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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2380 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(c.f. e p.iva ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. CARDELLA
ALFONSO MARCO;
- appellante -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2022 del Giudice di Pace di Agrigento in materia di fornitura idrica;
conclusione delle parti: come da note del 23.1.2024 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.1.2024, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 110/2022 con cui il Giudice
di Pace di Agrigento, in accoglimento dell'azione incoata da “dichiara la Controparte_1
nullità dell'ingiunzione di pagamento prot n. 11719 del 06.08.2020; rigetta la domanda
riconvenzionale; Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Parte_1
1 pagamento delle spese processuali liquida in € 300,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi oltre
accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Vella dichiaratasi antistatario”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto quali motivi di appello:
- che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza del contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa di pagamento, omettendo di considerare,
quali prove della conclusione del contratto per facta concludentia, il regolamento delle entrate idriche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, regolarmente pubblicato nell'Albo Pretorio comunale (la cui affissione determinerebbe la presunzione di conoscenza in capo all'utente del servizio idrico);
- che quest'ultimo, già a partire dal 2000, prevedeva la fornitura dell'acqua “con il sistema
di misura a contatore a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione con
ciascun ente, previa richiesta da parte di quest'ultimo presso il competente Ufficio Idrico” disponendo,
per il periodo antecedente all'installazione dei singoli contatori idrometrici, l'applicazione delle tariffe a forfait;
affermando l'idoneità di tali previsioni regolamentari ad integrare il contenuto del contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.;
- in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., allegando che la maggior parte degli utenti
- nonostante tali previsioni e pur reclamando il pagamento in base al consumo reale - non aveva formalizzato la richiesta per l'installazione del contatore né sottoscritto alcun contratto,
eludendo il pagamento delle prestazioni idriche rese dall'ente comunale delle quali continuava comunque ad usufruire;
deducendo, altresì, che l'applicazione delle tariffe a forfait non era stata disposta discrezionalmente da parte dell' Controparte_2
bensì in base al tipo di utenza e al numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito con apposite deliberazioni della Giunta Municipale.
Conseguentemente, il ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
di primo grado, con l'accertamento del credito così come indicato nelle fatture oggetto di sollecito e, in subordine, la condanna della parte appellata al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. secondo gli importi indicati in fatture. Ha inoltre chiesto la riforma della sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alle spese.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
correttamente citato e non comparso.
[...]
A riguardo si precisa che non verrà analizzata in questa sede l'eccezione di prescrizione-
formulata in primo grado e assorbita dalla decisione del Giudice di Pace - in quanto eccezione in senso stretto non riproposta dall'appellato contumace, ciò in applicazione dell'art. 346 c.p.c.
secondo cui “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono
espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Ancora in via preliminare, deve darsi atto che in mancanza agli atti di un'ingiunzione fiscale emessa dalla Pubblica AZ (in allegato vi è un sollecito di pagamento),
l'azione va quindi qualificata in termini di “azione di accertamento negativo del credito”.
Conseguentemente, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c., di guisa che la prova dell'avvenuto pagamento ovvero la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (Cass. Civ. n. 9201/2015).
Così individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova e l'oggetto del giudizio, è
necessario precisare che la fornitura di acqua - pure presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo - è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di contratto di somministrazione, cui si applica la disciplina di cui agli articoli
1559 e ss c.c. Ciò in quanto la natura pubblicistica dell'ente che provvede all'erogazione e, a monte, la rilevanza pubblicistica del servizio reso - assoggettato, oltre che alle clausole del singolo contratto di utenza (cfr. Cass. S.U. n. 371/1999) anche alla normativa contenuta in previsioni legislative e regolamentari (in punto di tariffe) - non fa venire meno il carattere privatistico del rapporto.
Conseguentemente, il credito vantato dal a titolo di canoni idrici - pure potendo Pt_1
essere riscosso, a determinate condizioni, nelle forme proprie delle entrate tributarie - non trova fondamento in una potestà impositiva, assurgendo a corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr. Cass. 24312/2014; Cass. n. 9500/2018; Cass. SS.UU. n. 16828/2002; Cass. n.
133/2000).
Ciò detto, è altresì necessario dar conto del costante orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui le fatture commerciali, pur non essendo sufficienti nella fase di
3 accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr. Cass. 8126/2004) -
attesa la loro formazione unilaterale - costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (Cass. ordinanza n.
26801/2019).
Così, le fatture depositate dall'appellante (n. 1363 del 26.1.2016, n. 1211 del 29.12.2014, n.
1225 del 5.12.2013, n. 1255 del 12.12.2012 e n. 1266 del 28.12.2011 - cfr. doc. 4 fascicolo GdP) -
in adesione all'indirizzo giurisprudenziale sopra citato - certamente costituiscono un grave indizio in ordine all'esecuzione della prestazione della fornitura (d'altro canto, l'utente non ha specificatamente contestato di non aver utilizzato l'immobile sito in via A. Anfossi n. 19 nel periodo di riferimento, né tantomeno ha provato di essersi approvvigionato altrimenti).
Pertanto, nel caso di specie, se pur deve ritenersi provato l'an della fornitura idrica,
tuttavia, non può essere affermata la vincolatività per l'utente del consumo forfettario conteggiato dal in mancanza di una specifica pattuizione Parte_1
negoziale in tal senso, ovvero di altre fonti integrative.
Difatti, il contratto di somministrazione idrica - pur inquadrandosi nell'attività posta in essere dalla p.a. iure privatorum - non può intendersi stipulato per fatti concludenti, essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1993), la cui mancanza determina l'illegittimità di una pretesa creditoria in capo al fondato sul contratto. Pt_1
Orbene, nel caso in oggetto è incontestato che non vi sia un contratto individuale di somministrazione scritto e, pertanto, non può nemmeno discorrersi di integrazione ex art. 1339
c.c. del regolamento comunale.
Da quanto detto deriva l'infondatezza dei primi due motivi di appello.
Ritiene il Tribunale, infatti, che i contratti di somministrazione fra comuni e utenti del servizio idrico - richiedendo la forma scritta a pena di nullità - necessitano la sottoscrizione di uno specifico accordo scritto relativo alla determinazione del corrispettivo (Cass. civ. sez. VI,
n.1730/2021); ne consegue che la determinazione del quantum delle prestazioni idriche non può essere svincolata dal consumo effettivo che l'utente ne faccia, escludendosi, dunque, la legittimità dell'utilizzo del parametro forfettario fuori dai casi in cui sia l'utente del servizio
4 idrico ad assumere pattiziamente, in modo espresso ed in forma scritta, tale obbligazione (cfr.
Cass. Ordinanze n.8391/17 e n. 12870/17).
Conclusivamente, la pronuncia impugnata è immune da censure nella parte in cui ha accertato l'insussistenza di un valido titolo contrattuale a sostegno dell'ingiunzione di pagamento - stante la pacifica l'inesistenza di un contratto di somministrazione stipulato in forma scritta e non potendo la disciplina transitoria, di cui alle deliberazioni del Consiglio
Comunale, assurgere a parametro generalizzato di individuazione del quantum debeatur.
A diversa conclusione si deve pervenire per ciò che concerne la domanda riconvenzionale
di ingiustificato arricchimento spiegata in primo grado dal Parte_1
ex art. 2041 c.c.; questa merita parziale accoglimento per le ragioni che appresso si diranno.
Dev'essere innanzitutto precisato che questo Tribunale condivide l'orientamento interpretativo in base al quale “presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è
la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa
processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista
dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi
dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente
spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. III, Sent. n. 843/2020).
Conseguentemente, nel caso di specie, va affermata l'ammissibilità dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. trattandosi di domanda formulata in via subordinata da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. Sez. III, Sent. n.
2350/2017).
Passando, quindi, all'individuazione dei presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
precisando che il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può
essere inteso riduttivamente quale mero “aumento di ricchezza”, dovendosi condividere il consolidato indirizzo in base al quale il medesimo arricchimento può ben consistere anche in
5 un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. Sez.
III, Ord. n. 16305/2018).
Sulla scorta di tale premessa, muovendo all'esame nel merito del motivo di appello, va in primo luogo dato atto delle peculiarità del caso concreto e della circostanza che l'utente, pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia.
Come precedentemente riferito, infatti, non ha affermato di non aver Controparte_1
usufruito del servizio ma ha semplicemente affermato che spetta a controparte fornire la prova, contestando di essere tenuto a pagare, per il servizio fruito, il corrispettivo richiestogli,
e limitandosi ad eccepire la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta nonché la determinazione del corrispettivo in base ad un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico.
Neppure, si precisa, ha allegato e dimostrato fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile sito in in via A. Anfossi n. 19 alla rete idrica comunale nelle annualità indicate nelle Parte_1
fatture - con la precisazione che l'appellato risulta residente in tale immobile in base all'atto di citazione.
Devono pertanto ritenersi dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa dell'utente con ingiustificato depauperamento dell'ente locale, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza senza pagamento di alcun corrispettivo.
Ne consegue che l'utente è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare l'ente appellante della correlativa diminuzione patrimoniale.
Tale conclusione, del resto, è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo evidente “l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di
6 approvvigionarsi, nel rispetto dalla esigenze di pareggio del bilancio, dalle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (Cass. n. 9336/2004).
D'altra parte deve osservarsi che, secondo i regolamenti delle entrate idriche, la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti;
pertanto, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi,
non potendosi qualificare come meritevole di tutela la posizione di chi - come l'appellato - ha continuato ad usufruire del servizio senza domandare l'installazione del contatore idrometrico, concorrendo di fatto a determinare l'applicazione di un regime di fatturazione forfettaria (cfr. regolamento delle entrate idriche del Parte_1
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, artt. 4 e 33;
regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile di cui all'art. 13, co. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2007, integrato con la delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 30.6.2008).
In tal senso, appare necessario richiamare il principio generale di autoresponsabilità - in forza del quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte - nonché i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi la condotta delle parti nella fase pre-negoziale.
Quanto alla misura dell'indennizzo, poi, questa non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale richiamato dalla parte appellante ma deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale subìto dal comune e, a causa della Parte_1
difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. Sez. I, Ord. n.
14670/2019).
In conformità all'orientamento assunto da questo Tribunale in analoghe controversie, va ritenuta congrua, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa appena richiamato, la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture, considerato il criterio desumibile dall'art. 243 TUEL - dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile criterio orientativo in sede equitativa - che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa.
7 Per altro verso, dagli importi indicati in fattura - da considerarsi dovuti in forza delle argomentazioni che precedono - devono sottrarsi le somme a titolo di canone di “fognatura”
e di “depurazione”, non avendo il fornito la prova, come era suo onere, della Pt_1
sussistenza e del funzionamento del depuratore e/o la conformità dello stesso ai criteri di legge, con la conseguenza che tali importi saranno scomputati dal conteggio finale.
In considerazione di quanto sopra, va condannato alla CP_1 CP_1
corresponsione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 1.201,04 (pari all'80% di 300,26 per le cinque annualità) in favore del Parte_1
Su tale importo devono essere, altresì, applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, co.1, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento di beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni e gli esborsi
(ex multis Cass. Civ. sent. 1889/2013; ord. n. 28930/2022).
Appare, infatti, condivisibile l'orientamento secondo cui “l'indennizzo previsto dall'art.
2041 c.c. è un debito di valore (pur se l'arricchimento consista in un risparmio di spesa ed il
depauperamento in attività od erogazioni), da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla
data dell'arricchimento medesimo tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria (…)”
(Cass. civ. sent. n. 1884/2002).
Ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale si ha la decorrenza della rivalutazione monetaria, in mancanza agli atti della data di ricezione della notifica del sollecito di pagamento, dovrà farsi riferimento alla data della domanda giudiziale, ossia dal deposito da parte del della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale Pt_1
in primo grado.
L'accoglimento parziale delle reciproche domande determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in primo grado;
per le medesime ragioni le spese di lite del presente grado di giudizio vanno lasciate in capo alla parte appellante che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello
8 proposto dal avverso la sentenza n. 110/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Agrigento;
condanna a corrispondere al in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 1.201,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 14.5.2021;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
lascia in capo a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Agrigento, in data 14 maggio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2380 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(c.f. e p.iva ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. CARDELLA
ALFONSO MARCO;
- appellante -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
- appellato contumace -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2022 del Giudice di Pace di Agrigento in materia di fornitura idrica;
conclusione delle parti: come da note del 23.1.2024 depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.1.2024, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 110/2022 con cui il Giudice
di Pace di Agrigento, in accoglimento dell'azione incoata da “dichiara la Controparte_1
nullità dell'ingiunzione di pagamento prot n. 11719 del 06.08.2020; rigetta la domanda
riconvenzionale; Condanna il in persona del sindaco pro tempore, al Parte_1
1 pagamento delle spese processuali liquida in € 300,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi oltre
accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Vella dichiaratasi antistatario”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto quali motivi di appello:
- che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza del contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa di pagamento, omettendo di considerare,
quali prove della conclusione del contratto per facta concludentia, il regolamento delle entrate idriche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, regolarmente pubblicato nell'Albo Pretorio comunale (la cui affissione determinerebbe la presunzione di conoscenza in capo all'utente del servizio idrico);
- che quest'ultimo, già a partire dal 2000, prevedeva la fornitura dell'acqua “con il sistema
di misura a contatore a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione con
ciascun ente, previa richiesta da parte di quest'ultimo presso il competente Ufficio Idrico” disponendo,
per il periodo antecedente all'installazione dei singoli contatori idrometrici, l'applicazione delle tariffe a forfait;
affermando l'idoneità di tali previsioni regolamentari ad integrare il contenuto del contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.;
- in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., allegando che la maggior parte degli utenti
- nonostante tali previsioni e pur reclamando il pagamento in base al consumo reale - non aveva formalizzato la richiesta per l'installazione del contatore né sottoscritto alcun contratto,
eludendo il pagamento delle prestazioni idriche rese dall'ente comunale delle quali continuava comunque ad usufruire;
deducendo, altresì, che l'applicazione delle tariffe a forfait non era stata disposta discrezionalmente da parte dell' Controparte_2
bensì in base al tipo di utenza e al numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito con apposite deliberazioni della Giunta Municipale.
Conseguentemente, il ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
di primo grado, con l'accertamento del credito così come indicato nelle fatture oggetto di sollecito e, in subordine, la condanna della parte appellata al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. secondo gli importi indicati in fatture. Ha inoltre chiesto la riforma della sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alle spese.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_1
correttamente citato e non comparso.
[...]
A riguardo si precisa che non verrà analizzata in questa sede l'eccezione di prescrizione-
formulata in primo grado e assorbita dalla decisione del Giudice di Pace - in quanto eccezione in senso stretto non riproposta dall'appellato contumace, ciò in applicazione dell'art. 346 c.p.c.
secondo cui “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono
espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.
Ancora in via preliminare, deve darsi atto che in mancanza agli atti di un'ingiunzione fiscale emessa dalla Pubblica AZ (in allegato vi è un sollecito di pagamento),
l'azione va quindi qualificata in termini di “azione di accertamento negativo del credito”.
Conseguentemente, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c., di guisa che la prova dell'avvenuto pagamento ovvero la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (Cass. Civ. n. 9201/2015).
Così individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova e l'oggetto del giudizio, è
necessario precisare che la fornitura di acqua - pure presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo - è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di contratto di somministrazione, cui si applica la disciplina di cui agli articoli
1559 e ss c.c. Ciò in quanto la natura pubblicistica dell'ente che provvede all'erogazione e, a monte, la rilevanza pubblicistica del servizio reso - assoggettato, oltre che alle clausole del singolo contratto di utenza (cfr. Cass. S.U. n. 371/1999) anche alla normativa contenuta in previsioni legislative e regolamentari (in punto di tariffe) - non fa venire meno il carattere privatistico del rapporto.
Conseguentemente, il credito vantato dal a titolo di canoni idrici - pure potendo Pt_1
essere riscosso, a determinate condizioni, nelle forme proprie delle entrate tributarie - non trova fondamento in una potestà impositiva, assurgendo a corrispettivo di una prestazione negoziale (cfr. Cass. 24312/2014; Cass. n. 9500/2018; Cass. SS.UU. n. 16828/2002; Cass. n.
133/2000).
Ciò detto, è altresì necessario dar conto del costante orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui le fatture commerciali, pur non essendo sufficienti nella fase di
3 accertamento della pretesa creditoria a dimostrarne il fondamento (cfr. Cass. 8126/2004) -
attesa la loro formazione unilaterale - costituiscono un indizio della stipulazione del contratto e dell'esecuzione della prestazione indicata, allorquando, portate a conoscenza della controparte, la stessa con comportamento concludente le accetti (Cass. ordinanza n.
26801/2019).
Così, le fatture depositate dall'appellante (n. 1363 del 26.1.2016, n. 1211 del 29.12.2014, n.
1225 del 5.12.2013, n. 1255 del 12.12.2012 e n. 1266 del 28.12.2011 - cfr. doc. 4 fascicolo GdP) -
in adesione all'indirizzo giurisprudenziale sopra citato - certamente costituiscono un grave indizio in ordine all'esecuzione della prestazione della fornitura (d'altro canto, l'utente non ha specificatamente contestato di non aver utilizzato l'immobile sito in via A. Anfossi n. 19 nel periodo di riferimento, né tantomeno ha provato di essersi approvvigionato altrimenti).
Pertanto, nel caso di specie, se pur deve ritenersi provato l'an della fornitura idrica,
tuttavia, non può essere affermata la vincolatività per l'utente del consumo forfettario conteggiato dal in mancanza di una specifica pattuizione Parte_1
negoziale in tal senso, ovvero di altre fonti integrative.
Difatti, il contratto di somministrazione idrica - pur inquadrandosi nell'attività posta in essere dalla p.a. iure privatorum - non può intendersi stipulato per fatti concludenti, essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1993), la cui mancanza determina l'illegittimità di una pretesa creditoria in capo al fondato sul contratto. Pt_1
Orbene, nel caso in oggetto è incontestato che non vi sia un contratto individuale di somministrazione scritto e, pertanto, non può nemmeno discorrersi di integrazione ex art. 1339
c.c. del regolamento comunale.
Da quanto detto deriva l'infondatezza dei primi due motivi di appello.
Ritiene il Tribunale, infatti, che i contratti di somministrazione fra comuni e utenti del servizio idrico - richiedendo la forma scritta a pena di nullità - necessitano la sottoscrizione di uno specifico accordo scritto relativo alla determinazione del corrispettivo (Cass. civ. sez. VI,
n.1730/2021); ne consegue che la determinazione del quantum delle prestazioni idriche non può essere svincolata dal consumo effettivo che l'utente ne faccia, escludendosi, dunque, la legittimità dell'utilizzo del parametro forfettario fuori dai casi in cui sia l'utente del servizio
4 idrico ad assumere pattiziamente, in modo espresso ed in forma scritta, tale obbligazione (cfr.
Cass. Ordinanze n.8391/17 e n. 12870/17).
Conclusivamente, la pronuncia impugnata è immune da censure nella parte in cui ha accertato l'insussistenza di un valido titolo contrattuale a sostegno dell'ingiunzione di pagamento - stante la pacifica l'inesistenza di un contratto di somministrazione stipulato in forma scritta e non potendo la disciplina transitoria, di cui alle deliberazioni del Consiglio
Comunale, assurgere a parametro generalizzato di individuazione del quantum debeatur.
A diversa conclusione si deve pervenire per ciò che concerne la domanda riconvenzionale
di ingiustificato arricchimento spiegata in primo grado dal Parte_1
ex art. 2041 c.c.; questa merita parziale accoglimento per le ragioni che appresso si diranno.
Dev'essere innanzitutto precisato che questo Tribunale condivide l'orientamento interpretativo in base al quale “presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è
la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa
processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista
dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi
dall'arricchito. Ne consegue che è ammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente
spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. III, Sent. n. 843/2020).
Conseguentemente, nel caso di specie, va affermata l'ammissibilità dell'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. trattandosi di domanda formulata in via subordinata da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass. Sez. III, Sent. n.
2350/2017).
Passando, quindi, all'individuazione dei presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
precisando che il requisito dell'arricchimento ingiustificato non può
essere inteso riduttivamente quale mero “aumento di ricchezza”, dovendosi condividere il consolidato indirizzo in base al quale il medesimo arricchimento può ben consistere anche in
5 un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica (Cass. Sez.
III, Ord. n. 16305/2018).
Sulla scorta di tale premessa, muovendo all'esame nel merito del motivo di appello, va in primo luogo dato atto delle peculiarità del caso concreto e della circostanza che l'utente, pur in assenza di un contratto di somministrazione, ha continuato per anni ad usufruire del servizio idrico senza alcuna regolamentazione pattizia.
Come precedentemente riferito, infatti, non ha affermato di non aver Controparte_1
usufruito del servizio ma ha semplicemente affermato che spetta a controparte fornire la prova, contestando di essere tenuto a pagare, per il servizio fruito, il corrispettivo richiestogli,
e limitandosi ad eccepire la mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta nonché la determinazione del corrispettivo in base ad un criterio forfettario in mancanza di contatore idrometrico.
Neppure, si precisa, ha allegato e dimostrato fatti incompatibili con la fruizione del servizio di rete idrica comunale, dell'allaccio all'utenza riferita al suo immobile sito in in via A. Anfossi n. 19 alla rete idrica comunale nelle annualità indicate nelle Parte_1
fatture - con la precisazione che l'appellato risulta residente in tale immobile in base all'atto di citazione.
Devono pertanto ritenersi dimostrati i presupposti dell'arricchimento senza causa dell'utente con ingiustificato depauperamento dell'ente locale, in dipendenza dell'unico fatto costitutivo rappresentato dall'approvvigionamento idrico dell'utenza senza pagamento di alcun corrispettivo.
Ne consegue che l'utente è tenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare l'ente appellante della correlativa diminuzione patrimoniale.
Tale conclusione, del resto, è aderente al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, apparendo evidente “l'inconciliabilità tra l'obbligatoria prestazione di un servizio non configurato come gratuito, per l'erogazione del quale l'ente pubblico territoriale affronti le spese, e l'esenzione di chi ne usufruisce da qualunque forma di contribuzione, giacché in tal modo si preclude alla pubblica amministrazione la possibilità di
6 approvvigionarsi, nel rispetto dalla esigenze di pareggio del bilancio, dalle somme necessarie per assicurare l'efficienza dall'attività cui è tenuta” (Cass. n. 9336/2004).
D'altra parte deve osservarsi che, secondo i regolamenti delle entrate idriche, la conclusione dei contratti di somministrazione è rimessa all'iniziativa degli utenti;
pertanto, in capo agli stessi deve farsi ricadere la responsabilità per la mancata rilevazione dei consumi,
non potendosi qualificare come meritevole di tutela la posizione di chi - come l'appellato - ha continuato ad usufruire del servizio senza domandare l'installazione del contatore idrometrico, concorrendo di fatto a determinare l'applicazione di un regime di fatturazione forfettaria (cfr. regolamento delle entrate idriche del Parte_1
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, artt. 4 e 33;
regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile di cui all'art. 13, co. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.11.2007, integrato con la delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 30.6.2008).
In tal senso, appare necessario richiamare il principio generale di autoresponsabilità - in forza del quale ciascuno è tenuto a farsi carico delle conseguenze pregiudizievoli delle proprie condotte - nonché i canoni di correttezza e buona fede, cui deve ispirarsi la condotta delle parti nella fase pre-negoziale.
Quanto alla misura dell'indennizzo, poi, questa non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa prevista dal regolamento comunale richiamato dalla parte appellante ma deve comprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio patrimoniale subìto dal comune e, a causa della Parte_1
difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, deve formare oggetto di una valutazione officiosa di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. Sez. I, Ord. n.
14670/2019).
In conformità all'orientamento assunto da questo Tribunale in analoghe controversie, va ritenuta congrua, nell'esercizio del potere di valutazione equitativa appena richiamato, la quantificazione dell'indennizzo pari all'80% delle voci contenute nelle fatture, considerato il criterio desumibile dall'art. 243 TUEL - dettato con riferimento agli enti deficitari e costituente utile criterio orientativo in sede equitativa - che individua in tale percentuale la minima copertura con la relativa tariffa.
7 Per altro verso, dagli importi indicati in fattura - da considerarsi dovuti in forza delle argomentazioni che precedono - devono sottrarsi le somme a titolo di canone di “fognatura”
e di “depurazione”, non avendo il fornito la prova, come era suo onere, della Pt_1
sussistenza e del funzionamento del depuratore e/o la conformità dello stesso ai criteri di legge, con la conseguenza che tali importi saranno scomputati dal conteggio finale.
In considerazione di quanto sopra, va condannato alla CP_1 CP_1
corresponsione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di € 1.201,04 (pari all'80% di 300,26 per le cinque annualità) in favore del Parte_1
Su tale importo devono essere, altresì, applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, al saggio legale di cui all'art. 1284, co.1, c.c., con decorrenza dal momento del depauperamento, diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento di beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni e gli esborsi
(ex multis Cass. Civ. sent. 1889/2013; ord. n. 28930/2022).
Appare, infatti, condivisibile l'orientamento secondo cui “l'indennizzo previsto dall'art.
2041 c.c. è un debito di valore (pur se l'arricchimento consista in un risparmio di spesa ed il
depauperamento in attività od erogazioni), da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla
data dell'arricchimento medesimo tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria (…)”
(Cass. civ. sent. n. 1884/2002).
Ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale si ha la decorrenza della rivalutazione monetaria, in mancanza agli atti della data di ricezione della notifica del sollecito di pagamento, dovrà farsi riferimento alla data della domanda giudiziale, ossia dal deposito da parte del della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale Pt_1
in primo grado.
L'accoglimento parziale delle reciproche domande determina la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in primo grado;
per le medesime ragioni le spese di lite del presente grado di giudizio vanno lasciate in capo alla parte appellante che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello
8 proposto dal avverso la sentenza n. 110/2022 del Giudice di Parte_1
Pace di Agrigento;
condanna a corrispondere al in Controparte_1 Parte_1
persona del Sindaco pro tempore, la somma di € 1.201,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dal 14.5.2021;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
lascia in capo a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Agrigento, in data 14 maggio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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