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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/11/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
3) Dott.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento n. 295-1/2025 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1
Letto il ricorso depositato da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza Parte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le
1 obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la società riferisce di trovarsi in stato di insolvenza irreversibile determinato dalla circostanza che già a partire dalla sua costituzione, nel 2020, e per tutti gli anni successivi l'attività di impresa (gestione di un ristorante) non è mai “decollata” ed è sempre risultata in perdita, con la necessità da parte del socio unico di intervenire con rilevanti finanziamenti. Lo stato di insolvenza appare confermato dalle informative acquisite d'ufficio, da cui risultano perdite di esercizio nel bilancio 2023 per euro 49.033 e nel bilancio 2024 per euro 152.223 e un patrimonio netto negativo nel 2024 per euro 7.409; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 con sede legale in Padova, Pass E. L. Corner Piscopia nr. 19, cod. fisc. avente ad oggetto l'attività di P.IVA_1 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, legalmente rappresentata da nato Controparte_1
a Padova il 18.05.1990, residente a [...]in Via Pilade
Bronzetti nr. 46/C; nomina la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, cod. fisc. Persona_1
con studio in VIA PUGNALIN, 2 - 35010 C.F._1
2 SAN RG LL PE (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
3 stabilisce il giorno 06.03.2026 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti
4 reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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