, sia pure in violazione dei canoni di proporzione e sufficienza ex art. 36 Cost., poiché riflette una causale di natura corrispettiva, piuttosto che indennitaria, essendo l'elargizione monetaria in evidente rapporto sinallagmatico con la quantità del lavoro svolto, invece che con l'entità dei costi sostenuti (in tal senso Corte di
10 Appello di Ancona n. 335/2023 resa in controversia analoga). Peraltro, come ricordato in precedenza, la possibilità ammessa dalla normativa più recente di autocertificare le spese sostenute non esclude il divieto di rimborsi forfetari, con necessità, dunque, che l'autocertificazione non sia generica ma riporti analiticamente le voci di spesa effettivamente sostenute e i relativi importi, specificazione che manca del tutto nella documentazione versata in atti dalla ricorrente. Quanto alla qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato desumibile dall'art. 1 d.lgs. 81/2015, considerato che molti lavoratori hanno affermato che rispettavano un orario fisso per fornire il servizio assegnato, ricevevano i turni da personale dell' dovevano avvisare in caso di assenza per Pt_1 poter essere sostituiti bblighi gravanti sull' in virtù delle Pt_1 convenzioni stipulate con enti pubblici, era que, inseriti nell'organizzazione aziendale dell' e coordinati da questa per realizzare Pt_1 lo scopo sociale consistente nel f rvizi affidati in convenzione. Né d'altro canto come già sostenuto dalla locale Corte di Appello in fattispecie simile, è di ostacolo all'accertamento della natura subordinata dei rapporti controversi la circostanza che il potere direttivo e di controllo dell'associazione sull'operato dei lavoratori non venisse esercitato direttamente ma tramite altri soggetti presso cui si svolgeva il servizio e dai quali si poteva avere riscontro della prestazione resa anche al fine di erogare il compenso pattuito (Corte di Appello n. 92/2021). Si aggiunga che la tipologia di mansioni assegnate (assistenza sui pulmini scolastici, assistenza nelle mense scolastiche, accoglienza nelle scuole dell'infanzia, assistenza ai bambini all'uscita e all'entrata a scuola per attraversamento pedonale) necessariamente era legata ad un orario predeterminato e non permetteva né un'organizzazione autonoma della prestazione da parte del lavoratore sotto il profilo del tempo e dello spazio, né un apporto autonomo ed originale quanto alle modalità di svolgimento delle mansioni che apparivano alquanto stereotipate e ripetitive, sicché anche sotto tale profilo emergono elementi che depongono per l'assenza di autonomia e la sussistenza di un vincolo di subordinazione. Si tratta, dunque, di elementi sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con piena legittimità dell'accertamento ispettivo per cui è causa.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Per tutte le ragioni esposte si ritiene che il ricorso proposto non possa essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente
11 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere a e le spese di lite che Pt_1 CP_1 CP_2 liquida per o dei convenu u 0,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, in data 28.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 3.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
12
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 03.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 15.10.2024, 23.10.2024, 19.3.2025, 20.3.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 760/2023R.G. Lav., TRA Parte_1 rappr sta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna via San Felici n. 6 con indicazione degli indirizzi pec per le comunicazioni e Email_1 Email_2
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RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Flori giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23
RESISTENTE
CP_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Ciccola giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo rapporto di lavoro subordinato - volontariato.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La società ricorrente contesta la correttezza dell'accertamento ispettivo con cui erano stati disconosciuti i rapporti di volontariato con costituzione di rapporti di lavoro subordinato con i soggetti interessati. Osserva di avere svolto attività di utilità sociale in favore di terzi nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, di aver fruito dell'attività di volontari che prestavano servizio del tutto gratuitamente salvo rimborsi spese forfetari per cura della persona, consumazioni, carte telefoniche, ricariche cellulari, spese di trasporto, previa presentazione di scontrini o autocertificazione. Rileva che l' non aveva provato gli elementi propri CP_1 della subordinazione, non essen le fine sufficiente il coordinamento pur necessario anche in un'attività gratuita che coinvolge più persone. Chiede per tali ragioni la declaratoria di illegittimità delle risultanze dell'accertamento ispettivo. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la legittimità dell'accertamento CP_1 ispettivo il cui esito viene riportato in memoria, sottolineando che: i volontari venivano remunerati con una paga oraria che non poteva costituire rimborso spese in assenza di adeguata documentazione, avevano aderito all'associazione per avere un'entrata essendo in cerca di lavoro, erano organizzati e diretti dall'Associazione, avevano orari prestabiliti in base alle convenzioni stipulate con vari enti pubblici o altre associazioni, compilavano un foglio presenze. Anche l' che si è costituita in giudizio sostiene la legittimità delle CP_2 risultanze del amento ispettivo, concludendo al pari dell per il CP_1 rigetto del ricorso avversario. La causa veniva istruita con escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. ESAME DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI VOLONTARIATO E DI LAVORO SUBORDINATO. Si ricorda che per le attività di volontariato vige una presunzione di gratuità ex lege, secondo quanto previsto dalla L. n. 266/1991 che al terzo comma dell'art. 2 (prima della sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 117/2017) disponeva che: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”, anche se in linea di principio non è precluso alle associazioni di volontariato assumere personale. L'attività di volontariato, dunque, può essere definita tale solo nel caso in cui le prestazioni siano gratuite. La questione di fondo attiene all'interpretazione del secondo comma dell'art. 2 L. 266/1991, laddove prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto per precisare che la prima parte di tale disposizione sta ad indicare che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione -
2 gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall'associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso. Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo valere, invece, un rimborso forfettario, del tutto sconnesso con una verifica fattuale delle effettive spese sostenute dai volontari (Cass. 24451/2018, cfr. altresì sul punto Cass. 23890/2015). Al riguardo anche la legge regionale n. 9/2004 all'art. 2 comma 3 specifica che ai volontari «possono essere unicamente rimborsate dall'associazione….. le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata», il che esclude che possa erogarsi un rimborso spese forfetario. Sul punto, la locale Corte di Appello nella pronuncia n. 335/2023 ha ricordato che “Invero, prima ancora che dall'art. 17 del d.lgs.n. 117/2017, la natura giuridica e la disciplina dell'attività di volontariato sono state consacrate dall'art. 2 della legge n.266/1991, che in termini univoci ha sancito l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di organizzazione da cui possa discendere un sinallagma di contenuto patrimoniale. Si tratta di un fondamentale principio inteso a salvaguardare i minimi retributivi inderogabili, causalmente legati alla prestazione di qualsiasi attività che non sia rigorosamente resa in onore a criteri di spontaneità e gratuità, collegati alle finalità esclusivamente solidaristiche dell'attività stessa. Ad evitare, dunque, il rischio di elusione delle disposizioni di legge imperative a tutela della giusta retribuzione, la norma in esame ha posto, al secondo comma, il divieto assoluto di erogare rimborsi forfettari, ossia rimborsi effettuati in difetto dell'analitica indicazione delle singole voci di spesa effettivamente sostenute, proprio perché tale omessa specificazione facilmente può tradursi in un espediente per elargire compensi aventi tutt'altra natura e funzione. In quest'ottica, la previsione, in seno alla nuova legislazione (emanata in attuazione della legge-delega n. 106/2016 per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso), della possibilità che le spese
3 sostenute dal volontario vengano rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (cfr. art. 17, quarto comma, d.lgs.n. 117/2017), non incide in alcun modo sul divieto di rimborso forfetario, poiché non deroga al principio della necessaria specificazione dei titoli di spesa, ma unicamente al criterio della rigorosa documentazione delle spese stesse, entro precisi limiti di valore monetario”. Quanto alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, elemento anche questo contestato nel ricorso introduttivo, va rilevato che una volta disconosciuto la natura volontaria e gratuita della prestazione resa, in presenza di prestazioni retribuite non altrimenti regolarizzate deve presumersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in esame dal 1.3.2017 al 30.4.2022 ai sensi del disposto dell'art. 1 comma 01 D.lgs. 368/2001, poi sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 81/2015 per il quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Tale disposizione di legge determina a fronte dell'erogazione di una retribuzione per la prestazione resa l'inversione dell'onere probatorio con onere a carico del ricorrente di fornire elementi che possano portare a configurare un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato. A tale proposito si ricorda che per giurisprudenza costante un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato, qualora, in base alle modalità di svolgimento della prestazione, emerga l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso come eterodirezione, ossia “l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore” (Cass. 697/2021). Soltanto nell'ipotesi in cui tale assoggettamento non sia evidente e palese nel rapporto tra le parti, è ammissibile ricorrere ad altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali possono essere valutati come indizi probatori della subordinazione, seppur privi di valore decisivo (cfr. Cass. 12033/1992; Cass. 2370/1998; Cass. S.U. 379/1999 le cui affermazioni sono rimaste nel tempo costanti, cfr. di recente Cass. 9401/2017 e Cass. 25711/2018). Tali indici sintomatici vengono qualificati come sussidiari, in quanto rivestono carattere secondario rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione. Per facilitare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, infatti, la giurisprudenza ha individuato alcuni indici che, qualora riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, rivelano la natura subordinata dello stesso (Cass. 25711/2018; Cass. 3548/2021). Dal quadro generale della giurisprudenza si
4 evince l'esistenza di un ordine gerarchico per siffatti criteri, che si possono suddividere in tre insiemi distinti: 1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento, il modo delle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell'obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità della prestazione, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, l'assoggettamento a controlli sulla qualità del servizio reso e la possibilità di rifiutare l'esecuzione dello stesso, l'obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione, la necessità di giustificare le assenze, il nomen iuris dato dalle parti. Da ultimo, si riscontra un filone giurisprudenziale che tende a rivalutare anche il significato da attribuire alla qualifica del rapporto di lavoro data dalle parti stesse, ossia al nomen iuris da esse assegnato al rapporto di lavoro tra di loro intercorrente, salva sempre la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, l'esattezza di tale qualificazione (Cass. 4220/1992). Si ritiene a tale proposito che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini il solo nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta autoqualificazione), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 4500/2007). Sulla rilevanza del nomen iuris concordato tra le parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “è pacifico che la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato” (Cass. 25711/2018; sul punto cfr. altresì Cass. 9401/2017; Cass. 7024/2015; Cass. 22289/2014; Cass. 19568/2013; Cass. 19114/2013; Cass. 13858/2009; Cass. 20361/2005). Come specificato nella sentenza della Corte costituzionale 76/2015 “il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”; concetto confermato e ribadito anche dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 4884 del 2018)” (Cass. 697/2021).
5 Ancora più di recente la Suprema Corte (Cass. 16720/2021) ha affermato che “la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito (e non come mera utilizzazione di un nomen iuris), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente;
il principio è stato ribadito, altresì, con specifico riguardo al contratto a progetto, essendosi sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (Cass. n. 22289 del 2014);
6. in particolare, nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato;
pertanto, in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, ben può il lavoratore - su cui grava il relativo onere - fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, ma deve in tal caso provare, eventualmente anche in via indiziaria, la sussistenza degli estremi del rapporto subordinato (cfr., con particolare riguardo all'attività di insegnamento, Cass. 3023 del 1989)”. A ciò va aggiunto che, se è vero il principio per il quale la tipologia di attività svolta dal lavoratore non è di per sé significativa della natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento (Cass. 2622/2004), è anche vero che tale principio è stato precisato dalle più recenti pronunce. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale affermazione vada rettamente intesa nel senso che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte, però, la volontà delle parti nulla può contro certe modalità richieste dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: ad esempio, il lavoro di fabbrica è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione (Cass. 11502/2000; Cass. 10043/2004; Cass. 5840/2002; per l'affermazione del metodo tipologico nella valutazione della onerosità e della subordinazione nei casi borderline vedi Cass. 1024/1996; Cass. 3975/2001). Alla luce di tali considerazioni la Suprema
6 Corte ha statuito il principio di diritto per il quale “la prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 18692/2007).
3. VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI ISPETTORI E DI QUELLE RACCOLTE DA PARTE RICORRENTE E VERSATE IN ATTI. Le prove messe a disposizione di questo giudice consistono non soltanto nelle prove testimoniali raccolte nel contraddittorio tra le parti, ma anche nelle dichiarazioni rilasciate agli ispettori e in altre raccolte dal ricorrente e allegate al fascicolo di parte. Al riguardo, si osserva che, mentre nessuna valenza probatoria possono avere le dichiarazioni raccolte dalla parte in assenza di contraddittorio anche per la genericità di molte di esse contenenti peraltro valutazioni sulla qualificazione giuridica del rapporto, non può negarsi la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, pubblici ufficiali, durante l'accertamento. Ed infatti la giurisprudenza ha più volte rimarcato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. sull'ente che
7 avanza la pretesa contributiva o assicurativa, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015).
4. ESAME DEL COMPENDIO PROBATORIO. Dalla lettura delle dichiarazioni rese agli ispettori così come da quelle raccolte nel corso dell'istruttoria giudiziale (che per la quasi totalità confermano le prime) emerge che i soggetti
8 che hanno prestato attività di volontariato erano invero in cerca di un introito sia pure minimo per arrotondare le proprie entrate o per pagare le spese cui dovevano fare fronte. Lo stesso , presidente dell'associazione, sentito Tes_1 dagli ispettori (doc. 2 bis fascicolo ha confermato che venivano CP_1 rimborsate le spese documentate e in iva dato un rimborso forfetario in quanto i volontari erano “pensionati o comunque persone che hanno bisogno di guadagnare qualcosa” (ad esempio il lavoratore riferisce Per_1 che gli facevano comodo 100 euro per pagare le bollette, doc. 2 bis fascicolo e nello stesso senso riferiscono quasi tutti i lavoratori sentiti); il CP_1 Tes_1 resì, precisato che “quando nel 2014 divenne sinda CP_3 persone si rivolgevano a lui per chiedere la i dirottava da noi”; ha aggiunto che veniva riconosciuto un compenso di 5 euro all'ora e di 0,45 euro a chilometro per chi utilizzasse la propria autovettura. D'altro canto, la quasi totalità di soggetti sentiti sul punto ha confermato di non avere presentato documentazione giustificativa delle spese, ma di avere sempre segnato le ore su un foglio presenze in modo da permettere il calcolo del compenso spettante (al riguardo, il lavoratore riferisce sempre agli Per_2 ispettori che tutti i volontari avevano un compen , doc. 2 bis fascicolo
. A titolo esemplificativo si segnala la dichiarazione della lavoratrice CP_1
confermata anche nel corso del giudizio, che ha riferito agli ispettori di Pt_2 ricevuto un importo orario e che il prospetto per il rimborso chilometrico non veniva riempito da lei ma dall'associazione, mentre la lavoratrice aveva sempre controllato che il compenso versato corrispondesse alle ore effettivamente svolte (doc. 2 fascicolo;
ugualmente la CP_1 lavoratrice ha riferito di avere presentato un f resenze e di non Tes_2 avere mai un rimborso spese nonostante agli atti siano state versate le autocertificazioni delle spese sostenute al fine di ottenere il rimborso (doc. 2 bis fascicolo in confronto con il doc. 23 fascicolo ricorrente). CP_1
Tali dic oni privano di attendibilità anche le ricevute per rimborso chilometrico versate in atti (doc. 23 fascicolo ricorrente), in quanto non si ha prova sufficiente che esse corrispondessero all'effettivo uso della propria autovettura. Peraltro, la maggior parte delle autocertificazioni fanno generico riferimento a spese sostenute e non sono riferibili ad un rimborso chilometrico, quindi del tutto insufficienti a dimostrare l'erogazione di somme a fronte di un effettivo esborso;
altre dichiarazioni, pur relative al calcolo del compenso chilometrico, si riferiscono a lavoratori non interessati dall'ispezione ( , oppure sono prive di Per_3 CP_4 Persona_4 sottoscrizione ualità non oggetto di accertamento in quanto prescritte ( ). Infine, per i lavoratori interessati Per_5 dall'accertamento per i quali vi sono richieste di rimborsi chilometrici per utilizzo della propria autovettura, il compenso riguarda solo alcune mensilità a fronte di una collaborazione remunerata ben più duratura ( rimborso Pt_3 chilometrico per due mensilità, aprile 2019 e dicembre fronte di attività prestata da luglio 2018 a aprile 2020, da giugno 2020 a giugno 2021
9 coperti anche da richieste di rimborsi generici, peraltro sentito dagli ispettori il lavoratore ha riferito di essere stato remunerato con un compenso di 5 euro all'ora previa compilazione del foglio presenze, doc. 2 fascicolo CP_1 CP_5 rimborso per due mensilità, settembre 2019 e ottobre 2019, a fronte di attività prestata da settembre 2018 a febbraio 2019, aprile 2019, maggio 2019, da settembre 2019 a febbraio 2020; Vitali: rimborso per una mensilità, marzo 2019, a fronte di un'attività da marzo a maggio 2019 e da settembre 2019 a gennaio 2020). Va, inoltre, osservato che alcuni lavoratori che sono stati sentiti anche in udienza e che svolgevano attività professionali specifiche all'interno di percorsi formativi nelle scuole con rimborso unicamente dei viaggi effettuati a titolo di rimborso e senza indicazione alcuna delle ore effettuate (in particolare, e non sono interessati dall'accertamento Per_6 Per_7 ispettivo, in lo non compare nell'elenco del personale retribuito a pagina 23 del verbale ispettivo, sicché le loro dichiarazioni, che su alcuni aspetti divergono da quelle rese dagli altri lavoratori, non assumono rilievo decisivo ai fini del contendere. Anche la deposizione del addetto alla sorveglianza dei bambini Tes_3 fuori della scuola per attraversa ella strada, è insufficiente a supportare la tesi attorea. Ed infatti, il teste ha riferito di ricevere i rimborsi a fronte di spese per benzina e acquisto di scarpe dietro presentazione degli scontrini, ma non è dato sapere se ciò sia accaduto anche nel periodo oggetto di ispezione (il lavoratore è tuttora volontario della né vi sono in atti rimborsi Pt_1 chilometrici riferibili a tale lavoratore. Peraltro, come affermato in altra pronuncia di questo Tribunale, il rimborso di spese per scarpe o vestiario non è nel caso di specie giustificata in quanto non risulta che la prestazione richiedesse “abbigliamento personale specifico, o un particolare logorio degli indumenti, rispetto alla vita extralavorativa” (Tribunale di Ancona n. 57/2019). Si ritiene, pertanto, all'esito dell'esame del complesso compendio probatorio raccolto durante l'ispezione e confermato anche in sede giudiziale che i lavoratori interessati abbiano prestato attività retribuita che non può ricondursi per i principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti nell'ambito del volontariato. Ed infatti, l'erogazione di un compenso senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell'eseguire la prestazione, ma parametrato alle ore di assistenza prestate (come ammesso in sede ispettiva anche dal , Tes_1
Presidente dell'Associazione), rivela una sostanziale estraneità del stesso alla funzione sua propria, di reintegrare una documentata perdita patrimoniale, e ne mostra una sostanziale funzione retributiva, sia pure in violazione dei canoni di proporzione e sufficienza ex art. 36 Cost., poiché riflette una causale di natura corrispettiva, piuttosto che indennitaria, essendo l'elargizione monetaria in evidente rapporto sinallagmatico con la quantità del lavoro svolto, invece che con l'entità dei costi sostenuti (in tal senso Corte di
10 Appello di Ancona n. 335/2023 resa in controversia analoga). Peraltro, come ricordato in precedenza, la possibilità ammessa dalla normativa più recente di autocertificare le spese sostenute non esclude il divieto di rimborsi forfetari, con necessità, dunque, che l'autocertificazione non sia generica ma riporti analiticamente le voci di spesa effettivamente sostenute e i relativi importi, specificazione che manca del tutto nella documentazione versata in atti dalla ricorrente. Quanto alla qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti per superare la presunzione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato desumibile dall'art. 1 d.lgs. 81/2015, considerato che molti lavoratori hanno affermato che rispettavano un orario fisso per fornire il servizio assegnato, ricevevano i turni da personale dell' dovevano avvisare in caso di assenza per Pt_1 poter essere sostituiti bblighi gravanti sull' in virtù delle Pt_1 convenzioni stipulate con enti pubblici, era que, inseriti nell'organizzazione aziendale dell' e coordinati da questa per realizzare Pt_1 lo scopo sociale consistente nel f rvizi affidati in convenzione. Né d'altro canto come già sostenuto dalla locale Corte di Appello in fattispecie simile, è di ostacolo all'accertamento della natura subordinata dei rapporti controversi la circostanza che il potere direttivo e di controllo dell'associazione sull'operato dei lavoratori non venisse esercitato direttamente ma tramite altri soggetti presso cui si svolgeva il servizio e dai quali si poteva avere riscontro della prestazione resa anche al fine di erogare il compenso pattuito (Corte di Appello n. 92/2021). Si aggiunga che la tipologia di mansioni assegnate (assistenza sui pulmini scolastici, assistenza nelle mense scolastiche, accoglienza nelle scuole dell'infanzia, assistenza ai bambini all'uscita e all'entrata a scuola per attraversamento pedonale) necessariamente era legata ad un orario predeterminato e non permetteva né un'organizzazione autonoma della prestazione da parte del lavoratore sotto il profilo del tempo e dello spazio, né un apporto autonomo ed originale quanto alle modalità di svolgimento delle mansioni che apparivano alquanto stereotipate e ripetitive, sicché anche sotto tale profilo emergono elementi che depongono per l'assenza di autonomia e la sussistenza di un vincolo di subordinazione. Si tratta, dunque, di elementi sufficienti ad affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con piena legittimità dell'accertamento ispettivo per cui è causa.
5. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Per tutte le ragioni esposte si ritiene che il ricorso proposto non possa essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente
11 pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere a e le spese di lite che Pt_1 CP_1 CP_2 liquida per o dei convenu u 0,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, in data 28.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 3.4.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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