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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa da:
DA
rappresentato e difeso dall' avv. Luca MARCARI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., esponeva: Parte_1
pagina 1 di 15 - di essere stato assunto in data 1/01/2005 dalla Società odierna resistente con qualifica di
“Addetto al controllo ed alla verifica” con inquadramento al V livello e del CCNL Aziende del
Terziario, distribuzione e servizi – Commercio;
- che, a decorrere dal 1/8/2005, era stato inquadrato al livello 4° del CCNL per il personale di imprese esercenti servizi di igiene ambientale;
- che, a decorrere dal 4/12/2005, era disposto il passaggio dal livello 4 A al livello 4 B del medesimo CCNL, con conseguente aumento del superminimo;
- di essere stato reinquadrato, a decorrere dal mese di marzo 2009, al livello 5 B e successivamente, a decorrere dal mese di marzo 2014, al livello 5 A;
- che, dal 1/10/2023, solo in seguito a partecipazione a procedura di selezione interna, egli conseguiva il livello di inquadramento 6 A.
Sosteneva tuttavia il ricorrente di aver svolto sin “dal mese di ottobre dell'anno 2006, in aggiunta alle attività contrattualmente previste per il proprio profilo di inquadramento contrattuale …anche mansioni di VI livello del C.C.N.L. per il personale dipendente da
Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale…>> e, nello specifico, di aver svolto anche le seguenti mansioni, come da Regolamento interno adottato dal CdA:
“• collabora con il RSPP alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
• collabora con il RSPP alla individuazione, monitoraggio e controllo delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
• collabora con il RSPP nella predisposizione di piani informativi e formativi del personale e nella definizione caratteristica dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I), effettuando la scelta del dispositivo da adottare;
• partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e di protezione dai rischi;
• fornisce le eventuali informazioni richieste dagli organi di sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipando anche ad eventuali visite ispettive;
• controlla l'attuazione delle procedure e l'efficienza dei presidi di protezione collettiva in materia di emergenza ed evacuazione;
• gestisce la banca dati dei lavoratori per la corretta attuazione della sorveglianza sanitaria organizzando, in collaborazione con il medico competente, le visite mediche di idoneità e i prelievi.
• redige buste paga e provvede ad amministrare e gestire il personale;
• gestisce il contenzioso nella fase stragiudiziale;
pagina 2 di 15
• gestisce ed amministra il parco mezzi – veicoli della con cura anche degli CP_1 adempimenti relativi alle patenti e ai contratti assicurativi”.
A riprova della circostanza che vesse svolto, sin dal mese di ottobre del 2006, in Pt_1 aggiunta alle attività contrattualmente previste in ragione del proprio inquadramento professionale, mansioni proprie del livello “6°” del CCNL di categoria, evidenziava che, già dall'organigramma dell'azienda aggiornato al 6.10.2008, Parte_2 egli era indicato come “Responsabile dell'Ufficio Sicurezza”; inoltre, anche in base alla documentazione relativa al “Quaderno di lavoro sulla sicurezza”, poteva ricavarsi che il ricorrente, quale “coordinatore interno per la sicurezza”, avesse svolto mansioni rientranti nel livello contrattuale “6” di cui al CCNL di categoria.
Evidenziava altresì che nell'avviso di selezione per titoli e colloquio per la progressione di carriera per n. 1 posizione area amministrativa “servizio prevenzione e protezione rischi professionali, descrizione del profilo professionale responsabile ambiente sicurezza” - Livello
6A CCNL, alla cui procedura il ricorrente partecipava ed in seguito alla quale, a decorrere dal
1.10.2023, gli era attribuito il livello professionale “6A” del C.C.N.L. di categoria, all'art. 2, era indicato il profilo ricercato e le mansioni da espletare;
deduceva che erano, nello specifico, indicate le seguenti mansioni:
- verificare la reale applicazione delle norme di sicurezza vigenti e far rispettare le prescrizioni elaborate con i Documenti di Valutazione Rischi aziendali (DVR);
- collaborare con il RSPP nella predisposizione dei documenti necessari alla redazione del
D.V.R.;
- gestire e monitorare il Sistema interno di sicurezza;
- gestire i processi attuativi delle discipline normative che regolano gli adempimenti aziendali
e la valutazione dei rischi tramite la definizione delle misure di sicurezza necessari a contenerli;
- garantire la corretta implementazione e gestione del Sistema di Gestione Sicurezza sul
Lavoro (SGSL) informandone i dipendenti;
- elaborare il calendario della formazione dei dipendenti (formazione obbligatoria e formazione facoltativa); pagina 3 di 15 - supportare e gestire per quanto di propria competenza la comunicazione aziendale per
l'area sicurezza di sua pertinenza;
- collaborare con il Medico competente nella predisposizione dei documenti necessari a garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria;
nonché era stabilito che “La risorsa deputata dovrà altresì elaborare report da inoltrare agli uffici amministrativi di competenza interfacciarsi con le unità operative per la definizione dei relativi processi da attivare sulla scorta delle indicazioni interne nel rispetto dei criteri di compliance in materia di sicurezza sul lavoro.”
Osservava, quindi, che: le appena menzionate mansioni risultavano già svolte dal a partire dal mese di Pt_1 ottobre del 2006, e quindi ben prima del formale inquadramento contrattuale al livello “6°” del
C.C.N.L. di categoria;
ad esempio, in merito alla mansione consistente in “elaborare il calendario della formazione dei dipendenti (formazione obbligatoria e formazione facoltativa)”, la nota prot. n.
000132/2012 del 27.01.2012, a firma del ricorrente, indicato come Responsabile dell'Ufficio
Sicurezza, aveva ad oggetto proprio “corso di formazione - informazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, con calendarizzazione dello stesso;
in merito alla mansione consistente nel “collaborare con il RSPP nella predisposizione dei documenti necessari alla redazione del D.V.R.”, nel documento “quaderno di lavoro sulla sicurezza” relativo ad incontro del 30.10.2007, si attestava che in tale data si erano incontrati presso la sede della S.E.A. l'Arch. , RSPP, e il Geom. Persona_1 Parte_1 coordinatore interno per la sicurezza, per affrontare alcuni temi tra cui “Revisione DVR con rischio vibrazioni”; si leggeva nel documento che “… il geom. ha evidenziato al RSPP Pt_1 che nell'attuale documento di valutazione del rischio non è presente una valutazione relativamente alle vibrazioni meccaniche così come, invece, prevista dal d.lgs. n. 187/2005.
Si è concordato, quindi, di procedere alla revisione del DVR con l'introduzione di tale valutazione”; quanto alla mansione consistente nel “collaborare con il Medico competente nella predisposizione dei documenti necessari a garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria”, rilevava che nel “Quaderno di lavoro sulla sicurezza” del 05.05.2007 si leggeva: “… Il Geom. ha provveduto ad illustrare la banca dati dei dipendenti S.e.a. relativa alla Pt_1 sorveglianza sanitaria, con l'indicazione delle visite mediche e le vaccinazioni effettuate. Il dr.
pagina 4 di 15 ha garantito di controllare con attenzione la banca dati stessa con particolare riguardo Per_2 alle vaccinazioni non effettuate...”
Rimarcava, pertanto, che le mansioni formalmente assegnate ed effettivamente svolte dal ricorrente non rientravano nell'ambito del normale esercizio dello ius variandi, ma afferivano ad attività proprie della declaratoria di inquadramento del livello “6°”.
Per l'effetto, chiedeva nella presente sede il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive, quantificate in € 127.062,70, nonché la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente evidenziava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento, attesa la riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente nell'indicato periodo al profilo professionale corrispondente al livello di inquadramento attribuitogli, evidenziando, in particolare, la mancata allegazione e dimostrazione, da parte del dello svolgimento, con carattere di prevalenza Pt_1 rispetto alle mansioni contrattualizzate, di una attività lavorativa connotata dagli elementi costitutivi propri del profilo di inquadramento invocato, con particolare riferimento alle conoscenze tecnico-professionali, alla facoltà di decisione, all'autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio;
deduceva la società resistente che veva Pt_1 svolto le attività indicate, unitamente a quelle di ufficio descritte ai punti 2.1-2.5 della Contr comparsa (ossia: rilevazione delle presenze del personale dipendente di in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
predisposizione delle buste paga del personale Contr dipendente di sempre in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
gestire le pratiche ed i procedimenti per le richieste di indennizzo per incidenti causati dal ghiaccio e dalla neve, Contr che periodicamente pervengono a;
verificare le posizioni assicurative dei mezzi aziendali;
controllare periodicamente i titoli abilitativi alla guida del personale con qualifica di autista) ed aveva coadiuvato, all'occorrenza, le funzioni aziendali, interne ed esterne, volte a gestire i processi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, reperendo la documentazione di cui vi era periodicamente bisogno, nonché assistendo i soggetti preposti alle riunioni che essi svolgevano;
osservava che, relativamente alle attività afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il ricorrente svolgeva attività di mero supporto dell' arch. per lo Persona_3 svolgimento da parte di quest'ultimo delle attività indicate in comparsa di costituzione alle pagg. 4,5,6,7, senza alcuna prevalenza, anche considerando che, fino all'anno 2023, le attività di elaborazione delle buste paga erano interne all'azienda; rilevava che, solo a decorrere dal 1.10.2023, in seguito a specifica procedura selettiva, il ricorrente conseguiva pagina 5 di 15 l'inquadramento nel 6° livello, con la qualifica di responsabile ambiente sicurezza;
deduceva in termini, più generali, che condizione essenziale per il riconoscimento dell'inquadramento superiore era che l'assegnazione alle più elevate mansioni fosse stata piena, tale da comportare l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia propria della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui andavano raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato;
pertanto, poteva considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, evenienza che non risultava in alcun modo comprovata nella odierna vicenda.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
L' si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità alle controversie tra CP_2 lavoratore e datore di lavoro;
dichiarava di rimettersi all'accertamento giudiziale del rapporto, precisando, sul piano della prescrizione, che - in assenza di atti interruttivi precedenti- gli eventuali effetti previdenziali del riconoscimento non avrebbero mai potuto retroagire a data precedente al 13/05/2019, atteso che la notifica del ricorso era avvenuta in data 13/5/2024.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
________________
1. La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento, con decorrenza dal mese di ottobre 2006 e sino al 1.10.2023, del superiore inquadramento nel 6° livello del CCNL Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in virtù delle mansioni effettivamente svolte in aggiunta a quelle riconducibili ai diversi livelli di inquadramento attribuitigli, nonché la declaratoria del proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle relative differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Formulata la domanda del ricorrente negli anzidetti termini, al fine di poter riconoscere il superiore inquadramento, occorre verificare che l'assegnazione del lavoratore alle superiori mansioni rivendicate sia stata piena - nel senso che la stessa deve aver comportato anche l'assunzione delle responsabilità e dell'autonomia proprie della qualifica rivendicata (Cass. Civ. sez. lav., sent. n. 12353/2003; n. 1115/2001; n. 2859/2001; n. 7170/1998; n. 4200/1992) - oltre che prevalente.
Più specificamente, va rilevato che sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate incombe l'onere di pagina 6 di 15 allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in maniera continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento o dall'art. 2013 C.C., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (Cass., n.
18418/2013).
In proposito, e con riferimento alla peculiarità del caso di specie, che riguarda lo svolgimento delle superiori mansioni invocate in aggiunta a quelle contrattualizzate, la Suprema Corte ha evidenziato che:
In ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a due diversi livelli di inquadramento, si riconosce l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore qualora essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo (Cass. ord n. 32699 del 12.12.2019) e, ancora, che <<… laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l'inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto>> (Cass., ord.,
8/2/2021, n. 2969); la S.C. ha pure precisato che In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass. Sez. L., 22/12/2009, n. 26978) e che
l'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. Sez. L., 11/10/2019, n. 25673, Rv.
655388 - 01)
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli (c.d. promiscue), l'inquadramento, in mancanza di specifiche regole dettate dalla contrattazione collettiva, dev'essere stabilito in base alle attività in concreto prevalenti, perché maggiormente significative sul piano professionale, combinando il criterio qualitativo con quello quantitativo
(Cass. n. 6303/2011; Cass. n. 26978/2009; Cassazione, ord. n. 5536 del 1/03/2021).
Posto, dunque, che l'accertamento in ordine al corretto inquadramento del lavoratore deve svilupparsi in tre fasi (c.d. percorso trifasico), consistenti: pagina 7 di 15 • nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
• nell'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
• nel confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale (Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 8589/2015), si osserva che la Corte di
Cassazione ha pure precisato che concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità>> (Cass., n. 25772/2024).
L'inquadramento da attribuire al lavoratore, pertanto, andrà determinato con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale.
A tal fine, dunque, prima ancora di procedere all'applicazione del criterio trifasico, allorché venga dedotto, come nel caso di specie, lo svolgimento contestuale di mansioni riferite a diversi livelli di inquadramento, è necessario compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente riconducibili ai diversi inquadramenti dedotti in giudizio.
2.In applicazione di tali principi, nel ricordare che ivendica lo svolgimento, sin dal Pt_1 mese di ottobre 2006 e fino al 1.10.2023, di mansioni aggiuntive e prevalenti rientranti nel livello
6° del CCNL di categoria e che egli era inquadrato, fino al marzo 2009, nel 4° livello e, successivamente, e fino al 1.10.2023, nel 5° livello, deve pure preliminarmente osservarsi, quanto alla declaratoria contrattuale, nonché ai profili esemplificativi del livello “4”, area tecnico - amministrativa di cui all'art. 15 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, che essa prevede:
“4° livello professionale
Declaratoria
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico -pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze pagina 8 di 15 equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per
l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.;
- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.;
- addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc.”
Quanto alla declaratoria contrattuale e ai profili esemplificativi del livello “5”, area tecnico- amministrativa per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, il CCNL prevede quanto segue:
“5° livello professionale
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
pagina 9 di 15 - lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc.”
Venendo, infine, al 6° livello del CCNL di categoria applicabile, rivendicato dal ricorrente, si riportano la relativa declaratoria contrattuale nonché i profili esemplificativi del livello:
“6° livello professionale pagina 10 di 15 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi:
- capo ufficio;
- ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
- lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
- capo turno impianto: tecnico conduttore / manutentore che, in possesso della patente di 1° grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida, coordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è responsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto delle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di accettazione dei rifiuti;
- responsabile tecnico - amministrativo/coordinatore di officina di dimensioni rilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi ovvero responsabile tecnico - amministrativo/coordinatore di più officine;
pagina 11 di 15 - lavoratore che svolge l'attività in laboratori chimici complessi di ricerca e sviluppo per
l'effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di laurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel settore specifico e debitamente certificata;
ecc.”
3.Tanto premesso, venendo alle mansioni in concreto esercitate, quand'anche fosse ritenuto provato che in aggiunta a quelle contrattualizzate, avesse svolto le mansioni Pt_1 allegate a pag. 3 del ricorso introduttivo (mansioni in relazione alle quali erano stati articolati i capitoli di prova per testi formulati dal ricorrente), consistenti nel:
-collaborare con il RSPP alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
-collaborare con il RSPP alla individuazione, monitoraggio e controllo delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
-collaborare con il RSPP nella predisposizione di piani informativi e formativi del personale e nella definizione caratteristica dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I), effettuando la scelta del dispositivo da adottare;
- partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e di protezione dai rischi;
- fornire le eventuali informazioni richieste dagli organi di sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipando anche ad eventuali visite ispettive;
- controllare l'attuazione delle procedure e l'efficienza dei presidi di protezione collettiva in materia di emergenza ed evacuazione;
- gestire la banca dati dei lavoratori per la corretta attuazione della sorveglianza sanitaria organizzando, in collaborazione con il medico competente, le visite mediche di idoneità e i prelievi;
si osserva che, in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta una prova univoca e, perciò, sufficiente, per ritenere che il lavoratore avesse svolto tali mansioni in misura prevalente, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, rispetto a quelle del proprio livello di inquadramento
(fino al marzo 2009, il 4° livello;
successivamente, e fino al 1.10.2023, il 5° livello).
Infatti: il ricorrente ha allegato di aver comunque contestualmente svolto anche le mansioni del proprio livello di inquadramento e non ha specificamente contestato quanto affermato dalla CP_1
in comparsa di costituzione, ossia di aver svolto -nello stesso lasso temporale- mansioni di:
[...] rilevazione delle presenze del personale dipendente di SEA in collaborazione con altri colleghi Contr di ufficio;
predisposizione delle buste paga del personale dipendente di , sempre in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
gestione pratiche e procedimenti per le richieste di pagina 12 di 15 indennizzo per incidenti causati dal ghiaccio e dalla neve;
verifica delle posizioni assicurative dei mezzi aziendali;
controllo periodico dei titoli abilitativi alla guida del personale con qualifica di autista, tutte pacificamente rientranti nel livello di formale inquadramento;
non emerge, né poteva emergere anche in caso di positiva conferma delle circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova orale, che le mansioni elencate a pag. 3 e 4 del ricorso introduttivo, asseritamente riconducibili al 6° livello del CCNL di categoria, fossero state svolte dal in modo prevalente rispetto a quelle di inquadramento, “tenendo conto sia della Pt_1 qualità che della quantità di lavoro svolto” >> (Cass., ord., 8/2/2021, n. 2969) o che egli avesse assunto le responsabilità e l'autonomia decisionale proprie della qualifica rivendicata, pure considerando che neppure risulta contestato che fino al 2023 le attività di elaborazione delle buste paga erano svolte da uffici interni alla società, per cui è verosimile che esse avessero una notevole incidenza quantitativa e qualitativa sulle mansioni svolte in concreto dal lavoratore
Pt_1 emerge, inoltre, dal complessivo esame della documentazione depositata da che CP_1
l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -e tutte quelle ad essa strettamente connesse- erano state affidate dalla società, nel corso degli anni, a professionisti esterni;
infatti, dalla lettura del “Quaderno di lavoro sulla sicurezza”, relativo alle riunioni del Servizio di
Prevenzione e Protezione, risulta che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione era l'arch. , mentre partecipava a tali riunioni quale mero “coordinatore Per_1 Pt_1 interno per la sicurezza”; emerge pure che i verbali di tali riunioni sono relativi -esclusivamente- agli anni 2007 e 2008
(mentre, come più volte indicato, il ricorrente rivendica il superiore inquadramento dall'ottobre
2006 al 1.10.2013, in relazione ad un lasso di tempo di 7 anni).
Inoltre, sempre effettuando il raffronto tra le mansioni svolte, quelle proprie del livello di effettivo inquadramento e quelle del livello rivendicato, può affermarsi che gli elementi differenziali fra le mansioni dalle stesse individuate risiedono:
- nella differente ampiezza del concetto di “autonomia”;
- nel differente contenuto della discrezionalità decisionale;
- nel diverso grado dei poteri di coordinamento e di controllo esercitati anche su altri lavoratori;
- nella responsabilità connessa all'espletamento delle mansioni;
In relazione al concetto di “autonomia”, può rilevarsi anzitutto il diverso ambito nel quale tale prerogativa si esplica con riguardo ai livelli di inquadramento: la declaratoria delle mansioni pagina 13 di 15 riferita al 5° livello del CCNL di riferimento contempla, infatti, un concetto di “autonomia operativa” limitata all'espletamento delle attività assegnate al dipendente, mentre la tipologia di autonomia connessa all'espletamento delle mansioni di cui alla declaratoria relativa al 6° livello si estrinseca con riferimento agli “obiettivi di ufficio, reparto o centro servizi” pur se “nell'ambito o nei limiti di direttive generali”; per ciò che concerne il diverso atteggiarsi del potere decisionale va, invece, osservato che esso assume il carattere della “discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi” con riferimento alle mansioni di cui al 5° livello, per divenire “facoltà di decisione…per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi” nel 6° livello;
quanto alle funzioni di coordinamento e controllo (anche dell'attività svolta da altri lavoratori), la declaratoria afferente al 5° livello di inquadramento contiene il riferimento al fatto che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre per le mansioni riconducibili al 6° livello le attività di coordinamento e di controllo devono esplicarsi con riferimento all'unità organizzativa di competenza;
ancora, il profilo della responsabilità è assente nella declaratoria riferita al 5° livello, mentre si traduce in termini di formale responsabilità dell'unità organizzativa per il 6° livello.
Tanto osservato, all'esito della istruttoria, da un lato, per le ragioni sopra già enucleate, non è emersa una convincente ed univoca prova dello svolgimento, da parte del di Pt_1 mansioni del 6° livello in termini di prevalenza nei termini indicati dalla giurisprudenza e, quindi, non si può ritenere provato che bbia svolto attività riconducibili al 6° livello in modo Pt_1 prevalente o preponderante dall'ottobre 2006 all'ottobre 2013 (si fa riferimento, in particolare, alla declaratoria: lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti.
Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche), anche tenuto conto del limitato periodo temporale a cui i documenti depositati sub 12 si riferiscono.
Dall'altro, non è stato neppure provato (ma, a ben vedere, neanche allegato e, comunque, tale prova non poteva essere conseguita con i capitoli di prova in concreto formulati, che nulla indicavano sul punto) che avesse goduto di una facoltà decisionale e/o di una Pt_1 autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di pagina 14 di 15 notevole rilevanza cui appartengono;
neppure risulta che abbia svolto attività di coordinamento e di controllo dell'unità organizzativa di competenza o che abbia controllato altri lavoratori nella unità organizzativa di competenza. avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver svolto una attività lavorativa con tale Pt_1 caratterizzazione, mentre -a tutto voler concedere- risulta comprovato che egli nel periodo di riferimento aveva meramente collaborato nel settore della sicurezza del lavoro, in supporto alla figura del RSPP individuato da . CP_1
Peraltro, si rimarca che, dal punto di vista documentale, anche le stesse attività di collaborazione con il RSPP e, nello specifico, di partecipazione alle riunioni del relativo Servizio, sono comprovate solo per le annualità 2007 e 2008, non già per il periodo successivo.
La domanda va, in conclusione, rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, spese liquidate in euro 5.360,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per compensi in favore della ed in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1 del 15% per compensi in favore dell . CP_2
Campobasso, 7 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.06.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa da:
DA
rappresentato e difeso dall' avv. Luca MARCARI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca PESCOLLA
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., esponeva: Parte_1
pagina 1 di 15 - di essere stato assunto in data 1/01/2005 dalla Società odierna resistente con qualifica di
“Addetto al controllo ed alla verifica” con inquadramento al V livello e del CCNL Aziende del
Terziario, distribuzione e servizi – Commercio;
- che, a decorrere dal 1/8/2005, era stato inquadrato al livello 4° del CCNL per il personale di imprese esercenti servizi di igiene ambientale;
- che, a decorrere dal 4/12/2005, era disposto il passaggio dal livello 4 A al livello 4 B del medesimo CCNL, con conseguente aumento del superminimo;
- di essere stato reinquadrato, a decorrere dal mese di marzo 2009, al livello 5 B e successivamente, a decorrere dal mese di marzo 2014, al livello 5 A;
- che, dal 1/10/2023, solo in seguito a partecipazione a procedura di selezione interna, egli conseguiva il livello di inquadramento 6 A.
Sosteneva tuttavia il ricorrente di aver svolto sin “dal mese di ottobre dell'anno 2006, in aggiunta alle attività contrattualmente previste per il proprio profilo di inquadramento contrattuale …anche mansioni di VI livello del C.C.N.L. per il personale dipendente da
Imprese esercenti Servizi di Igiene Ambientale…>> e, nello specifico, di aver svolto anche le seguenti mansioni, come da Regolamento interno adottato dal CdA:
“• collabora con il RSPP alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
• collabora con il RSPP alla individuazione, monitoraggio e controllo delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
• collabora con il RSPP nella predisposizione di piani informativi e formativi del personale e nella definizione caratteristica dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I), effettuando la scelta del dispositivo da adottare;
• partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e di protezione dai rischi;
• fornisce le eventuali informazioni richieste dagli organi di sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipando anche ad eventuali visite ispettive;
• controlla l'attuazione delle procedure e l'efficienza dei presidi di protezione collettiva in materia di emergenza ed evacuazione;
• gestisce la banca dati dei lavoratori per la corretta attuazione della sorveglianza sanitaria organizzando, in collaborazione con il medico competente, le visite mediche di idoneità e i prelievi.
• redige buste paga e provvede ad amministrare e gestire il personale;
• gestisce il contenzioso nella fase stragiudiziale;
pagina 2 di 15
• gestisce ed amministra il parco mezzi – veicoli della con cura anche degli CP_1 adempimenti relativi alle patenti e ai contratti assicurativi”.
A riprova della circostanza che vesse svolto, sin dal mese di ottobre del 2006, in Pt_1 aggiunta alle attività contrattualmente previste in ragione del proprio inquadramento professionale, mansioni proprie del livello “6°” del CCNL di categoria, evidenziava che, già dall'organigramma dell'azienda aggiornato al 6.10.2008, Parte_2 egli era indicato come “Responsabile dell'Ufficio Sicurezza”; inoltre, anche in base alla documentazione relativa al “Quaderno di lavoro sulla sicurezza”, poteva ricavarsi che il ricorrente, quale “coordinatore interno per la sicurezza”, avesse svolto mansioni rientranti nel livello contrattuale “6” di cui al CCNL di categoria.
Evidenziava altresì che nell'avviso di selezione per titoli e colloquio per la progressione di carriera per n. 1 posizione area amministrativa “servizio prevenzione e protezione rischi professionali, descrizione del profilo professionale responsabile ambiente sicurezza” - Livello
6A CCNL, alla cui procedura il ricorrente partecipava ed in seguito alla quale, a decorrere dal
1.10.2023, gli era attribuito il livello professionale “6A” del C.C.N.L. di categoria, all'art. 2, era indicato il profilo ricercato e le mansioni da espletare;
deduceva che erano, nello specifico, indicate le seguenti mansioni:
- verificare la reale applicazione delle norme di sicurezza vigenti e far rispettare le prescrizioni elaborate con i Documenti di Valutazione Rischi aziendali (DVR);
- collaborare con il RSPP nella predisposizione dei documenti necessari alla redazione del
D.V.R.;
- gestire e monitorare il Sistema interno di sicurezza;
- gestire i processi attuativi delle discipline normative che regolano gli adempimenti aziendali
e la valutazione dei rischi tramite la definizione delle misure di sicurezza necessari a contenerli;
- garantire la corretta implementazione e gestione del Sistema di Gestione Sicurezza sul
Lavoro (SGSL) informandone i dipendenti;
- elaborare il calendario della formazione dei dipendenti (formazione obbligatoria e formazione facoltativa); pagina 3 di 15 - supportare e gestire per quanto di propria competenza la comunicazione aziendale per
l'area sicurezza di sua pertinenza;
- collaborare con il Medico competente nella predisposizione dei documenti necessari a garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria;
nonché era stabilito che “La risorsa deputata dovrà altresì elaborare report da inoltrare agli uffici amministrativi di competenza interfacciarsi con le unità operative per la definizione dei relativi processi da attivare sulla scorta delle indicazioni interne nel rispetto dei criteri di compliance in materia di sicurezza sul lavoro.”
Osservava, quindi, che: le appena menzionate mansioni risultavano già svolte dal a partire dal mese di Pt_1 ottobre del 2006, e quindi ben prima del formale inquadramento contrattuale al livello “6°” del
C.C.N.L. di categoria;
ad esempio, in merito alla mansione consistente in “elaborare il calendario della formazione dei dipendenti (formazione obbligatoria e formazione facoltativa)”, la nota prot. n.
000132/2012 del 27.01.2012, a firma del ricorrente, indicato come Responsabile dell'Ufficio
Sicurezza, aveva ad oggetto proprio “corso di formazione - informazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, con calendarizzazione dello stesso;
in merito alla mansione consistente nel “collaborare con il RSPP nella predisposizione dei documenti necessari alla redazione del D.V.R.”, nel documento “quaderno di lavoro sulla sicurezza” relativo ad incontro del 30.10.2007, si attestava che in tale data si erano incontrati presso la sede della S.E.A. l'Arch. , RSPP, e il Geom. Persona_1 Parte_1 coordinatore interno per la sicurezza, per affrontare alcuni temi tra cui “Revisione DVR con rischio vibrazioni”; si leggeva nel documento che “… il geom. ha evidenziato al RSPP Pt_1 che nell'attuale documento di valutazione del rischio non è presente una valutazione relativamente alle vibrazioni meccaniche così come, invece, prevista dal d.lgs. n. 187/2005.
Si è concordato, quindi, di procedere alla revisione del DVR con l'introduzione di tale valutazione”; quanto alla mansione consistente nel “collaborare con il Medico competente nella predisposizione dei documenti necessari a garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria”, rilevava che nel “Quaderno di lavoro sulla sicurezza” del 05.05.2007 si leggeva: “… Il Geom. ha provveduto ad illustrare la banca dati dei dipendenti S.e.a. relativa alla Pt_1 sorveglianza sanitaria, con l'indicazione delle visite mediche e le vaccinazioni effettuate. Il dr.
pagina 4 di 15 ha garantito di controllare con attenzione la banca dati stessa con particolare riguardo Per_2 alle vaccinazioni non effettuate...”
Rimarcava, pertanto, che le mansioni formalmente assegnate ed effettivamente svolte dal ricorrente non rientravano nell'ambito del normale esercizio dello ius variandi, ma afferivano ad attività proprie della declaratoria di inquadramento del livello “6°”.
Per l'effetto, chiedeva nella presente sede il riconoscimento del proprio diritto al superiore inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive, quantificate in € 127.062,70, nonché la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente evidenziava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento, attesa la riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente nell'indicato periodo al profilo professionale corrispondente al livello di inquadramento attribuitogli, evidenziando, in particolare, la mancata allegazione e dimostrazione, da parte del dello svolgimento, con carattere di prevalenza Pt_1 rispetto alle mansioni contrattualizzate, di una attività lavorativa connotata dagli elementi costitutivi propri del profilo di inquadramento invocato, con particolare riferimento alle conoscenze tecnico-professionali, alla facoltà di decisione, all'autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio;
deduceva la società resistente che veva Pt_1 svolto le attività indicate, unitamente a quelle di ufficio descritte ai punti 2.1-2.5 della Contr comparsa (ossia: rilevazione delle presenze del personale dipendente di in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
predisposizione delle buste paga del personale Contr dipendente di sempre in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
gestire le pratiche ed i procedimenti per le richieste di indennizzo per incidenti causati dal ghiaccio e dalla neve, Contr che periodicamente pervengono a;
verificare le posizioni assicurative dei mezzi aziendali;
controllare periodicamente i titoli abilitativi alla guida del personale con qualifica di autista) ed aveva coadiuvato, all'occorrenza, le funzioni aziendali, interne ed esterne, volte a gestire i processi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, reperendo la documentazione di cui vi era periodicamente bisogno, nonché assistendo i soggetti preposti alle riunioni che essi svolgevano;
osservava che, relativamente alle attività afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il ricorrente svolgeva attività di mero supporto dell' arch. per lo Persona_3 svolgimento da parte di quest'ultimo delle attività indicate in comparsa di costituzione alle pagg. 4,5,6,7, senza alcuna prevalenza, anche considerando che, fino all'anno 2023, le attività di elaborazione delle buste paga erano interne all'azienda; rilevava che, solo a decorrere dal 1.10.2023, in seguito a specifica procedura selettiva, il ricorrente conseguiva pagina 5 di 15 l'inquadramento nel 6° livello, con la qualifica di responsabile ambiente sicurezza;
deduceva in termini, più generali, che condizione essenziale per il riconoscimento dell'inquadramento superiore era che l'assegnazione alle più elevate mansioni fosse stata piena, tale da comportare l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia propria della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste, in via esemplificativa, nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui andavano raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato;
pertanto, poteva considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, evenienza che non risultava in alcun modo comprovata nella odierna vicenda.
Chiedeva, dunque, l'integrale rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
L' si costituiva in giudizio evidenziando la propria estraneità alle controversie tra CP_2 lavoratore e datore di lavoro;
dichiarava di rimettersi all'accertamento giudiziale del rapporto, precisando, sul piano della prescrizione, che - in assenza di atti interruttivi precedenti- gli eventuali effetti previdenziali del riconoscimento non avrebbero mai potuto retroagire a data precedente al 13/05/2019, atteso che la notifica del ricorso era avvenuta in data 13/5/2024.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
________________
1. La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto il riconoscimento, con decorrenza dal mese di ottobre 2006 e sino al 1.10.2023, del superiore inquadramento nel 6° livello del CCNL Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in virtù delle mansioni effettivamente svolte in aggiunta a quelle riconducibili ai diversi livelli di inquadramento attribuitigli, nonché la declaratoria del proprio diritto ad ottenere la corresponsione delle relative differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Formulata la domanda del ricorrente negli anzidetti termini, al fine di poter riconoscere il superiore inquadramento, occorre verificare che l'assegnazione del lavoratore alle superiori mansioni rivendicate sia stata piena - nel senso che la stessa deve aver comportato anche l'assunzione delle responsabilità e dell'autonomia proprie della qualifica rivendicata (Cass. Civ. sez. lav., sent. n. 12353/2003; n. 1115/2001; n. 2859/2001; n. 7170/1998; n. 4200/1992) - oltre che prevalente.
Più specificamente, va rilevato che sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate incombe l'onere di pagina 6 di 15 allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in maniera continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento o dall'art. 2013 C.C., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (Cass., n.
18418/2013).
In proposito, e con riferimento alla peculiarità del caso di specie, che riguarda lo svolgimento delle superiori mansioni invocate in aggiunta a quelle contrattualizzate, la Suprema Corte ha evidenziato che:
In ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a due diversi livelli di inquadramento, si riconosce l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore qualora essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo (Cass. ord n. 32699 del 12.12.2019) e, ancora, che <<… laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l'inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto>> (Cass., ord.,
8/2/2021, n. 2969); la S.C. ha pure precisato che In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass. Sez. L., 22/12/2009, n. 26978) e che
l'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato (Cass. Sez. L., 11/10/2019, n. 25673, Rv.
655388 - 01)
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli (c.d. promiscue), l'inquadramento, in mancanza di specifiche regole dettate dalla contrattazione collettiva, dev'essere stabilito in base alle attività in concreto prevalenti, perché maggiormente significative sul piano professionale, combinando il criterio qualitativo con quello quantitativo
(Cass. n. 6303/2011; Cass. n. 26978/2009; Cassazione, ord. n. 5536 del 1/03/2021).
Posto, dunque, che l'accertamento in ordine al corretto inquadramento del lavoratore deve svilupparsi in tre fasi (c.d. percorso trifasico), consistenti: pagina 7 di 15 • nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
• nell'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
• nel confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale (Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 8589/2015), si osserva che la Corte di
Cassazione ha pure precisato che concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità>> (Cass., n. 25772/2024).
L'inquadramento da attribuire al lavoratore, pertanto, andrà determinato con riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, purché non sia svolta in maniera sporadica o del tutto occasionale.
A tal fine, dunque, prima ancora di procedere all'applicazione del criterio trifasico, allorché venga dedotto, come nel caso di specie, lo svolgimento contestuale di mansioni riferite a diversi livelli di inquadramento, è necessario compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente riconducibili ai diversi inquadramenti dedotti in giudizio.
2.In applicazione di tali principi, nel ricordare che ivendica lo svolgimento, sin dal Pt_1 mese di ottobre 2006 e fino al 1.10.2023, di mansioni aggiuntive e prevalenti rientranti nel livello
6° del CCNL di categoria e che egli era inquadrato, fino al marzo 2009, nel 4° livello e, successivamente, e fino al 1.10.2023, nel 5° livello, deve pure preliminarmente osservarsi, quanto alla declaratoria contrattuale, nonché ai profili esemplificativi del livello “4”, area tecnico - amministrativa di cui all'art. 15 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, che essa prevede:
“4° livello professionale
Declaratoria
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico -pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze pagina 8 di 15 equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esamina per
l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi;
controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici;
ecc.;
- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.;
- addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc.”
Quanto alla declaratoria contrattuale e ai profili esemplificativi del livello “5”, area tecnico- amministrativa per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, il CCNL prevede quanto segue:
“5° livello professionale
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi:
pagina 9 di 15 - lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste;
analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc.”
Venendo, infine, al 6° livello del CCNL di categoria applicabile, rivendicato dal ricorrente, si riportano la relativa declaratoria contrattuale nonché i profili esemplificativi del livello:
“6° livello professionale pagina 10 di 15 Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.
Profili esemplificativi:
- capo ufficio;
- ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
- lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
- capo turno impianto: tecnico conduttore / manutentore che, in possesso della patente di 1° grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida, coordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è responsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto delle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di accettazione dei rifiuti;
- responsabile tecnico - amministrativo/coordinatore di officina di dimensioni rilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi ovvero responsabile tecnico - amministrativo/coordinatore di più officine;
pagina 11 di 15 - lavoratore che svolge l'attività in laboratori chimici complessi di ricerca e sviluppo per
l'effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di laurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel settore specifico e debitamente certificata;
ecc.”
3.Tanto premesso, venendo alle mansioni in concreto esercitate, quand'anche fosse ritenuto provato che in aggiunta a quelle contrattualizzate, avesse svolto le mansioni Pt_1 allegate a pag. 3 del ricorso introduttivo (mansioni in relazione alle quali erano stati articolati i capitoli di prova per testi formulati dal ricorrente), consistenti nel:
-collaborare con il RSPP alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
-collaborare con il RSPP alla individuazione, monitoraggio e controllo delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi;
-collaborare con il RSPP nella predisposizione di piani informativi e formativi del personale e nella definizione caratteristica dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I), effettuando la scelta del dispositivo da adottare;
- partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e di protezione dai rischi;
- fornire le eventuali informazioni richieste dagli organi di sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipando anche ad eventuali visite ispettive;
- controllare l'attuazione delle procedure e l'efficienza dei presidi di protezione collettiva in materia di emergenza ed evacuazione;
- gestire la banca dati dei lavoratori per la corretta attuazione della sorveglianza sanitaria organizzando, in collaborazione con il medico competente, le visite mediche di idoneità e i prelievi;
si osserva che, in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta una prova univoca e, perciò, sufficiente, per ritenere che il lavoratore avesse svolto tali mansioni in misura prevalente, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, rispetto a quelle del proprio livello di inquadramento
(fino al marzo 2009, il 4° livello;
successivamente, e fino al 1.10.2023, il 5° livello).
Infatti: il ricorrente ha allegato di aver comunque contestualmente svolto anche le mansioni del proprio livello di inquadramento e non ha specificamente contestato quanto affermato dalla CP_1
in comparsa di costituzione, ossia di aver svolto -nello stesso lasso temporale- mansioni di:
[...] rilevazione delle presenze del personale dipendente di SEA in collaborazione con altri colleghi Contr di ufficio;
predisposizione delle buste paga del personale dipendente di , sempre in collaborazione con altri colleghi di ufficio;
gestione pratiche e procedimenti per le richieste di pagina 12 di 15 indennizzo per incidenti causati dal ghiaccio e dalla neve;
verifica delle posizioni assicurative dei mezzi aziendali;
controllo periodico dei titoli abilitativi alla guida del personale con qualifica di autista, tutte pacificamente rientranti nel livello di formale inquadramento;
non emerge, né poteva emergere anche in caso di positiva conferma delle circostanze di fatto oggetto dei capitoli di prova orale, che le mansioni elencate a pag. 3 e 4 del ricorso introduttivo, asseritamente riconducibili al 6° livello del CCNL di categoria, fossero state svolte dal in modo prevalente rispetto a quelle di inquadramento, “tenendo conto sia della Pt_1 qualità che della quantità di lavoro svolto” >> (Cass., ord., 8/2/2021, n. 2969) o che egli avesse assunto le responsabilità e l'autonomia decisionale proprie della qualifica rivendicata, pure considerando che neppure risulta contestato che fino al 2023 le attività di elaborazione delle buste paga erano svolte da uffici interni alla società, per cui è verosimile che esse avessero una notevole incidenza quantitativa e qualitativa sulle mansioni svolte in concreto dal lavoratore
Pt_1 emerge, inoltre, dal complessivo esame della documentazione depositata da che CP_1
l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -e tutte quelle ad essa strettamente connesse- erano state affidate dalla società, nel corso degli anni, a professionisti esterni;
infatti, dalla lettura del “Quaderno di lavoro sulla sicurezza”, relativo alle riunioni del Servizio di
Prevenzione e Protezione, risulta che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione era l'arch. , mentre partecipava a tali riunioni quale mero “coordinatore Per_1 Pt_1 interno per la sicurezza”; emerge pure che i verbali di tali riunioni sono relativi -esclusivamente- agli anni 2007 e 2008
(mentre, come più volte indicato, il ricorrente rivendica il superiore inquadramento dall'ottobre
2006 al 1.10.2013, in relazione ad un lasso di tempo di 7 anni).
Inoltre, sempre effettuando il raffronto tra le mansioni svolte, quelle proprie del livello di effettivo inquadramento e quelle del livello rivendicato, può affermarsi che gli elementi differenziali fra le mansioni dalle stesse individuate risiedono:
- nella differente ampiezza del concetto di “autonomia”;
- nel differente contenuto della discrezionalità decisionale;
- nel diverso grado dei poteri di coordinamento e di controllo esercitati anche su altri lavoratori;
- nella responsabilità connessa all'espletamento delle mansioni;
In relazione al concetto di “autonomia”, può rilevarsi anzitutto il diverso ambito nel quale tale prerogativa si esplica con riguardo ai livelli di inquadramento: la declaratoria delle mansioni pagina 13 di 15 riferita al 5° livello del CCNL di riferimento contempla, infatti, un concetto di “autonomia operativa” limitata all'espletamento delle attività assegnate al dipendente, mentre la tipologia di autonomia connessa all'espletamento delle mansioni di cui alla declaratoria relativa al 6° livello si estrinseca con riferimento agli “obiettivi di ufficio, reparto o centro servizi” pur se “nell'ambito o nei limiti di direttive generali”; per ciò che concerne il diverso atteggiarsi del potere decisionale va, invece, osservato che esso assume il carattere della “discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi” con riferimento alle mansioni di cui al 5° livello, per divenire “facoltà di decisione…per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi” nel 6° livello;
quanto alle funzioni di coordinamento e controllo (anche dell'attività svolta da altri lavoratori), la declaratoria afferente al 5° livello di inquadramento contiene il riferimento al fatto che i lavoratori ivi inglobati possano operare singolarmente, ovvero in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, ma non il controllo, mentre per le mansioni riconducibili al 6° livello le attività di coordinamento e di controllo devono esplicarsi con riferimento all'unità organizzativa di competenza;
ancora, il profilo della responsabilità è assente nella declaratoria riferita al 5° livello, mentre si traduce in termini di formale responsabilità dell'unità organizzativa per il 6° livello.
Tanto osservato, all'esito della istruttoria, da un lato, per le ragioni sopra già enucleate, non è emersa una convincente ed univoca prova dello svolgimento, da parte del di Pt_1 mansioni del 6° livello in termini di prevalenza nei termini indicati dalla giurisprudenza e, quindi, non si può ritenere provato che bbia svolto attività riconducibili al 6° livello in modo Pt_1 prevalente o preponderante dall'ottobre 2006 all'ottobre 2013 (si fa riferimento, in particolare, alla declaratoria: lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte. Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti con gli enti preposti.
Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche), anche tenuto conto del limitato periodo temporale a cui i documenti depositati sub 12 si riferiscono.
Dall'altro, non è stato neppure provato (ma, a ben vedere, neanche allegato e, comunque, tale prova non poteva essere conseguita con i capitoli di prova in concreto formulati, che nulla indicavano sul punto) che avesse goduto di una facoltà decisionale e/o di una Pt_1 autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di pagina 14 di 15 notevole rilevanza cui appartengono;
neppure risulta che abbia svolto attività di coordinamento e di controllo dell'unità organizzativa di competenza o che abbia controllato altri lavoratori nella unità organizzativa di competenza. avrebbe quindi dovuto dimostrare di aver svolto una attività lavorativa con tale Pt_1 caratterizzazione, mentre -a tutto voler concedere- risulta comprovato che egli nel periodo di riferimento aveva meramente collaborato nel settore della sicurezza del lavoro, in supporto alla figura del RSPP individuato da . CP_1
Peraltro, si rimarca che, dal punto di vista documentale, anche le stesse attività di collaborazione con il RSPP e, nello specifico, di partecipazione alle riunioni del relativo Servizio, sono comprovate solo per le annualità 2007 e 2008, non già per il periodo successivo.
La domanda va, in conclusione, rigettata.
4. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, spese liquidate in euro 5.360,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per compensi in favore della ed in complessivi euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario CP_1 del 15% per compensi in favore dell . CP_2
Campobasso, 7 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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