CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1116/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' RO Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1116 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1
AV ed RI RO giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 372/2025, pubblicata in data 17/03/2025 2
___________________
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata limitatamente all'asserito rigetto della domanda di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 commisurata al grado di invalidità del 60% in relazione all'evento occorsogli in data 28.1.2007 nello svolgimento del servizio di ordine pubblico. Con un unico motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della statuizione sull'intervenuta prescrizione estintiva, peraltro mai eccepita stante la contumacia del , che il Tribunale ha fatto decorrere dalla CP_1 data dell'evento lesivo anziché dalla stabilizzazione delle infermità. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna del al riconoscimento della speciale elargizione da Controparte_1 calcolarsi sulla percentuale di invalidità indennizzabile del 60% con rivalutazione ex art. 8, comma 2, legge n. 302/1990 dal 1.1.2003.
Il è rimasto contumace anche nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Invero, sebbene nella parte motiva della gravata sentenza si legge che “… il dies a quo del termine prescrizionale decennale decorre dalla data del 28.01.2007, con la conseguenza che, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 14.01.2018, il diritto alla speciale elargizione -avente carattere di prestazione una tantum- si era ormai irrimediabilmente prescritto per intero …” (vd. la penultima pagina della sentenza), nel dispositivo il Tribunale ha correttamente condannato il al pagamento del beneficio così statuendo: “condanna il CP_1 [...]
alla liquidazione in favore della parte ricorrente della speciale elargizione CP_1 prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 206/2004 in riferimento alla invalidità complessiva del 60%, nella misura e con la decorrenza di legge”.
Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “… nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e 3
motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo” (così da ultimo Cass. n. 21140 del
24/07/2025 e, in senso conforme, fra le tante, Cass. n. 23157 del 27/08/2024 e Cass. n. 18202 del 03/07/2008). Dunque, in assenza di impugnazione, la statuizione di condanna del al pagamento della speciale elargizione CP_1 contenuta nel dispositivo prevale sulla parte motivazionale che ha ritenuto prescritto il diritto alla stessa.
Ne consegue che l'appellante non ha alcun concreto ed effettivo interesse a proporre appello avverso la gravata sentenza, atteso che l'impugnazione configura una mera correzione della parte motiva della sentenza e non incide sul dispositivo.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR EN DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1116/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' RO Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1116 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Parte_1
AV ed RI RO giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 372/2025, pubblicata in data 17/03/2025 2
___________________
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata limitatamente all'asserito rigetto della domanda di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, legge n. 206/2004 commisurata al grado di invalidità del 60% in relazione all'evento occorsogli in data 28.1.2007 nello svolgimento del servizio di ordine pubblico. Con un unico motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della statuizione sull'intervenuta prescrizione estintiva, peraltro mai eccepita stante la contumacia del , che il Tribunale ha fatto decorrere dalla CP_1 data dell'evento lesivo anziché dalla stabilizzazione delle infermità. Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, la condanna del al riconoscimento della speciale elargizione da Controparte_1 calcolarsi sulla percentuale di invalidità indennizzabile del 60% con rivalutazione ex art. 8, comma 2, legge n. 302/1990 dal 1.1.2003.
Il è rimasto contumace anche nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Invero, sebbene nella parte motiva della gravata sentenza si legge che “… il dies a quo del termine prescrizionale decennale decorre dalla data del 28.01.2007, con la conseguenza che, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 14.01.2018, il diritto alla speciale elargizione -avente carattere di prestazione una tantum- si era ormai irrimediabilmente prescritto per intero …” (vd. la penultima pagina della sentenza), nel dispositivo il Tribunale ha correttamente condannato il al pagamento del beneficio così statuendo: “condanna il CP_1 [...]
alla liquidazione in favore della parte ricorrente della speciale elargizione CP_1 prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 206/2004 in riferimento alla invalidità complessiva del 60%, nella misura e con la decorrenza di legge”.
Secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “… nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e 3
motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo” (così da ultimo Cass. n. 21140 del
24/07/2025 e, in senso conforme, fra le tante, Cass. n. 23157 del 27/08/2024 e Cass. n. 18202 del 03/07/2008). Dunque, in assenza di impugnazione, la statuizione di condanna del al pagamento della speciale elargizione CP_1 contenuta nel dispositivo prevale sulla parte motivazionale che ha ritenuto prescritto il diritto alla stessa.
Ne consegue che l'appellante non ha alcun concreto ed effettivo interesse a proporre appello avverso la gravata sentenza, atteso che l'impugnazione configura una mera correzione della parte motiva della sentenza e non incide sul dispositivo.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR EN DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI