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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/10/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BARONI MARIA INGRID
e da
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato BARONI Parte_2 C.F._2
MARIA INGRID
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie e , affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, continueranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre in Castiglione d'Adda (Lo) via Della Vittoria 5/A, ed il padre continuerà
a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna, in via anticipata entro il giorno
20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico in favore delle figlie sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
3. Le spese straordinarie, da sostenersi in favore di e , saranno a carico di Per_1 Per_2 ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le seguenti modalità: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. spese straordinarie in favore delle figlie saranno sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano e dunque con le seguenti modalità:
4. Rispetto ai diritti di visita del padre, considerata l'attività lavorativa del medesimo e l'età della figlia , le parti concordano che si accorderà direttamente con il padre Per_1 Per_1
e per quanto riguarda i genitori assumeranno di volta in volta accordi affinché la Per_2 medesima stia presso il padre uno/due giorni ogni settimana.
Entrambe le figlie, durante le vacanze scolastiche estive, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno, precisando che, in dette settimane, i diritti di visita rimarranno sospesi;
le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale/Santo Stefano Pasqua/Lunedì dell'Angelo
e le festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra.
5. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo alimentare e/o di mantenimento, né per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, avendo regolato ogni ulteriore aspetto patrimoniale.
6. I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia delle figlie, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore delle figlie. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione d'Adda in data 10/05/2008 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Castiglione d'Adda (LO) dell'anno 2008, atto n.1, parte II, Serie
A, ordinando la trasmissione degli atti al competente Ufficiale di Stato Civile del) per l'annotazione e per le ulteriori incombenze di legge, alle seguenti
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione d'Adda (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/10/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2376/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BARONI MARIA INGRID
e da
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato BARONI Parte_2 C.F._2
MARIA INGRID
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie e , affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, continueranno Per_1 Per_2
a vivere con la madre in Castiglione d'Adda (Lo) via Della Vittoria 5/A, ed il padre continuerà
a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna, in via anticipata entro il giorno
20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico in favore delle figlie sarà percepito in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
3. Le spese straordinarie, da sostenersi in favore di e , saranno a carico di Per_1 Per_2 ciascun genitore nella misura del 50%, secondo le seguenti modalità: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. spese straordinarie in favore delle figlie saranno sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano e dunque con le seguenti modalità:
4. Rispetto ai diritti di visita del padre, considerata l'attività lavorativa del medesimo e l'età della figlia , le parti concordano che si accorderà direttamente con il padre Per_1 Per_1
e per quanto riguarda i genitori assumeranno di volta in volta accordi affinché la Per_2 medesima stia presso il padre uno/due giorni ogni settimana.
Entrambe le figlie, durante le vacanze scolastiche estive, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno, precisando che, in dette settimane, i diritti di visita rimarranno sospesi;
le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale/Santo Stefano Pasqua/Lunedì dell'Angelo
e le festività infrannuali in genere, indipendentemente dal normale regime di visita di cui sopra.
5. Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo alimentare e/o di mantenimento, né per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, avendo regolato ogni ulteriore aspetto patrimoniale.
6. I coniugi si autorizzano vicendevolmente all'espatrio, con previo accordo se in compagnia delle figlie, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore delle figlie. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castiglione d'Adda in data 10/05/2008 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Castiglione d'Adda (LO) dell'anno 2008, atto n.1, parte II, Serie
A, ordinando la trasmissione degli atti al competente Ufficiale di Stato Civile del) per l'annotazione e per le ulteriori incombenze di legge, alle seguenti
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione d'Adda (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/10/2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello