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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 36/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 36/2023 R.G.;
promossa da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Orlando Olivieri (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN), C.so 2 Giugno n.
64;
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 887/2022 emessa dal Tribunale di
Ancona nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., pubblicata in data 13.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, IN VIA
PRELIMINARE: respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso formulata. NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare che l'appellato è responsabile delle lesioni riportate da in conseguenza Controparte_2 dell'aggressione di cui in narrativa e quindi condannarlo a pagare all' in CP_3 persona del l.r.p.t. la somma di €.5.175,46, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare, per i motivi di cui in narrativa e comunque con qualsivoglia statuizione, l'appello proposto dall' Parte_2
come rappresentato e difeso, nei confronti del Signor e,
[...] Persona_1 per l'effetto, confermare la sentenza N. 887/2022 del Tribunale di Ancona, emessa in data 12.07.2022 e depositata in data 13/07/2022 e non notificata.
Con vittoria di spese, ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Orlando Olivieri, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' agiva in rivalsa, ai sensi CP_3 dell'art. 1916 c.c., nei confronti di a seguito delle lesioni riportate CP_1 dall'assicurato a causa dell'asserita aggressione da parte del Controparte_2 convenuto nel pomeriggio del 10.2.2017.
A sostegno della propria domanda, l'Istituto deduceva che, a seguito della predetta aggressione e delle conseguenti lesioni cagionate all'assicurato, l'Ente previdenziale aveva erogato nei confronti di prestazioni Controparte_2 temporanee di malattia per 143 giorni (dall'11.2.2017 al 3.7.2017), per un importo totale di €.5.175,46.
pagina 2 di 7 L' rappresentava di aver inviato lettera di diffida e messa in Controparte_4 mora nei confronti del responsabile delle lesioni - - al fine di CP_1 ottenere il rimborso di quanto erogato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
L'Istituto, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento - in CP_1 proprio favore - della somma di €.5.175,46, con interessi legali e rivalutazione, per il recupero dal responsabile civile di quanto corrisposto al danneggiato a titolo di indennità di malattia.
Si costituiva in giudizio eccependo la genericità della ricostruzione CP_1 dei fatti contenuta in citazione, non essendo stata neppure specificata la natura dell'aggressione.
In ogni caso, il convenuto negava la propria responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate dall' affermando l'assenza di prova circa il nesso di CP_2 causalità tra dette lesioni e l'asserita (ma non dimostrata) aggressione.
Il Tribunale di merito, rilevata l'assenza di specifica allegazione - e prova - dell'avvenuto pagamento da parte dell'Assicuratore sociale della somma richiesta
(€.5.175,46) - che l' avrebbe corrisposto all'assicurato a Pt_1 Controparte_2 titolo di indennità per la malattia dal medesimo patita a causa dell'aggressione da parte del convenuto - rigettava la domanda attorea, reputando lacunoso il quadro probatorio che si basava sulla sola dichiarazione del presunto responsabile delle lesioni contenuta nel modello AS1 (allegato all'atto di citazione).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo che CP_3 [...] sia riconosciuto come responsabile delle lesioni riportate da CP_1 CP_2
per l'effetto condannandolo a pagare all'Ente la somma di €.5.175,46, con
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata.
In data 19.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 348 bis
pagina 3 di 7 c.p.c., formulata dall'appellato.
Rileva questa Corte che è da escludere qualsiasi profilo di inammissibilità del gravame, sì da rendere lo stesso pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante espressamente indicato le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il presente gravame, l' appellante sostiene che il versamento Pt_1 dell'indennità di malattia debba ritenersi provato sia sulla base delle diffide ex adverso non contestate, sia - in via presuntiva - in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente, deputato ad erogare prestazioni previdenziali.
In secondo luogo, parte appellante ribadisce la piena configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ad , nonché del nesso CP_1 causale tra l'evento e il danno.
In proposito, osserva che la dichiarazione del 13.3.2017 - contenuta nel referto del Pronto Soccorso - sarebbe idonea ex se a provare l'aggressione, essendo stati diagnosticati all'assistito un lieve trauma cranico e un trauma alla mano sx senza fratture, compatibili con la colluttazione che l' afferma di aver subito in CP_2 data 10.2.2017.
Inoltre, la difesa di parte appellante sostiene che l'odierno appellato non avrebbe contestato il documento prodotto dall' rappresentato dal Modello AS1 CP_3 datato 13.3.2017.
L'appello va respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto, la surrogazione dell'assicuratore - prevista dall'art. 1916 c.c. - integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, la surrogazione dell'assicuratore si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l'assicuratore prima di tale momento) ed implica l'opponibilità - all'assicuratore - delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data,
pagina 4 di 7 per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (così, Cass. civ. 21218/2022).
Di conseguenza, la surrogazione dell'assicuratore comporta il subingresso dell'assicuratore medesimo nella complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta all'avente diritto, sino alla concorrenza delle indennità erogate.
In altri termini, l'assicuratore assume la medesima posizione che - in un giudizio di danno - avrebbe assunto l'attore danneggiato, con la conseguenza che su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno.
A tal proposito, rileva il Collegio che l'Ente previdenziale non ha fornito alcuna prova della responsabilità dell'evento ex art. 2043 c.c., in capo ad : CP_1 nella fattispecie al vaglio della Corte, infatti, non è stata dimostrata la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (elemento materiale;
elemento soggettivo;
nesso di causalità).
In particolare, l'Ente appellante non ha neppure dimostrato che vi sia stata un'aggressione fisica da parte di ai danni di nel CP_1 Controparte_2 giorno, nell'ora e nel luogo indicato da quest'ultimo.
Ed invero, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non costituisce prova dell'accadimento dei fatti - opponibile al convenuto, odierno appellato - la dichiarazione rilasciata dall' in data 13.3.2017, nel Modello AS1 CP_2 dell' trattandosi di atto proveniente dallo stesso soggetto beneficiario CP_3 dell'indennità di malattia.
Del resto, il documento in questione - contenente la dichiarazione rilasciata da
- è stato anche contestato specificamente dal convenuto, con la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2020, in occasione della prima difesa processuale utile.
Parimenti, non vi è prova che i danni fisici lamentati dall' - di cui al CP_2 certificato del Pronto Soccorso - siano una conseguenza dell'asserita aggressione.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, il certificato del Pronto Soccorso
- così come il modello AS1- non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esso attestati, poiché la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad pagina 5 di 7 altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (in tal senso: Cass. civ. n. 23788 del 2014; n. 3921 del 1978; n. 1580 del 1977).
Come ripetutamente affermato dalla S.C., il referto del Pronto soccorso di un
Ospedale pubblico, essendo atto pubblico assistito da fede privilegiata, fa piena prova - fino a querela di falso - delle dichiarazioni rese al medico e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, le dichiarazioni del danneggiato riportate in detto referto hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale resa ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili dal Giudice del merito, ai sensi dell'art. 2735, comma 1,
c.c., nel complessivo contesto delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/12/2024, n. 33299 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2024,
n. 20879).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda dell' Pt_1 appellante non può trovare accoglimento, in considerazione dell'assenza della prova del fatto materiale, che, per quanto detto, non risulta supportato da idoneo compendio probatorio.
Ogni ulteriore doglianza resta assorbita.
Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso CP_3 la sentenza n. 887/2022, emessa in data 13.7.2022 dal Tribunale di ANCONA nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.1.923,00 per compensi,
pagina 6 di 7 €.147,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 36/2023 R.G.;
promossa da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE contro
- (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Orlando Olivieri (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia (AN), C.so 2 Giugno n.
64;
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 887/2022 emessa dal Tribunale di
Ancona nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., pubblicata in data 13.7.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, IN VIA
PRELIMINARE: respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso formulata. NEL MERITO: in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, dichiarare che l'appellato è responsabile delle lesioni riportate da in conseguenza Controparte_2 dell'aggressione di cui in narrativa e quindi condannarlo a pagare all' in CP_3 persona del l.r.p.t. la somma di €.5.175,46, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, rigettare, per i motivi di cui in narrativa e comunque con qualsivoglia statuizione, l'appello proposto dall' Parte_2
come rappresentato e difeso, nei confronti del Signor e,
[...] Persona_1 per l'effetto, confermare la sentenza N. 887/2022 del Tribunale di Ancona, emessa in data 12.07.2022 e depositata in data 13/07/2022 e non notificata.
Con vittoria di spese, ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Orlando Olivieri, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' agiva in rivalsa, ai sensi CP_3 dell'art. 1916 c.c., nei confronti di a seguito delle lesioni riportate CP_1 dall'assicurato a causa dell'asserita aggressione da parte del Controparte_2 convenuto nel pomeriggio del 10.2.2017.
A sostegno della propria domanda, l'Istituto deduceva che, a seguito della predetta aggressione e delle conseguenti lesioni cagionate all'assicurato, l'Ente previdenziale aveva erogato nei confronti di prestazioni Controparte_2 temporanee di malattia per 143 giorni (dall'11.2.2017 al 3.7.2017), per un importo totale di €.5.175,46.
pagina 2 di 7 L' rappresentava di aver inviato lettera di diffida e messa in Controparte_4 mora nei confronti del responsabile delle lesioni - - al fine di CP_1 ottenere il rimborso di quanto erogato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
L'Istituto, pertanto, chiedeva la condanna di al pagamento - in CP_1 proprio favore - della somma di €.5.175,46, con interessi legali e rivalutazione, per il recupero dal responsabile civile di quanto corrisposto al danneggiato a titolo di indennità di malattia.
Si costituiva in giudizio eccependo la genericità della ricostruzione CP_1 dei fatti contenuta in citazione, non essendo stata neppure specificata la natura dell'aggressione.
In ogni caso, il convenuto negava la propria responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate dall' affermando l'assenza di prova circa il nesso di CP_2 causalità tra dette lesioni e l'asserita (ma non dimostrata) aggressione.
Il Tribunale di merito, rilevata l'assenza di specifica allegazione - e prova - dell'avvenuto pagamento da parte dell'Assicuratore sociale della somma richiesta
(€.5.175,46) - che l' avrebbe corrisposto all'assicurato a Pt_1 Controparte_2 titolo di indennità per la malattia dal medesimo patita a causa dell'aggressione da parte del convenuto - rigettava la domanda attorea, reputando lacunoso il quadro probatorio che si basava sulla sola dichiarazione del presunto responsabile delle lesioni contenuta nel modello AS1 (allegato all'atto di citazione).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo che CP_3 [...] sia riconosciuto come responsabile delle lesioni riportate da CP_1 CP_2
per l'effetto condannandolo a pagare all'Ente la somma di €.5.175,46, con
[...] interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza appellata.
In data 19.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 348 bis
pagina 3 di 7 c.p.c., formulata dall'appellato.
Rileva questa Corte che è da escludere qualsiasi profilo di inammissibilità del gravame, sì da rendere lo stesso pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante espressamente indicato le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Con il presente gravame, l' appellante sostiene che il versamento Pt_1 dell'indennità di malattia debba ritenersi provato sia sulla base delle diffide ex adverso non contestate, sia - in via presuntiva - in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente, deputato ad erogare prestazioni previdenziali.
In secondo luogo, parte appellante ribadisce la piena configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo ad , nonché del nesso CP_1 causale tra l'evento e il danno.
In proposito, osserva che la dichiarazione del 13.3.2017 - contenuta nel referto del Pronto Soccorso - sarebbe idonea ex se a provare l'aggressione, essendo stati diagnosticati all'assistito un lieve trauma cranico e un trauma alla mano sx senza fratture, compatibili con la colluttazione che l' afferma di aver subito in CP_2 data 10.2.2017.
Inoltre, la difesa di parte appellante sostiene che l'odierno appellato non avrebbe contestato il documento prodotto dall' rappresentato dal Modello AS1 CP_3 datato 13.3.2017.
L'appello va respinto, per le ragioni di seguito indicate.
Com'è noto, la surrogazione dell'assicuratore - prevista dall'art. 1916 c.c. - integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo.
Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, la surrogazione dell'assicuratore si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (mentre nessuna tutela, anche solo conservativa, sussiste per l'assicuratore prima di tale momento) ed implica l'opponibilità - all'assicuratore - delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data,
pagina 4 di 7 per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (così, Cass. civ. 21218/2022).
Di conseguenza, la surrogazione dell'assicuratore comporta il subingresso dell'assicuratore medesimo nella complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta all'avente diritto, sino alla concorrenza delle indennità erogate.
In altri termini, l'assicuratore assume la medesima posizione che - in un giudizio di danno - avrebbe assunto l'attore danneggiato, con la conseguenza che su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno.
A tal proposito, rileva il Collegio che l'Ente previdenziale non ha fornito alcuna prova della responsabilità dell'evento ex art. 2043 c.c., in capo ad : CP_1 nella fattispecie al vaglio della Corte, infatti, non è stata dimostrata la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (elemento materiale;
elemento soggettivo;
nesso di causalità).
In particolare, l'Ente appellante non ha neppure dimostrato che vi sia stata un'aggressione fisica da parte di ai danni di nel CP_1 Controparte_2 giorno, nell'ora e nel luogo indicato da quest'ultimo.
Ed invero, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, non costituisce prova dell'accadimento dei fatti - opponibile al convenuto, odierno appellato - la dichiarazione rilasciata dall' in data 13.3.2017, nel Modello AS1 CP_2 dell' trattandosi di atto proveniente dallo stesso soggetto beneficiario CP_3 dell'indennità di malattia.
Del resto, il documento in questione - contenente la dichiarazione rilasciata da
- è stato anche contestato specificamente dal convenuto, con la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2020, in occasione della prima difesa processuale utile.
Parimenti, non vi è prova che i danni fisici lamentati dall' - di cui al CP_2 certificato del Pronto Soccorso - siano una conseguenza dell'asserita aggressione.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, il certificato del Pronto Soccorso
- così come il modello AS1- non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esso attestati, poiché la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad pagina 5 di 7 altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (in tal senso: Cass. civ. n. 23788 del 2014; n. 3921 del 1978; n. 1580 del 1977).
Come ripetutamente affermato dalla S.C., il referto del Pronto soccorso di un
Ospedale pubblico, essendo atto pubblico assistito da fede privilegiata, fa piena prova - fino a querela di falso - delle dichiarazioni rese al medico e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, le dichiarazioni del danneggiato riportate in detto referto hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale resa ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili dal Giudice del merito, ai sensi dell'art. 2735, comma 1,
c.c., nel complessivo contesto delle risultanze istruttorie (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/12/2024, n. 33299 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2024,
n. 20879).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda dell' Pt_1 appellante non può trovare accoglimento, in considerazione dell'assenza della prova del fatto materiale, che, per quanto detto, non risulta supportato da idoneo compendio probatorio.
Ogni ulteriore doglianza resta assorbita.
Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso CP_3 la sentenza n. 887/2022, emessa in data 13.7.2022 dal Tribunale di ANCONA nel giudizio iscritto al n. 7108/2017 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento - in favore della controparte - delle spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.1.923,00 per compensi,
pagina 6 di 7 €.147,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 7 di 7