TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5497/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicole Vinci Parte_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t.. rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Controparte_1 Santaniello
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 Ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della , con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_1
28.03.2011 al 02.11.2022; di essere stato inquadrato nel livello V del CCNL di settore, Distribuzione
e Servizi, con mansioni di impiegato d'archivio; di avere, sin da subito, espletato mansioni ascrivibili al III livello del CCNL di settore, ( impiegato contabile – amministrativo) tanto da poter sostituire la collega , nelle fasce di orario nelle quali la stessa era assente;
di aver avanzato diverse Parte_2
1 volte alla società resistente richiesta di corretto inquadramento, ma senza esito;
di avere ricevuto, in data 01.06 2022, dalla convenuta azienda, una nota con la quale veniva adibito alla mansione di addetto al controllo e verifica merci e quindi demansionato da impiegato ad operario;
di aver contestato tale provvedimento senza alcun riscontro;
di avere, a seguito di tale demansionamento, sofferto di un disturbo ansioso depressivo endoreattivo medio da disadattamento lavorativo e di aver subìto la perdita di chance di progressione di carriera;
ha infine dedotto di non aver ricevuto per tutto il periodo lavorativo i permessi di riduzione orario. Su tali premesse ha chiesto:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello III di inquadramento, con qualifica “contabile/impiegato amministrativo”, come da CCNL di riferimento,
a partire dall'assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge e, condannare la società resistente ad assegnare al ricorrente le mansioni corrispondenti alla qualifica di contabile/impiegato amministrativo di III livello economico-giuridico ai sensi del Ccnl di settore ult. vig., con decorrenza a far data dall'assunzione;
2) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità della resistente in ordine alla dequalificazione illegittima operata a danno del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo il mutamento di mansioni e di categoria de quo ordinando la riattribuzione del dipendente alle mansioni relative alla categoria legale di impiegato amministrativo livello III;
3) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il V livello retributivo ed il III livello retributivo nonché al pagamento dei dovuti
“permessi riduzione orario”, pari ad € 68.734,91 di cui € 57.031,03 a titolo di differenze retributive,
o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla regolarizzazione previdenziale, come dovuta per legge;
4) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione) ingiustamente patiti dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'effettivo livello di inquadramento e qualifica professionale oltre che per la dequalificazione illegittima operata dal datore di lavoro, nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata della condotta datoriale, nel 50% della retribuzione astrattamente spettante o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso e di ogni relativa richiesta, e ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto. Spese vinte.
2 Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta l'acquisizione della documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va chiarito che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414
c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e/o causa pretendi.
Nel caso di specie è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo sufficientemente specificati petitum e causa petendi.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, va detto che dagli atti di causa, (certificato Unilav,, prospetti buste paga, nota licenziamento) si evince l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel V livello del CCNL – Distribuzione Merci e Servizi, a tempo indeterminato full time dal 28.03.2011 al 02.11.2022, data del licenziamento per giusta causa del ricorrente.
Le doglianze del ricorrente investono, in primo luogo, l'inquadramento contrattuale ricevuto, il presunto demansionamento subito, nonché la dequalificazione professionale e la mancata percezione dei Rol dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto lavorativo.
Con riferimento, alla doglianza relativa all'ingiusto inquadramento contrattuale rivendicato, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04).
3 Sulla illegittimità e/o nullità del provvedimento di dequalificazione, va rilevato che, secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n.
1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019; Cass. N. 48/2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al livello
III del CCNL invocato e precisamente, contabile/impiegato amministrativo, occupandosi in totale autonomia gestionale e operativa delle attività contabili aziendali.
Premesso che l'onere della prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto grava su parte attrice, occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate.
All'udienza del 3 dicembre 2024, è stato escusso il primo teste di parte ricorrente, il sig.
il quale ha dichiarato: Testimone_1
“ADR: Conosco la società resistente in quanto io, avendo uno studio di consulenza fiscale, ho svolto attività contabile anche per la società resistente, oltre ad essere stato consulente esterno per la stessa dal 2007.
“ADR: effettuavamo con lo studio contabilizzazione fiscale e consulenza del lavoro. Durante questo periodo collaborava con me anche mio figlio , per la repertazione delle fatture Parte_1 contabili e fiscali della società resistente Contr
mio figlio venne impiegato presso la società resistente nel 2013 quando si presentò presso il mio studio il dottor amministratore della resistente, il quale mi chiese se conoscessi Persona_1 una persona che potesse smaltire una grossa quantità di fatture della società, al che io proposi mio figlio, che si recò temporaneamente, a titolo personale, presso la società e effettuò in breve tempo tale attività, relativo al fatturato della società. Visto ciò, il dottor mi propose di Persona_1 assumere mio figlio presso la società, a tempo indeterminato e lo inquadrò nel livello cinque quindi, al che io, essendo consulente del lavoro, gli chiesi il perché di tale inquadramento, considerato che io figlio svolgeva mansioni che potevano rientrare nel terzo livello.
ADR: le mansioni di mio figlio consistevano in registrazione di fatture, dopo aver raccolto le bolle dei fornitori che venivano presso la ricorrente;
si occupava altresì di vendite, sempre raccogliendo le bolle di corrieri che andavano presso le farmacie;
inoltre, si recava preso il mio studio per
4 prendere le buste paga che poi provvedeva a distribuire ai dipendenti;
si recava, poi, presso le banche ad effettuare i versamenti degli assegni, e a depositare gli incassi della società; inoltre, compilava le schede carburante relative agli automezzi della società.
ADR: Tutte queste attività venivano svolte da mio figlio in maniera autonoma;
non riceveva alcuna direttiva da nessuno
ADR: Quando andavano a scaricare la merce mio figlio prendeva le bolle di accompagnamento, si recava nel suo ufficio ed emetteva fattura che provvedeva a consegnare al magazziniere, il quale, poi, consegnava a sua volta al trasportatore Contr
la società si serviva di programmi per le elaborazioni di fatture elettroniche, nel momento in cui è entrata in vigore.
ADR: Conosco i sig.ri e i quali sono stati e sono dipendenti della società ce di far, Pt_2 Per_2
i quali svolgono attività di contabilità e, per questo, avevano contatti con mio figlio.
ADR: i sig. e stavano nello stesso ufficio dove lavorava mio figlio;
la era Pt_2 Per_2 Pt_2 inquadrata con contratto part-time.
ADR: Io mi sono lamentato con il sig. per l'inquadramento in cui era stato Persona_1 collocato mio figlio.
ADR: Anche mio figlio si è lamentato col dirigente per questa situazione. Per_1
ADR: Alle mie lamentale, sull'inquadramento inferiore, il ha sempre rimandato eventuali Per_1 decisioni. L'inquadramento non è stato mai modificato da parte del Per_1
ADR: Dopo molto tempo mio figlio fu chiamato dai figli di se non erro uno di nome Per_1
, poiché doveva scendere nel magazzino per controllare la merce, metterla in ordine Per_3 ecc…insomma, tutte mansioni che rientravano nella qualifica di operaio;
gli dissero, inoltre, che se non avesse accettato tali mansioni, sarebbe stato licenziato.
ADR: mio figlio per un certo periodo svolse tali mansioni inferiori, ma successivamente venne licenziato
ADR: mio figlio, in seguito a questo demansionamento, ebbe una crisi depressiva e perciò si mise in malattia
ADR: al termine del periodo di malattia non rientrò nel posto di lavoro, dovendo svolgere comunque le mansioni di operaio;
per cui, non essendo rientrato, gli venne comunicato il licenziamento, con lettera firmata dall'amministratore, che pervenne al mio studio.
ADR: I permessi ROL non sono stati mai inseriti in busta paga di mio figlio, e ciò posso dirlo in quanto, essendo stato consulente per la resistente, provvedevo a preparare le buste paga di tutti i dipendenti della società resistente. Tali permessi, che toccavano a tutti i dipendenti, non venivano mai erogati”.
5 Alla medesima udienza è stato escusso il primo teste di parte resistente la sig.ra , la Parte_2 quale ha dichiarato:
“ADR: Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso la ce di far, presso la quale io attualmente ancora lavoro.
ADR: il ricorrente è venuto a lavorare presso la resistente nel 2011.
ADR: prima del 2011 non ho mai visto il ricorrente presso gli uffici della società.
ADR: Il ricorrente stava negli uffici amministrativi, insieme a me e e si occupava Persona_4 della registrazione delle fatture passive, andava in banca ad effettuare versamenti;
queste erano le attività prevalenti. Ad inizio mese provvedeva a inserire, all'interno di un modello prestampato, numero e data di fattura che veniva comunicato dal corriere esterno.
ADR: la società da sempre è munita di programmi per l'elaborazione dati attinente alla fatturazione e alle predisposizioni di banche dati per la catalogazione delle merci.
ADR: io nell'ufficio amministrativo mi occupavo e mi occupo della contabilità dei fornitori, ma operavamo sempre sotto la supervisione del sig. Il ricorrente, che stava nel nostro ufficio, Per_2 ci aiutava in queste attività.
ADR: Sempre e solo da me veniva effettuata l'elaborazione delle situazioni contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi;
i bilanci ufficiali venivano effettuati solo dal Per_2
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, il ricorrente è stato anche sanzionato disciplinarmente con una lettera di richiamo – non ricordo l'anno, in quanto aveva commesso un errore nell'utilizzo della data di fatturazione nel momento in cui avveniva la registrazione delle fatture, attività effettuata dal ricorrente.
ADR: Il ricorrente è stato inquadrato nel quinto livello;
ciò posso dirlo in quanto siamo stati nello stesso ufficio.
ADR: So che il ricorrente è stato adibito all'ingresso merci, ma non so dire quali mansioni espletasse, non essendo lì presente;
inoltre, è stato adibito a tali mansioni per brevissimo tempo.
ADR: non conosco le motivazioni per cui dall'ufficio amministrativo sia stato spostato all'ingresso merci;
perciò, è stato contattato direttamente dal dirigente.
ADR: io elaboravo i cartellini e i dati che ne scaturivano venivano stampati e il ricorrente li portava presso lo studio del padre;
nel momento in cui le buste paga erano pronte il ricorrente le portava presso la società e le distribuiva ai dipendenti.
ADR: io ho iniziato a lavorare nel 2005 e da quel periodo, so che già era in corso un rapporto tra il padre del ricorrente, , e la società resistente. Parte_1
ADR: il padre del ricorrente aveva uno studio di consulenza di lavoro e, pertanto, elaborava le buste paga per conto della società.
6 ADR: non mi risulta che il ricorrente sia mai andato dal dottor a lamentarsi per la sua Per_1 qualifica.
ADR: il dottore ha trasferito il ricorrente dall'ufficio amministrativo all'ufficio merci. Per_1
ADR: So che il ricorrente si è messo in malattia, a seguito del quale non è più rientrato e, poiché vi
è stato un periodo di assenza ingiustificato è stato, perciò, licenziato.
ADR: presso la società nessuno, tranne il dirigente opera in maniera autonoma. Le direttive Per_2 venivano impartite direttamente dal Per_2
ADR: Il programma Redoc è stato installato negli ultimi tre mesi del 2010; lo so perché lo facevo io.
La funzione del programma è quella di registrare le fatture passive. Nel 2017 è stato integrato con la fatturazione elettronica, quando è entrata in vigore. L'estrazione dei dati veniva effettuata da me.
ADR: Preciso che le buste paga, dopo che il ricorrente le portava a me, io le distribuivo a tutti gli impiegati
ADR: non ricordo con precisione l'anno in cui si è interrotto il rapporto con se non Testimone_1 sbaglio poco dopo la mia assunzione, nel 2005; la società ha avuto poi contatti con Persona_5
ADR: non svolgo, né ho svolto, le stesse mansioni del ricorrente in quanto io mi occupo di scritture di prima nota, pagamenti e redazione di bilancio mensile.
ADR: i provvedimenti disciplinari venivano predisposti dallo studio legali e controfirmati dal dottore
Per_1
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, in busta paga ci sono i permessi ROL
ADR: Io sono stata inquadrata on contratto part-time, con 30 ore settimanali, a partire dal 2016, mentre prima ero full-time.
ADR: Quando io non ero in ufficio, non ho mai fatto svolgere il mio lavoro ad altri colleghi del mio ufficio, poiché lo caricavo il giorno prima.
ADR: non ho mai lavorato con lo studio CP_3
Non ho mai avuto un mese di ferie. La mia attività è sempre stata svolta da me;
quando io non
[...]
c'ero la effettuava il sig. . Per_2
All'udienza del 25.02.205 è stato sentito il secondo teste di parte ricorrente il sig. , il Testimone_2 quale ha dichiarato:
“ADR: Non ho alcun rapporto né lavorativo, né di altra natura, con la resistente;
conosco tuttavia i proprietari
ADR: Mio fratello lavorava nell'ufficio ragioneria della resistente;
le sue mansioni erano: registrare e contabilizzare le fatture;
gestire i mezzi della società; le schede carburante: verificava le scadenze di tasse e assicurazioni;
effettuare operazioni presso la banca, munito di delega;
aveva rapporti con
7 uno studio di consulenza del lavoro, gestito da altro mio fratello;
distribuiva le buste paga ai dipendenti;
analizzava le provvigioni dei corrieri in base alle consegne effettuate.
ADR: non sono mai andato presso il complesso aziendale della ce di far;
ciò che ho prima specificato,
l'ho conosciuto tramite mio fratello stesso;
l'ho incontrato più volte al Banco Sn Paolo di Nola, che effettuava operazioni di cassa, versamenti, per la società; era munito anche di delega. Io mi trovavo lì per effettuare operazioni personali
ADR: mio fratello ha svolto le mansioni che ho prima detto sono state svolte dal momento della sua assunzione fino a prima di essere trasferito come magazziniere, all'incirca nel giugno 2022.
ADR: non so perché è stato trasferito al reparto magazzino;
mio fratello mi ha detto che di punto in bianco ha ricevuto una lettera che disponeva questo trasferimento.
ADR: Preciso che mio fratello di tanto in tanto chiedeva l'adeguamento delle buste paga in relazione al livello delle mansioni svolte precedentemente al trasferimento.
ADR: Di ciò se ne parlava a casa, nel contesto familiare;
l'adeguamento veniva sempre rinviato, per varie ragioni. Voglio precisare che poiché vi era un certo rapporto tra i proprietari della resistente e con mio padre e l'altro mio fratello, rinviavano sempre per tale conoscenza l'adeguamento delle buste paga. Voglio riferire che gli adeguamenti alle mansioni che effettivamente svolgeva erano subordinate al fatto che, se non si fosse adeguato a quanto loro proponevano, ciò avrebbe potuto avere delle conseguenze anche sull'attività lavorativa dell'altro mio fratello che per loro lavorava.
In seguito alla testimonianza che venne resa da mio padre in questo procedimento, la resistente ha revocato il mandato come consulente a mio fratello.
ADR: Posso riferire che mio fratello, a seguito di colloqui che avvenivano nel contesto familiare, ho appreso che lo stesso ha sostituito una persona che poi è andata in pensione, il quale rivestiva la qualifica in cui è stato inquadrato mio fratello, che era inferiore alle mansioni da lui svolte;
gli veniva promesso che avrebbe ottenuto successivamente l'adeguamento.
ADR: mio fratello mi ha sempre raccontato che era autonomo nello svolgimento delle mansioni che concretamente svolgeva;
le mansioni erano quelle superiori e non quelle per cui venne inquadrato
ADR: non ricordo chi fosse la persona da lui sostituita al momento dell'assunzione.
ADR: preciso che mio fratello mi raccontava che tutti i pomeriggi egli provvedeva a ottemperare all'assenza della sig.ra , in quanto la stessa i pomeriggi non lavorava, avendo un contratto Pt_2 part time.”
All'udienza del 15.04.2025 è stato escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. Per_4
, il quale ha dichiarato:
[...]
“ADR: Sono da 40 anni impiegato per la resistente e conosco pertanto il ricorrente.
ADR: il ricorrente è venuto a lavorare per l'azienda nel 2011.
8 ADR: il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato nel 2022 o 2023, non ricordo esattamente, in seguito ad una malattia, poiché successivamente ad essa aveva superato il periodo di comparto.
ADR: sono l'unico responsabile dell'ufficio amministrativo delle ce di far e i sono l'unico responsabile nei confronti dei titolari nonché dei consulenti fiscali.
ADR: il ricorrente venne chiamato presso l'ufficio dove io lavoro in quanto si prospettava un'assenza da parte della collega che era incinta;
perciò, fu assunto il ricorrente per svolgere la Pt_2 mansioni di routine, come ad esempio registrazione di fatture acquisto.
ADR: preciso che tali mansioni di contabilità sono state sempre queste, anche perché non vi era la necessità di altre figure particolare, in quando la resistente, operando come ingrosso medicinali, aveva una contabilità molto semplice.
ADR: se non erro negli ultimi 15/20 giorni del suo rapporto di lavoro, il ricorrente fu spostato al reparto controllo merci in arrivo;
tale spostamento venne effettuata dal signor . Controparte_4
ADR: nel settore ingresso merci bisognava spuntare i documenti di arrivo e controllare se i prodotti arrivati corrispondevano quelli effettivamente arrivati;
ciò avveniva attraverso la lettura ottica.
ADR: successivamente il ricorrente si mise in malattia;
non so specificarne l'effettiva causa.
ADR: posso precisare che la mansione principale del ricorrente era quella attinente le fatture;
posso dire che a volte andava anche in banca ad effettuare il versamento degli assegni
ADR: In merito preciso che o di mattina faceva la spunta degli incassi, l'amministratore redigeva la distinta di versamento e il ricorrente prelevava la documentazione per portarla in banca;
nell'ultimo periodo, da circa 6/7 anni tale operazione viene effettuata direttamente presso l'ATM, anche il ricorrente effettuava in tal modo le operazioni.
ADR: preciso altresì che il signor esposito nell'ambito dell'ufficio in cui io opero, effettuava anche la verifica dei tagliandi il carburante, avendo la società convenzioni con diversi distributori;
anche se negli ultimi anni la società aveva un proprio serbatorio per la fornitura di gasolio.
ADR: in conclusioni, in riferimento alle mansioni svolte dal signor esposito, posso dire che lo stesso effettuava tutte quelle operazioni di routine più semplici;
quando vi era una attività un po' più particolare, doveva in ogni caso rivolgersi a me. Posso riferire che se fosse stato di pronte soluzioni, avrei dato istruzioni su come risolverlo, altrimenti ci avvalevamo di consulenti legai o fiscali
ADR: il padre del ricorrente aveva rapporti di consulenza esterna con l'azienda. Preciso che il signor non veniva in azienda poiché eravamo noi a portare tutti i dati che egli poi elaborava. Testimone_1
Nei primi anni tali dati era lo stesso ricorrente a portarglieli, mentre altre volte li portava un corriere.
Quando la documentazione era pronta nello stesso modo li ritiravamo, tramite il ricorrente o un corriere.
9 ADR: Il mio ufficio è posto all'ingresso dell'azienda e pertanto riesco a vedere tutti i dipendenti e tutte le persone che entrano ed escono dall'azienda. Preciso che lil mio ufficio non è di grosse dimensioni e è circondato interamente da vetrate
ADR: In merito ai permessi ROL posso rispondere soltanto in riferimento alla mia busta paga, che è diversa da quelle degli altri dipendenti. Posso dire, sempre per quanto mi riguarda, che io quando ho bisogno di ferie e permessi posso prenderli liberamente e mi vengono pagati
ADR: non sono in grado di dire se le persone che stavano all'ingresso merci, all'epoca del ricorrente, se fossero operai o impiegati, anche perché attualmente sono in pensione”.
Orbene, alla luce del tenore delle testimonianze appena riportate, non pare che possa dirsi accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente di mansioni ascrivibili al III livello del CCNL di settore invocato. Deve evidenziarsi, in punto di fatto, che le dichiarazioni dei testi di entrambe le parti sono abbastanza convergenti in ordine al contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente. In particolare, già il teste padre del ricorrente dichiaratosi consulente fiscale esterno della resistente dal Testimone_1
2007, ha dichiarato che il ricorrente si occupava della registrazione di fatture dopo aver raccolto i documenti di trasporto dei fornitori, delle vendite nonché della raccolta delle buste paga presso il già menzionato studio di consulenza, per poi distribuirle ai dipendenti. Ha altresì dichiarato che ad occuparsi della contabilità fossero altri due dipendenti e precisamente la e il Pt_2 Per_2
Ha altresì dichiarato che la resistente già dall'entrata in vigore del sistema delle fatturazione elettronica, si avvaleva di programmi informatici. Di uguale tenore, seppur relative a circostanze apprese “de relato” e dunque prive di rilevanza probatoria autonoma, è la dichiarazione resa dal teste
, fratello del ricorrente ed estraneo alla compagine aziendale, il quale ha riferito che Testimone_2 le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle relative alla registrazione e contabilizzazione delle fatture, schede carburante, distribuzione dei prospetti paga ai dipendenti. Ha altresì dichiarato di non essere mai stato presso l'azienda resistente.
I testi di parte resistente, con dichiarazioni coerenti e immuni da contraddizioni, hanno riferito entrambi che il ricorrente si occupava della registrazione di fatture passive, dei versamenti presso istituti bancari, nonché della distribuzione dei prospetti paga ai dipendenti.
A fronte di tale quadro probatorio, ritiene il Giudicante che non è stata provata la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al III livello del CCNL di settore invocato, cui appartengono quei lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e che con particolare riferimento
10 all'ambito contabile, svolgono, in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi.
In particolare, dalla prova testimoniale espletata non è emerso lo svolgimento di mansioni caratterizzate da autonomia operativa e determinante potere di iniziativa, né l'effettuazione di operazioni contabili complesse caratterizzanti il profilo del III livello invocato. Piuttosto, congruo risulta l'inquadramento al V livello, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, all'interno del quale sono contemplate anche le mansioni effettivamente svolta dal ricorrente come emerso dalla prova testimoniale espletata, ed, in particolare, fatturista, addetto al controllo delle vendite, addetto al controllo e alla verifica delle merci.
Alla luce di tali considerazioni, va anche respinta la domanda tesa alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di mutamento di mansioni del 6 giugno 2022, con il quale il ricorrente veniva adibito al controllo e alla verifica merci, in quanto mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento. Dunque, il provvedimento datoriale può dirsi rispettoso dell'art. 2103 c.c., il quale, nell'imporre al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, pone quale parametro per limitare lo ius variandi orizzontale del datore di lavoro, non più il concreto contenuto delle mansioni precedentemente svolte, bensì le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Va, poi, respinta la domanda diretta al pagamento dei permessi retribuiti.
Sul punto, va detto che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso e riferito dal teste di parte ricorrente , i permessi retribuiti risultano puntualmente contabilizzati nei prospetti paga agli Tes_1 atti per tutta la durata del rapporto di lavoro;
né parte ricorrente ha dedotto di avere percepito retribuzioni non corrispondenti a quelle risultanti dai prospetti paga agli atti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, considerata la delicatezza e controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, sono integralmente compensate.
11
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 23 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
12
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 5497/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicole Vinci Parte_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t.. rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Controparte_1 Santaniello
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive e risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 Ottobre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della , con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_1
28.03.2011 al 02.11.2022; di essere stato inquadrato nel livello V del CCNL di settore, Distribuzione
e Servizi, con mansioni di impiegato d'archivio; di avere, sin da subito, espletato mansioni ascrivibili al III livello del CCNL di settore, ( impiegato contabile – amministrativo) tanto da poter sostituire la collega , nelle fasce di orario nelle quali la stessa era assente;
di aver avanzato diverse Parte_2
1 volte alla società resistente richiesta di corretto inquadramento, ma senza esito;
di avere ricevuto, in data 01.06 2022, dalla convenuta azienda, una nota con la quale veniva adibito alla mansione di addetto al controllo e verifica merci e quindi demansionato da impiegato ad operario;
di aver contestato tale provvedimento senza alcun riscontro;
di avere, a seguito di tale demansionamento, sofferto di un disturbo ansioso depressivo endoreattivo medio da disadattamento lavorativo e di aver subìto la perdita di chance di progressione di carriera;
ha infine dedotto di non aver ricevuto per tutto il periodo lavorativo i permessi di riduzione orario. Su tali premesse ha chiesto:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello III di inquadramento, con qualifica “contabile/impiegato amministrativo”, come da CCNL di riferimento,
a partire dall'assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge e, condannare la società resistente ad assegnare al ricorrente le mansioni corrispondenti alla qualifica di contabile/impiegato amministrativo di III livello economico-giuridico ai sensi del Ccnl di settore ult. vig., con decorrenza a far data dall'assunzione;
2) accertare e dichiarare, quindi, la responsabilità della resistente in ordine alla dequalificazione illegittima operata a danno del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare nullo il mutamento di mansioni e di categoria de quo ordinando la riattribuzione del dipendente alle mansioni relative alla categoria legale di impiegato amministrativo livello III;
3) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il V livello retributivo ed il III livello retributivo nonché al pagamento dei dovuti
“permessi riduzione orario”, pari ad € 68.734,91 di cui € 57.031,03 a titolo di differenze retributive,
o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre alla regolarizzazione previdenziale, come dovuta per legge;
4) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione) ingiustamente patiti dal ricorrente per il mancato riconoscimento dell'effettivo livello di inquadramento e qualifica professionale oltre che per la dequalificazione illegittima operata dal datore di lavoro, nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata della condotta datoriale, nel 50% della retribuzione astrattamente spettante o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la resistente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avverso ricorso e di ogni relativa richiesta, e ha contestato il fondamento della domanda chiedendone il rigetto. Spese vinte.
2 Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta l'acquisizione della documentazione, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va chiarito che il ricorso introduttivo del giudizio non appare inficiato da vizi di nullità.
Infatti, tale ultima ipotesi d'invalidità è riscontrabile, per violazione del precetto dell'art. 414
c.p.c., allorché dalla lettura complessiva dell'atto non sia possibile individuare, con sufficiente certezza, gli elementi identificativi dell'azione, cioè petitum e/o causa pretendi.
Nel caso di specie è dato individuare l'oggetto della domanda attorea e le ragioni giuridiche poste a relativo fondamento, pertanto, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, essendo sufficientemente specificati petitum e causa petendi.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.
In primo luogo, va detto che dagli atti di causa, (certificato Unilav,, prospetti buste paga, nota licenziamento) si evince l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel V livello del CCNL – Distribuzione Merci e Servizi, a tempo indeterminato full time dal 28.03.2011 al 02.11.2022, data del licenziamento per giusta causa del ricorrente.
Le doglianze del ricorrente investono, in primo luogo, l'inquadramento contrattuale ricevuto, il presunto demansionamento subito, nonché la dequalificazione professionale e la mancata percezione dei Rol dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto lavorativo.
Con riferimento, alla doglianza relativa all'ingiusto inquadramento contrattuale rivendicato, principio pacifico in giurisprudenza è quello in base al quale il lavoratore subordinato ha diritto all'inquadramento nell'organizzazione aziendale corrispondente alle mansioni concretamente svolte, indipendentemente dalla qualifica a lui attribuita dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica stessa (in tal senso Cass. sente n. 5005/92; n. 54/90).
Analogamente, orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, è quello in base al quale, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (in tal senso Cass., sent. n. 5128/07; 4791/04;
3446/04).
3 Sulla illegittimità e/o nullità del provvedimento di dequalificazione, va rilevato che, secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n.
1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019; Cass. N. 48/2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni riconducibili al livello
III del CCNL invocato e precisamente, contabile/impiegato amministrativo, occupandosi in totale autonomia gestionale e operativa delle attività contabili aziendali.
Premesso che l'onere della prova in ordine allo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto grava su parte attrice, occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate.
All'udienza del 3 dicembre 2024, è stato escusso il primo teste di parte ricorrente, il sig.
il quale ha dichiarato: Testimone_1
“ADR: Conosco la società resistente in quanto io, avendo uno studio di consulenza fiscale, ho svolto attività contabile anche per la società resistente, oltre ad essere stato consulente esterno per la stessa dal 2007.
“ADR: effettuavamo con lo studio contabilizzazione fiscale e consulenza del lavoro. Durante questo periodo collaborava con me anche mio figlio , per la repertazione delle fatture Parte_1 contabili e fiscali della società resistente Contr
mio figlio venne impiegato presso la società resistente nel 2013 quando si presentò presso il mio studio il dottor amministratore della resistente, il quale mi chiese se conoscessi Persona_1 una persona che potesse smaltire una grossa quantità di fatture della società, al che io proposi mio figlio, che si recò temporaneamente, a titolo personale, presso la società e effettuò in breve tempo tale attività, relativo al fatturato della società. Visto ciò, il dottor mi propose di Persona_1 assumere mio figlio presso la società, a tempo indeterminato e lo inquadrò nel livello cinque quindi, al che io, essendo consulente del lavoro, gli chiesi il perché di tale inquadramento, considerato che io figlio svolgeva mansioni che potevano rientrare nel terzo livello.
ADR: le mansioni di mio figlio consistevano in registrazione di fatture, dopo aver raccolto le bolle dei fornitori che venivano presso la ricorrente;
si occupava altresì di vendite, sempre raccogliendo le bolle di corrieri che andavano presso le farmacie;
inoltre, si recava preso il mio studio per
4 prendere le buste paga che poi provvedeva a distribuire ai dipendenti;
si recava, poi, presso le banche ad effettuare i versamenti degli assegni, e a depositare gli incassi della società; inoltre, compilava le schede carburante relative agli automezzi della società.
ADR: Tutte queste attività venivano svolte da mio figlio in maniera autonoma;
non riceveva alcuna direttiva da nessuno
ADR: Quando andavano a scaricare la merce mio figlio prendeva le bolle di accompagnamento, si recava nel suo ufficio ed emetteva fattura che provvedeva a consegnare al magazziniere, il quale, poi, consegnava a sua volta al trasportatore Contr
la società si serviva di programmi per le elaborazioni di fatture elettroniche, nel momento in cui è entrata in vigore.
ADR: Conosco i sig.ri e i quali sono stati e sono dipendenti della società ce di far, Pt_2 Per_2
i quali svolgono attività di contabilità e, per questo, avevano contatti con mio figlio.
ADR: i sig. e stavano nello stesso ufficio dove lavorava mio figlio;
la era Pt_2 Per_2 Pt_2 inquadrata con contratto part-time.
ADR: Io mi sono lamentato con il sig. per l'inquadramento in cui era stato Persona_1 collocato mio figlio.
ADR: Anche mio figlio si è lamentato col dirigente per questa situazione. Per_1
ADR: Alle mie lamentale, sull'inquadramento inferiore, il ha sempre rimandato eventuali Per_1 decisioni. L'inquadramento non è stato mai modificato da parte del Per_1
ADR: Dopo molto tempo mio figlio fu chiamato dai figli di se non erro uno di nome Per_1
, poiché doveva scendere nel magazzino per controllare la merce, metterla in ordine Per_3 ecc…insomma, tutte mansioni che rientravano nella qualifica di operaio;
gli dissero, inoltre, che se non avesse accettato tali mansioni, sarebbe stato licenziato.
ADR: mio figlio per un certo periodo svolse tali mansioni inferiori, ma successivamente venne licenziato
ADR: mio figlio, in seguito a questo demansionamento, ebbe una crisi depressiva e perciò si mise in malattia
ADR: al termine del periodo di malattia non rientrò nel posto di lavoro, dovendo svolgere comunque le mansioni di operaio;
per cui, non essendo rientrato, gli venne comunicato il licenziamento, con lettera firmata dall'amministratore, che pervenne al mio studio.
ADR: I permessi ROL non sono stati mai inseriti in busta paga di mio figlio, e ciò posso dirlo in quanto, essendo stato consulente per la resistente, provvedevo a preparare le buste paga di tutti i dipendenti della società resistente. Tali permessi, che toccavano a tutti i dipendenti, non venivano mai erogati”.
5 Alla medesima udienza è stato escusso il primo teste di parte resistente la sig.ra , la Parte_2 quale ha dichiarato:
“ADR: Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato insieme presso la ce di far, presso la quale io attualmente ancora lavoro.
ADR: il ricorrente è venuto a lavorare presso la resistente nel 2011.
ADR: prima del 2011 non ho mai visto il ricorrente presso gli uffici della società.
ADR: Il ricorrente stava negli uffici amministrativi, insieme a me e e si occupava Persona_4 della registrazione delle fatture passive, andava in banca ad effettuare versamenti;
queste erano le attività prevalenti. Ad inizio mese provvedeva a inserire, all'interno di un modello prestampato, numero e data di fattura che veniva comunicato dal corriere esterno.
ADR: la società da sempre è munita di programmi per l'elaborazione dati attinente alla fatturazione e alle predisposizioni di banche dati per la catalogazione delle merci.
ADR: io nell'ufficio amministrativo mi occupavo e mi occupo della contabilità dei fornitori, ma operavamo sempre sotto la supervisione del sig. Il ricorrente, che stava nel nostro ufficio, Per_2 ci aiutava in queste attività.
ADR: Sempre e solo da me veniva effettuata l'elaborazione delle situazioni contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi;
i bilanci ufficiali venivano effettuati solo dal Per_2
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, il ricorrente è stato anche sanzionato disciplinarmente con una lettera di richiamo – non ricordo l'anno, in quanto aveva commesso un errore nell'utilizzo della data di fatturazione nel momento in cui avveniva la registrazione delle fatture, attività effettuata dal ricorrente.
ADR: Il ricorrente è stato inquadrato nel quinto livello;
ciò posso dirlo in quanto siamo stati nello stesso ufficio.
ADR: So che il ricorrente è stato adibito all'ingresso merci, ma non so dire quali mansioni espletasse, non essendo lì presente;
inoltre, è stato adibito a tali mansioni per brevissimo tempo.
ADR: non conosco le motivazioni per cui dall'ufficio amministrativo sia stato spostato all'ingresso merci;
perciò, è stato contattato direttamente dal dirigente.
ADR: io elaboravo i cartellini e i dati che ne scaturivano venivano stampati e il ricorrente li portava presso lo studio del padre;
nel momento in cui le buste paga erano pronte il ricorrente le portava presso la società e le distribuiva ai dipendenti.
ADR: io ho iniziato a lavorare nel 2005 e da quel periodo, so che già era in corso un rapporto tra il padre del ricorrente, , e la società resistente. Parte_1
ADR: il padre del ricorrente aveva uno studio di consulenza di lavoro e, pertanto, elaborava le buste paga per conto della società.
6 ADR: non mi risulta che il ricorrente sia mai andato dal dottor a lamentarsi per la sua Per_1 qualifica.
ADR: il dottore ha trasferito il ricorrente dall'ufficio amministrativo all'ufficio merci. Per_1
ADR: So che il ricorrente si è messo in malattia, a seguito del quale non è più rientrato e, poiché vi
è stato un periodo di assenza ingiustificato è stato, perciò, licenziato.
ADR: presso la società nessuno, tranne il dirigente opera in maniera autonoma. Le direttive Per_2 venivano impartite direttamente dal Per_2
ADR: Il programma Redoc è stato installato negli ultimi tre mesi del 2010; lo so perché lo facevo io.
La funzione del programma è quella di registrare le fatture passive. Nel 2017 è stato integrato con la fatturazione elettronica, quando è entrata in vigore. L'estrazione dei dati veniva effettuata da me.
ADR: Preciso che le buste paga, dopo che il ricorrente le portava a me, io le distribuivo a tutti gli impiegati
ADR: non ricordo con precisione l'anno in cui si è interrotto il rapporto con se non Testimone_1 sbaglio poco dopo la mia assunzione, nel 2005; la società ha avuto poi contatti con Persona_5
ADR: non svolgo, né ho svolto, le stesse mansioni del ricorrente in quanto io mi occupo di scritture di prima nota, pagamenti e redazione di bilancio mensile.
ADR: i provvedimenti disciplinari venivano predisposti dallo studio legali e controfirmati dal dottore
Per_1
ADR: Per quanto è a mia conoscenza, in busta paga ci sono i permessi ROL
ADR: Io sono stata inquadrata on contratto part-time, con 30 ore settimanali, a partire dal 2016, mentre prima ero full-time.
ADR: Quando io non ero in ufficio, non ho mai fatto svolgere il mio lavoro ad altri colleghi del mio ufficio, poiché lo caricavo il giorno prima.
ADR: non ho mai lavorato con lo studio CP_3
Non ho mai avuto un mese di ferie. La mia attività è sempre stata svolta da me;
quando io non
[...]
c'ero la effettuava il sig. . Per_2
All'udienza del 25.02.205 è stato sentito il secondo teste di parte ricorrente il sig. , il Testimone_2 quale ha dichiarato:
“ADR: Non ho alcun rapporto né lavorativo, né di altra natura, con la resistente;
conosco tuttavia i proprietari
ADR: Mio fratello lavorava nell'ufficio ragioneria della resistente;
le sue mansioni erano: registrare e contabilizzare le fatture;
gestire i mezzi della società; le schede carburante: verificava le scadenze di tasse e assicurazioni;
effettuare operazioni presso la banca, munito di delega;
aveva rapporti con
7 uno studio di consulenza del lavoro, gestito da altro mio fratello;
distribuiva le buste paga ai dipendenti;
analizzava le provvigioni dei corrieri in base alle consegne effettuate.
ADR: non sono mai andato presso il complesso aziendale della ce di far;
ciò che ho prima specificato,
l'ho conosciuto tramite mio fratello stesso;
l'ho incontrato più volte al Banco Sn Paolo di Nola, che effettuava operazioni di cassa, versamenti, per la società; era munito anche di delega. Io mi trovavo lì per effettuare operazioni personali
ADR: mio fratello ha svolto le mansioni che ho prima detto sono state svolte dal momento della sua assunzione fino a prima di essere trasferito come magazziniere, all'incirca nel giugno 2022.
ADR: non so perché è stato trasferito al reparto magazzino;
mio fratello mi ha detto che di punto in bianco ha ricevuto una lettera che disponeva questo trasferimento.
ADR: Preciso che mio fratello di tanto in tanto chiedeva l'adeguamento delle buste paga in relazione al livello delle mansioni svolte precedentemente al trasferimento.
ADR: Di ciò se ne parlava a casa, nel contesto familiare;
l'adeguamento veniva sempre rinviato, per varie ragioni. Voglio precisare che poiché vi era un certo rapporto tra i proprietari della resistente e con mio padre e l'altro mio fratello, rinviavano sempre per tale conoscenza l'adeguamento delle buste paga. Voglio riferire che gli adeguamenti alle mansioni che effettivamente svolgeva erano subordinate al fatto che, se non si fosse adeguato a quanto loro proponevano, ciò avrebbe potuto avere delle conseguenze anche sull'attività lavorativa dell'altro mio fratello che per loro lavorava.
In seguito alla testimonianza che venne resa da mio padre in questo procedimento, la resistente ha revocato il mandato come consulente a mio fratello.
ADR: Posso riferire che mio fratello, a seguito di colloqui che avvenivano nel contesto familiare, ho appreso che lo stesso ha sostituito una persona che poi è andata in pensione, il quale rivestiva la qualifica in cui è stato inquadrato mio fratello, che era inferiore alle mansioni da lui svolte;
gli veniva promesso che avrebbe ottenuto successivamente l'adeguamento.
ADR: mio fratello mi ha sempre raccontato che era autonomo nello svolgimento delle mansioni che concretamente svolgeva;
le mansioni erano quelle superiori e non quelle per cui venne inquadrato
ADR: non ricordo chi fosse la persona da lui sostituita al momento dell'assunzione.
ADR: preciso che mio fratello mi raccontava che tutti i pomeriggi egli provvedeva a ottemperare all'assenza della sig.ra , in quanto la stessa i pomeriggi non lavorava, avendo un contratto Pt_2 part time.”
All'udienza del 15.04.2025 è stato escusso il secondo teste di parte resistente, il sig. Per_4
, il quale ha dichiarato:
[...]
“ADR: Sono da 40 anni impiegato per la resistente e conosco pertanto il ricorrente.
ADR: il ricorrente è venuto a lavorare per l'azienda nel 2011.
8 ADR: il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato nel 2022 o 2023, non ricordo esattamente, in seguito ad una malattia, poiché successivamente ad essa aveva superato il periodo di comparto.
ADR: sono l'unico responsabile dell'ufficio amministrativo delle ce di far e i sono l'unico responsabile nei confronti dei titolari nonché dei consulenti fiscali.
ADR: il ricorrente venne chiamato presso l'ufficio dove io lavoro in quanto si prospettava un'assenza da parte della collega che era incinta;
perciò, fu assunto il ricorrente per svolgere la Pt_2 mansioni di routine, come ad esempio registrazione di fatture acquisto.
ADR: preciso che tali mansioni di contabilità sono state sempre queste, anche perché non vi era la necessità di altre figure particolare, in quando la resistente, operando come ingrosso medicinali, aveva una contabilità molto semplice.
ADR: se non erro negli ultimi 15/20 giorni del suo rapporto di lavoro, il ricorrente fu spostato al reparto controllo merci in arrivo;
tale spostamento venne effettuata dal signor . Controparte_4
ADR: nel settore ingresso merci bisognava spuntare i documenti di arrivo e controllare se i prodotti arrivati corrispondevano quelli effettivamente arrivati;
ciò avveniva attraverso la lettura ottica.
ADR: successivamente il ricorrente si mise in malattia;
non so specificarne l'effettiva causa.
ADR: posso precisare che la mansione principale del ricorrente era quella attinente le fatture;
posso dire che a volte andava anche in banca ad effettuare il versamento degli assegni
ADR: In merito preciso che o di mattina faceva la spunta degli incassi, l'amministratore redigeva la distinta di versamento e il ricorrente prelevava la documentazione per portarla in banca;
nell'ultimo periodo, da circa 6/7 anni tale operazione viene effettuata direttamente presso l'ATM, anche il ricorrente effettuava in tal modo le operazioni.
ADR: preciso altresì che il signor esposito nell'ambito dell'ufficio in cui io opero, effettuava anche la verifica dei tagliandi il carburante, avendo la società convenzioni con diversi distributori;
anche se negli ultimi anni la società aveva un proprio serbatorio per la fornitura di gasolio.
ADR: in conclusioni, in riferimento alle mansioni svolte dal signor esposito, posso dire che lo stesso effettuava tutte quelle operazioni di routine più semplici;
quando vi era una attività un po' più particolare, doveva in ogni caso rivolgersi a me. Posso riferire che se fosse stato di pronte soluzioni, avrei dato istruzioni su come risolverlo, altrimenti ci avvalevamo di consulenti legai o fiscali
ADR: il padre del ricorrente aveva rapporti di consulenza esterna con l'azienda. Preciso che il signor non veniva in azienda poiché eravamo noi a portare tutti i dati che egli poi elaborava. Testimone_1
Nei primi anni tali dati era lo stesso ricorrente a portarglieli, mentre altre volte li portava un corriere.
Quando la documentazione era pronta nello stesso modo li ritiravamo, tramite il ricorrente o un corriere.
9 ADR: Il mio ufficio è posto all'ingresso dell'azienda e pertanto riesco a vedere tutti i dipendenti e tutte le persone che entrano ed escono dall'azienda. Preciso che lil mio ufficio non è di grosse dimensioni e è circondato interamente da vetrate
ADR: In merito ai permessi ROL posso rispondere soltanto in riferimento alla mia busta paga, che è diversa da quelle degli altri dipendenti. Posso dire, sempre per quanto mi riguarda, che io quando ho bisogno di ferie e permessi posso prenderli liberamente e mi vengono pagati
ADR: non sono in grado di dire se le persone che stavano all'ingresso merci, all'epoca del ricorrente, se fossero operai o impiegati, anche perché attualmente sono in pensione”.
Orbene, alla luce del tenore delle testimonianze appena riportate, non pare che possa dirsi accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente di mansioni ascrivibili al III livello del CCNL di settore invocato. Deve evidenziarsi, in punto di fatto, che le dichiarazioni dei testi di entrambe le parti sono abbastanza convergenti in ordine al contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente. In particolare, già il teste padre del ricorrente dichiaratosi consulente fiscale esterno della resistente dal Testimone_1
2007, ha dichiarato che il ricorrente si occupava della registrazione di fatture dopo aver raccolto i documenti di trasporto dei fornitori, delle vendite nonché della raccolta delle buste paga presso il già menzionato studio di consulenza, per poi distribuirle ai dipendenti. Ha altresì dichiarato che ad occuparsi della contabilità fossero altri due dipendenti e precisamente la e il Pt_2 Per_2
Ha altresì dichiarato che la resistente già dall'entrata in vigore del sistema delle fatturazione elettronica, si avvaleva di programmi informatici. Di uguale tenore, seppur relative a circostanze apprese “de relato” e dunque prive di rilevanza probatoria autonoma, è la dichiarazione resa dal teste
, fratello del ricorrente ed estraneo alla compagine aziendale, il quale ha riferito che Testimone_2 le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle relative alla registrazione e contabilizzazione delle fatture, schede carburante, distribuzione dei prospetti paga ai dipendenti. Ha altresì dichiarato di non essere mai stato presso l'azienda resistente.
I testi di parte resistente, con dichiarazioni coerenti e immuni da contraddizioni, hanno riferito entrambi che il ricorrente si occupava della registrazione di fatture passive, dei versamenti presso istituti bancari, nonché della distribuzione dei prospetti paga ai dipendenti.
A fronte di tale quadro probatorio, ritiene il Giudicante che non è stata provata la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al III livello del CCNL di settore invocato, cui appartengono quei lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita e che con particolare riferimento
10 all'ambito contabile, svolgono, in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi.
In particolare, dalla prova testimoniale espletata non è emerso lo svolgimento di mansioni caratterizzate da autonomia operativa e determinante potere di iniziativa, né l'effettuazione di operazioni contabili complesse caratterizzanti il profilo del III livello invocato. Piuttosto, congruo risulta l'inquadramento al V livello, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, all'interno del quale sono contemplate anche le mansioni effettivamente svolta dal ricorrente come emerso dalla prova testimoniale espletata, ed, in particolare, fatturista, addetto al controllo delle vendite, addetto al controllo e alla verifica delle merci.
Alla luce di tali considerazioni, va anche respinta la domanda tesa alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di mutamento di mansioni del 6 giugno 2022, con il quale il ricorrente veniva adibito al controllo e alla verifica merci, in quanto mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento. Dunque, il provvedimento datoriale può dirsi rispettoso dell'art. 2103 c.c., il quale, nell'imporre al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, pone quale parametro per limitare lo ius variandi orizzontale del datore di lavoro, non più il concreto contenuto delle mansioni precedentemente svolte, bensì le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Va, poi, respinta la domanda diretta al pagamento dei permessi retribuiti.
Sul punto, va detto che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso e riferito dal teste di parte ricorrente , i permessi retribuiti risultano puntualmente contabilizzati nei prospetti paga agli Tes_1 atti per tutta la durata del rapporto di lavoro;
né parte ricorrente ha dedotto di avere percepito retribuzioni non corrispondenti a quelle risultanti dai prospetti paga agli atti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, considerata la delicatezza e controvertibilità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, sono integralmente compensate.
11
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 23 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
12