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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 993/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 26 giugno Parte_1 C.F._1
1953;
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 15 aprile Parte_2 C.F._2
1949;
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 15 Parte_3 C.F._3 novembre 1939; rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giovanni Cacciami del Foro di Novara, con domicilio digitale P.E.C.
Email_1
Appellanti
CONTRO
c.f. n. a Borgosesia (VC) il 226 agosto 1982, CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Rodolfo
Serafini del Foro di Vercelli, con domicilio digitale P.E.C. Email_2
Appellato
NONCHE'
c.f. n. a Cigliano (VC) il 31 agosto 1959 CP_2 C.F._5
Appellata- contumace
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 06 marzo 2024.
1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, in riforma dell'impugnata sentenza,
NEL MERITO: previa ogni necessario ed opportuno accertamento in fatto ed in diritto e incombente istruttorio,
A) accertare e dichiarare che gli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con
IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3) sono gravati di servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappali
6-8-10, acquisita per usucapione a fronte di possesso ultraventennale ed ininterrotto dell'esercizio del passaggio pedonale lungo il tracciato indicato e descritto in parte motiva e nella relazione tecnica a firma Architetto del 13.12.2017, con Tes_1 percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale
3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale 6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori;
B) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a mantenere libero CP_1
l'accesso ed il passaggio pedonale attraverso il percorso sempre praticato, come indicato e descritto in parte motiva e nella relazione tecnica a firma Architetto Tes_1 del 13.12.2017, con percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di
Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (gia mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale
6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori, e, conseguentemente, condannare il convenuto a rimuovere CP_1 ogni ostacolo e/o impedimento ed a cessare ogni molestia e/o turbativa all'accesso e passaggio medesimo;
con fissazione di somma di denaro a carico del convenuto CP_1 dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi
[...] dell'art. 614-bis c.p.c., da determinarsi equitativamente nella misura di € 50 giornalieri
o in quell'altra somma ritenuta di giustizia;
C) condannare al pagamento di € 2.000 o di quella minore somma che CP_1 risulterà dovuta nel corso del giudizio, anche in via equitativa, quale risarcimento danni per le condotte illecite, di ostacolo e/o impedimento e/o molestia e/o turbativa del passaggio, come dedotte in parte motiva;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto sig. e della CP_1 convenuta contumace sig.ra nonché per testimoni sui capitoli dedotti entro CP_2 la memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. del 18.5.20, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova contraria come richiesta entro la memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 3 c.p.c. del 15.6.20, con i testimoni ivi indicati;
B) ammettere CTU tesa a descrivere lo stato dei luoghi, della strada pubblica pedonale
e del senticro/passaggio descritto in atti nonchè dei manufatti (vi compreso il cancello metallico di colore bianco di proprietà degli attori) presenti sui luoghi di causa”.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente e del precedente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni necessario incombente istruttorio.
In via principale. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri Parte_4
e , ex art. 342 c.p.c, ovvero, ex art.348 bis e ter c.p.c., ovvero, confermare
[...] Pt_3 la sentenza n.311, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 23.06.2022 e di conseguenza respingere le domande formulate dagli appellanti, perché infondate in fatto ed in diritto. In via incidentale condizionata. Per l'ipotesi in cui non sia confermata la sentenza di primo grado, respingere le domande formulate dagli appellanti per non essere decorso il termine previsto dall'art. 1158 c.c., necessario per invocare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitú di passaggio.
Con vittoria di onorari e spese di causa di entrambi i giudizi”.
FATTI DI CAUSA
, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio innanzi al Tribunale di Vercelli i e al fine di CP_1 CP_2 ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di transito pedonale a vantaggio del fondo di cui gli stessi sono comproprietari ed a carico dei fondi di cui sono proprietari i convenuti nonché la condanna di a CP_1 mantenere libero l'accesso ed il passaggio pedonale, a rimuovere ogni ostacolo e/o impedimento ed a cessare ogni molestia e/o turbativa all'accesso ed al passaggio, il tutto assistito da misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. ed oltre alla sua condanna al risarcimento dei danni per l'attività di turbativa pregressa all'esercizio del transito da parte degli attori, in misura di € 2.000,00= o di altra somma da liquidarsi anche in via equitativa.
La convenuta rimaneva contumace mentre il si costituiva CP_2 CP_1 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_5 proprietario di altro fondo attraversato dal passaggio dedotto dagli attori. Nel
[...] merito chiedeva il rigetto delle loro domande per difetto dei relativi presupposti.
Il Tribunale rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dal convenuto poiché “l'actio confessoria e l'actio negatoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o ne impedisca l'esercizio” e, assunte le prove orali articolate dalle parti, con sentenza n. 311/2022, pubblicata in data 23.06.2022 e notificata il
24.06.2022, rigettava le domande degli attori, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 15.07.2022, gli attori hanno interposto gravame sulla base dei motivi di cui infra.
L'appellata non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
3 Si è, invece, costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c, ovvero, ex art. 348 bis e ter c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza impugnata o, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, il rigetto della domanda di riconoscimento della servitù di passaggio per difetto, in capo agli attori, dell'esercizio ventennale del possesso corrispondente al relativo diritto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza cartolare del 27 marzo 2024, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., concessi termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello sviluppa quattro motivi di gravame, così rubricati:
1) Erronea/omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla recinsione dei terreni ed al presunto libero passaggio di persone.
2) Omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione al passaggio ad usucapionem ed omessa motivazione
3) Omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù
4) Omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presunta tolleranza del passaggio.
*** *** ***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o 348 bis c.p.c. con riferimento ai motivi di impugnazione numero uno, due e quattro in quanto “non riferibili alla parte di motivazione della sentenza che illustra il motivo per cui sono state respinte le domande formulate dagli attori”. Secondo l'appellata, infatti, il Tribunale avrebbe respinto la domanda attrice unicamente sul presupposto dell'assenza del requisito di apparenza, richiesto dall'art. 1061 c.c. mentre i motivi d'appello di cui si eccepisce l'inammissibilità riguarderebbero passaggi della motivazione della sentenza di primo grado collegati al mancato compimento del termine ventennale di possesso utile per l'acquisto della servitù di passaggio.
L'eccezione deve essere respinta.
Quanto all'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la Corte osserva che avendo trattenuto la causa in decisione dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa ha evidentemente valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza ex art. 350 c.p.c. e con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
Quanto alla previsione dell'art. 342 c.p.c., l'appello principale risulta pienamente conforme al modello legale il cui contenuto, come specificato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione (16.11.2017 n. 27199), deve corrispondere ad “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (...), che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le
4 questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ..”.
Benvero l'atto di appello in esame specifica i punti contestati della decisione impugnata e delinea compiutamente le relative censure. Ed infatti (anche) i motivi di impugnazione indicati dall'appellante come inammissibili valgono in realtà a contrastare le motivazioni addotte in sentenza a sostegno della ricostruzione fatturale alla quale il primo giudice perviene sulla base di uno scrutinio del compendio probatorio in “termini unitari” (cfr.
Cass. sez, II, ord. n. 8320 del 23.03.2023) con riferimento cioè alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari all'accertamento della domanda di acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
Del resto ove la sentenza, come nel caso di specie, “sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis Cass.civ.10/11/22 n.
33200).
Può dunque esaminarsi il merito del gravame.
Con il primo motivo si contestano le conclusioni alle quali il Tribunale perviene in ordine all'epoca in cui i terreni sui quali insiste il passaggio furono recintati ed al presunto libero passaggio di persone.
La sentenza afferma al capo quattro, pag. 7), che l'area interessata dal passaggio pedonale, ovvero quella retrostante le unità immobiliari delle parti (mapp. 6, 8, 10 nonché 4, 5, 525) fu recintata nell'anno 1990 e che “le modalità di passaggio anteriori non rivestono alcuna rilevanza essendosi trattato di un libero passaggio della generalità dei consociati sui terreni oggi di proprietà delle parti e solo successivamente recintati”.
Secondo gli appellanti vi sarebbe, invece, la prova che gli stessi furono recintati almeno un decennio prima.
Il motivo è fondato.
La ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, che data all'anno 1990 l'impianto della recinzione dell'area interessata dal passaggio pedonale per cui è causa, non è condivisa dalla Corte, così come l'assunto secondo il quale il passaggio pedonale sui terreni di proprietà delle parti, sia stato liberamente esercitato dalla “generalità dei consociati” prima che gli stessi fossero stati recintati.
Va osservato che la stessa sentenza (cfr. pag. 7), sulla base di quanto dichiarato in sede di interpello dal convenuto , oltre che dal testimone dà atto che CP_1 Testimone_2 l'installazione da parte degli attori del cancello metallico di colore bianco sul confine con la proprietà oggi del convenuto , è avvenuta nell'anno 1980. CP_1
Posto che il cancello in ferro di colore bianco posto sul confine con la proprietà CP_1 fu realizzato dai nel 1980, gli appellanti condivisibilmente deducono che, in Parte_1 assenza di recinzione delle proprietà, il cancello non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere e che, pertanto, in assenza di evidenze di segno contrario, debba ritenersi che
5 anche l'impianto della recinsione dei fondi debba farsi risalire all'anno 1980 e non 1990, come affermato invece dalla sentenza. Tale sillogismo è coerente con la deposizione del teste il quale riferisce “l'anno Pt_5 non me lo ricordo, comunque i signori avevano messo il cancello e la recinzione” (cfr. verbale ud. 20.01.21), con ciò collegando dal punto di vista storico e funzionale, cancello e recinsione il cui impianto deve perciò considerarsi coevo.
Se i fondi furono dunque recintati nel 1980 deve ritenersi anteriore a tale data anche l'utilizzo del passaggio da parte di soggetti terzi - (circostanza questa, peraltro, di per sé non incompatibile con l'esercizio utile al conseguimento dell'usucapione in capo agli attori) - identificati dal teste , madre del convenuto , con le “persone Testimone_3 CP_1 che abitavano la frazione Carega per recarsi alle proprie abitazioni, ovvero nella strada principale o nei sentieri sottostanti” (cfr. verb. ud. 08.09.21) ovvero quelle di cui riferisce il testimone il quale, rispondendo al capitolo 3) della memoria Parte_5 istruttoria di parte convenuta, afferma: “anni e anni prima i miei avevano il negozio di alimentari e quindi un pezzo di terreno veniva percorso da chi veniva dai miei genitori a comprare pane ed altro, ma molti anni prima del 1990”.
I motivi secondo e quarto possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione al passaggio ad usucapionem ed omessa motivazione.
Con il quarto motivo, l'omessa e/o erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presunta tolleranza del passaggio.
Le censure sono entrambe fondate.
Innanzitutto la Corte rileva che, in virtù del già richiamato principio per cui l'accertamento dei presupposti necessari per l'acquisto (o meno) della servitù per usucapione deve essere unitario, il primo Giudice avrebbe dovuto estendere la propria disamina quindi anche alle evidenze probatorie riguardanti la sussistenza del passaggio ad usucapionem che è stata del tutto omessa in sentenza.
Rileva altresì che non si è posta in causa alcuna questione sulla titolarità del diritto di proprietà dei fondi delle parti, né sulla sussistenza di una utilitas (ovvero una maggiore comodità) per il fondo di proprietà dei signori in tesi, fondo dominante. Parte_1
Sia l'una che l'altra possono pertanto ritenersi pacificamente acquisite.
Lo scrutinio del compendio probatorio acquisito induce questa Corte a ritenere accertato a far data dal 1980 il libero passaggio dedotto in causa per l'accesso e recesso pedonale agli immobili di proprietà degli attori, con transito sul fondo di proprietà di CP_1
e sui fondi adiacenti, sino alla sottostante strada pubblica pedonale e che tale passaggio pedonale viene praticato in continuità dagli attuali appellanti ed in precedenza dai loro danti causa, quantomeno dall'anno 1980, utilizzando, sin dal suo impianto, il cancello metallico di colore bianco, eretto dai genitori degli appellanti sul confine tra la loro proprietà e la proprietà attualmente di che collega all'antico sentiero CP_1 cementato su cui oggi si affaccia un altro cancello, apposto dal signor in epoca CP_1 pacificamente successiva al 2007 (data in cui egli è diventato proprietario del fondo), sul mappale 525 (già mapp. 3) in parte della convenuta in quanto le corti di cui ai CP_2
6 mappali 5 (già mapp. 4) e 525 risultano di fatto unificate, lasciato sempre provvisto di chiusura idoneo ad escludere il libero esercizio di passaggio degli appellanti.
Convergono nel riferirlo le testimonianze fornite da e (cfr. verbali Tes_2 Testimone_4 di ud. 20/01/21) e, sia pure solo parzialmente, la convenuta contumace signora CP_2 la quale, rispondendo all'interrogatorio formale, premette tuttavia che frequentava
[...] i luoghi di causa per 20/30 gg l'anno e che dagli stessi luoghi ella manca da circa 10 anni (cfr. verbale ud. 8/09/21).
Non incrina il convincimento espresso la controprova offerta da parte convenuta con i testimoni del quale parte attrice ha tempestivamente allegato Parte_5 l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto lo stesso è titolare del diritto di proprietà di un fondo assoggettato alla servitù qui oggetto di accertamento (cfr. deduzioni svolte dal convenuto che in primo grado ha chiesto l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei suoi confronti); della moglie del signor signora Pt_5 CP_3
, la quale ha dichiarato di essere in regime di comunione dei beni con il coniuge
[...] per cui parte attrice ha avanzato la medesima eccezione di incapacità ed infine della signora , madre del signor , la quale ha dichiarato di aver Testimone_3 CP_1 sempre abitato a Borgosesia e che, solo d'estate, soggiornava in casa della suocera nel
Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio), loc. Carega, nell'immobile che poi la suocera ha donato al nipote signor nel 2007. CP_1
Dalle deposizioni dei coniugi - (cfr verbale ud. 20.01.21) - Parte_6 prescindendo da ogni valutazione in ordine alla loro capacità di rendere testimonianza - non emerge alcuno spunto meritevole di interesse ai fini della decisione.
Quanto alla madre del convenuto , , riferendosi al passaggio CP_1 Testimone_3 pedonale dei membri della famiglia nell'attuale proprietà del figlio Parte_1 CP_1
, la stessa riferisce che “c'era stato un momento di disappunto, ma eravamo molto
[...] uniti e mia suocera li lasciava passare;
comunque gli attori quando passavano da quel terreno chiedevano il permesso, ricordo che lo chiedevano parlando in dialetto” (v. verbale udienza 08.09.21, rispondendo sul capitolo n. 8 della memoria di parte convenuta).
Tale dichiarazione, incidente sull'animus del possesso dimostrato dai Parte_1 introduce l'esame del quarto motivo di censura che deve essere vagliato alla stregua del dell'onere stabilito dall'art. 2697 cod. civ. che pone a carico di chi contesta il fatto del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, dimostrare la sussistenza della mera tolleranza (Cass. n.1240 del 29.1.2001; Cass. n.5772 del 23.3.2004).
Osserva il Collegio che gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c.), traendo origine dall'altrui condiscendenza riferibile a rapporti familiari, amicali o di buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà che, in mancanza di una rigorosa prova specifica, devono essere esclusi se il passaggio sul fondo altrui sia stato praticato per parecchi anni
(Cass. n. 9275/2018) tanto più qualora si verta, come nel caso in esame, in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e buon vicinato perché, nell'ambito di questi ultimi, di per sé più labili e mutevoli, risulta più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. n.8498 del 3.8.1995).
E' in tale contesto che deve essere valutata la dichiarazione resa dalla madre del convenuto, signora - (“…comunque gli attori quando passavano da quel Testimone_3 terreno chiedevano il permesso, ricordo che lo chiedevano parlando in dialetto”) -,
7 fondante l'eccezione ex art. 1144 c.c. che pure il primo Giudice ha considerato condivibile – (cfr. p. 8 sentenza: “dall'istruttoria svolta è emersa inoltre un ulteriore circostanza che porta ad escludere la fondatezza delle domande attoree”) - che ad avviso di questo Collegio, non consente di ritenere soddisfatto l'onere posto a carico del convenuto dall'art. 2697 cod. civ., risultando generica, in quanto priva di specificità e non circostanziata, oltre che incoerente con l'esistenza sin dal 1980 del un cancello posto sul confine tra la proprietà dei e quella del , che consente liberamente Parte_1 CP_1 ai signori di passare dalla loro proprietà alla proprietà del per Parte_1 CP_1 raggiungere il sentiero cementato.
Per completezza deve aggiungersi che questo Collegio ritiene di non attribuire alcun rilievo a quanto dichiarato dalla convenuta contumace signora la quale, nel corso CP_2 del suo interpello, rispondendo al capitolo quattro della memoria istruttoria di parte attrice, si legge nel verbale di causa del 4.10.21, “Spontaneamente” “aggiunge” che “ la chiedeva permesso quando passava di li e a sua volta sua mamma, quando Pt_7 eravamo bambine diceva “scuseme” e quindi l'avevamo battezzata “ scuseme”. Tes_4
L'apprezzamento sul rilievo da attribuire a tali dichiarazioni tiene conto che la risposta fornita dalla parte all'interrogatorio formale così come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza di tali fatti
(Cass. n. 2454 del 27 aprile 1979).
Il giudizio sulle dichiarazioni in esame rese della signora prende altresì in CP_2 considerazione le anomale modalità con le quali la stessa ha reso tali dichiarazioni: nell'ambito di un interpello ed in assenza di domanda specifica (“spontaneamente”); che la stessa parte dichiara limitata memoria e parziale conoscenza dei fatti di causa sui quali
è stata interrogata perché, come precisa, trascorreva nei luoghi di causa solo “venti giorni, un mese l'anno” e che “saranno almeno dieci anni che non vado più a Carega”; che infine la signora colloca temporalmente la circostanza che “spontaneamente” CP_2 riferisce a “quando eravamo bambine” il che, considerando la data di nascita della CP_2
(1959), pone i fatti riferiti a metà degli anni 60 del secolo scorso, comunque molti anni prima del 1980, data che questa Corte assume ai fini del decorso del termine ex art. 1158 c.c..
Può essere esaminato, quindi, il terzo motivo di gravame che denuncia “omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù”.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha ritenuto che “sulla proprietà dei pretesi fondi serventi dei convenuti, non è dato rinvenire opere visibili e permanenti specificamente destinate all'esercizio di una servitù di passaggio” (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
La Corte dissente osservando che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le
8 opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo. (Cass. 8 giugno 2017, n. 14292).
Le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n.
2290/2004; Cass. n. 321/1998) ed è irrilevante -come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità- il fatto che le opere stesse siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n.
6357/1997; Cass. 11254/96; Cass. 11020/91; Cass. 3695/89).
È stato ulteriormente precisato che, anche ove le opere visibili e permanenti consistano in un andito o portone siti nel fabbricato del vicino, per definire apparente la servitù di passaggio è necessario che tali opere risultino specificamente destinate all'esercizio della servitù (Cass. 21-11-2014 n. 24856; Cass. 17-12-1996 n. 11254; Cass. 18-10-1991 n. 11020)
Tali principii interpretativi dell'art. 1061 c.c. risultano, nel caso di specie, erroneamente applicati dal Tribunale che ha omesso di verificare se l'accertata esistenza del cancello di ferro presente sul fondo dei ricorrenti presentasse -per struttura, collocazione e funzione- caratteri idonei affinché si potesse parlare di opera visibile specificatamente destinata all'esercizio della servitù (Cass. 22 settembre 2022 n. 27717).
Deve rilevarsi che il manufatto in questione è costituito da un cancello pedonale realizzato in struttura metallica, stabilmente ancorata al suolo. E' posto a cavallo dei due fondi, quello di proprietà degli appellanti e quello del convenuto (v. doc. 3 parte CP_1 convenuta e doc. 5 parte attrice). Costituisce circostanza incontestata che tale cancello sia dotato di chiave per la chiusura in possesso dei soli signori e che, sul Parte_1 fondo servente, in corrispondenza della luce di apertura del cancello in questione, non sono state posizionate piante o oggetti che ne impediscano l'uso ai signori Parte_1 ma, al contrario, i vasi con i fiori presenti risultano collocati dal signor ai lati del CP_1 cancello stesso, (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado del convenuto).
Il manufatto appare realizzato quindi per assolvere all'univoca funzione di dare accesso attraverso il fondo preteso dominante dei fratelli a quello preteso servente di Parte_1 proprietà del signor (v. docc. 2 e 3 di parte convenuta e 5 di parte attrice), CP_1 per raggiungere, transitando sul marciapiede in cemento che corre lungo la linea perimetrale frontale del caseggiato di proprietà del convenuto , il sentiero che si CP_1 snoda attraverso i mappali 4 (ora soppresso ed unificato al mapp. 5), 3 (ora soppresso ed unificato al mapp. 525), 2 e 1 e così raggiungere la sottostante strada pubblica pedonale rappresentata dalle fotografie nn. 2, 3 e 4 del doc. 2 di parte attrice.
In conclusione si ritiene, quindi, che il cancello di cui si è detto rappresenti un'opera apparente, visibile e tuttora permanente univocamente vocata, sin dalla sua costruzione, all'esercizio della servitù e in sé rivelatrice del peso posto a carico del fondo servente a favore dell'utilità del fondo dominante (cfr. Cass. ord. 27717/2022).
All'accoglimento dei motivi di riforma dell'appello principale consegue l'esame dell'appello incidentale condizionato con il quale si chiede di “respingere le domande formulate dagli appellanti per non essere decorso il termine previsto dall'art. 1158 c.c.,
9 necessario per invocare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitú di passaggio”. Il gravame incidentale è infondato.
Valga al riguardo richiamare motivazione di accoglimento delle censure avanzate con l'appello principale.
Più specificamente il libero passaggio degli appellanti e loro danti causa, per l'accesso e recesso pedonale agli immobili di loro proprietà nel Comune di Cellio con IA (già
Comune di Cellio) al foglio 17, passando sul fondo di proprietà di e sui CP_1 fondi adiacenti, sino alla sottostante strada pubblica pedonale, con tutte le caratteristiche previste dall'art. 1158 c.c. quantomeno a far data dal 1980, epoca in cui è stata accertata l'installazione da parte dei dante causa degli appellanti del cancello metallico di colore bianco posto sul confine delle proprietà e , il cui utilizzo è sempre stato Parte_1 CP_1 nella disponibilità esclusiva dei signori (Il tutto come meglio descritto nel Parte_1 doc. 2 di parte attrice).
L'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio era dunque maturato con l'ininterrotto ed indisturbato esercizio del diritto di passaggio pedonale per un ventennio
- accertato anche mediante ricorso alla presunzione ex art. 1142 del c.c. -, già in capo ai danti causa dei appellanti peraltro proseguito da questi ultimi all'attualità.
Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto e l'appello incidentale respinto.
Visto l'esito complessivo della causa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere condannati i convenuti signori e in solido, posto che la CP_1 CP_2 soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte convenuta in giudizio sia rimasta contumace (Cass. 29/05/2018, n. 13498), a rifondere ai signori , Parte_1
e le spese processuali di entrambi i gradi di Parte_2 Parte_3 giudizio, tenendo conto del valore della causa indicato dalle parti, con il riconoscimento di compensi medi tabellari di cui allo scaglione relativo, in base al DM 55/2014 pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 in vigore dal 3/4/2014 sino al
22.10.2022 in base ai valori medi, per il primo grado, in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
quanto al secondo grado, sempre ai valori medi, in base D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in Euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale interposto dai signori e e sull'appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Vercelli n. 311 del 22.06.2022 pubblicata in data 23.06.2022 resa nella causa n. 750 di
R.G. e notificata in data 24.06.22, in sua integrale riforma, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- accerta l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio pedonale lungo il tracciato descritto nella relazione tecnica a firma
Arch. 13.12.2017, a carico dei fondi censiti al catasto del Comune di Tes_1
10 Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) di proprietà di e mappale 525 (già mappale 3) di proprietà di CP_1 CP_2 in favore degli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con IA
[...]
(già Comune di Cellio) al foglio 17 mappali 6-8-10 di proprietà degli attuali appellanti per la quota di 1\3 ciascuno. passaggio pedonale con percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale 6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori che consente il passaggio sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori.
- Condanna , nella qualità di proprietario del fondo sito nel Comune CP_1 di Cellio con IA (già Comune di Cellio) in catasto al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e 525 e la signora nella qualità di proprietaria del fondo CP_2 sito nel Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) rappresentato dall'area di sedime del mappale 525, a rimuovere ogni ostacolo diretto ad impedire agli attori il libero esercizio della predetta servitù, nonché a rendere effettivo il godimento della stessa secondo quanto accertato in motivazione;
- Visto l'art. 614 bis c.p.c. equitativamente determina in euro 10 (dieci) al giorno la somma di denaro che sarà dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza nell'esecuzione della condanna che precede da computarsi con decorrenza dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
- Condanna in solido i convenuti signori e a rifondere CP_1 CP_2 ai signori e le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione, per il primo grado in Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
quanto al secondo grado, in Euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Roberto RIVELLO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 993/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 26 giugno Parte_1 C.F._1
1953;
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 15 aprile Parte_2 C.F._2
1949;
c.f. , n. a Borgosesia (VC) il 15 Parte_3 C.F._3 novembre 1939; rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giovanni Cacciami del Foro di Novara, con domicilio digitale P.E.C.
Email_1
Appellanti
CONTRO
c.f. n. a Borgosesia (VC) il 226 agosto 1982, CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Rodolfo
Serafini del Foro di Vercelli, con domicilio digitale P.E.C. Email_2
Appellato
NONCHE'
c.f. n. a Cigliano (VC) il 31 agosto 1959 CP_2 C.F._5
Appellata- contumace
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 06 marzo 2024.
1
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis contrariis, in riforma dell'impugnata sentenza,
NEL MERITO: previa ogni necessario ed opportuno accertamento in fatto ed in diritto e incombente istruttorio,
A) accertare e dichiarare che gli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con
IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3) sono gravati di servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappali
6-8-10, acquisita per usucapione a fronte di possesso ultraventennale ed ininterrotto dell'esercizio del passaggio pedonale lungo il tracciato indicato e descritto in parte motiva e nella relazione tecnica a firma Architetto del 13.12.2017, con Tes_1 percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale
3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale 6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori;
B) dichiarare tenuto e condannare il convenuto a mantenere libero CP_1
l'accesso ed il passaggio pedonale attraverso il percorso sempre praticato, come indicato e descritto in parte motiva e nella relazione tecnica a firma Architetto Tes_1 del 13.12.2017, con percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di
Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (gia mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale
6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori, e, conseguentemente, condannare il convenuto a rimuovere CP_1 ogni ostacolo e/o impedimento ed a cessare ogni molestia e/o turbativa all'accesso e passaggio medesimo;
con fissazione di somma di denaro a carico del convenuto CP_1 dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi
[...] dell'art. 614-bis c.p.c., da determinarsi equitativamente nella misura di € 50 giornalieri
o in quell'altra somma ritenuta di giustizia;
C) condannare al pagamento di € 2.000 o di quella minore somma che CP_1 risulterà dovuta nel corso del giudizio, anche in via equitativa, quale risarcimento danni per le condotte illecite, di ostacolo e/o impedimento e/o molestia e/o turbativa del passaggio, come dedotte in parte motiva;
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto sig. e della CP_1 convenuta contumace sig.ra nonché per testimoni sui capitoli dedotti entro CP_2 la memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. del 18.5.20, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova contraria come richiesta entro la memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 3 c.p.c. del 15.6.20, con i testimoni ivi indicati;
B) ammettere CTU tesa a descrivere lo stato dei luoghi, della strada pubblica pedonale
e del senticro/passaggio descritto in atti nonchè dei manufatti (vi compreso il cancello metallico di colore bianco di proprietà degli attori) presenti sui luoghi di causa”.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente e del precedente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni necessario incombente istruttorio.
In via principale. Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri Parte_4
e , ex art. 342 c.p.c, ovvero, ex art.348 bis e ter c.p.c., ovvero, confermare
[...] Pt_3 la sentenza n.311, emessa dal Tribunale di Vercelli in data 23.06.2022 e di conseguenza respingere le domande formulate dagli appellanti, perché infondate in fatto ed in diritto. In via incidentale condizionata. Per l'ipotesi in cui non sia confermata la sentenza di primo grado, respingere le domande formulate dagli appellanti per non essere decorso il termine previsto dall'art. 1158 c.c., necessario per invocare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitú di passaggio.
Con vittoria di onorari e spese di causa di entrambi i giudizi”.
FATTI DI CAUSA
, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio innanzi al Tribunale di Vercelli i e al fine di CP_1 CP_2 ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di transito pedonale a vantaggio del fondo di cui gli stessi sono comproprietari ed a carico dei fondi di cui sono proprietari i convenuti nonché la condanna di a CP_1 mantenere libero l'accesso ed il passaggio pedonale, a rimuovere ogni ostacolo e/o impedimento ed a cessare ogni molestia e/o turbativa all'accesso ed al passaggio, il tutto assistito da misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. ed oltre alla sua condanna al risarcimento dei danni per l'attività di turbativa pregressa all'esercizio del transito da parte degli attori, in misura di € 2.000,00= o di altra somma da liquidarsi anche in via equitativa.
La convenuta rimaneva contumace mentre il si costituiva CP_2 CP_1 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_5 proprietario di altro fondo attraversato dal passaggio dedotto dagli attori. Nel
[...] merito chiedeva il rigetto delle loro domande per difetto dei relativi presupposti.
Il Tribunale rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dal convenuto poiché “l'actio confessoria e l'actio negatoria a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o ne impedisca l'esercizio” e, assunte le prove orali articolate dalle parti, con sentenza n. 311/2022, pubblicata in data 23.06.2022 e notificata il
24.06.2022, rigettava le domande degli attori, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 15.07.2022, gli attori hanno interposto gravame sulla base dei motivi di cui infra.
L'appellata non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la CP_2 contumacia.
3 Si è, invece, costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c, ovvero, ex art. 348 bis e ter c.p.c., chiedendo la conferma della sentenza impugnata o, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, il rigetto della domanda di riconoscimento della servitù di passaggio per difetto, in capo agli attori, dell'esercizio ventennale del possesso corrispondente al relativo diritto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza cartolare del 27 marzo 2024, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., concessi termini alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello sviluppa quattro motivi di gravame, così rubricati:
1) Erronea/omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla recinsione dei terreni ed al presunto libero passaggio di persone.
2) Omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione al passaggio ad usucapionem ed omessa motivazione
3) Omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù
4) Omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presunta tolleranza del passaggio.
*** *** ***
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o 348 bis c.p.c. con riferimento ai motivi di impugnazione numero uno, due e quattro in quanto “non riferibili alla parte di motivazione della sentenza che illustra il motivo per cui sono state respinte le domande formulate dagli attori”. Secondo l'appellata, infatti, il Tribunale avrebbe respinto la domanda attrice unicamente sul presupposto dell'assenza del requisito di apparenza, richiesto dall'art. 1061 c.c. mentre i motivi d'appello di cui si eccepisce l'inammissibilità riguarderebbero passaggi della motivazione della sentenza di primo grado collegati al mancato compimento del termine ventennale di possesso utile per l'acquisto della servitù di passaggio.
L'eccezione deve essere respinta.
Quanto all'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la Corte osserva che avendo trattenuto la causa in decisione dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, la stessa ha evidentemente valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza ex art. 350 c.p.c. e con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.
Quanto alla previsione dell'art. 342 c.p.c., l'appello principale risulta pienamente conforme al modello legale il cui contenuto, come specificato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione (16.11.2017 n. 27199), deve corrispondere ad “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello (...), che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ... Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le
4 questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze ..”.
Benvero l'atto di appello in esame specifica i punti contestati della decisione impugnata e delinea compiutamente le relative censure. Ed infatti (anche) i motivi di impugnazione indicati dall'appellante come inammissibili valgono in realtà a contrastare le motivazioni addotte in sentenza a sostegno della ricostruzione fatturale alla quale il primo giudice perviene sulla base di uno scrutinio del compendio probatorio in “termini unitari” (cfr.
Cass. sez, II, ord. n. 8320 del 23.03.2023) con riferimento cioè alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari all'accertamento della domanda di acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
Del resto ove la sentenza, come nel caso di specie, “sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis Cass.civ.10/11/22 n.
33200).
Può dunque esaminarsi il merito del gravame.
Con il primo motivo si contestano le conclusioni alle quali il Tribunale perviene in ordine all'epoca in cui i terreni sui quali insiste il passaggio furono recintati ed al presunto libero passaggio di persone.
La sentenza afferma al capo quattro, pag. 7), che l'area interessata dal passaggio pedonale, ovvero quella retrostante le unità immobiliari delle parti (mapp. 6, 8, 10 nonché 4, 5, 525) fu recintata nell'anno 1990 e che “le modalità di passaggio anteriori non rivestono alcuna rilevanza essendosi trattato di un libero passaggio della generalità dei consociati sui terreni oggi di proprietà delle parti e solo successivamente recintati”.
Secondo gli appellanti vi sarebbe, invece, la prova che gli stessi furono recintati almeno un decennio prima.
Il motivo è fondato.
La ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, che data all'anno 1990 l'impianto della recinzione dell'area interessata dal passaggio pedonale per cui è causa, non è condivisa dalla Corte, così come l'assunto secondo il quale il passaggio pedonale sui terreni di proprietà delle parti, sia stato liberamente esercitato dalla “generalità dei consociati” prima che gli stessi fossero stati recintati.
Va osservato che la stessa sentenza (cfr. pag. 7), sulla base di quanto dichiarato in sede di interpello dal convenuto , oltre che dal testimone dà atto che CP_1 Testimone_2 l'installazione da parte degli attori del cancello metallico di colore bianco sul confine con la proprietà oggi del convenuto , è avvenuta nell'anno 1980. CP_1
Posto che il cancello in ferro di colore bianco posto sul confine con la proprietà CP_1 fu realizzato dai nel 1980, gli appellanti condivisibilmente deducono che, in Parte_1 assenza di recinzione delle proprietà, il cancello non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere e che, pertanto, in assenza di evidenze di segno contrario, debba ritenersi che
5 anche l'impianto della recinsione dei fondi debba farsi risalire all'anno 1980 e non 1990, come affermato invece dalla sentenza. Tale sillogismo è coerente con la deposizione del teste il quale riferisce “l'anno Pt_5 non me lo ricordo, comunque i signori avevano messo il cancello e la recinzione” (cfr. verbale ud. 20.01.21), con ciò collegando dal punto di vista storico e funzionale, cancello e recinsione il cui impianto deve perciò considerarsi coevo.
Se i fondi furono dunque recintati nel 1980 deve ritenersi anteriore a tale data anche l'utilizzo del passaggio da parte di soggetti terzi - (circostanza questa, peraltro, di per sé non incompatibile con l'esercizio utile al conseguimento dell'usucapione in capo agli attori) - identificati dal teste , madre del convenuto , con le “persone Testimone_3 CP_1 che abitavano la frazione Carega per recarsi alle proprie abitazioni, ovvero nella strada principale o nei sentieri sottostanti” (cfr. verb. ud. 08.09.21) ovvero quelle di cui riferisce il testimone il quale, rispondendo al capitolo 3) della memoria Parte_5 istruttoria di parte convenuta, afferma: “anni e anni prima i miei avevano il negozio di alimentari e quindi un pezzo di terreno veniva percorso da chi veniva dai miei genitori a comprare pane ed altro, ma molti anni prima del 1990”.
I motivi secondo e quarto possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa valutazione di prove e circostanze di causa in relazione al passaggio ad usucapionem ed omessa motivazione.
Con il quarto motivo, l'omessa e/o erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presunta tolleranza del passaggio.
Le censure sono entrambe fondate.
Innanzitutto la Corte rileva che, in virtù del già richiamato principio per cui l'accertamento dei presupposti necessari per l'acquisto (o meno) della servitù per usucapione deve essere unitario, il primo Giudice avrebbe dovuto estendere la propria disamina quindi anche alle evidenze probatorie riguardanti la sussistenza del passaggio ad usucapionem che è stata del tutto omessa in sentenza.
Rileva altresì che non si è posta in causa alcuna questione sulla titolarità del diritto di proprietà dei fondi delle parti, né sulla sussistenza di una utilitas (ovvero una maggiore comodità) per il fondo di proprietà dei signori in tesi, fondo dominante. Parte_1
Sia l'una che l'altra possono pertanto ritenersi pacificamente acquisite.
Lo scrutinio del compendio probatorio acquisito induce questa Corte a ritenere accertato a far data dal 1980 il libero passaggio dedotto in causa per l'accesso e recesso pedonale agli immobili di proprietà degli attori, con transito sul fondo di proprietà di CP_1
e sui fondi adiacenti, sino alla sottostante strada pubblica pedonale e che tale passaggio pedonale viene praticato in continuità dagli attuali appellanti ed in precedenza dai loro danti causa, quantomeno dall'anno 1980, utilizzando, sin dal suo impianto, il cancello metallico di colore bianco, eretto dai genitori degli appellanti sul confine tra la loro proprietà e la proprietà attualmente di che collega all'antico sentiero CP_1 cementato su cui oggi si affaccia un altro cancello, apposto dal signor in epoca CP_1 pacificamente successiva al 2007 (data in cui egli è diventato proprietario del fondo), sul mappale 525 (già mapp. 3) in parte della convenuta in quanto le corti di cui ai CP_2
6 mappali 5 (già mapp. 4) e 525 risultano di fatto unificate, lasciato sempre provvisto di chiusura idoneo ad escludere il libero esercizio di passaggio degli appellanti.
Convergono nel riferirlo le testimonianze fornite da e (cfr. verbali Tes_2 Testimone_4 di ud. 20/01/21) e, sia pure solo parzialmente, la convenuta contumace signora CP_2 la quale, rispondendo all'interrogatorio formale, premette tuttavia che frequentava
[...] i luoghi di causa per 20/30 gg l'anno e che dagli stessi luoghi ella manca da circa 10 anni (cfr. verbale ud. 8/09/21).
Non incrina il convincimento espresso la controprova offerta da parte convenuta con i testimoni del quale parte attrice ha tempestivamente allegato Parte_5 l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto lo stesso è titolare del diritto di proprietà di un fondo assoggettato alla servitù qui oggetto di accertamento (cfr. deduzioni svolte dal convenuto che in primo grado ha chiesto l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei suoi confronti); della moglie del signor signora Pt_5 CP_3
, la quale ha dichiarato di essere in regime di comunione dei beni con il coniuge
[...] per cui parte attrice ha avanzato la medesima eccezione di incapacità ed infine della signora , madre del signor , la quale ha dichiarato di aver Testimone_3 CP_1 sempre abitato a Borgosesia e che, solo d'estate, soggiornava in casa della suocera nel
Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio), loc. Carega, nell'immobile che poi la suocera ha donato al nipote signor nel 2007. CP_1
Dalle deposizioni dei coniugi - (cfr verbale ud. 20.01.21) - Parte_6 prescindendo da ogni valutazione in ordine alla loro capacità di rendere testimonianza - non emerge alcuno spunto meritevole di interesse ai fini della decisione.
Quanto alla madre del convenuto , , riferendosi al passaggio CP_1 Testimone_3 pedonale dei membri della famiglia nell'attuale proprietà del figlio Parte_1 CP_1
, la stessa riferisce che “c'era stato un momento di disappunto, ma eravamo molto
[...] uniti e mia suocera li lasciava passare;
comunque gli attori quando passavano da quel terreno chiedevano il permesso, ricordo che lo chiedevano parlando in dialetto” (v. verbale udienza 08.09.21, rispondendo sul capitolo n. 8 della memoria di parte convenuta).
Tale dichiarazione, incidente sull'animus del possesso dimostrato dai Parte_1 introduce l'esame del quarto motivo di censura che deve essere vagliato alla stregua del dell'onere stabilito dall'art. 2697 cod. civ. che pone a carico di chi contesta il fatto del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, dimostrare la sussistenza della mera tolleranza (Cass. n.1240 del 29.1.2001; Cass. n.5772 del 23.3.2004).
Osserva il Collegio che gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c.), traendo origine dall'altrui condiscendenza riferibile a rapporti familiari, amicali o di buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà che, in mancanza di una rigorosa prova specifica, devono essere esclusi se il passaggio sul fondo altrui sia stato praticato per parecchi anni
(Cass. n. 9275/2018) tanto più qualora si verta, come nel caso in esame, in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e buon vicinato perché, nell'ambito di questi ultimi, di per sé più labili e mutevoli, risulta più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. n.8498 del 3.8.1995).
E' in tale contesto che deve essere valutata la dichiarazione resa dalla madre del convenuto, signora - (“…comunque gli attori quando passavano da quel Testimone_3 terreno chiedevano il permesso, ricordo che lo chiedevano parlando in dialetto”) -,
7 fondante l'eccezione ex art. 1144 c.c. che pure il primo Giudice ha considerato condivibile – (cfr. p. 8 sentenza: “dall'istruttoria svolta è emersa inoltre un ulteriore circostanza che porta ad escludere la fondatezza delle domande attoree”) - che ad avviso di questo Collegio, non consente di ritenere soddisfatto l'onere posto a carico del convenuto dall'art. 2697 cod. civ., risultando generica, in quanto priva di specificità e non circostanziata, oltre che incoerente con l'esistenza sin dal 1980 del un cancello posto sul confine tra la proprietà dei e quella del , che consente liberamente Parte_1 CP_1 ai signori di passare dalla loro proprietà alla proprietà del per Parte_1 CP_1 raggiungere il sentiero cementato.
Per completezza deve aggiungersi che questo Collegio ritiene di non attribuire alcun rilievo a quanto dichiarato dalla convenuta contumace signora la quale, nel corso CP_2 del suo interpello, rispondendo al capitolo quattro della memoria istruttoria di parte attrice, si legge nel verbale di causa del 4.10.21, “Spontaneamente” “aggiunge” che “ la chiedeva permesso quando passava di li e a sua volta sua mamma, quando Pt_7 eravamo bambine diceva “scuseme” e quindi l'avevamo battezzata “ scuseme”. Tes_4
L'apprezzamento sul rilievo da attribuire a tali dichiarazioni tiene conto che la risposta fornita dalla parte all'interrogatorio formale così come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza di tali fatti
(Cass. n. 2454 del 27 aprile 1979).
Il giudizio sulle dichiarazioni in esame rese della signora prende altresì in CP_2 considerazione le anomale modalità con le quali la stessa ha reso tali dichiarazioni: nell'ambito di un interpello ed in assenza di domanda specifica (“spontaneamente”); che la stessa parte dichiara limitata memoria e parziale conoscenza dei fatti di causa sui quali
è stata interrogata perché, come precisa, trascorreva nei luoghi di causa solo “venti giorni, un mese l'anno” e che “saranno almeno dieci anni che non vado più a Carega”; che infine la signora colloca temporalmente la circostanza che “spontaneamente” CP_2 riferisce a “quando eravamo bambine” il che, considerando la data di nascita della CP_2
(1959), pone i fatti riferiti a metà degli anni 60 del secolo scorso, comunque molti anni prima del 1980, data che questa Corte assume ai fini del decorso del termine ex art. 1158 c.c..
Può essere esaminato, quindi, il terzo motivo di gravame che denuncia “omessa/erronea valutazione di prove e circostanze di causa in relazione alla presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù”.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha ritenuto che “sulla proprietà dei pretesi fondi serventi dei convenuti, non è dato rinvenire opere visibili e permanenti specificamente destinate all'esercizio di una servitù di passaggio” (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
La Corte dissente osservando che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le
8 opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo. (Cass. 8 giugno 2017, n. 14292).
Le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n.
2290/2004; Cass. n. 321/1998) ed è irrilevante -come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità- il fatto che le opere stesse siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n.
6357/1997; Cass. 11254/96; Cass. 11020/91; Cass. 3695/89).
È stato ulteriormente precisato che, anche ove le opere visibili e permanenti consistano in un andito o portone siti nel fabbricato del vicino, per definire apparente la servitù di passaggio è necessario che tali opere risultino specificamente destinate all'esercizio della servitù (Cass. 21-11-2014 n. 24856; Cass. 17-12-1996 n. 11254; Cass. 18-10-1991 n. 11020)
Tali principii interpretativi dell'art. 1061 c.c. risultano, nel caso di specie, erroneamente applicati dal Tribunale che ha omesso di verificare se l'accertata esistenza del cancello di ferro presente sul fondo dei ricorrenti presentasse -per struttura, collocazione e funzione- caratteri idonei affinché si potesse parlare di opera visibile specificatamente destinata all'esercizio della servitù (Cass. 22 settembre 2022 n. 27717).
Deve rilevarsi che il manufatto in questione è costituito da un cancello pedonale realizzato in struttura metallica, stabilmente ancorata al suolo. E' posto a cavallo dei due fondi, quello di proprietà degli appellanti e quello del convenuto (v. doc. 3 parte CP_1 convenuta e doc. 5 parte attrice). Costituisce circostanza incontestata che tale cancello sia dotato di chiave per la chiusura in possesso dei soli signori e che, sul Parte_1 fondo servente, in corrispondenza della luce di apertura del cancello in questione, non sono state posizionate piante o oggetti che ne impediscano l'uso ai signori Parte_1 ma, al contrario, i vasi con i fiori presenti risultano collocati dal signor ai lati del CP_1 cancello stesso, (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado del convenuto).
Il manufatto appare realizzato quindi per assolvere all'univoca funzione di dare accesso attraverso il fondo preteso dominante dei fratelli a quello preteso servente di Parte_1 proprietà del signor (v. docc. 2 e 3 di parte convenuta e 5 di parte attrice), CP_1 per raggiungere, transitando sul marciapiede in cemento che corre lungo la linea perimetrale frontale del caseggiato di proprietà del convenuto , il sentiero che si CP_1 snoda attraverso i mappali 4 (ora soppresso ed unificato al mapp. 5), 3 (ora soppresso ed unificato al mapp. 525), 2 e 1 e così raggiungere la sottostante strada pubblica pedonale rappresentata dalle fotografie nn. 2, 3 e 4 del doc. 2 di parte attrice.
In conclusione si ritiene, quindi, che il cancello di cui si è detto rappresenti un'opera apparente, visibile e tuttora permanente univocamente vocata, sin dalla sua costruzione, all'esercizio della servitù e in sé rivelatrice del peso posto a carico del fondo servente a favore dell'utilità del fondo dominante (cfr. Cass. ord. 27717/2022).
All'accoglimento dei motivi di riforma dell'appello principale consegue l'esame dell'appello incidentale condizionato con il quale si chiede di “respingere le domande formulate dagli appellanti per non essere decorso il termine previsto dall'art. 1158 c.c.,
9 necessario per invocare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitú di passaggio”. Il gravame incidentale è infondato.
Valga al riguardo richiamare motivazione di accoglimento delle censure avanzate con l'appello principale.
Più specificamente il libero passaggio degli appellanti e loro danti causa, per l'accesso e recesso pedonale agli immobili di loro proprietà nel Comune di Cellio con IA (già
Comune di Cellio) al foglio 17, passando sul fondo di proprietà di e sui CP_1 fondi adiacenti, sino alla sottostante strada pubblica pedonale, con tutte le caratteristiche previste dall'art. 1158 c.c. quantomeno a far data dal 1980, epoca in cui è stata accertata l'installazione da parte dei dante causa degli appellanti del cancello metallico di colore bianco posto sul confine delle proprietà e , il cui utilizzo è sempre stato Parte_1 CP_1 nella disponibilità esclusiva dei signori (Il tutto come meglio descritto nel Parte_1 doc. 2 di parte attrice).
L'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio era dunque maturato con l'ininterrotto ed indisturbato esercizio del diritto di passaggio pedonale per un ventennio
- accertato anche mediante ricorso alla presunzione ex art. 1142 del c.c. -, già in capo ai danti causa dei appellanti peraltro proseguito da questi ultimi all'attualità.
Conclusivamente, l'appello principale deve essere accolto e l'appello incidentale respinto.
Visto l'esito complessivo della causa, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere condannati i convenuti signori e in solido, posto che la CP_1 CP_2 soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte convenuta in giudizio sia rimasta contumace (Cass. 29/05/2018, n. 13498), a rifondere ai signori , Parte_1
e le spese processuali di entrambi i gradi di Parte_2 Parte_3 giudizio, tenendo conto del valore della causa indicato dalle parti, con il riconoscimento di compensi medi tabellari di cui allo scaglione relativo, in base al DM 55/2014 pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 in vigore dal 3/4/2014 sino al
22.10.2022 in base ai valori medi, per il primo grado, in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
quanto al secondo grado, sempre ai valori medi, in base D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in Euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale interposto dai signori e e sull'appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Vercelli n. 311 del 22.06.2022 pubblicata in data 23.06.2022 resa nella causa n. 750 di
R.G. e notificata in data 24.06.22, in sua integrale riforma, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- accerta l'avvenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio pedonale lungo il tracciato descritto nella relazione tecnica a firma
Arch. 13.12.2017, a carico dei fondi censiti al catasto del Comune di Tes_1
10 Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) di proprietà di e mappale 525 (già mappale 3) di proprietà di CP_1 CP_2 in favore degli immobili censiti al catasto del Comune di Cellio con IA
[...]
(già Comune di Cellio) al foglio 17 mappali 6-8-10 di proprietà degli attuali appellanti per la quota di 1\3 ciascuno. passaggio pedonale con percorso in linea retta sui fondi censiti al catasto del Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e mappale 525 (già mappale 3), dal punto sul confine tra i fondi di cui al foglio 17 mappale 6 e mappale 5 (già mappale 4) dove è posto il cancello metallico bianco degli attori che consente il passaggio sino al sentiero cementato e viceversa, sulla fascia di terreno antistante agli edifici posti in schiera, fascia di larghezza pari a quella del citato cancello metallico di colore bianco degli attori.
- Condanna , nella qualità di proprietario del fondo sito nel Comune CP_1 di Cellio con IA (già Comune di Cellio) in catasto al foglio 17 mappale 5 (già mappale 4) e 525 e la signora nella qualità di proprietaria del fondo CP_2 sito nel Comune di Cellio con IA (già Comune di Cellio) rappresentato dall'area di sedime del mappale 525, a rimuovere ogni ostacolo diretto ad impedire agli attori il libero esercizio della predetta servitù, nonché a rendere effettivo il godimento della stessa secondo quanto accertato in motivazione;
- Visto l'art. 614 bis c.p.c. equitativamente determina in euro 10 (dieci) al giorno la somma di denaro che sarà dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza nell'esecuzione della condanna che precede da computarsi con decorrenza dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
- Condanna in solido i convenuti signori e a rifondere CP_1 CP_2 ai signori e le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione, per il primo grado in Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
quanto al secondo grado, in Euro 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, esborsi e accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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