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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 869/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Milano (est. Chirieleison), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Tedoldi e Stefania Volonterio, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 12/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
[...]
Controparte_1 rappresentate e difese dall'avv. Alberto Rosso, presso il cui studio in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, sono elettivamente domiciliate,
Liquidazione Giudiziale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferrari, presso il cui studio in Alessandria, via
Legnano n. 27, è elettivamente domiciliata,
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Casagli, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATI - I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 44502312/2024 dell'8.5.2024 con motivazione depositata e comunicata in data 8.7.2024, notificata in data 17.7.2024, così giudicare:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre 2020 e il 28 febbraio 2022, o in diverso periodo che verrà accertato, la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, presso le società convenute, con prevalenza per;
CP_1
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni descritte in narrativa in favore delle società convenute e prevalentemente in favore di;
CP_1
3. accertare e dichiarare che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Quadro A2 in base al CCNL applicabile alle attività di lavoro subordinato nel settore
Industria Chimica o alla diversa qualifica meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale;
4. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento datato 22 novembre 2021 anche per difetto di forma scritta;
5. accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, con effetto dal 1° marzo 2022;
6. accertare e dichiarare le condotte illecite tutte tenute dal datore di lavoro e illustrate in narrativa;
Con
7. per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare e in solido a pagare CP_1 CP_ e/o risarcire e/o indennizzare alla ricorrente e/o all' a tutte le differenze retributive e contributive dovute dal 3 novembre 2020 al 28 febbraio 2022, nonché al pagamento integrale degli stipendi rideterminati per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e delle prime tre settimane di gennaio 2021, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.F.R., indennità integrative ed emolumenti tutti dovuti in base al CCNL applicabile al settore farmaceutico, in base alla qualifica e all'inquadramento accertati;
b. le indennità di cessazione del rapporto per giusta causa e di mancato preavviso, nella misura prevista per legge, oltre ai contributi dovuti;
c. i danni tutti per omessa o insufficiente contribuzione e per mancata percezione della Naspi;
d. i danni tutti per spese, anche legali, affrontate dalla ricorrente;
e. i danni tutti, anche non patrimoniali, da liquidare anche in via equitativa, per gli illeciti commessi dal datore di lavoro e di cui in narrativa.
pag. 2/19 Vinte le spese anche per il precedente grado di giudizio”.
Appellate e società Controparte_1 Controparte_1 semplice: “Nel merito.
Rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Milano, Sezione Lavoro, n. 2312/2024 dell'8.5.2024 confermandone integralmente il dispositivo per le causali di cui alla parte motiva del presente atto dandosi per integralmente richiamate e trascritte le allegazioni, istanze, deduzioni e conclusioni delle odierne convenute in primo grado.
In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie per essere comunque i capitoli indicati inammissibili in quanto documentali, in parte irrilevanti e valutativi, in parte generici.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A se dovute per legge nonché di veriori a titolo risarcitorio ove a ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 cpc.”.
Appellata Liquidazione Giudiziale “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, n. 2312/2024 dell'8.5.2024 con motivazione depositata e comunicata in data 08.07.2024, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie per violazione dell'art. 244 cpc e per essere comunque i capitoli indicati inammissibili in quanto in parte documentali, in parte irrilevanti, in parte espositivi e valutativi, in parte generici. con vittoria di spese”.
CP_ Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in I grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95
Spese, diritti ed onorari come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n.
pag. 3/19 9441/2023 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, Controparte_1 [...] CP_ ed ha respinto le domande della ricorrente, Controparte_4 compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere stata formalmente assunta il 22 gennaio 2021 come impiegata di 1° livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo il CCNL Impiegati Agricoli presso Controparte_2
- che il rapporto era stato preceduto da un contratto di collaborazione occasionale con la stessa società dal 31 ottobre 2020, cui aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di lavoro subordinato;
- di avere svolto, per tutta per tutta la durata del rapporto lavorativo, mansioni diverse e di ben superiore livello, riconducibili alla categoria di quadro, anche in favore di e di Società Agricola CBD Italian Factory s.s.; Controparte_1
- che sussisteva una situazione di codatorialità in capo a tutte le convenute, appartenenti ad un unico gruppo facente capo al dr. Per_1
- che, anche in ragione della gestione unitaria del dr. l'attività Per_1 lavorativa della ricorrente veniva svolta per tutte e tre le società del gruppo in una sovrapposizione senza distinzione alcuna;
- di non avere ricevuto la retribuzione da luglio 2021 e di essere stata vittima, da allora, di condotte vessatorie e mobbizzanti;
- che, stante la situazione intollerabile in cui si era ritrovata, con comunicazione n. 20220225112343618 del 25 febbraio 2022, presentata a mezzo del patronato, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa con decorrenza dall'1 marzo 2022;
- di avere presentato richiesta di Naspi il 13 aprile 2022, che, tuttavia, era stata CP_ respinta dall' il successivo 20 aprile, con la motivazione che “La domanda naspi è stata riesaminata e respinta per tardiva presentazione della domanda, in quanto il rapporto di lavoro con WAYLAND ITALIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA è cessato in data 22/11/2021”;
- di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione scritta di licenziamento;
- di avere già sottoposto al Tribunale di Milano la presente vicenda (causa rubricata al n. 5622/2022 R.G.), ma che tale giudizio si era concluso con una pronuncia di inammissibilità;
- di essersi insinuata nel passivo della Liquidazione Giudiziale di
[...]
(L.G. n. 2/2022 del Tribunale di Alessandria), nel quale Controparte_2 era stata ammessa “per euro 3.657,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92”;
- di avere proposto opposizione allo stato passivo;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito:
pag. 4/19
1. accertare e dichiarare che, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre
2020 e il 28 febbraio 2022, o in diverso periodo che verrà accertato, la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, presso le società convenute, con prevalenza per;
CP_1
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni descritte in narrativa in favore delle società convenute e prevalentemente in favore di;
CP_1
3. accertare e dichiarare che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Quadro A2 in base al CCNL applicabile alle attività di lavoro subordinato nel settore Industria Chimica o alla diversa qualifica meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale;
4. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento datato 22 novembre 2021 anche per difetto di forma scritta;
5. accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, con effetto dal 1° marzo 2022;
6. accertare e dichiarare le condotte illecite tutte tenute dal datore di lavoro
e illustrate in narrativa;
Con 7. per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare e in solido a CP_1 CP_ pagare e/o risarcire e/o indennizzare alla ricorrente e/o all'
a. tutte le differenze retributive e contributive dovute dal 3 novembre 2020 al 28 febbraio 2022, nonché al pagamento integrale degli stipendi rideterminati per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e delle prime tre settimane di gennaio 2021, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.F.R., indennità integrative ed emolumenti tutti dovuti in base al CCNL applicabile al settore farmaceutico, in base alla qualifica e all'inquadramento accertati;
b. le indennità di cessazione del rapporto per giusta causa e di mancato preavviso, nella misura prevista per legge, oltre ai contributi dovuti;
c. i danni tutti per omessa o insufficiente contribuzione e per mancata percezione della Naspi;
d. i danni tutti per spese, anche legali, affrontate dalla ricorrente;
e. i danni tutti, anche non patrimoniali, da liquidare anche in via equitativa, per gli illeciti commessi dal datore di lavoro e di cui in narrativa”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, e Controparte_1 [...]
hanno contestato la fondatezza delle Controparte_1 deduzioni e domande avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Liquidazione Giudiziale ha chiesto di Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità, e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande proposte nei suoi confronti, stante la competenza funzionale del giudice fallimentare in relazione alle controversie che incidono sul patrimonio del fallito, ivi comprese le azioni di mero accertamento, se costituiscono la premessa di una pretesa da far pag. 5/19 valere nei confronti della massa. Ha insistito anche per il rigetto nel merito delle domande, in quanto infondate. CP_ L' ha concluso chiedendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente relative all'invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile ed il periodo interessato nel rispetto della prescrizione. Il giudice di prime cure ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda di accertamento della , sollevata dalla Parte_3
osservando che la Controparte_4 citazione in giudizio della Liquidazione Giudiziale era stata effettuata ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, non essendo state formulate domande di condanna di alcun genere nei confronti della stessa.
Nel merito ha rigettato il ricorso per difetto di allegazione e di prova delle circostanze di fatto che avrebbero dovuto costituire fondamento delle domande formulate dalla ricorrente.
Richiamata giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti per l'individuazione di un'ipotesi di codatorialità, implicante l'esistenza di un gruppo di imprese con unicità di centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in particolare dei rapporti lavorativi, il Tribunale ha osservato che la ricorrente si era limitata a dedurre “che le tre società convenute fanno parte di un gruppo societario facente capo ad un unico soggetto, il sig. , circostanza, questa, ritenuta del tutto Per_1 neutra ai fini dell'accertamento della codatorialità. Il primo giudice, inoltre, ha valutato del tutto generiche, oltre che contraddittorie, le deduzioni relative allo svolgimento dell'attività lavorativa in maniera promiscua per le convenute.
Ha, poi, osservato che “dall'esame della documentazione in atti non emerge alcun principio di prova relativo allo svolgimento di attività lavorativa per CP_1
, mentre vi sono sporadiche tracce documentali dello svolgimento in favore
[...] della società limitatamente al mese di marzo 2021, delle attività di CP_2 raccordo con lo studio di consulenza del lavoro di cui al capitolo 7 del ricorso (docc.
15-18, fascicolo ricorrente). Vi è poi documentazione in atti che dimostra lo svolgimento di attività “segretariali” o commerciali in favore di ”. CP_1
Ha ritenuto “dirimente […] in ogni caso il fatto che sia stata la stessa ricorrente ad avere negato in sede stragiudiziale quanto in questa sede affermato a fondamento del ricorso circa la necessità di imputare l'attività lavorativa a più datori di lavoro”.
Ciò in quanto aveva “sollecitato l'intervento degli Parte_1 ispettori lamentando la fittizietà dell'assunzione in ed affermando di non CP_2 avere svolto per tale società alcuna attività, avendo viceversa lavorato unicamente per , nonché inviato il 14 settembre 2021 una diffida a CP_1 CP_2
pag. 6/19 società agricola a r.l. e a nella quale “aveva espressamente Controparte_1 contestato che la fosse società “interposta”, “giacché la prestazione di CP_2 lavoro è stata resa per e nell'interesse della società famaceutica B.Pharma, sotto le direttive del sig. . Persona_2
In tale condotta il Tribunale ha ravvisato una “contraddittorietà che indebolisce ulteriormente la ricostruzione di cui all'odierno ricorso”. Per altro verso, il giudice di prime cure ha sottolineato come le tre società convenute avessero oggetti sociali differenti: e Controparte_2
svolgevano, infatti, attività di Controparte_1 natura agricola, mentre . Controparte_5
Inoltre, al di là della riconducibilità delle società al medesimo soggetto, non erano stati forniti idonei chiarimenti circa la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, “ossia di una struttura organizzativa e produttiva unica, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese nel gruppo al fine di perseguire obiettivi comuni ed in particolare della utilizzazione contemporanea delle prestazioni da parte delle varie società al fine di realizzare detti obiettivi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi Parte_1
a tre motivi.
Con il primo motivo denuncia errore del Tribunale nell'escludere la codatorialità tra le tre società, in violazione dei consolidati principi di diritto che configurano tale codatorialità quando lo stesso dipendente presti contemporaneamente e promiscuamente servizio per diversi datori di lavoro (nel caso di specie riconducibili alla figura del dr. , mentre l'“unicità della Per_1 struttura organizzativa e produttiva”, l'“integrazione delle attività esercitate” e il
“coordinamento tecnico amministrativo e finanziario” tra imprese sono presupposti della diversa figura della “unicità di centro di imputazione”. Si duole che il primo giudice abbia commesso un errore di inquadramento giuridico, confondendo e sovrapponendo figure giuridiche diverse, con ciò ponendo a carico dell'allora ricorrente un onere probatorio, riguardante i presupposti dell'unicità di centro di imputazione, che nulla avevano a che fare con la codatorialità, invece pianamente allegata e dimostrata per tabulas, oltre che mai specificamente contestata ex adverso.
Evidenzia che, affinché si abbia codatorialità, non è necessario che vi siano
“unicità della struttura organizzativa e produttiva”, “integrazione delle attività esercitate” o “coordinamento tecnico amministrativo e finanziario” tra le imprese che hanno svolto il ruolo simultaneo di datore di lavoro e neppure è necessario che tra dette imprese si configuri “un gruppo”, di fatto o di diritto, essendo sufficiente che
“lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così
pag. 7/19 che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
dall'unicità del rapporto consegue che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c.”.
Deduce che, nel caso in esame, era fatto documentalmente provato e non contestato che l'appellante era stata formalmente assunta dalla sola
[...]
ma che aveva prestato la propria attività lavorativa, Controparte_2 contemporaneamente e promiscuamente, anche per Controparte_6 [...]
, società tutte riconducibili ad Controparte_1 [...]
dal momento che: Per_3
- era detenuta al 100% da CP_2 Controparte_2 CP_2
che, a sua volta, era ed è Controparte_1 amministrata da e aveva pressoché identico Persona_3 oggetto sociale rispetto a quello di CP_2 Controparte_2
[...
- aveva e ha come Controparte_1 Persona_3 amministratore unico, avendo ad oggetto attività farmaceutica ed essendo integralmente posseduta dal medesimo Persona_3
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le tre società avevano sempre svolto attività complementari se non sovrapponibili, poiché la pretesa “attività agricola” della decotta aveva ad Controparte_2 oggetto principale “la coltivazione agricola di canapa e/o cereali, le attività di manipolazione, essicazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione aventi per oggetto prevalentemente i prodotti ottenuti dalla coltivazione sia in campo aperto che in serre”; e la cannabis era posta alla base dei preparati di Controparte_1
Con il secondo motivo lamenta omesso esame e completo travisamento dei fatti allegati e della documentazione in atti che – si sostiene - proverebbero l'attività lavorativa dell'appellante prestata a favore di tutte le società appellate, gestite dal dr. Per_1
Critica la pronuncia per una lettura superficiale dei documenti versati in atti, oltre che per il diniego di istruttoria orale sulle circostanze specificamente dedotte nel ricorso introduttivo.
Ribadisce di avere svolto attività lavorativa ogni giorno, indifferentemente, promiscuamente e cumulativamente per tre soggetti, in particolare svolgendo per attività corrispondenti a mansioni ben superiori a quelle di Controparte_1 mera segretaria. Il tutto secondo le direttive del dr. Signorini.
Sottolinea che, pur essendo stata formalmente assunta da
[...]
aveva svolto attività prevalente per ed Controparte_2 Controparte_1 era inserita nell'organigramma di quest'ultima società in plurime e rilevanti posizioni certo non meramente “segretariali”.
pag. 8/19 In particolare, si era occupata della messa in opera della produzione di due linee di prodotti, dermocosmetica e dermoveterinaria, con gestione dei fornitori e delle negoziazioni, della revisione dei contratti e del rifacimento dei listini;
si era fatta carico in prima persona anche del progetto di lancio di un farmaco equivalente al farmaco SA, che voleva produrre e immettere sul mercato, Controparte_1 occupandosi di collazionare i documenti necessari e interfacciandosi continuamente con la Di EN Regulatory Affairs, società leader nel settore della consulenza regolatoria, per tutti gli adempimenti necessari a svolgere correttamente la procedura;
aveva, inoltre, diretto le operazioni per la registrazione dei marchi
BY, CA e CP_1
Con il terzo ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale escluso, senza motivazione alcuna, qualsivoglia istruttoria orale, non avendo ammesso le prove per interrogatorio formale e per testi ritualmente e tempestivamente richieste dall'odierna appellante, volte a confermare che l'attività lavorativa veniva svolta da quest'ultima, sotto le direttive del dr. Signorini, per tutte le società appellate e con le mansioni descritte in atti.
Sulla base dei motivi esposti, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed istanze ritenute assorbite dal Tribunale, l'appellante ha Parte_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutte le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il
Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
ha agito per l'accertamento della sussistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro con le tre società appellate, da considerarsi codatrici dell'appellante, secondo lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa.
Nel dar conto molto brevemente dell'evoluzione giurisprudenziale circa la costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si evidenzia che l'iniziale approccio della giurisprudenza ha valorizzato le frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all'elusione delle norme imperative (ad esempio, in relazione al requisito occupazionale rilevante per la tutela c.d. reale o all'ampiezza dell'obbligo di repechage) ed ha dato rilievo all'impresa unica sottostante al gruppo.
pag. 9/19 Successivamente, anche sulla scia della nozione di “direzione e coordinamento di società” introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza con il peso attribuito dall'ordinamento eurounitario alla nozione di gruppo di imprese, è stata ammessa la codatorialità anche in riferimento a gruppi genuini e fortemente integrati, in cui “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (così Cass., 24 marzo 2003 n. 4274). Secondo la sistemazione dogmatica accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, dunque, “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione” (così.
Cass., 9 gennaio 2019 n. 267; in termini cfr. Cass., 27 giugno 2024 n. 17736; Cass., 8 agosto 2024 n. 22509).
Poste queste brevi premesse di inquadramento della fattispecie, è pacifico in fatto che e Controparte_2 Controparte_1 [...]
semplice erano parte di un unico gruppo Controparte_1 societario ed operavano in modo fortemente integrato sotto la direzione del dr.
Per_1
Dalla documentazione in atti emergono, inoltre, plurimi elementi convergenti a comrpova del fatto che le prestazioni lavorative dell'odierna appellante venivano utilizzate in modo promiscuo in favore non solo della formale datrice di lavoro ma anche di Controparte_2 Controparte_1
[...]
Significativa è, innanzitutto, la circostanza che risulti Pt_1 Parte_1 inserita nell'organigramma aziendale di in una pluralità di ruoli Controparte_1 attinenti a settori nevralgici della società: responsabile del dipartimento acquisti;
responsabile della segreteria di direzione (struttura di staff); componente del dipartimento contabilità e finanza;
supporto del responsabile del dipartimento produzione;
supporto del dipartimento commerciale (cfr. organigramma allegato sub doc. 28 fascicolo appellante di primo grado). La documentazione in atti comprova altresì che l'appellante curava i rapporti con i distributori dei prodotti di cui inviava listini Controparte_1 prezzi e materiale di presentazione dei prodotti e con cui si accordava per pag. 10/19 fatturazione e pagamenti (cfr. docc. 19 e 20 fascicolo appellante di primo grado).
L'appellante si occupò anche, sempre per conto di del Controparte_1 progetto relativo all'introduzione sul mercato di un farmaco equivalente del farmaco
SA (cfr. doc. 22 fascicolo appellante di primo grado).
Nell'espletamento delle attività anzidette l'appellante utilizzava un account di ( ) che, secondo quanto dalla stessa Controparte_1 Email_1 allegato (e non contestato dalle controparti), era stato attivato il 18 febbraio 2021 ed era andato ad affiancarsi a quello sino ad allora utilizzato per l'attività svolta in favore della formale datrice di lavoro Controparte_2
. Email_2
Sintomatico dell'inserimento di nella struttura Parte_1 organizzativa di e della sottoposizione alle direttive della Controparte_1 società è anche la email inviata in data 17 maggio 2021 da Testimone_1
(CEO di all'appellante e, in copia conoscenza, al
[...] Controparte_1 responsabile del dipartimento marketing della stessa società, , e al Testimone_2 responsabile del dipartimento scientifico, (cfr. doc. 26 fascicolo Testimone_3 appellante di primo grado).
In tale email, con oggetto “documenti standard e attività per il go CP_1 to market online”, il CEO di oltre a ringraziare Controparte_1 [...]
“per la gestione delle mille attività”, le chiede aggiornamenti sulle Parte_1 presentazioni dei prodotti di ed in particolare, “oltre a vedere i Controparte_1 prezzi di competitor creme BY e prodotti per animali e spese di spedizione”, di
“controllare per favore: Con
- l'ultima versione presentazione prodotti con la parte di su aloe e Tes_3
e la pagina finale con i dati di e farla in inglese;
CP_1
- certificazione GACP registro aziende agricole già vista con e rimasta Tes_3 ancora aperta;
- email mandata a Balassone per girare le utenze per banca etc… da chiudere
- scegliere tu un ufficio 150 mq due stanze ufficio in centro costo meno di €
2.000, una sala riunione, una stanza 30 mq max per magazzino prodotti per e- commerce altre esigenze!
- sentire susana per andare avanti su parte B2B per inserire ordini agenti/clienti e aprire due città Oporto e Lisbona”, invitandola ad avvalersi del supporto dei responsabili del dipartimento marketing e del dipartimento scientifico della società (“Per quanto sopra avvaliti del supporto, ognuno per le proprie aree di pertinenza e competenza, di e che ci leggono in copia”). Tes_3 Tes_2
Dalle risultanze documentali richiamate emerge dunque in modo univoco, ad avviso del Collegio, che ha prestato attività lavorativa in Parte_4 favore e secondo le direttive di (oltre che in favore e secondo Controparte_1
pag. 11/19 le direttive della formale datrice di lavoro , al fine Controparte_2 di soddisfare l'interesse del gruppo di cui facevano parte entrambe le società.
La stessa sentenza di primo grado, invero, riconosce che “vi è poi documentazione in atti che dimostra lo svolgimento di attività “segretariali” o commerciali in favore di (docc. 20-22)”. CP_1
Si ritiene, in sintesi, che le evidenze documentali esaminate siano idonee a dimostrare la contitolarità del rapporto di lavoro di in capo a Parte_1
(ora in liquidazione giudiziale) e a Controparte_2 [...]
senza necessità di ulteriore attività istruttoria. CP_1
Per contro, reputa il Collegio che l'appellante non abbia allegato fatti, né offerto mezzi di prova, idonei a dimostrare l'imputabilità del rapporto di lavoro anche a , sicché le domande Controparte_1 svolte nei confronti di quest'ultima devono essere respinte.
Dalla codatorialità discende la responsabilità solidale di tutti i fruitori dell'attività lavorativa per le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dal momento che è in Controparte_2 liquidazione giudiziale dal 25 ottobre 2022, dei crediti azionati dall'odierna appellante in relazione al rapporto di lavoro risponde nella presente sede la sola
Controparte_1
Tanto premesso, procedendo all'esame delle pretese della lavoratrice, non si ritiene fondata la domanda di inquadramento nella categoria di Quadro A2 in base al CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica e di riconoscimento delle connesse differenze retributive.
è stata assunta con mansioni di impiegata ed Parte_1 inquadramento al 1° livello CCNL per gli Impiegati Agricoli (cfr. lettera di assunzione allegata sub doc. 9 fascicolo appellante di primo grado).
Parte appellante non ha chiarito i presupposti in forza dei quali la stessa rivendica l'applicazione del CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico- farmaceutica: non ha, infatti, allegato (ancor prima che provato) che Controparte_1
o applicassero detto contratto collettivo ai
[...] Controparte_2 propri dipendenti o che aderissero alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto o che lo avessero comunque recepito. Pertanto, in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, la stessa non può che essere respinta.
Il rigetto della domanda si impone anche per l'ulteriore considerazione – che costituisce autonoma ratio decidendi, in sé idonea a sorreggere la decisione – che le allegazioni inerenti alle mansioni svolte dall'appellante non valgono, anche ove dimostrate, a fondare il diritto all'inquadramento nella categoria dei quadri.
Come noto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
pag. 12/19 lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. ex multis Cass. 27 settembre 2010 n.
20272). Ciò posto, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle Con mansioni svolte dall'odierna appellante sono le seguenti: “
7. Per e la CP_2 ricorrente si è occupata per lo più di saldare i fornitori e di coordinare le comunicazioni sia con lo studio legale esterno che con la banca di appoggio per i pagamenti da effettuare, ma si è occupata altresì di fornire alla signora , che CP_7 si occupava dell'elaborazione delle buste paga per (v. docc. 15-18), i dati CP_2 relativi alle ore di lavoro dei dipendenti.
8. Per la principale società del dott. , l'attività lavorativa Per_1 CP_1 della ricorrente è sempre stata molto più ampia e impegnativa: oltre alla normale attività di segreteria, la ricorrente si è occupata della messa in opera della produzione di due linee di prodotti, dermocosmetica e dermoveterinaria, con gestione dei fornitori e delle negoziazioni, della revisione dei contratti, al rifacimento dei listini, ecc. (docc. 19, 20, 21), facendosi carico in prima persona – essendo, d'altra parte,
l'unica ad avere contezza dei processi regolatori in ambito farmaceutico – anche del progetto di lancio di un farmaco equivalente al farmaco, che voleva CP_1 produrre e immettere sul mercato, occupandosi di collazionare i documenti necessari e interfacciandosi continuamente con la Di EN Regulatory Affairs, società leader nel settore della consulenza regolatoria, per tutti gli adempimenti necessari a svolgere correttamente la procedura (doc. 22). La ricorrente, coordinandosi con il noto Studio brevettuale BA e , ha anche diretto le operazioni per la Per_4 registrazione dei marchi BY, CA e (doc. 23)”. CP_1
A mente dell'art. 2, comma 1, legge 13 maggio 1985 n. 190, la categoria dei quadri è costituita dai lavoratori che “pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”.
Il comma 2 del citato art. 2 stabilisce che “i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa”.
In attuazione di tale norma, il CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, invocato da parte appellante, ha disposto che “le caratteristiche indispensabili della qualifica dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Impresa, dalla responsabilità di unità
pag. 13/19 organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'impresa” (cfr. CCNL allegato sub doc. 47 fascicolo appellante di primo grado).
Dal raffronto tra le mansioni, come dedotte dalla stessa appellante, e la declaratoria contrattuale si evidenzia il difetto, nelle prime, di alcuni dei tratti essenziali e qualificanti della categoria dei quadri, quali “la responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale” e lo svolgimento di funzioni connotate da “ampia autonomia e discrezionalità”.
Si rivela, pertanto, superfluo l'espletamento di attività istruttoria sul punto, atteso che, ove anche confermate, le circostanze allegate da parte appellante non potrebbero comunque condurre all'accoglimento della domanda.
Neppure merita accoglimento, ad avviso del Collegio, la domanda di accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro dal 3 novembre 2020, a fronte dell'assunzione dell'appellante alle dipendenze di Controparte_2 in data 22 gennaio 2021 (cfr. doc. 9 fascicolo appellante di primo grado).
E' pacifico in causa che da novembre 2020 sino alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato nel gennaio successivo, tra e Parte_4
è intercorso un rapporto di collaborazione Controparte_2 autonoma (cfr. doc. 7 fascicolo appellante di primo grado).
Nel ricorso introduttivo del giudizio non sono formulate puntuali deduzioni in ordine alle modalità esecutive di detto rapporto di collaborazione, né sono allegate circostanze idonee a dimostrare che, nel suo concreto atteggiarsi e a dispetto del nomen iuris voluto dalle parti, esso sia stato connotato dai tratti tipici della subordinazione, ossia dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Né appare decisivo, nel senso voluto dall'appellante, il fatto che nel contratto di assunzione di alle dipendenze di Parte_4 [...] le parti abbiano concordato che “il periodo di prova è da Controparte_2 considerarsi superato, in quanto la signora ha già svolto la medesima mansione Pt_1 presso questa azienda con contratto di collaborazione nel mese di Dicembre 2020”: l'identità della mansione (con esonero dal periodo di prova) non equivale ad identità delle modalità esecutive del rapporto e non è, dunque, sufficiente a dimostrare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato da data antecedente alla sua formalizzazione.
E', invece, fondata la domanda di accertamento della nullità, per difetto di forma scritta, del licenziamento asseritamente intimato da Controparte_2
a in data 22 novembre 2021, atteso che il
[...] Parte_4 licenziamento non risulta essere mai stato comunicato per iscritto alla lavoratrice.
pag. 14/19 Né alla mancanza di forma scritta del licenziamento (atto avente natura recettizia) può sopperire la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata dalla società al Ministero del Lavoro in data 25 novembre 2021 (cfr. doc. 9 fascicolo Liquidazione Giudiziale di primo grado), non essendo dimostrato – CP_2
e in verità neppure allegato - che detta comunicazione era stata inoltrata anche alla lavoratrice (in argomento cfr. Cass., 19 giugno 2006 n. 14090: “la comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento”).
In quanto nullo e privo di effetti, il licenziamento è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, che è proseguito sino a quando è intervenuto un valido atto estintivo, rappresentato dalle dimissioni comunicate da con Parte_1 decorrenza 1 marzo 2022 (cfr. doc. 45 fascicolo appellante di primo grado).
In forza della perdurante vigenza del rapporto, quindi, l'appellante ha diritto alle retribuzioni maturate sino al 28 febbraio 2022.
lamenta di non aver percepito da luglio 2021 le Parte_1 retribuzioni, di cui rivendica il pagamento, e deduce, altresì, che l'inadempimento datoriale all'obbligo retributivo, nei termini indicati, costituisce giusta causa di dimissioni.
Controparte_8 non hanno offerto alcuna prova del pagamento delle retribuzioni
[...] relative ai mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, sicché Controparte_1
(contitolare del rapporto di lavoro e responsabile solidale delle obbligazioni da esso discendenti) è tenuta a corrispondere all'appellante le anzidette retribuzioni, nonché
i ratei di mensilità aggiuntive maturati nello stesso periodo ed il trattamento di fine rapporto, parimenti non corrisposto.
L'omesso versamento della retribuzione per otto mesi costituisce, inoltre, rilevante inadempimento del datore di lavoro agli obblighi fondamentali discendenti dal rapporto, di gravità tale da integrare giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto dell'appellante di percepire anche l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
In sintesi, va condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
le retribuzioni per i mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, i ratei di Parte_1 mensilità aggiuntive relativi allo stesso periodo, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolati sulla base del livello di inquadramento, del CCNL e dell'orario di lavoro indicati nel contratto individuale di lavoro (1° livello del CCNL Impiegati Agricoli;
orario di lavoro a tempo pieno), oltre ad interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulle somme anzidette.
pag. 15/19 rivendica, infine, il risarcimento del danno in Parte_1 relazione ad una pluralità di asseriti inadempimenti datoriali (danno da mancata trasmissione del CUD.; danno non patrimoniale da mobbing; danno da mancata rifusione delle spese sostenute per lo smart working; danno da perdita della Naspi;
rifusione delle spese legali sostenute tra settembre 2021 e febbraio 2022).
Il Collegio ritiene fondata unicamente la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita della CP_9 CP_ L'appellante, infatti, non ha potuto beneficiare della Naspi poiché l' ha reputato tardiva la domanda dalla stessa presentata, avendo assunto quale data di cessazione del rapporto di lavoro (da cui decorre il termine per la presentazione della domanda) la data indicata da nella Controparte_2 comunicazione di cessazione inviata al Ministero (22 novembre 2021), comunicazione che, come accennato, non è stata portata a conoscenza della lavoratrice.
, nello specifico, ha presentato domanda di Naspi il 13 Parte_1 CP_ aprile 2022, che è stata respinta dall' il successivo 20 aprile “per tardiva presentazione della domanda, in quanto il rapporto di lavoro con WAYLAND ITALIA
SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA è cessato in data 22/11/2021 e anche i contributi sono stati versati fino a quella data, mentre nella domanda lei ha indicato la data 28/2/2022” (cfr. doc. 46 fascicolo appellante di primo grado).
La “tardiva presentazione della domanda” di che ne ha determinato il CP_9 rigetto con conseguente perdita del trattamento (cui l'appellante avrebbe avuto altrimenti diritto), è imputabile, per quanto esposto, ad inadempimento colpevole del datore di lavoro che, da un lato, ha comunicato agli enti la cessazione del rapporto in forza di un licenziamento nullo e privo di effetti e, dall'altro, ha omesso di informare la lavoratrice dell'invio di tale comunicazione, così pregiudicandone la posizione rispetto alla fruizione della CP_9 va, quindi, condannata a risarcire all'appellante il Controparte_1 danno da perdita della Naspi, liquidato in misura pari all'ammontare dell'indennità non percepita.
Le restanti pretese risarcitorie di non possono, Parte_4 invece, trovare accoglimento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing, va brevemente premesso che il mobbing, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la pag. 16/19 vittima dal gruppo (cfr., per tutte, Corte Costituzionale, sentenza 10 dicembre 2003
n. 359).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico- fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass. 21 maggio 2011 n.
12048; Cass. 26 marzo 2010 n. 7382; Cass. 6 agosto 2014 n. 17698; Cass. 10 novembre 2017 n. 26684).
Alla base della responsabilità per mobbing si pone l'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità
e i diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost..
Poste queste brevi premesse di inquadramento generale, con riferimento al caso di cui si controverte il Collegio ritiene che, già sul piano assertivo, la prospettazione dei fatti offerta dall'odierna appellante non sia idonea ad integrare gli estremi del mobbing, alla luce della ricostruzione generale del fenomeno sopra tratteggiata.
Le allegazioni in fatto a sostegno della domanda sono generiche e non delineano, tanto considerate singolarmente quanto nel loro insieme, condotte vessatorie o persecutorie, da cui possa ricavarsi l'esistenza una strategia di attacco mirato nei confronti della lavoratrice. Difettano tanto il carattere vessatorio delle condotte, quanto la continuità, ripetitività, durata e intensificazione progressiva degli attacchi, caratteri invece essenziali perché ricorra una situazione di mobbing.
Anche riguardate sotto il profilo della salvaguardia della dignità e della personalità morale della lavoratrice, tali condotte non rivestono contenuto lesivo, sicché esse non configurano neppure un fenomeno di straining, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni
pag. 17/19 essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016,
n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977)” (cfr. Cass., 10 luglio 2018 n.
18164).
Nel caso di specie, le lamentate condotte lesive della dignità personale si sostanziano essenzialmente in alcune email di contenuto asseritamente denigratorio nei confronti dell'appellante, inviate da all'appellante stessa o a Persona_3 terzi.
Le email in questione, allegate in atti da parte appellante (cfr. docc. 36, 37,
38 e 39 del relativo fascicolo di primo grado), non hanno, invero, contenuto offensivo o denigratorio e, anche laddove esprimano critiche all'operato di Parte_1
, non travalicano i limiti della continenza e del rispetto della dignità e della
[...] personalità morale della lavoratrice.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della domanda scrutinata.
Del tutto generici ed indimostrati sono, poi, i danni lamentati in conseguenza della mancata trasmissione del CUD, indicati come danni da “sicura esposizione alle sanzioni di legge per la mancata dichiarazione” dei redditi.
Si tratta, in realtà, di danni meramente ipotetici, non essendo affatto certa – contrariamente a quanto affermato da parte appellante – l'applicazione di sanzioni a carico di quest'ultima.
Indimostrate sono, inoltre, le spese asseritamente sostenute dalla lavoratrice per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di smart working e di cui la stessa chiede il rimborso (pagamento di licenze Outlook, connessione internet).
Infine, non vi è prova che l'assistenza legale prestata all'appellante in via stragiudiziale dallo (di cui alle fatture allegate sub docc. 55, Controparte_10
56 e 57 fascicolo appellante di primo grado) fosse funzionale alla tutela dei diritti qui accertati, sicché il relativo onere economico non può essere posto a carico della parte soccombente nel presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che vede le domande di solo parzialmente accolte nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_4
[...
si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti anzidette le spese di lite del doppio grado in misura di metà; le spese residue tra le medesime parti sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, già nella quota, secondo gli importi indicati in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria, in pag. 18/19 applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147 (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello).
Vanno integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Milano, accertata la contitolarità del rapporto di lavoro di in Parte_1 capo a e a Controparte_11 ed accertato che il rapporto di lavoro è cessato per Controparte_1 dimissioni per giusta causa della lavoratrice con decorrenza dall'1 marzo 2022, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
le retribuzioni per i mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, i ratei di
[...] mensilità aggiuntive relativi allo stesso periodo, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolati sulla base del 1° livello del CCNL Impiegati Agricoli con orario di lavoro a tempo pieno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
CP_
- condanna a versare all' i contributi previdenziali ed Controparte_1 assistenziali dovuti sulle somme di cui sopra;
- condanna a risarcire all'appellante il danno da perdita Controparte_1 della Naspi, liquidato in misura pari all'ammontare dell'indennità non percepita;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna Controparte_6 Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_1 metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- compensa tra le altre parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 869/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Casella Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 13 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Milano (est. Chirieleison), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Tedoldi e Stefania Volonterio, presso il cui studio in Milano, via Podgora n. 12/A, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
[...]
Controparte_1 rappresentate e difese dall'avv. Alberto Rosso, presso il cui studio in Novara, Baluardo La Marmora n. 15, sono elettivamente domiciliate,
Liquidazione Giudiziale Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferrari, presso il cui studio in Alessandria, via
Legnano n. 27, è elettivamente domiciliata,
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Casagli, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATI - I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 44502312/2024 dell'8.5.2024 con motivazione depositata e comunicata in data 8.7.2024, notificata in data 17.7.2024, così giudicare:
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre 2020 e il 28 febbraio 2022, o in diverso periodo che verrà accertato, la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, presso le società convenute, con prevalenza per;
CP_1
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni descritte in narrativa in favore delle società convenute e prevalentemente in favore di;
CP_1
3. accertare e dichiarare che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Quadro A2 in base al CCNL applicabile alle attività di lavoro subordinato nel settore
Industria Chimica o alla diversa qualifica meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale;
4. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento datato 22 novembre 2021 anche per difetto di forma scritta;
5. accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, con effetto dal 1° marzo 2022;
6. accertare e dichiarare le condotte illecite tutte tenute dal datore di lavoro e illustrate in narrativa;
Con
7. per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare e in solido a pagare CP_1 CP_ e/o risarcire e/o indennizzare alla ricorrente e/o all' a tutte le differenze retributive e contributive dovute dal 3 novembre 2020 al 28 febbraio 2022, nonché al pagamento integrale degli stipendi rideterminati per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e delle prime tre settimane di gennaio 2021, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.F.R., indennità integrative ed emolumenti tutti dovuti in base al CCNL applicabile al settore farmaceutico, in base alla qualifica e all'inquadramento accertati;
b. le indennità di cessazione del rapporto per giusta causa e di mancato preavviso, nella misura prevista per legge, oltre ai contributi dovuti;
c. i danni tutti per omessa o insufficiente contribuzione e per mancata percezione della Naspi;
d. i danni tutti per spese, anche legali, affrontate dalla ricorrente;
e. i danni tutti, anche non patrimoniali, da liquidare anche in via equitativa, per gli illeciti commessi dal datore di lavoro e di cui in narrativa.
pag. 2/19 Vinte le spese anche per il precedente grado di giudizio”.
Appellate e società Controparte_1 Controparte_1 semplice: “Nel merito.
Rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Milano, Sezione Lavoro, n. 2312/2024 dell'8.5.2024 confermandone integralmente il dispositivo per le causali di cui alla parte motiva del presente atto dandosi per integralmente richiamate e trascritte le allegazioni, istanze, deduzioni e conclusioni delle odierne convenute in primo grado.
In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie per essere comunque i capitoli indicati inammissibili in quanto documentali, in parte irrilevanti e valutativi, in parte generici.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di Giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A se dovute per legge nonché di veriori a titolo risarcitorio ove a ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 cpc.”.
Appellata Liquidazione Giudiziale “Piaccia Controparte_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Rejetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito: respingere l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, n. 2312/2024 dell'8.5.2024 con motivazione depositata e comunicata in data 08.07.2024, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. In via istruttoria: respingere le richieste istruttorie per violazione dell'art. 244 cpc e per essere comunque i capitoli indicati inammissibili in quanto in parte documentali, in parte irrilevanti, in parte espositivi e valutativi, in parte generici. con vittoria di spese”.
CP_ Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in I grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95
Spese, diritti ed onorari come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n.
pag. 3/19 9441/2023 R.G. promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, Controparte_1 [...] CP_ ed ha respinto le domande della ricorrente, Controparte_4 compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di essere stata formalmente assunta il 22 gennaio 2021 come impiegata di 1° livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo il CCNL Impiegati Agricoli presso Controparte_2
- che il rapporto era stato preceduto da un contratto di collaborazione occasionale con la stessa società dal 31 ottobre 2020, cui aveva fatto seguito, senza soluzione di continuità, il contratto di lavoro subordinato;
- di avere svolto, per tutta per tutta la durata del rapporto lavorativo, mansioni diverse e di ben superiore livello, riconducibili alla categoria di quadro, anche in favore di e di Società Agricola CBD Italian Factory s.s.; Controparte_1
- che sussisteva una situazione di codatorialità in capo a tutte le convenute, appartenenti ad un unico gruppo facente capo al dr. Per_1
- che, anche in ragione della gestione unitaria del dr. l'attività Per_1 lavorativa della ricorrente veniva svolta per tutte e tre le società del gruppo in una sovrapposizione senza distinzione alcuna;
- di non avere ricevuto la retribuzione da luglio 2021 e di essere stata vittima, da allora, di condotte vessatorie e mobbizzanti;
- che, stante la situazione intollerabile in cui si era ritrovata, con comunicazione n. 20220225112343618 del 25 febbraio 2022, presentata a mezzo del patronato, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa con decorrenza dall'1 marzo 2022;
- di avere presentato richiesta di Naspi il 13 aprile 2022, che, tuttavia, era stata CP_ respinta dall' il successivo 20 aprile, con la motivazione che “La domanda naspi è stata riesaminata e respinta per tardiva presentazione della domanda, in quanto il rapporto di lavoro con WAYLAND ITALIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA è cessato in data 22/11/2021”;
- di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione scritta di licenziamento;
- di avere già sottoposto al Tribunale di Milano la presente vicenda (causa rubricata al n. 5622/2022 R.G.), ma che tale giudizio si era concluso con una pronuncia di inammissibilità;
- di essersi insinuata nel passivo della Liquidazione Giudiziale di
[...]
(L.G. n. 2/2022 del Tribunale di Alessandria), nel quale Controparte_2 era stata ammessa “per euro 3.657,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92”;
- di avere proposto opposizione allo stato passivo;
tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito:
pag. 4/19
1. accertare e dichiarare che, nel periodo intercorrente tra il 3 novembre
2020 e il 28 febbraio 2022, o in diverso periodo che verrà accertato, la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, presso le società convenute, con prevalenza per;
CP_1
2. accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto le mansioni descritte in narrativa in favore delle società convenute e prevalentemente in favore di;
CP_1
3. accertare e dichiarare che, in base alle mansioni svolte, la ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Quadro A2 in base al CCNL applicabile alle attività di lavoro subordinato nel settore Industria Chimica o alla diversa qualifica meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale;
4. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del licenziamento datato 22 novembre 2021 anche per difetto di forma scritta;
5. accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, con effetto dal 1° marzo 2022;
6. accertare e dichiarare le condotte illecite tutte tenute dal datore di lavoro
e illustrate in narrativa;
Con 7. per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare e in solido a CP_1 CP_ pagare e/o risarcire e/o indennizzare alla ricorrente e/o all'
a. tutte le differenze retributive e contributive dovute dal 3 novembre 2020 al 28 febbraio 2022, nonché al pagamento integrale degli stipendi rideterminati per le mensilità da luglio 2021 a febbraio 2022 e delle prime tre settimane di gennaio 2021, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.F.R., indennità integrative ed emolumenti tutti dovuti in base al CCNL applicabile al settore farmaceutico, in base alla qualifica e all'inquadramento accertati;
b. le indennità di cessazione del rapporto per giusta causa e di mancato preavviso, nella misura prevista per legge, oltre ai contributi dovuti;
c. i danni tutti per omessa o insufficiente contribuzione e per mancata percezione della Naspi;
d. i danni tutti per spese, anche legali, affrontate dalla ricorrente;
e. i danni tutti, anche non patrimoniali, da liquidare anche in via equitativa, per gli illeciti commessi dal datore di lavoro e di cui in narrativa”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, e Controparte_1 [...]
hanno contestato la fondatezza delle Controparte_1 deduzioni e domande avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Liquidazione Giudiziale ha chiesto di Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità, e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle domande proposte nei suoi confronti, stante la competenza funzionale del giudice fallimentare in relazione alle controversie che incidono sul patrimonio del fallito, ivi comprese le azioni di mero accertamento, se costituiscono la premessa di una pretesa da far pag. 5/19 valere nei confronti della massa. Ha insistito anche per il rigetto nel merito delle domande, in quanto infondate. CP_ L' ha concluso chiedendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande della ricorrente relative all'invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile ed il periodo interessato nel rispetto della prescrizione. Il giudice di prime cure ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda di accertamento della , sollevata dalla Parte_3
osservando che la Controparte_4 citazione in giudizio della Liquidazione Giudiziale era stata effettuata ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, non essendo state formulate domande di condanna di alcun genere nei confronti della stessa.
Nel merito ha rigettato il ricorso per difetto di allegazione e di prova delle circostanze di fatto che avrebbero dovuto costituire fondamento delle domande formulate dalla ricorrente.
Richiamata giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti per l'individuazione di un'ipotesi di codatorialità, implicante l'esistenza di un gruppo di imprese con unicità di centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in particolare dei rapporti lavorativi, il Tribunale ha osservato che la ricorrente si era limitata a dedurre “che le tre società convenute fanno parte di un gruppo societario facente capo ad un unico soggetto, il sig. , circostanza, questa, ritenuta del tutto Per_1 neutra ai fini dell'accertamento della codatorialità. Il primo giudice, inoltre, ha valutato del tutto generiche, oltre che contraddittorie, le deduzioni relative allo svolgimento dell'attività lavorativa in maniera promiscua per le convenute.
Ha, poi, osservato che “dall'esame della documentazione in atti non emerge alcun principio di prova relativo allo svolgimento di attività lavorativa per CP_1
, mentre vi sono sporadiche tracce documentali dello svolgimento in favore
[...] della società limitatamente al mese di marzo 2021, delle attività di CP_2 raccordo con lo studio di consulenza del lavoro di cui al capitolo 7 del ricorso (docc.
15-18, fascicolo ricorrente). Vi è poi documentazione in atti che dimostra lo svolgimento di attività “segretariali” o commerciali in favore di ”. CP_1
Ha ritenuto “dirimente […] in ogni caso il fatto che sia stata la stessa ricorrente ad avere negato in sede stragiudiziale quanto in questa sede affermato a fondamento del ricorso circa la necessità di imputare l'attività lavorativa a più datori di lavoro”.
Ciò in quanto aveva “sollecitato l'intervento degli Parte_1 ispettori lamentando la fittizietà dell'assunzione in ed affermando di non CP_2 avere svolto per tale società alcuna attività, avendo viceversa lavorato unicamente per , nonché inviato il 14 settembre 2021 una diffida a CP_1 CP_2
pag. 6/19 società agricola a r.l. e a nella quale “aveva espressamente Controparte_1 contestato che la fosse società “interposta”, “giacché la prestazione di CP_2 lavoro è stata resa per e nell'interesse della società famaceutica B.Pharma, sotto le direttive del sig. . Persona_2
In tale condotta il Tribunale ha ravvisato una “contraddittorietà che indebolisce ulteriormente la ricostruzione di cui all'odierno ricorso”. Per altro verso, il giudice di prime cure ha sottolineato come le tre società convenute avessero oggetti sociali differenti: e Controparte_2
svolgevano, infatti, attività di Controparte_1 natura agricola, mentre . Controparte_5
Inoltre, al di là della riconducibilità delle società al medesimo soggetto, non erano stati forniti idonei chiarimenti circa la sussistenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, “ossia di una struttura organizzativa e produttiva unica, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese nel gruppo al fine di perseguire obiettivi comuni ed in particolare della utilizzazione contemporanea delle prestazioni da parte delle varie società al fine di realizzare detti obiettivi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi Parte_1
a tre motivi.
Con il primo motivo denuncia errore del Tribunale nell'escludere la codatorialità tra le tre società, in violazione dei consolidati principi di diritto che configurano tale codatorialità quando lo stesso dipendente presti contemporaneamente e promiscuamente servizio per diversi datori di lavoro (nel caso di specie riconducibili alla figura del dr. , mentre l'“unicità della Per_1 struttura organizzativa e produttiva”, l'“integrazione delle attività esercitate” e il
“coordinamento tecnico amministrativo e finanziario” tra imprese sono presupposti della diversa figura della “unicità di centro di imputazione”. Si duole che il primo giudice abbia commesso un errore di inquadramento giuridico, confondendo e sovrapponendo figure giuridiche diverse, con ciò ponendo a carico dell'allora ricorrente un onere probatorio, riguardante i presupposti dell'unicità di centro di imputazione, che nulla avevano a che fare con la codatorialità, invece pianamente allegata e dimostrata per tabulas, oltre che mai specificamente contestata ex adverso.
Evidenzia che, affinché si abbia codatorialità, non è necessario che vi siano
“unicità della struttura organizzativa e produttiva”, “integrazione delle attività esercitate” o “coordinamento tecnico amministrativo e finanziario” tra le imprese che hanno svolto il ruolo simultaneo di datore di lavoro e neppure è necessario che tra dette imprese si configuri “un gruppo”, di fatto o di diritto, essendo sufficiente che
“lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così
pag. 7/19 che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri;
dall'unicità del rapporto consegue che tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c.”.
Deduce che, nel caso in esame, era fatto documentalmente provato e non contestato che l'appellante era stata formalmente assunta dalla sola
[...]
ma che aveva prestato la propria attività lavorativa, Controparte_2 contemporaneamente e promiscuamente, anche per Controparte_6 [...]
, società tutte riconducibili ad Controparte_1 [...]
dal momento che: Per_3
- era detenuta al 100% da CP_2 Controparte_2 CP_2
che, a sua volta, era ed è Controparte_1 amministrata da e aveva pressoché identico Persona_3 oggetto sociale rispetto a quello di CP_2 Controparte_2
[...
- aveva e ha come Controparte_1 Persona_3 amministratore unico, avendo ad oggetto attività farmaceutica ed essendo integralmente posseduta dal medesimo Persona_3
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le tre società avevano sempre svolto attività complementari se non sovrapponibili, poiché la pretesa “attività agricola” della decotta aveva ad Controparte_2 oggetto principale “la coltivazione agricola di canapa e/o cereali, le attività di manipolazione, essicazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione aventi per oggetto prevalentemente i prodotti ottenuti dalla coltivazione sia in campo aperto che in serre”; e la cannabis era posta alla base dei preparati di Controparte_1
Con il secondo motivo lamenta omesso esame e completo travisamento dei fatti allegati e della documentazione in atti che – si sostiene - proverebbero l'attività lavorativa dell'appellante prestata a favore di tutte le società appellate, gestite dal dr. Per_1
Critica la pronuncia per una lettura superficiale dei documenti versati in atti, oltre che per il diniego di istruttoria orale sulle circostanze specificamente dedotte nel ricorso introduttivo.
Ribadisce di avere svolto attività lavorativa ogni giorno, indifferentemente, promiscuamente e cumulativamente per tre soggetti, in particolare svolgendo per attività corrispondenti a mansioni ben superiori a quelle di Controparte_1 mera segretaria. Il tutto secondo le direttive del dr. Signorini.
Sottolinea che, pur essendo stata formalmente assunta da
[...]
aveva svolto attività prevalente per ed Controparte_2 Controparte_1 era inserita nell'organigramma di quest'ultima società in plurime e rilevanti posizioni certo non meramente “segretariali”.
pag. 8/19 In particolare, si era occupata della messa in opera della produzione di due linee di prodotti, dermocosmetica e dermoveterinaria, con gestione dei fornitori e delle negoziazioni, della revisione dei contratti e del rifacimento dei listini;
si era fatta carico in prima persona anche del progetto di lancio di un farmaco equivalente al farmaco SA, che voleva produrre e immettere sul mercato, Controparte_1 occupandosi di collazionare i documenti necessari e interfacciandosi continuamente con la Di EN Regulatory Affairs, società leader nel settore della consulenza regolatoria, per tutti gli adempimenti necessari a svolgere correttamente la procedura;
aveva, inoltre, diretto le operazioni per la registrazione dei marchi
BY, CA e CP_1
Con il terzo ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale escluso, senza motivazione alcuna, qualsivoglia istruttoria orale, non avendo ammesso le prove per interrogatorio formale e per testi ritualmente e tempestivamente richieste dall'odierna appellante, volte a confermare che l'attività lavorativa veniva svolta da quest'ultima, sotto le direttive del dr. Signorini, per tutte le società appellate e con le mansioni descritte in atti.
Sulla base dei motivi esposti, richiamate ex art. 346 c.p.c. tutte le domande ed istanze ritenute assorbite dal Tribunale, l'appellante ha Parte_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tutte le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della discussione orale, il
Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è parzialmente fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
ha agito per l'accertamento della sussistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro con le tre società appellate, da considerarsi codatrici dell'appellante, secondo lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa.
Nel dar conto molto brevemente dell'evoluzione giurisprudenziale circa la costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si evidenzia che l'iniziale approccio della giurisprudenza ha valorizzato le frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all'elusione delle norme imperative (ad esempio, in relazione al requisito occupazionale rilevante per la tutela c.d. reale o all'ampiezza dell'obbligo di repechage) ed ha dato rilievo all'impresa unica sottostante al gruppo.
pag. 9/19 Successivamente, anche sulla scia della nozione di “direzione e coordinamento di società” introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza con il peso attribuito dall'ordinamento eurounitario alla nozione di gruppo di imprese, è stata ammessa la codatorialità anche in riferimento a gruppi genuini e fortemente integrati, in cui “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro” (così Cass., 24 marzo 2003 n. 4274). Secondo la sistemazione dogmatica accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, dunque, “la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione” (così.
Cass., 9 gennaio 2019 n. 267; in termini cfr. Cass., 27 giugno 2024 n. 17736; Cass., 8 agosto 2024 n. 22509).
Poste queste brevi premesse di inquadramento della fattispecie, è pacifico in fatto che e Controparte_2 Controparte_1 [...]
semplice erano parte di un unico gruppo Controparte_1 societario ed operavano in modo fortemente integrato sotto la direzione del dr.
Per_1
Dalla documentazione in atti emergono, inoltre, plurimi elementi convergenti a comrpova del fatto che le prestazioni lavorative dell'odierna appellante venivano utilizzate in modo promiscuo in favore non solo della formale datrice di lavoro ma anche di Controparte_2 Controparte_1
[...]
Significativa è, innanzitutto, la circostanza che risulti Pt_1 Parte_1 inserita nell'organigramma aziendale di in una pluralità di ruoli Controparte_1 attinenti a settori nevralgici della società: responsabile del dipartimento acquisti;
responsabile della segreteria di direzione (struttura di staff); componente del dipartimento contabilità e finanza;
supporto del responsabile del dipartimento produzione;
supporto del dipartimento commerciale (cfr. organigramma allegato sub doc. 28 fascicolo appellante di primo grado). La documentazione in atti comprova altresì che l'appellante curava i rapporti con i distributori dei prodotti di cui inviava listini Controparte_1 prezzi e materiale di presentazione dei prodotti e con cui si accordava per pag. 10/19 fatturazione e pagamenti (cfr. docc. 19 e 20 fascicolo appellante di primo grado).
L'appellante si occupò anche, sempre per conto di del Controparte_1 progetto relativo all'introduzione sul mercato di un farmaco equivalente del farmaco
SA (cfr. doc. 22 fascicolo appellante di primo grado).
Nell'espletamento delle attività anzidette l'appellante utilizzava un account di ( ) che, secondo quanto dalla stessa Controparte_1 Email_1 allegato (e non contestato dalle controparti), era stato attivato il 18 febbraio 2021 ed era andato ad affiancarsi a quello sino ad allora utilizzato per l'attività svolta in favore della formale datrice di lavoro Controparte_2
. Email_2
Sintomatico dell'inserimento di nella struttura Parte_1 organizzativa di e della sottoposizione alle direttive della Controparte_1 società è anche la email inviata in data 17 maggio 2021 da Testimone_1
(CEO di all'appellante e, in copia conoscenza, al
[...] Controparte_1 responsabile del dipartimento marketing della stessa società, , e al Testimone_2 responsabile del dipartimento scientifico, (cfr. doc. 26 fascicolo Testimone_3 appellante di primo grado).
In tale email, con oggetto “documenti standard e attività per il go CP_1 to market online”, il CEO di oltre a ringraziare Controparte_1 [...]
“per la gestione delle mille attività”, le chiede aggiornamenti sulle Parte_1 presentazioni dei prodotti di ed in particolare, “oltre a vedere i Controparte_1 prezzi di competitor creme BY e prodotti per animali e spese di spedizione”, di
“controllare per favore: Con
- l'ultima versione presentazione prodotti con la parte di su aloe e Tes_3
e la pagina finale con i dati di e farla in inglese;
CP_1
- certificazione GACP registro aziende agricole già vista con e rimasta Tes_3 ancora aperta;
- email mandata a Balassone per girare le utenze per banca etc… da chiudere
- scegliere tu un ufficio 150 mq due stanze ufficio in centro costo meno di €
2.000, una sala riunione, una stanza 30 mq max per magazzino prodotti per e- commerce altre esigenze!
- sentire susana per andare avanti su parte B2B per inserire ordini agenti/clienti e aprire due città Oporto e Lisbona”, invitandola ad avvalersi del supporto dei responsabili del dipartimento marketing e del dipartimento scientifico della società (“Per quanto sopra avvaliti del supporto, ognuno per le proprie aree di pertinenza e competenza, di e che ci leggono in copia”). Tes_3 Tes_2
Dalle risultanze documentali richiamate emerge dunque in modo univoco, ad avviso del Collegio, che ha prestato attività lavorativa in Parte_4 favore e secondo le direttive di (oltre che in favore e secondo Controparte_1
pag. 11/19 le direttive della formale datrice di lavoro , al fine Controparte_2 di soddisfare l'interesse del gruppo di cui facevano parte entrambe le società.
La stessa sentenza di primo grado, invero, riconosce che “vi è poi documentazione in atti che dimostra lo svolgimento di attività “segretariali” o commerciali in favore di (docc. 20-22)”. CP_1
Si ritiene, in sintesi, che le evidenze documentali esaminate siano idonee a dimostrare la contitolarità del rapporto di lavoro di in capo a Parte_1
(ora in liquidazione giudiziale) e a Controparte_2 [...]
senza necessità di ulteriore attività istruttoria. CP_1
Per contro, reputa il Collegio che l'appellante non abbia allegato fatti, né offerto mezzi di prova, idonei a dimostrare l'imputabilità del rapporto di lavoro anche a , sicché le domande Controparte_1 svolte nei confronti di quest'ultima devono essere respinte.
Dalla codatorialità discende la responsabilità solidale di tutti i fruitori dell'attività lavorativa per le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dal momento che è in Controparte_2 liquidazione giudiziale dal 25 ottobre 2022, dei crediti azionati dall'odierna appellante in relazione al rapporto di lavoro risponde nella presente sede la sola
Controparte_1
Tanto premesso, procedendo all'esame delle pretese della lavoratrice, non si ritiene fondata la domanda di inquadramento nella categoria di Quadro A2 in base al CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica e di riconoscimento delle connesse differenze retributive.
è stata assunta con mansioni di impiegata ed Parte_1 inquadramento al 1° livello CCNL per gli Impiegati Agricoli (cfr. lettera di assunzione allegata sub doc. 9 fascicolo appellante di primo grado).
Parte appellante non ha chiarito i presupposti in forza dei quali la stessa rivendica l'applicazione del CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico- farmaceutica: non ha, infatti, allegato (ancor prima che provato) che Controparte_1
o applicassero detto contratto collettivo ai
[...] Controparte_2 propri dipendenti o che aderissero alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto o che lo avessero comunque recepito. Pertanto, in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda, la stessa non può che essere respinta.
Il rigetto della domanda si impone anche per l'ulteriore considerazione – che costituisce autonoma ratio decidendi, in sé idonea a sorreggere la decisione – che le allegazioni inerenti alle mansioni svolte dall'appellante non valgono, anche ove dimostrate, a fondare il diritto all'inquadramento nella categoria dei quadri.
Come noto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un
pag. 12/19 lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. ex multis Cass. 27 settembre 2010 n.
20272). Ciò posto, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle Con mansioni svolte dall'odierna appellante sono le seguenti: “
7. Per e la CP_2 ricorrente si è occupata per lo più di saldare i fornitori e di coordinare le comunicazioni sia con lo studio legale esterno che con la banca di appoggio per i pagamenti da effettuare, ma si è occupata altresì di fornire alla signora , che CP_7 si occupava dell'elaborazione delle buste paga per (v. docc. 15-18), i dati CP_2 relativi alle ore di lavoro dei dipendenti.
8. Per la principale società del dott. , l'attività lavorativa Per_1 CP_1 della ricorrente è sempre stata molto più ampia e impegnativa: oltre alla normale attività di segreteria, la ricorrente si è occupata della messa in opera della produzione di due linee di prodotti, dermocosmetica e dermoveterinaria, con gestione dei fornitori e delle negoziazioni, della revisione dei contratti, al rifacimento dei listini, ecc. (docc. 19, 20, 21), facendosi carico in prima persona – essendo, d'altra parte,
l'unica ad avere contezza dei processi regolatori in ambito farmaceutico – anche del progetto di lancio di un farmaco equivalente al farmaco, che voleva CP_1 produrre e immettere sul mercato, occupandosi di collazionare i documenti necessari e interfacciandosi continuamente con la Di EN Regulatory Affairs, società leader nel settore della consulenza regolatoria, per tutti gli adempimenti necessari a svolgere correttamente la procedura (doc. 22). La ricorrente, coordinandosi con il noto Studio brevettuale BA e , ha anche diretto le operazioni per la Per_4 registrazione dei marchi BY, CA e (doc. 23)”. CP_1
A mente dell'art. 2, comma 1, legge 13 maggio 1985 n. 190, la categoria dei quadri è costituita dai lavoratori che “pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”.
Il comma 2 del citato art. 2 stabilisce che “i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa”.
In attuazione di tale norma, il CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, invocato da parte appellante, ha disposto che “le caratteristiche indispensabili della qualifica dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'Impresa, dalla responsabilità di unità
pag. 13/19 organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'impresa” (cfr. CCNL allegato sub doc. 47 fascicolo appellante di primo grado).
Dal raffronto tra le mansioni, come dedotte dalla stessa appellante, e la declaratoria contrattuale si evidenzia il difetto, nelle prime, di alcuni dei tratti essenziali e qualificanti della categoria dei quadri, quali “la responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale” e lo svolgimento di funzioni connotate da “ampia autonomia e discrezionalità”.
Si rivela, pertanto, superfluo l'espletamento di attività istruttoria sul punto, atteso che, ove anche confermate, le circostanze allegate da parte appellante non potrebbero comunque condurre all'accoglimento della domanda.
Neppure merita accoglimento, ad avviso del Collegio, la domanda di accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro dal 3 novembre 2020, a fronte dell'assunzione dell'appellante alle dipendenze di Controparte_2 in data 22 gennaio 2021 (cfr. doc. 9 fascicolo appellante di primo grado).
E' pacifico in causa che da novembre 2020 sino alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato nel gennaio successivo, tra e Parte_4
è intercorso un rapporto di collaborazione Controparte_2 autonoma (cfr. doc. 7 fascicolo appellante di primo grado).
Nel ricorso introduttivo del giudizio non sono formulate puntuali deduzioni in ordine alle modalità esecutive di detto rapporto di collaborazione, né sono allegate circostanze idonee a dimostrare che, nel suo concreto atteggiarsi e a dispetto del nomen iuris voluto dalle parti, esso sia stato connotato dai tratti tipici della subordinazione, ossia dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Né appare decisivo, nel senso voluto dall'appellante, il fatto che nel contratto di assunzione di alle dipendenze di Parte_4 [...] le parti abbiano concordato che “il periodo di prova è da Controparte_2 considerarsi superato, in quanto la signora ha già svolto la medesima mansione Pt_1 presso questa azienda con contratto di collaborazione nel mese di Dicembre 2020”: l'identità della mansione (con esonero dal periodo di prova) non equivale ad identità delle modalità esecutive del rapporto e non è, dunque, sufficiente a dimostrare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato da data antecedente alla sua formalizzazione.
E', invece, fondata la domanda di accertamento della nullità, per difetto di forma scritta, del licenziamento asseritamente intimato da Controparte_2
a in data 22 novembre 2021, atteso che il
[...] Parte_4 licenziamento non risulta essere mai stato comunicato per iscritto alla lavoratrice.
pag. 14/19 Né alla mancanza di forma scritta del licenziamento (atto avente natura recettizia) può sopperire la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata dalla società al Ministero del Lavoro in data 25 novembre 2021 (cfr. doc. 9 fascicolo Liquidazione Giudiziale di primo grado), non essendo dimostrato – CP_2
e in verità neppure allegato - che detta comunicazione era stata inoltrata anche alla lavoratrice (in argomento cfr. Cass., 19 giugno 2006 n. 14090: “la comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previste per l'efficacia del licenziamento”).
In quanto nullo e privo di effetti, il licenziamento è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, che è proseguito sino a quando è intervenuto un valido atto estintivo, rappresentato dalle dimissioni comunicate da con Parte_1 decorrenza 1 marzo 2022 (cfr. doc. 45 fascicolo appellante di primo grado).
In forza della perdurante vigenza del rapporto, quindi, l'appellante ha diritto alle retribuzioni maturate sino al 28 febbraio 2022.
lamenta di non aver percepito da luglio 2021 le Parte_1 retribuzioni, di cui rivendica il pagamento, e deduce, altresì, che l'inadempimento datoriale all'obbligo retributivo, nei termini indicati, costituisce giusta causa di dimissioni.
Controparte_8 non hanno offerto alcuna prova del pagamento delle retribuzioni
[...] relative ai mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, sicché Controparte_1
(contitolare del rapporto di lavoro e responsabile solidale delle obbligazioni da esso discendenti) è tenuta a corrispondere all'appellante le anzidette retribuzioni, nonché
i ratei di mensilità aggiuntive maturati nello stesso periodo ed il trattamento di fine rapporto, parimenti non corrisposto.
L'omesso versamento della retribuzione per otto mesi costituisce, inoltre, rilevante inadempimento del datore di lavoro agli obblighi fondamentali discendenti dal rapporto, di gravità tale da integrare giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto dell'appellante di percepire anche l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 2119 c.c..
In sintesi, va condannata a corrispondere a Controparte_1 [...]
le retribuzioni per i mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, i ratei di Parte_1 mensilità aggiuntive relativi allo stesso periodo, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolati sulla base del livello di inquadramento, del CCNL e dell'orario di lavoro indicati nel contratto individuale di lavoro (1° livello del CCNL Impiegati Agricoli;
orario di lavoro a tempo pieno), oltre ad interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulle somme anzidette.
pag. 15/19 rivendica, infine, il risarcimento del danno in Parte_1 relazione ad una pluralità di asseriti inadempimenti datoriali (danno da mancata trasmissione del CUD.; danno non patrimoniale da mobbing; danno da mancata rifusione delle spese sostenute per lo smart working; danno da perdita della Naspi;
rifusione delle spese legali sostenute tra settembre 2021 e febbraio 2022).
Il Collegio ritiene fondata unicamente la pretesa avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita della CP_9 CP_ L'appellante, infatti, non ha potuto beneficiare della Naspi poiché l' ha reputato tardiva la domanda dalla stessa presentata, avendo assunto quale data di cessazione del rapporto di lavoro (da cui decorre il termine per la presentazione della domanda) la data indicata da nella Controparte_2 comunicazione di cessazione inviata al Ministero (22 novembre 2021), comunicazione che, come accennato, non è stata portata a conoscenza della lavoratrice.
, nello specifico, ha presentato domanda di Naspi il 13 Parte_1 CP_ aprile 2022, che è stata respinta dall' il successivo 20 aprile “per tardiva presentazione della domanda, in quanto il rapporto di lavoro con WAYLAND ITALIA
SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA è cessato in data 22/11/2021 e anche i contributi sono stati versati fino a quella data, mentre nella domanda lei ha indicato la data 28/2/2022” (cfr. doc. 46 fascicolo appellante di primo grado).
La “tardiva presentazione della domanda” di che ne ha determinato il CP_9 rigetto con conseguente perdita del trattamento (cui l'appellante avrebbe avuto altrimenti diritto), è imputabile, per quanto esposto, ad inadempimento colpevole del datore di lavoro che, da un lato, ha comunicato agli enti la cessazione del rapporto in forza di un licenziamento nullo e privo di effetti e, dall'altro, ha omesso di informare la lavoratrice dell'invio di tale comunicazione, così pregiudicandone la posizione rispetto alla fruizione della CP_9 va, quindi, condannata a risarcire all'appellante il Controparte_1 danno da perdita della Naspi, liquidato in misura pari all'ammontare dell'indennità non percepita.
Le restanti pretese risarcitorie di non possono, Parte_4 invece, trovare accoglimento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing, va brevemente premesso che il mobbing, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale e recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, designa (essendo stato mutuato da una branca dell'etologia) un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la pag. 16/19 vittima dal gruppo (cfr., per tutte, Corte Costituzionale, sentenza 10 dicembre 2003
n. 359).
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico- fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. Cass. 21 maggio 2011 n.
12048; Cass. 26 marzo 2010 n. 7382; Cass. 6 agosto 2014 n. 17698; Cass. 10 novembre 2017 n. 26684).
Alla base della responsabilità per mobbing si pone l'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, per garantirne la salute, la dignità
e i diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost..
Poste queste brevi premesse di inquadramento generale, con riferimento al caso di cui si controverte il Collegio ritiene che, già sul piano assertivo, la prospettazione dei fatti offerta dall'odierna appellante non sia idonea ad integrare gli estremi del mobbing, alla luce della ricostruzione generale del fenomeno sopra tratteggiata.
Le allegazioni in fatto a sostegno della domanda sono generiche e non delineano, tanto considerate singolarmente quanto nel loro insieme, condotte vessatorie o persecutorie, da cui possa ricavarsi l'esistenza una strategia di attacco mirato nei confronti della lavoratrice. Difettano tanto il carattere vessatorio delle condotte, quanto la continuità, ripetitività, durata e intensificazione progressiva degli attacchi, caratteri invece essenziali perché ricorra una situazione di mobbing.
Anche riguardate sotto il profilo della salvaguardia della dignità e della personalità morale della lavoratrice, tali condotte non rivestono contenuto lesivo, sicché esse non configurano neppure un fenomeno di straining, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un'interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni
pag. 17/19 essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost. (v. Cass. 4 novembre 2016,
n. 3291 e la recente Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977)” (cfr. Cass., 10 luglio 2018 n.
18164).
Nel caso di specie, le lamentate condotte lesive della dignità personale si sostanziano essenzialmente in alcune email di contenuto asseritamente denigratorio nei confronti dell'appellante, inviate da all'appellante stessa o a Persona_3 terzi.
Le email in questione, allegate in atti da parte appellante (cfr. docc. 36, 37,
38 e 39 del relativo fascicolo di primo grado), non hanno, invero, contenuto offensivo o denigratorio e, anche laddove esprimano critiche all'operato di Parte_1
, non travalicano i limiti della continenza e del rispetto della dignità e della
[...] personalità morale della lavoratrice.
Da quanto esposto discende l'infondatezza della domanda scrutinata.
Del tutto generici ed indimostrati sono, poi, i danni lamentati in conseguenza della mancata trasmissione del CUD, indicati come danni da “sicura esposizione alle sanzioni di legge per la mancata dichiarazione” dei redditi.
Si tratta, in realtà, di danni meramente ipotetici, non essendo affatto certa – contrariamente a quanto affermato da parte appellante – l'applicazione di sanzioni a carico di quest'ultima.
Indimostrate sono, inoltre, le spese asseritamente sostenute dalla lavoratrice per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di smart working e di cui la stessa chiede il rimborso (pagamento di licenze Outlook, connessione internet).
Infine, non vi è prova che l'assistenza legale prestata all'appellante in via stragiudiziale dallo (di cui alle fatture allegate sub docc. 55, Controparte_10
56 e 57 fascicolo appellante di primo grado) fosse funzionale alla tutela dei diritti qui accertati, sicché il relativo onere economico non può essere posto a carico della parte soccombente nel presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei termini sopra precisati, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, che vede le domande di solo parzialmente accolte nei confronti di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_4
[...
si ravvisano i presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti anzidette le spese di lite del doppio grado in misura di metà; le spese residue tra le medesime parti sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate, già nella quota, secondo gli importi indicati in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria, in pag. 18/19 applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147 (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello).
Vanno integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Milano, accertata la contitolarità del rapporto di lavoro di in Parte_1 capo a e a Controparte_11 ed accertato che il rapporto di lavoro è cessato per Controparte_1 dimissioni per giusta causa della lavoratrice con decorrenza dall'1 marzo 2022, condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
le retribuzioni per i mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, i ratei di
[...] mensilità aggiuntive relativi allo stesso periodo, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolati sulla base del 1° livello del CCNL Impiegati Agricoli con orario di lavoro a tempo pieno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
CP_
- condanna a versare all' i contributi previdenziali ed Controparte_1 assistenziali dovuti sulle somme di cui sopra;
- condanna a risarcire all'appellante il danno da perdita Controparte_1 della Naspi, liquidato in misura pari all'ammontare dell'indennità non percepita;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna Controparte_6 Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere a
[...] Parte_1 metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo;
- compensa tra le altre parti le spese di lite del doppio grado. Milano, 13 novembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Giovanni Casella
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