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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2478/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DE e dell'Avv. CLAUDIO ARENA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_1
, contumace;
C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 3641/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/11/2024.
CONCLUSIONI
In data 01/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pronuncia di cessazione della materia del contendere e di autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentazione n. 3 del 27/3/2018, reg. part. 8561 reg. gen. 11996.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3641/2024 pubblicata il 21/11/2024, ha così deciso:
1. dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della Curatela del Fallimento
[...]
, titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_1
, il trasferimento dei beni di cui al rogito per notaio i Prato del giorno 16-12-
[...] Per_1
2014 Rep. n°1911 Racc.1467 reg.to a Prato il 22.12..2014 al n.12231 e trascritto a Firenze il
23.12.2014 al n.28401 di RP e precisamente:
“ la proprietà della quota indivisa di ½ (un mezzo), gravata dal diritto di abitazione vitalizio di cui sopra, dei seguenti immobili facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Figline e Incisa LD (FI), alla via Gaetano Pilati n. 50, e precisamente:
- appartamento per civile abitazione posto al piano terzo composta da cucinotto, sala da pranzo, soggiorno, uno studio, due camere ed accessori quali due bagni ed ingresso, con accesso da vano scala a Comune;
confini: vano scala a comune, e Controparte_2 CP_3
, e , salvo se altri.
[...] Parte_2 Parte_3
- locale ad uso autorimessa, pertinenziale all'abitazione sopra citata, posto al piano interrato del fabbricato, con accesso da via Pilati della superficie di circa mq 28 (ventotto); confini: e , parti comuni per più lati, salvo se altri. Persona_2 Persona_3
Al Catasto Fabbricati del Comune di Figline e Incisa LD, Sezione Figline
LD (FI), l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata al foglio 20, con i seguenti dati:
- particella 401, subalterno 15, categoria A/2, classe 4, vani 8, R.C. euro 743,70
(appartamento), in forza di variazione nel classa mento del 14 settembre 1978 n
.26139.1/1978. Prot. 410669;
- particella 401, subalterno 27, categoria C/6, classe 5, mq 28, R.C. euro 159,07
(autorimessa), in forza di variazione nel classa mento del 14 settembre 1978 n
.261519.1/1978. Prot. 411872;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro 2108,50 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per pagina 2 di 5 legge.
Così statuendo, il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa dal nei confronti di in relazione alle alienazioni sopra indicate compiute CP_1 Parte_1 dall'imprenditore in bonis.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza affinché fosse integralmente riformata, con rigetto della domanda.
3. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, parte attrice ha depositato atto di transazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con cancellazione della trascrizione della domanda.
Per il Controparte_1
- pur ben citato e non costituitosi, così che viene qui dichiarato contumace - è
[...] comunque comparso il procuratore costituito in prime cure, il quale, per quanto occorrer possa, ha voluto confermare la transazione e ha voluto esprimere la propria adesione alle conclusioni della controparte, come da verbale, al quale si rinvia.
4. Sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, perché è pacifico e documentato che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.). pagina 3 di 5 La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez.
6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Va, per conseguenza, ordinata la cancellazione delle formalità trascritte, nei termini della istanza in epigrafe.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del : Controparte_1
1. in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3641/2024 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 21/11/2024, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali dei due gradi;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. competente, con suo esonero da responsabilità, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale presentazione n. 3 del 27/3/2018, reg. part. 8561 reg. gen. 11996.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
pagina 4 di 5 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2478/2024 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DE e dell'Avv. CLAUDIO ARENA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: Controparte_1
, contumace;
C.F._2
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 3641/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/11/2024.
CONCLUSIONI
In data 01/10/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pronuncia di cessazione della materia del contendere e di autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentazione n. 3 del 27/3/2018, reg. part. 8561 reg. gen. 11996.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3641/2024 pubblicata il 21/11/2024, ha così deciso:
1. dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della Curatela del Fallimento
[...]
, titolare della ditta individuale Controparte_1 Controparte_1
, il trasferimento dei beni di cui al rogito per notaio i Prato del giorno 16-12-
[...] Per_1
2014 Rep. n°1911 Racc.1467 reg.to a Prato il 22.12..2014 al n.12231 e trascritto a Firenze il
23.12.2014 al n.28401 di RP e precisamente:
“ la proprietà della quota indivisa di ½ (un mezzo), gravata dal diritto di abitazione vitalizio di cui sopra, dei seguenti immobili facenti parte del fabbricato condominiale posto in Comune di Figline e Incisa LD (FI), alla via Gaetano Pilati n. 50, e precisamente:
- appartamento per civile abitazione posto al piano terzo composta da cucinotto, sala da pranzo, soggiorno, uno studio, due camere ed accessori quali due bagni ed ingresso, con accesso da vano scala a Comune;
confini: vano scala a comune, e Controparte_2 CP_3
, e , salvo se altri.
[...] Parte_2 Parte_3
- locale ad uso autorimessa, pertinenziale all'abitazione sopra citata, posto al piano interrato del fabbricato, con accesso da via Pilati della superficie di circa mq 28 (ventotto); confini: e , parti comuni per più lati, salvo se altri. Persona_2 Persona_3
Al Catasto Fabbricati del Comune di Figline e Incisa LD, Sezione Figline
LD (FI), l'unità immobiliare descritta risulta rappresentata al foglio 20, con i seguenti dati:
- particella 401, subalterno 15, categoria A/2, classe 4, vani 8, R.C. euro 743,70
(appartamento), in forza di variazione nel classa mento del 14 settembre 1978 n
.26139.1/1978. Prot. 410669;
- particella 401, subalterno 27, categoria C/6, classe 5, mq 28, R.C. euro 159,07
(autorimessa), in forza di variazione nel classa mento del 14 settembre 1978 n
.261519.1/1978. Prot. 411872;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in euro 2108,50 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per pagina 2 di 5 legge.
Così statuendo, il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria ordinaria promossa dal nei confronti di in relazione alle alienazioni sopra indicate compiute CP_1 Parte_1 dall'imprenditore in bonis.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza affinché fosse integralmente riformata, con rigetto della domanda.
3. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore, parte attrice ha depositato atto di transazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con cancellazione della trascrizione della domanda.
Per il Controparte_1
- pur ben citato e non costituitosi, così che viene qui dichiarato contumace - è
[...] comunque comparso il procuratore costituito in prime cure, il quale, per quanto occorrer possa, ha voluto confermare la transazione e ha voluto esprimere la propria adesione alle conclusioni della controparte, come da verbale, al quale si rinvia.
4. Sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, perché è pacifico e documentato che l'oggetto della controversia è stato transatto, così che non v'è più necessità dell'intervento del giudice.
Infatti, secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2000, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.). pagina 3 di 5 La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a Cass. sez.
6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»).
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Va, per conseguenza, ordinata la cancellazione delle formalità trascritte, nei termini della istanza in epigrafe.
Non sussistono, infine, le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del : Controparte_1
1. in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 3641/2024 emessa dal Tribunale di
Firenze e pubblicata il 21/11/2024, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali dei due gradi;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. competente, con suo esonero da responsabilità, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale presentazione n. 3 del 27/3/2018, reg. part. 8561 reg. gen. 11996.
Firenze, camera di consiglio del 1^ ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
pagina 4 di 5 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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