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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4258 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4258 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Barbara Anna Guerri _1 C.F._1
e degli Avv.ti. Tony Ceccarelli e Ilaria D'Onofri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Colleferro (RM) via Latina n. 100, e nello studio dei secondi in Frosinone (FR), via Marco Tullio Cicerone n. 129/A, giusta le procure speciali in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Jenny Controparte_1 C.F._2
Giovannelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via B. Cairoli n.
2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiede i termini ex art. 190 c.p.c.” Conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“RICORRE all'Ecc.mo Tribunale di Latina, affinché, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 4, L. 01.12.1970, n. 898, Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che Riterrà opportuni
Pagina 1 nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti avanti il Giudice Istruttore che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Colleferro (RM), in data 15.09.2001 tra i Sigg.ri e _1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colleferro (N. Controparte_1
22 – Parte II – S.A. – Anno 2001), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colleferro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni, come di seguito:
CONDIZIONI 1) entrambi i coniugi, dacchè economicamente autonomi, provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento e, pertanto, viene disposta la revoca del mantenimento in favore della
Sig.ra pari, ad oggi, ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili;
2) il Sig. Controparte_1
contribuirà al solo mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, _1 ER
corrispondendogli, direttamente, a mani o tramite bonifico bancario o ricarica postepay, l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in aderenza agli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
3) continuerà a vivere presso la madre, e ER
deciderà, liberamente, i tempi e le modalità della frequentazione con il padre, concordandoli direttamente quest'ultimo, in ragione dell'età del ragazzo, sempre compatibilmente con le esigenze di salute, di studio e delle attività ludico – sportive del medesimo;
4) il Sig. e la _1
Sig.ra provvederanno entrambi, nella misura del 50%, alle spese di carattere Controparte_1 straordinario, in ordine alle” esigenze scolastiche, mediche, “e del tempo libero, del figlio ER
(soggiorni estivi, studi scolastici ed extra scolastici, attività ludico – ricreative); 5) il Sig.
[...]
e la Sig.ra dovranno consultarsi in ordine ad ogni questione di Pt_1 Controparte_1 rilevante importanza relativa all'educazione e allo studio del figlio 6) i coniugi si ER
scambiano, altresì, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “insiste per l'accoglimento delle richieste formulate soprattutto per quanto riguarda il mantenimento in quanto lo stato di salute del figlio richiede spese grandi, e ribadisce che non sono modificate le condizioni rispetto a quelle della separazione e il ricorrente non ha adempiuto”. Conclusioni in sede di memoria di costituzione davanti al G.I.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, per l'effetto: - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Colleferro il giorno 28/06/2001 tra la sig.ra e il sig. / - Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Controparte_1 _1
Comune di Colleferro di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio;
/ - Il figlio delle parti, continuerà a Persona_2
vivere con la madre e deciderà liberamente tempi e modalità della frequentazione con il padre,
Pagina 2 concordati di volta in volta, tenuto conto del preminente interesse e della volontà del figlio. / -
Venga disposto un assegno per il contributo al mantenimento in favore di che il Persona_2
sig. dovrà versare nelle mani della sig.ra ogni 5 del mese, per un _1 Controparte_1
importo di € 570,00, con rivalutazione degli indici Istat o nella somma maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. / - Con riserva, altresì, di modificare, integrare ed estendere le presenti domande, ragioni e conclusioni, oltre che di provvedere al deposito di documenti e alla articolazione delle richieste istruttorie e di ogni altra istanza, nel prosieguo del procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 967 del 2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, considerate le conclusioni di parte ricorrente, va rilevato che il figlio delle parti
è nato il [...], e dunque al momento del deposito del ricorso, avvenuto il Persona_2
3 agosto 2021, era già maggiorenne e aveva già conseguito la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso sul collocamento del suddetto, sulla frequentazione con l'uno o l'altro dei genitori, né tantomeno sulle decisioni dei genitori riguardanti il figlio, non soggetto più a responsabilità genitoriale, o in ordine al rilascio dei passaporti delle parti o del figlio.
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine
Pagina 3 comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
E' pacifico inter partes che studente universitario, peraltro affetto da talune patologie ER
documentate, sia tuttora economicamente non autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha in via temporanea e urgente posto a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Va considerato che il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo, il 730 del 2018 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.864,00 con imposta netta pari a 5.665,00; il 730 del 2019 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.429,00 con imposta netta pari 5.627,00; il 730 del 2020 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.911,00 con imposta netta pari a 5.717,00. Ha prodotto dei conteggi estintivi da cui risulta che è gravato da una rata mensile di € 35,42 e di una ulteriore rata mensile di € 340,00 per rimborsare due finanziamenti accesi presso CP_2
La resistente, per quel che più rileva, ha prodotto la certificazione unica 2020 da cui risulta che nel
2019 ha percepito redditi da contratto di lavoro a tempo determinato di € 2.006,64; una certificazione unica 2021 da cui risulta che ha percepito reddito da lavoro da contratto a tempo determinato € 2.468,01; la certificazione unica 2022 da cui risulta che la stessa ha percepito nel
2021 un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di € 12.397,19 con imposta netta pari a
1.717,96.
E' palese che a nulla rilevi quanto prenda di pensione il padre della resistente, convivente con la stessa, in quanto incombe ai genitori l'obbligo di mantenimento della prole, e solo in caso mancanza di mezzi sufficienti da parte dei suddetti, sorge in capo agli altri ascendenti, in ordine di prossimità, l'obbligo di fornire ai genitori i mezzi necessari per mantenere i figli ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
Ciò premesso ritiene il Collegio, stante la sperequazione reddituale tra le parti, considerato anche che parte ricorrente non ha nemmeno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e la resistente si è limitata ad allegare, alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. prodotta, documentazione volta a documentare le condizioni di salute del figlio e alcune spese sostenute per lo stesso, senza formulare richieste istruttorie, congruo confermare l'assegno di mantenimento stabilito in via temporanea e urgente dal Presidente f.f., oltre a rivalutazione annuale Istat, e oltre al
Pagina 4 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_3
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese
Pagina 5 per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
In assenza di intervento del figlio maggiorenne e di domanda di attribuzione diretta dell'assegno, quest'ultimo deve essere versato dal ricorrente alla resistente, convivente con il figlio e legittimata alla relativa richiesta;
infatti sebbene l'art. 337-septies c. “riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. ord. 34100 del 2021).
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
In assenza di domanda di assegno divorzile, alcuna statuizione va emessa sul punto. Ad ogni modo,
è da rilevare, da un lato, che la sentenza di separazione pone genericamente a favore della moglie un assegno di € 500,00, sicché non si desume affatto, dalla sentenza, quando dedotto da parte
Pagina 6 ricorrente circa il fatto che 150,00 fossero stati (a voce) previsti per il mantenimento della moglie e il residuo per il mantenimento del figlio (circostanza contestata da parte resistente); in secondo luogo, in ogni caso c'è un'ontologica differenza tra assegno divorzile e assegno di mantenimento in sede di separazione. E' palese che, nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale il Presidente si è limitato a riconoscere alla resistente un assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento del solo figlio, sicché alcuna revoca va pronunciata.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4258 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dispone che il ricorrente versi alla resistente con decorrenza dalla domanda entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 450,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre a rivalutazione annuale ER
Istat, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4258 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Barbara Anna Guerri _1 C.F._1
e degli Avv.ti. Tony Ceccarelli e Ilaria D'Onofri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Colleferro (RM) via Latina n. 100, e nello studio dei secondi in Frosinone (FR), via Marco Tullio Cicerone n. 129/A, giusta le procure speciali in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Jenny Controparte_1 C.F._2
Giovannelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, via B. Cairoli n.
2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e chiede i termini ex art. 190 c.p.c.” Conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“RICORRE all'Ecc.mo Tribunale di Latina, affinché, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 4, L. 01.12.1970, n. 898, Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi avanti a sé, per ivi, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che Riterrà opportuni
Pagina 1 nell'interesse dei coniugi, rimettere le parti avanti il Giudice Istruttore che sarà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Colleferro (RM), in data 15.09.2001 tra i Sigg.ri e _1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colleferro (N. Controparte_1
22 – Parte II – S.A. – Anno 2001), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colleferro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni, come di seguito:
CONDIZIONI 1) entrambi i coniugi, dacchè economicamente autonomi, provvederanno, ciascuno, al proprio mantenimento e, pertanto, viene disposta la revoca del mantenimento in favore della
Sig.ra pari, ad oggi, ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili;
2) il Sig. Controparte_1
contribuirà al solo mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, _1 ER
corrispondendogli, direttamente, a mani o tramite bonifico bancario o ricarica postepay, l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente in aderenza agli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese;
3) continuerà a vivere presso la madre, e ER
deciderà, liberamente, i tempi e le modalità della frequentazione con il padre, concordandoli direttamente quest'ultimo, in ragione dell'età del ragazzo, sempre compatibilmente con le esigenze di salute, di studio e delle attività ludico – sportive del medesimo;
4) il Sig. e la _1
Sig.ra provvederanno entrambi, nella misura del 50%, alle spese di carattere Controparte_1 straordinario, in ordine alle” esigenze scolastiche, mediche, “e del tempo libero, del figlio ER
(soggiorni estivi, studi scolastici ed extra scolastici, attività ludico – ricreative); 5) il Sig.
[...]
e la Sig.ra dovranno consultarsi in ordine ad ogni questione di Pt_1 Controparte_1 rilevante importanza relativa all'educazione e allo studio del figlio 6) i coniugi si ER
scambiano, altresì, il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: “insiste per l'accoglimento delle richieste formulate soprattutto per quanto riguarda il mantenimento in quanto lo stato di salute del figlio richiede spese grandi, e ribadisce che non sono modificate le condizioni rispetto a quelle della separazione e il ricorrente non ha adempiuto”. Conclusioni in sede di memoria di costituzione davanti al G.I.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, per l'effetto: - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Colleferro il giorno 28/06/2001 tra la sig.ra e il sig. / - Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Controparte_1 _1
Comune di Colleferro di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio;
/ - Il figlio delle parti, continuerà a Persona_2
vivere con la madre e deciderà liberamente tempi e modalità della frequentazione con il padre,
Pagina 2 concordati di volta in volta, tenuto conto del preminente interesse e della volontà del figlio. / -
Venga disposto un assegno per il contributo al mantenimento in favore di che il Persona_2
sig. dovrà versare nelle mani della sig.ra ogni 5 del mese, per un _1 Controparte_1
importo di € 570,00, con rivalutazione degli indici Istat o nella somma maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie. / - Con riserva, altresì, di modificare, integrare ed estendere le presenti domande, ragioni e conclusioni, oltre che di provvedere al deposito di documenti e alla articolazione delle richieste istruttorie e di ogni altra istanza, nel prosieguo del procedimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Con sentenza parziale n. 967 del 2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, considerate le conclusioni di parte ricorrente, va rilevato che il figlio delle parti
è nato il [...], e dunque al momento del deposito del ricorso, avvenuto il Persona_2
3 agosto 2021, era già maggiorenne e aveva già conseguito la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso sul collocamento del suddetto, sulla frequentazione con l'uno o l'altro dei genitori, né tantomeno sulle decisioni dei genitori riguardanti il figlio, non soggetto più a responsabilità genitoriale, o in ordine al rilascio dei passaporti delle parti o del figlio.
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine
Pagina 3 comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
E' pacifico inter partes che studente universitario, peraltro affetto da talune patologie ER
documentate, sia tuttora economicamente non autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha in via temporanea e urgente posto a carico del padre l'assegno di mantenimento del figlio di € 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina.
Va considerato che il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo, il 730 del 2018 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.864,00 con imposta netta pari a 5.665,00; il 730 del 2019 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.429,00 con imposta netta pari 5.627,00; il 730 del 2020 da cui risulta che nell'anno d'imposta 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 26.911,00 con imposta netta pari a 5.717,00. Ha prodotto dei conteggi estintivi da cui risulta che è gravato da una rata mensile di € 35,42 e di una ulteriore rata mensile di € 340,00 per rimborsare due finanziamenti accesi presso CP_2
La resistente, per quel che più rileva, ha prodotto la certificazione unica 2020 da cui risulta che nel
2019 ha percepito redditi da contratto di lavoro a tempo determinato di € 2.006,64; una certificazione unica 2021 da cui risulta che ha percepito reddito da lavoro da contratto a tempo determinato € 2.468,01; la certificazione unica 2022 da cui risulta che la stessa ha percepito nel
2021 un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di € 12.397,19 con imposta netta pari a
1.717,96.
E' palese che a nulla rilevi quanto prenda di pensione il padre della resistente, convivente con la stessa, in quanto incombe ai genitori l'obbligo di mantenimento della prole, e solo in caso mancanza di mezzi sufficienti da parte dei suddetti, sorge in capo agli altri ascendenti, in ordine di prossimità, l'obbligo di fornire ai genitori i mezzi necessari per mantenere i figli ai sensi dell'art. 316 bis c.c.
Ciò premesso ritiene il Collegio, stante la sperequazione reddituale tra le parti, considerato anche che parte ricorrente non ha nemmeno depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e la resistente si è limitata ad allegare, alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. prodotta, documentazione volta a documentare le condizioni di salute del figlio e alcune spese sostenute per lo stesso, senza formulare richieste istruttorie, congruo confermare l'assegno di mantenimento stabilito in via temporanea e urgente dal Presidente f.f., oltre a rivalutazione annuale Istat, e oltre al
Pagina 4 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_3
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese
Pagina 5 per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
In assenza di intervento del figlio maggiorenne e di domanda di attribuzione diretta dell'assegno, quest'ultimo deve essere versato dal ricorrente alla resistente, convivente con il figlio e legittimata alla relativa richiesta;
infatti sebbene l'art. 337-septies c. “riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.” (cfr. ord. 34100 del 2021).
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
In assenza di domanda di assegno divorzile, alcuna statuizione va emessa sul punto. Ad ogni modo,
è da rilevare, da un lato, che la sentenza di separazione pone genericamente a favore della moglie un assegno di € 500,00, sicché non si desume affatto, dalla sentenza, quando dedotto da parte
Pagina 6 ricorrente circa il fatto che 150,00 fossero stati (a voce) previsti per il mantenimento della moglie e il residuo per il mantenimento del figlio (circostanza contestata da parte resistente); in secondo luogo, in ogni caso c'è un'ontologica differenza tra assegno divorzile e assegno di mantenimento in sede di separazione. E' palese che, nel caso di specie, in sede di udienza presidenziale il Presidente si è limitato a riconoscere alla resistente un assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento del solo figlio, sicché alcuna revoca va pronunciata.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4258 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dispone che il ricorrente versi alla resistente con decorrenza dalla domanda entro il 5 di ogni mese l'assegno di € 450,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre a rivalutazione annuale ER
Istat, con obbligo a carico di entrambe le parti di sostenere il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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