Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 6060/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. D A
ROSA FALLO, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Giugno. ______________ ________
- ricorrente -
C O N T R O
Per ______ Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18/04/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, sia il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di A.T.P. che quello nominato nella presente fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno ritenuto la ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della detta prestazione, in quanto capace di deambulare autonomamente e capace di svolgere i comuni atti basilari della vita quotidiana (cfr. relazioni medico-legali in atti).
Risulta, invece, fondata la domanda attorea avente ad oggetto la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Difatti, il ctu nominato in fase di A.T.P., dott. all'esito delle Persona_1
indagini medico-legali ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali (v. relazione in atti).
Deve, dunque, dichiararsi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1,
L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento le spese di lite vanno compensate per metà, e l' va condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, CP_1
liquidata come in dispositivo e con distrazione in favore dell'Avv. Alessia Giugno, antistataria.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante metà in favore della ricorrente, che liquida in € 1.750,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Alessia
Giugno, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 4/02/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino