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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4239/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 4239 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. STEFANO RAVELLI e con l'Avv. ELIANA ZANDONAI, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. DANIELA SORGATO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
con l'intervento di
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 con l'Avv. FEDERICO CORTI, con l'Avv. CHIARA GERVASONI e con l'Avv.
LAURA GERVASONI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di intervento del 31-8-2023;
INTERVENUTA
Oggetto: Revocatoria ex art. 67 l.fall.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 2-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: (in mancanza di note di precisazione delle conclusioni, come da atto di citazione) “NEL MERITO: - per i fatti e le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione nonché per quelli di cui alla presente memoria, revocare ex art. 67 L.F. la rimessa confluita sul conto corrente numero 8310.82 in essere presso la banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese, e precisamente la rimessa di € 219.589,63.= confluita sul conto in data 13.06.2016, o comunque il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art. 70 comma terzo L.F, condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del della somma Parte_1 complessiva di € 219.589,63.=, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, oltre al 4 % CNPA ed IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”; per parte convenuta: “Nel merito: 1) Rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso: 2) Con rifusione di spese e competenze”; per parte intervenuta: “previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del
[...]
in persona del suo curatore, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione: Nel merito: - per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, revocare ex art 67 LF la rimessa confluita sul conto corrente numero 8310.82 in essere presso la banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese, e precisamente la rimessa di 219.589,63= confluita sul conto in data 13.06.2016, o comunque il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art. 70 comma terzo LF, condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di nella sua qualità CP_2 di assuntore del concordato fallimentare , della somma complessiva di Parte_1 euro 219.589,63 oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018 oltre 15% rimborso spese forfettarie, oltre 4% CNPA ed IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il agisce in giudizio esponendo che: Parte_1
-il 29-11-2016 la società presentava domanda di concordato con Parte_1
pag. 2/18 riserva (pubblicata nel Registro delle Imprese il 13-12-2016), dichiarata improcedibile;
-con sentenza n. 42/2017 del 12-7-2017 il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società;
-prima del fallimento, la aveva in essere con Parte_1 Controparte_1
filiale di Bergamo, rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 8310.82,
[...]
sul quale il 13-6-2016 interveniva rimessa per l'importo di euro 219.589,63, che riduceva in modo consistente e durevole l'esposizione nei confronti dell'Istituto di credito, tenuto conto della diminuzione del saldo passivo da euro 230.112,93 ad euro 10.523,10;
-detta rimessa è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., in quanto intervenuta nel c.d. periodo sospetto da computarsi ex art. 69 bis, comma 2, l. fall., in quello dei sei mesi precedenti la pubblicazione, il 13-12-2016, della domanda di concordato;
-sussiste, inoltre, il requisito soggettivo della scientia decoctionis, ex art. 67, comma
2, l.fall., in quanto, nel gennaio 2016, l'Istituto di credito aveva sospeso con effetto immediato l'utilizzo delle linee di credito accordate;
il bilancio della società al 31-12-
2014 aveva registrato una perdita di euro 1.272.673,00, con erosione dell'intero capitale sociale e patrimonio netto negativo per euro 605.461,00; la relazione sulla gestione del medesimo bilancio del Consiglio di Amministrazione evidenziava un accumulo di dieci milioni di euro per “fatture non scontate” con conseguenti problemi di liquidità e ritardo nel pagamento dell'IVA per l'importo di euro 7.372.565,00;
, nella relazione al bilancio al 31-12-2015 del luglio 2016, pubblicata nel CP_3
dicembre 2016, il Collegio sindacale esprimeva giudizio critico sul bilancio e sull'informativa, con dichiarazione di impossibilità di formulare il rispettivo parere, altresì richiamando la sospensione delle linee di credito bancarie come riportata nella riunione del CdA del 15-12-2015;
-dalla fine dell'anno 2015 la società aveva posto in essere operazioni massive e coordinate atte a procrastinare i pagamenti dovuti e a utilizzare sistematicamente mezzi anormali di pagamento (cessioni di crediti), altri Istituti di credito ( Controparte_4
) avendo sospeso l'utilizzo degli affidamenti e rifiutato la rinegoziazione dei
[...]
contratti di mutuo;
conclusivamente richiedendo la revoca ex art. 67 l.fall. della rimessa confluita il 13-
pag. 3/18 6-2016 sul conto corrente 8310.82 in essere presso la Banca convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 219.589,63 o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta espone che:
-non sussiste continuità fra la domanda di concordato, pubblicata il 31-12-2016 e dichiarata improcedibile il 27-3-2017, e la sentenza di fallimento del 6-7-2017, con conseguente erroneità del computo offerto dall'attore quanto al c.d. periodo sospetto;
-non sussistono i requisiti oggettivi di consistenza e durevolezza nella riduzione dell'esposizione debitoria della società, con onere al riguardo a carico del Fallimento attore;
-la rimessa è irrevocabile atteso l'automatismo nell'accredito dal conto effetti n.
8311.75;
-non sussisteva conoscenza effettiva dello stato di decozione alla data della rimessa, la sospensione delle linee di credito nei rapporti con la società avendo avuto carattere temporaneo, il bilancio al 31-12-2014 non essendo dirimente circa l'irreversibilità di un'ipotetica situazione di insolvenza trattandosi di società costituita nel 2013 e in fase di start up, irrilevante cronologicamente, infine, quanto dedotto dall'attore quanto al bilancio al 31-12-2015 attesa la pubblicazione soltanto nel dicembre 2016;
-alla data di pubblicazione della domanda di concordato il saldo negativo era pari ad euro 24.658,38, l'ammontare massimo dell'esposizione, al momento dell'apertura del concorso e avuto riguardo al semestre precedente, risultando pari ad euro 205.454,55; conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita con acquisizione ex art. 210 c.p.c. della copia del libro fidi nei rapporti fra le parti (e, nella specie, della “delibera del 14.09.2016, registrata nel libro fidi di MPS al numero 244503/2016” prodotta dalla convenuta con note del 5-7-
2022) e con assunzione di prova testimoniale (verbali di udienza del 20-10-2022 e del 28-
3-2023).
Con atto di intervento del 31-8-2023 si è costituita in giudizio la società CP_2
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare in
[...] Parte_1
pag. 4/18 liquidazione -omologato ex art. 129, comma 4, l.fall. con decreto del Tribunale di Trento del 24-5-2023 con previsione del trasferimento in favore dell'assuntore dell'intero attivo fallimentare, ricomprensivo delle azioni pendenti- facendo proprie le domande già spiegate dal e richiedendo la condanna dell'Istituto di credito convenuto al Parte_1
pagamento in proprio favore della somma di euro 219.589,63, oltre interessi.
Previa acquisizione altresì di C.T.U. (Relazione peritale del 18-3-2024), la causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 4-10-2024 con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'individuazione del periodo semestrale ai fini di cui all'art. 67, comma 2, l.fall.
Il presente giudizio verte sulla domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. della rimessa effettuata in data 13-6-2016 in favore dell'Istituto di credito convenuto.
Innanzitutto, quanto alla controversa inerenza della rimessa al periodo semestrale di cui all'art. 67, comma 2, cit. e alla retrodatazione degli effetti della dichiarazione del fallimento ex art. 69 bis l.fall., va osservato che, sulla base delle emergenze documentali di causa (doc. 2 att., pagg. 24, 41, 42 e 43), l'iscrizione del registro delle imprese della procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 5, l.fall. risale al 13-12-2016 (e quella della relativa proposta al 18-11-2016).
Detta domanda veniva dichiarata improcedibile con provvedimento del Tribunale di
Trento del 27-3-2017 (doc. 2 att., pagg. 23-24).
Seguiva in data 28-4-2017 l'iscrizione della presentazione di nuova domanda di concordato ex art. 161, comma 1, l.fall. (doc. 2 cit., pag. 23).
Con sentenza del 12-7-2017 il Tribunale di Trento, premettendo che “In data 27 aprile
2017 ha presentato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 1°, Parte_1
l. fall.: ciò, all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento presentata dalla di Trento a seguito di segnalazione Parte_2
effettuata ex art. 7 l. fall. da questo Tribunale, all'atto della dichiarazione di improcedibilità di una precedente domanda di concordato con riserva pronunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 6°, e 173 l. fall.” e richiamata la pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato del 27-4-2017, dichiarava il pag. 5/18 fallimento della società (docc. 3 e 4 att.).
In diritto deve osservarsi che “In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass. Sez.
1, 16/04/2018, n. 9290), ciò in applicazione dei principi già fatti propri dalla Suprema
Corte nel chiarire che la consecuzione costituisce “fenomeno di unificazione delle procedure che, sulla base degli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, consentono
l'applicazione, per interpretazione estensiva della disciplina dell'ultimo procedimento della serie, alle situazioni anteriori, si fondano sulla costanza di una correlazione logica tra le varie situazioni e sulla costanza dei due presupposti essenziali dei vari procedimenti: identità di qualificazione imprenditoriale;
identità di situazione di crisi qualificabile come insolvenza”; un mero intervallo di tempo tra due procedere non essendo tale da precludere l'operatività dell'istituto della c.d. consecuzione, quando la procedura successiva sia espressione della medesima crisi economica (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 26/06/1992; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 1, 02/06/1988, n.
3741).
La previsione di cui all'art. 69 bis l.fall. trova, inoltre, applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure, quale sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza (v. anche Cass. Sez. 1,
07/10/2024, n. 26159: “In tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis
l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una
o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché
pag. 6/18 si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure”; Cass. Sez. 6, 13/12/2022, n. 36354: “In tema di concordato "prenotativo" o
"in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione”).
Ciò premesso, nel caso concreto non revocabile in dubbio è che le procedure minori, ivi compresa quella risalente al dicembre 2016 e dichiarata improcedibile nel marzo 2017, così come quella successiva dell'aprile 2017, costituiscano, in uno alla dichiarazione di fallimento del luglio 2017, lo sviluppo processuale di un'unica situazione di dissesto.
In primo luogo, la stessa dichiarazione di fallimento ancora alle perdite registrate negli esercizi 2013 e 2014, in fase dunque altresì precedente alla prima domanda di concordato,
l'emersione dello stato di insolvenza (doc. 3 att.).
In secondo luogo, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento risulta che la proposizione di nuova proposta di concordato si è correlata alla dichiarazione di improcedibilità di quella precedente con contestuale segnalazione ex art. 7 l.fall. ad opera del Tribunale, cui ha fatto altresì seguito l'istanza presentata dalla Procura della
Repubblica di Trento, infine confluita nella dichiarazione di fallimento del luglio 2017.
Anche sotto un profilo strettamente processuale le vicende inerenti alle procedure minori precedenti si palesano, dunque, per un nesso consequenziale sulla base del medesimo stato di dissesto, che ha dato appunto luogo all'intervento del Tribunale ex art. 7 l.fall.
Vale, infine, considerare come del tutto esiguo e irrilevante appaia del resto lo iato temporale intercorso fra la dichiarazione di improcedibilità della prima domanda di concordato nel marzo 2017 e la presentazione della seconda nell'aprile 2017, ferma la contestualità fra la pronuncia di inammissibilità della seconda domanda e la sentenza di fallimento.
Risulta, pertanto, verificata nel caso de quo un'ipotesi di consecuzione delle procedure, con conseguente necessaria retrodatazione ex art. 69 bis l.fall. alla data di presentazione dell'iscrizione della prima domanda di concordato dei termini di cui all'art.
pag. 7/18 67, comma 2, l.fall., ciò comportando l'inerenza dell'operazione del 13-6-2016 al periodo semestrale rilevante ai fini de quibus (Cass. Sez. 1, 22/11/2013, n. 26215; Sez. 1,
12/11/2003, n. 17021).
3. Sui profili oggettivi dell'operazione per cui è causa.
In data 13-6-2016 l'esposizione debitoria della società nei confronti della Banca convenuta di cui al rapporto di conto corrente n. 8310.82, alla data dell'1-4-2016 pari ad euro 329.914,28, subisce una riduzione per l'importo di euro 219.589,63 a fronte dell'operazione di “giro effetti maturati dal c/c 8311,75” (doc. 5 att.).
La Banca convenuta afferma che “tali accrediti avvenivano in via automatica dal conto effetti 8311,75, indipendentemente dall'esito degli stessi”, altresì deducendo che
“la rimessa di cui il chiede la ripetizione non può essere revocata a meno che Parte_1
il non ne dimostri il buon fine, quale evento dedotto nella condizione Parte_1 dell'accredito” (comparsa di costituzione, pag. 6; cfr. doc. 2 conv.).
Gli elementi agli atti -nel delineare in specie un saldo negativo del primo all'1-7-2016 per euro 10.523,30, in temporalità prossima successiva all'operazione per cui è causa, e al 30-9-2016 per euro 20.058,12 (doc. 2 conv.), in mancanza peraltro di alcuna rimessa ulteriore oggetto di contestazione in detto frangente temporale (per il periodo fra luglio e settembre 2016 del resto evidenziandosi uscite per interessi e competenze e per il solo ammontare di euro 9.534,82: doc. 2 conv.)- integrano elementi sufficienti e dirimenti onde acquisire come dimostrato il buon fine degli effetti con consolidamento dell'accredito e, con esso, il perfezionarsi dell'evento determinante la revocabilità della rimessa.
A detta verifica è pervenuto altresì il Consulente nominato, la cui conclusione, in parte qua e salvo quanto a seguire, il Tribunale fa propria in quanto adeguatamente motivata (cfr. CTU del 18-3-2024, pag. 23: “l'eventuale addebito per mancato “buon fine degli sbf” avrebbe comportato un incremento della posizione debitoria per euro 219.589 del conto corrente ordinario (RISCHI A REVOCA); incremento debitorio che NON risulta dalla Centrale Rischi (fino al 31/03/2019, ultimo dato disponibile), come mostrato dal grafico sotto, a conferma del buon fine degli effetti”; cfr. anche doc. 13 att.).
La disamina dell'andamento del conto corrente n. 8310.82, nel registrare in via pag. 8/18 pressoché esclusiva operazioni di giroconto dal conto n. 8311,75 (doc. 5 att.; doc. 2 conv.; cfr. anche CTU, pagg. 19 e 64), dà altresì evidenza del vincolo funzionale fra i due rapporti bancari e con esso della mera natura contabile, accessoria e transitoria delle registrazioni nel secondo rapporto, sicché, in difetto del resto di alcuna specifica contestazione al riguardo da parte della Banca convenuta, l'unicità e inscindibilità dell'operazione determina che il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario (scoperto), sul quale le anticipazioni sono confluite mediante “giroconto” (cfr. Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14321; Sez. 1,
20/06/2011, n. 13449).
Ciò precisato, il Tribunale fa proprie, in quanto sufficientemente motivate, le considerazioni peritali in ordine alla connotazione oggettiva dell'operazione, nella specie osservandosi che, nel periodo di interesse e, in particolare, nel mese di giugno 2016, hanno avuto luogo due operazioni di entità significativa a riduzione dello scoperto iniziale di euro 329.914,28, l'una per euro 44.695,06 il 7-6-2016 (estranea al periodo semestrale),
l'altra per euro 219.589,63 il 13-6-2016, quest'ultima oggetto di causa.
In particolare, il Consulente nominato ha evidenziato che “a valle di dette operazioni, solo gli addebiti (di minima entità) delle competenze implicano un aggravio dell'esposizione bancaria di ”, osservando inoltre che “dalla Centrale Parte_1
Rischi l'importo a debito comunicato dalla Banca è limitato al saldo di conto corrente nr. 831082 (agosto 2016: utilizzo per € 20.058) e non sono esposte altre parte debitorie sino a MARZO 2019 (ultima segnalazione della centrale rischi disponibile)” (CTU, pagg.
20 e 22).
In definitiva, dunque, con le operazioni de quibus e, in particolare, con quella del 13-
6-2016, per l'importo più rilevante, la Banca convenuta ha ridotto in via oltre che consistente durevole e invero pressoché conclusiva l'esposizione debitoria nei rapporti con la società.
Non può, pertanto, trovare applicazione nel caso de quo il limite frapposto dall'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., con l'ulteriore rilievo per cui il conto in oggetto registra nel periodo successivo mere operazioni di giro competenze e di rimborso interessi, delineandosi quindi, per il periodo sino alla data del 13-6-2016 compresa, movimenti diretti in sostanza al rientro dell'esposizione debitoria (cfr. anche Cass. Sez. 1,
pag. 9/18 11/12/2023, n. 34494).
Ricorrono, pertanto, i presupposti oggettivi della domanda di revocatoria spiegata da parte attrice.
4. Sulla scientia decoctionis.
Controversa fra le parti è, in particolare, la sussistenza del requisito soggettivo, i.e. la conoscenza dello stato di insolvenza della società in capo alla Banca convenuta al momento della rimessa.
Vale premettere che detto tema non è stato oggetto del quesito sottoposto al
Consulente, investito, invece, della disamina dei profili oggettivi relativi all'andamento del conto corrente. Reputa il Tribunale che le conclusioni svolte al riguardo dal
Consulente, esorbitanti il quesito, non possano essere comunque condivise e debbano essere disattese.
È principio consolidato in giurisprudenza che la prova della scientia decoctionis del convenuto, gravante sul fallimento attore ex art. 67, comma 2, l. fall., può essere data per presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens (Cass. Sez. 1, 18/04/2011, n. 8827; cfr. anche Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018), la misura della predetta diligenza dovendo intendersi riferita alla categoria di appartenenza del terzo e all'onere di informazione tipico del settore di operatività (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 04/02/2008) e il relativo onere probatorio risultando assolto laddove gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
A detti fini non è peraltro sufficiente una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, rendendosi necessario verificare la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di pag. 10/18 insolvenza (Cass. Sez. 1, 10/05/2006, n. 10800); nondimeno in giurisprudenza essendosi altresì precisato che “In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" non può escludersi solo perchè, in sede di concessione di dilazione per il rimborso di un prestito, si sia tenuto conto delle aspettative degli organi sociali (manifestate nella relazione di accompagnamento al bilancio) della società successivamente dichiarata fallita, giacchè la banca ha disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentirle di verificare, in modo autonomo
e tecnicamente qualificato, il carattere realistico di tali aspettative, di per sé inidonee ad essere oggetto di valutazione nella ricerca degli indizi dello stato d'insolvenza” (Cass.
Sez. 1, 02/11/2017, n. 26061; Cass. Sez. 1, 29/07/2014, n. 17208), fermo, inoltre, che “la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sè, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della "scientia decoctionis", in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 22/01/2009).
Ciò posto la curatela ha dato prova di concreti collegamenti tra la banca convenuta e i sintomi di insolvenza della società, desumibili dai seguenti elementi.
Anzitutto dall'andamento del rapporto di conto corrente. Come già rilevato, con riguardo al periodo precedente alla rimessa del 13-6-2016 e, in particolare, a decorrere dall'aprile 2016, il rapporto ha visto in sostanza soltanto movimenti unidirezionali volti al rientro della società dalla esposizione debitoria.
In secondo luogo, sin dal gennaio 2016 la convenuta aveva provveduto alla CP_1
“sospensione con effetto immediato di tutte le linee di credito in oggetto” (doc. 6 att.), non rilevante il distinguo con eventuale revoca tenuto conto dell'efficacia immediata della sospensione e dell'estensione a tutti gli affidamenti (non soltanto a quello per cui è causa).
Vale, comunque, considerare come detta sospensione si sia consolidata nella pag. 11/18 successiva delibera della convenuta dd. 14-9-2016 che, alla luce degli CP_1
“sconfinamenti di rilievo” e “in assenza di dati aggiornati e del Bilancio ufficiale 2015”, ha determinato di “radiare la LDC 3 assegnando un fido temporaneo a rientro di c/c” in relazione alla “esposizione di cassa oltre interessi e commissioni del trimestre in corso” in definitiva con concessione di fido nei limiti della posizione debitoria in essere, ormai contenuta in euro 20.000,00 circa a fronte di quella dell'aprile 2016 superiore ad euro
300.000,00 (doc. 13 conv.).
La comunicazione del gennaio 2016 integra elemento concreto e diretto dimostrativo della conoscenza in capo all'istituto degli elementi rivelatori dello stato di insolvenza.
La sospensione operata dalla sin dal gennaio 2016 si accoda peraltro a quella CP_1
già posta in essere da altri Istituti di credito, nella specie ad opera del Banco BPM nel settembre del 2015, ossia in data prossima successiva al deposito del bilancio della società al 31-12-2014, depositato il 13-8-2015 (doc. 10 att.).
Non revocabile in dubbio è poi la conoscenza della Banca convenuta delle risultanze di detto ultimo bilancio, con evidenza di perdita di esercizio per euro 1.272.673,00
(peraltro in esito a diminuzione a fronte di nota di credito per management fee per 1,8 milioni di euro) ed erosione dell'intero capitale sociale (euro 300.000,00: doc. 2 att.); in definitiva non soltanto la ricostituzione del capitale sociale, ma la stessa continuità aziendale essendo dipesi dal versamento di capitale ulteriore da parte dell'azionista per euro 1.000.000,00 (doc. 7 att.).
Il bilancio al 31-12-2014 dava, inoltre, evidenza documentale dell'incapacità della società di assolvere ai debiti tributari (in particolare quanto a debito IVA maturato per euro 7.372.565,00).
La Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31-12-2014 rivelava altresì la incapacità di copertura dei costi e di conseguimento di redditività adeguata e la sussistenza di un problema di liquidità, l'organo di controllo prefigurando la possibile necessità anche per il futuro di ricorso ad operazioni finanziarie supportive di rilevante entità da parte dell'azionista (cfr. doc. 7 att, pag. 5). Del resto la Relazione del Collegio sindacale ha avuto quale precipuo oggetto la disamina con portata non esente da rilievi dubitativi e condizionali della stessa possibilità di continuità aziendale e di sostenibilità finanziaria dell'attività sociale.
pag. 12/18 Più complessivamente, dalla stessa Relazione è dato evincere l'individuazione da parte degli amministratori di soluzioni volte alla risoluzione delle problematiche in stretta connessione con l'eventuale supporto degli istituti bancari (doc. 7 att, pag. 5: “Gli amministratori ritengono che le problematiche riscontrate nel 2014 possano essere superate attraverso l'ottimizzazione del finanziamento del circolante, anche beneficiando della disponibilità di alcuni istituti di supportare lo sviluppo futuro del business, oltreché
l'incasso del contributo energivori per il 2014”). In definitiva le risultanze del bilancio al
31-12-2014 integravano elementi rivelatori dello stato di insolvenza, con enucleazione della eventuale possibilità di un loro superamento in necessaria dipendenza con il supporto degli istituti bancari, supporto nondimeno venuto meno già a partire dall'autunno 2015 (doc. 10 att.) e, quanto alla Banca convenuta, nel gennaio 2016 (doc.
6 att.).
Quanto all'affermazione del Consulente, peraltro del tutto esulante dal relativo incarico, secondo cui lo stato di decozione non potrebbe essere fatto risalire al 2014, la stessa è smentita dalla stessa sentenza di fallimento del luglio 2017, che ha ancorato alle perdite registrate sin dagli anni 2013 e 2014 l'indebitamento che ha determinato il dissesto
(doc. 3 att.).
La giustificazione poi di squilibri economici e finanziari in relazione all'attività di riassetto in esito all'acquisizione di due aziende in crisi (CTU, pag. 43) appare invero considerazione non conferente, se si considera che lo stato di insolvenza appare conseguito nel caso de quo precisamente in ragione della verificata criticità finanziaria della stessa operazione di acquisizione, già rivelatasi tale da determinare la perdita dell'intero capitale sociale e da richiedere una reintegrazione dello stesso, in uno alla prospettiva di continuità strettamente dipendente dal supporto del comparto bancario.
Non conforme alle risultanze di causa è peraltro l'asserzione per cui la Banca convenuta non avrebbe avuto informazioni circa l'andamento in essere della società nel corso dell'anno 2015 e nei primi mesi del 2016 (CTU, pag. 49), tenuto conto che la prova testimoniale ha diversamente rivelato la conoscenza della Banca convenuta quanto alla bozza di bilancio al 31-12-2015 sin dalla primavera del 2016, in fase comunque precedente all'operazione per cui è causa (cfr., in specie, con riguardo al capitolo 6 di cui alla seconda memoria istruttoria attorea “a seguito delle richieste di cui al capitolo
pag. 13/18 precedente, nel febbraio 2016 il dott. ed il signor , Persona_1 Persona_2
dipendenti della si recarono presso gli uffici della banca convenuta per Parte_1 consegnare ed esporre una bozza del bilancio d'esercizio al 31.12.2015 dalla quale emergeva la perdita di esercizio poi evidenziata nel bilancio definitivo pubblicato”, verbale di udienza del 28-3-2023, teste “non ricordo se era quella Testimone_1
la data, ma sì siamo andati una sola volta dalla siamo andati io e il Controparte_1
dipendente ; confermo che abbiamo consegnato la bozza di bilancio al Persona_2
31-12-2015, da cui risultava la perdita di esercizio, poi evidenziata nel bilancio finale definitivo”; ADR “non ricordo esattamente la data, ma verso marzo noi facevamo le visite alle banche”; ADR “credo che la sede dove ci siamo recati era quella di , CP_4
ma non ricordo esattamente;
non ricordo con quale funzionario abbiamo parlato;
era un ufficio molto piccolo credo a ”; cfr., sul capitolo sub n. 7 di cui alla seconda CP_4 memoria istruttoria attorea “la banca convenuta ebbe conoscenza dei risultati del bilancio
d'esercizio al 31.12.2015 nella primavera del 2016”, verbale di udienza del 28-3-2023, teste “sì, è vero;
a gennaio no, ma nella primavera sì, non ricordo Testimone_1
esattamente il mese, sicuramente nel mese di aprile tutti gli istituti di credito erano al corrente del risultato di esercizio;
noi ci aspettavamo una ricapitalizzazione azionaria, tutti la aspettavamo, visto che il capitale era di 300.000 euro mentre la perdita era milionaria”).
Seppur il teste abbia precisato il carattere marginale della posizione debitoria nei confronti della Banca convenuta e seppur abbia ascritto a soggetto terzo i contatti relativi alle informazioni trimestrali, risulta nondimeno acquisita idonea e sufficiente prova della conoscenza da parte degli Istituti di credito, fra cui quello convenuto, dei risultati dell'esercizio al 31-12-2015 quantomeno sin dall'aprile 2016, dimostrandosi, inoltre, il flusso comunicativo continuo e contingente (non rinviato al momento del deposito delle risultanze contabili), in coerenza del resto con le perdite già riscontrate al 31-12-2014 e tenuto conto dello specifico carattere finanziario delle criticità e di quello bancario dell'esposizione debitoria (cfr. verbale di udienza del 28-3-2023, teste Testimone_1
“non sono al corrente, in particolare la per noi era
[...] Controparte_1 marginale” ADR “con noi intendo ero direttore finanziario della società Pt_1 Pt_1 dall'ottobre 2014 al 31 dicembre 2016. Non ricordo in particolare della
[...] CP_1
pag. 14/18 ma tutti gli istituti di credito che lavoravano per noi ci chiedevano informazioni CP_1
regolarmente, soprattutto alla chiusura del periodo fiscale e quindi all'inizio dell'anno, verso marzo;
se qualcuno avesse chiesto informazioni a gennaio la risposta sarebbe stata di attendere marzo per avere una bozza del bilancio”; ADR “non ricordo esattamente la data, ma tutti chiedevano informazioni in forma regolare sullo stato finanziario della società; volevano sapere se l'azionista della Leali -gruppo Klasch intendeva capitalizzare l'azienda”).
Né valgono a contraddire siffatte risultanze le dichiarazioni del teste , Persona_2
invero non prive di carattere generico e vago (e in parte confutate quanto allo specifico episodio riportato dal teste , in ogni caso tali anch'esse da corroborare Tes_1
l'aggiornamento informativo trimestrale e, in particolare, nella primavera del 2016 nei rapporti con gli istituti di credito (cfr. verbale di udienza del 20-10-2022, teste Per_2
: “non ricordo telefonate di questo contenuto;
io ero operativo e non trattavo
[...]
della situazione oggettiva della Preciso che trimestralmente ogni banca con Parte_1
la quale avevamo affidamenti venivano messe a conoscenza delle risultanze dei report di fatturazione, ordini, versamenti ai vari enti”; “non ricordo ma posso dire che quando ci chiedevano consegnavamo ciò che veniva chiesto e doveva essere il sunto dei report trimestrali. Noi andavamo da tutte le banche ma non ricordo l'episodio nello specifico”).
Il teste ha, in particolare, confermato che le comunicazioni intervenivano con “tutte le banche”, fra cui, quindi, anche la convenuta, che del resto aveva già provveduto CP_1
nel gennaio 2016 alla sospensione delle linee di credito, per poi deciderne la revoca nel settembre 2016 (in data significativamente precedente il deposito del bilancio al 31-12-
2015, a conferma presuntiva ulteriore della relativa conoscenza in capo alla convenuta sin da una fase antecedente). Vale precisare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della convenuta, detta circostanza non è smentita dal contenuto della delibera della Banca del settembre successivo (doc. 13), che fa, infatti, riferimento alla mancata disponibilità del bilancio “ufficiale”, distinguo che fa presumere anch'esso la conoscenza invece dei dati di bilancio seppur non ancora depositati e, quindi, “non ufficiali”.
Del resto lo stesso andamento del conto corrente, con operazioni in rientro a partire dall'aprile 2016, concorre quale elemento presuntivo ulteriore a dimostrazione di detta conclusione.
pag. 15/18 Non soltanto, quindi, la convenuta ha in prima persona provveduto alla CP_1
sospensione delle linee di credito sin dal gennaio 2016, ma ha successivamente potuto conoscere in fase comunque precedente alla rimessa delle risultanze del bilancio al 31-
12-2015, queste ultime peraltro reiterando nella sostanza i profili di criticità già emersi in quello al 31-12-2014 e riproducendo altresì la proposta amministrativa di ricorso al credito bancario (o di rinegoziazione di quello in essere) e più complessivamente la prospettiva meramente condizionale della continuità aziendale della società, infine definitivamente esclusa dal Collegio sindacale attese le “molteplici significative incertezze” (doc. 8 att.).
Le osservazioni del Consulente, oltre che esulanti dal quesito sottoposto, elidono, quindi, in ogni caso la valutazione complessiva delle emergenze di causa, che comprovano come nel caso concreto i risultati del bilancio al 31-12-2015 e la situazione finanziaria fossero state portate a conoscenza della Banca convenuta sin dall'aprile 2016, prima della rimessa controversa.
Alla luce di tutto quanto sopra, sussistono indizi, gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per ritenere che la Banca convenuta, operatore professionale dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche e strumenti conoscitivi, fosse a conoscenza, già all'epoca della rimessa oggetto di revocatoria, dello stato di insolvenza in cui versava la società, con conseguente dimostrazione della ricorrenza altresì del presupposto della scientia decoctionis.
La domanda di revocatoria della rimessa del 13-6-2016 deve, pertanto, trovare accoglimento.
In ordine al quantum oggetto di restituzione, lo stesso deve essere riconosciuto, in conformità al disposto di cui all'art. 70 l.fall., nei limiti della differenza fra l'ammontare massimo delle pretese nel periodo per cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza -nel caso in esame pari ad euro 230.112,93 alla data del 13-6-2016- e l'ammontare residuo all'apertura del concorso per euro 24.956,48 (cfr. CTU, pagg. 24 e seg.), con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione dell'importo finale di euro 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il proprio atto intervento del 31-8-2023, la parte intervenuta ha altresì documentato il decreto di omologa del 24-5-2023 della proposta di concordato pag. 16/18 fallimentare, non condizionato il trasferimento delle azioni revocatorie alla chiusura del fallimento (docc. 1 e 2), con conseguente sufficienza della definitività del decreto di omologa, in difetto di deduzione ad opera di alcuna delle parti circa l'interposizione di ricorso per cassazione (attesa l'assenza di opposizioni: doc. 2 cit.) e in mancanza, peraltro, di alcuna opposizione da parte del attore circa la richiesta di parte intervenuta Parte_1
di pronuncia in proprio favore (oltre che di qualsivoglia attività processuale da parte del
Fallimento dal 6-9-2023).
La convenuta è, dunque, tenuta al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
della somma pari ad euro 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate avuto riguardo al decisum secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in difetto di alcuna allegazione ad opera dell'intervenuta in ordine a specifiche previsioni al riguardo in sede di omologa, in applicazione della generale disciplina in punto di intervento e, quindi, per le sole fasi processuali dalla medesima espletata, nei valori minimi quanto alla fase istruttoria (euro 2.835,00) attesa la partecipazione ai soli incombenti peritali e nei valori medi per quella decisionale (euro 4.253,00), per il complessivo finale importo di euro
7.088,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se e in quanto dovuti.
Tenuto conto del complessivo contegno processuale, in difetto di alcuna attività ad opera della difesa del sin dal 6-9-2023 e in mancanza peraltro di deposito di Parte_1
nota spese, sussistono analoghe gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e la convenuta quanto alle fasi espletate dal primo.
Il compenso del C.T.U., come liquidato in corso di causa (decreto 17-6-2024), deve essere posto definitivamente a carico della convenuta, soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza disattesa o assorbita,
pag. 17/18 1. revoca il pagamento indicato in motivazione e condanna la convenuta
[...]
pagare a parte intervenuta Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 7.088,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore Parte_1
la convenuta
[...] Controparte_1
4. pone definitivamente il compenso del CTU come liquidato in corso di causa a carico della convenuta soccombente.
Così deciso in Trento, 14/03/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4239/2019
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 4239 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. STEFANO RAVELLI e con l'Avv. ELIANA ZANDONAI, per procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. DANIELA SORGATO, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
con l'intervento di
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 con l'Avv. FEDERICO CORTI, con l'Avv. CHIARA GERVASONI e con l'Avv.
LAURA GERVASONI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di intervento del 31-8-2023;
INTERVENUTA
Oggetto: Revocatoria ex art. 67 l.fall.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 2-10-2024, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: (in mancanza di note di precisazione delle conclusioni, come da atto di citazione) “NEL MERITO: - per i fatti e le ragioni di cui alla narrativa dell'atto di citazione nonché per quelli di cui alla presente memoria, revocare ex art. 67 L.F. la rimessa confluita sul conto corrente numero 8310.82 in essere presso la banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese, e precisamente la rimessa di € 219.589,63.= confluita sul conto in data 13.06.2016, o comunque il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art. 70 comma terzo L.F, condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del della somma Parte_1 complessiva di € 219.589,63.=, oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018, oltre al 15 % rimborso spese forfettarie, oltre al 4 % CNPA ed IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”; per parte convenuta: “Nel merito: 1) Rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atti. In ogni caso: 2) Con rifusione di spese e competenze”; per parte intervenuta: “previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del
[...]
in persona del suo curatore, respinta ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione: Nel merito: - per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, revocare ex art 67 LF la rimessa confluita sul conto corrente numero 8310.82 in essere presso la banca convenuta nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle imprese, e precisamente la rimessa di 219.589,63= confluita sul conto in data 13.06.2016, o comunque il maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa;
per l'effetto, in applicazione della norma di cui all'art. 70 comma terzo LF, condannare la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di nella sua qualità CP_2 di assuntore del concordato fallimentare , della somma complessiva di Parte_1 euro 219.589,63 oppure della maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
- in ogni caso condannare la convenuta al pagamento dei compensi ai sensi del D.M. 37/2018 oltre 15% rimborso spese forfettarie, oltre 4% CNPA ed IVA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il agisce in giudizio esponendo che: Parte_1
-il 29-11-2016 la società presentava domanda di concordato con Parte_1
pag. 2/18 riserva (pubblicata nel Registro delle Imprese il 13-12-2016), dichiarata improcedibile;
-con sentenza n. 42/2017 del 12-7-2017 il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società;
-prima del fallimento, la aveva in essere con Parte_1 Controparte_1
filiale di Bergamo, rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 8310.82,
[...]
sul quale il 13-6-2016 interveniva rimessa per l'importo di euro 219.589,63, che riduceva in modo consistente e durevole l'esposizione nei confronti dell'Istituto di credito, tenuto conto della diminuzione del saldo passivo da euro 230.112,93 ad euro 10.523,10;
-detta rimessa è revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., in quanto intervenuta nel c.d. periodo sospetto da computarsi ex art. 69 bis, comma 2, l. fall., in quello dei sei mesi precedenti la pubblicazione, il 13-12-2016, della domanda di concordato;
-sussiste, inoltre, il requisito soggettivo della scientia decoctionis, ex art. 67, comma
2, l.fall., in quanto, nel gennaio 2016, l'Istituto di credito aveva sospeso con effetto immediato l'utilizzo delle linee di credito accordate;
il bilancio della società al 31-12-
2014 aveva registrato una perdita di euro 1.272.673,00, con erosione dell'intero capitale sociale e patrimonio netto negativo per euro 605.461,00; la relazione sulla gestione del medesimo bilancio del Consiglio di Amministrazione evidenziava un accumulo di dieci milioni di euro per “fatture non scontate” con conseguenti problemi di liquidità e ritardo nel pagamento dell'IVA per l'importo di euro 7.372.565,00;
, nella relazione al bilancio al 31-12-2015 del luglio 2016, pubblicata nel CP_3
dicembre 2016, il Collegio sindacale esprimeva giudizio critico sul bilancio e sull'informativa, con dichiarazione di impossibilità di formulare il rispettivo parere, altresì richiamando la sospensione delle linee di credito bancarie come riportata nella riunione del CdA del 15-12-2015;
-dalla fine dell'anno 2015 la società aveva posto in essere operazioni massive e coordinate atte a procrastinare i pagamenti dovuti e a utilizzare sistematicamente mezzi anormali di pagamento (cessioni di crediti), altri Istituti di credito ( Controparte_4
) avendo sospeso l'utilizzo degli affidamenti e rifiutato la rinegoziazione dei
[...]
contratti di mutuo;
conclusivamente richiedendo la revoca ex art. 67 l.fall. della rimessa confluita il 13-
pag. 3/18 6-2016 sul conto corrente 8310.82 in essere presso la Banca convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 219.589,63 o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio al saldo.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta espone che:
-non sussiste continuità fra la domanda di concordato, pubblicata il 31-12-2016 e dichiarata improcedibile il 27-3-2017, e la sentenza di fallimento del 6-7-2017, con conseguente erroneità del computo offerto dall'attore quanto al c.d. periodo sospetto;
-non sussistono i requisiti oggettivi di consistenza e durevolezza nella riduzione dell'esposizione debitoria della società, con onere al riguardo a carico del Fallimento attore;
-la rimessa è irrevocabile atteso l'automatismo nell'accredito dal conto effetti n.
8311.75;
-non sussisteva conoscenza effettiva dello stato di decozione alla data della rimessa, la sospensione delle linee di credito nei rapporti con la società avendo avuto carattere temporaneo, il bilancio al 31-12-2014 non essendo dirimente circa l'irreversibilità di un'ipotetica situazione di insolvenza trattandosi di società costituita nel 2013 e in fase di start up, irrilevante cronologicamente, infine, quanto dedotto dall'attore quanto al bilancio al 31-12-2015 attesa la pubblicazione soltanto nel dicembre 2016;
-alla data di pubblicazione della domanda di concordato il saldo negativo era pari ad euro 24.658,38, l'ammontare massimo dell'esposizione, al momento dell'apertura del concorso e avuto riguardo al semestre precedente, risultando pari ad euro 205.454,55; conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita con acquisizione ex art. 210 c.p.c. della copia del libro fidi nei rapporti fra le parti (e, nella specie, della “delibera del 14.09.2016, registrata nel libro fidi di MPS al numero 244503/2016” prodotta dalla convenuta con note del 5-7-
2022) e con assunzione di prova testimoniale (verbali di udienza del 20-10-2022 e del 28-
3-2023).
Con atto di intervento del 31-8-2023 si è costituita in giudizio la società CP_2
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare in
[...] Parte_1
pag. 4/18 liquidazione -omologato ex art. 129, comma 4, l.fall. con decreto del Tribunale di Trento del 24-5-2023 con previsione del trasferimento in favore dell'assuntore dell'intero attivo fallimentare, ricomprensivo delle azioni pendenti- facendo proprie le domande già spiegate dal e richiedendo la condanna dell'Istituto di credito convenuto al Parte_1
pagamento in proprio favore della somma di euro 219.589,63, oltre interessi.
Previa acquisizione altresì di C.T.U. (Relazione peritale del 18-3-2024), la causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione come da ordinanza del 4-10-2024 con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'individuazione del periodo semestrale ai fini di cui all'art. 67, comma 2, l.fall.
Il presente giudizio verte sulla domanda di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. della rimessa effettuata in data 13-6-2016 in favore dell'Istituto di credito convenuto.
Innanzitutto, quanto alla controversa inerenza della rimessa al periodo semestrale di cui all'art. 67, comma 2, cit. e alla retrodatazione degli effetti della dichiarazione del fallimento ex art. 69 bis l.fall., va osservato che, sulla base delle emergenze documentali di causa (doc. 2 att., pagg. 24, 41, 42 e 43), l'iscrizione del registro delle imprese della procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 5, l.fall. risale al 13-12-2016 (e quella della relativa proposta al 18-11-2016).
Detta domanda veniva dichiarata improcedibile con provvedimento del Tribunale di
Trento del 27-3-2017 (doc. 2 att., pagg. 23-24).
Seguiva in data 28-4-2017 l'iscrizione della presentazione di nuova domanda di concordato ex art. 161, comma 1, l.fall. (doc. 2 cit., pag. 23).
Con sentenza del 12-7-2017 il Tribunale di Trento, premettendo che “In data 27 aprile
2017 ha presentato domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 1°, Parte_1
l. fall.: ciò, all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento presentata dalla di Trento a seguito di segnalazione Parte_2
effettuata ex art. 7 l. fall. da questo Tribunale, all'atto della dichiarazione di improcedibilità di una precedente domanda di concordato con riserva pronunciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 6°, e 173 l. fall.” e richiamata la pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato del 27-4-2017, dichiarava il pag. 5/18 fallimento della società (docc. 3 e 4 att.).
In diritto deve osservarsi che “In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell'ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass. Sez.
1, 16/04/2018, n. 9290), ciò in applicazione dei principi già fatti propri dalla Suprema
Corte nel chiarire che la consecuzione costituisce “fenomeno di unificazione delle procedure che, sulla base degli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, consentono
l'applicazione, per interpretazione estensiva della disciplina dell'ultimo procedimento della serie, alle situazioni anteriori, si fondano sulla costanza di una correlazione logica tra le varie situazioni e sulla costanza dei due presupposti essenziali dei vari procedimenti: identità di qualificazione imprenditoriale;
identità di situazione di crisi qualificabile come insolvenza”; un mero intervallo di tempo tra due procedere non essendo tale da precludere l'operatività dell'istituto della c.d. consecuzione, quando la procedura successiva sia espressione della medesima crisi economica (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 26/06/1992; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 1, 02/06/1988, n.
3741).
La previsione di cui all'art. 69 bis l.fall. trova, inoltre, applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure, quale sviluppo processuale di una vicenda unitaria di insolvenza (v. anche Cass. Sez. 1,
07/10/2024, n. 26159: “In tema di concordato preventivo, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis
l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una
o più procedure minori e un fallimento finale, non essendo all'uopo decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura della procedura minore e il successivo fallimento, purché
pag. 6/18 si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure”; Cass. Sez. 6, 13/12/2022, n. 36354: “In tema di concordato "prenotativo" o
"in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione”).
Ciò premesso, nel caso concreto non revocabile in dubbio è che le procedure minori, ivi compresa quella risalente al dicembre 2016 e dichiarata improcedibile nel marzo 2017, così come quella successiva dell'aprile 2017, costituiscano, in uno alla dichiarazione di fallimento del luglio 2017, lo sviluppo processuale di un'unica situazione di dissesto.
In primo luogo, la stessa dichiarazione di fallimento ancora alle perdite registrate negli esercizi 2013 e 2014, in fase dunque altresì precedente alla prima domanda di concordato,
l'emersione dello stato di insolvenza (doc. 3 att.).
In secondo luogo, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento risulta che la proposizione di nuova proposta di concordato si è correlata alla dichiarazione di improcedibilità di quella precedente con contestuale segnalazione ex art. 7 l.fall. ad opera del Tribunale, cui ha fatto altresì seguito l'istanza presentata dalla Procura della
Repubblica di Trento, infine confluita nella dichiarazione di fallimento del luglio 2017.
Anche sotto un profilo strettamente processuale le vicende inerenti alle procedure minori precedenti si palesano, dunque, per un nesso consequenziale sulla base del medesimo stato di dissesto, che ha dato appunto luogo all'intervento del Tribunale ex art. 7 l.fall.
Vale, infine, considerare come del tutto esiguo e irrilevante appaia del resto lo iato temporale intercorso fra la dichiarazione di improcedibilità della prima domanda di concordato nel marzo 2017 e la presentazione della seconda nell'aprile 2017, ferma la contestualità fra la pronuncia di inammissibilità della seconda domanda e la sentenza di fallimento.
Risulta, pertanto, verificata nel caso de quo un'ipotesi di consecuzione delle procedure, con conseguente necessaria retrodatazione ex art. 69 bis l.fall. alla data di presentazione dell'iscrizione della prima domanda di concordato dei termini di cui all'art.
pag. 7/18 67, comma 2, l.fall., ciò comportando l'inerenza dell'operazione del 13-6-2016 al periodo semestrale rilevante ai fini de quibus (Cass. Sez. 1, 22/11/2013, n. 26215; Sez. 1,
12/11/2003, n. 17021).
3. Sui profili oggettivi dell'operazione per cui è causa.
In data 13-6-2016 l'esposizione debitoria della società nei confronti della Banca convenuta di cui al rapporto di conto corrente n. 8310.82, alla data dell'1-4-2016 pari ad euro 329.914,28, subisce una riduzione per l'importo di euro 219.589,63 a fronte dell'operazione di “giro effetti maturati dal c/c 8311,75” (doc. 5 att.).
La Banca convenuta afferma che “tali accrediti avvenivano in via automatica dal conto effetti 8311,75, indipendentemente dall'esito degli stessi”, altresì deducendo che
“la rimessa di cui il chiede la ripetizione non può essere revocata a meno che Parte_1
il non ne dimostri il buon fine, quale evento dedotto nella condizione Parte_1 dell'accredito” (comparsa di costituzione, pag. 6; cfr. doc. 2 conv.).
Gli elementi agli atti -nel delineare in specie un saldo negativo del primo all'1-7-2016 per euro 10.523,30, in temporalità prossima successiva all'operazione per cui è causa, e al 30-9-2016 per euro 20.058,12 (doc. 2 conv.), in mancanza peraltro di alcuna rimessa ulteriore oggetto di contestazione in detto frangente temporale (per il periodo fra luglio e settembre 2016 del resto evidenziandosi uscite per interessi e competenze e per il solo ammontare di euro 9.534,82: doc. 2 conv.)- integrano elementi sufficienti e dirimenti onde acquisire come dimostrato il buon fine degli effetti con consolidamento dell'accredito e, con esso, il perfezionarsi dell'evento determinante la revocabilità della rimessa.
A detta verifica è pervenuto altresì il Consulente nominato, la cui conclusione, in parte qua e salvo quanto a seguire, il Tribunale fa propria in quanto adeguatamente motivata (cfr. CTU del 18-3-2024, pag. 23: “l'eventuale addebito per mancato “buon fine degli sbf” avrebbe comportato un incremento della posizione debitoria per euro 219.589 del conto corrente ordinario (RISCHI A REVOCA); incremento debitorio che NON risulta dalla Centrale Rischi (fino al 31/03/2019, ultimo dato disponibile), come mostrato dal grafico sotto, a conferma del buon fine degli effetti”; cfr. anche doc. 13 att.).
La disamina dell'andamento del conto corrente n. 8310.82, nel registrare in via pag. 8/18 pressoché esclusiva operazioni di giroconto dal conto n. 8311,75 (doc. 5 att.; doc. 2 conv.; cfr. anche CTU, pagg. 19 e 64), dà altresì evidenza del vincolo funzionale fra i due rapporti bancari e con esso della mera natura contabile, accessoria e transitoria delle registrazioni nel secondo rapporto, sicché, in difetto del resto di alcuna specifica contestazione al riguardo da parte della Banca convenuta, l'unicità e inscindibilità dell'operazione determina che il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato dal saldo del conto corrente ordinario (scoperto), sul quale le anticipazioni sono confluite mediante “giroconto” (cfr. Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14321; Sez. 1,
20/06/2011, n. 13449).
Ciò precisato, il Tribunale fa proprie, in quanto sufficientemente motivate, le considerazioni peritali in ordine alla connotazione oggettiva dell'operazione, nella specie osservandosi che, nel periodo di interesse e, in particolare, nel mese di giugno 2016, hanno avuto luogo due operazioni di entità significativa a riduzione dello scoperto iniziale di euro 329.914,28, l'una per euro 44.695,06 il 7-6-2016 (estranea al periodo semestrale),
l'altra per euro 219.589,63 il 13-6-2016, quest'ultima oggetto di causa.
In particolare, il Consulente nominato ha evidenziato che “a valle di dette operazioni, solo gli addebiti (di minima entità) delle competenze implicano un aggravio dell'esposizione bancaria di ”, osservando inoltre che “dalla Centrale Parte_1
Rischi l'importo a debito comunicato dalla Banca è limitato al saldo di conto corrente nr. 831082 (agosto 2016: utilizzo per € 20.058) e non sono esposte altre parte debitorie sino a MARZO 2019 (ultima segnalazione della centrale rischi disponibile)” (CTU, pagg.
20 e 22).
In definitiva, dunque, con le operazioni de quibus e, in particolare, con quella del 13-
6-2016, per l'importo più rilevante, la Banca convenuta ha ridotto in via oltre che consistente durevole e invero pressoché conclusiva l'esposizione debitoria nei rapporti con la società.
Non può, pertanto, trovare applicazione nel caso de quo il limite frapposto dall'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., con l'ulteriore rilievo per cui il conto in oggetto registra nel periodo successivo mere operazioni di giro competenze e di rimborso interessi, delineandosi quindi, per il periodo sino alla data del 13-6-2016 compresa, movimenti diretti in sostanza al rientro dell'esposizione debitoria (cfr. anche Cass. Sez. 1,
pag. 9/18 11/12/2023, n. 34494).
Ricorrono, pertanto, i presupposti oggettivi della domanda di revocatoria spiegata da parte attrice.
4. Sulla scientia decoctionis.
Controversa fra le parti è, in particolare, la sussistenza del requisito soggettivo, i.e. la conoscenza dello stato di insolvenza della società in capo alla Banca convenuta al momento della rimessa.
Vale premettere che detto tema non è stato oggetto del quesito sottoposto al
Consulente, investito, invece, della disamina dei profili oggettivi relativi all'andamento del conto corrente. Reputa il Tribunale che le conclusioni svolte al riguardo dal
Consulente, esorbitanti il quesito, non possano essere comunque condivise e debbano essere disattese.
È principio consolidato in giurisprudenza che la prova della scientia decoctionis del convenuto, gravante sul fallimento attore ex art. 67, comma 2, l. fall., può essere data per presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens (Cass. Sez. 1, 18/04/2011, n. 8827; cfr. anche Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3081 del 08/02/2018), la misura della predetta diligenza dovendo intendersi riferita alla categoria di appartenenza del terzo e all'onere di informazione tipico del settore di operatività (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 04/02/2008) e il relativo onere probatorio risultando assolto laddove gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
A detti fini non è peraltro sufficiente una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, rendendosi necessario verificare la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di pag. 10/18 insolvenza (Cass. Sez. 1, 10/05/2006, n. 10800); nondimeno in giurisprudenza essendosi altresì precisato che “In tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la "scientia decoctionis" non può escludersi solo perchè, in sede di concessione di dilazione per il rimborso di un prestito, si sia tenuto conto delle aspettative degli organi sociali (manifestate nella relazione di accompagnamento al bilancio) della società successivamente dichiarata fallita, giacchè la banca ha disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentirle di verificare, in modo autonomo
e tecnicamente qualificato, il carattere realistico di tali aspettative, di per sé inidonee ad essere oggetto di valutazione nella ricerca degli indizi dello stato d'insolvenza” (Cass.
Sez. 1, 02/11/2017, n. 26061; Cass. Sez. 1, 29/07/2014, n. 17208), fermo, inoltre, che “la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sè, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della "scientia decoctionis", in quanto anche in questa situazione il creditore (nella specie, una banca) può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 22/01/2009).
Ciò posto la curatela ha dato prova di concreti collegamenti tra la banca convenuta e i sintomi di insolvenza della società, desumibili dai seguenti elementi.
Anzitutto dall'andamento del rapporto di conto corrente. Come già rilevato, con riguardo al periodo precedente alla rimessa del 13-6-2016 e, in particolare, a decorrere dall'aprile 2016, il rapporto ha visto in sostanza soltanto movimenti unidirezionali volti al rientro della società dalla esposizione debitoria.
In secondo luogo, sin dal gennaio 2016 la convenuta aveva provveduto alla CP_1
“sospensione con effetto immediato di tutte le linee di credito in oggetto” (doc. 6 att.), non rilevante il distinguo con eventuale revoca tenuto conto dell'efficacia immediata della sospensione e dell'estensione a tutti gli affidamenti (non soltanto a quello per cui è causa).
Vale, comunque, considerare come detta sospensione si sia consolidata nella pag. 11/18 successiva delibera della convenuta dd. 14-9-2016 che, alla luce degli CP_1
“sconfinamenti di rilievo” e “in assenza di dati aggiornati e del Bilancio ufficiale 2015”, ha determinato di “radiare la LDC 3 assegnando un fido temporaneo a rientro di c/c” in relazione alla “esposizione di cassa oltre interessi e commissioni del trimestre in corso” in definitiva con concessione di fido nei limiti della posizione debitoria in essere, ormai contenuta in euro 20.000,00 circa a fronte di quella dell'aprile 2016 superiore ad euro
300.000,00 (doc. 13 conv.).
La comunicazione del gennaio 2016 integra elemento concreto e diretto dimostrativo della conoscenza in capo all'istituto degli elementi rivelatori dello stato di insolvenza.
La sospensione operata dalla sin dal gennaio 2016 si accoda peraltro a quella CP_1
già posta in essere da altri Istituti di credito, nella specie ad opera del Banco BPM nel settembre del 2015, ossia in data prossima successiva al deposito del bilancio della società al 31-12-2014, depositato il 13-8-2015 (doc. 10 att.).
Non revocabile in dubbio è poi la conoscenza della Banca convenuta delle risultanze di detto ultimo bilancio, con evidenza di perdita di esercizio per euro 1.272.673,00
(peraltro in esito a diminuzione a fronte di nota di credito per management fee per 1,8 milioni di euro) ed erosione dell'intero capitale sociale (euro 300.000,00: doc. 2 att.); in definitiva non soltanto la ricostituzione del capitale sociale, ma la stessa continuità aziendale essendo dipesi dal versamento di capitale ulteriore da parte dell'azionista per euro 1.000.000,00 (doc. 7 att.).
Il bilancio al 31-12-2014 dava, inoltre, evidenza documentale dell'incapacità della società di assolvere ai debiti tributari (in particolare quanto a debito IVA maturato per euro 7.372.565,00).
La Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31-12-2014 rivelava altresì la incapacità di copertura dei costi e di conseguimento di redditività adeguata e la sussistenza di un problema di liquidità, l'organo di controllo prefigurando la possibile necessità anche per il futuro di ricorso ad operazioni finanziarie supportive di rilevante entità da parte dell'azionista (cfr. doc. 7 att, pag. 5). Del resto la Relazione del Collegio sindacale ha avuto quale precipuo oggetto la disamina con portata non esente da rilievi dubitativi e condizionali della stessa possibilità di continuità aziendale e di sostenibilità finanziaria dell'attività sociale.
pag. 12/18 Più complessivamente, dalla stessa Relazione è dato evincere l'individuazione da parte degli amministratori di soluzioni volte alla risoluzione delle problematiche in stretta connessione con l'eventuale supporto degli istituti bancari (doc. 7 att, pag. 5: “Gli amministratori ritengono che le problematiche riscontrate nel 2014 possano essere superate attraverso l'ottimizzazione del finanziamento del circolante, anche beneficiando della disponibilità di alcuni istituti di supportare lo sviluppo futuro del business, oltreché
l'incasso del contributo energivori per il 2014”). In definitiva le risultanze del bilancio al
31-12-2014 integravano elementi rivelatori dello stato di insolvenza, con enucleazione della eventuale possibilità di un loro superamento in necessaria dipendenza con il supporto degli istituti bancari, supporto nondimeno venuto meno già a partire dall'autunno 2015 (doc. 10 att.) e, quanto alla Banca convenuta, nel gennaio 2016 (doc.
6 att.).
Quanto all'affermazione del Consulente, peraltro del tutto esulante dal relativo incarico, secondo cui lo stato di decozione non potrebbe essere fatto risalire al 2014, la stessa è smentita dalla stessa sentenza di fallimento del luglio 2017, che ha ancorato alle perdite registrate sin dagli anni 2013 e 2014 l'indebitamento che ha determinato il dissesto
(doc. 3 att.).
La giustificazione poi di squilibri economici e finanziari in relazione all'attività di riassetto in esito all'acquisizione di due aziende in crisi (CTU, pag. 43) appare invero considerazione non conferente, se si considera che lo stato di insolvenza appare conseguito nel caso de quo precisamente in ragione della verificata criticità finanziaria della stessa operazione di acquisizione, già rivelatasi tale da determinare la perdita dell'intero capitale sociale e da richiedere una reintegrazione dello stesso, in uno alla prospettiva di continuità strettamente dipendente dal supporto del comparto bancario.
Non conforme alle risultanze di causa è peraltro l'asserzione per cui la Banca convenuta non avrebbe avuto informazioni circa l'andamento in essere della società nel corso dell'anno 2015 e nei primi mesi del 2016 (CTU, pag. 49), tenuto conto che la prova testimoniale ha diversamente rivelato la conoscenza della Banca convenuta quanto alla bozza di bilancio al 31-12-2015 sin dalla primavera del 2016, in fase comunque precedente all'operazione per cui è causa (cfr., in specie, con riguardo al capitolo 6 di cui alla seconda memoria istruttoria attorea “a seguito delle richieste di cui al capitolo
pag. 13/18 precedente, nel febbraio 2016 il dott. ed il signor , Persona_1 Persona_2
dipendenti della si recarono presso gli uffici della banca convenuta per Parte_1 consegnare ed esporre una bozza del bilancio d'esercizio al 31.12.2015 dalla quale emergeva la perdita di esercizio poi evidenziata nel bilancio definitivo pubblicato”, verbale di udienza del 28-3-2023, teste “non ricordo se era quella Testimone_1
la data, ma sì siamo andati una sola volta dalla siamo andati io e il Controparte_1
dipendente ; confermo che abbiamo consegnato la bozza di bilancio al Persona_2
31-12-2015, da cui risultava la perdita di esercizio, poi evidenziata nel bilancio finale definitivo”; ADR “non ricordo esattamente la data, ma verso marzo noi facevamo le visite alle banche”; ADR “credo che la sede dove ci siamo recati era quella di , CP_4
ma non ricordo esattamente;
non ricordo con quale funzionario abbiamo parlato;
era un ufficio molto piccolo credo a ”; cfr., sul capitolo sub n. 7 di cui alla seconda CP_4 memoria istruttoria attorea “la banca convenuta ebbe conoscenza dei risultati del bilancio
d'esercizio al 31.12.2015 nella primavera del 2016”, verbale di udienza del 28-3-2023, teste “sì, è vero;
a gennaio no, ma nella primavera sì, non ricordo Testimone_1
esattamente il mese, sicuramente nel mese di aprile tutti gli istituti di credito erano al corrente del risultato di esercizio;
noi ci aspettavamo una ricapitalizzazione azionaria, tutti la aspettavamo, visto che il capitale era di 300.000 euro mentre la perdita era milionaria”).
Seppur il teste abbia precisato il carattere marginale della posizione debitoria nei confronti della Banca convenuta e seppur abbia ascritto a soggetto terzo i contatti relativi alle informazioni trimestrali, risulta nondimeno acquisita idonea e sufficiente prova della conoscenza da parte degli Istituti di credito, fra cui quello convenuto, dei risultati dell'esercizio al 31-12-2015 quantomeno sin dall'aprile 2016, dimostrandosi, inoltre, il flusso comunicativo continuo e contingente (non rinviato al momento del deposito delle risultanze contabili), in coerenza del resto con le perdite già riscontrate al 31-12-2014 e tenuto conto dello specifico carattere finanziario delle criticità e di quello bancario dell'esposizione debitoria (cfr. verbale di udienza del 28-3-2023, teste Testimone_1
“non sono al corrente, in particolare la per noi era
[...] Controparte_1 marginale” ADR “con noi intendo ero direttore finanziario della società Pt_1 Pt_1 dall'ottobre 2014 al 31 dicembre 2016. Non ricordo in particolare della
[...] CP_1
pag. 14/18 ma tutti gli istituti di credito che lavoravano per noi ci chiedevano informazioni CP_1
regolarmente, soprattutto alla chiusura del periodo fiscale e quindi all'inizio dell'anno, verso marzo;
se qualcuno avesse chiesto informazioni a gennaio la risposta sarebbe stata di attendere marzo per avere una bozza del bilancio”; ADR “non ricordo esattamente la data, ma tutti chiedevano informazioni in forma regolare sullo stato finanziario della società; volevano sapere se l'azionista della Leali -gruppo Klasch intendeva capitalizzare l'azienda”).
Né valgono a contraddire siffatte risultanze le dichiarazioni del teste , Persona_2
invero non prive di carattere generico e vago (e in parte confutate quanto allo specifico episodio riportato dal teste , in ogni caso tali anch'esse da corroborare Tes_1
l'aggiornamento informativo trimestrale e, in particolare, nella primavera del 2016 nei rapporti con gli istituti di credito (cfr. verbale di udienza del 20-10-2022, teste Per_2
: “non ricordo telefonate di questo contenuto;
io ero operativo e non trattavo
[...]
della situazione oggettiva della Preciso che trimestralmente ogni banca con Parte_1
la quale avevamo affidamenti venivano messe a conoscenza delle risultanze dei report di fatturazione, ordini, versamenti ai vari enti”; “non ricordo ma posso dire che quando ci chiedevano consegnavamo ciò che veniva chiesto e doveva essere il sunto dei report trimestrali. Noi andavamo da tutte le banche ma non ricordo l'episodio nello specifico”).
Il teste ha, in particolare, confermato che le comunicazioni intervenivano con “tutte le banche”, fra cui, quindi, anche la convenuta, che del resto aveva già provveduto CP_1
nel gennaio 2016 alla sospensione delle linee di credito, per poi deciderne la revoca nel settembre 2016 (in data significativamente precedente il deposito del bilancio al 31-12-
2015, a conferma presuntiva ulteriore della relativa conoscenza in capo alla convenuta sin da una fase antecedente). Vale precisare che, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della convenuta, detta circostanza non è smentita dal contenuto della delibera della Banca del settembre successivo (doc. 13), che fa, infatti, riferimento alla mancata disponibilità del bilancio “ufficiale”, distinguo che fa presumere anch'esso la conoscenza invece dei dati di bilancio seppur non ancora depositati e, quindi, “non ufficiali”.
Del resto lo stesso andamento del conto corrente, con operazioni in rientro a partire dall'aprile 2016, concorre quale elemento presuntivo ulteriore a dimostrazione di detta conclusione.
pag. 15/18 Non soltanto, quindi, la convenuta ha in prima persona provveduto alla CP_1
sospensione delle linee di credito sin dal gennaio 2016, ma ha successivamente potuto conoscere in fase comunque precedente alla rimessa delle risultanze del bilancio al 31-
12-2015, queste ultime peraltro reiterando nella sostanza i profili di criticità già emersi in quello al 31-12-2014 e riproducendo altresì la proposta amministrativa di ricorso al credito bancario (o di rinegoziazione di quello in essere) e più complessivamente la prospettiva meramente condizionale della continuità aziendale della società, infine definitivamente esclusa dal Collegio sindacale attese le “molteplici significative incertezze” (doc. 8 att.).
Le osservazioni del Consulente, oltre che esulanti dal quesito sottoposto, elidono, quindi, in ogni caso la valutazione complessiva delle emergenze di causa, che comprovano come nel caso concreto i risultati del bilancio al 31-12-2015 e la situazione finanziaria fossero state portate a conoscenza della Banca convenuta sin dall'aprile 2016, prima della rimessa controversa.
Alla luce di tutto quanto sopra, sussistono indizi, gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) per ritenere che la Banca convenuta, operatore professionale dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche e strumenti conoscitivi, fosse a conoscenza, già all'epoca della rimessa oggetto di revocatoria, dello stato di insolvenza in cui versava la società, con conseguente dimostrazione della ricorrenza altresì del presupposto della scientia decoctionis.
La domanda di revocatoria della rimessa del 13-6-2016 deve, pertanto, trovare accoglimento.
In ordine al quantum oggetto di restituzione, lo stesso deve essere riconosciuto, in conformità al disposto di cui all'art. 70 l.fall., nei limiti della differenza fra l'ammontare massimo delle pretese nel periodo per cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza -nel caso in esame pari ad euro 230.112,93 alla data del 13-6-2016- e l'ammontare residuo all'apertura del concorso per euro 24.956,48 (cfr. CTU, pagg. 24 e seg.), con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione dell'importo finale di euro 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il proprio atto intervento del 31-8-2023, la parte intervenuta ha altresì documentato il decreto di omologa del 24-5-2023 della proposta di concordato pag. 16/18 fallimentare, non condizionato il trasferimento delle azioni revocatorie alla chiusura del fallimento (docc. 1 e 2), con conseguente sufficienza della definitività del decreto di omologa, in difetto di deduzione ad opera di alcuna delle parti circa l'interposizione di ricorso per cassazione (attesa l'assenza di opposizioni: doc. 2 cit.) e in mancanza, peraltro, di alcuna opposizione da parte del attore circa la richiesta di parte intervenuta Parte_1
di pronuncia in proprio favore (oltre che di qualsivoglia attività processuale da parte del
Fallimento dal 6-9-2023).
La convenuta è, dunque, tenuta al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
della somma pari ad euro 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate avuto riguardo al decisum secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in difetto di alcuna allegazione ad opera dell'intervenuta in ordine a specifiche previsioni al riguardo in sede di omologa, in applicazione della generale disciplina in punto di intervento e, quindi, per le sole fasi processuali dalla medesima espletata, nei valori minimi quanto alla fase istruttoria (euro 2.835,00) attesa la partecipazione ai soli incombenti peritali e nei valori medi per quella decisionale (euro 4.253,00), per il complessivo finale importo di euro
7.088,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge se e in quanto dovuti.
Tenuto conto del complessivo contegno processuale, in difetto di alcuna attività ad opera della difesa del sin dal 6-9-2023 e in mancanza peraltro di deposito di Parte_1
nota spese, sussistono analoghe gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'attore e la convenuta quanto alle fasi espletate dal primo.
Il compenso del C.T.U., come liquidato in corso di causa (decreto 17-6-2024), deve essere posto definitivamente a carico della convenuta, soccombente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza disattesa o assorbita,
pag. 17/18 1. revoca il pagamento indicato in motivazione e condanna la convenuta
[...]
pagare a parte intervenuta Controparte_1 Controparte_2 la somma di € 205.156,45, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta a Controparte_1
rimborsare a le spese di lite, liquidate in € 7.088,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore Parte_1
la convenuta
[...] Controparte_1
4. pone definitivamente il compenso del CTU come liquidato in corso di causa a carico della convenuta soccombente.
Così deciso in Trento, 14/03/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 18/18