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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2770/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. TO Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.2770 del Ruolo Generale per l'anno 2015
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliata in Sant'Antioco presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione
attrice contro
CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._2
degli avv.ti Aldo e NA RI De Montis, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.6.2015
convenuto e chiamante in causa e con
(nata a [...] il [...] ed ivi residente) e CP_2 CP_3 Persona_1
chiamati in causa, contumaci
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice come da note conclusionali depositate il 21.02.2022, ovvero come da atto di citazione e, quindi, perché il Tribunale voglia, “contrariis reiectis”: A) accertare e dichiarare in capo
a la sua qualità di erede di nato a [...] il [...], e, Parte_1 Persona_2
dunque, che la stessa è proprietaria “pro indiviso” dell'immobile distinto al CT di Sant'Antioco al F.3,
mapp.228, di are 24,85, insieme con gli altri coeredi;
per l'effetto B) dichiarare parzialmente
inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico di compravendita del 29.04.2010 a rogito Dr. Per_3
rep.19099/9792, trascritto in data 19.05.2010 e, conseguentemente, disporre e condannare il
convenuto a rimettere immediatamente nel possesso dell'immobile l'attrice, stante la sua qualità di
comproprietaria dell'area in questione;
C) condannare il convenuto alla rimessione nel pristino stato
dell'immobile con demolizione delle opere ivi illegittimamente eseguite;
D) condannare il convenuto al
pagamento di una indennità commisurata alla parziale occupazione abusiva dell'immobile in
questione a far data dal 29.04.2010 fino all'effettiva restituzione con liquidazione in via equitativa.
Nell'interesse del convenuto si fa riferimento alle note in data 24 febbraio 2022 e si insiste in tutte le
difese ivi svolte - ovvero perché il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
voglia: (A) in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate;
(B) in via subordinata,
per l'ipotesi che il Tribunale ritenesse fondata la domanda proposta dall'attrice: (1) dichiarare i
chiamati in causa tenuti a garantire per l'evizione, ai sensi dell'articolo 1483 e ss. cc;
CP_1
per l'effetto (2) disporre la riduzione del prezzo loro corrisposto dal con l'atto di CP_1
compravendita in data 29 aprile 2010, rogito notaio nella misura ritenuta di giustizia, (3) Per_4
condannando il convenuto (rectius: il terzo chiamato) alla restituzione della parte del corrispettivo
ricevuto che il Tribunale accerterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
(4) condannare
altresì i chiamati in causa al risarcimento di tutti i danni dal subiti e subendi, nonché a CP_1
tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente
procedimento, in particolare il valore dei frutti che sia eventualmente tenuto a restituire all'attrice e le
pagina 2 di 15 spese sostenute per la presente lite, nonché quelle che eventualmente sia condannato a restituire
all'attrice; (C) in via subordinata istruttoria: si insiste perché, sospeso il giudizio di merito, il giudice
ammetta i mezzi istruttori tempestivamente dedotti dal convenuto, da intendersi di seguito riportati, ed
in particolare la prova per testi dedotta con le memorie ex art.183, comma VI, n.3 cpc; (D) in ogni
caso col favore di compensi professionali, rimborso spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.3.2015 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per concludere come sopra indicato dopo aver dedotto che:
l'esponente - insieme ai fratelli , NA, , , RI, TO, Antioco, Controparte_4 CP_5 CP_6
e - è proprietaria “pro indiviso” per la quota parte di ½ del terreno in Sant'Antioco CP_7 CP_8
di are 23.85 originariamente distinto al F.3 mappale 228, che nel 2011 è stato frazionato nelle
particelle 1014, di are 0.70 - sulla quale è stato costruito un fabbricato distinto al F.3 mapp.1014 -, e
1015, di are 24.15;
detta comproprietà le è pervenuta in parte dalla successione del padre nato a [...]
Sant'Antioco il 13.12.1910 e deceduto il 27.06.1965, ed in parte dalla successione della madre
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_5
lo stesso terreno, per l'altra metà, era pervenuto in successione agli eredi (figli) di , Persona_6
sorella di Giovanni, cioè i cugini dell'esponente e ; Persona_1 CP_2
per quanto precede l'immobile in questione è rimasto in proprietà indivisa, in ragione della metà, a
tutte le ditte citate, ovvero agli eredi di - e quindi anche a , Persona_2 Persona_5
coniuge di quest'ultimo -, per una metà, ed agli eredi di , per l'altra metà; Persona_6
va inoltre evidenziato che già precedentemente al 1965 (data di apertura della successione di Per_2
la metà del mapp.228 è sempre stata posseduta ininterrottamente e pacificamente dal padre
[...]
dell'esponente, che ha poi trasmesso il possesso ai suoi eredi;
detto mappale, infatti, già da quando ha cominciato a possederlo fu di comune Persona_2
pagina 3 di 15 accordo frazionato in due appezzamenti di pari estensione, dei quali uno assegnato alla sorella
e l'altro allo stesso (mentre l'altro fratello , in base al Per_6 Per_2 Persona_7
medesimo accordo, prese un altro terreno e non possedette mai il mapp.228);
il confine tra i terreni di e così divisi era tracciato in un primo momento, in senso Per_2 Per_6
longitudinale, con un muretto a secco che fu poi eliminato e sostituito con del filo spinato;
il terreno in questione confina per un lato con “strada d'accesso” (ex ferrovia), per altro lato con
proprietà per un terzo lato con proprietà e per l'ultimo lato con lo stagno della laguna Per_2 Per_8
di Sant'Antioco;
nel 2003 gli eredi di - che già a fine anni '70 tentarono tra loro una divisione bonaria Persona_2
- diedero incarico al Geom. di misurare e realizzare dei lotti separati, in modo che ciascuno CP_9
potesse avere un suo piccolo appezzamento;
detto ciò - e quindi posto che, comunque, l'immobile in questione in virtù delle successioni citate è
divenuto di proprietà indivisa tanto degli eredi di quanto degli eredi di Persona_2 Per_6
-, è accaduto che in data 29.04.2010, col rogito Dr. indicato al capo B)(1) delle
[...] Per_3
conclusioni, gli eredi di , cioè i già citati e hanno alienato Persona_6 CP_2 Persona_1
l'intero terreno a dichiarandosene proprietari in virtù di “giusti e legittimi titoli” (art.3 CP_1
del rogito);
e - che hanno dunque alienato anche la quota parte pervenuta “pro indiviso” CP_2 Persona_1
all'esponente - hanno inoltre eliminato il filo spinato che divideva a metà il terreno, così da formare un
corpo unico, solo dopo il trasferimento al che al momento dell'acquisto doveva dunque CP_1
rendersi conto della situazione anche solo osservando i luoghi;
per tale ragione - e perché anche una semplice ispezione dei registri immobiliari avrebbe dovuto
indurre il a rendersi conto che il terreno era di fatto diviso in due - il convenuto non potrà CP_1
certo far valere la sua buona fede;
il ha pertanto acquistato un terreno che non avrebbe certamente acquistato, o perlomeno CP_1
pagina 4 di 15 non per l'intero, se avesse usato la diligenza media;
successivamente all'acquisto il ha recintato l'intero terreno di cui al mapp.228 e vi ha CP_1
edificato, a servizio della sua scuola di vela, un fabbricato e delle coperture in legno infisse al suolo
che di fatto lo occupano per intero;
il procedimento di mediazione, ritualmente instaurato, ha avuto esito negativo (verbale doc.1);
il convenuto, che di fatto ha acquistato legittimamente solo la quota pari a ½ già di proprietà degli eredi di dovrà essere conseguentemente condannato a reimmettere nel possesso Persona_6
dell'immobile gli eredi di e, nello specifico, l'esponente, che si riserva di agire in Persona_2
separato giudizio per la divisione del compendio ereditario con scioglimento della comunione.
si è tempestivamente costituito per chiedere di essere autorizzato a citare i propri danti CP_1
causa e e concludere come in epigrafe dopo aver dedotto (per quanto ormai CP_2 Persona_1
rileva) che:
l'attrice ha proposto azione di petizione dell'eredità ai sensi dell'articolo 533 cc, allo scopo di ottenere
la restituzione dei beni ereditari contro chi li possiede e così ripristinare la situazione qual era
all'epoca in cui il “de cuius” era in vita;
la “petitio hereditatis” richiede il riconoscimento della qualità di erede, che è dunque il soggetto
legittimato attivamente, mentre legittimato passivo è colui il quale si trova nel possesso dei beni
ereditari a titolo di erede, vantando un titolo successorio che in realtà non gli compete, ovvero senza
alcun titolo, perché immessosi arbitrariamente nel possesso;
è quindi evidente il vizio nel quale è incorsa l'attrice, che ha convenuto con azione di petizione ereditaria un soggetto che ha un titolo di proprietà ed in ragione dello stesso si trova nel possesso del
fondo in contestazione: conseguentemente, difettando nel caso i presupposti della “petitio hereditatis”
perché il convenuto vanta un valido titolo d'acquisto, avrebbe dovuto promuovere Parte_1
un'azione di rivendica, ex articolo 989 cc;
né è al riguardo utile il disposto dell'articolo 534 cc, laddove prevede che l'azione in parola possa
pagina 5 di 15 essere promossa anche nei confronti dell'avente causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo,
perché i danti causa del convenuto erano divenuti proprietari dell'intero immobile ceduto non quali eredi ma a titolo originario, in forza di possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre un
ventennio;
sotto altro profilo, si contesta che i terreni oggetto di causa rientrino nell'asse ereditario relitto dal
e, quindi, che a seguito del suo decesso l'attrice possa vantare alcun titolo sul Persona_2
medesimo;
è chiaramente del tutto priva di rilevanza probatoria, al fine di dimostrare la proprietà allegata da controparte, la dichiarazione di successione presentata ai competenti uffici, che costituisce un
adempimento di natura meramente fiscale;
del pari irrilevante è la circostanza che i parenti del a distanza di vent'anni dalla sua morte, Per_2
abbiano provveduto alla trascrizione della predetta denuncia di successione, che non può in alcun
modo costituire prova della proprietà in capo al “de cuius”;
quel che è certo è che dalla documentazione ex adverso prodotta non si rinviene alcun valido titolo di
acquisto della proprietà del fondo in parola in capo al che, quindi, per quanto Persona_2
consta al convenuto non ne è mai stato proprietario;
per dovere defensionale si contesta anche il fondamento delle domande aventi ad oggetto il ripristino
dello stato dei luoghi e la condanna del convenuto al pagamento di una non meglio qualificata
indennità per “abusiva” occupazione dell'immobile;
del pari cautelativamente occorre chiamare in causa e , nei confronti dei quali Persona_1 CP_2
si chiederà, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice, di essere garantito, ai sensi
dell'articolo 1483 e ss. cc, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, visto che l'esponente è titolare di una scuola di vela e l'area in questione, come era noto ai venditori, è stata
acquistata perché indispensabile allo svolgimento della predetta attività e quale sedime di un
fabbricato realizzato dal per accogliere attrezzature e mezzi della scuola. CP_1
pagina 6 di 15 e gli eredi di ritualmente citati dal convenuto dopo la relativa autorizzazione CP_2 Persona_1
del GI, non si sono costituiti e sono stati quindi dichiarati contumaci.
Dopo il deposito delle memorie ex art.183 cpc ed il rigetto della prova per testi richiesta dall'attrice (e,
conseguentemente, di quella in materia contraria dedotta dal convenuto) la causa è stata parzialmente definita con sentenza n.1244 del 23.4.2018, che “non definitivamente pronunciando” ha rigettato le
eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità della domanda avanzate dal
convenuto, rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza e rinviato la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
A sostegno della suddetta decisione è stato rilevato che:
è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la “petitio hereditatis” ex art.533 cc (a mente del
quale “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede
tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi”), avente natura di azione reale e ad oggetto beni riguardanti elementi
costitutivi dell'“universus ius” o di una quota parte, comporti la legittimazione attiva e passiva
rispettivamente di colui che adduca la sua qualità di erede e di colui che sia in possesso dei beni di cui
il primo chiede la restituzione, senza che possa configurarsi una sorta di litisconsorzio necessario nei
confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero
erede, essendo la stessa finalizzata “a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga
vantando un titolo successorio che non gli compete ovvero senza alcun titolo” e presupponendo
“l'accertamento” (la prova) “della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettino
“iure hereditatis”, qualora siano contestati dalla controparte”, e della inclusione dei beni nell'asse
ereditario, differenziandosi in ciò, malgrado l'affinità del “petitum”, dalla “rei vindicatio”, la quale
richiede invece la dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi
durante tutto il tempo necessario all'usucapione” (Cass.
2.8.2001 n.10557);
l'art.534 cc consente poi all'erede di agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di
pagina 7 di 15 erede o senza titolo, facendo salvi tuttavia “i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo
oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede”, e
disponendo altresì che le predette disposizioni non si applicano “ai beni immobili e ai beni mobili
registrati, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti
anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente”;
sulla base di quest'ultima disposizione deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'odierno
convenuto, non essendo idoneo ad escluderne l'applicabilità il fatto che il dante causa del CP_1
possa aver disposto del bene sulla base di un acquisto a titolo originario;
dalla lettura del contratto di compravendita del 29.4.2010 risulta innanzitutto che la parte venditrice
aveva laconicamente dichiarato di avere “conseguito la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile
oggetto del presente atto per giusti e legittimi titoli non idonei alla trascrizione” (art.3), senza fornire alcuna ulteriore indicazione in ordine all'acquisto a titolo originario benchè potesse vantare,
quantomeno per la quota di ½, un titolo successorio;
se poi si volesse interpretare tale generica dicitura nel senso dell'intervenuto acquisto per usucapione,
in capo al venditore, della quota di bene non acquisita “mortis causa”, come vorrebbe il convenuto,
dovrebbe comunque ritenersi che lo stesso venditore abbia esercitato sul bene il possesso “uti
dominus” ultraventennale, ciò che consente di qualificarlo come possessore - in assenza di
accertamento giudiziale del titolo di acquisto speso - e, di conseguenza, di ritenere il suo avente causa
legittimato passivo rispetto all'azione di petizione dell'eredità;
a tal proposito deve infatti evidenziarsi come l'esercizio dell'azione presupponga il possesso dei beni
ereditari - nel caso di specie ammesso dallo stesso dante causa del convenuto - e come il primo comma
dell'art.534 citato estenda la legittimazione passiva all'avente causa dal possessore, consentendo
all'erede che voglia ottenere la restituzione del bene di domandare l'accertamento della propria
qualità ereditaria direttamente nei confronti del terzo, senza dover esperire la rivendica, con il relativo
pagina 8 di 15 onere probatorio circa la proprietà (ovvero, nel caso, circa la sua inclusione nel patrimonio ereditario oggetto di petizione);
nel merito la causa va ulteriormente istruita, dovendosi accertare, alla luce della documentazione in atti
e delle risultanze catastali, l'identità totale o parziale tra l'immobile oggetto della compravendita del
27.12.1927 in favore di e quello oggetto dell'odierna pretesa (ovvero quello oggetto Persona_7
della compravendita in favore del convenuto, distinto in CT al foglio 3, particella 228, di are 24.85);
con la contestale ordinanza è stata quindi disposta CTU per accertare quanto sopra.
Alla prima udienza successiva al deposito dei suddetti provvedimenti il convenuto ha formulato riserva
d'appello avverso la sentenza non definitiva e contestato l'ordinanza che ha disposto la CTU,
chiedendone la revoca, dopo aver osservato, al riguardo, che:
il convenuto ha contestato fin dalla sua costituzione in giudizio che l'immobile in parola facesse parte
del compendio relitto dal con la conseguenza che permane in capo all'attrice Persona_2
l'onere di dimostrare che esso vi era invece ricompreso;
l'attrice non solo non ha dato tale prova, pregiudiziale ad ogni ulteriore accertamento, ma ha anche
omesso di offrirla;
per tale ragione, che vi sia identità o meno tra il bene oggetto di causa e quello di cui alla
compravendita del 1927 in favore del è sotto più profili irrilevante, posto che Persona_7
nell'atto di citazione l'attrice ha allegato che avrebbe avuto il possesso Persona_2
ultraventennale della quota pari a un mezzo del terreno in parola e ne avrebbe acquistato la proprietà
a tale titolo;
resta quindi indiscutibilmente onere dell'attrice dimostrare che quel bene, nella dimensione
rivendicata, è stato posseduto per oltre un ventennio dal “de cuius” (e sempre che non si dimostri che
l'acquisto a titolo originario si sia perfezionato successivamente in capo ai danti causa del convenuto);
sotto altro profilo si rileva che l'accertamento ipocatastale avversariamente prodotto, a firma di
[...]
, evidenzia il difetto della continuità delle trascrizioni, visto che vi si asserisce che il bene in Parte_2
pagina 9 di 15 questione non è stato indicato tra i beni relitti dal deceduto nel 1947: esso sarebbe Persona_7
stato infatti “recuperato”, per così dire, cinquant'anni dopo, ovvero nel 1995, allorchè venne
trascritta la successione del e gli eredi procedettero all'intestazione in loro favore;
Persona_2
in realtà, riprendendo le parole dell'accertamento ipocatastale, detto terreno era già intestato ad altra
ditta, come confermato dalla dichiarazione di successione (in cui si afferma che lo stesso era “di
proprietà del de cuius per possesso ultraventennale”);
per quanto detto, se il presupposto dell'appartenenza del bene in questione all'asse ereditario relitto
da è l'acquisto a titolo originario, nessuna rilevanza potrà rivestire il fatto che Persona_2
l'area sia identica o differente rispetto a quella di cui all'atto pubblico del 1927;
la disposta CTU, non richiesta dalla parte attrice, sulla quale incombe l'onere di dimostrare
l'appartenenza del bene all'asse ereditario del defunto genitore, ha quindi chiaramente finalità
esplorative, essendo volta ad esonerare la parte dall'onere della prova sulla stessa gravante o alla
ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
La causa, ulteriormente istruita con la suddetta CTU (previo rigetto della sopra esposta istanza di revoca), è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
Alla luce di quanto già deciso con la propria sentenza non definitiva (e ribadendo quanto ivi rilevato)
non può più essere messo in discussione in questa sede che l'attrice abbia ritualmente proposto nei confronti del convenuto un'azione di petizione ereditaria, ai sensi degli artt.533 e 534 cc, avente ad oggetto il terreno in Sant'Antioco di are 24.85 originariamente distinto al foglio 3, particella 228 ed attualmente (a seguito della variazione prot. CA178488 del 26.4.2011) alle nuove particelle 1014, di are 00.70, e 1015, di are 24.15.
Come già rilevato nell'indicata sentenza, e in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità
ivi citata, che del resto è perfettamente in linea con quella citata dallo stesso convenuto nella propria pagina 10 di 15 comparsa di risposta, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame l'attore deve dimostrare, nei confronti del convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari per averli acquistati (come nel caso)
dagli eredi e possessori senza titolo (per quanto riguarda la quota eccedente quella “ereditata”): a) la propria qualità di erede;
b) la proprietà del proprio dante causa al momento dell'apertura della successione, con un onere probatorio attenuato rispetto a quello richiesto per la rivendica.
La circostanza sub a) - oltre ad essere stata ampiamente documentata con le produzioni effettuate dall'attrice - deve considerarsi pacifica, non essendo mai stata oggetto di alcuna contestazione.
La circostanza sub b) - ovvero l'originaria appartenenza del bene al dante causa indicato dall'attrice,
cioè il padre -, espressamente contestata dal convenuto, ha ricevuto piena conferma Persona_2
istruttoria.
È stato in particolare documentato (e confermato anche dal CTU nella sua relazione): che detto terreno,
originariamente acquistato con rogiti del 30.3.1927 e del 27.12.1927 regolarmente trascritti dai coniugi e (genitori di e nonni paterni dell'attrice), al decesso di Persona_7 CP_10 Persona_2
questi ultimi (rispettivamente avvenuti il 3.11.1947 e il 7.6.1955), sono stati acquistati, per la quota indivisa di 1/3 ciascuno, dai loro tre figli e Persona_7 Persona_2 Per_6
ed erano così intestati alla data dell'apertura della successione di cioè al
[...] Persona_2
27.6.1965 (e sino al sopra citato frazionamento del 26.4.2011, che ha originato le attuali particelle 1014
e 1015).
La sopra descritta sequenza, integralmente confermata anche dalle risultanze catastali e dalle volture dei registri immobiliari, è ampiamente sufficiente a confermare il presupposto della proprietà del dante causa indicato in citazione.
Non può infatti condividersi la tesi del per cui l'attrice avrebbe indicato quale fonte della CP_1
proprietà del padre non un titolo negoziale ma il possesso ultraventennale dal medesimo esercitato sull'immobile: tale possesso, infatti, è stato allegato dall'attrice solo come intervenuto successivamente all'acquisto da parte del padre che è di tipo puramente successorio (ovvero, l'acquisto del Per_2
pagina 11 di 15 medesimo e dei suoi fratelli e per successione ai comuni genitori Per_6 Persona_7 Per_7
e ).
[...] CP_10
L'elemento del possesso del padre, in altre parole, non è mai stato introdotto dall'attrice per “titolare”
l'acquisto di - ciò che sarebbe stato anche logicamente impossibile, perché come Persona_2
detto è ad esso successivo - ma, semmai, per paralizzare l'eventuale (e prevedibile) eccezione del convenuto che e/o i suoi eredi potessero averlo usucapito prima della vendita del Parte_1
29.4.2010.
Per quanto precede , in accoglimento della domanda sub A), quale erede di Parte_1 Per_2
deve essere dichiarata comproprietaria “pro indiviso” del terreno in Comune di Sant'Antioco
[...]
già distinto in Catasto al foglio 3, particella 228, di are 24,85.
Gli accertamenti svolti dal CTU - la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché, oltre a non essere stata contestata da alcuna delle parti, risulta ampiamente e congruamente argomentata, fondata su scrupolose e specificate indagini, in linea con la documentazione prodotta e con le risultanze catastali e dei registri immobiliari ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - hanno confermato che il terreno venduto al convenuto da e (attualmente identificato alle particelle 1014 e 1015 del CP_2 Persona_1
foglio 3 per effetto del frazionamento 26.4.2011 sopra menzionato) è perfettamente coincidente con la particella 228 del foglio 3 di are 24.85 già appartenente (per la quota di 1/3 pro indiviso) a Per_2
[...]
Alla luce di quanto sopra deve essere accolta anche la domanda sub B), visto che con la compravendita del 29.4.2010 gli eredi di , ovvero i sopra indicati chiamati in causa, hanno alienato Persona_6
anche la quota spettante all'attrice (che essendo succeduta nella quota indivisa di 1/3 insieme ai suoi 9
fratelli risulta titolare di una quota di 1/10 di tale terzo, pari ad 1/30 dell'intero), la quale è stata conseguentemente acquistata “a non domino” dal l'atto pubblico di cui al rogito CP_1 Per_3
del 29.4.2010 deve essere pertanto dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice, nella parte in cui pagina 12 di 15 dispone anche della quota di proprietà indivisa di 1/30 alla stessa spettante, e il convenuto deve essere condannato a consentire all'attrice il compossesso dell'immobile che ne è oggetto.
Non può essere invece accolta la domanda sub C): il convenuto, quale legittimo (com)proprietario del
Per_ terreno (avendolo efficacemente acquistato dai per le quote diverse da quella qui rivendicata dall'attrice, ovvero per 29/30) ha infatti legittimamente edificato sul medesimo, esercitando una delle facoltà tipiche del diritto di proprietà, senza arrecare alcun danno all'attrice (che, anzi, quale comproprietaria dell'area di sedime, e per il principio dell'accessione, a seguito di detta edificazione è
diventata comproprietaria per la quota di 1/30 anche dei fabbricati realizzati dal . CP_1
Analogo rigetto merita la domanda sub D), visto che l'esercizio del possesso da parte del convenuto,
comproprietario dell'immobile per l'indicata quota di 29/30 (o, quantomeno, di quella di 10/30
acquistata “a domino”), non può considerarsi “abusivo” né essere fonte di obbligazioni pecuniarie a titolo di “indennità di occupazione”, tanto più in quanto non è stata data (né offerta) alcuna prova del fatto (in verità nemmeno allegato) che il abbia concretamente impedito alla un CP_1 Per_2
analogo godimento dell'immobile corrispondente alla sua quota (di 1/30).
Per tale ragione nessuna somma può essere liquidata a tale titolo, nemmeno in via equitativa.
Il convenuto, vista la sua soccombenza nei confronti dell'attrice, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere alla medesima le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi del valore della
Per_ quota qui rivendicata - € 100,00, come da prezzo di vendita pattuito tra i e il - e CP_1
calcolando per ciascuna fase gli importi medi).
L'accoglimento delle avverse domande e, quindi, la parziale evizione del convenuto, rende evidente la fondatezza (nei limiti e per le ragioni che seguono) della domanda di garanzia dal medesimo formulata,
ex artt.1483 e ss. cc, nei confronti degli alienanti del contratto 29.4.2010, ovvero i chiamati in causa.
Ciò premesso, quanto alla riduzione del corrispettivo ed alla restituzione della parte di esso ritenuta indebita si osserva: col rogito del 29.4.2010 è stato pattuito e corrisposto, a titolo di prezzo di acquisto pagina 13 di 15 dell'intera proprietà del terreno per cui è causa, la somma complessiva di € 3.000,00; poiché la suddetta compravendita è stata dichiarata inefficace per la sola quota (di 1/30) di proprietà dell'attrice, analoga riduzione deve subire il prezzo pattuito;
ne consegue che i chiamati in causa, previa corrispondente riduzione del prezzo pattuito nel contratto 29.4.2010, devono essere condannati a restituire all'attore la somma di € 100,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2010 al saldo (non potendosi invece riconoscere alcuna rivalutazione, ai sensi dell'art.1224 cc, trattandosi di credito pecuniario e non avendo dato il creditore la prova di danni ulteriori ai sensi del secondo comma).
Gli stessi chiamati devono altresì dichiararsi obbligati a tenere indenne la parte chiamante dalle spese che la stessa è stata condannata a rifondere all'attrice per la sua soccombenza nel relativo rapporto processuale.
Non essendovi alcuna prova di ulteriori danni patiti dal (visto tra l'altro il mancato CP_1
accoglimento delle domande di condanna alla demolizione dei fabbricati realizzati ed al pagamento di indennità di occupazione) nessuna ulteriore somma può essere posta a suo favore e a carico dei chiamati.
Questi ultimi, vista la loro soccombenza nel rapporto processuale col chiamante, devono essere peraltro condannati, ai sensi del già citato art.91 cpc, a rifondere al le spese di lite (che vengono CP_1
liquidate sulla base dei medesimi criteri sopra indicati per la liquidazione in favore dell'attrice).
Deve infine rilevarsi che la mancata ammissione della prova diretta di parte attrice rende inammissibile la prova in materia contraria dedotta dal convenuto con le terze memorie ex art.183 cpc (e sulla cui ammissione il medesimo ha insistito in via subordinata istruttoria), il cui rigetto, quindi, deve anche qui essere confermato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
in accoglimento delle domande di parte attrice:
pagina 14 di 15 accerta e dichiara che quale erede di è comproprietaria “pro Parte_1 Persona_2
indiviso” (per la quota di 1/30) del terreno in Comune di Sant'Antioco di are 24.85 già distinto in
Catasto al foglio 3, particella 228 ed attualmente distinto al foglio 3, particella 1014, di are 00.70, e
1015, di are 24.15;
per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita di cui al rogito Parte_1
notaio del 29 aprile 2010 (rep.19.099, racc.9.792), nella parte in cui Persona_9
dispone anche della suddetta quota di proprietà indivisa dell'attrice, e ordina al convenuto di consentire a quest'ultima il compossesso dell'immobile che ne è oggetto;
condanna lo stesso convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in €
1.577,58 per esborsi (compresi quelli per CTU, liquidati come da separato provvedimento e posti provvisoriamente a carico dell'attrice);
in accoglimento delle domande formulate dal convenuto nei confronti dei chiamati in causa:
dispone la riduzione di € 100,00 del complessivo prezzo pattuito nel rogito del 29.4.2010 sopra indicato e condanna e gli eredi di in solido tra loro: a) a restituire a la CP_2 Persona_1 CP_1
medesima somma, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2010 al saldo;
b) a tenere indenne CP_1
dal pagamento della somma sopra liquidata a suo carico, e a favore dell'attrice, a titolo di
[...]
pagamento di compensi professionali e rimborso spese;
condanna gli stessi chiamati in causa, sempre in solido tra loro, a rifondere al chiamante le spese del relativo rapporto processuale, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 18,10 per esborsi.
Cagliari, 13 maggio 2025
Il giudice dott. TO Dessì
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. TO Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.2770 del Ruolo Generale per l'anno 2015
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliata in Sant'Antioco presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione
attrice contro
CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._2
degli avv.ti Aldo e NA RI De Montis, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.6.2015
convenuto e chiamante in causa e con
(nata a [...] il [...] ed ivi residente) e CP_2 CP_3 Persona_1
chiamati in causa, contumaci
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice come da note conclusionali depositate il 21.02.2022, ovvero come da atto di citazione e, quindi, perché il Tribunale voglia, “contrariis reiectis”: A) accertare e dichiarare in capo
a la sua qualità di erede di nato a [...] il [...], e, Parte_1 Persona_2
dunque, che la stessa è proprietaria “pro indiviso” dell'immobile distinto al CT di Sant'Antioco al F.3,
mapp.228, di are 24,85, insieme con gli altri coeredi;
per l'effetto B) dichiarare parzialmente
inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico di compravendita del 29.04.2010 a rogito Dr. Per_3
rep.19099/9792, trascritto in data 19.05.2010 e, conseguentemente, disporre e condannare il
convenuto a rimettere immediatamente nel possesso dell'immobile l'attrice, stante la sua qualità di
comproprietaria dell'area in questione;
C) condannare il convenuto alla rimessione nel pristino stato
dell'immobile con demolizione delle opere ivi illegittimamente eseguite;
D) condannare il convenuto al
pagamento di una indennità commisurata alla parziale occupazione abusiva dell'immobile in
questione a far data dal 29.04.2010 fino all'effettiva restituzione con liquidazione in via equitativa.
Nell'interesse del convenuto si fa riferimento alle note in data 24 febbraio 2022 e si insiste in tutte le
difese ivi svolte - ovvero perché il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
voglia: (A) in via principale: rigettare le avverse domande perché infondate;
(B) in via subordinata,
per l'ipotesi che il Tribunale ritenesse fondata la domanda proposta dall'attrice: (1) dichiarare i
chiamati in causa tenuti a garantire per l'evizione, ai sensi dell'articolo 1483 e ss. cc;
CP_1
per l'effetto (2) disporre la riduzione del prezzo loro corrisposto dal con l'atto di CP_1
compravendita in data 29 aprile 2010, rogito notaio nella misura ritenuta di giustizia, (3) Per_4
condannando il convenuto (rectius: il terzo chiamato) alla restituzione della parte del corrispettivo
ricevuto che il Tribunale accerterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
(4) condannare
altresì i chiamati in causa al risarcimento di tutti i danni dal subiti e subendi, nonché a CP_1
tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente
procedimento, in particolare il valore dei frutti che sia eventualmente tenuto a restituire all'attrice e le
pagina 2 di 15 spese sostenute per la presente lite, nonché quelle che eventualmente sia condannato a restituire
all'attrice; (C) in via subordinata istruttoria: si insiste perché, sospeso il giudizio di merito, il giudice
ammetta i mezzi istruttori tempestivamente dedotti dal convenuto, da intendersi di seguito riportati, ed
in particolare la prova per testi dedotta con le memorie ex art.183, comma VI, n.3 cpc; (D) in ogni
caso col favore di compensi professionali, rimborso spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.3.2015 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per concludere come sopra indicato dopo aver dedotto che:
l'esponente - insieme ai fratelli , NA, , , RI, TO, Antioco, Controparte_4 CP_5 CP_6
e - è proprietaria “pro indiviso” per la quota parte di ½ del terreno in Sant'Antioco CP_7 CP_8
di are 23.85 originariamente distinto al F.3 mappale 228, che nel 2011 è stato frazionato nelle
particelle 1014, di are 0.70 - sulla quale è stato costruito un fabbricato distinto al F.3 mapp.1014 -, e
1015, di are 24.15;
detta comproprietà le è pervenuta in parte dalla successione del padre nato a [...]
Sant'Antioco il 13.12.1910 e deceduto il 27.06.1965, ed in parte dalla successione della madre
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_5
lo stesso terreno, per l'altra metà, era pervenuto in successione agli eredi (figli) di , Persona_6
sorella di Giovanni, cioè i cugini dell'esponente e ; Persona_1 CP_2
per quanto precede l'immobile in questione è rimasto in proprietà indivisa, in ragione della metà, a
tutte le ditte citate, ovvero agli eredi di - e quindi anche a , Persona_2 Persona_5
coniuge di quest'ultimo -, per una metà, ed agli eredi di , per l'altra metà; Persona_6
va inoltre evidenziato che già precedentemente al 1965 (data di apertura della successione di Per_2
la metà del mapp.228 è sempre stata posseduta ininterrottamente e pacificamente dal padre
[...]
dell'esponente, che ha poi trasmesso il possesso ai suoi eredi;
detto mappale, infatti, già da quando ha cominciato a possederlo fu di comune Persona_2
pagina 3 di 15 accordo frazionato in due appezzamenti di pari estensione, dei quali uno assegnato alla sorella
e l'altro allo stesso (mentre l'altro fratello , in base al Per_6 Per_2 Persona_7
medesimo accordo, prese un altro terreno e non possedette mai il mapp.228);
il confine tra i terreni di e così divisi era tracciato in un primo momento, in senso Per_2 Per_6
longitudinale, con un muretto a secco che fu poi eliminato e sostituito con del filo spinato;
il terreno in questione confina per un lato con “strada d'accesso” (ex ferrovia), per altro lato con
proprietà per un terzo lato con proprietà e per l'ultimo lato con lo stagno della laguna Per_2 Per_8
di Sant'Antioco;
nel 2003 gli eredi di - che già a fine anni '70 tentarono tra loro una divisione bonaria Persona_2
- diedero incarico al Geom. di misurare e realizzare dei lotti separati, in modo che ciascuno CP_9
potesse avere un suo piccolo appezzamento;
detto ciò - e quindi posto che, comunque, l'immobile in questione in virtù delle successioni citate è
divenuto di proprietà indivisa tanto degli eredi di quanto degli eredi di Persona_2 Per_6
-, è accaduto che in data 29.04.2010, col rogito Dr. indicato al capo B)(1) delle
[...] Per_3
conclusioni, gli eredi di , cioè i già citati e hanno alienato Persona_6 CP_2 Persona_1
l'intero terreno a dichiarandosene proprietari in virtù di “giusti e legittimi titoli” (art.3 CP_1
del rogito);
e - che hanno dunque alienato anche la quota parte pervenuta “pro indiviso” CP_2 Persona_1
all'esponente - hanno inoltre eliminato il filo spinato che divideva a metà il terreno, così da formare un
corpo unico, solo dopo il trasferimento al che al momento dell'acquisto doveva dunque CP_1
rendersi conto della situazione anche solo osservando i luoghi;
per tale ragione - e perché anche una semplice ispezione dei registri immobiliari avrebbe dovuto
indurre il a rendersi conto che il terreno era di fatto diviso in due - il convenuto non potrà CP_1
certo far valere la sua buona fede;
il ha pertanto acquistato un terreno che non avrebbe certamente acquistato, o perlomeno CP_1
pagina 4 di 15 non per l'intero, se avesse usato la diligenza media;
successivamente all'acquisto il ha recintato l'intero terreno di cui al mapp.228 e vi ha CP_1
edificato, a servizio della sua scuola di vela, un fabbricato e delle coperture in legno infisse al suolo
che di fatto lo occupano per intero;
il procedimento di mediazione, ritualmente instaurato, ha avuto esito negativo (verbale doc.1);
il convenuto, che di fatto ha acquistato legittimamente solo la quota pari a ½ già di proprietà degli eredi di dovrà essere conseguentemente condannato a reimmettere nel possesso Persona_6
dell'immobile gli eredi di e, nello specifico, l'esponente, che si riserva di agire in Persona_2
separato giudizio per la divisione del compendio ereditario con scioglimento della comunione.
si è tempestivamente costituito per chiedere di essere autorizzato a citare i propri danti CP_1
causa e e concludere come in epigrafe dopo aver dedotto (per quanto ormai CP_2 Persona_1
rileva) che:
l'attrice ha proposto azione di petizione dell'eredità ai sensi dell'articolo 533 cc, allo scopo di ottenere
la restituzione dei beni ereditari contro chi li possiede e così ripristinare la situazione qual era
all'epoca in cui il “de cuius” era in vita;
la “petitio hereditatis” richiede il riconoscimento della qualità di erede, che è dunque il soggetto
legittimato attivamente, mentre legittimato passivo è colui il quale si trova nel possesso dei beni
ereditari a titolo di erede, vantando un titolo successorio che in realtà non gli compete, ovvero senza
alcun titolo, perché immessosi arbitrariamente nel possesso;
è quindi evidente il vizio nel quale è incorsa l'attrice, che ha convenuto con azione di petizione ereditaria un soggetto che ha un titolo di proprietà ed in ragione dello stesso si trova nel possesso del
fondo in contestazione: conseguentemente, difettando nel caso i presupposti della “petitio hereditatis”
perché il convenuto vanta un valido titolo d'acquisto, avrebbe dovuto promuovere Parte_1
un'azione di rivendica, ex articolo 989 cc;
né è al riguardo utile il disposto dell'articolo 534 cc, laddove prevede che l'azione in parola possa
pagina 5 di 15 essere promossa anche nei confronti dell'avente causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo,
perché i danti causa del convenuto erano divenuti proprietari dell'intero immobile ceduto non quali eredi ma a titolo originario, in forza di possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre un
ventennio;
sotto altro profilo, si contesta che i terreni oggetto di causa rientrino nell'asse ereditario relitto dal
e, quindi, che a seguito del suo decesso l'attrice possa vantare alcun titolo sul Persona_2
medesimo;
è chiaramente del tutto priva di rilevanza probatoria, al fine di dimostrare la proprietà allegata da controparte, la dichiarazione di successione presentata ai competenti uffici, che costituisce un
adempimento di natura meramente fiscale;
del pari irrilevante è la circostanza che i parenti del a distanza di vent'anni dalla sua morte, Per_2
abbiano provveduto alla trascrizione della predetta denuncia di successione, che non può in alcun
modo costituire prova della proprietà in capo al “de cuius”;
quel che è certo è che dalla documentazione ex adverso prodotta non si rinviene alcun valido titolo di
acquisto della proprietà del fondo in parola in capo al che, quindi, per quanto Persona_2
consta al convenuto non ne è mai stato proprietario;
per dovere defensionale si contesta anche il fondamento delle domande aventi ad oggetto il ripristino
dello stato dei luoghi e la condanna del convenuto al pagamento di una non meglio qualificata
indennità per “abusiva” occupazione dell'immobile;
del pari cautelativamente occorre chiamare in causa e , nei confronti dei quali Persona_1 CP_2
si chiederà, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attrice, di essere garantito, ai sensi
dell'articolo 1483 e ss. cc, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, visto che l'esponente è titolare di una scuola di vela e l'area in questione, come era noto ai venditori, è stata
acquistata perché indispensabile allo svolgimento della predetta attività e quale sedime di un
fabbricato realizzato dal per accogliere attrezzature e mezzi della scuola. CP_1
pagina 6 di 15 e gli eredi di ritualmente citati dal convenuto dopo la relativa autorizzazione CP_2 Persona_1
del GI, non si sono costituiti e sono stati quindi dichiarati contumaci.
Dopo il deposito delle memorie ex art.183 cpc ed il rigetto della prova per testi richiesta dall'attrice (e,
conseguentemente, di quella in materia contraria dedotta dal convenuto) la causa è stata parzialmente definita con sentenza n.1244 del 23.4.2018, che “non definitivamente pronunciando” ha rigettato le
eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità della domanda avanzate dal
convenuto, rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza e rinviato la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
A sostegno della suddetta decisione è stato rilevato che:
è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la “petitio hereditatis” ex art.533 cc (a mente del
quale “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede
tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi”), avente natura di azione reale e ad oggetto beni riguardanti elementi
costitutivi dell'“universus ius” o di una quota parte, comporti la legittimazione attiva e passiva
rispettivamente di colui che adduca la sua qualità di erede e di colui che sia in possesso dei beni di cui
il primo chiede la restituzione, senza che possa configurarsi una sorta di litisconsorzio necessario nei
confronti di chiunque altro, rimasto estraneo al processo, si ritenga o sia stato indicato come vero
erede, essendo la stessa finalizzata “a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga
vantando un titolo successorio che non gli compete ovvero senza alcun titolo” e presupponendo
“l'accertamento” (la prova) “della sola qualità ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettino
“iure hereditatis”, qualora siano contestati dalla controparte”, e della inclusione dei beni nell'asse
ereditario, differenziandosi in ciò, malgrado l'affinità del “petitum”, dalla “rei vindicatio”, la quale
richiede invece la dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi
durante tutto il tempo necessario all'usucapione” (Cass.
2.8.2001 n.10557);
l'art.534 cc consente poi all'erede di agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di
pagina 7 di 15 erede o senza titolo, facendo salvi tuttavia “i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo
oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede”, e
disponendo altresì che le predette disposizioni non si applicano “ai beni immobili e ai beni mobili
registrati, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti
anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente”;
sulla base di quest'ultima disposizione deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'odierno
convenuto, non essendo idoneo ad escluderne l'applicabilità il fatto che il dante causa del CP_1
possa aver disposto del bene sulla base di un acquisto a titolo originario;
dalla lettura del contratto di compravendita del 29.4.2010 risulta innanzitutto che la parte venditrice
aveva laconicamente dichiarato di avere “conseguito la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile
oggetto del presente atto per giusti e legittimi titoli non idonei alla trascrizione” (art.3), senza fornire alcuna ulteriore indicazione in ordine all'acquisto a titolo originario benchè potesse vantare,
quantomeno per la quota di ½, un titolo successorio;
se poi si volesse interpretare tale generica dicitura nel senso dell'intervenuto acquisto per usucapione,
in capo al venditore, della quota di bene non acquisita “mortis causa”, come vorrebbe il convenuto,
dovrebbe comunque ritenersi che lo stesso venditore abbia esercitato sul bene il possesso “uti
dominus” ultraventennale, ciò che consente di qualificarlo come possessore - in assenza di
accertamento giudiziale del titolo di acquisto speso - e, di conseguenza, di ritenere il suo avente causa
legittimato passivo rispetto all'azione di petizione dell'eredità;
a tal proposito deve infatti evidenziarsi come l'esercizio dell'azione presupponga il possesso dei beni
ereditari - nel caso di specie ammesso dallo stesso dante causa del convenuto - e come il primo comma
dell'art.534 citato estenda la legittimazione passiva all'avente causa dal possessore, consentendo
all'erede che voglia ottenere la restituzione del bene di domandare l'accertamento della propria
qualità ereditaria direttamente nei confronti del terzo, senza dover esperire la rivendica, con il relativo
pagina 8 di 15 onere probatorio circa la proprietà (ovvero, nel caso, circa la sua inclusione nel patrimonio ereditario oggetto di petizione);
nel merito la causa va ulteriormente istruita, dovendosi accertare, alla luce della documentazione in atti
e delle risultanze catastali, l'identità totale o parziale tra l'immobile oggetto della compravendita del
27.12.1927 in favore di e quello oggetto dell'odierna pretesa (ovvero quello oggetto Persona_7
della compravendita in favore del convenuto, distinto in CT al foglio 3, particella 228, di are 24.85);
con la contestale ordinanza è stata quindi disposta CTU per accertare quanto sopra.
Alla prima udienza successiva al deposito dei suddetti provvedimenti il convenuto ha formulato riserva
d'appello avverso la sentenza non definitiva e contestato l'ordinanza che ha disposto la CTU,
chiedendone la revoca, dopo aver osservato, al riguardo, che:
il convenuto ha contestato fin dalla sua costituzione in giudizio che l'immobile in parola facesse parte
del compendio relitto dal con la conseguenza che permane in capo all'attrice Persona_2
l'onere di dimostrare che esso vi era invece ricompreso;
l'attrice non solo non ha dato tale prova, pregiudiziale ad ogni ulteriore accertamento, ma ha anche
omesso di offrirla;
per tale ragione, che vi sia identità o meno tra il bene oggetto di causa e quello di cui alla
compravendita del 1927 in favore del è sotto più profili irrilevante, posto che Persona_7
nell'atto di citazione l'attrice ha allegato che avrebbe avuto il possesso Persona_2
ultraventennale della quota pari a un mezzo del terreno in parola e ne avrebbe acquistato la proprietà
a tale titolo;
resta quindi indiscutibilmente onere dell'attrice dimostrare che quel bene, nella dimensione
rivendicata, è stato posseduto per oltre un ventennio dal “de cuius” (e sempre che non si dimostri che
l'acquisto a titolo originario si sia perfezionato successivamente in capo ai danti causa del convenuto);
sotto altro profilo si rileva che l'accertamento ipocatastale avversariamente prodotto, a firma di
[...]
, evidenzia il difetto della continuità delle trascrizioni, visto che vi si asserisce che il bene in Parte_2
pagina 9 di 15 questione non è stato indicato tra i beni relitti dal deceduto nel 1947: esso sarebbe Persona_7
stato infatti “recuperato”, per così dire, cinquant'anni dopo, ovvero nel 1995, allorchè venne
trascritta la successione del e gli eredi procedettero all'intestazione in loro favore;
Persona_2
in realtà, riprendendo le parole dell'accertamento ipocatastale, detto terreno era già intestato ad altra
ditta, come confermato dalla dichiarazione di successione (in cui si afferma che lo stesso era “di
proprietà del de cuius per possesso ultraventennale”);
per quanto detto, se il presupposto dell'appartenenza del bene in questione all'asse ereditario relitto
da è l'acquisto a titolo originario, nessuna rilevanza potrà rivestire il fatto che Persona_2
l'area sia identica o differente rispetto a quella di cui all'atto pubblico del 1927;
la disposta CTU, non richiesta dalla parte attrice, sulla quale incombe l'onere di dimostrare
l'appartenenza del bene all'asse ereditario del defunto genitore, ha quindi chiaramente finalità
esplorative, essendo volta ad esonerare la parte dall'onere della prova sulla stessa gravante o alla
ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
La causa, ulteriormente istruita con la suddetta CTU (previo rigetto della sopra esposta istanza di revoca), è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
Alla luce di quanto già deciso con la propria sentenza non definitiva (e ribadendo quanto ivi rilevato)
non può più essere messo in discussione in questa sede che l'attrice abbia ritualmente proposto nei confronti del convenuto un'azione di petizione ereditaria, ai sensi degli artt.533 e 534 cc, avente ad oggetto il terreno in Sant'Antioco di are 24.85 originariamente distinto al foglio 3, particella 228 ed attualmente (a seguito della variazione prot. CA178488 del 26.4.2011) alle nuove particelle 1014, di are 00.70, e 1015, di are 24.15.
Come già rilevato nell'indicata sentenza, e in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità
ivi citata, che del resto è perfettamente in linea con quella citata dallo stesso convenuto nella propria pagina 10 di 15 comparsa di risposta, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame l'attore deve dimostrare, nei confronti del convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari per averli acquistati (come nel caso)
dagli eredi e possessori senza titolo (per quanto riguarda la quota eccedente quella “ereditata”): a) la propria qualità di erede;
b) la proprietà del proprio dante causa al momento dell'apertura della successione, con un onere probatorio attenuato rispetto a quello richiesto per la rivendica.
La circostanza sub a) - oltre ad essere stata ampiamente documentata con le produzioni effettuate dall'attrice - deve considerarsi pacifica, non essendo mai stata oggetto di alcuna contestazione.
La circostanza sub b) - ovvero l'originaria appartenenza del bene al dante causa indicato dall'attrice,
cioè il padre -, espressamente contestata dal convenuto, ha ricevuto piena conferma Persona_2
istruttoria.
È stato in particolare documentato (e confermato anche dal CTU nella sua relazione): che detto terreno,
originariamente acquistato con rogiti del 30.3.1927 e del 27.12.1927 regolarmente trascritti dai coniugi e (genitori di e nonni paterni dell'attrice), al decesso di Persona_7 CP_10 Persona_2
questi ultimi (rispettivamente avvenuti il 3.11.1947 e il 7.6.1955), sono stati acquistati, per la quota indivisa di 1/3 ciascuno, dai loro tre figli e Persona_7 Persona_2 Per_6
ed erano così intestati alla data dell'apertura della successione di cioè al
[...] Persona_2
27.6.1965 (e sino al sopra citato frazionamento del 26.4.2011, che ha originato le attuali particelle 1014
e 1015).
La sopra descritta sequenza, integralmente confermata anche dalle risultanze catastali e dalle volture dei registri immobiliari, è ampiamente sufficiente a confermare il presupposto della proprietà del dante causa indicato in citazione.
Non può infatti condividersi la tesi del per cui l'attrice avrebbe indicato quale fonte della CP_1
proprietà del padre non un titolo negoziale ma il possesso ultraventennale dal medesimo esercitato sull'immobile: tale possesso, infatti, è stato allegato dall'attrice solo come intervenuto successivamente all'acquisto da parte del padre che è di tipo puramente successorio (ovvero, l'acquisto del Per_2
pagina 11 di 15 medesimo e dei suoi fratelli e per successione ai comuni genitori Per_6 Persona_7 Per_7
e ).
[...] CP_10
L'elemento del possesso del padre, in altre parole, non è mai stato introdotto dall'attrice per “titolare”
l'acquisto di - ciò che sarebbe stato anche logicamente impossibile, perché come Persona_2
detto è ad esso successivo - ma, semmai, per paralizzare l'eventuale (e prevedibile) eccezione del convenuto che e/o i suoi eredi potessero averlo usucapito prima della vendita del Parte_1
29.4.2010.
Per quanto precede , in accoglimento della domanda sub A), quale erede di Parte_1 Per_2
deve essere dichiarata comproprietaria “pro indiviso” del terreno in Comune di Sant'Antioco
[...]
già distinto in Catasto al foglio 3, particella 228, di are 24,85.
Gli accertamenti svolti dal CTU - la cui relazione deve intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché, oltre a non essere stata contestata da alcuna delle parti, risulta ampiamente e congruamente argomentata, fondata su scrupolose e specificate indagini, in linea con la documentazione prodotta e con le risultanze catastali e dei registri immobiliari ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - hanno confermato che il terreno venduto al convenuto da e (attualmente identificato alle particelle 1014 e 1015 del CP_2 Persona_1
foglio 3 per effetto del frazionamento 26.4.2011 sopra menzionato) è perfettamente coincidente con la particella 228 del foglio 3 di are 24.85 già appartenente (per la quota di 1/3 pro indiviso) a Per_2
[...]
Alla luce di quanto sopra deve essere accolta anche la domanda sub B), visto che con la compravendita del 29.4.2010 gli eredi di , ovvero i sopra indicati chiamati in causa, hanno alienato Persona_6
anche la quota spettante all'attrice (che essendo succeduta nella quota indivisa di 1/3 insieme ai suoi 9
fratelli risulta titolare di una quota di 1/10 di tale terzo, pari ad 1/30 dell'intero), la quale è stata conseguentemente acquistata “a non domino” dal l'atto pubblico di cui al rogito CP_1 Per_3
del 29.4.2010 deve essere pertanto dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice, nella parte in cui pagina 12 di 15 dispone anche della quota di proprietà indivisa di 1/30 alla stessa spettante, e il convenuto deve essere condannato a consentire all'attrice il compossesso dell'immobile che ne è oggetto.
Non può essere invece accolta la domanda sub C): il convenuto, quale legittimo (com)proprietario del
Per_ terreno (avendolo efficacemente acquistato dai per le quote diverse da quella qui rivendicata dall'attrice, ovvero per 29/30) ha infatti legittimamente edificato sul medesimo, esercitando una delle facoltà tipiche del diritto di proprietà, senza arrecare alcun danno all'attrice (che, anzi, quale comproprietaria dell'area di sedime, e per il principio dell'accessione, a seguito di detta edificazione è
diventata comproprietaria per la quota di 1/30 anche dei fabbricati realizzati dal . CP_1
Analogo rigetto merita la domanda sub D), visto che l'esercizio del possesso da parte del convenuto,
comproprietario dell'immobile per l'indicata quota di 29/30 (o, quantomeno, di quella di 10/30
acquistata “a domino”), non può considerarsi “abusivo” né essere fonte di obbligazioni pecuniarie a titolo di “indennità di occupazione”, tanto più in quanto non è stata data (né offerta) alcuna prova del fatto (in verità nemmeno allegato) che il abbia concretamente impedito alla un CP_1 Per_2
analogo godimento dell'immobile corrispondente alla sua quota (di 1/30).
Per tale ragione nessuna somma può essere liquidata a tale titolo, nemmeno in via equitativa.
Il convenuto, vista la sua soccombenza nei confronti dell'attrice, deve essere condannato ex art.91 cpc a rifondere alla medesima le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero applicando per i compensi professionali le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi del valore della
Per_ quota qui rivendicata - € 100,00, come da prezzo di vendita pattuito tra i e il - e CP_1
calcolando per ciascuna fase gli importi medi).
L'accoglimento delle avverse domande e, quindi, la parziale evizione del convenuto, rende evidente la fondatezza (nei limiti e per le ragioni che seguono) della domanda di garanzia dal medesimo formulata,
ex artt.1483 e ss. cc, nei confronti degli alienanti del contratto 29.4.2010, ovvero i chiamati in causa.
Ciò premesso, quanto alla riduzione del corrispettivo ed alla restituzione della parte di esso ritenuta indebita si osserva: col rogito del 29.4.2010 è stato pattuito e corrisposto, a titolo di prezzo di acquisto pagina 13 di 15 dell'intera proprietà del terreno per cui è causa, la somma complessiva di € 3.000,00; poiché la suddetta compravendita è stata dichiarata inefficace per la sola quota (di 1/30) di proprietà dell'attrice, analoga riduzione deve subire il prezzo pattuito;
ne consegue che i chiamati in causa, previa corrispondente riduzione del prezzo pattuito nel contratto 29.4.2010, devono essere condannati a restituire all'attore la somma di € 100,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2010 al saldo (non potendosi invece riconoscere alcuna rivalutazione, ai sensi dell'art.1224 cc, trattandosi di credito pecuniario e non avendo dato il creditore la prova di danni ulteriori ai sensi del secondo comma).
Gli stessi chiamati devono altresì dichiararsi obbligati a tenere indenne la parte chiamante dalle spese che la stessa è stata condannata a rifondere all'attrice per la sua soccombenza nel relativo rapporto processuale.
Non essendovi alcuna prova di ulteriori danni patiti dal (visto tra l'altro il mancato CP_1
accoglimento delle domande di condanna alla demolizione dei fabbricati realizzati ed al pagamento di indennità di occupazione) nessuna ulteriore somma può essere posta a suo favore e a carico dei chiamati.
Questi ultimi, vista la loro soccombenza nel rapporto processuale col chiamante, devono essere peraltro condannati, ai sensi del già citato art.91 cpc, a rifondere al le spese di lite (che vengono CP_1
liquidate sulla base dei medesimi criteri sopra indicati per la liquidazione in favore dell'attrice).
Deve infine rilevarsi che la mancata ammissione della prova diretta di parte attrice rende inammissibile la prova in materia contraria dedotta dal convenuto con le terze memorie ex art.183 cpc (e sulla cui ammissione il medesimo ha insistito in via subordinata istruttoria), il cui rigetto, quindi, deve anche qui essere confermato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
in accoglimento delle domande di parte attrice:
pagina 14 di 15 accerta e dichiara che quale erede di è comproprietaria “pro Parte_1 Persona_2
indiviso” (per la quota di 1/30) del terreno in Comune di Sant'Antioco di are 24.85 già distinto in
Catasto al foglio 3, particella 228 ed attualmente distinto al foglio 3, particella 1014, di are 00.70, e
1015, di are 24.15;
per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita di cui al rogito Parte_1
notaio del 29 aprile 2010 (rep.19.099, racc.9.792), nella parte in cui Persona_9
dispone anche della suddetta quota di proprietà indivisa dell'attrice, e ordina al convenuto di consentire a quest'ultima il compossesso dell'immobile che ne è oggetto;
condanna lo stesso convenuto a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in €
1.577,58 per esborsi (compresi quelli per CTU, liquidati come da separato provvedimento e posti provvisoriamente a carico dell'attrice);
in accoglimento delle domande formulate dal convenuto nei confronti dei chiamati in causa:
dispone la riduzione di € 100,00 del complessivo prezzo pattuito nel rogito del 29.4.2010 sopra indicato e condanna e gli eredi di in solido tra loro: a) a restituire a la CP_2 Persona_1 CP_1
medesima somma, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2010 al saldo;
b) a tenere indenne CP_1
dal pagamento della somma sopra liquidata a suo carico, e a favore dell'attrice, a titolo di
[...]
pagamento di compensi professionali e rimborso spese;
condanna gli stessi chiamati in causa, sempre in solido tra loro, a rifondere al chiamante le spese del relativo rapporto processuale, che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e in € 18,10 per esborsi.
Cagliari, 13 maggio 2025
Il giudice dott. TO Dessì
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