TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14197/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Gisella Cellerino e Nadia Tramontana
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv Roberto Rigassio
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinte ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione, Previe le più opportune declaratorie del caso,
IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte, od in subordine, previa audizione delle Parti, dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sussistendo gravi e circostanziati motivi.
NEL MERITO Previa ammissione della prova per interpello e della prova per testimoni, sui capitoli di cui ai nn.
1-12 dell'esposizione in fatto che precede e con i testi infra indicati, con riserva di integrare capitoli di prova e lista dei testimoni, Previa ammissione degli ulteriori mezzi di prova indicandi nei termini e modi di Legge o comunque ritenuti opportuni dall'Ill.mo Giudice, Accertare e dichiarare che la Società
[...]
non ha diritto di procedere esecutivamente in danno della sig.ra Controparte_1
per gli importi Pt_1 esposti nell'atto di precetto, notificato in data 31 luglio 2024, e, per l'effetto, Dichiarare
l'illegittimità e la conseguente inefficacia del precetto, notificato in data 31 luglio 2024, stante il diritto della sig.ra di compensare il credito vantato Pt_1
dalla con il controcredito derivante dalla Controparte_1 sentenza n. 1560/2024, Tribunale di Torino – Sez. Lavoro.
Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario, C.P.A ed I.V.A. sugli importi imponibili e successive occorrende.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria,
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto in data 25.07.2024, notificato in data 31.07.2024
IN VIA SUBORDINATA: Per il caso di ammissibilità della compensazione con il credito vantato dalla SI.ra , e previa sua determinazione, accertare e Parte_1 dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto per cui è causa nella minor somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ed alle spese successive.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge, anche della fase ex art. 624
c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 2.8.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di
Torino, per opporsi all'esecuzione prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 31.7.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
256.399,58 portata dalla sentenza del Tribunale di Torino del 1.7.2024 n. 3756/24 e precisamente € 242.150,45 per capitale, € 396,83 per interessi ed € 12563,75 per spese e competenze di precetto.
A tal fine ha contestato il diritto della parte creditrice di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando eccezione di compensazione del credito azionato con quello risultante dalla sentenza del Tribunale di Torino sez Lavoro n. 1560/24 del 6.6.2024 per € 33.582,84 e precisamente € 22.706,40 per capitale (di cui € 8.181,84 a titolo di TFR), € 5.832,02 per interessi e rivalutazione monetaria dal 6.11.2019 al 1.8.2024, € 5044,42 per spese liquidate in sentenza e accessori. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità dell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta la quale ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e, in particolare, l'esistenza del credito opposto in compensazione per € 33.582,84, indicato come credito per arretrati stipendio TFR e interessi;
inoltre, ha eccepito l'inammissibilità ex art 615 c.p.c. dell'opposizione fondata sull'eccezione di compensazione, trattandosi di crediti sorti anteriormente alla formazione del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto, risolvendosi la compensazione impropria in un fatto estintivo che doveva essere fatto valere nel giudizio di merito nel quale si è formato il titolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e, in via subordinata, l'accoglimento della eccezione di compensazione nei termini indicati dalla parte attrice.
Con ordinanza del 25.10.2024 il Giudice, essendo intervenuta la sospensione del titolo ai sensi dell'art 283 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Torino, dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto limitatamente alla somma posta in compensazione.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, veniva fissata l'udienza del 26.6.2025 per la rimessione in decisione dopo la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. L'opposizione, proposta nei confronti del precetto ex art 615 co 1 c.p.c. dal debitore, è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, decisa dalla Corte d'Appello di Torino in data 23.10.2024, non interferisce con l'opposizione ex art 615 c.p.c. in relazione alla quale le parti conservano l'interesse alla valutazione del merito.
Con l'opposizione, l'attrice contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente, per una parte del credito azionato con il precetto nella misura di € 33.582,84, quale somma rispetto alla quale la debitrice opponente eccepisce in compensazione un contro credito vantato nei confronti dell'opposta a vario titolo. Il titolo esecutivo è, infatti, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 3756/24 del 1.7.2024 che ha condannato la parte attrice a corrispondere a la Controparte_1 somma di € 242.150,45 per capitale, oltre interessi e spese.
Con il precetto opposto il creditore ha ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 256.399,58 e precisamente € 242.150,45 per capitale, € 396,83 per interessi ed
€ 12.563,75 per spese legali e competenze di precetto.
L'attrice in opposizione eccepisce in compensazione un contro credito rappresentato da quanto riconosciutole dalla sentenza n. 1560/24 del Tribunale di Torino sez Lavoro del
6.6.2024 per € 33.582,84 e precisamente: € 22.706,40 per capitale, € 5.832,02 per interessi e rivalutazione monetaria ed € 5044,42 per spese.
Trattasi di credito, portato da titolo giudiziale, la cui certezza ed esigibilità non è contestata dalla creditrice opposta.
Sul punto la convenuta ha evidenziato, però, che si tratta di crediti da lavoro sorti anteriormente alla formazione del titolo giudiziale utilizzato quale titolo esecutivo ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c.
La compensazione, impropria perché derivante dal medesimo titolo (il rapporto di lavoro tra le parti), rappresenta, secondo la tesi della convenuta opposta, il fatto estintivo che doveva essere dedotto nel giudizio di merito concluso con la sentenza azionata con il precetto.
L'eccezione è fondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” Cass n. 9912/2007).
Tuttavia, occorre valutare quali siano le ragioni di credito opposte in compensazione.
Il credito portato dalla sentenza utilizzata quale titolo esecutivo, la n. 3756/24 del 1.7.2024,
è un credito per fatto illecito accertato in primo grado come commesso dall'attrice nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il credito posto in compensazione è un credito da lavoro, per arretrati retribuzione e t.f.r., sorto certamente prima del 4.11.2019 (data del licenziamento) e accertato con la sentenza del Tribunale di Torino sez lavoro n 1560/24 del 6.6.2024.
Si tratta, quindi, di compensazione propria che rappresenta una eccezione in senso stretto e che poteva, e doveva, formare oggetto di accertamento nel primo giudizio proponendo la sig con la comparsa di costituzione e risposta nel primo giudizio iniziato nel 2021, Pt_1 eccezione di compensazione fondata sul credito per retribuzione e t.f.r. già maturato al
4.11.2019 e finalizzata a ridurre la pretesa di risarcimento domandata dalla parte attrice.
Poiché l'eccezione di compensazione è, in questo caso, eccezione in senso stretto valgono le preclusioni del giudizio nel quale si è formato il titolo, cosicchè l'eccezione di compensazione del contro credito doveva essere sollevata entro il termine per la costituzione della convenuta nel primo dei due giudizi.
Il principio di diritto sopra enunciato va infatti corretto nel senso che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass n. 3716/20).
Poiché l'estinzione dell'obbligazione per compensazione non è stata tempestivamente eccepita la domanda di parte opponente, che propone con l'opposizione ex art 615 c.p.c. un fatto estintivo verificatosi prima della formazione del giudicato, va respinta.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/22, scaglione sino a 260.000 euro ai valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate e all'effettivo valore della causa (opposizione solo per una parte della somma ingiunta con il precetto) sono poste a carico della parte opponente soccombente, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti essendo intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prima della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida per l'intero (1/1) in € 4217,00 per competenze professionali del presente giudizio (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva ed euro 2127,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Compensa per intero tra le parti le spese della fase cautelare.
Così deciso in Torino il 19.7.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14197/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Gisella Cellerino e Nadia Tramontana
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv Roberto Rigassio
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, Respinte ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione, Previe le più opportune declaratorie del caso,
IN VIA PRELIMINARE Disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte, od in subordine, previa audizione delle Parti, dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sussistendo gravi e circostanziati motivi.
NEL MERITO Previa ammissione della prova per interpello e della prova per testimoni, sui capitoli di cui ai nn.
1-12 dell'esposizione in fatto che precede e con i testi infra indicati, con riserva di integrare capitoli di prova e lista dei testimoni, Previa ammissione degli ulteriori mezzi di prova indicandi nei termini e modi di Legge o comunque ritenuti opportuni dall'Ill.mo Giudice, Accertare e dichiarare che la Società
[...]
non ha diritto di procedere esecutivamente in danno della sig.ra Controparte_1
per gli importi Pt_1 esposti nell'atto di precetto, notificato in data 31 luglio 2024, e, per l'effetto, Dichiarare
l'illegittimità e la conseguente inefficacia del precetto, notificato in data 31 luglio 2024, stante il diritto della sig.ra di compensare il credito vantato Pt_1
dalla con il controcredito derivante dalla Controparte_1 sentenza n. 1560/2024, Tribunale di Torino – Sez. Lavoro.
Con il favore delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario, C.P.A ed I.V.A. sugli importi imponibili e successive occorrende.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria,
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare la domanda avversaria per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto in data 25.07.2024, notificato in data 31.07.2024
IN VIA SUBORDINATA: Per il caso di ammissibilità della compensazione con il credito vantato dalla SI.ra , e previa sua determinazione, accertare e Parte_1 dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto per cui è causa nella minor somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi ed alle spese successive.
IN OGNI CASO: Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge, anche della fase ex art. 624
c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 2.8.2024, la parte attrice ha adito il Tribunale di
Torino, per opporsi all'esecuzione prospettata dal creditore convenuto con la notifica del precetto in data 31.7.2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di €
256.399,58 portata dalla sentenza del Tribunale di Torino del 1.7.2024 n. 3756/24 e precisamente € 242.150,45 per capitale, € 396,83 per interessi ed € 12563,75 per spese e competenze di precetto.
A tal fine ha contestato il diritto della parte creditrice di agire esecutivamente nei suoi confronti formulando eccezione di compensazione del credito azionato con quello risultante dalla sentenza del Tribunale di Torino sez Lavoro n. 1560/24 del 6.6.2024 per € 33.582,84 e precisamente € 22.706,40 per capitale (di cui € 8.181,84 a titolo di TFR), € 5.832,02 per interessi e rivalutazione monetaria dal 6.11.2019 al 1.8.2024, € 5044,42 per spese liquidate in sentenza e accessori. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o la nullità dell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opposta la quale ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e, in particolare, l'esistenza del credito opposto in compensazione per € 33.582,84, indicato come credito per arretrati stipendio TFR e interessi;
inoltre, ha eccepito l'inammissibilità ex art 615 c.p.c. dell'opposizione fondata sull'eccezione di compensazione, trattandosi di crediti sorti anteriormente alla formazione del titolo giudiziale posto a fondamento del precetto, risolvendosi la compensazione impropria in un fatto estintivo che doveva essere fatto valere nel giudizio di merito nel quale si è formato il titolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e, in via subordinata, l'accoglimento della eccezione di compensazione nei termini indicati dalla parte attrice.
Con ordinanza del 25.10.2024 il Giudice, essendo intervenuta la sospensione del titolo ai sensi dell'art 283 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Torino, dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del precetto limitatamente alla somma posta in compensazione.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria, veniva fissata l'udienza del 26.6.2025 per la rimessione in decisione dopo la concessione dei termini ex art 189 c.p.c.
2. L'opposizione, proposta nei confronti del precetto ex art 615 co 1 c.p.c. dal debitore, è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, decisa dalla Corte d'Appello di Torino in data 23.10.2024, non interferisce con l'opposizione ex art 615 c.p.c. in relazione alla quale le parti conservano l'interesse alla valutazione del merito.
Con l'opposizione, l'attrice contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente, per una parte del credito azionato con il precetto nella misura di € 33.582,84, quale somma rispetto alla quale la debitrice opponente eccepisce in compensazione un contro credito vantato nei confronti dell'opposta a vario titolo. Il titolo esecutivo è, infatti, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 3756/24 del 1.7.2024 che ha condannato la parte attrice a corrispondere a la Controparte_1 somma di € 242.150,45 per capitale, oltre interessi e spese.
Con il precetto opposto il creditore ha ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 256.399,58 e precisamente € 242.150,45 per capitale, € 396,83 per interessi ed
€ 12.563,75 per spese legali e competenze di precetto.
L'attrice in opposizione eccepisce in compensazione un contro credito rappresentato da quanto riconosciutole dalla sentenza n. 1560/24 del Tribunale di Torino sez Lavoro del
6.6.2024 per € 33.582,84 e precisamente: € 22.706,40 per capitale, € 5.832,02 per interessi e rivalutazione monetaria ed € 5044,42 per spese.
Trattasi di credito, portato da titolo giudiziale, la cui certezza ed esigibilità non è contestata dalla creditrice opposta.
Sul punto la convenuta ha evidenziato, però, che si tratta di crediti da lavoro sorti anteriormente alla formazione del titolo giudiziale utilizzato quale titolo esecutivo ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art 615 c.p.c.
La compensazione, impropria perché derivante dal medesimo titolo (il rapporto di lavoro tra le parti), rappresenta, secondo la tesi della convenuta opposta, il fatto estintivo che doveva essere dedotto nel giudizio di merito concluso con la sentenza azionata con il precetto.
L'eccezione è fondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito” Cass n. 9912/2007).
Tuttavia, occorre valutare quali siano le ragioni di credito opposte in compensazione.
Il credito portato dalla sentenza utilizzata quale titolo esecutivo, la n. 3756/24 del 1.7.2024,
è un credito per fatto illecito accertato in primo grado come commesso dall'attrice nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il credito posto in compensazione è un credito da lavoro, per arretrati retribuzione e t.f.r., sorto certamente prima del 4.11.2019 (data del licenziamento) e accertato con la sentenza del Tribunale di Torino sez lavoro n 1560/24 del 6.6.2024.
Si tratta, quindi, di compensazione propria che rappresenta una eccezione in senso stretto e che poteva, e doveva, formare oggetto di accertamento nel primo giudizio proponendo la sig con la comparsa di costituzione e risposta nel primo giudizio iniziato nel 2021, Pt_1 eccezione di compensazione fondata sul credito per retribuzione e t.f.r. già maturato al
4.11.2019 e finalizzata a ridurre la pretesa di risarcimento domandata dalla parte attrice.
Poiché l'eccezione di compensazione è, in questo caso, eccezione in senso stretto valgono le preclusioni del giudizio nel quale si è formato il titolo, cosicchè l'eccezione di compensazione del contro credito doveva essere sollevata entro il termine per la costituzione della convenuta nel primo dei due giudizi.
Il principio di diritto sopra enunciato va infatti corretto nel senso che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass n. 3716/20).
Poiché l'estinzione dell'obbligazione per compensazione non è stata tempestivamente eccepita la domanda di parte opponente, che propone con l'opposizione ex art 615 c.p.c. un fatto estintivo verificatosi prima della formazione del giudicato, va respinta.
3. Le spese, liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/22, scaglione sino a 260.000 euro ai valori prossimi ai minimi stante la semplicità delle questioni trattate e all'effettivo valore della causa (opposizione solo per una parte della somma ingiunta con il precetto) sono poste a carico della parte opponente soccombente, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti essendo intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prima della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione;
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che liquida per l'intero (1/1) in € 4217,00 per competenze professionali del presente giudizio (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva ed euro 2127,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Compensa per intero tra le parti le spese della fase cautelare.
Così deciso in Torino il 19.7.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris