Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 72
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di prova della pretesa tributaria

    La Corte ha respinto il motivo, affermando che l'introduzione dell'art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992 non ha modificato l'onere probatorio in materia di inesistenza di prestazioni fatturate, come già stabilito dalla Cassazione. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse adeguata e che la documentazione prodotta dall'appellante fosse insufficiente a dimostrare l'effettività delle prestazioni. Ha altresì rigettato la richiesta istruttoria per prova testimoniale, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del fornitore e limitate le dichiarazioni del dipendente.

  • Rigettato
    Omessa istruttoria

    La Corte ha confermato il rigetto della richiesta istruttoria, ritenendo che le dichiarazioni del Nominativo_3 fossero già contenute in un verbale facente fede fino a querela di falso e che fossero confuse, imprecise e incoerenti. Ha inoltre ritenuto inattendibili le dichiarazioni del Nominativo_1, dipendente della società, su aspetti già risultanti da verbali di informazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 72
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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