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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9086/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. MARRAZZO GIUSEPPE come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo delegato DI CAPRIO IS come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 25.9.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a CP_1 CP_2
titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 9.2.24 nell'ambito del procedimento avente n.
1834/23 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere deducendo che con provvedimento (TE08) del 27/03/2024 era stato
“eseguito l'omologa e liquidato la prestazione determinando arretrati dal
01/01/2023 fino al 31/03/2024 per un importo pari ad euro 7.921,20”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento antecedente al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 27.3.2024 in atti alla produzione dell' e prospetto pagamento della prima rata del CP_1
22.4.2024);
- le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione ed il pagamento della prima rata sono intervenute prima del deposito dello stesso ricorso;
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 26.9.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO