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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 14479/2025 Verbale dell'udienza del 28/10/2025 Per parte appellante è presente l'avv. Achille Iroso per delega dell'avv. AV. Per è presente l'avv. Fabrizio Forte per delega dell'avv. Zeppa. CP_1
Il giudice, dichiarata preliminarmente la contumacia del ritualmente Controparte_2 citato e non costituitosi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 14479/2025 promossa DA
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
FR AV e IA LC, presso il cui studio in Cardito (Na) alla via C. Daniele, n. 77 è elettivamente domiciliato APPELLANTE
CONTRO
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, dom.to Controparte_3 P.IVA_1 per la carica in lla piazza Municipio – Palazzo San Giacomo in uno all'avvocatura CP_3 municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi APPELLATO NONCHÉ
, C.F. in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Zeppa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce viale della Libertà 133/c APPELLATA NONCHÉ
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dal sig. nei confronti Parte_1 dei nonché dell' , avverso Controparte_5 Controparte_6 la sentenza n. 25471/2024 del Giudice di Pace di CP_3
In primo grado, l'odierno appellante aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento 071.2020.0094558536.000, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: A) In via del tutto preliminare, previa sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento impugnata, dichiarare nulli ed irrilevanti gli atti prodotti in fotocopia, disconosciuti da questa difesa ex. art. 215 c.p.c e 2719 c.c. perché parziali e non conformi agli originali del presunto provvedimento sanzionatorio e di cui non vi è prova della notifica e conseguentemente, dichiarare l'inesistenza del debito in capo all'istante PER PRESCRIZIONE EX.ART. 28 LEGGE 689/81 DEI VERBALI n. AP15822236/16 del 29/04/2016, notificato 26/07/16 targa EC545HM e verbale n. T/0091155/2016 del 17/07/16, notificato 18/10/16 targa EC545HM RISPETTIVAMENTE ALLE DATE DEL 11/06/2021, 17/09/2021. B) Per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace l'intero procedimento di riscossione, quindi annullare il ruolo esattoriale per cui è causa e cioè il titolo esecutivo costituito dalla cartella di pagamento n° 071.2020.0094558536.000. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, annullando la cartella impugnata e compensando fra le parti le spese del giudizio. In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata atteso che, dopo aver accolto il ricorso e annullato la cartella, il giudice a quo, facendo scorretta applicazione del disposto di cui agli artt. 91-92 c.p.c., non ha condannato “i convenuti e/o chi di ragione in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali di lite del giudizio di primo grado”. Si sono costituiti il che ha chiesto l'applicazione dei minimi per le sole Controparte_3 fasi effettivamente svolte, nonché l' che ha spiegato appello incidentale al fine di CP_1 essere esonerata da qualsiasi addebito in punto di spese di lite, per essere la cartella stata annullata a causa della mancata produzione degli atti presupposti, quindi per fatto dell'ente impositore. L'appello è fondato. Invero, la sentenza oggetto di gravame è totalmente carente di motivazione in ordine alla previsione della compensazione delle spese quale deroga al principio della soccombenza, non essendo chiare le ragioni di opportunità che hanno condotto alla decisione di compensare le spese di lite. In virtù dell'art. 91, co I, c.p.c. le spese di giudizio si liquidano sulla scorta del principio della soccombenza, con conseguente condanna della parte che abbia visto respingere le proprie pretese o accogliere integralmente quelle di controparte. Tale regola è derogata unicamente in casi specificamente indicati dal codice di procedura civile all'art. 92, co. II e III, così come interpretati a seguito della pronuncia della Consulta (cfr. Corte Cost. sent. N. 77/2018), che, comunque, richiedono una precisa motivazione da parte del giudice che ne faccia applicazione. Orbene, dalla sentenza impugnata non emergono le ragioni per le quali non dovrebbe seguirsi l'ordinaria regola della soccombenza circa le spese di lite. Ciò chiarito, questo giudice ritiene che delle spese debba rispondere solo l'ente impositore con precisazione che sul punto nemmeno occorreva l'appello incidentale dell' , non CP_1 avendo la stessa chiesto la condanna di altre parti ma solo di confermare la compensazione delle spese di lite del primo grado. Sul punto dell'individuazione della parte tenuta a rifondere le spese di lite, si ritiene non possa applicarsi pianamente il principio espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza delle SS. UU. n. 22080 del 22/09/2017 si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Nei rapporti con gli enti impositori, soccombenti, le spese di lite del doppio grado vanno quantificate, ex DM 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, senza istruttoria quanto al presente (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. 25471/2024 del giudice di pace di condanna CP_3
i al rimborso, in favore del sig. , dei Controparte_5 Parte_1 compensi di lite, che liquida in € 173,00,
- condanna i al pagamento dei compensi di lite del presente Controparte_5 grado, che liquida in € 232,00,
-il tutto oltre spese generali al 15%, cpa e iva sui compensi, oltre esborsi per iscrizione a ruolo se versati, con attribuzione agli avv.ti Annalisa LC e IA LC, dichiaratisi antistatari. Napoli, 28/10/2025
Il giudice Dott. Gabriele Montefusco