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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MARIA CRISTINA PASQUATO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MICHELA NUVOLETTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
, E : Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
(P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Rubano (PD) Piazza Aldo Moro n. 17, per le ragioni descritte in premessa, e per l'effetto condannare parte conduttrice a corrispondere in favore di parte locatrice la somma relativa all'adeguamento ISTAT con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, quantificato alla data del presente atto in complessivi euro 1.127,94 (mille centoventisette/94), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria e successive mensilità occorrende;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Controparte_2
1.infondatezza della domanda e insussistenza del debito, con vittoria di spese e compensi legali;
2. in subordine: dichiarare dovuta la minor somma di € 736,08;
3. autorizzare la chiamata in causa di , fil. in garanzia in Controparte_3 CP_4 caso di eventuale condanna di fissando nuova udienza con concessione dei termini per la CP_1 citazione.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e in qualità di locatari dell'immobile a uso Parte_1 Parte_2 Parte_3 commerciale sito in Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza 84, hanno convenuto in giudizio la conduttrice chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di euro1.127,94 a titolo di aggiornamento ISTAT del canone di locazione dal giugno 2024 ad aprile 2025.
1.1 Si è costituita , chiedendo in principalità il Controparte_1 rigetto della domanda, ritenendo che l'accordo raggiunto in sede di conciliazione giudiziale per il pagamento di un canone mensile di euro 2.000,00 dovesse intendersi come importo fisso, tanto più che mai nei precedenti anni parte locatrice aveva preteso l'aggiornamento ISTAT;
in subordine ha comunque contestato la correttezza dei conteggi, ritenendo al più dovuta la minor somma di euro Contr 736,08 e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di , ai fini Controparte_3 dell'escussione della polizza a garanzia rilasciata in favore dei locatari.
1.2 La causa, disposto un rinvio per consentire alle parti di valutare ipotesi transattive, giunge in decisione allo stato degli atti, rigettata altresì la richiesta di chiamata in causa del terzo.
2. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Questi i fatti.
e la moglie hanno sottoscritto il 5.7.2013 un contratto di locazione a Parte_4 Parte_3 uso commerciale relativamente all'immobile sito in Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza
84 (doc. 1 att.).
Alla morte di sono subentrati nel contratto la moglie, che ne era già parte, e i figli, Parte_4
e . Pt_2 Pt_1
Il canone è stato pattuito in euro 3.000,00 al mese, successivamente ridotto, in virtù di diverse scritture private, prima a euro 2.500,00, poi a euro 2.000,00 (doc. 3 att.).
3 All'art. 4 del contratto è stato previsto che “A partire dal secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% del dato della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
A seguito del mancato pagamento di talune mensilità gli odierni attori hanno promosso un procedimento di sfratto per morosità, nell'ambito del quale, in data 1 marzo 2022, è stato raggiunto il seguente accordo: “Le parti si accordano, inoltre, per la riduzione del canone di locazione alla somma di euro 2.000,00 mensili a partire dal mese di giugno 2022 compreso fino allo spirare del termine del contratto” (doc. 4 att.).
I locatari a partire dal giugno 2024 hanno richiesto l'aggiornamento ISTAT a norma dell'art. 4 del contratto.
A fronte del rifiuto della conduttrice di corrispondere l'aggiornamento è stato instaurato il presente giudizio.
2.1 La pretesa attore non può essere accolta, dovendosi interpretare l'accordo raggiunto nel procedimento di sfratto per morosità RG 18/22 nel senso di una pattuizione del canone in euro 2.000,00 omnia, senza aumenti per aggiornamento ISTAT.
Il dato letterale, in primis, conforta tale interpretazione.
Nel prevedere la riduzione del canone a euro 2.000,00 fino al termine del contratto non è stata fatta alcuna menzione dell'aumento ISTAT, per quanto previsto nel contratto, né in genere è stato fatto richiamo alle altre clausole del contratto.
In secondo luogo, conforta tale conclusione anche la valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., nonché l'interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366
c.c..
Come dedotto dalla conduttrice - e non contestato da parte locatrice - mai nel rapporto è stato applicato o richiesto l'aggiornamento ISTAT.
E ciò anche se negli accordi di riduzione del canone sottoscritti fin dal 2014, quindi già dall'anno immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto, erano state -a differenza della transazione del 2022 - fatte salve espressamente tutte le altre clausole del contratto, compresa quindi quella sull'aggiornamento.
4 Se pur in presenza, quindi, di una espressa conferma dell'applicabilità della clausola sull'aggiornamento questo mai è stato richiesto, a maggior ragione il mancato richiamo a detta clausola nella transazione del 2022 deve intendersi nel senso di una conferma di una rinuncia a detto importo e di una volontà di determinare il canone in un importo fisso e immodificabile, come sempre applicato fino a quel momento.
A fronte di un simile pregresso rapporto tra le parti, sarebbe allora stato necessario, anche per non violare la buona fede nell'esecuzione del contratto, precisare espressamente la pretesa dell'aggiornamento ISTAT.
Esclusa la debenza dell'aggiornamento, la questione relativa alla sua esatta quantificazione rimane assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi per studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità delle questioni, la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
ON , e in solido a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per onorari, Controparte_1 oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 13 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2167/2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MARIA CRISTINA PASQUATO
ATTORI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MICHELA NUVOLETTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
, E : Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
(P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Rubano (PD) Piazza Aldo Moro n. 17, per le ragioni descritte in premessa, e per l'effetto condannare parte conduttrice a corrispondere in favore di parte locatrice la somma relativa all'adeguamento ISTAT con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024, quantificato alla data del presente atto in complessivi euro 1.127,94 (mille centoventisette/94), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria e successive mensilità occorrende;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Controparte_2
1.infondatezza della domanda e insussistenza del debito, con vittoria di spese e compensi legali;
2. in subordine: dichiarare dovuta la minor somma di € 736,08;
3. autorizzare la chiamata in causa di , fil. in garanzia in Controparte_3 CP_4 caso di eventuale condanna di fissando nuova udienza con concessione dei termini per la CP_1 citazione.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e in qualità di locatari dell'immobile a uso Parte_1 Parte_2 Parte_3 commerciale sito in Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza 84, hanno convenuto in giudizio la conduttrice chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di euro1.127,94 a titolo di aggiornamento ISTAT del canone di locazione dal giugno 2024 ad aprile 2025.
1.1 Si è costituita , chiedendo in principalità il Controparte_1 rigetto della domanda, ritenendo che l'accordo raggiunto in sede di conciliazione giudiziale per il pagamento di un canone mensile di euro 2.000,00 dovesse intendersi come importo fisso, tanto più che mai nei precedenti anni parte locatrice aveva preteso l'aggiornamento ISTAT;
in subordine ha comunque contestato la correttezza dei conteggi, ritenendo al più dovuta la minor somma di euro Contr 736,08 e chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di , ai fini Controparte_3 dell'escussione della polizza a garanzia rilasciata in favore dei locatari.
1.2 La causa, disposto un rinvio per consentire alle parti di valutare ipotesi transattive, giunge in decisione allo stato degli atti, rigettata altresì la richiesta di chiamata in causa del terzo.
2. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Questi i fatti.
e la moglie hanno sottoscritto il 5.7.2013 un contratto di locazione a Parte_4 Parte_3 uso commerciale relativamente all'immobile sito in Sarmeola di Rubano (PD), via della Provvidenza
84 (doc. 1 att.).
Alla morte di sono subentrati nel contratto la moglie, che ne era già parte, e i figli, Parte_4
e . Pt_2 Pt_1
Il canone è stato pattuito in euro 3.000,00 al mese, successivamente ridotto, in virtù di diverse scritture private, prima a euro 2.500,00, poi a euro 2.000,00 (doc. 3 att.).
3 All'art. 4 del contratto è stato previsto che “A partire dal secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% del dato della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
A seguito del mancato pagamento di talune mensilità gli odierni attori hanno promosso un procedimento di sfratto per morosità, nell'ambito del quale, in data 1 marzo 2022, è stato raggiunto il seguente accordo: “Le parti si accordano, inoltre, per la riduzione del canone di locazione alla somma di euro 2.000,00 mensili a partire dal mese di giugno 2022 compreso fino allo spirare del termine del contratto” (doc. 4 att.).
I locatari a partire dal giugno 2024 hanno richiesto l'aggiornamento ISTAT a norma dell'art. 4 del contratto.
A fronte del rifiuto della conduttrice di corrispondere l'aggiornamento è stato instaurato il presente giudizio.
2.1 La pretesa attore non può essere accolta, dovendosi interpretare l'accordo raggiunto nel procedimento di sfratto per morosità RG 18/22 nel senso di una pattuizione del canone in euro 2.000,00 omnia, senza aumenti per aggiornamento ISTAT.
Il dato letterale, in primis, conforta tale interpretazione.
Nel prevedere la riduzione del canone a euro 2.000,00 fino al termine del contratto non è stata fatta alcuna menzione dell'aumento ISTAT, per quanto previsto nel contratto, né in genere è stato fatto richiamo alle altre clausole del contratto.
In secondo luogo, conforta tale conclusione anche la valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., nonché l'interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366
c.c..
Come dedotto dalla conduttrice - e non contestato da parte locatrice - mai nel rapporto è stato applicato o richiesto l'aggiornamento ISTAT.
E ciò anche se negli accordi di riduzione del canone sottoscritti fin dal 2014, quindi già dall'anno immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto, erano state -a differenza della transazione del 2022 - fatte salve espressamente tutte le altre clausole del contratto, compresa quindi quella sull'aggiornamento.
4 Se pur in presenza, quindi, di una espressa conferma dell'applicabilità della clausola sull'aggiornamento questo mai è stato richiesto, a maggior ragione il mancato richiamo a detta clausola nella transazione del 2022 deve intendersi nel senso di una conferma di una rinuncia a detto importo e di una volontà di determinare il canone in un importo fisso e immodificabile, come sempre applicato fino a quel momento.
A fronte di un simile pregresso rapporto tra le parti, sarebbe allora stato necessario, anche per non violare la buona fede nell'esecuzione del contratto, precisare espressamente la pretesa dell'aggiornamento ISTAT.
Esclusa la debenza dell'aggiornamento, la questione relativa alla sua esatta quantificazione rimane assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori minimi per studio, introduttiva e decisionale, considerata la semplicità delle questioni, la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
ON , e in solido a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per onorari, Controparte_1 oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 13 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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