Articolo 1 della Legge 14 marzo 1961, n. 213
Articolo 2
Versione
13 aprile 1961
>
Versione
24 dicembre 1961
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito con la legge 30 dicembre 1959, n. 1216 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 dicembre 1961, n. 1310 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1961